Sentenza 6 marzo 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 06/03/2019, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/03/2019
N. 00495/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00438/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 438 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Mancuso e Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso lo studiodell’avv. Pietro Mancuso in Catanzaro, via Buccarelli,49, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Bocchinfuso, Gianni Russano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Catanzaro, Ministero dell'Interno, Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliata ex lege in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;
Provincia di Crotone non costituito in giudizio;
Provincia di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Federica Pallone e Roberta Chiarella, con domicilio eletto presso l’Uff.Leg.Amm.Ne Prov.Le p.zza Rossi;
per l'annullamento
con il ricorso principale e con i motivi aggiunti
del provvedimento dell’Ana s s.p.a. di esclusione da gara di cui alla nota PROT N. 0006474 -p del 7.03.2016 con
del provvedimento dell’Ana s s.p.a. di esclusione di cui alla nota UCS 0007545-P del 15.03.2016
dell’informativa antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Catanzaro in data 3.03.2016
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Catanzaro e di Ministero dell'Interno e di Anas S.p.A. e di Provincia di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2019 la dott.ssa Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La -OMISSIS- ha impugnato, con richiesta di sospensione, il provvedimento di esclusione da due procedure di gara indette da Anas s.p.a. per intervenuto provvedimento interdittivo a lei rimasto sconosciuto, anche a seguito di rifiuto di ostensione, dolendosi della illegittimità della espulsione senza riferimento al contenuto della misura interdittiva contestata questa “al buio”. Oltre alla domanda di annullamento ha proposto impugnazione al diniego di accesso ex art. 116 c.p.a.
Il Ministero dell’interno e l’Anas s.p.a. si sono costituiti chiedendo il rigetto della domanda di accesso, in quanto era stata rivolta alle amministrazione appaltanti e non alla Prefettura, e nel merito il rigetto del ricorso per infondatezza.
La Provincia di Catanzaro si è costituita chiedendo la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva, non avendo emesso alcuno degli atti impugnati essendo in particolare l’appaltante l’Anas s.p.a. e nel merito il suo rigetto.
A seguito della produzione in giudizio della informativa la ricorrente ha proposto motivi aggiunti
con i quali ha specificato le censure al provvedimento interdittivo articolate nella violazione dell’art. 3 l. proc. e 84 d.lgs. n. 159/2011, eccesso di potere per illogicità atteso che per i fatti risultanti dalle informazioni di polizia e posti a base della informativa vi era stata archiviazione da parte del Gip, che i fatti esposti non denotavamo permeabilità mafiosa essendo meri rapporti parentali tra legale rappresentante e famiglia-OMISSIS-i quali erano molto risalenti e superati da elementi a favore dell’impresa.
La domanda cautelare è stata rigettata.
All’udienza del 15.2.2019, all’esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Deve in via preliminare dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della Provincia, in alcun modo coinvolta nelle procedure di gara in cui è stata comminata l’esclusione e nell’emanazione del provvedimento interdittivo.
2. In relazione alla domanda della domanda di esibizione ex art. 116 c.p.a., essendo il provvedimento oggetto di accesso stato depositato dalla amministrazione, se ne deve dichiarare la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
3. Venendo al merito della controversia e dunque della impugnativa della informativa, atto presupponente, e degli atti presupposti di espulsione dalle gare per illegittimità derivata dalla prima risulta necessaria una premessa sulle misure di informativa antimafia.
Occorre rammentare che la informazione antimafia è misura di tutela preventiva che l’Ordinamento appresta a tutela delle minacce del fenomeno mafioso, giudizio prefettizio secondo cui l’impresa in quanto ausilio anche indiretto delle attività dei gruppi criminali o in qualche modo da questi condizionata non meriti la fiducia delle Istituzioni condizione necessaria per essere titolare di rapporti contrattuali con le pubbliche Amministrazioni o degli altri titoli abilitativi, individuati dalla legge. In ragione della sua ratio a legittimarne l’adozione “ Non è la prova di un fatto, ma solo la presenza di elementi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento dell'impresa con organizzazioni mafiose o di un condizionamento dell'impresa stessa da parte di queste” (v. Consiglio di Stato, sez. IV, 05/10/2006, n. 5935).
In altre parole è sufficiente per la emanazione un quadro indiziario, in cui assumono rilievo preponderante i fattori significativi, in termini di non manifesta infondatezza, dell’essere i comportamenti e le scelte dell'imprenditore un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali nelle funzioni della pubblica amministrazione, un giudizio di possibilità che l'attività d'impresa presenti elementi di condizionamento, in qualsiasi forma, da parte delle associazioni malavitose o, per converso, che essa dia luogo ad agevolazione, aiuto, supporto, anche solo logistico, pur indiretti, agli interessi e agli affari di tali associazioni (cfr. Cons. Stato, n. 1743 e n. 444 del 2016; C.G.A. Sicilia, n. 1129 del 2009; Cons. Stato, n. 4737 del 2006; Cons. Stato, n. 5247 del 2005; Tar Campania, Napoli, n. 103 del 2016 e n. 50 del 2012; Tar Calabria, Catanzaro, n. 479 del 2010; Tar Lazio, Roma, n. 10892 del 2005).
Non è dunque necessario per l’emanazione del provvedimento autoritativo la certezza dei fatti su cui si fonda od il sussistere di accertamento penale definitivo, bensì quadro indiziario più che sufficiente – in base alla regola causale del ‘ più probabile che non ’ (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 4657/2015; n. 1328/2016; n. 1743/2016; n. 4295/2017) – a ingenerare un ragionevole
convincimento sulla sussistenza di un condizionamento mafioso in capo all’impresa ricorrente. Non trattandosi di provvedimenti nemmeno latamente sanzionatori è loro estranea qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio.
Ne consegue che la motivazione del provvedimento prefettizio possa limitarsi ad indicare gli elementi di fatto posti alla base della valutazione discrezionale desunti da provvedimenti giudiziari, atti di indagine, accertamenti svolti dalle Forze di Polizia in sede istruttoria, ed esplicare le ragioni in base alle quali, secondo la logica del « più probabile che non », sia ragionevole dedurre da uno o più di tali elementi indiziari, gravi, precisi e, se plurimi, anche concordanti il rischio di infiltrazione mafiosa nell’impresa.
L’apparato motivatorio, insegna il Consiglio di Stato, potrà essere anche asciutto, scarno, finanche poco elaborato purchè si evincano le ragioni sostanziali che giustificano la valutazione di permeabilità mafiosa dell’impresa sulla base degli elementi raccolti. Essa potrà esplicitarsi anche solo eventualmente, per relationem , con richiamo ai provvedimenti giudiziari o agli atti delle stesse Forze di Polizia, laddove già contengano con chiarezza il percorso logico di siffatta valutazione.
L'ampia discrezionalità della valutazione prefettizia in tema di tentativo di infiltrazione mafiosa comporta, conseguentemente, che essa sia sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (Cons. Stato, n. 1328 del 2016 e n. 4527 del 2014; TAR Campania, Napoli, n. 5297 del 2015), rimanendo estraneo al sindacato di legittimità del g.a. l'accertamento dei fatti, anche di rilievo penale, assunti a base del provvedimento (in termini Cons. Stato, n. 4724 del 2001), i quali possono essere reprensibili unicamente sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati (Cons. Stato n. 7260 del 2010).
Inoltre il sindacato del giudice amministrativo va condotto sull'atto complessivamente considerato e non va parcellizzato nella disamina di ogni singolo elemento di fatto preso in considerazione dall'Amministrazione come sintomatico del pericolo di infiltrazione mafiosa, non venendo in rilievo, nel caso, la necessità di accertare singole e individuate responsabilità come invece necessariamente avviene nel processo penale, ma piuttosto l'esigenza, prevalente rispetto ad altre pur connesse ad interessi a rilievo costituzionale (come la libertà di iniziativa economica e la libertà di impresa), di porre un argine significativamente preventivo al pernicioso fenomeno del condizionamento mafioso dell'attività economica del paese (Tar Campania, Napoli, n. 1179 del 2016). Pertanto, gli elementi posti a base dell'informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione.
Al contrario, però, non possono reputarsi sufficienti fattispecie fondate sul semplice sospetto o su mere congetture prive di riscontro fattuale, occorrendo l'individuazione di idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o collegamenti con la criminalità organizzata (cfr. Tar Calabria, Catanzaro, n. 479 del 2010; TAR Sicilia, Palermo, n. 38 del 2006; TAR Campania, Napoli, n. 115 del 2004).
4. Venendo al caso di specie, il provvedimento interdittivo riporta plurimi e circostanziati legami di carattere familiare ed economico tra la società ricorrente e, in particolare, il suo amministratore, con i -OMISSIS-, famiglia, a sua volta, “in contatto” con clan mafiosi.
La infiltrazione contestata sarebbe, pertanto, di tipo indiretto .
Risulta, tuttavia, debole nella delineazione del presupposto del provvedimento l’essere la famiglia-OMISSIS-mafiosa e come tale condizionante la ricorrente.
Nessun provvedimento penale, infatti, ha acclarato la criminosità dei-OMISSIS-essendo stato agli atti acquisiti 1) provvedimento di archiviazione del Gip del Tribunale di Catanzaro del 2014 che dà atto di vicinanza alla cosca -OMISSIS- per frequentazioni ed intrecci societari, ma escludendo la prova che tali contatti costituiscano un vero e proprio sodalizio 2) relazione della Dia del 2015 che, portando a circa 150 arresti, non ha visto coinvolto i -OMISSIS-, ma ha solo dato conto di una intercettazione in cui -OMISSIS--OMISSIS- si era recato da un capo cosca per evitare ulteriori danneggiamenti a carico dei beni familiari.
La incertezza dell’essere i-OMISSIS-bracci delle cosche rende correlativamente fumosa l’infiltrazione per loro tramite, che appare “meno probabile che probabile”.
Difetta, dunque, un quadro chiaro, completo e convincente del pericolo di infiltrazione mafiosa, la cui necessaria sussistenza deve essere riscontrata dal prefetto prima e dal Giudice amministrativo poi nel sindacato sulla motivazione (v. da ultimo C.St., 00758/2019).
5. Dalla caducazione dell’interdittiva consegue l’annullamento per illegittimità derivata delle esclusioni adottate dalle procedure di gara di cui in epigrafe.
Va fatta salva la riedizione del potere della appaltante che potrebbe trovare ostacolo in fatto dal già avvenuto affidamento ed esecuzione del contratto.
6. Le spese di lite, alla luce dei comunque sussistenti elementi ingeneranti sospetto di infiltrazione posti a sostegno del provvedimento, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui epigrafe, così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Catanzaro;
2) Dichiara improcedibile la domanda di accesso;
3) Accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’informazione antimafia e le esclusioni impugnate;
4) Compensa tra le parti le spese di lite
Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente ed i -OMISSIS-
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Francesco Tallaro, Primo Referendario
Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Goggiamani | Vincenzo Salamone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.