CASS
Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SH ST nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE di APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze, decidendo con le forme del rito abbreviato, preso atto della rinuncia ai motivi di appello relativi alla responsabilità, e della proposta di concordato avanzata dalle parti, infliggeva ad ST JS la pena (concordata) di anni due, mesi due di reclusione ed euro cinquecento di multa per i reati di rapina aggravata e lesioni. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: Penale Sent. Sez. 2 Num. 115 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 04/12/2024 2 2.1. violazione di legge: la volontà delle parti che avevano avanzato la proposta di concordato sarebbe stata viziata. Il proponente intendeva proporre per il reato di rapina aggravata una pena che non ostasse alla sospensione dell’esecuzione, corrispondendo al presofferto (di un anno ed otto mesi). Dal testo della proposta di concordato emergerebbe chiaramente che la pena da infliggere, nella intenzione di chi la proponeva, doveva essere tale da consentire di sospenderne l’esecuzione. Tuttavia, nell’avanzare la proposta di concordato il ricorrente proponeva - a sua detta erroneamente - una pena che prevedeva venti giorni da scontare per il reato di rapina aggravata, il che ostava al raggiungimento dell’obiettivo dichiarato, ovvero la dell’esecuzione: si tratterebbe di un “vizio nella formazione della volontà”, riconoscibile dallo stesso testo della proposta, che ne determinerebbe la nullità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il ricorrente allega di avere proposto una pena non coerente con la sua intenzione di escludere che, all’esito del giudizio in grado di appello ci fosse un residuo di pena da espiare per un reato ostativo alla sospensione della esecuzione. Il collegio riafferma quanto autorevolmente ritenuto dalle Sezioni Unite, ovvero che, «con la introduzione dell'istituto del concordato in appello - come per il previgente art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e diversamente dall'istituto ex art. 444 cod. proc. pen. -, non è stato introdotto un regime speciale di ricorribilità della sentenza, scelta legislativa che fa ritenere immutato il relativo quadro sistematico. L'operazione ermeneutica volta a superare il regime generale di ricorribilità, estendendo i principi dall'uno all'altro istituto non è consentita per il principio di tassatività che governa i mezzi di impugnazione ed in relazione alla specialità del regime previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che è di stretta interpretazione» (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep.2023, Fazio, Rv. 284481 – 01). Ribadito che il regime di impugnabilità del concordato non patisce le limitazioni all’impugnabilità espressamente previste per il patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen, si rileva, comunque, che la richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. implica la rinuncia ai motivi sulla responsabilità, determinando una rilevante contrazione delle ordinarie prerogative difensive: non può dunque negarsi la rilevanza della corretta formazione della volontà dell’imputato che si esprime nella scelta di ricorrere a tale strumento processuale. Quello che rileva è, dunque che si sia correttamente formata la volontà di rinunciare ai motivi sulla responsabilità, e, in subordine proporre al giudice di applicare una pena concordata con il pubblico ministero. 3 1.2.Tanto premesso, nel caso in esame, la volontà di accesso del JS all’istituto del concordato risulta essersi formata in modo legittimo, dato che non vi sono dubbi sulla sua scelta di utilizzare lo strumento processuale previsto dall’art. 599-bis cod. proc. pen. Pertanto la allegata divergenza tra le intenzioni della difesa e la concreta proposta di concordato avanzata non può essere considerata un «vizio della formazione della volontà» di accedere all’istituto, ma solo un (ipotetico) errore del proponente, che, peraltro, non si è tradotto nella richiesta di applicare una pena illegale (che trova indiretta conferma nella validazione della proposta da parte sia del pubblico ministero, che del giudice), unica ipotesi nella quale si potrebbe impugnare la determinazione concordata della sanzione. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 4 dicembre 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze, decidendo con le forme del rito abbreviato, preso atto della rinuncia ai motivi di appello relativi alla responsabilità, e della proposta di concordato avanzata dalle parti, infliggeva ad ST JS la pena (concordata) di anni due, mesi due di reclusione ed euro cinquecento di multa per i reati di rapina aggravata e lesioni. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: Penale Sent. Sez. 2 Num. 115 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 04/12/2024 2 2.1. violazione di legge: la volontà delle parti che avevano avanzato la proposta di concordato sarebbe stata viziata. Il proponente intendeva proporre per il reato di rapina aggravata una pena che non ostasse alla sospensione dell’esecuzione, corrispondendo al presofferto (di un anno ed otto mesi). Dal testo della proposta di concordato emergerebbe chiaramente che la pena da infliggere, nella intenzione di chi la proponeva, doveva essere tale da consentire di sospenderne l’esecuzione. Tuttavia, nell’avanzare la proposta di concordato il ricorrente proponeva - a sua detta erroneamente - una pena che prevedeva venti giorni da scontare per il reato di rapina aggravata, il che ostava al raggiungimento dell’obiettivo dichiarato, ovvero la dell’esecuzione: si tratterebbe di un “vizio nella formazione della volontà”, riconoscibile dallo stesso testo della proposta, che ne determinerebbe la nullità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il ricorrente allega di avere proposto una pena non coerente con la sua intenzione di escludere che, all’esito del giudizio in grado di appello ci fosse un residuo di pena da espiare per un reato ostativo alla sospensione della esecuzione. Il collegio riafferma quanto autorevolmente ritenuto dalle Sezioni Unite, ovvero che, «con la introduzione dell'istituto del concordato in appello - come per il previgente art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e diversamente dall'istituto ex art. 444 cod. proc. pen. -, non è stato introdotto un regime speciale di ricorribilità della sentenza, scelta legislativa che fa ritenere immutato il relativo quadro sistematico. L'operazione ermeneutica volta a superare il regime generale di ricorribilità, estendendo i principi dall'uno all'altro istituto non è consentita per il principio di tassatività che governa i mezzi di impugnazione ed in relazione alla specialità del regime previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che è di stretta interpretazione» (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep.2023, Fazio, Rv. 284481 – 01). Ribadito che il regime di impugnabilità del concordato non patisce le limitazioni all’impugnabilità espressamente previste per il patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen, si rileva, comunque, che la richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. implica la rinuncia ai motivi sulla responsabilità, determinando una rilevante contrazione delle ordinarie prerogative difensive: non può dunque negarsi la rilevanza della corretta formazione della volontà dell’imputato che si esprime nella scelta di ricorrere a tale strumento processuale. Quello che rileva è, dunque che si sia correttamente formata la volontà di rinunciare ai motivi sulla responsabilità, e, in subordine proporre al giudice di applicare una pena concordata con il pubblico ministero. 3 1.2.Tanto premesso, nel caso in esame, la volontà di accesso del JS all’istituto del concordato risulta essersi formata in modo legittimo, dato che non vi sono dubbi sulla sua scelta di utilizzare lo strumento processuale previsto dall’art. 599-bis cod. proc. pen. Pertanto la allegata divergenza tra le intenzioni della difesa e la concreta proposta di concordato avanzata non può essere considerata un «vizio della formazione della volontà» di accedere all’istituto, ma solo un (ipotetico) errore del proponente, che, peraltro, non si è tradotto nella richiesta di applicare una pena illegale (che trova indiretta conferma nella validazione della proposta da parte sia del pubblico ministero, che del giudice), unica ipotesi nella quale si potrebbe impugnare la determinazione concordata della sanzione. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 4 dicembre 2024.