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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 16/04/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 346/2023 avente ad oggetto: cessione dei crediti promossa da:
(C.F. ), già in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
dott. , elettivamente domiciliata presso l'Avv. Paolo Bonalume del Foro di Milano, che Parte_3
la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
NTro
(C.F. ), in persona del Direttore Generale e NTroparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore dott. , elettivamente domiciliata presso l'Avv. NTroparte_2
Annarita Gili del Foro di Torino, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di precisazione delle conclusioni del 11.2.2025
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE:
pagina 1 di 13 Voglia la Corte d'Appello di Torino, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n.
866/22 emessa dal Tribunale di Ivrea e pubblicata il 26 luglio 2022 nel giudizio RG 1721/20 instaurato
– nuova denominazione di – nei confronti dell' Parte_1 Parte_2 [...]
e non notificata, NTroparte_1
In via principale: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti dell' : Parte_1 NTroparte_1
-€ 5.493,12 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 1, precisando che si tratta dell'elenco prodotto in sede di precisazione delle conclusioni e conclusionale, con indicazione di residuo zero per i crediti non più dovuti per capitale: € 5.493,12 relativi alle fatture Part cedute a dalle società ENI, EL, IZ TA, OD, EN, NE, Intefarmaci;
-gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata negli elenchi dei crediti (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
-gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
-€ 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
-€ 35.629,08 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli indicati al precedente punto – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale azionata, interessi portati dalle Note Debito riepilogate nell'elenco prodotto con l'atto di citazione sub doc. 5;
-gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
pagina 2 di 13 -€ 96.480 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento da parte della convenuta ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito.
Condannare l' al relativo pagamento in favore di oltre NTroparte_1 Parte_1 alle spese del giudizio di primo grado e con condanna dell' a restituire a NTroparte_1
Part le somme da essa eventualmente pagate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata;
In via subordinata:
accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti dell' Parte_1 NTroparte_1
4 della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare l' a
[...] NTroparte_1
pagare a la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora e Parte_1 interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/2, anche a titolo di ingiustificato arricchimento,
In ogni caso: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.
PER PARTE APPELLATA:
In via preliminare:
Part dichiarare inammissibile l'appello proposto da avverso la Sentenza n. 866 in data 26.7.2022 del
Tribunale di Ivrea, per violazione dell'art. 342, comma I, n° 2) c.p.c.;
Nel merito:
Part rigettare integralmente l'appello proposto da avverso la Sentenza n. 866 in data 26.7.2022 del
Tribunale di Ivrea;
In ogni caso: con vittoria di spese e onorari di lite, con Iva, CPA e rimborso forfettario delle spese generali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione ha evocato in giudizio la deducendo di Parte_2 CP_3
essere titolare di numerosi crediti in virtù di contratti di cessione pro-soluto per fatture mai evase dalla convenuta, chiedendo che la stessa venisse condannata al pagamento di:
i) importi a titolo di sorte capitale di € 22.111,89, poi rideterminati in € 19.420,36, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3 dell'atto di citazione;
pagina 3 di 13 ii) interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 e succ. mod. e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale, scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3
(colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo (€ 9.424,12 alla data del 01.06.2020);
iii) interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla maggior sorte capitale azionata, che, alla data di notifica erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 e succ. mod. e con decorrenza dalla data di notifica;
iv) il rimborso forfettario di € 40,00 ex art. 6 comma 2 D.lgs. 231/2002 per ciascuna delle fatture azionate costituenti la maggior sorte capitale pari ad € 2.560,00;
v) € 35.629,00 per ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale azionata e riportati in Note Debito doc.4 vi) interessi anatocistici prodotti dai suddetti interessi di mora oggetto delle Note di Debito;
vii) rimborso forfettario di € 40,00 ex art. 6 comma 2 D.lgs. 231/2002 per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito (per
€ 96.480,00).
La costituendosi, ha contestato le deduzioni e le domande attoree, eccependo che: per i CP_3
crediti relativi a fatture di Eni s.p.a. era intervenuta la prescrizione;
l'intero importo in sorte capitale non era dovuto perché non era stata provata la titolarità del credito per molti dei fornitori delle fatture
NT Part azionate;
la non aveva acconsentito alla cessione dei crediti a e la stessa non le era opponibile ai sensi dell'art. 70 comma 3 del R.D. 2440/1923; vi erano fatture già onorate, fatture mai state trasmesse, altre contestate;
non sussistendo il debito in sorte capitale, non era dovuta la prestazione accessoria degli interessi di mora, degli interessi anatocistici e della somma forfettaria di €
40,00; alcune delle note debito prodotte erano frutto di reiterate richieste di pagamento, già evase in precedenza;
nessun credito era dovuto a titolo di interessi di mora asseritamente maturati per il tardivo pagamento di crediti diversi da quelli individuati in sorte capitale, sia perché la prestazione accessoria era prescritta, sia perché non era provata la titolarità del credito ceduto e non erano stati prodotti i necessari contratti e fatture;
sugli interessi anatocistici, controparte aveva erroneamente richiamato l'art. 1284 comma 4 c.c. che non trattava l'anatocismo; la mancata produzione dei contratti da cui sorgevano i crediti impediva l'applicazione di tale norma che riguardava i soli interessi legali, in assenza di diversa pattuizione tra le parti.
pagina 4 di 13 Il Tribunale di Ivrea, con sentenza n. 866/2022 pubblicata il 26.7.2022, ha ritenuto infondata e rigettato la domanda di (nuova denominazione assunta da , rilevando Pt_1 Parte_2
che:
NT pur non applicandosi l'art. 70 comma 3 R.D. 2440/1923 alle enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali, si applicava la normativa ratione temporis vigente del codice dei contratti pubblici, in particolare l'art. 117 D.Lgs. 163/2006 che prevedeva, ai fini della validità e opponibilità della cessione del credito, che l'atto di cessione fosse stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da Notaio e che fosse notificato alle amministrazioni debitrici;
competeva quindi al cessionario documentare sia l'atto di cessione, sia la relativa notifica alla convenuta;
a seguito della disamina della documentazione prodotta, nessun credito in capo all'attrice risultava provato;
i crediti azionati con le fatture emanate da Eni s.p.a. erano prescritti poiché era decorso il termine di prescrizione decennale senza che la somma fosse mai stata richiesta e non essendo stato prodotto dall'attrice alcun atto interruttivo;
per le altre posizioni, esaminate singolarmente, mancava del tutto l'atto di cessione (con riferimento a TA TA, Biomerieux I, Engie Servizi, EL s.p.a.,
Criosalento, Ge Healthca, VI s.r.l., Beckman Coulter, Eco Eridania s.p.a., EN s.p.a., TE
TA s.p.a., Inter Farmaceutica TA s.r.l.) o era prodotto un atto di cessione senza l'allegato contenente l'elenco delle fatture cedute (MSD Vaccine, Alifax s.r.l.) o era prodotto un atto di cessione che faceva riferimento a fatture diverse da quelle oggetto di causa (Fidia Farmaceutica s.p.a., Baxter
s.p.a., IZ TA, Nacatur Int., MY s.p.a., Meda Pharmaceutica, OD per una delle due fatture azionate), non essendo così provata la titolarità dei crediti azionati in capo all'attrice; inoltre le fatture
NT erano state contestate dalla per mancata fornitura e la cessionaria non aveva provato la fornitura
(Glaxosmithk, IZ TA, OD) o vi era prova del pagamento (Glaxosmithk, EC NS
TA s.p.a., IZ TA, OD, MY TA, Inter Farmaceutica TA s.r.l.) o dallo stesso prospetto prodotto dall'attrice si evinceva che non residuava alcun credito (Baxter s.p.a., TE TA s.p.a.,
Criosalento, Ge Healthca, MY TA); pertanto nessun importo in sorte capitale risultava dovuto;
venendo meno gli importi in sorte capitale pretesi, non aveva ragion d'essere la prestazione accessoria degli interessi calcolati sulla sorte capitale e azionati sia come interessi di mora, sia come interessi anatocistici, e non era parimenti dovuto l'importo richiesto ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 231/2002; relativamente agli interessi richiesti per il tardivo pagamento per crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale (pari a € 35.629,00), la domanda era da rigettare;
preliminarmente era accoglibile per gli
NT accessori anteriori al 2.6.2015 l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla essendo gli interessi soggetti a prescrizione quinquennale;
non era poi provata la titolarità del credito accessorio da parte della cessionaria, non essendo stati prodotti atti di cessione relativi ai crediti e alle pagina 5 di 13 fatture azionate;
vi era per di più difetto di prova della somma pretesa, non essendo documentato quando gli interessi erano stati fatti decorrere e quando i tardivi pagamenti sarebbero avvenuti.
Con atto di citazione in appello ha impugnato la sentenza del Tribunale, chiedendone Parte_1
la riforma per i motivi di seguito illustrati e formulando le conclusioni sopra riportate, con cui ha limitato a € 5.493,12 il credito per sorte capitale relativo al primo punto, rinviando all'elenco di cui al prospetto doc. 1.
La costituendosi, ha eccepito l'inammissibilità o l'infondatezza nel merito dell'appello, CP_3
chiedendo la conferma della sentenza impugnata e formulando le conclusioni sopra riportate.
II. L'appello proposto da è articolato in sei motivi di gravame. Parte_1
Part Con il primo motivo – “Nullità-erroneità della sentenza per aver rigettato la domanda di sul
Part presupposto dell'assolvimento dell'onere probatorio in ordine alla titolarità dei crediti in capo a – Part l'appellante allega che: a) il Tribunale ha errato, violando gli artt. 115 e 116 c.p.c., nel ritenere che non abbia dimostrato la titolarità dei crediti per mancata produzione delle cessioni, avendo omesso di Part NT considerare che ha prodotto gli atti di cessione dei crediti notificati alla mediante cartelle zippate, all'interno di ciascuna delle quali erano contenute sottocartelle nominate con il nome della società fornitrice cedente (doc. 6 prodotto con l'atto di citazione e docc. 6A e 6B prodotti con la nota di NT deposito del 13.3.2021); b) inoltre la ha sollevato l'eccezione di inopponibilità delle cessioni perché da essa non accettate, eccezione incompatibile con il mancato ricevimento delle cessioni,
NT dimostrando di averle ricevute;
c) la ha prodotto come doc. 10 mandati di pagamento che, sebbene
Part intestati alle società fornitrici, sono stati inviati a sul presupposto dell'omessa accettazione delle NT cessioni, e ciò dimostra che la aveva ricevuto le cessioni.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
Il profilo a) è inammissibile perché, a fronte dell'analitico accertamento svolto dal Tribunale in ordine all'esistenza della cessione del credito con riferimento a ciascuna fattura emessa da ciascun fornitore
(pagine 8, 9, 10 della sentenza), il motivo non si confronta con la sentenza limitandosi in modo del tutto generico ad affermare che le cessioni sono state prodotte quali docc. 6, 6A, 6B.
Il Tribunale ha esaminato i documenti prodotti e ha verificato (per quanto qui ancora interessa, con riferimento alle fatture e ai fornitori elencati nel prospetto doc. 1 prodotto in appello, a cui l'appellante ha limitato la domanda) che:
pagina 6 di 13 -per il fornitore IZ TA s.p.a. è stato allegato atto di cessione che fa però riferimento a fatture diverse e non alle fatture azionate in giudizio;
-per il fornitore EL s.p.a. non è stato prodotto alcun atto di cessione;
è stato prodotto atto di cessione (registrato a Milano il 27.12.2019 al n.58775) privo di NTroparte_4
allegato, sicché non sono individuati i crediti ceduti;
-per OD s.r.l. è stato prodotto atto di cessione (reg. il 27.3.2017 n.10950 serie T1) che ricomprende solo una delle due fatture azionate e non l'altra; non è stato prodotto alcun atto di cessione;
NTroparte_5
è stato prodotto atto di cessione (registrato il 20.2.2018 n.6309) che riguarda crediti NTroparte_6
futuri (crediti futuri che sorgeranno nei 24 mesi dalla sottoscrizione della presente da (i) contratti/ordini di fornitura già perfezionati;
(ii) contratti/ordini di fornitura da perfezionarsi nei 24 mesi dalla sottoscrizione della presente) e non fa minimamente riferimento alle fatture insolute pregresse oggetto di causa, riferite talune agli anni 2011, altre emesse nel 2012 e altre ancora nel 2015;
-per EN s.p.a. non è stato prodotto alcun atto di cessione;
-per TA TA non è stato prodotto alcun atto di cessione;
-per VI s.r.l. non è stato prodotto alcun atto di cessione;
-per MY TA è stato prodotto atto di cessione del 28.12.2018 menzionante taluni dei crediti oggetto
Part di causa, tuttavia dal prospetto allegato dalla stessa si evince che non residua alcun credito a favore dell'attrice;
-per KL è stato prodotto il contratto di cessione relativo ad entrambe le fatture oggetto di causa, tuttavia di una fattura è provato il pagamento e l'altra è stata contestata.
A fronte di tale dettagliato esame da parte del Tribunale della documentazione prodotta, l'appellante non ha svolto una specifica e argomentata censura di ciascuna valutazione, limitandosi ad allegare genericamente di avere prodotto gli atti di cessione dei crediti.
La parte del motivo di appello sub a) è quindi inammissibile.
Questa Corte rileva comunque che le valutazioni effettuate dal Tribunale sono corrette e corrispondenti
Part alle produzioni documentali di come evidenziato dall'appellata.
NT Il profilo b) è manifestamente infondato, in quanto la ha anzitutto contestato l'esistenza delle Part cessioni notificate e la titolarità dei crediti in capo a in via ulteriore ha eccepito l'inopponibilità delle cessioni per assenza di accettazione (ex art. 70 comma 3 R.D. 2440/1923); si condivide pertanto il rilievo svolto dall'appellata secondo cui nessun riconoscimento dell'esistenza e della notifica delle cessioni si può pertanto desumere da tale ultima eccezione.
Il profilo c) è infondato.
pagina 7 di 13 Come correttamente accertato dal Tribunale - senza specifica censura in appello - alle cessioni di NT crediti di fornitori della oggetto di causa si applica l'art. 117 D.Lgs. 163/2006, che prevede, ai fini della validità e opponibilità della cessione, che la stessa sia stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da Notaio e che sia notificata all'ente pubblico.
La cessione, che richiede la forma scritta ad substantiam, deve essere provata mediante la produzione dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, non potendo in difetto essere fornita la relativa prova mediante presunzioni o prova testimoniale ai sensi degli artt. 2729 comma 2 e 2725 c.c.;
Part risultano pertanto irrilevanti i mandati di pagamento comunicati o effettuati a NT Si precisa peraltro che con il doc. 10 dell'appellata, la non comunica una omessa accettazione della cessione, ma comunica il mandato di pagamento.
Con il secondo motivo – “Nullità-erroneità della sentenza per avere il Tribunale rigettato la domanda
Part Part di sul presupposto anche del pagamento dei crediti ceduti a dalle società IZ TA, MY
TA, OD e – l'appellante deduce che il Tribunale ha errato nel ritenere che con CP_5
Part riferimento ai crediti ceduti a da IZ TA, MY TA, OD e le fatture siano CP_5
NT state pagate dalla il Giudice, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ha omesso di considerare
Part NT Part che non ha ricevuto il pagamento di tali crediti e che la non ha provato il pagamento a non avendo prodotto documentazione comprovante l'effettivo accredito delle somme, quali estratti/schermate/videate dell'accredito/bonifico oppure del proprio estratto di conto corrente, né mandati di pagamento firmati e quietanzati, non essendo sufficiente la sola emissione dei mandati di pagamento;
inoltre, ove i mandati fossero stati emessi in favore delle cedenti in data successiva alla
Part notifica delle cessioni, essi non sarebbero opponibili alla cessionaria
Il motivo è manifestamente infondato.
Part I crediti di in relazione alle fatture IZ TA, MY TA, OD e non sono CP_5
sussistenti sulla base di argomenti assorbenti rispetto a quello relativo all'avvenuto pagamento
(menzionato dal Tribunale ad abundantiam in via ulteriore e alternativa).
Part Con riferimento a IZ TA e a non è stato prodotto l'atto di cessione in favore di CP_5
relativo alle fatture oggetto di causa, come sopra evidenziato;
l'assenza di atto di cessione notificato
NT alla rende superfluo l'esame del motivo di appello.
Per quanto riguarda MY TA, il Tribunale ha evidenziato che dallo stesso prospetto prodotto da
Part si evince che non residua un credito per fatture MY TA;
tale accertamento non è stato oggetto pagina 8 di 13 di specifica censura in appello;
peraltro, anche nel prospetto prodotto in appello, non emerge un credito residuo per tale fornitore.
Con riferimento a OD, il credito (per totali € 61,52) riguarda due fatture, la 0901221 del 26.1.2017 per € 11,52 e la 0909575 del 30.6.2017 per € 50; solo la prima è ricompresa nell'atto di cessione prodotto.
Per tale fattura (0901221) è stato prodotto il doc. 17; come rilevato dal Tribunale, con tale documento
NT la “contesta l'emissione della fattura, richiedendo l'emissione della nota di credito, non essendo NT pervenuto il farmaco ordinato che avrebbe dovuto essere consegnato, e costringendo di fatto l' ad acquistare sul libero mercato il predetto lotto di medicinale. In difetto di allegazione specifica da parte della cessionaria che comprovi la corretta consegna del lotto contestato, poiché mancante, alcun importo è dunque dovuto. I ddt prodotti non recano, infatti, la sottoscrizione della firma del destinatario e non comprovano alcuna consegna effettiva. Dunque, la pretesa azionata non è fondata”; tale punto della motivazione non è stata oggetto di specifica e argomentata censura in appello.
La fattura 0909575 del 30.6.2017 non è invece ricompresa nella cessione prodotta, pertanto manca la
Part prova della titolarità del credito in capo a e risulta superfluo esaminare il motivo di appello.
Con il terzo motivo - “Nullità-erroneità della sentenza per avere il Tribunale rigettato la domanda di
Part sul presupposto dell'omessa dimostrazione dell'erogazione della fornitura in relazione ai crediti Part Part ceduti a da KL” – l'appellante allega che: il Tribunale ha errato nel ritenere che
Part non avesse provato la consegna della merce in relazione ai crediti ceduti a da KL,
NT incorrendo nella violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere omesso di considerare che la non ha contestato in modo specifico una consegna errata o non avvenuta, svolgendo una contestazione limitata al profilo probatorio;
pertanto, in assenza di una specifica contestazione, l'esistenza del credito deve ritenersi non contestata e provata.
Il motivo è manifestamente infondato.
NT Come evidenziato dall'appellata, non è vero che la non aveva contestato in modo specifico una consegna errata o non avvenuta.
NT Aveva invece prodotto, per contestare il credito, il documento 4 da cui emerge che la aveva comunicato a KL la specifica contestazione circa la mancata consegna del vaccino che avrebbe dovuto essere fornito, chiedendo l'emissione di nota di credito.
Il Tribunale sul punto ha rilevato che:
pagina 9 di 13 -risulta allegato il documento 4 che contesta l'emissione della fattura, richiedendo l'emissione di nota di credito, non essendo pervenuto il lotto di vaccino Polioinfanrix che avrebbe dovuto pervenire,
NT costringendo la ad acquistare sul libero mercato il predetto;
Part
-in difetto di allegazione specifica da parte della cessionaria che comprovi la corretta consegna del lotto contestato, poiché mancante, nessun importo è dovuto;
-infatti i ddt prodotti risultano non controfirmati dal destinatario e non attestano alcuna effettiva consegna della merce contestata.
L'appellante non svolge una specifica e argomentata censura di tali argomenti della sentenza.
Con il quarto motivo – “Nullità-erroneità della sentenza per avere il Tribunale rigettato la domanda di
Part Part sul presupposto della prescrizione dei crediti ceduti a da Eni”- l'appellante afferma che il
Tribunale ha errato nel ritenere prescritti i crediti ceduti da Eni s.p.a., incorrendo nella violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere omesso di considerare che: 1) la prescrizione è decennale;
2) il termine di prescrizione è stato interrotto dapprima mediante la notifica della cessione dei crediti, che contiene
NT Part invito alla a pagare quindi mediante la notifica della citazione.
Il motivo è manifestamente infondato.
Il Tribunale ha ritenuto che il termine di prescrizione sia decennale, così come del resto dedotto dalla che ha sollevato l'eccezione di prescrizione. CP_3
La sentenza dà infatti atto che parte convenuta ha eccepito che i crediti azionati con le fatture emanate da Eni s.p.a. - fatture dal 25.7.2001 al 31.5.2004 - sono prescritti per essere decorso invano il termine di prescrizione decennale senza che la somma in oggetto sia mai stata richiesta;
e ritiene fondata l'eccezione, così come proposta, non essendo stato documentato alcun atto interruttivo.
Del resto, a fronte di fatture dal 25.7.2001 al 31.5.2004, l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato il 3.6.2020, quando il termine decennale era ampiamente decorso e il diritto era pertanto prescritto.
E - come rilevato dall'appellata - non ha prodotto alcun atto di cessione dei crediti di Parte_1
Eni s.p.a. e alcuna notifica di cessione nei confronti della CP_3
Con il quinto motivo – “Sui crediti a titolo di ulteriori interessi di mora di cui alla nota debito maturati per il tardivo pagamento, da parte di controparte, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale azionata ed insoluta di cui al precedente paragrafo: interessi pari a complessivi € 35.629,08” –
l'appellante lamenta che il Tribunale ha errato nel rigettare la domanda di pagamento dell'importo di pagina 10 di 13 € 35.629,08 a titolo di interessi di mora per tardivo pagamento di crediti diversi, come da note di debito doc.4 riepilogate nel doc.5; allega che: in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. il Giudice ha omesso di
NT considerare che l'eccezione di prescrizione è inammissibile e infondata perché la non ha allegato i singoli crediti interessati dall'eccezione, i fatti che avrebbero determinato l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., il dies a quo per ogni singolo credito azionato;
e perché il termine prescrizionale è decennale, atteso che l'obbligazione relativa agli interessi per poter essere assoggettata all'art. 2948 comma 4 c.p.c. deve rivestire il connotato della periodicità, non sussistente per gli interessi di mora di fonte legale a causa del ritardato pagamento, e la prescrizione non può essere maturata essendo le note di debito state emesse nel 2019-2020; in relazione alla ritenuta assenza di prova, il
Part Tribunale ha omesso di considerare che il dettaglio allegato da a ciascuna nota di debito contiene tutti gli elementi idonei ai fini della determinazione degli interessi e che controparte non ha sollevato alcuna contestazione in ordine agli elementi di calcolo, essendo suo onere contestare in modo analitico, fornendone la prova, tutte le ragioni per le quali i conteggi posti a fondamento del calcolo degli interessi siano eventualmente errati;
in assenza di contestazioni specifiche anche con riferimento alle
Part date dei pagamenti, come nel caso di specie, i dati di calcolo utilizzati da costituiscono fatti pacifici.
Il motivo è manifestamente infondato. Part pretende il pagamento di importi per interessi moratori dovuti per tardivo pagamento di altre
NT fatture relative a forniture in favore della sulla base di note di debito e di prospetti di sua provenienza unilaterale.
NT La ha specificamente contestato, fin dalla costituzione in primo grado, la mancanza di titolarità
Part del credito in capo a non essendo stati prodotti atti di cessione del credito, l'inidoneità della documentazione prodotta a costituire prova dell'an e del quantum della pretesa, allegando che controparte avrebbe dovuto produrre le fatture, i capitolati, i contratti da cui nasce la richiesta azionata in giudizio, indispensabili per verificare sia l'esistenza della fonte del diritto preteso, sia la corretta decorrenza degli interessi e la correttezza del tasso applicato secondo le previsioni contrattuali;
e ha contestato la correttezza dei conteggi.
NT Part Il Tribunale, accogliendo le tesi della ha ritenuto insussistente la prova del credito in capo a sia perché non sono stati prodotti atti di cessione del credito azionato, sia per la mancata produzione della documentazione necessaria per accertare l'esistenza e l'entità del credito da interessi moratori.
Nel motivo di appello non viene specificamente censurato l'accertamento relativo alla mancata produzione degli atti di cessione dei crediti e sul punto non viene svolta alcuna argomentazione.
pagina 11 di 13 Il profilo è decisivo e assorbente;
non essendo provata la cessione del credito da parte degli originari NT Part fornitori della in favore di non sussiste la titolarità del credito in capo a quest'ultima e diviene superfluo esaminare ogni ulteriore deduzione.
Risulta comunque condivisibile quanto eccepito dall'appellata in ordine all'assenza di prova dell'esistenza e dell'ammontare del preteso credito per interessi da tardivo pagamento, essendo stati Part prodotti solo documenti di provenienza unilaterale di e in assenza di produzioni documentali, quali i contratti da cui è sorto il diritto e le fatture, necessarie per determinare le date in cui i pagamenti dovevano essere effettuati, oltre alla prova delle date in cui i pagamenti sono stati eseguiti.
A fronte della mancata produzione di documentazione necessaria e della rituale contestazione sul
NT punto, la non è stata messa in condizione di svolgere adeguatamente il suo diritto di difesa con riferimento a ciascuno specifico dato utilizzato da controparte per svolgere i conteggi, dovendosi escludere comunque il meccanismo dell'art. 115 c.p.c..
Risulta assorbito anche l'argomento relativo all'intervenuta prescrizione degli interessi anteriori al
2.6.2015.
Part Con il sesto motivo – “condanna di al pagamento delle spese di lite”- l'appellante afferma che per le ragioni esposte nei precedenti motivi la sentenza deve essere riformata anche con riferimento al capo
Part con il quale è stata disposta la condanna di al pagamento delle spese di lite.
Il motivo è inammissibile, non essendo stato proposto come autonomo motivo di gravame, indipendente dall'accoglimento dei precedenti, ma esclusivamente quale conseguenza dell'accoglimento degli altri motivi di appello.
L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
III. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi, come da prodotta nota spese: € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva, € 5.103,00 per fase decisionale, per totali € 9.991,00 per compensi;
viene riconosciuto il domandato aumento per utilizzo di tecniche informatiche ex art. 4 comma 1 bis, seppure nella limitata misura del 10% tenuto conto che pagina 12 di 13 i link per l'apertura di documenti sono stati utilizzati solo per i precedenti giurisprudenziali e non per gli altri documenti;
l'importo complessivo dei compensi è quindi di € 10.990,10; oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Sussistono i presupposti per il riconoscimento d'ufficio di una somma a carico della parte appellante soccombente e a favore della controparte ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., a fronte della colpa grave con cui ha agito l'appellante, proponendo motivi di gravame inammissibili o manifestamente infondati;
la somma viene equitativamente determinata in misura pari all'ammontare dei compensi, pari a
€ 10.990,10.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da già avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n.866/2022 del Tribunale di Ivrea, pubblicata il 26.7.2022, che per l'effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di parte appellata, che liquida in € 10.990,10, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta;
-condanna parte appellate al pagamento in favore di parte appellata dell'ulteriore somma di € 10.990,10 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c..
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 11.4.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 346/2023 avente ad oggetto: cessione dei crediti promossa da:
(C.F. ), già in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
dott. , elettivamente domiciliata presso l'Avv. Paolo Bonalume del Foro di Milano, che Parte_3
la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
NTro
(C.F. ), in persona del Direttore Generale e NTroparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore dott. , elettivamente domiciliata presso l'Avv. NTroparte_2
Annarita Gili del Foro di Torino, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di precisazione delle conclusioni del 11.2.2025
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE:
pagina 1 di 13 Voglia la Corte d'Appello di Torino, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n.
866/22 emessa dal Tribunale di Ivrea e pubblicata il 26 luglio 2022 nel giudizio RG 1721/20 instaurato
– nuova denominazione di – nei confronti dell' Parte_1 Parte_2 [...]
e non notificata, NTroparte_1
In via principale: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti dell' : Parte_1 NTroparte_1
-€ 5.493,12 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 1, precisando che si tratta dell'elenco prodotto in sede di precisazione delle conclusioni e conclusionale, con indicazione di residuo zero per i crediti non più dovuti per capitale: € 5.493,12 relativi alle fatture Part cedute a dalle società ENI, EL, IZ TA, OD, EN, NE, Intefarmaci;
-gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata negli elenchi dei crediti (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
-gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
-€ 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
-€ 35.629,08 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli indicati al precedente punto – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale azionata, interessi portati dalle Note Debito riepilogate nell'elenco prodotto con l'atto di citazione sub doc. 5;
-gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
pagina 2 di 13 -€ 96.480 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento da parte della convenuta ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito.
Condannare l' al relativo pagamento in favore di oltre NTroparte_1 Parte_1 alle spese del giudizio di primo grado e con condanna dell' a restituire a NTroparte_1
Part le somme da essa eventualmente pagate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata;
In via subordinata:
accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti dell' Parte_1 NTroparte_1
4 della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare l' a
[...] NTroparte_1
pagare a la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora e Parte_1 interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/2, anche a titolo di ingiustificato arricchimento,
In ogni caso: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.
PER PARTE APPELLATA:
In via preliminare:
Part dichiarare inammissibile l'appello proposto da avverso la Sentenza n. 866 in data 26.7.2022 del
Tribunale di Ivrea, per violazione dell'art. 342, comma I, n° 2) c.p.c.;
Nel merito:
Part rigettare integralmente l'appello proposto da avverso la Sentenza n. 866 in data 26.7.2022 del
Tribunale di Ivrea;
In ogni caso: con vittoria di spese e onorari di lite, con Iva, CPA e rimborso forfettario delle spese generali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione ha evocato in giudizio la deducendo di Parte_2 CP_3
essere titolare di numerosi crediti in virtù di contratti di cessione pro-soluto per fatture mai evase dalla convenuta, chiedendo che la stessa venisse condannata al pagamento di:
i) importi a titolo di sorte capitale di € 22.111,89, poi rideterminati in € 19.420,36, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3 dell'atto di citazione;
pagina 3 di 13 ii) interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 e succ. mod. e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale, scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3
(colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo (€ 9.424,12 alla data del 01.06.2020);
iii) interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla maggior sorte capitale azionata, che, alla data di notifica erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 e succ. mod. e con decorrenza dalla data di notifica;
iv) il rimborso forfettario di € 40,00 ex art. 6 comma 2 D.lgs. 231/2002 per ciascuna delle fatture azionate costituenti la maggior sorte capitale pari ad € 2.560,00;
v) € 35.629,00 per ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale azionata e riportati in Note Debito doc.4 vi) interessi anatocistici prodotti dai suddetti interessi di mora oggetto delle Note di Debito;
vii) rimborso forfettario di € 40,00 ex art. 6 comma 2 D.lgs. 231/2002 per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito (per
€ 96.480,00).
La costituendosi, ha contestato le deduzioni e le domande attoree, eccependo che: per i CP_3
crediti relativi a fatture di Eni s.p.a. era intervenuta la prescrizione;
l'intero importo in sorte capitale non era dovuto perché non era stata provata la titolarità del credito per molti dei fornitori delle fatture
NT Part azionate;
la non aveva acconsentito alla cessione dei crediti a e la stessa non le era opponibile ai sensi dell'art. 70 comma 3 del R.D. 2440/1923; vi erano fatture già onorate, fatture mai state trasmesse, altre contestate;
non sussistendo il debito in sorte capitale, non era dovuta la prestazione accessoria degli interessi di mora, degli interessi anatocistici e della somma forfettaria di €
40,00; alcune delle note debito prodotte erano frutto di reiterate richieste di pagamento, già evase in precedenza;
nessun credito era dovuto a titolo di interessi di mora asseritamente maturati per il tardivo pagamento di crediti diversi da quelli individuati in sorte capitale, sia perché la prestazione accessoria era prescritta, sia perché non era provata la titolarità del credito ceduto e non erano stati prodotti i necessari contratti e fatture;
sugli interessi anatocistici, controparte aveva erroneamente richiamato l'art. 1284 comma 4 c.c. che non trattava l'anatocismo; la mancata produzione dei contratti da cui sorgevano i crediti impediva l'applicazione di tale norma che riguardava i soli interessi legali, in assenza di diversa pattuizione tra le parti.
pagina 4 di 13 Il Tribunale di Ivrea, con sentenza n. 866/2022 pubblicata il 26.7.2022, ha ritenuto infondata e rigettato la domanda di (nuova denominazione assunta da , rilevando Pt_1 Parte_2
che:
NT pur non applicandosi l'art. 70 comma 3 R.D. 2440/1923 alle enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali, si applicava la normativa ratione temporis vigente del codice dei contratti pubblici, in particolare l'art. 117 D.Lgs. 163/2006 che prevedeva, ai fini della validità e opponibilità della cessione del credito, che l'atto di cessione fosse stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da Notaio e che fosse notificato alle amministrazioni debitrici;
competeva quindi al cessionario documentare sia l'atto di cessione, sia la relativa notifica alla convenuta;
a seguito della disamina della documentazione prodotta, nessun credito in capo all'attrice risultava provato;
i crediti azionati con le fatture emanate da Eni s.p.a. erano prescritti poiché era decorso il termine di prescrizione decennale senza che la somma fosse mai stata richiesta e non essendo stato prodotto dall'attrice alcun atto interruttivo;
per le altre posizioni, esaminate singolarmente, mancava del tutto l'atto di cessione (con riferimento a TA TA, Biomerieux I, Engie Servizi, EL s.p.a.,
Criosalento, Ge Healthca, VI s.r.l., Beckman Coulter, Eco Eridania s.p.a., EN s.p.a., TE
TA s.p.a., Inter Farmaceutica TA s.r.l.) o era prodotto un atto di cessione senza l'allegato contenente l'elenco delle fatture cedute (MSD Vaccine, Alifax s.r.l.) o era prodotto un atto di cessione che faceva riferimento a fatture diverse da quelle oggetto di causa (Fidia Farmaceutica s.p.a., Baxter
s.p.a., IZ TA, Nacatur Int., MY s.p.a., Meda Pharmaceutica, OD per una delle due fatture azionate), non essendo così provata la titolarità dei crediti azionati in capo all'attrice; inoltre le fatture
NT erano state contestate dalla per mancata fornitura e la cessionaria non aveva provato la fornitura
(Glaxosmithk, IZ TA, OD) o vi era prova del pagamento (Glaxosmithk, EC NS
TA s.p.a., IZ TA, OD, MY TA, Inter Farmaceutica TA s.r.l.) o dallo stesso prospetto prodotto dall'attrice si evinceva che non residuava alcun credito (Baxter s.p.a., TE TA s.p.a.,
Criosalento, Ge Healthca, MY TA); pertanto nessun importo in sorte capitale risultava dovuto;
venendo meno gli importi in sorte capitale pretesi, non aveva ragion d'essere la prestazione accessoria degli interessi calcolati sulla sorte capitale e azionati sia come interessi di mora, sia come interessi anatocistici, e non era parimenti dovuto l'importo richiesto ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 231/2002; relativamente agli interessi richiesti per il tardivo pagamento per crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale (pari a € 35.629,00), la domanda era da rigettare;
preliminarmente era accoglibile per gli
NT accessori anteriori al 2.6.2015 l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla essendo gli interessi soggetti a prescrizione quinquennale;
non era poi provata la titolarità del credito accessorio da parte della cessionaria, non essendo stati prodotti atti di cessione relativi ai crediti e alle pagina 5 di 13 fatture azionate;
vi era per di più difetto di prova della somma pretesa, non essendo documentato quando gli interessi erano stati fatti decorrere e quando i tardivi pagamenti sarebbero avvenuti.
Con atto di citazione in appello ha impugnato la sentenza del Tribunale, chiedendone Parte_1
la riforma per i motivi di seguito illustrati e formulando le conclusioni sopra riportate, con cui ha limitato a € 5.493,12 il credito per sorte capitale relativo al primo punto, rinviando all'elenco di cui al prospetto doc. 1.
La costituendosi, ha eccepito l'inammissibilità o l'infondatezza nel merito dell'appello, CP_3
chiedendo la conferma della sentenza impugnata e formulando le conclusioni sopra riportate.
II. L'appello proposto da è articolato in sei motivi di gravame. Parte_1
Part Con il primo motivo – “Nullità-erroneità della sentenza per aver rigettato la domanda di sul
Part presupposto dell'assolvimento dell'onere probatorio in ordine alla titolarità dei crediti in capo a – Part l'appellante allega che: a) il Tribunale ha errato, violando gli artt. 115 e 116 c.p.c., nel ritenere che non abbia dimostrato la titolarità dei crediti per mancata produzione delle cessioni, avendo omesso di Part NT considerare che ha prodotto gli atti di cessione dei crediti notificati alla mediante cartelle zippate, all'interno di ciascuna delle quali erano contenute sottocartelle nominate con il nome della società fornitrice cedente (doc. 6 prodotto con l'atto di citazione e docc. 6A e 6B prodotti con la nota di NT deposito del 13.3.2021); b) inoltre la ha sollevato l'eccezione di inopponibilità delle cessioni perché da essa non accettate, eccezione incompatibile con il mancato ricevimento delle cessioni,
NT dimostrando di averle ricevute;
c) la ha prodotto come doc. 10 mandati di pagamento che, sebbene
Part intestati alle società fornitrici, sono stati inviati a sul presupposto dell'omessa accettazione delle NT cessioni, e ciò dimostra che la aveva ricevuto le cessioni.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
Il profilo a) è inammissibile perché, a fronte dell'analitico accertamento svolto dal Tribunale in ordine all'esistenza della cessione del credito con riferimento a ciascuna fattura emessa da ciascun fornitore
(pagine 8, 9, 10 della sentenza), il motivo non si confronta con la sentenza limitandosi in modo del tutto generico ad affermare che le cessioni sono state prodotte quali docc. 6, 6A, 6B.
Il Tribunale ha esaminato i documenti prodotti e ha verificato (per quanto qui ancora interessa, con riferimento alle fatture e ai fornitori elencati nel prospetto doc. 1 prodotto in appello, a cui l'appellante ha limitato la domanda) che:
pagina 6 di 13 -per il fornitore IZ TA s.p.a. è stato allegato atto di cessione che fa però riferimento a fatture diverse e non alle fatture azionate in giudizio;
-per il fornitore EL s.p.a. non è stato prodotto alcun atto di cessione;
è stato prodotto atto di cessione (registrato a Milano il 27.12.2019 al n.58775) privo di NTroparte_4
allegato, sicché non sono individuati i crediti ceduti;
-per OD s.r.l. è stato prodotto atto di cessione (reg. il 27.3.2017 n.10950 serie T1) che ricomprende solo una delle due fatture azionate e non l'altra; non è stato prodotto alcun atto di cessione;
NTroparte_5
è stato prodotto atto di cessione (registrato il 20.2.2018 n.6309) che riguarda crediti NTroparte_6
futuri (crediti futuri che sorgeranno nei 24 mesi dalla sottoscrizione della presente da (i) contratti/ordini di fornitura già perfezionati;
(ii) contratti/ordini di fornitura da perfezionarsi nei 24 mesi dalla sottoscrizione della presente) e non fa minimamente riferimento alle fatture insolute pregresse oggetto di causa, riferite talune agli anni 2011, altre emesse nel 2012 e altre ancora nel 2015;
-per EN s.p.a. non è stato prodotto alcun atto di cessione;
-per TA TA non è stato prodotto alcun atto di cessione;
-per VI s.r.l. non è stato prodotto alcun atto di cessione;
-per MY TA è stato prodotto atto di cessione del 28.12.2018 menzionante taluni dei crediti oggetto
Part di causa, tuttavia dal prospetto allegato dalla stessa si evince che non residua alcun credito a favore dell'attrice;
-per KL è stato prodotto il contratto di cessione relativo ad entrambe le fatture oggetto di causa, tuttavia di una fattura è provato il pagamento e l'altra è stata contestata.
A fronte di tale dettagliato esame da parte del Tribunale della documentazione prodotta, l'appellante non ha svolto una specifica e argomentata censura di ciascuna valutazione, limitandosi ad allegare genericamente di avere prodotto gli atti di cessione dei crediti.
La parte del motivo di appello sub a) è quindi inammissibile.
Questa Corte rileva comunque che le valutazioni effettuate dal Tribunale sono corrette e corrispondenti
Part alle produzioni documentali di come evidenziato dall'appellata.
NT Il profilo b) è manifestamente infondato, in quanto la ha anzitutto contestato l'esistenza delle Part cessioni notificate e la titolarità dei crediti in capo a in via ulteriore ha eccepito l'inopponibilità delle cessioni per assenza di accettazione (ex art. 70 comma 3 R.D. 2440/1923); si condivide pertanto il rilievo svolto dall'appellata secondo cui nessun riconoscimento dell'esistenza e della notifica delle cessioni si può pertanto desumere da tale ultima eccezione.
Il profilo c) è infondato.
pagina 7 di 13 Come correttamente accertato dal Tribunale - senza specifica censura in appello - alle cessioni di NT crediti di fornitori della oggetto di causa si applica l'art. 117 D.Lgs. 163/2006, che prevede, ai fini della validità e opponibilità della cessione, che la stessa sia stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da Notaio e che sia notificata all'ente pubblico.
La cessione, che richiede la forma scritta ad substantiam, deve essere provata mediante la produzione dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, non potendo in difetto essere fornita la relativa prova mediante presunzioni o prova testimoniale ai sensi degli artt. 2729 comma 2 e 2725 c.c.;
Part risultano pertanto irrilevanti i mandati di pagamento comunicati o effettuati a NT Si precisa peraltro che con il doc. 10 dell'appellata, la non comunica una omessa accettazione della cessione, ma comunica il mandato di pagamento.
Con il secondo motivo – “Nullità-erroneità della sentenza per avere il Tribunale rigettato la domanda
Part Part di sul presupposto anche del pagamento dei crediti ceduti a dalle società IZ TA, MY
TA, OD e – l'appellante deduce che il Tribunale ha errato nel ritenere che con CP_5
Part riferimento ai crediti ceduti a da IZ TA, MY TA, OD e le fatture siano CP_5
NT state pagate dalla il Giudice, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ha omesso di considerare
Part NT Part che non ha ricevuto il pagamento di tali crediti e che la non ha provato il pagamento a non avendo prodotto documentazione comprovante l'effettivo accredito delle somme, quali estratti/schermate/videate dell'accredito/bonifico oppure del proprio estratto di conto corrente, né mandati di pagamento firmati e quietanzati, non essendo sufficiente la sola emissione dei mandati di pagamento;
inoltre, ove i mandati fossero stati emessi in favore delle cedenti in data successiva alla
Part notifica delle cessioni, essi non sarebbero opponibili alla cessionaria
Il motivo è manifestamente infondato.
Part I crediti di in relazione alle fatture IZ TA, MY TA, OD e non sono CP_5
sussistenti sulla base di argomenti assorbenti rispetto a quello relativo all'avvenuto pagamento
(menzionato dal Tribunale ad abundantiam in via ulteriore e alternativa).
Part Con riferimento a IZ TA e a non è stato prodotto l'atto di cessione in favore di CP_5
relativo alle fatture oggetto di causa, come sopra evidenziato;
l'assenza di atto di cessione notificato
NT alla rende superfluo l'esame del motivo di appello.
Per quanto riguarda MY TA, il Tribunale ha evidenziato che dallo stesso prospetto prodotto da
Part si evince che non residua un credito per fatture MY TA;
tale accertamento non è stato oggetto pagina 8 di 13 di specifica censura in appello;
peraltro, anche nel prospetto prodotto in appello, non emerge un credito residuo per tale fornitore.
Con riferimento a OD, il credito (per totali € 61,52) riguarda due fatture, la 0901221 del 26.1.2017 per € 11,52 e la 0909575 del 30.6.2017 per € 50; solo la prima è ricompresa nell'atto di cessione prodotto.
Per tale fattura (0901221) è stato prodotto il doc. 17; come rilevato dal Tribunale, con tale documento
NT la “contesta l'emissione della fattura, richiedendo l'emissione della nota di credito, non essendo NT pervenuto il farmaco ordinato che avrebbe dovuto essere consegnato, e costringendo di fatto l' ad acquistare sul libero mercato il predetto lotto di medicinale. In difetto di allegazione specifica da parte della cessionaria che comprovi la corretta consegna del lotto contestato, poiché mancante, alcun importo è dunque dovuto. I ddt prodotti non recano, infatti, la sottoscrizione della firma del destinatario e non comprovano alcuna consegna effettiva. Dunque, la pretesa azionata non è fondata”; tale punto della motivazione non è stata oggetto di specifica e argomentata censura in appello.
La fattura 0909575 del 30.6.2017 non è invece ricompresa nella cessione prodotta, pertanto manca la
Part prova della titolarità del credito in capo a e risulta superfluo esaminare il motivo di appello.
Con il terzo motivo - “Nullità-erroneità della sentenza per avere il Tribunale rigettato la domanda di
Part sul presupposto dell'omessa dimostrazione dell'erogazione della fornitura in relazione ai crediti Part Part ceduti a da KL” – l'appellante allega che: il Tribunale ha errato nel ritenere che
Part non avesse provato la consegna della merce in relazione ai crediti ceduti a da KL,
NT incorrendo nella violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere omesso di considerare che la non ha contestato in modo specifico una consegna errata o non avvenuta, svolgendo una contestazione limitata al profilo probatorio;
pertanto, in assenza di una specifica contestazione, l'esistenza del credito deve ritenersi non contestata e provata.
Il motivo è manifestamente infondato.
NT Come evidenziato dall'appellata, non è vero che la non aveva contestato in modo specifico una consegna errata o non avvenuta.
NT Aveva invece prodotto, per contestare il credito, il documento 4 da cui emerge che la aveva comunicato a KL la specifica contestazione circa la mancata consegna del vaccino che avrebbe dovuto essere fornito, chiedendo l'emissione di nota di credito.
Il Tribunale sul punto ha rilevato che:
pagina 9 di 13 -risulta allegato il documento 4 che contesta l'emissione della fattura, richiedendo l'emissione di nota di credito, non essendo pervenuto il lotto di vaccino Polioinfanrix che avrebbe dovuto pervenire,
NT costringendo la ad acquistare sul libero mercato il predetto;
Part
-in difetto di allegazione specifica da parte della cessionaria che comprovi la corretta consegna del lotto contestato, poiché mancante, nessun importo è dovuto;
-infatti i ddt prodotti risultano non controfirmati dal destinatario e non attestano alcuna effettiva consegna della merce contestata.
L'appellante non svolge una specifica e argomentata censura di tali argomenti della sentenza.
Con il quarto motivo – “Nullità-erroneità della sentenza per avere il Tribunale rigettato la domanda di
Part Part sul presupposto della prescrizione dei crediti ceduti a da Eni”- l'appellante afferma che il
Tribunale ha errato nel ritenere prescritti i crediti ceduti da Eni s.p.a., incorrendo nella violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere omesso di considerare che: 1) la prescrizione è decennale;
2) il termine di prescrizione è stato interrotto dapprima mediante la notifica della cessione dei crediti, che contiene
NT Part invito alla a pagare quindi mediante la notifica della citazione.
Il motivo è manifestamente infondato.
Il Tribunale ha ritenuto che il termine di prescrizione sia decennale, così come del resto dedotto dalla che ha sollevato l'eccezione di prescrizione. CP_3
La sentenza dà infatti atto che parte convenuta ha eccepito che i crediti azionati con le fatture emanate da Eni s.p.a. - fatture dal 25.7.2001 al 31.5.2004 - sono prescritti per essere decorso invano il termine di prescrizione decennale senza che la somma in oggetto sia mai stata richiesta;
e ritiene fondata l'eccezione, così come proposta, non essendo stato documentato alcun atto interruttivo.
Del resto, a fronte di fatture dal 25.7.2001 al 31.5.2004, l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato il 3.6.2020, quando il termine decennale era ampiamente decorso e il diritto era pertanto prescritto.
E - come rilevato dall'appellata - non ha prodotto alcun atto di cessione dei crediti di Parte_1
Eni s.p.a. e alcuna notifica di cessione nei confronti della CP_3
Con il quinto motivo – “Sui crediti a titolo di ulteriori interessi di mora di cui alla nota debito maturati per il tardivo pagamento, da parte di controparte, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale azionata ed insoluta di cui al precedente paragrafo: interessi pari a complessivi € 35.629,08” –
l'appellante lamenta che il Tribunale ha errato nel rigettare la domanda di pagamento dell'importo di pagina 10 di 13 € 35.629,08 a titolo di interessi di mora per tardivo pagamento di crediti diversi, come da note di debito doc.4 riepilogate nel doc.5; allega che: in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. il Giudice ha omesso di
NT considerare che l'eccezione di prescrizione è inammissibile e infondata perché la non ha allegato i singoli crediti interessati dall'eccezione, i fatti che avrebbero determinato l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., il dies a quo per ogni singolo credito azionato;
e perché il termine prescrizionale è decennale, atteso che l'obbligazione relativa agli interessi per poter essere assoggettata all'art. 2948 comma 4 c.p.c. deve rivestire il connotato della periodicità, non sussistente per gli interessi di mora di fonte legale a causa del ritardato pagamento, e la prescrizione non può essere maturata essendo le note di debito state emesse nel 2019-2020; in relazione alla ritenuta assenza di prova, il
Part Tribunale ha omesso di considerare che il dettaglio allegato da a ciascuna nota di debito contiene tutti gli elementi idonei ai fini della determinazione degli interessi e che controparte non ha sollevato alcuna contestazione in ordine agli elementi di calcolo, essendo suo onere contestare in modo analitico, fornendone la prova, tutte le ragioni per le quali i conteggi posti a fondamento del calcolo degli interessi siano eventualmente errati;
in assenza di contestazioni specifiche anche con riferimento alle
Part date dei pagamenti, come nel caso di specie, i dati di calcolo utilizzati da costituiscono fatti pacifici.
Il motivo è manifestamente infondato. Part pretende il pagamento di importi per interessi moratori dovuti per tardivo pagamento di altre
NT fatture relative a forniture in favore della sulla base di note di debito e di prospetti di sua provenienza unilaterale.
NT La ha specificamente contestato, fin dalla costituzione in primo grado, la mancanza di titolarità
Part del credito in capo a non essendo stati prodotti atti di cessione del credito, l'inidoneità della documentazione prodotta a costituire prova dell'an e del quantum della pretesa, allegando che controparte avrebbe dovuto produrre le fatture, i capitolati, i contratti da cui nasce la richiesta azionata in giudizio, indispensabili per verificare sia l'esistenza della fonte del diritto preteso, sia la corretta decorrenza degli interessi e la correttezza del tasso applicato secondo le previsioni contrattuali;
e ha contestato la correttezza dei conteggi.
NT Part Il Tribunale, accogliendo le tesi della ha ritenuto insussistente la prova del credito in capo a sia perché non sono stati prodotti atti di cessione del credito azionato, sia per la mancata produzione della documentazione necessaria per accertare l'esistenza e l'entità del credito da interessi moratori.
Nel motivo di appello non viene specificamente censurato l'accertamento relativo alla mancata produzione degli atti di cessione dei crediti e sul punto non viene svolta alcuna argomentazione.
pagina 11 di 13 Il profilo è decisivo e assorbente;
non essendo provata la cessione del credito da parte degli originari NT Part fornitori della in favore di non sussiste la titolarità del credito in capo a quest'ultima e diviene superfluo esaminare ogni ulteriore deduzione.
Risulta comunque condivisibile quanto eccepito dall'appellata in ordine all'assenza di prova dell'esistenza e dell'ammontare del preteso credito per interessi da tardivo pagamento, essendo stati Part prodotti solo documenti di provenienza unilaterale di e in assenza di produzioni documentali, quali i contratti da cui è sorto il diritto e le fatture, necessarie per determinare le date in cui i pagamenti dovevano essere effettuati, oltre alla prova delle date in cui i pagamenti sono stati eseguiti.
A fronte della mancata produzione di documentazione necessaria e della rituale contestazione sul
NT punto, la non è stata messa in condizione di svolgere adeguatamente il suo diritto di difesa con riferimento a ciascuno specifico dato utilizzato da controparte per svolgere i conteggi, dovendosi escludere comunque il meccanismo dell'art. 115 c.p.c..
Risulta assorbito anche l'argomento relativo all'intervenuta prescrizione degli interessi anteriori al
2.6.2015.
Part Con il sesto motivo – “condanna di al pagamento delle spese di lite”- l'appellante afferma che per le ragioni esposte nei precedenti motivi la sentenza deve essere riformata anche con riferimento al capo
Part con il quale è stata disposta la condanna di al pagamento delle spese di lite.
Il motivo è inammissibile, non essendo stato proposto come autonomo motivo di gravame, indipendente dall'accoglimento dei precedenti, ma esclusivamente quale conseguenza dell'accoglimento degli altri motivi di appello.
L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
III. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi, come da prodotta nota spese: € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva, € 5.103,00 per fase decisionale, per totali € 9.991,00 per compensi;
viene riconosciuto il domandato aumento per utilizzo di tecniche informatiche ex art. 4 comma 1 bis, seppure nella limitata misura del 10% tenuto conto che pagina 12 di 13 i link per l'apertura di documenti sono stati utilizzati solo per i precedenti giurisprudenziali e non per gli altri documenti;
l'importo complessivo dei compensi è quindi di € 10.990,10; oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Sussistono i presupposti per il riconoscimento d'ufficio di una somma a carico della parte appellante soccombente e a favore della controparte ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., a fronte della colpa grave con cui ha agito l'appellante, proponendo motivi di gravame inammissibili o manifestamente infondati;
la somma viene equitativamente determinata in misura pari all'ammontare dei compensi, pari a
€ 10.990,10.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da già avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n.866/2022 del Tribunale di Ivrea, pubblicata il 26.7.2022, che per l'effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di parte appellata, che liquida in € 10.990,10, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta;
-condanna parte appellate al pagamento in favore di parte appellata dell'ulteriore somma di € 10.990,10 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c..
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 11.4.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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