Ordinanza cautelare 30 novembre 2023
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00535/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00752/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 752 del 2022, proposto da Ptlong Beach S.n.c. di IC CA &C, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonietta Calia e Salvatore Bazzu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
Comune di Olbia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Serusi e Manuela Gagliega, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento:
del diniego di autorizzazione ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 relativa a difformità dal progetto approvato per la sistemazione di un’area di pertinenza in loc. Via Tramontana 10 Fg. 33 mapp.li 735 e 737 del 31.08.2022, notificato al ricorrente via p.e.c. il 31.08.2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Olbia;
Vista l’ordinanza cautelare n. 284 del 29.11.2023 che ha respinto l’istanza, interinalmente proposta da parte ricorrente, di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa EL AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’atto introduttivo, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente è insorta avverso il diniego dell’istanza di compatibilità paesaggistica avanzata da parte ricorrente in data 22.7.2022 ai sensi dell’art. 167 d.lgs n. 42/2004, relativa al progetto per la sistemazione di un’area di pertinenza.
In particolare, le difformità oggetto di contestazione sono: a) “ realizzazione in difformità rispetto a quanto asserito, di una piattaforma di ampliamento di un’attività commerciale, con tavoli, sedute e ombreggi ”; b) “ piantumazione di n.r 25 palme del tipo wagshingtonia in area per la quale l’autorizzazione paesaggistica prevedeva specie della macchia mediterranea ”.
Testualmente il gravato diniego è così motivato: “ si ritiene che il progetto assentito con DCPU n. 382 del 12/05/2022, attraverso la realizzazione di una fascia verde frapposta tra la strada e l’esistente parcheggio, così come mediante la piantumazione di essenze della macchia mediterranea all’interno del piazzale sterrato, rappresentasse un miglioramento per quanto concerne la fruibilità paesaggistica dei luoghi. Non si esclude, quindi, la possibilità che nel lotto si possano inserire strutture, specie se leggere e provvisorie, destinate al servizio della collettività, ma si ritiene che sia necessario un maggiore controllo dell’impatto di tali opere, specialmente dalle visuali pubbliche che interessano in particolare l’antistante spiaggia. Si ritiene infine di condividere le gravi perplessità avanzate dall’Ufficio per la tutela del paesaggio per quanto concerne la piantumazione di specie arboree esotiche, le quali sono completamente fuori contesto oltre che in grado di essere visibili da grande distanza, considerata la notevole altezza raggiungibile dagli alberi e i grandi spazi piani aperti che circondano il sito di intervento. Ritenuto pertanto che le opere in abuso non siano paesaggisticamente compatibili con i valori tutelati per tutti i motivi sopra descritti, questa Soprintendenza comunica, ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. 42/2004, il proprio parere negativo al mantenimento delle opere eseguite. La presente è trasmessa per il seguito di competenza delle Amministrazioni in indirizzo e si resta in attesa di ricevere il provvedimento conclusivo del procedimento ”.
2. L’impugnazione del gravato diniego è affidata al seguente motivo di diritto.
“ Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art.36 del DPR n.380/2001; eccesso di potere per erronea valutazione e/o travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione ”, atteso che: 1) la pedana in legno è stata rimossa con messa in pristino dello stato dei luoghi; 2) le palme della specie wagshingtonia non sono piantumate nel terreno ma in “vaso recipienti” senza contatto col suolo, e in ogni caso la stessa tipologia di palme è presente anche in piantumazioni in zone limitrofe.
3. Il Comune intimato si è costituito in giudizio e con la memoria del 22.12.2025 ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse attesa la mancata impugnazione degli atti conseguenziali e successivi al diniego impugnato, in particolare:
- in data 25.10.2022 è stato adottato il diniego definitivo dell’istanza di accertamento di conformità; - in data 8.11.2022 il Comune ha adottato il provvedimento di rimessa in pristino dello stato dei luoghi per opere realizzate in assenza dell’autorizzazione paesaggistica;
- in data 25.8.2023, all’esito del sopralluogo (cfr. rapporto prot. 95481 del 10.8.2023) il Comune ha adottato l’ordinanza di demolizione n. 47 del 25.8.2023 ad oggetto opere abusive sulla proprietà della ricorrente.
Inoltre, il Comune ha sostenuto l’improcedibilità del motivo di ricorso con riguardo alla pedana in legno, attesa la rimozione della stessa, accertata in data 7.11.2022 in sede di verifica dell’ottemperanza all’ordinanza di demolizione, e, con riguardo alla piantumazione, ha chiesto il rigetto nel merito del ricorso.
4. All’udienza straordinaria del 22 gennaio 2026, all’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In disparte il profilo di inammissibilità per carenza di interesse (attesa, in ogni caso, l’autonoma lesività degli atti successivi indicati da parte resistente), il ricorso è comunque improcedibile sotto il profilo attinente alla pedana in legno (1)) e infondato sotto il profilo riguardante la piantumazione (2)).
1.1. In primo luogo, va accolta l’eccezione di improcedibilità sollevata da parte ricorrente sul profilo della contestata pedana in legno in quanto il 7.11.2023 il personale tecnico del Comune ha potuto accertare l’ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 47/2023, riguardante anche quel manufatto, facendo venire meno l’interesse ad agire in relazione a quell’aspetto del diniego impugnato.
1.2. In secondo luogo, è infondato il motivo di doglianza riferito alla piantumazione.
Il provvedimento, n. 382 del 12.5.2022, con il quale il Comune di Olbia ha dato esito positivo al “ progetto per la sistemazione di un'area di pertinenza di un locale commerciale riguardante opere di riqualificazione ambientale ”, prevedeva una piantumazione della zona pertinenziale con macchina mediterranea, oltre a non prevedere la realizzazione di alcuna piattaforma, ora rimossa, per ampliare l’area commerciale. Inoltre, la relazione ambientale paesaggistica del marzo 2022 esplicitava le ragioni sottese all’importanza di preservare proprio la vegetazione della tipologia “ macchia mediterranea ” nell’area oggetto di intervento (cfr. pagg. 9 e 10).
In tal senso, la ricorrente ha perfezionato un duplice inadempimento al progetto a suo tempo autorizzato, da un lato omettendo la piantumazione degli arbusti indicati, dall’altro posizionando le palme della specie wagshingtonia, essendo del tutto ininfluente che queste non siano state piantumate ma posate invasate.
Nell’ambito del progetto di riqualificazione dell’area a suo tempo autorizzato la piantumazione con macchia mediterranea è stata ritenuta virtuosa sia per l’ambiente e la tutela dell’habitat naturale della zona, sia per la tutela e conservazione del paesaggio circostante, caratterizzato da arbusti appartenenti alla macchia mediterranea. Sotto quest’ultimo aspetto si può apprezzare come l’altezza delle palme posizionate sull’area oggetto di intervento sia del tutto incompatibile con il paesaggio naturalistico circostante e con la ragione stessa di riqualificazione ambientale paesistico della zona che ha mosso il Comune all’originaria autorizzazione. La natura di pianta capace di raggiungere grandi altezze rende, infatti, le suddette palme del tutto incompatibili con le prerogative di tutela dell’ambiente e del paesaggio, oltre ad essere in evidente difformità con l’autorizzazione concessa.
Da ultimo, anche l’argomentazione per la quale le palme della tipologia di quelle contestate sono presenti anche nelle zone attigue all’area pertinenziale o a bordo strada, non ha alcun pregio in quanto non toglie rilevanza al fatto che la “palma washingtoniana”, come suggerisce il nome, non può dirsi autoctona del territorio e la sua piantumazione può essere regolamentata nel senso indicato dalla p.a..
2. Le spese di giudizio devono seguire la soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile, nel resto lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore del Comune resistente in complessivi euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, con l'intervento dei magistrati:
Marco BU, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
EL AT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL AT | Marco BU |
IL SEGRETARIO