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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 19/03/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 379/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 379 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2022
promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] S. Elena il 5.1.1948, Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 [...]
(C.F.: ) nata a [...] il [...], Pt_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
(C.F.: ) nato a [...] il [...], tutti residenti in [...]S.
[...] CodiceFiscale_4
Elena, via Guerrazzi n. 8/A, elettivamente domiciliati in Cagliari, via Giudice Torbeno n.22, presso lo studio dell'Avv. Stefano Musu, che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti a margine dell'atto di appello,
appellanti
CONTRO
Pagina 1 (P.I. , con sede in AR P.IVA_1
Quartu S. Elena, via Cilea 51/b, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante elettivamente domiciliata in Cagliari, via Pergolesi 72, presso lo studio AR
dell'avv. Miriam Campus e dell'advocat Antonio Tusacciu, che la rappresentano in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
appellata
All'udienza del 22/11/2024 la causa è stata tenuta a decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti: “Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello, contrariis reiectis: 1) In
totale riforma della sentenza n. 1032/2022 pubblicata il 19/04/2022, resa nel procedimento di cui
al R.g. n. 2460/2021 Repert. n. 975/2022, pronunciata dal Tribunale Ordinario di Cagliari, nella
persona del Giudice Dott.ssa AB Dessì, in data 5.4.2022, mai notificata, anche sul punto
delle spese, accogliere il proposto appello per tutti i motivi dedotti in narrativa;
accogliere tutte le
conclusioni degli appellanti avanzate davanti al Giudice di prime cure, che di seguito si riportano;
2) Rigettare e dichiarare inammissibile, per le ragioni meglio esposte nella parte motiva dell'atto
di appello, poiché infondata in fatto ed in diritto, ogni singola domanda proposta, nell'atto di
citazione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., dalla in persona del legale AR
rappresentante, compresa la domanda riconvenzionale;
per l'effetto, se ritenuto, confermare la
validità, efficacia e legittimità dell'atto di precetto in data 10.3.2021, notificato in data 24 marzo
2021; 3) Accertato che il signor in esecuzione della sentenza di primo grado del Parte_1
Tribunale di Cagliari, R.g. 2460/2021, si sia determinato a pagare alla AR
in persona del legale rappresentante, la somma ingiunta, al solo fine di evitare una esecuzione
pregiudizievole, senza alcun riconoscimento di debito, voglia l'Ecc.ma Corte: a) Accertare che
Pagina 2 l'importo pagato, la cui entità risulterà determinata in corso di causa, sia stato indebitamente
versato dal signor e dagli appellanti, alla in persona del Parte_1 AR
legale rappresentante;
b) Per l'effetto, condannare la in persona del AR
legale rappresentante, amministratore in carica, alla restituzione, in favore del signor Pt_1
e degli appellanti, dell'importo che risulterà versato, maggiorato degli interessi, oltre al
[...]
maggior danno anche da rivalutazione monetaria ex art. 1224 C.C.; 4) In ogni caso, con vittoria di
spese e competenze del doppio grado del giudizio”.
Nell'interesse dell'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis: - dichiarare
inammissibile l'interposto appello ai sensi degli artt. 348 bis e 366 cpc, per violazione del principio
di sinteticità e chiarezza degli atti processuali;
-Nel merito dichiarare infondato l'interposto
appello e per l'effetto rigettarlo con tutte le conseguenze di legge. -Condannare gli appellanti
anche alla rifusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio, con spese generali ed
accessori di legge”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., la convenne in giudizio i GN AR
, e proponendo opposizione Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
avverso l'atto di precetto intimatole da questi ultimi, esponendo:
- in esecuzione di quanto stabilito dalla sentenza n. 2839/2017 del Tribunale di Cagliari, aveva provveduto al pagamento dell'importo complessivo di € 11.263,08, avendo corrisposto al
Consulente tecnico d'ufficio l'importo di € 2.376,16 e alla controparte l'importo complessivo di €
8.386,92 mediante due assegni circolari, dell'importo di euro 4.193,46 ciascuno, emessi rispettivamente in data 3 maggio 2018 e in data 3 giugno 2018, oltra alle spese di registrazione in ragione di € 250,00;
- in parziale riforma della suddetta sentenza, la Corte d'Appello di Cagliari con sentenza n.
536/2020, pubblicata il 23/10/2020, aveva statuito nei seguenti termini: “… :
1- rigetta l'appello
proposto dalla avverso la sentenza n. Controparte_2
Pagina 3 2839/2017 del Tribunale di Cagliari;
2- dichiara compensate per un terzo tra le parti le spese del
giudizio, e condanna la società appellante alla rifusione, in favore degli appellati, dei restanti due
terzi, che liquida per il primo grado in Euro 3.300,00 per compensi professionali, e per il presente
grado di giudizio in Euro 2.465,00 oltre spese di CTU, spese generali ed accessori di legge”;
- nella motivazione della predetta sentenza, la Corte d'Appello aveva precisato che: “Per le ragioni
esposte l'appello deve essere rigettato nel merito, con conseguente condanna della appellante alle
spese dei due gradi di giudizio;
spese che, avuto riguardo al parziale rigetto della eccezione di
difetto di legittimazione attiva sollevata dagli appellati, vanno compensate per un terzo, ponendo i
restanti due terzi a carico della;
CP_1
- nella compensazione in ragione di 1/3 statuita nella sentenza della Corte d'Appello dovevano ritenersi rientrare anche le spese di consulenza tecnica e di registrazione delle sentenze e, pertanto,
in conseguenza dei pagamenti effettuati, doveva ritenersi sussistesse un credito di € 763,59 in suo favore e a carico dei;
Parte_5
- la controparte, tramite il proprio difensore, avv. Musu, oltre ad aver disatteso il suo invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, le aveva intimato atto di precetto per il pagamento dell'importo complessivo di € 1.055,34 nonchè spese di notifica, spese di registrazione dei due gradi di giudizio ed ulteriori spese occorrende.
In sede di comparsa conclusionale, riconoscendo che la complessità dei conteggi aveva determinato
qualche errore nella quantificazione dell'importo dovuto, concluse chiedendo che venisse CP_1
accertato un credito residuo a suo favore pari a € 44,53, così riducendo l'importo inizialmente richiesto.
In data 15/06/2021 si costituirono in giudizio i GN , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e che nel contestare l'atto di opposizione eccepirono la carenza di
[...] Parte_4
sottoscrizione, sia autografa che digitale, dell'atto di citazione e, pertanto, in ragione del disposto dell'art. 125 c.p.c., la sua invalidità e inesistenza nonchè l'assenza, nella pec trasmessa dall'avvocato di controparte, di alcun valido invito alla negoziazione assistita. Sostennero, inoltre,
Pagina 4 che sarebbe stato onere della formulare specifica istanza al Consigliere relatore della CP_1
sentenza d'appello, dott.ssa Maria Sechi, al fine di ottenere chiarimenti sulla corretta interpretazione della sentenza, piuttosto che instaurare un inutile contenzioso giudiziale, con un onere economico a carico delle parti, a titolo di spese processuali, e rilevarono, comunque che la Corte d'Appello di
Cagliari aveva espresso la volontà di disporre la compensazione tra le parti nella misura di 1/3,
limitatamente ai compensi professionali, con esclusione delle spese di registrazione della sentenza dei due gradi del giudizio e di quelle di c.t.u., posto che con l'utilizzo della preposizione “oltre”, la stessa Corte avrebbe inteso prevedere che tali spese fossero poste integralmente a carico della
Da ultimo rilevarono che la non aveva mai documentato il pagamento delle spese di CP_1 CP_1
registrazione dei due gradi del giudizio e che, infatti, dalla visura della banca dati relativa alla tassazione degli atti giudiziari emergeva che la tassa di registrazione di detta sentenza della Corte
d'Appello di Cagliari non fosse stata versata.
I convenuti conclusero, quindi, domandando che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. fosse integralmente rigettata, e comunque dichiarata inammissibile nella parte in cui la aveva chiesto, in via CP_1
riconvenzionale, di accertare asseriti crediti di essa opponente.
La causa, istruita con produzioni documentali, venne decisa dal Tribunale di Cagliari con sentenza n. 1032/2022, che statuì nei seguenti termini: “Definitivamente pronunciando, disattesa ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione;
A) dichiara inefficace ed infondato il precetto notificato
in data 24/03/2021 da , , alla Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro AR
tempore; B) accerta e dichiara che in persona dell'Amministratore AR
unico e legale rappresentante, è creditrice di , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
della somma di € 44,53; C) condanna conseguentemente per l'effetto in Parte_4
solido , , al pagamento a Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
beneficio della in persona dell'Amministratore unico e legale AR
rappresentante, dell'importo di € 44,53 per le motivazioni di cui alla superiore narrativa;
D)
Pagina 5 condanna in solido , , a Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
corrispondere all'attrice le spese legali liquidate in euro 1.620,00 per compenso professionale,
oltre 15% forfettario ed accessori di legge. E) manda alla cancelleria per quanto di competenza”.
Si espone, in sintesi, il percorso motivazionale posto dal Tribunale a fondamento della pronuncia:
1. era infondata l'eccezione di invalidità e/o inesistenza dell'atto di citazione notificato dall'attrice via pec, in quanto, richiamato l'art. 125 c.p.c. e l'orientamento espresso sul punto dal Tribunale di
Roma (sez. IV, 12/07/2019 n. 14768), pur riscontrandosi l'assenza di sottoscrizione digitale o materiale, risultava incontrovertibile tanto la provenienza della citazione in opposizione a precetto,
quanto il contenuto della domanda processuale formulata nell'interesse della parte opponente;
2. era infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancata attivazione della negoziazione assistita in quanto, sebbene la procedura non fosse stata correttamente attivata,
l'attrice aveva proposto opposizione al precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c., rientrante tra i procedimenti di opposizione relativi all'esecuzione forzata, espressamente esclusi dall'obbligo di negoziazione assistita dal d.l. 132/2014;
3. la domanda dell'attrice era fondata nel merito: “… sulla base della collocazione “testuale” della
voce “accessori di legge”, la compensazione parziale in ragione di un terzo stabilita dal giudice
d'appello [era] in concreto riferibile, oltreché alle competenze liquidate e relativi accessori, anche
alle spese di C.T.U. […] difatti, se le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio fossero state
escluse dalla disposta compensazione parziale, queste sarebbero state autonomamente e
separatamente indicate alla fine del dispositivo, in una posizione, anche testuale di separatezza
rispetto alla restante statuizione. Al contrario tali spese risultano menzionate ancor prima degli
accessori di legge, che sono logicamente riferibili ai compensi professionali e ne seguono – in
percentuale - la relativa sorte (si pensi all' I.V.A., al contributo forfettario nella misura del 15% ed
al contributo integrativo dovuto alla nella misura del 4%), così da integrarsi ad CP_3
ogni effetto di legge in una statuizione formalmente e sostanzialmente unitaria”;
Pagina 6 4. in forza della sentenza di secondo grado, doveva ritenersi che parte attrice fosse debitrice della
parte opposta delle seguenti complessive somme, calcolate al lordo degli accessori:
- € 3.946,80 (per quanto attiene la sentenza di primo grado),
- € 2.948,14 (per quanto attiene la sentenza di secondo grado),
- € 3.161,55 (per quanto attiene gli oneri di C.T.U.),
- per un totale di € 10.056,49, somma inferiore a quella effettivamente corrisposta dall'attrice agli odierni opposti e al CTU, pari ad € 10.763,08, così ripartita: - al consulente tecnico d'ufficio euro
2.376,16; - alla controparte euro 8.386,92, mediante due assegni circolari (di importo pari ad €
4.193,46 ciascuno);
5. per quanto concerne, invece, le spese di registrazione delle sentenze, era stata rinvenuta in atti unicamente la ricevuta di pagamento ad opera dell'attrice degli oneri di registrazione di una sola sentenza, per un importo pari ad € 200,00 (di cui la quota di € 66,67 da ritenersi posta a carico
degli opposti, in ragione della dichiarata compensazione parziale delle spese); ma anche a voler tener conto astrattamente della ulteriore somma di € 133,33 -non comprovatamente anticipata e dovuta dall'attrice a titolo di quota parte relativa all'imposta di registro della seconda sentenza di merito- il totale da corrispondersi a beneficio dei propri creditori risulterebbe essere pari ad €
10.323,15, e pertanto di un importo comunque inferiore a quanto già corrisposto nei confronti degli opposti;
altrettanto sarebbe stato da dirsi laddove, a tale ultima somma, si fossero dovuti aggiungere i compensi di precetto, liquidati dai creditori procedenti in euro 140,00, oltre ad rimborso delle spese di notifica pari ad ulteriori euro 15,62;
6. conseguentemente, il precetto notificato alla odierna opponente, quantunque consistente in un
mero asserito “conguaglio finale” di € 1.055,34, doveva essere dichiarato inefficace, riferendosi lo stesso a somme non dovute dalla debitrice intimata;
7. infine, avendo la in sede di precisazione delle proprie conclusioni, richiesto il ristoro della CP_1
minor somma di euro 44,53, in virtù del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la domanda recuperatoria proposta doveva entro tali limiti trovare accoglimento.
Pagina 7 ***
I GN , e hanno proposto Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
appello avverso la sentenza, articolando più motivi di appello, tutti sostanzialmente riconducibili alla asserita, erronea interpretazione del dispositivo della sentenza n. 536/2020 della Corte
d'Appello di Cagliari e a presunti errori di calcolo contenuti nel corpo della motivazione.
La società si è costituita resistendo e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. CP_1
***
I - Errata interpretazione del dispositivo della sentenza della Corte D'Appello. Contraddittorietà
ed illogicità della sentenza appellata. Secondo gli appellanti il Tribunale avrebbe errato – mal interpretando la sentenza della Corte d'Appello – nel ritenere la compensazione delle spese estesa anche alla consulenza tecnica d'ufficio e alle spese di registrazione della sentenza. La Corte
d'Appello avrebbe invece disposto la compensazione di 1/3 esclusivamente con riferimento ai compensi professionali, mentre le spese di c.t.u. e di registrazione avrebbero dovuto essere poste integralmente a carico della società in applicazione del principio della soccombenza. CP_1
Con riferimento all'utilizzo della preposizione “oltre” parte appellante evidenzia come il giudice di primo grado, nella persona della stessa dottoressa AB Dessì, proprio nella sentenza n.
2839/2017 (avverso la quale è stato proposto appello, rigettato con sentenza della Corte d'Appello,
sul cui dispositivo si discute oggi sull'interpretazione), aveva adottato la stessa formulazione,
attribuendo l'onere integrale della CTU alla parte soccombente. L'errata lettura della sentenza della
Corte d'Appello avrebbe, quindi, portato ad una decisione viziata, con ingiusto pregiudizio per la parte vittoriosa.
II - Errato calcolo delle somme dovute dalla società sulla scorta della non corretta CP_1
interpretazione del dispositivo della sentenza. Infondatezza della domanda proposta dalla società
Parte appellante sostiene che il giudice di primo grado sarebbe, inoltre, incorso in un errore CP_1
di calcolo delle somme dovute dalla società In particolare il calcolo del giudice non CP_1
Pagina 8 terrebbe conto del rimborso delle spese di € 30,76 e che quindi gli importi di € 10.056,49 e di €
3.161,55 sarebbero entrambi errati.
Sarebbe altresì errati i calcoli relativi ai rimborsi spese di c.t.u., siccome non comprese nella
riduzione di 1/3 a cui sono soggetti i compensi professionali del primo e secondo grado. Pertanto, il conteggio corretto sarebbe il seguente:
“Liquidazione Compenso causa 1 grado. Capitale: € 3.300,00; Spese 15% € 495,00;
Cassa 4% € 151,80. Totale € 3.946,80.
Liquidazione compenso II Grado. Capitale € 2.465,00; Spese 15% € 369,65; Cassa
4% € 113,39. Totale € 2.948,14;
Totale complessivo compensi € 6.894,94
Importo versato per sentenza Tribunale: € 5.980,00+ € 2376,16 (Spese CTU) +
€ 30,76 (spesa copie esecutive sentenza Tribunale). (Doc. 3-4-11 comparsa
. Pt_1
€ 6.894,94 - € 5.980,00 = € 914,94
A) Totale dovuto € 914,94
€ 135,00* Compenso precetto
€ 5,40 c.p.a 4 %
€ 140,40* B) totale spese precetto
Totale dovuto A+ B= € 1.055,34
Oltre alle spese di registrazione, dei due gradi del giudizio, che dovranno essere
Documentate”.
Pagina 9 III - Carenza della prova della sul pagamento delle spese di registrazione. Violazione CP_1
dell'art. 2697 c.c. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto provato il pagamento delle spese di registrazione della sentenza di primo grado basandosi su un documento contestato e privo di riferimenti al numero e anno della sentenza registrata. Viceversa, in base ad una corretta lettura del dispositivo, il pagamento di tale importo -peraltro pari ad euro 200,00 e non ad euro 250,00 per ciascuna sentenza- avrebbe dovuto essere posto interamente a carico della parte CP_1
soccombente del giudizio. Inoltre, dalla visura sulla tassazione degli atti giudiziari emergerebbe che la spesa di registrazione della sentenza della Corte D'Appello non sia stata versata dalla CP_1
(Doc. 10 comparsa . La stessa d'altra parte, nelle conclusioni dell'atto di Pt_1 CP_1
opposizione, a pagina 6, aveva dichiarato di avere pagato la sola registrazione della sentenza della
Corte D'Appello. Peraltro, l'eventuale pronuncia di compensazione integrale o parziale delle spese processuali resa dal Giudice ordinario, non dovrebbe estendersi alle spese di registrazione della sentenza, in conseguenza della mancanza di potere decisionale del Giudice rispetto a tale rapporto
(Cass. Civ. 14192/2011; Tribunale Roma sentenza del 28.6.2013).
IV - Inesistenza dell'asserito credito vantato dalla Infondatezza ed inammissibilità della CP_1
domanda riconvenzionale, richiesta di rigetto della domanda. Violazione dell'art. 112 c.p.c.
Omessa pronuncia. Secondo gli appellanti nella comparsa conclusionale, aveva rinunciato CP_1
alla domanda di condanna dell'importo di € 763,59 e contestualmente proposto una nuova, irrituale,
tardiva e inammissibile domanda volta all'accertamento dell'importo di € 44,53, la quale doveva perciò essere ritenuta. Non avendo chiesto la condanna al pagamento dell'asserito residuo CP_1
importo di euro 44,53, sarebbe poi palese la violazione dell'art. 112 c.p.c., stante la mancata corrispondenza tra la domanda della e la pronuncia del Tribunale di condanna dei convenuti. CP_1
Infine, anche ipotizzando la fondatezza della tesi della esisterebbe sempre un credito a loro CP_1
favore nei seguenti termini: “Le spese CTU sono di €4.752,32. La differenza tra quanto pagato in
primo grado € 8.386,92 e quanto si asserisce erroneamente dovuto: € 6.894,94 (onorari) + 30,86
(spese copie esecutive) + quota CTU (2.376,16 - € 1.584,10) per € 792,06 (1/3 ctu = è di Pt_1
Pagina 10 € 669,06. Anche sottraendo € 66,66 x2= € 133,324, per la registrazione delle sentenze, che si
contesta, esisterebbe sempre un credito degli appellanti di € 535,74, sempre secondo gli assunti di
controparte.
***
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Unitariamente trattando i motivi d'appello per l'inscindibile connessione che li connota, deve anzitutto condividersi l'interpretazione data dal giudice di primo grado del dispositivo della sentenza n. 536/2020 della Corte d'Appello di Cagliari, laddove è stabilito: “dichiara compensate
per un terzo tra le parti le spese del giudizio, e condanna la società appellante alla rifusione, in
favore degli appellati, dei restanti due terzi, che liquida per il primo grado in Euro 3.300,00 per
compensi professionali, e per il presente grado di giudizio in Euro 2.465,00 oltre spese di CTU,
spese generali ed accessori di legge”. Nel silenzio della sentenza in ordine ad una diversa ripartizione fra le parti delle spese di consulenza tecnica, risulta difatti dirimente l'argomento secondo cui “Proprio la collocazione “testuale” degli “accessori di legge” permette di interpretare
il dictum giudiziale nel senso di cui sopra: difatti, se le spese relative alla consulenza tecnica
d'ufficio fossero state escluse dalla disposta compensazione parziale, queste sarebbero state
autonomamente e separatamente indicate alla fine del dispositivo, in una posizione, anche testuale
di separatezza rispetto alla restante statuizione. Al contrario tali spese risultano menzionate ancor
prima del gli accessori di legge, che sono logicamente riferibili ai compensi professionali e ne
seguono - in percentuale - la relativa sorte (si pensi all' I.V.A., al contributo forfettari nella misura
del 15% ed al contributo integrativo dovuto alla nella misura del 4%), così da CP_3
integrarsi ad ogni effetto di legge in una statuizione formalmente e sostanzialmente unitaria”. Tale
è l'interpretazione che oggettivamente si trae dal tenore complessivo del capo sulle spese, senza spazio alcuno ad interpretazioni personalistiche e soggettive riferite alla persona del consigliere estensore o a precedenti del giudice di primo grado, come parrebbero suggerire gli appellanti.
Pagina 11 Ciò detto, è pacifico, oltreché documentalmente provato (doc. 2 e 3 allegati all'atto di citazione in primo grado), che ha provveduto al pagamento in favore della controparte dell'importo CP_1
complessivo di euro 8.386,32, mediante due assegni circolari di euro 4.193,16 ciascuno, emessi da
Unicredit, rispettivamente in data 3 maggio e 4 giugno 2018. E' altresì incontroverso che CP_1
abbia corrisposto direttamente al consulente tecnico d'ufficio l'importo di euro 2.371,16 (pari al
50% del totale a lui dovuto).
Risulta, inoltre, provato che la stessa società abbia effettuato il pagamento di euro 200,00 per la registrazione di una sola sentenza (doc. 4 allegato all'atto di citazione in primo grado).
Ne consegue che l'importo complessivamente sostenuto dalla ammonta a euro 10.957,48. CP_1
Ora, occorre evidenziare che le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in via provvisoria ripartite al 50% ciascuno (non propriamente compensate, espressione sovente utilizzata per indicare la ripartizione delle suddette spese fra le parti in eguale misura), fossero state integralmente poste a carico della con la sentenza n. 2839/2017. In particolare, l'importo di euro 2.371,16 era stato CP_1
direttamente versato al consulente tecnico, mentre la somma di pari importo, originariamente anticipata dai GN , era stata loro rimborsata da Dovendo intendersi, per Parte_5 CP_1
quanto sopra rilevato, che tale voce (nella sua complessiva entità) debba invece essere posta a carico delle parti secondo la stessa proporzione adottata per le altre spese processuali, ovvero gravando per 1/3 (euro 1.580,77) sui GN e per 2/3 (euro 3.161,55) sulla Parte_5 CP_1
l'importo rimborsato da a tale titolo presenta un'eccedenza pari alla differenza fra euro CP_1
2371,16 ed euro 1580,77 (considerato che la società aveva già pagato la sua metà al C.T.U.).
Quanto alle spese di registrazione delle due sentenze, premesso che agli atti è dimostrato un solo pagamento, a tale titolo, per euro 200,00, si rileva, in linea generale, che le spese di registrazione devono essere rimborsate alla parte che le abbia anticipate dalla parte risultata soccombente (“In
tema di spese giudiziali, è a carico della parte soccombente, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ.,
l'imposta di registrazione della sentenza, che trova causa immediata nella controversia”, Cass. civ.
Pagina 12 sez. 3, sent. n. 7532 del 01/04/2014). Nella specie deve ritenersi che la disposta compensazione parziale determini (nei rapporti fra le parti) la medesima proporzione anche di tale voce di spesa.
Alla luce di quanto sopra, la risulta tenuta al pagamento dei seguenti importi: CP_1
- euro 3.946,80 per compensi professionali e spese del primo grado di giudizio;
- euro 2.948,14 per compensi professionali e spese del secondo grado di giudizio;
- euro 3.161,55 per oneri di c.t.u. (pari a 2/3);
- euro 266,66 per la registrazione delle due sentenze (pari a 2/3);
per un totale complessivo di euro 10.323,15.
Tale importo risulta inferiore rispetto alla somma effettivamente corrisposta dalla così CP_1
ripartita:
- euro 2.371,16 direttamente versati al consulente tecnico;
- euro 8.386,32 versati agli odierni appellanti, mediante gli assegni sopra menzionati;
- euro 200,00 per spese di registrazione,
per un totale di euro 10.957,48.
Deve concludersi che abbia corrisposto un importo eccedente rispetto a quanto dovuto, con CP_1
una differenza in suo favore di euro 643,33.
Eccedenza che permarrebbe nella misura di euro 403,57, ove non fosse considerata la spesa di registrazione della sentenza, il cui pagamento è contestato dagli odierni appellanti e ove si includesse il rimborso spese di € 30,76 per copie esecutive sentenza.
Peraltro, poiché la in sede di precisazione delle conclusioni, ha ridotto l'importo CP_1
originariamente domandato in via riconvenzionale a euro 44,53 -senza con ciò, evidentemente,
introdurre una domanda nuova né modificare la "causa petendi", ma attuando una mera,
ammissibile riduzione del "petitum" originario - in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, tale è la somma che i GN devono essere condannati a Parte_5
corrispondere all'opponente.
Per quanto sopra, l'appello deve essere rigettato.
Pagina 13 Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate con riferimento allo scaglione di valore da euro 1.101,00 a euro 5.200,00, applicando i valori medi, con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
Sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17,
L. n 228/2012, per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
1) rigetta l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
avverso la sentenza n. 1032/2022 del Tribunale di Cagliari;
[...]
2) condanna , e in solido fra Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
loro, alla rifusione, in favore della società delle spese processuali del Controparte_4
presente grado di giudizio, che liquida in € 1.923,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 6 marzo 2024.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 379 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2022
promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] S. Elena il 5.1.1948, Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 [...]
(C.F.: ) nata a [...] il [...], Pt_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
(C.F.: ) nato a [...] il [...], tutti residenti in [...]S.
[...] CodiceFiscale_4
Elena, via Guerrazzi n. 8/A, elettivamente domiciliati in Cagliari, via Giudice Torbeno n.22, presso lo studio dell'Avv. Stefano Musu, che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti a margine dell'atto di appello,
appellanti
CONTRO
Pagina 1 (P.I. , con sede in AR P.IVA_1
Quartu S. Elena, via Cilea 51/b, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante elettivamente domiciliata in Cagliari, via Pergolesi 72, presso lo studio AR
dell'avv. Miriam Campus e dell'advocat Antonio Tusacciu, che la rappresentano in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
appellata
All'udienza del 22/11/2024 la causa è stata tenuta a decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti: “Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello, contrariis reiectis: 1) In
totale riforma della sentenza n. 1032/2022 pubblicata il 19/04/2022, resa nel procedimento di cui
al R.g. n. 2460/2021 Repert. n. 975/2022, pronunciata dal Tribunale Ordinario di Cagliari, nella
persona del Giudice Dott.ssa AB Dessì, in data 5.4.2022, mai notificata, anche sul punto
delle spese, accogliere il proposto appello per tutti i motivi dedotti in narrativa;
accogliere tutte le
conclusioni degli appellanti avanzate davanti al Giudice di prime cure, che di seguito si riportano;
2) Rigettare e dichiarare inammissibile, per le ragioni meglio esposte nella parte motiva dell'atto
di appello, poiché infondata in fatto ed in diritto, ogni singola domanda proposta, nell'atto di
citazione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., dalla in persona del legale AR
rappresentante, compresa la domanda riconvenzionale;
per l'effetto, se ritenuto, confermare la
validità, efficacia e legittimità dell'atto di precetto in data 10.3.2021, notificato in data 24 marzo
2021; 3) Accertato che il signor in esecuzione della sentenza di primo grado del Parte_1
Tribunale di Cagliari, R.g. 2460/2021, si sia determinato a pagare alla AR
in persona del legale rappresentante, la somma ingiunta, al solo fine di evitare una esecuzione
pregiudizievole, senza alcun riconoscimento di debito, voglia l'Ecc.ma Corte: a) Accertare che
Pagina 2 l'importo pagato, la cui entità risulterà determinata in corso di causa, sia stato indebitamente
versato dal signor e dagli appellanti, alla in persona del Parte_1 AR
legale rappresentante;
b) Per l'effetto, condannare la in persona del AR
legale rappresentante, amministratore in carica, alla restituzione, in favore del signor Pt_1
e degli appellanti, dell'importo che risulterà versato, maggiorato degli interessi, oltre al
[...]
maggior danno anche da rivalutazione monetaria ex art. 1224 C.C.; 4) In ogni caso, con vittoria di
spese e competenze del doppio grado del giudizio”.
Nell'interesse dell'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis: - dichiarare
inammissibile l'interposto appello ai sensi degli artt. 348 bis e 366 cpc, per violazione del principio
di sinteticità e chiarezza degli atti processuali;
-Nel merito dichiarare infondato l'interposto
appello e per l'effetto rigettarlo con tutte le conseguenze di legge. -Condannare gli appellanti
anche alla rifusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio, con spese generali ed
accessori di legge”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., la convenne in giudizio i GN AR
, e proponendo opposizione Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
avverso l'atto di precetto intimatole da questi ultimi, esponendo:
- in esecuzione di quanto stabilito dalla sentenza n. 2839/2017 del Tribunale di Cagliari, aveva provveduto al pagamento dell'importo complessivo di € 11.263,08, avendo corrisposto al
Consulente tecnico d'ufficio l'importo di € 2.376,16 e alla controparte l'importo complessivo di €
8.386,92 mediante due assegni circolari, dell'importo di euro 4.193,46 ciascuno, emessi rispettivamente in data 3 maggio 2018 e in data 3 giugno 2018, oltra alle spese di registrazione in ragione di € 250,00;
- in parziale riforma della suddetta sentenza, la Corte d'Appello di Cagliari con sentenza n.
536/2020, pubblicata il 23/10/2020, aveva statuito nei seguenti termini: “… :
1- rigetta l'appello
proposto dalla avverso la sentenza n. Controparte_2
Pagina 3 2839/2017 del Tribunale di Cagliari;
2- dichiara compensate per un terzo tra le parti le spese del
giudizio, e condanna la società appellante alla rifusione, in favore degli appellati, dei restanti due
terzi, che liquida per il primo grado in Euro 3.300,00 per compensi professionali, e per il presente
grado di giudizio in Euro 2.465,00 oltre spese di CTU, spese generali ed accessori di legge”;
- nella motivazione della predetta sentenza, la Corte d'Appello aveva precisato che: “Per le ragioni
esposte l'appello deve essere rigettato nel merito, con conseguente condanna della appellante alle
spese dei due gradi di giudizio;
spese che, avuto riguardo al parziale rigetto della eccezione di
difetto di legittimazione attiva sollevata dagli appellati, vanno compensate per un terzo, ponendo i
restanti due terzi a carico della;
CP_1
- nella compensazione in ragione di 1/3 statuita nella sentenza della Corte d'Appello dovevano ritenersi rientrare anche le spese di consulenza tecnica e di registrazione delle sentenze e, pertanto,
in conseguenza dei pagamenti effettuati, doveva ritenersi sussistesse un credito di € 763,59 in suo favore e a carico dei;
Parte_5
- la controparte, tramite il proprio difensore, avv. Musu, oltre ad aver disatteso il suo invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, le aveva intimato atto di precetto per il pagamento dell'importo complessivo di € 1.055,34 nonchè spese di notifica, spese di registrazione dei due gradi di giudizio ed ulteriori spese occorrende.
In sede di comparsa conclusionale, riconoscendo che la complessità dei conteggi aveva determinato
qualche errore nella quantificazione dell'importo dovuto, concluse chiedendo che venisse CP_1
accertato un credito residuo a suo favore pari a € 44,53, così riducendo l'importo inizialmente richiesto.
In data 15/06/2021 si costituirono in giudizio i GN , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e che nel contestare l'atto di opposizione eccepirono la carenza di
[...] Parte_4
sottoscrizione, sia autografa che digitale, dell'atto di citazione e, pertanto, in ragione del disposto dell'art. 125 c.p.c., la sua invalidità e inesistenza nonchè l'assenza, nella pec trasmessa dall'avvocato di controparte, di alcun valido invito alla negoziazione assistita. Sostennero, inoltre,
Pagina 4 che sarebbe stato onere della formulare specifica istanza al Consigliere relatore della CP_1
sentenza d'appello, dott.ssa Maria Sechi, al fine di ottenere chiarimenti sulla corretta interpretazione della sentenza, piuttosto che instaurare un inutile contenzioso giudiziale, con un onere economico a carico delle parti, a titolo di spese processuali, e rilevarono, comunque che la Corte d'Appello di
Cagliari aveva espresso la volontà di disporre la compensazione tra le parti nella misura di 1/3,
limitatamente ai compensi professionali, con esclusione delle spese di registrazione della sentenza dei due gradi del giudizio e di quelle di c.t.u., posto che con l'utilizzo della preposizione “oltre”, la stessa Corte avrebbe inteso prevedere che tali spese fossero poste integralmente a carico della
Da ultimo rilevarono che la non aveva mai documentato il pagamento delle spese di CP_1 CP_1
registrazione dei due gradi del giudizio e che, infatti, dalla visura della banca dati relativa alla tassazione degli atti giudiziari emergeva che la tassa di registrazione di detta sentenza della Corte
d'Appello di Cagliari non fosse stata versata.
I convenuti conclusero, quindi, domandando che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. fosse integralmente rigettata, e comunque dichiarata inammissibile nella parte in cui la aveva chiesto, in via CP_1
riconvenzionale, di accertare asseriti crediti di essa opponente.
La causa, istruita con produzioni documentali, venne decisa dal Tribunale di Cagliari con sentenza n. 1032/2022, che statuì nei seguenti termini: “Definitivamente pronunciando, disattesa ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione;
A) dichiara inefficace ed infondato il precetto notificato
in data 24/03/2021 da , , alla Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro AR
tempore; B) accerta e dichiara che in persona dell'Amministratore AR
unico e legale rappresentante, è creditrice di , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
della somma di € 44,53; C) condanna conseguentemente per l'effetto in Parte_4
solido , , al pagamento a Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
beneficio della in persona dell'Amministratore unico e legale AR
rappresentante, dell'importo di € 44,53 per le motivazioni di cui alla superiore narrativa;
D)
Pagina 5 condanna in solido , , a Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
corrispondere all'attrice le spese legali liquidate in euro 1.620,00 per compenso professionale,
oltre 15% forfettario ed accessori di legge. E) manda alla cancelleria per quanto di competenza”.
Si espone, in sintesi, il percorso motivazionale posto dal Tribunale a fondamento della pronuncia:
1. era infondata l'eccezione di invalidità e/o inesistenza dell'atto di citazione notificato dall'attrice via pec, in quanto, richiamato l'art. 125 c.p.c. e l'orientamento espresso sul punto dal Tribunale di
Roma (sez. IV, 12/07/2019 n. 14768), pur riscontrandosi l'assenza di sottoscrizione digitale o materiale, risultava incontrovertibile tanto la provenienza della citazione in opposizione a precetto,
quanto il contenuto della domanda processuale formulata nell'interesse della parte opponente;
2. era infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancata attivazione della negoziazione assistita in quanto, sebbene la procedura non fosse stata correttamente attivata,
l'attrice aveva proposto opposizione al precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c., rientrante tra i procedimenti di opposizione relativi all'esecuzione forzata, espressamente esclusi dall'obbligo di negoziazione assistita dal d.l. 132/2014;
3. la domanda dell'attrice era fondata nel merito: “… sulla base della collocazione “testuale” della
voce “accessori di legge”, la compensazione parziale in ragione di un terzo stabilita dal giudice
d'appello [era] in concreto riferibile, oltreché alle competenze liquidate e relativi accessori, anche
alle spese di C.T.U. […] difatti, se le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio fossero state
escluse dalla disposta compensazione parziale, queste sarebbero state autonomamente e
separatamente indicate alla fine del dispositivo, in una posizione, anche testuale di separatezza
rispetto alla restante statuizione. Al contrario tali spese risultano menzionate ancor prima degli
accessori di legge, che sono logicamente riferibili ai compensi professionali e ne seguono – in
percentuale - la relativa sorte (si pensi all' I.V.A., al contributo forfettario nella misura del 15% ed
al contributo integrativo dovuto alla nella misura del 4%), così da integrarsi ad CP_3
ogni effetto di legge in una statuizione formalmente e sostanzialmente unitaria”;
Pagina 6 4. in forza della sentenza di secondo grado, doveva ritenersi che parte attrice fosse debitrice della
parte opposta delle seguenti complessive somme, calcolate al lordo degli accessori:
- € 3.946,80 (per quanto attiene la sentenza di primo grado),
- € 2.948,14 (per quanto attiene la sentenza di secondo grado),
- € 3.161,55 (per quanto attiene gli oneri di C.T.U.),
- per un totale di € 10.056,49, somma inferiore a quella effettivamente corrisposta dall'attrice agli odierni opposti e al CTU, pari ad € 10.763,08, così ripartita: - al consulente tecnico d'ufficio euro
2.376,16; - alla controparte euro 8.386,92, mediante due assegni circolari (di importo pari ad €
4.193,46 ciascuno);
5. per quanto concerne, invece, le spese di registrazione delle sentenze, era stata rinvenuta in atti unicamente la ricevuta di pagamento ad opera dell'attrice degli oneri di registrazione di una sola sentenza, per un importo pari ad € 200,00 (di cui la quota di € 66,67 da ritenersi posta a carico
degli opposti, in ragione della dichiarata compensazione parziale delle spese); ma anche a voler tener conto astrattamente della ulteriore somma di € 133,33 -non comprovatamente anticipata e dovuta dall'attrice a titolo di quota parte relativa all'imposta di registro della seconda sentenza di merito- il totale da corrispondersi a beneficio dei propri creditori risulterebbe essere pari ad €
10.323,15, e pertanto di un importo comunque inferiore a quanto già corrisposto nei confronti degli opposti;
altrettanto sarebbe stato da dirsi laddove, a tale ultima somma, si fossero dovuti aggiungere i compensi di precetto, liquidati dai creditori procedenti in euro 140,00, oltre ad rimborso delle spese di notifica pari ad ulteriori euro 15,62;
6. conseguentemente, il precetto notificato alla odierna opponente, quantunque consistente in un
mero asserito “conguaglio finale” di € 1.055,34, doveva essere dichiarato inefficace, riferendosi lo stesso a somme non dovute dalla debitrice intimata;
7. infine, avendo la in sede di precisazione delle proprie conclusioni, richiesto il ristoro della CP_1
minor somma di euro 44,53, in virtù del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la domanda recuperatoria proposta doveva entro tali limiti trovare accoglimento.
Pagina 7 ***
I GN , e hanno proposto Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
appello avverso la sentenza, articolando più motivi di appello, tutti sostanzialmente riconducibili alla asserita, erronea interpretazione del dispositivo della sentenza n. 536/2020 della Corte
d'Appello di Cagliari e a presunti errori di calcolo contenuti nel corpo della motivazione.
La società si è costituita resistendo e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. CP_1
***
I - Errata interpretazione del dispositivo della sentenza della Corte D'Appello. Contraddittorietà
ed illogicità della sentenza appellata. Secondo gli appellanti il Tribunale avrebbe errato – mal interpretando la sentenza della Corte d'Appello – nel ritenere la compensazione delle spese estesa anche alla consulenza tecnica d'ufficio e alle spese di registrazione della sentenza. La Corte
d'Appello avrebbe invece disposto la compensazione di 1/3 esclusivamente con riferimento ai compensi professionali, mentre le spese di c.t.u. e di registrazione avrebbero dovuto essere poste integralmente a carico della società in applicazione del principio della soccombenza. CP_1
Con riferimento all'utilizzo della preposizione “oltre” parte appellante evidenzia come il giudice di primo grado, nella persona della stessa dottoressa AB Dessì, proprio nella sentenza n.
2839/2017 (avverso la quale è stato proposto appello, rigettato con sentenza della Corte d'Appello,
sul cui dispositivo si discute oggi sull'interpretazione), aveva adottato la stessa formulazione,
attribuendo l'onere integrale della CTU alla parte soccombente. L'errata lettura della sentenza della
Corte d'Appello avrebbe, quindi, portato ad una decisione viziata, con ingiusto pregiudizio per la parte vittoriosa.
II - Errato calcolo delle somme dovute dalla società sulla scorta della non corretta CP_1
interpretazione del dispositivo della sentenza. Infondatezza della domanda proposta dalla società
Parte appellante sostiene che il giudice di primo grado sarebbe, inoltre, incorso in un errore CP_1
di calcolo delle somme dovute dalla società In particolare il calcolo del giudice non CP_1
Pagina 8 terrebbe conto del rimborso delle spese di € 30,76 e che quindi gli importi di € 10.056,49 e di €
3.161,55 sarebbero entrambi errati.
Sarebbe altresì errati i calcoli relativi ai rimborsi spese di c.t.u., siccome non comprese nella
riduzione di 1/3 a cui sono soggetti i compensi professionali del primo e secondo grado. Pertanto, il conteggio corretto sarebbe il seguente:
“Liquidazione Compenso causa 1 grado. Capitale: € 3.300,00; Spese 15% € 495,00;
Cassa 4% € 151,80. Totale € 3.946,80.
Liquidazione compenso II Grado. Capitale € 2.465,00; Spese 15% € 369,65; Cassa
4% € 113,39. Totale € 2.948,14;
Totale complessivo compensi € 6.894,94
Importo versato per sentenza Tribunale: € 5.980,00+ € 2376,16 (Spese CTU) +
€ 30,76 (spesa copie esecutive sentenza Tribunale). (Doc. 3-4-11 comparsa
. Pt_1
€ 6.894,94 - € 5.980,00 = € 914,94
A) Totale dovuto € 914,94
€ 135,00* Compenso precetto
€ 5,40 c.p.a 4 %
€ 140,40* B) totale spese precetto
Totale dovuto A+ B= € 1.055,34
Oltre alle spese di registrazione, dei due gradi del giudizio, che dovranno essere
Documentate”.
Pagina 9 III - Carenza della prova della sul pagamento delle spese di registrazione. Violazione CP_1
dell'art. 2697 c.c. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto provato il pagamento delle spese di registrazione della sentenza di primo grado basandosi su un documento contestato e privo di riferimenti al numero e anno della sentenza registrata. Viceversa, in base ad una corretta lettura del dispositivo, il pagamento di tale importo -peraltro pari ad euro 200,00 e non ad euro 250,00 per ciascuna sentenza- avrebbe dovuto essere posto interamente a carico della parte CP_1
soccombente del giudizio. Inoltre, dalla visura sulla tassazione degli atti giudiziari emergerebbe che la spesa di registrazione della sentenza della Corte D'Appello non sia stata versata dalla CP_1
(Doc. 10 comparsa . La stessa d'altra parte, nelle conclusioni dell'atto di Pt_1 CP_1
opposizione, a pagina 6, aveva dichiarato di avere pagato la sola registrazione della sentenza della
Corte D'Appello. Peraltro, l'eventuale pronuncia di compensazione integrale o parziale delle spese processuali resa dal Giudice ordinario, non dovrebbe estendersi alle spese di registrazione della sentenza, in conseguenza della mancanza di potere decisionale del Giudice rispetto a tale rapporto
(Cass. Civ. 14192/2011; Tribunale Roma sentenza del 28.6.2013).
IV - Inesistenza dell'asserito credito vantato dalla Infondatezza ed inammissibilità della CP_1
domanda riconvenzionale, richiesta di rigetto della domanda. Violazione dell'art. 112 c.p.c.
Omessa pronuncia. Secondo gli appellanti nella comparsa conclusionale, aveva rinunciato CP_1
alla domanda di condanna dell'importo di € 763,59 e contestualmente proposto una nuova, irrituale,
tardiva e inammissibile domanda volta all'accertamento dell'importo di € 44,53, la quale doveva perciò essere ritenuta. Non avendo chiesto la condanna al pagamento dell'asserito residuo CP_1
importo di euro 44,53, sarebbe poi palese la violazione dell'art. 112 c.p.c., stante la mancata corrispondenza tra la domanda della e la pronuncia del Tribunale di condanna dei convenuti. CP_1
Infine, anche ipotizzando la fondatezza della tesi della esisterebbe sempre un credito a loro CP_1
favore nei seguenti termini: “Le spese CTU sono di €4.752,32. La differenza tra quanto pagato in
primo grado € 8.386,92 e quanto si asserisce erroneamente dovuto: € 6.894,94 (onorari) + 30,86
(spese copie esecutive) + quota CTU (2.376,16 - € 1.584,10) per € 792,06 (1/3 ctu = è di Pt_1
Pagina 10 € 669,06. Anche sottraendo € 66,66 x2= € 133,324, per la registrazione delle sentenze, che si
contesta, esisterebbe sempre un credito degli appellanti di € 535,74, sempre secondo gli assunti di
controparte.
***
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Unitariamente trattando i motivi d'appello per l'inscindibile connessione che li connota, deve anzitutto condividersi l'interpretazione data dal giudice di primo grado del dispositivo della sentenza n. 536/2020 della Corte d'Appello di Cagliari, laddove è stabilito: “dichiara compensate
per un terzo tra le parti le spese del giudizio, e condanna la società appellante alla rifusione, in
favore degli appellati, dei restanti due terzi, che liquida per il primo grado in Euro 3.300,00 per
compensi professionali, e per il presente grado di giudizio in Euro 2.465,00 oltre spese di CTU,
spese generali ed accessori di legge”. Nel silenzio della sentenza in ordine ad una diversa ripartizione fra le parti delle spese di consulenza tecnica, risulta difatti dirimente l'argomento secondo cui “Proprio la collocazione “testuale” degli “accessori di legge” permette di interpretare
il dictum giudiziale nel senso di cui sopra: difatti, se le spese relative alla consulenza tecnica
d'ufficio fossero state escluse dalla disposta compensazione parziale, queste sarebbero state
autonomamente e separatamente indicate alla fine del dispositivo, in una posizione, anche testuale
di separatezza rispetto alla restante statuizione. Al contrario tali spese risultano menzionate ancor
prima del gli accessori di legge, che sono logicamente riferibili ai compensi professionali e ne
seguono - in percentuale - la relativa sorte (si pensi all' I.V.A., al contributo forfettari nella misura
del 15% ed al contributo integrativo dovuto alla nella misura del 4%), così da CP_3
integrarsi ad ogni effetto di legge in una statuizione formalmente e sostanzialmente unitaria”. Tale
è l'interpretazione che oggettivamente si trae dal tenore complessivo del capo sulle spese, senza spazio alcuno ad interpretazioni personalistiche e soggettive riferite alla persona del consigliere estensore o a precedenti del giudice di primo grado, come parrebbero suggerire gli appellanti.
Pagina 11 Ciò detto, è pacifico, oltreché documentalmente provato (doc. 2 e 3 allegati all'atto di citazione in primo grado), che ha provveduto al pagamento in favore della controparte dell'importo CP_1
complessivo di euro 8.386,32, mediante due assegni circolari di euro 4.193,16 ciascuno, emessi da
Unicredit, rispettivamente in data 3 maggio e 4 giugno 2018. E' altresì incontroverso che CP_1
abbia corrisposto direttamente al consulente tecnico d'ufficio l'importo di euro 2.371,16 (pari al
50% del totale a lui dovuto).
Risulta, inoltre, provato che la stessa società abbia effettuato il pagamento di euro 200,00 per la registrazione di una sola sentenza (doc. 4 allegato all'atto di citazione in primo grado).
Ne consegue che l'importo complessivamente sostenuto dalla ammonta a euro 10.957,48. CP_1
Ora, occorre evidenziare che le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in via provvisoria ripartite al 50% ciascuno (non propriamente compensate, espressione sovente utilizzata per indicare la ripartizione delle suddette spese fra le parti in eguale misura), fossero state integralmente poste a carico della con la sentenza n. 2839/2017. In particolare, l'importo di euro 2.371,16 era stato CP_1
direttamente versato al consulente tecnico, mentre la somma di pari importo, originariamente anticipata dai GN , era stata loro rimborsata da Dovendo intendersi, per Parte_5 CP_1
quanto sopra rilevato, che tale voce (nella sua complessiva entità) debba invece essere posta a carico delle parti secondo la stessa proporzione adottata per le altre spese processuali, ovvero gravando per 1/3 (euro 1.580,77) sui GN e per 2/3 (euro 3.161,55) sulla Parte_5 CP_1
l'importo rimborsato da a tale titolo presenta un'eccedenza pari alla differenza fra euro CP_1
2371,16 ed euro 1580,77 (considerato che la società aveva già pagato la sua metà al C.T.U.).
Quanto alle spese di registrazione delle due sentenze, premesso che agli atti è dimostrato un solo pagamento, a tale titolo, per euro 200,00, si rileva, in linea generale, che le spese di registrazione devono essere rimborsate alla parte che le abbia anticipate dalla parte risultata soccombente (“In
tema di spese giudiziali, è a carico della parte soccombente, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ.,
l'imposta di registrazione della sentenza, che trova causa immediata nella controversia”, Cass. civ.
Pagina 12 sez. 3, sent. n. 7532 del 01/04/2014). Nella specie deve ritenersi che la disposta compensazione parziale determini (nei rapporti fra le parti) la medesima proporzione anche di tale voce di spesa.
Alla luce di quanto sopra, la risulta tenuta al pagamento dei seguenti importi: CP_1
- euro 3.946,80 per compensi professionali e spese del primo grado di giudizio;
- euro 2.948,14 per compensi professionali e spese del secondo grado di giudizio;
- euro 3.161,55 per oneri di c.t.u. (pari a 2/3);
- euro 266,66 per la registrazione delle due sentenze (pari a 2/3);
per un totale complessivo di euro 10.323,15.
Tale importo risulta inferiore rispetto alla somma effettivamente corrisposta dalla così CP_1
ripartita:
- euro 2.371,16 direttamente versati al consulente tecnico;
- euro 8.386,32 versati agli odierni appellanti, mediante gli assegni sopra menzionati;
- euro 200,00 per spese di registrazione,
per un totale di euro 10.957,48.
Deve concludersi che abbia corrisposto un importo eccedente rispetto a quanto dovuto, con CP_1
una differenza in suo favore di euro 643,33.
Eccedenza che permarrebbe nella misura di euro 403,57, ove non fosse considerata la spesa di registrazione della sentenza, il cui pagamento è contestato dagli odierni appellanti e ove si includesse il rimborso spese di € 30,76 per copie esecutive sentenza.
Peraltro, poiché la in sede di precisazione delle conclusioni, ha ridotto l'importo CP_1
originariamente domandato in via riconvenzionale a euro 44,53 -senza con ciò, evidentemente,
introdurre una domanda nuova né modificare la "causa petendi", ma attuando una mera,
ammissibile riduzione del "petitum" originario - in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, tale è la somma che i GN devono essere condannati a Parte_5
corrispondere all'opponente.
Per quanto sopra, l'appello deve essere rigettato.
Pagina 13 Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate con riferimento allo scaglione di valore da euro 1.101,00 a euro 5.200,00, applicando i valori medi, con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
Sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17,
L. n 228/2012, per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
1) rigetta l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
avverso la sentenza n. 1032/2022 del Tribunale di Cagliari;
[...]
2) condanna , e in solido fra Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
loro, alla rifusione, in favore della società delle spese processuali del Controparte_4
presente grado di giudizio, che liquida in € 1.923,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 6 marzo 2024.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
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