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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 17/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1298/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Sara Cargasacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1298 /2021 del ruolo generale promossa da
( ) rappresentato e difeso dall'avv. VALERIO Parte_1 C.F._1
RUGGIERO del Foro di Milano (C.F. ) e dall'avv. ELISA BARONE del C.F._2
Foro di Como (C.F. ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di C.F._3 quest'ultima in Como - Piazza Perretta n.8 – in virtù di procura telematicamente allegata all'atto di citazione parte attrice contro
) in persona dell'amministratore delegato Dott. , CP_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. GIORGIO MATTEO FORNASARI (c.f. ) C.F._4
giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in 20122 Milano, Via
Fontana n. 5, parte convenuta
in punto: Noleggio
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI conclusioni di parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
-dichiarare la procedibilità della domanda attorea;
nel merito
-accertare il vizio della volontà dell'attore e, per l'effetto, annullare il contratto di noleggio a lungo termine, condannando a restituire al sig. la somma dallo stesso CP_1 Parte_1 pagata a titolo di Iva a far data dal 1° rateo del pagamento del canone e fino all'ultimo rateo precedente alla riconsegna dell'autovettura da parte dell'attore;
- condannare a risarcire il danno per mancanza degli accessori dell'auto in via CP_1 equitativa.
In via subordinata: accertare che il canone pattuito consisteva in euro 995,83 e, per l'effetto, condannare a restituire quanto percepito a titolo di Iva fino all'ultimo rateo precedente CP_1 alla riconsegna dell'autovettura avvenuta il 28.02.2024.
In via istruttoria
Si chiede l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta sui seguenti capitoli:
- vero che per il noleggio a lungo termine la società pubblicizza e propone canoni con CP_1 iva inclusa;
- vero che i dipendenti addetti ai contratti di noleggio a lungo termine sanno che il canone proposto
è comprensivo di iva.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali
e c.p.a, come per legge.” conclusioni di parte convenuta
“In via pregiudiziale: dichiararsi l'improcedibilità della domanda stante il mancato previo esperimento del procedimento di mediazione.
In via principale, merito: rigettare tutte le domande ex adverso svolte, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 al fine di ottenerne, previo accertamento del vizio di volontà dell'attore, l'annullamento del
[...] contratto di noleggio a lungo termine con condanna della società convenuta a restituire all'attore la somma pagata a titolo di Iva dal 1° rateo di pagamento fino alla riconsegna;
chiedeva, altresì, che venisse condannata a risarcire il danno in via equitativa per mancata consegna di alcuni CP_1 accessori.
Parte attrice in particolare esponeva: che in data 26.04.2021 la società Techauto S.r.l., con sede in
Sondrio, consegnava al sig. l'autovettura Mercedes tg. GE188XF, oggetto di Parte_1 contratto di noleggio a lungo termine con ( doc. n.1); che precedentemente, su richiesta CP_1 di la società aveva trasmesso offerta a lui dedicata da cui si Pt_1 Controparte_3 evinceva che il canone totale era indicato in €. 995,83 ( doc. n.2); che al momento della consegna
2 mancavano alcuni accessori, e cioè pinze freni rosse, pacchetto illuminazione interno led ( luci soffuse) e che i predetti accessori sarebbero poi stati installati successivamente a spese di che CP_1 il canone mensile si è poi rivelato essere superiore rispetto a quello pattuito, in quanto comprensivo di i.v.a. diversamente d quanto previsto dal contratto;
e alcun accessorio è poi stato installato.
Non si costituiva in giudizio parte convenuta della quale veniva dichiarata la contumacia.
Concessi i termini per le memorie istruttorie e rigettate le prove articolate da parte attrice la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. La causa veniva temporaneamente ad altro
Giudice e nelle more si costituiva in giudizio contestando quanto ex averso dedotto e, CP_1 in particolare, evidenziando che si era rivolto ai servizi offerti dalla Società, chiedendo la Pt_1 formulazione di un'offerta di noleggio a lungo termine senza conducente dell'automobile modello A-
CLASS Mercedes-AMG A35 4MATIC, color “grigio montagna”, con interni in pelle sintetica;
che per l'effetto, la Società comunicava al richiedente sig. la relativa offerta di noleggio a lungo Pt_1 termine, consistente nella corresponsione, dietro consegna dell'automobile richiesta, di Euro 995.83 a cadenza mensile a cui doveva essere aggiunta l'i.va; che per quanto attiene, invece, agli accessori dell'automobile in oggetto, nella specie “pinze freni rosse” e “pacchetto illuminazione interno led luci soffuse” che, secondo l'errata tesi del sig. avrebbero dovuto essere aggiunti a spese Pt_1 della Società, gli stessi non erano chiaramente contemplati né ricompresi nel contratto concluso;
costituendo per l'effetto meri optional, la cui aggiunta deve essere effettuata ovviamente a spese del soggetto noleggiante;
che non era stata esperita la mediazione e che la domanda subordinata formulata ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. era inammissibile costituendo una mutatio libelli. Per queste ragioni chiedeva in via pregiudiziale dichiararsi l'improcedibilità della domanda stante il mancato previo esperimento del procedimento di mediazione e in via principale, nel merito il rigetto di tutte le domande ex adverso svolte, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto.
Riassegnata la causa al presente giudice veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 6/11/2024 celebrata ex art. 127 ter c.p.c. i difensori precisavano le conclusioni e il
Giudice con successivo provvedimento del 11/11/2024 assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
1. In primo luogo deve ritenersi la domanda oggetto di causa procedibile laddove la convenuta non risulta essersi tempestivamente costituita sollevando in tempo l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione e non essendo sollevata la questione d'ufficio, non trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, n. 12896).
2. Nel merito alcun vizio della volontà per errore sul canone può essere ravvisato nella fattispecie in esame.
Invero, al di là della genericità degli atti e delle allegazioni attoree alcun dubbio interpretativo è dato riscontrarsi in atti.
3 Premesso che, come noto, nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.
(Cassazione civile sez. II, 11/11/2021, n.33451) nella specie è necessario fare riferimento allo specifico contratto stipulato tra le parti e alle relative offerte, restando irrilevanti eventuali differenti pubblicità prodotte in atti.
Ebbene, dalla semplice lettura della documentazione contrattuale prodotta e, segnatamente, dall'offerta di noleggio a lungo termine prodotta dalla stessa parte attrice (cfr. doc. 2 attore) si legge che il canone totale proposto era pari a euro 995,83 a cadenza mensile a cui doveva essere aggiunta l'i.va. Infatti dall'indicazione del canone, tramite richiamo con asterisco, in calce alla pagina è testualmente previsto che “Tutti gli importi sono da intendersi IVA esclusa. L'imposta da applicare
è pari al 22% salvo differenti disposizioni di legge”.
Si ritengono quindi chiaramente indicati le informazioni su costi e oneri connessi laddove risulta letteralmente e chiaramente indicato il corrispettivo totale, prezzo e iva da aggiungersi, indicata nella percentuale da applicare.
Ciò che manca è il solo calcolo complessivo e dunque il corrispettivo esatto. Tuttavia, essendo stati forniti tutti gli elementi perché il cliente possa chiaramente calcolarlo tramite una semplice operazione matematica, il documento contrattuale deve ritenersi chiaro e trasparente e alcuna incertezza interpretativa o errore giuridicamente rilevate è ravvisabile.
3. Deve parimenti essere respinta la domanda da risarcimento danno da inadempimento contrattuale non avendo parte attrice assolto all'onere probatorio su di sé incombente. Invero non risultano debitamente allegati prima ancora che provati gli elementi probatori oggetto di domanda, primo fra tutti il danno che sarebbe stato subito e di cui viene chiesto del tutto genericamente il risarcimento.
Da tanto consegue il rigetto delle domande attoree, restando assorbite anche in forza del principio della ragione più liquida le ulteriori censure mosse dalla convenuta.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno quindi poste a carico di parte attrice e si liquidano in euro 5.810,00 a titolo di compensi ex DM 147/2022 (in ragione del valore indeterminabile della causa, secondo lo scaglione base da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00, in ragione della semplicità delle questioni trattate, esclusa la fase di istruttoria essendosi il convenuto costituito successivamente), oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
1) rigetta le domande attoree
4 2) condanna parte attrice a rifondere parte convenuta delle spese di lite liquidate in euro 5.810,00 a titolo di compensi ex DM 147/2022 oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2
DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
Sondrio, il 17/02/2025
Il Giudice
Sara Cargasacchi
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