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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/06/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 5294/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 09/05/2025 da e da Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. MAURO FEDERICO per mandato in calce al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- sentiti i coniugi all'udienza del 26.06.2025; Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., separazione
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 30/08/2008 in consensuale
LIZZANO (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 30, parte 2, serie A, dell'anno 2008;
- dato atto che dal matrimonio è nato il figlio , il 25.11.2010, minorenne;
Per_1
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge,
nonché agli interessi del figlio minore;
1
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] Parte_1
(TA) il 26/07/1978, e , nato a [...] il [...], Parte_2
uniti in matrimonio in data 30/08/2008 in Lizzano (TA), alle seguenti condizioni:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati e in particolare il signor Parte_2
potrà trasferirsi fissando altrove la propria residenza;
prende atto che la signora continuerà a risiedere presso la casa familiare sita in Tricesimo Parte_1
(UD), Via Mons. Pittini n.10.
2. Dispone che il figlio minore sia affidato ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento dalla madre presso l'abitazione familiare sita in Tricesimo (UD), via
Mons. Pittini n.10.
3. Dispone che il sig. potrà vedere il figlio ed ospitarlo presso il proprio Pt_2
nuovo domicilio quando lo vorrà previo accordo con la sig.ra e con il Pt_1
ragazzo medesimo sulla base degli impegni di . Per_1
4. Quanto al periodo estivo, dispone che ciascun genitore potrà trascorrere le vacanze con quando lo riterrà compatibilmente con gli impegni del figlio;
il Per_1
padre potrà comunque tenere con sé il figlio per 15 giorni anche non consecutivi da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno, nonché per metà vacanze natalizie e pasquali alternando di anno in anno la settimana di Natale e Capodanno nonché
le giornate di Pasqua e Pasquetta.
5. Dispone che il signor versi alla sig.ra sul conto corrente, i cui Pt_2 Pt_1
estremi verranno tempestivamente comunicati al sig. l'importo mensile Pt_2
2 di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio a decorrere da Per_1
quando il padre uscirà dalla casa familiare che dovrà avvenire entro e non oltre il
31 dicembre 2026. Il suddetto importo verrà aggiornato annualmente agli indici
ISTAT.
6. Pone interamente a carico del sig. le spese straordinarie per il Pt_2
mantenimento del figlio che abbiano ad oggetto la salute e la scuola. Per Per_1
tutte le altre spese straordinarie, le stesse dovranno essere concordate tra i genitori e, qualora manchi il consenso di uno di essi, la spesa verrà eventualmente sostenuta per l'intero dall'altro genitore. Dà atto che le parti si richiamano per i punti non derogati al Protocollo d'Intesa tra i Magistrati e gli avvocati del
Tribunale di Udine.
7. Prende atto che la sig.ra rinuncia al riconoscimento di un assegno di Pt_1
mantenimento in quanto ha già individuato un'attività lavorativa che le consente di rendersi autonoma economicamente.
8. Dà atto che l'assegno Unico verrà percepito dal sig. e versato sul conto Pt_2
corrente comune sino a quando lo stesso non avrà trovato un altro alloggio e,
comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2026. Prende atto che da tale data l'Assegno Unico verrà riconosciuto alla sig.ra per l'intero. Pt_1
9. Prende atto che l'importo relativo all'assegno di frequenza del figlio e Per_1
versato sul conto corrente intestato al medesimo potrà essere utilizzato dai genitori esclusivamente per spese relative al figlio. Dà atto che i genitori si obbligano reciprocamente a comunicare preventivamente ogni prelievo relativo all'assegno di frequenza di con l'indicazione della causale e dell'importo medesimo. Per_1
10. Dà atto che il sig. si impegna a cedere la propria quota della proprietà Pt_2
dell'immobile adibito a casa familiare sito in Tricesimo (UD), via Monsignor
Pittini n.10 e la sig.ra , con l'acquisizione della proprietà dell'immobile, Pt_1
3 rinuncia al diritto di ricevere la quota del Trattamento di Fine Rapporto del sig.
come previsto dall'art. 12 bis della Legge 898/1970. Pt_2
11. Dà atto che il sig. si impegna a sostenere in via esclusiva e per intero Pt_2
le rate del mutuo sino a scadenza e si impegna, altresì, a pagare tutte le utenze di casa sino a quando non libererà l'immobile.
12. Dà atto che il sig. si impegna ad intestare in via esclusiva la proprietà Pt_2
dell'autovettura BMW Serie 1 118D targata DH357NW alla sig.ra entro e Pt_1
non oltre il 31 dicembre 2026 e la sig.ra , già da ora, si impegna a sostenere Pt_1
le spese quali assicurazione e tassa di circolazione relative al medesimo autoveicolo.
13. Dà atto che il sig. si impegna a lasciare la casa familiare entro e Parte_2
non oltre il 31 dicembre 2026.
14. Il sig. e la sig.ra dichiarano di non aver nulla Parte_2 Parte_1
da pretendere l'uno dall'altro a titolo di reciproco mantenimento, dichiarandosi allo stato economicamente autosufficienti.
15. Le spese e gli onorari sono posti a carico del sig. come da accordi tra Pt_2
le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LIZZANO (TA), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 30, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2008.
Udine, li 26/06/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Marta Diamante
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
4 5
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 5294/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 09/05/2025 da e da Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. MAURO FEDERICO per mandato in calce al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- sentiti i coniugi all'udienza del 26.06.2025; Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., separazione
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 30/08/2008 in consensuale
LIZZANO (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 30, parte 2, serie A, dell'anno 2008;
- dato atto che dal matrimonio è nato il figlio , il 25.11.2010, minorenne;
Per_1
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge,
nonché agli interessi del figlio minore;
1
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] Parte_1
(TA) il 26/07/1978, e , nato a [...] il [...], Parte_2
uniti in matrimonio in data 30/08/2008 in Lizzano (TA), alle seguenti condizioni:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati e in particolare il signor Parte_2
potrà trasferirsi fissando altrove la propria residenza;
prende atto che la signora continuerà a risiedere presso la casa familiare sita in Tricesimo Parte_1
(UD), Via Mons. Pittini n.10.
2. Dispone che il figlio minore sia affidato ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento dalla madre presso l'abitazione familiare sita in Tricesimo (UD), via
Mons. Pittini n.10.
3. Dispone che il sig. potrà vedere il figlio ed ospitarlo presso il proprio Pt_2
nuovo domicilio quando lo vorrà previo accordo con la sig.ra e con il Pt_1
ragazzo medesimo sulla base degli impegni di . Per_1
4. Quanto al periodo estivo, dispone che ciascun genitore potrà trascorrere le vacanze con quando lo riterrà compatibilmente con gli impegni del figlio;
il Per_1
padre potrà comunque tenere con sé il figlio per 15 giorni anche non consecutivi da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno, nonché per metà vacanze natalizie e pasquali alternando di anno in anno la settimana di Natale e Capodanno nonché
le giornate di Pasqua e Pasquetta.
5. Dispone che il signor versi alla sig.ra sul conto corrente, i cui Pt_2 Pt_1
estremi verranno tempestivamente comunicati al sig. l'importo mensile Pt_2
2 di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio a decorrere da Per_1
quando il padre uscirà dalla casa familiare che dovrà avvenire entro e non oltre il
31 dicembre 2026. Il suddetto importo verrà aggiornato annualmente agli indici
ISTAT.
6. Pone interamente a carico del sig. le spese straordinarie per il Pt_2
mantenimento del figlio che abbiano ad oggetto la salute e la scuola. Per Per_1
tutte le altre spese straordinarie, le stesse dovranno essere concordate tra i genitori e, qualora manchi il consenso di uno di essi, la spesa verrà eventualmente sostenuta per l'intero dall'altro genitore. Dà atto che le parti si richiamano per i punti non derogati al Protocollo d'Intesa tra i Magistrati e gli avvocati del
Tribunale di Udine.
7. Prende atto che la sig.ra rinuncia al riconoscimento di un assegno di Pt_1
mantenimento in quanto ha già individuato un'attività lavorativa che le consente di rendersi autonoma economicamente.
8. Dà atto che l'assegno Unico verrà percepito dal sig. e versato sul conto Pt_2
corrente comune sino a quando lo stesso non avrà trovato un altro alloggio e,
comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2026. Prende atto che da tale data l'Assegno Unico verrà riconosciuto alla sig.ra per l'intero. Pt_1
9. Prende atto che l'importo relativo all'assegno di frequenza del figlio e Per_1
versato sul conto corrente intestato al medesimo potrà essere utilizzato dai genitori esclusivamente per spese relative al figlio. Dà atto che i genitori si obbligano reciprocamente a comunicare preventivamente ogni prelievo relativo all'assegno di frequenza di con l'indicazione della causale e dell'importo medesimo. Per_1
10. Dà atto che il sig. si impegna a cedere la propria quota della proprietà Pt_2
dell'immobile adibito a casa familiare sito in Tricesimo (UD), via Monsignor
Pittini n.10 e la sig.ra , con l'acquisizione della proprietà dell'immobile, Pt_1
3 rinuncia al diritto di ricevere la quota del Trattamento di Fine Rapporto del sig.
come previsto dall'art. 12 bis della Legge 898/1970. Pt_2
11. Dà atto che il sig. si impegna a sostenere in via esclusiva e per intero Pt_2
le rate del mutuo sino a scadenza e si impegna, altresì, a pagare tutte le utenze di casa sino a quando non libererà l'immobile.
12. Dà atto che il sig. si impegna ad intestare in via esclusiva la proprietà Pt_2
dell'autovettura BMW Serie 1 118D targata DH357NW alla sig.ra entro e Pt_1
non oltre il 31 dicembre 2026 e la sig.ra , già da ora, si impegna a sostenere Pt_1
le spese quali assicurazione e tassa di circolazione relative al medesimo autoveicolo.
13. Dà atto che il sig. si impegna a lasciare la casa familiare entro e Parte_2
non oltre il 31 dicembre 2026.
14. Il sig. e la sig.ra dichiarano di non aver nulla Parte_2 Parte_1
da pretendere l'uno dall'altro a titolo di reciproco mantenimento, dichiarandosi allo stato economicamente autosufficienti.
15. Le spese e gli onorari sono posti a carico del sig. come da accordi tra Pt_2
le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LIZZANO (TA), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 30, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2008.
Udine, li 26/06/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Marta Diamante
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
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