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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/07/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Augusta Massima Cucina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 534/2024 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...] elettivamente C.F._1 domiciliato in Chieti Scalo, alla via P. De Virgiliis n.6, presso lo studio dell'Avv. Carla
Ciminelli C.F. , che lo rappresenta e difende giusta procura CodiceFiscale_2 speciale in calce all'atto di appello e dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente numero di fax 0871574828 e/o indirizzo di PEC
Email_1
APPELLANTE
Contro con sede in Conegliano (TV) via Vittorio Alfieri n. 1 , iscritta al Controparte_2 registro delle Imprese di Treviso-Belluno, C.F. e P.IVA: e per essa P.IVA_1 qui rappresentata da Controparte_3 [...] in persona del procuratore speciale Dott. nato il Controparte_4 Controparte_5
05/07/1970 a Rho(MI) codice fiscale rappresentata e difesa CodiceFiscale_3 dall'Avv. Pierluigi Maria Tenaglia C.F.: , elettivamente C.F._4 domiciliata presso il Suo Studio in Orsogna (CH) alla Via Collemese n.31 fax
085/4228903 e PEC Email_2
APPELLATA per la riforma della sentenza n. 232/2024 resa dal Tribunale di Chieti e pubblicata in data 16 aprile 2024.
Le parti costituite hanno regolarmente provveduto al deposito delle note di trattazione autorizzate entro il 24.06.2025 ai sensi dell'art. 127 ter, nella formulazione introdotta dall'art. 35 D.lgs. 149/22, che prevede la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte e la Corte con ordinanza del 24.06.2025, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n. 232/2024 pubblicata in data 16 aprile 2024, il Tribunale di Chieti rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
92/2020, emesso il 18/02/2020 dal Tribunale di Chieti su istanza della società CP_2 con il quale gli era stato ingiunto, in qualità di rappresentante della ASHANTI di
[...]
DI LU SA & c. S.a.s. e in proprio in qualità di garante, il pagamento della somma di Euro 92.423,04 oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, a titolo di credito derivante da un contratto di finanziamento fondiario stipulato in data
10.03.2009 dalla suddetta società con la Controparte_6 incorporata il quale era stato oggetto cessione di crediti in blocco intervenuta il CP_7
24.10.2018 in favore della ingiungente . CP_2
1.1) A sostegno dell'opposizione, l'opponente eccepiva in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Chieti per violazione del Foro esclusivo previsto nel contratto individuato nel Tribunale di Lanciano nonché la carenza di legittimazione attiva dell' ritenendo non dimostrata dall'opposta Controparte_2
l'avvenuta cessione del credito azionato e dunque la propria legittimazione sostanziale.
Nel merito l'opponente eccepiva la mancata declaratoria di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1453 c.c. sostenendo che la società opposta avesse illegittimamente agito pag. 2/12 per il recupero dell'intera somma dovuta nonostante non avesse invocato la risoluzione del contratto di mutuo in violazione dell'art. 40 Tub.
Eccepiva, inoltre, l'opponente la nullità del contratto di mutuo oggetto di causa per indeterminatezza dell'oggetto sostenendo che nel contratto stipulato non sarebbero stati inclusi tutti i costi connessi all'erogazione del credito mancando l'indicazione univoca del tasso di interesse ed il valore dell'ISC/TAEG con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ai sensi dell'art. 117 Tub.
Deduceva, altresì, l'usurarietà del mutuo per la previsione di un ISC superiore al tasso soglia del periodo di riferimento nonché la mancata pattuizione delle modalità relative al piano di ammortamento, il quale, essendo “alla francese”, avrebbe comportato un costo del finanziamento superiore al tasso di interesse stabilito.
Da ultimo l'opponente deduceva la nullità delle clausole del contratto di garanzia personale prestata da in favore dell'istituto di credito sostenendo Controparte_1 che in quanto consistente in fideiussione omnibus fosse stata pattuita in contrasto con la normativa in quanto non indicante l'importo massimo garantito.
Per tali ragioni, concludeva chiedendo al Tribunale adito, in accoglimento della sua opposizione, di ritenere e dichiarare nullo inesistente e/o inefficace il D.I. n. 92/2020 con vittoria di spese e competenze di giudizio.
1.2) Si costituiva in giudizio la eccependo in via preliminare la propria Controparte_2 carenza di legittimazione passiva relativamente alle eccezioni attinenti all'usurarietà del mutuo in quanto cessionaria e contestando la fondatezza dell'opposizione proposta nel merito chiedendone il rigetto con condanna dell'opponente alle spese di lite.
1.3) Istruita la causa tramite la produzione documentale delle parti e l'esperimento della consulenza tecnica disposta d'ufficio la causa veniva trattenuta in decisione.
2) La sentenza di primo grado: Il Tribunale di Chieti rigettava l'opposizione per i motivi che seguono.
In via preliminare il primo giudice disattendeva l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dell'opponente ritenendo compiutamente adempiuto da parte della società opposta l'onere della prova relativo all'inclusione del credito oggetto di causa nella cessione in blocco intervenuta in suo favore, ritenendo altresì l'opposta legittimata pag. 3/12 passiva relativamente a tutte le eccezioni sollevate dal debitore ceduto in quanto opponibili al cessionario.
Disattendeva altresì l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata ritenendo inapplicabile al caso di specie il Codice del consumo stante la qualità di professionista dell'opponente in qualità di fideiussore, avendo egli agito non per scopi personali bensì relativi all'attività professionale svolta.
Riteneva, inoltre, il foro convenzionale stabilito dalle parti non esclusivo ed in ogni caso derogabile.
Nel merito delle doglianze proposte il primo giudice rigettava il motivo relativo alla mancata declaratoria di risoluzione contrattuale ritenendo la risoluzione operata dalla
Banca provata e legittima avendo le parti previsto la decadenza dal beneficio del termine ed avendo l'opposta prodotto la richiesta di pagamento delle somme nonché la risoluzione contrattuale derivante dal mancato pagamento in conformità con quanto previsto dal comma 2 dell'art. 40 Tub.
Disattendeva poi il primo giudice le ulteriori doglianze relative alla indeterminatezza dell'oggetto del contratto e all'usurarietà del tasso di interesse applicato ritenendo, in condivisione e sulla base di quanto accertato tramite l'esperimento della consulenza tecnica d'ufficio, il mancato superamento dei tassi soglia usura e il mancato o errato riferimento nel contratto del TAEG/ISC non comportante la nullità della clausola relativa alla debenza dei tassi di interesse e ai costi aggiuntivi.
Riteneva in merito il Tribunale che le nullità stabilite dal T.u.b per l'omessa o scorretta indicazione del TAEG non applicabili al contratto di mutuo oggetto di causa non trattandosi nel caso di specie di finanziamenti ai consumatori.
In conclusione, accertata la non usurarietà del contratto di mutuo sulla base delle risultanze della consulenza tecnica esperita, rigettava le censure proposte dall'opponente nonché ogni altra richiesta ritenendola infondata ed indimostrata con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite in favore della società opposta che liquidava in euro 11.268,00 per compensi oltre spese generali al 15% e accessori di legge e ponendo definitivamente a carico dell'opponente le spese dell'espletata CTU.
pag. 4/12 3) Appello: avverso la predetta sentenza proponeva appello per i Controparte_1 motivi di seguito indicati:
3.1) Rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva della cessionaria.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha contestato l'impugnata sentenza per aver ritenuto provata la legittimazione attiva della società cessionaria, deducendo che il primo giudice avrebbe confuso la prova della notifica della cessione con la necessaria prova della intervenuta effettiva cessione del credito tra le parti.
Ha sostenuto, al contrario, il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della società appellata stante la mancata produzione del contratto di cessione, opponendosi alla eventuale produzione dello stesso nel presente grado di giudizio.
Sulla base di tali argomentazioni ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento dell'eccezione di carenza della legittimazione passiva della società appellata.
3.2) Rigetto dell'eccezione di incompetenza del Tribunale di Chieti.
Con il secondo motivo di appello l'appellante ha contestato la sentenza emessa laddove ha ritenuto la propria competenza territoriale rigettando l'eccezione di incompetenza sollevata con la quale l'opponente deduceva la competenza convenzionale esclusiva del foro di . CP_6
Sul punto ha sostenuto che in virtù di quanto statuito dall'art. 13 del contratto sarebbe emersa la volontà delle parti di ritenere il foro di competente in via esclusiva CP_6 escludendo, dunque, gli altri fori ordinari previsti nonché l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 122 Tub che consente la clausola derogativa della competenza territoriale.
Ha chiesto per tali ragioni la riforma della sentenza sul punto con dichiarazione di competenza del Tribunale di Lanciano.
3.3) Riforma del punto 6 della sentenza relativo al rigetto dell'eccezione di mancata declaratoria di risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c.
Con tale doglianza l'appellante deduce l'erroneità della sentenza laddove ha ritenuto legittima la richiesta dell'istituto di credito dell'intera somma mutuata, sostenendo che secondo la Suprema Corte di Cassazione in ipotesi di risoluzione del rapporto di mutuo il mutuante non possa richiedere gli interessi delle rate a scadere con l'ulteriore pag. 5/12 applicazione degli interessi di mora, sicché il credito vantato in monitorio non risulterebbe certo liquido ed esigibile e pertanto avrebbe dovuto essere oggetto di ricalcolo di quanto effettivamente dovuto.
3.4) Riforma del punto 7 della sentenza relativo al rigetto dell'eccezione di indeterminatezza dell'oggetto del contratto in violazione degli artt. 1284 e 1346 c.c. e coma 4 art. 117 Tub.
Con tale motivo di gravame l'appellante ha contestato l'impugnata sentenza per aver ritenuto irrilevante l'accertata applicazione in concreto da parte dell'istituto di credito di un Isc superiore rispetto a quello indicato nel contratto. Par A riguardo, l'appellante ha dedotto il carattere essenziale dell' sostenendo che lo stesso sia integrativo del contenuto minimo del contratto che ai sensi dell'art. 117 Tub e che dunque l'inesatta indicazione dei costi dell'operazione finanziaria comporterebbe la violazione delle norma sulla trasparenza con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento con applicazione del tasso di legge ovvero del tasso minimo dei Bot ai sensi dell'art. 117 Tub.
Pertanto, ha dedotto l'assenza di certezza, liquidità e esigibilità del credito azionato in monitorio.
3.5) Mancato esame e omessa motivazione del rigetto delle ulteriori doglianze proposte.
Con l'ultimo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza emessa dal Tribunale di
Chieti per aver rigettato senza esaminarle ne motivarle le ulteriori doglianze proposte.
In particolare, l'appellante ha contestato la sentenza per aver ritenuto legittimo il mutuo pur in assenza della pattuizione del piano di ammortamento la cui mancata produzione in giudizio ha comportato l'impossibilità di valutare l'indeterminatezza del contratto né il regime di capitalizzazione applicato, sostenendo che in assenza di pattuizione deve essere ritenuta nulla la clausola relativa al tasso di interessi applicato oltre ché
l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese.
3.6) Si costituiva in giudizio, la contestando l'appello proposto poiché Controparte_2 infondato in fatto e in diritto e chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite.
4) Motivi della decisione.
L'appello è fondato e deve essere accolto. pag. 6/12 4.1) In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dall'appellante, il quale sostiene che avrebbe errato il primo giudice nel ritenere la propria competenza territoriale nonostante l'art. 13 del contratto di finanziamento stipulato dalle parti espressamente prevedeva il Tribunale di Lanciano quale foro esclusivo stabilito per le controversie attinenti all'oggetto contrattuale.
In merito deve osservarsi che l'art. 29 c.p.c. dispone che: “La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei nn. 1, 2,
3 e 5 dell'articolo 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge”.
La norma consente la pattuizione del foro convenzionale tra le parti in deroga al foro ordinario previsto ad esclusione delle ipotesi in cui la competenza territoriale non sia prevista in via inderogabile dalla legge.
Affinché il foro convenzionale possa ritenersi esclusivo con conseguente esclusione della competenza alternativa degli altri fori ordinari è tuttavia necessario che dalle pattuizioni contrattuali emerga in maniera inequivoca la volontà concorde delle parti di sottrarre la competenza agli altri fori previsti dalla legge.
Dall'analisi della clausola derogatoria contenuta nell'art. 13 del contratto di finanziamento deve ritenersi che non emerga in maniera indubbia ed inequivoca la concorde volontà delle parti di escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge.
Le parti hanno infatti espressamente pattuito: “Le parti espressamente convengono che unico ed esclusivo foro competente per la risoluzione di qualsiasi controversia dipendente o connessa con il presente atto è quello di Lanciano. Sono fatte Salve, comunque, le disposizioni inderogabili del decreto legislativo n. 206/2005 codice al consumo e della legge 42.007 in particolare gli articoli 7 8 bis su 13 della suddetta legge”.
Ebbene, nonostante al primo periodo le parti sembrano aver pattuito in maniera inequivoca la competenza esclusiva del Tribunale di Lanciano, l'aver comunque fatto salva l'applicazione delle norme inderogabili previste dal Codice del consumo non consente di ritenere in termini di certezza che le stesse abbiano voluto escludere la pag. 7/12 competenza inderogabile del foro del consumatore previsto dalla suddetta normativa, che seppur derogabile da parte del consumatore, è stata fatta comunque salva per espressa pattuizione delle parti.
Sicché, in presenza di espressioni di volontà contraddittorie sul punto, deve ritenersi che l'interpretazione più conforme ai principi di diritto innanzi enunciati sia quella secondo la quale deve ritenersi che le parti abbiano previsto il Tribunale di Lanciano quale foro alternativo esclusivamente in relazione a quello previsto in via inderogabile dalla normativa consumeristica espressamente richiamata dalle parti.
Per tali ragioni, stante la qualità non contestata di consumatori degli altri garanti intimati, il procedimento monitorio risulta correttamente incardinato dinanzi al
Tribunale di Chieti con conseguente rigetto dell'eccezione di incompetenza sollevata e conferma della sentenza di primo grado sul punto.
5.1) Per motivi di ordine logico deve essere per primo trattato il motivo di gravame relativo al difetto di legittimazione sostanziale della società cessionaria disattesa dal primo giudice e riproposta in questa sede, data la portata assorbente della questione.
L'appellante solleva nuovamente il difetto di legittimazione deducendo in merito il mancato assolvimento da parte della appellata dell'onere probatorio relativo alla titolarità del credito azionato in monitorio non avendo prodotto il contratto di cessione del credito.
A riguardo deve preliminarmente essere accolta l'eccezione di inammissibilità proposta dall'appellante in ordine alla violazione dell'art. 345, terzo comma, c.p.c. a seguito dell'avvenuta produzione, soltanto nel presente grado di giudizio, dei nuovi documenti volti a dimostrare l'avvenuta cessione, rispetto ai quali non risulterebbe la non imputabilità della mancata allegazione in primo grado.
In primo luogo, occorre chiarire che l'attuale formulazione dell'art. 345, terzo comma,
c.p.c. prevede: “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
Tale nuova formulazione deriva dall'abrogazione che la novella di cui all'art. 54, primo comma, lett. b) del d.l. n. 83/2012, convertito in L. 134/2012, ha operato rispetto al previgente testo, eliminando l'ulteriore ipotesi derogatoria di nova in appello pag. 8/12 riguardante il caso in cui il collegio avesse ritenuto i nuovi mezzi di prova o i nuovi documenti “indispensabili ai fini della decisione della causa”.
Costituisce ormai principio di diritto l'assunto per il quale “La nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla
L. n. 134 del 2012, che prevede il divieto di ammissione, in appello, di nuovi mezzi di prova e documenti, salvo che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrre per causa non imputabile, trova applicazione, in difetto di un'espressa disciplina transitoria ed in base al generale principio processuale "tempus regit actum", quando la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012" (cfr. Cass. civ., Sez. II, 28/07/2021, n. 21606; si v., da ultimo, Cass. civ., Sez. III, 13/08/2024, n. 22756).
Per tali ragioni, trattandosi di documenti già esistenti all'epoca del giudizio di primo grado, ne consegue che, avendo l'appellante prodotto solo in secondo grado tale nuova documentazione senza aver contestualmente dato prova che la loro mancata produzione in primo grado fosse dovuta ad una causa allo stesso non imputabile, la produzione dei nuovi documenti effettuata dall'appellante deve ritenersi inammissibile, ai sensi dell'art. 345, terzo comma, c.p.c., dovendo altresì precisarsi che la legittimazione sostanziale del cessionario consistente nella titolarità del credito è questione di merito attinente alla fondatezza della domanda e non attinente alla legittimazione processuale della parte.
Non potendosi pertanto utilizzare la documentazione prodotta dalla appellata solo nel presente grado di giudizio, questa Corte ritiene il motivo di appello fondato, per non essere stata dimostrata da parte della cessionaria l'avvenuta cessione del credito, quindi la titolarità del credito oggetto di decreto ingiuntivo poi opposto, questione chiaramente e specificatamente eccepita già in primo grado.
Al riguardo giova ricordare l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di cessione in blocco dei crediti, laddove, sul piano dell'onere probatorio, distingue tra il caso in cui venga in contestazione l'inclusione del singolo credito nell'ambito della cessione in blocco, da quello della contestazione della esistenza stessa della cessione del credito.
E' ormai principio costante nella giurisprudenza di legittimità in tema di onere probatorio, che:
“quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello
pag. 9/12 specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette
a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato
(in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo)” (Cfr. Cass. Civ. Ord. n. 17944/23, in parte motiva;
Cass. Civ. Ord. n. 5478/2024).
E' stato altresì precisato che: “Secondo l'insegnamento di questa Corte <in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 tub, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché dagli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia>> (cfr. Cass. nr. 31188/2017 e da ultimo nr. 21821/2023)” (Cass.
Civ. n. 10860/2024).
pag. 10/12 Fermi questi principi, ai quali questa Corte ha aderito e fatto propri, nel caso di specie la
[...] non ha dato adeguata prova della titolarità del credito oggetto di cessione. CP_2
A fronte della tempestiva eccezione svolta in primo grado dall'odierno appellante circa l'inesistenza del contratto di cessione, tenendo sempre presente che la prova della cessione può essere data con qualsiasi mezzo anche indiziario, la produzione da parte della cessionaria del solo avviso di avvenuta cessione pubblicato in G.U., nonché del possesso del titolo
(finanziamento) e di missive di richieste pagamento da parte della cedente al debitore, non è idoneo a dimostrare la titolarità del credito ceduto né la cessionaria non ha fornito ulteriori elementi tali poter presumere l'esistenza del contratto di cessione.
A tale ultimo riguardo la Corte di Cassazione ha affermato: “Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione” (Cass. Civ. Ord. n. 17944/23, in parte motiva;
Cass. Civ. Ord.
n. 5478/2024).
La produzione, come già detto, della Gazzetta Ufficiale, nonché il possesso del titolo e di missive di messa in mora da parte della cedente al debitore, trattandosi di documenti che potrebbero essere stati acquisite anche indipendentemente dall'avvenuta cessione del credito, pur essendo indizi di tale cessione, non rivestono tuttavia quella gravità, precisione e concordanza tale da rendere sufficientemente dimostrata l'esistenza del contratto di cessione,
pag. 11/12 non essendovi in atti ad esempio, in mancanza della produzione del contratto di cessione, dichiarazione della cedente o attestazione notarile o estratti del contratto di cessione stessa, che univocamente e unitamente considerati avrebbero potuto dimostrare la titolarità del credito in oggetto.
Pertanto deve ritenersi fondata l'eccezione di difetto di legittimazione sostanziale della cessionaria ed in accoglimento dell'appello proposto, assorbita ogni altra Controparte_8
doglianza, deve riformarsi la sentenza impugnata ed accogliersi l'opposizione proposta con le conseguenziali statuizioni.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguiranno la soccombenza, secondo liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione della fase istruttoria di secondo grado non svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Controparte_1 contro la sentenza n. n. 232/2024 emessa dal Tribunale di Chieti e pubblicata in data 16 aprile 2024, nei confronti di così provvede: Controparte_2
• Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara il difetto di legittimazione della accoglie l'opposizione e revoca il decreto Controparte_2 ingiuntivo opposto;
• Condanna la al pagamento in favore di delle spese Controparte_2 Controparte_1 di lite liquidate in € 14.103,00 oltre Iva, cap e spese generali, per il primo grado di giudizio, ed in € 9.991,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, per il secondo grado di giudizio;
Così deciso nella camera di consiglio da remoto in data 4 luglio 2025 su relazione della
Dott.ssa Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
pag. 12/12