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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 01/12/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
P.U. 10-1/ /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Alessandra Panichi PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Calagna GIUDICE REL.
Dott.ssa Francesca Sirianni GIUDICE
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 10-1/2025 R.G. P.U. promosso da appresentata e difesa dall'avv. Roberto Regni, Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Travaglini e dall'avv. Giovanna Garrone, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Bertoli,
[...] Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Davide Arnaldi;
nei confronti di con sede in VIA G. MATTEOTTI 8 Controparte_3
VA EN P.Iva/C.F. rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
LE DE TO.
******
PREMESSO CHE
Con distinti ricorsi depositati in data 10 febbraio 2025, 1 aprile 2025 e 13 ottobre 2025 nell'interesse delle parti sopra indicate veniva chiesta la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della di seguito Controparte_3 anche solo “ o “ ). CP_3 Controparte_3 Con ricorso depositato in data 21 febbraio 2025 la proponeva una Controparte_3 domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza ai sensi dell'art. 44 CCII, riservandosi di presentare entro l'assegnando termine la proposta, il piano o gli accordi.
Con provvedimento del 27 marzo 2025 il Tribunale assegnava il termine di giorni 60 per la presentazione della proposta definitiva di concordato preventivo (ovvero in alternativa della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti), termine poi non prorogato giusta provvedimento del 30 maggio 2025.
Tanto debitamente premesso, letti i ricorsi, preso atto di quanto dichiarato dalle parti in udienza;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito atteso che la parte resistente ha sede nel circondario del medesimo Ufficio;
OSSERVA
Con distinti ricorsi depositati rispettivamente in data 10 febbraio 2025, 1 aprile 2025 e 13 ottobre 2025 e Parte_1 Parte_2 CP_1 [...] chiedevano disporsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti CP_2 della educendo: i) la i essere creditrice Controparte_3 Parte_1 nei confronti della resistente di una somma complessivamente pari a circa € 20.000,00 portata da decreto ingiuntivo esecutivo nonché, a riprova dello stato di insolvenza, l'esito negativo del pignoramento presso terzi dalla stessa eseguita, l'importante esposizione debitoria della nonché il mancato deposito di bilanci dal 2023 nonché CP_3
l'archiviazione della composizione negoziata avviata dalla debitrice medesima a giugno 2024 per avere constatato l'esperto l'assenza dei presupposti per il risanamento;
ii) la di essere creditrice nei confronti della di una somma Parte_2 CP_3 complessivamente pari a oltre € 60.000,00 portata da decreto ingiuntivo esecutivo nonché, a riprova dello stato di insolvenza, il reiterato tentativo della debitrice di accedere a strumenti di regolazione della crisi, sempre naufragato stante l'impossibilità di risanamento;
iii) la i essere creditrice nei confronti della di una CP_1 CP_3 somma complessivamente pari a oltre € 75.000,00 portata da decreto ingiuntivo esecutivo nonché, a riprova dello stato di insolvenza, il mancato adempimento dell'accordo transattivo dalla stessa raggiunto con la debitrice nonché l'incapacità della stessa di far fronte ai costi dell'attività; iv) la i essere creditrice nei confronti Controparte_2 della di una somma complessivamente pari a circa € 30.000,00 portata da decreto CP_3 ingiuntivo esecutivo nonché, a riprova dello stato di insolvenza, il tentativo di eseguire un pignoramento mobiliare presso terzi nonché in genere l'incapacità della debitrice di far fronte alle proprie obbligazioni con mezzi normali di pagamento.
Costituitasi in giudizio, la on ha di fatto dedotto nulla circa l'insussistenza CP_3 dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale salvo reiterare nel corso delle udienza una richiesta di termine per una definizione transattiva delle poste creditorie, richiesta apparsa del tutto dilatoria atteso che nessuna concreta iniziativa in tal senso risulta essere stata documentata e considerato quanto emerso in sede di istruttoria d'ufficio nonché nell'ambito della procedura di concordato preventivo c.d. in bianco (v. infra).
In primo luogo, occorre premettere che la domanda formulata dalla x art. CP_3
44 CCII è divenuta inammissibile non essendo stati depositati la proposta e il piano o altro strumento di regolazione della crisi entro la scadenza di quello originariamente concesso e poi non prorogato e che si provvede con la presente sentenza stante il disposto di cui all'art. 44, c. 2, CCII e la natura unitaria del procedimento.
Ebbene, avuto riguardo agli atti di parte e a quanto emerso a seguito della istruttoria condotta ex officio, deve ritenersi che sussistono i presupposti per la dichiarazione della apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_3
Invero, risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della debitrice, la quale ha ad oggetto la produzione di prodotti ittici ed alimentari in genere, congelati, surgelati e comunque conservati, conserve ittiche ed alimentari e prodotti precotti.
Si ritiene poi che la debitrice sia soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII, non risultando provata la sua qualità di impresa minore rilevante ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII. È noto, infatti, che l'onere della prova grava sul debitore ex articolo 121 CCII. Nel caso di specie, la non ha neppure contestato il CP_3 mancato superamento delle soglie dimensionali di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d), CCII le quali, anzi, risultano documentalmente superate sulla scorta dei bilanci depositati (v. in particolare il bilancio 2022) oltre che dalla documentazione acquisita nell'ambito della procedura di concordato preventivo c.d. in bianco anche dall'esito dell'istruttoria condotta ex officio dalle quali emerge che la debitoria complessiva è certamente ben superiore alla soglia dei € 500.000,00 risultando così evidente che la resistente non presenta congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, cosi come è incontestato che l'ammontare dei debiti è ampiamente superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII.
La Società resistente nulla ha dedotto neppure in merito allo stato di insolvenza che risulta sussistente sulla base di molteplici indici emersi, a partire dal mancato deposito dei bilanci dal 2023 e nonostante la documentazione contabile prodotta in sede di concordato in bianco.
Ebbene, in termini generali, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova gravante sul debitore, l'avvenuto deposito dei bilanci relativamente all'ultimo triennio non sia in sé sufficiente, potendo il Tribunale ravvisarne l'inattendibilità ove riscontri circostanze significative in tal senso (la mancata tempestività del loro deposito costituisce di per sé sola ragione sufficiente a fondare il giudizio di inattendibilità, cfr. Cassazione civile sez. VI - 03/02/2023, n. 3454. Si legge poi nella pronuncia citata che “il suddetto adempimento (il deposito del bilancio) assolve a una funzione meramente informativa, o "conoscitiva", propria della pubblicità-notizia, che, tuttavia, risponde all'interesse di ogni utilizzatore del bilancio stesso a conoscere la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società e che i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare ex art. 15 l.f. sono quelli approvati e depositati nel registro delle imprese, in applicazione dell'art. 2435 c.c., giacché ragioni di tutela, anche a fini concorsuali, di coloro che siano venuti in contatto con l'impresa (potendo aver fatto affidamento sulla fallibilità, o meno, dell'imprenditore in base ai dati di bilancio) fanno sì che l'esame di siffatti documenti contabili, ove non depositati o non tempestivamente depositati, possa dar luogo a dubbi circa la loro attendibilità, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell'esecuzione di questi adempimenti formali”).
Deve altresì ricordarsi come resti valida, pur dopo l'entrata in vigore del Codice della crisi, la tradizionale ricostruzione che vede nell'inadempimento un indice dell'insolvenza così come nello squilibrio patrimoniale. Vale a dire che, per ipotesi, potrebbe aversi una società insolvente anche se adempie i propri debiti ma in modo non regolare o anomalo come pure un'impresa che registri un disavanzo senza che vi sia quell'impotenza strutturale tipica dell'insolvenza. In altre parole, l'insolvenza è concetto dalle molte sfaccettature e può ricostruirsi a partire da diversi indici, nessuno dei quali isolatamente considerato ne esaurisce l'essenza ma che tutti globalmente valutati la denotano. Così è a dirsi sia rispetto alla regolarità o meno dei pagamenti sia rispetto ai dati contabili, da valutarsi tenuto conto tanto delle voci che compongono attivo e passivo quanto di eventuali indici di inattendibilità.
Ebbene, facendo applicazione dei suesposti principi al caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che la versa in stato di insolvenza, reso CP_3 manifesto, oltre che da quanto espressamente dedotto e documentato dagli istanti e dal mancato deposito dei bilanci dal 2023, anche dai risultati dell'attività istruttoria espletata all'esito della quale è emerso un debito consistente di natura contributiva (di oltre € 350.000,00 di cui oltre € 230.000,00 nei confronti di oltre a una debitoria di oltre € CP_4
105.000,00 nei confronti dell' e non ancora presso l'agente della riscossione, l'esito CP_4 negativo dei pignoramenti tentati dai ricorrenti. Risulta poi dirimente quanto riferito dal Commissario Giudiziale nominato nell'ambito della procedura di concordato preventivo in bianco in ordine all'esposizione debitoria aggiornata della debitrice alla luce della escussione delle garanzie prestate dal complessivamente superiore Controparte_5 ai 5,6 milioni di euro. Lo stato di insolvenza è reso manifesto anche dall'incapacità della resistente di fare fronte ai propri debiti in considerazione dell'importo relativamente modesto di quelli vantati dagli odierni ricorrenti.
Vale la pena ricordare come anche di recente la Suprema Corte di Cassazione abbia ribadito come “lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività, ritenuto, quindi, che gli inadempimenti delle obbligazioni a carico della debitrice si sono protratti per un lasso di tempo tale da evidenziare che la crisi economico-finanziaria della stessa è ormai irreversibile, tanto che non vi è più disponibilità di mezzi normali di pagamento per far fronte alle esposizioni” (cfr. Cass. 3 marzo 2022, n. 7087) dovendosi quindi tenere conto, oltre che dell'inadempimento nei confronti dei ricorrenti (di per sé rilevante dati gli importi “modesti”), anche degli altri indici sopra ricordati e sintomatici della decozione (l'indebitamento nei confronti della Agenzia delle Entrate e dell' l'esposizione debitoria complessiva assai consistente, il tentativo CP_4 infruttuoso di eseguire un pignoramento mobiliare).
Conclusivamente, tutti gli elementi sin qui richiamati rendono ancor più manifesto lo stato di decozione, tenuto conto del fatto che gli inadempimenti delle obbligazioni a carico della debitrice si sono protratti per un lasso di tempo tale da evidenziare che la crisi economico- finanziaria della stessa è ormai irreversibile, tanto che non vi è più disponibilità di mezzi normali di pagamento per far fronte alle esposizioni, come dedotto dalla ricorrente medesima.
Si osserva, infine, che l'ammontare dei debiti complessivamente esigibili supera di gran lunga la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI e che, pertanto, ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Quanto alla nomina del Curatore, si è tenuto conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
Inammissibile la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza ai sensi dell'art. 44 CCII avanzata in data 21 febbraio 2025 dalla CP_3
e, per l'effetto,
[...]
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_3
con sede in VIA G. MATTEOTTI 8 VA EN P.Iva/C.F.
[...]
; P.IVA_1
NOMINA la dott.ssa Francesca Calagna Giudice DEegato per la procedura;
NOMINA
Curatore la dott.ssa (con studio ad Ascoli Piceno, Via XX Settembre, Persona_1
n.10) che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 6 marzo 2026 ore 9,00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice DEegato;
SS il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed ai ricorrenti ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 21 novembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Panichi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Calagna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Alessandra Panichi PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Calagna GIUDICE REL.
Dott.ssa Francesca Sirianni GIUDICE
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 10-1/2025 R.G. P.U. promosso da appresentata e difesa dall'avv. Roberto Regni, Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Travaglini e dall'avv. Giovanna Garrone, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Bertoli,
[...] Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Davide Arnaldi;
nei confronti di con sede in VIA G. MATTEOTTI 8 Controparte_3
VA EN P.Iva/C.F. rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
LE DE TO.
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PREMESSO CHE
Con distinti ricorsi depositati in data 10 febbraio 2025, 1 aprile 2025 e 13 ottobre 2025 nell'interesse delle parti sopra indicate veniva chiesta la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della di seguito Controparte_3 anche solo “ o “ ). CP_3 Controparte_3 Con ricorso depositato in data 21 febbraio 2025 la proponeva una Controparte_3 domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza ai sensi dell'art. 44 CCII, riservandosi di presentare entro l'assegnando termine la proposta, il piano o gli accordi.
Con provvedimento del 27 marzo 2025 il Tribunale assegnava il termine di giorni 60 per la presentazione della proposta definitiva di concordato preventivo (ovvero in alternativa della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti), termine poi non prorogato giusta provvedimento del 30 maggio 2025.
Tanto debitamente premesso, letti i ricorsi, preso atto di quanto dichiarato dalle parti in udienza;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito atteso che la parte resistente ha sede nel circondario del medesimo Ufficio;
OSSERVA
Con distinti ricorsi depositati rispettivamente in data 10 febbraio 2025, 1 aprile 2025 e 13 ottobre 2025 e Parte_1 Parte_2 CP_1 [...] chiedevano disporsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti CP_2 della educendo: i) la i essere creditrice Controparte_3 Parte_1 nei confronti della resistente di una somma complessivamente pari a circa € 20.000,00 portata da decreto ingiuntivo esecutivo nonché, a riprova dello stato di insolvenza, l'esito negativo del pignoramento presso terzi dalla stessa eseguita, l'importante esposizione debitoria della nonché il mancato deposito di bilanci dal 2023 nonché CP_3
l'archiviazione della composizione negoziata avviata dalla debitrice medesima a giugno 2024 per avere constatato l'esperto l'assenza dei presupposti per il risanamento;
ii) la di essere creditrice nei confronti della di una somma Parte_2 CP_3 complessivamente pari a oltre € 60.000,00 portata da decreto ingiuntivo esecutivo nonché, a riprova dello stato di insolvenza, il reiterato tentativo della debitrice di accedere a strumenti di regolazione della crisi, sempre naufragato stante l'impossibilità di risanamento;
iii) la i essere creditrice nei confronti della di una CP_1 CP_3 somma complessivamente pari a oltre € 75.000,00 portata da decreto ingiuntivo esecutivo nonché, a riprova dello stato di insolvenza, il mancato adempimento dell'accordo transattivo dalla stessa raggiunto con la debitrice nonché l'incapacità della stessa di far fronte ai costi dell'attività; iv) la i essere creditrice nei confronti Controparte_2 della di una somma complessivamente pari a circa € 30.000,00 portata da decreto CP_3 ingiuntivo esecutivo nonché, a riprova dello stato di insolvenza, il tentativo di eseguire un pignoramento mobiliare presso terzi nonché in genere l'incapacità della debitrice di far fronte alle proprie obbligazioni con mezzi normali di pagamento.
Costituitasi in giudizio, la on ha di fatto dedotto nulla circa l'insussistenza CP_3 dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale salvo reiterare nel corso delle udienza una richiesta di termine per una definizione transattiva delle poste creditorie, richiesta apparsa del tutto dilatoria atteso che nessuna concreta iniziativa in tal senso risulta essere stata documentata e considerato quanto emerso in sede di istruttoria d'ufficio nonché nell'ambito della procedura di concordato preventivo c.d. in bianco (v. infra).
In primo luogo, occorre premettere che la domanda formulata dalla x art. CP_3
44 CCII è divenuta inammissibile non essendo stati depositati la proposta e il piano o altro strumento di regolazione della crisi entro la scadenza di quello originariamente concesso e poi non prorogato e che si provvede con la presente sentenza stante il disposto di cui all'art. 44, c. 2, CCII e la natura unitaria del procedimento.
Ebbene, avuto riguardo agli atti di parte e a quanto emerso a seguito della istruttoria condotta ex officio, deve ritenersi che sussistono i presupposti per la dichiarazione della apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_3
Invero, risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della debitrice, la quale ha ad oggetto la produzione di prodotti ittici ed alimentari in genere, congelati, surgelati e comunque conservati, conserve ittiche ed alimentari e prodotti precotti.
Si ritiene poi che la debitrice sia soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII, non risultando provata la sua qualità di impresa minore rilevante ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII. È noto, infatti, che l'onere della prova grava sul debitore ex articolo 121 CCII. Nel caso di specie, la non ha neppure contestato il CP_3 mancato superamento delle soglie dimensionali di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d), CCII le quali, anzi, risultano documentalmente superate sulla scorta dei bilanci depositati (v. in particolare il bilancio 2022) oltre che dalla documentazione acquisita nell'ambito della procedura di concordato preventivo c.d. in bianco anche dall'esito dell'istruttoria condotta ex officio dalle quali emerge che la debitoria complessiva è certamente ben superiore alla soglia dei € 500.000,00 risultando così evidente che la resistente non presenta congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, cosi come è incontestato che l'ammontare dei debiti è ampiamente superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII.
La Società resistente nulla ha dedotto neppure in merito allo stato di insolvenza che risulta sussistente sulla base di molteplici indici emersi, a partire dal mancato deposito dei bilanci dal 2023 e nonostante la documentazione contabile prodotta in sede di concordato in bianco.
Ebbene, in termini generali, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova gravante sul debitore, l'avvenuto deposito dei bilanci relativamente all'ultimo triennio non sia in sé sufficiente, potendo il Tribunale ravvisarne l'inattendibilità ove riscontri circostanze significative in tal senso (la mancata tempestività del loro deposito costituisce di per sé sola ragione sufficiente a fondare il giudizio di inattendibilità, cfr. Cassazione civile sez. VI - 03/02/2023, n. 3454. Si legge poi nella pronuncia citata che “il suddetto adempimento (il deposito del bilancio) assolve a una funzione meramente informativa, o "conoscitiva", propria della pubblicità-notizia, che, tuttavia, risponde all'interesse di ogni utilizzatore del bilancio stesso a conoscere la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società e che i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare ex art. 15 l.f. sono quelli approvati e depositati nel registro delle imprese, in applicazione dell'art. 2435 c.c., giacché ragioni di tutela, anche a fini concorsuali, di coloro che siano venuti in contatto con l'impresa (potendo aver fatto affidamento sulla fallibilità, o meno, dell'imprenditore in base ai dati di bilancio) fanno sì che l'esame di siffatti documenti contabili, ove non depositati o non tempestivamente depositati, possa dar luogo a dubbi circa la loro attendibilità, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell'esecuzione di questi adempimenti formali”).
Deve altresì ricordarsi come resti valida, pur dopo l'entrata in vigore del Codice della crisi, la tradizionale ricostruzione che vede nell'inadempimento un indice dell'insolvenza così come nello squilibrio patrimoniale. Vale a dire che, per ipotesi, potrebbe aversi una società insolvente anche se adempie i propri debiti ma in modo non regolare o anomalo come pure un'impresa che registri un disavanzo senza che vi sia quell'impotenza strutturale tipica dell'insolvenza. In altre parole, l'insolvenza è concetto dalle molte sfaccettature e può ricostruirsi a partire da diversi indici, nessuno dei quali isolatamente considerato ne esaurisce l'essenza ma che tutti globalmente valutati la denotano. Così è a dirsi sia rispetto alla regolarità o meno dei pagamenti sia rispetto ai dati contabili, da valutarsi tenuto conto tanto delle voci che compongono attivo e passivo quanto di eventuali indici di inattendibilità.
Ebbene, facendo applicazione dei suesposti principi al caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che la versa in stato di insolvenza, reso CP_3 manifesto, oltre che da quanto espressamente dedotto e documentato dagli istanti e dal mancato deposito dei bilanci dal 2023, anche dai risultati dell'attività istruttoria espletata all'esito della quale è emerso un debito consistente di natura contributiva (di oltre € 350.000,00 di cui oltre € 230.000,00 nei confronti di oltre a una debitoria di oltre € CP_4
105.000,00 nei confronti dell' e non ancora presso l'agente della riscossione, l'esito CP_4 negativo dei pignoramenti tentati dai ricorrenti. Risulta poi dirimente quanto riferito dal Commissario Giudiziale nominato nell'ambito della procedura di concordato preventivo in bianco in ordine all'esposizione debitoria aggiornata della debitrice alla luce della escussione delle garanzie prestate dal complessivamente superiore Controparte_5 ai 5,6 milioni di euro. Lo stato di insolvenza è reso manifesto anche dall'incapacità della resistente di fare fronte ai propri debiti in considerazione dell'importo relativamente modesto di quelli vantati dagli odierni ricorrenti.
Vale la pena ricordare come anche di recente la Suprema Corte di Cassazione abbia ribadito come “lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività, ritenuto, quindi, che gli inadempimenti delle obbligazioni a carico della debitrice si sono protratti per un lasso di tempo tale da evidenziare che la crisi economico-finanziaria della stessa è ormai irreversibile, tanto che non vi è più disponibilità di mezzi normali di pagamento per far fronte alle esposizioni” (cfr. Cass. 3 marzo 2022, n. 7087) dovendosi quindi tenere conto, oltre che dell'inadempimento nei confronti dei ricorrenti (di per sé rilevante dati gli importi “modesti”), anche degli altri indici sopra ricordati e sintomatici della decozione (l'indebitamento nei confronti della Agenzia delle Entrate e dell' l'esposizione debitoria complessiva assai consistente, il tentativo CP_4 infruttuoso di eseguire un pignoramento mobiliare).
Conclusivamente, tutti gli elementi sin qui richiamati rendono ancor più manifesto lo stato di decozione, tenuto conto del fatto che gli inadempimenti delle obbligazioni a carico della debitrice si sono protratti per un lasso di tempo tale da evidenziare che la crisi economico- finanziaria della stessa è ormai irreversibile, tanto che non vi è più disponibilità di mezzi normali di pagamento per far fronte alle esposizioni, come dedotto dalla ricorrente medesima.
Si osserva, infine, che l'ammontare dei debiti complessivamente esigibili supera di gran lunga la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI e che, pertanto, ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Quanto alla nomina del Curatore, si è tenuto conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
Inammissibile la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza ai sensi dell'art. 44 CCII avanzata in data 21 febbraio 2025 dalla CP_3
e, per l'effetto,
[...]
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_3
con sede in VIA G. MATTEOTTI 8 VA EN P.Iva/C.F.
[...]
; P.IVA_1
NOMINA la dott.ssa Francesca Calagna Giudice DEegato per la procedura;
NOMINA
Curatore la dott.ssa (con studio ad Ascoli Piceno, Via XX Settembre, Persona_1
n.10) che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 6 marzo 2026 ore 9,00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice DEegato;
SS il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed ai ricorrenti ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 21 novembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Panichi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Calagna