Decreto cautelare 7 luglio 2023
Ordinanza cautelare 3 agosto 2023
Sentenza 24 maggio 2024
Improcedibile
Sentenza breve 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 08/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00108/2025REG.PROV.COLL.
N. 06412/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 6412 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, già -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Serra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno e la Presidenza della Repubblica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 10509/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Presidenza della Repubblica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2024, il Cons. Raffaello Scarpato e uditi per le parti gli avvocati;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS-, cittadino di nazionalità -OMISSIS-, ha impugnato dinanzi al T.a.r. per il Lazio, Roma, il decreto del Presidente della Repubblica prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale è stato annullato il precedente decreto di concessione della cittadinanza italiana prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
2. A fondamento del provvedimento di annullamento l’Amministrazione ha valorizzato la ricomprensione dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana proposta dallo straniero nel novero di quelle istruite da una funzionaria infedele del Ministero dell’Interno, condannata in via definitiva per i reati di cui agli artt. 615- ter e 615- quater c.p., per aver eseguito accessi abusivi al sistema informatico, al fine di definire in via prioritaria alcune richieste di concessione della cittadinanza, dietro corrispettivo.
3. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale capitolino ha respinto il ricorso e lo straniero ha proposto appello, ritenendo la decisione ed il provvedimento impugnato viziati da plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere, istando altresì per la sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione.
4. Il Ministero dell’Interno, costituitosi in giudizio, ha depositato il sopravvenuto decreto del Presidente della Repubblica prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, emesso a seguito dell’ordinanza cautelare di questa Sezione n. -OMISSIS-, con il quale l’Amministrazione ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato, disponendo nuovamente l’annullamento dell’originario provvedimento di concessione della cittadinanza, con più estesa e dettagliata motivazione.
5. Con memoria depositata in data 23 settembre 2024, l’appellante ha dunque esposto di non aver ricevuto formale notifica del nuovo provvedimento, insistendo nella domanda cautelare.
6. All’udienza del 26 settembre 2024, ritenuti sussistenti i presupposti per una decisione in forma semplificata e previo avviso alle parti, il Collegio ha riservato la decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
7. Osserva il Collegio che il ricorso originariamente proposto dallo straniero deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il nuovo provvedimento di annullamento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- è precedente alla sentenza impugnata (n. 10509/2024, pubblicata in data 24 maggio 2024), che va pertanto annullata.
8. La mancata notifica del nuovo provvedimento di annullamento, depositato comunque dall’Amministrazione agli atti del presente grado di giudizio, non può implicare – come sostenuto dall’appellante – il perdurare dell’interesse all’impugnazione, risultando il decreto prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- oramai superato dal sopravvenuto decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, che l’interessato potrà impugnare nei termini decorrenti dalla notifica.
9. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate in ragione del particolare iter fattuale della vicenda sub iudice .
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), annulla la decisine impugnata senza rinvio dichiarando il ricorso di primo grado improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.