Ordinanza cautelare 13 giugno 2024
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 02/03/2026, n. 3923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3923 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03923/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05938/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5938 del 2024, proposto da OL LI, rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Carattoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nemi, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Barletta, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Gradisca 7;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione del Comune di Nemi n. 177 del 4.3.2024, Area Servizio Urbanistica n. 30 del 4.3.2024, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenziali e comunque richiamati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Nemi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa RG NI e udito il difensore del Comune di Nemi come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame del Collegio, notificato il 20 maggio 2024 e depositato il 29 maggio 2024, il sig. OL LI è insorto avverso il provvedimento con cui il Comune di Nemi ha assunto, ex art. 14- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria indetta con nota n. 10497 del 13 ottobre 2023, avente ad oggetto il “ Progetto definitivo per la realizzazione dell’isola ecologica comunale di cui all’art. 183, comma 1 del D.Lgs 152/06 nel terreno distinto in catasto al foglio 7 particelle 515, 516 e 517 sito in via Nemorense n. 57 in variante al PRG vigente ai sensi dell’art. 19 del DPR 327/2001 ”.
2. Il ricorrente, nel premettere di avere acquistato la proprietà del complesso immobiliare in cui ricadono le aree destinate alla realizzazione della suddetta isola ecologica (foglio 7, particelle 515, 516 e 517) con atto per notaio Ciccaglione del 4 aprile 2023, espone i seguenti fatti:
- con determinazioni n. 186 del 5 maggio 2023 e n. 216 del 25 maggio 2023, il Comune di Nemi, in esito all’accertata inottemperanza a due ordini di demolizione (n. 1 del 13 gennaio 2005 e n. 5 del 3 marzo 2016) emessi nei confronti del precedente proprietario, sig. RO RE, per la realizzazione abusiva di opere di sostegno e di sistemazione di un costone roccioso, ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle particelle in questione;
- a seguito dell’annullamento di tali determinazioni con sentenza di questa Sezione n. 358 dell’8 gennaio 2024, pronunciata, ex art. 60 c.p.a., in accoglimento del ricorso R.G. n. 14273/2023 proposto dallo stesso odierno ricorrente, il Comune di Nemi ha adottato un nuovo provvedimento – la determinazione n. 67 del 29 gennaio 2024 – con cui ha disposto l’acquisizione gratuita, in particolare, “ delle opere abusivamente realizzate dal Sig. RE RO, ora intestate al sig. LI OL […]; dell’area di sedime delle opere abusivamente realizzate pari a mq 82,04, insistenti sulla Particella 515 del Foglio 7; dell’area di sedime delle opere abusivamente realizzate pari a mq 207,25 insistenti sulla Particella 517 del Foglio 7; dell’area residua scoperta circostante per una estensione di mq 2.315,71, insistenti sulla porzione residua scoperta circostante per una estensione di mq 2.315,71, insistenti sulla porzione residua delle Particelle 515, 516 e 517 del Foglio 7 del Comune di Nemi ”;
- con ricorso R.G. n. 3644/2024 il sig. LI ha impugnato anche tale nuova determinazione di acquisizione e la relativa efficacia è stata sospesa in via cautelare da questa Sezione con ordinanza n. 1729 del 3 maggio 2024, che ha fissato per la discussione del merito l’udienza pubblica del 26 novembre 2024.
2.1. Dati tali presupposti fattuali, il ricorrente affida il ricorso a tre ordini di censure:
- censure riferite alla relazione generale posta a base della conferenza di servizi : (i) le aree, al momento della redazione della relazione (1° maggio 2023) e a differenza di quanto in essa indicato, non erano nella disponibilità dell’Amministrazione, atteso che i primi provvedimenti che hanno disposto l’acquisizione gratuita risalgono al 5 maggio 2023 e al 25 maggio 2023 e, in ogni caso, sono stati annullati con la citata sentenza n. 354 del 2024; (ii) le aree sono assoggettate a vincolo cimiteriale; (iii) la relazione contiene affermazioni errate in ordine ai seguenti aspetti: assenza di fauna e di flora, assenza di impatto acustico dell’intervento, assenza di interferenze significative sui valori ambientali tutelati dalla Rete Natura 2000, stato di abbandono e carenza di pregio paesaggistico delle aree, posizione arretrata del terreno rispetto al fronte stradale; (iii) il progetto viola il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla deliberazione n. 4 del 5 agosto 2020, che prevede una fascia di rispetto di m 40 dalle strade di grande comunicazione, m. 30 dalle strade di media importanza e m 20 dalle strade di interesse locale;
- censure riferite al procedimento seguito in conferenza di servizi : (i) è stato fissato il termine di quarantacinque giorni nonostante fossero coinvolte Amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica, con la conseguenza che non può ritenersi maturato il silenzio assenso; (ii) non risulta che sia stata soddisfatta la richiesta di integrazione documentale formulata dalla Asl Roma 6; (iii) la Città Metropolitana si è espressa nel senso della non compatibilità del progetto con le prescrizioni del PTPG in ragione della presenza di un fabbricato attiguo all’area, vale a dire quello in cui risiede il ricorrente, di talché la conferenza di servizi sarebbe dovuta proseguire in forma simultanea e in modalità sincrona; (iii) la Direzione regionale Politiche abitative e pianificazione territoriale ha evidenziato la necessità di acquisire la relazione paesaggistica prevista dal comma 3 dell’art. 54 delle NTA del PTPR, in assenza della quale il parere è di dissenso; (iv) non risulta che sia stata soddisfatta la richiesta di integrazione documentale formulata dalla Direzione regionale Lavori pubblici, la quale, inoltre, aveva suggerito di richiedere il parere ai sensi della l.r. Lazio 28 ottobre 2002, n. 39, trattandosi di interventi in aree boscate;
- violazione del regolamento edilizio comunale : il progetto, riguardando un’area posta a filo del fabbricato di proprietà del ricorrente, in cui egli risiede, non rispetta la distanza minima di m 5 prevista dal REC.
3. Il Comune di Nemi, costituitosi in giudizio il 5 giugno 2024, ha poi depositato alcuni documenti e una memoria difensiva con cui controdeduce alle doglianze avversarie e chiede il rigetto del ricorso siccome infondato.
4. Con ordinanza n. 2514 del 13 giugno 2024 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo insussistente il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile alla luce dell’intervenuta sospensione cautelare della citata determina di acquisizione n. 67 del 29 gennaio 2024 e della conseguente impossibilità, a quel momento, di procedere alla realizzazione materiale del progetto definitivo di isola ecologica.
5. All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026, in vista della quale il ricorrente ha presentato una memoria ex art. 73, comma 1, c.p.a., il difensore del Comune di Nemi ha dichiarato a verbale che, tenuto conto dell’avvenuto accoglimento del ricorso R.G. n. 3644 del 2024, il Comune medesimo “ intende riavviare un nuovo procedimento per la realizzazione dell’opera ”.
La Presidente, quindi, ha dato avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. riguardo a profili di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Come in precedenza riportato, nelle more dello svolgimento del presente giudizio il ricorso n. 3644 del 2024, proposto dal sig. LI avverso la determina di acquisizione n. 67 del 29 gennaio 2024, è stato definito a favore di quest’ultimo.
Con sentenza n. 795 del 16 gennaio 2025, la Sezione ha, infatti, accolto il gravame ritenendo fondata la doglianza incentrata sulla mancanza di corrispondenza tra i beni individuati nelle ingiunzioni demolitorie a monte e quelli oggetto del successivo sub procedimento di verificazione dell’ottemperanza a valle. In particolare, secondo quanto argomentato in sentenza, le ordinanze di demolizione n. 1 del 13 gennaio 2005 e n. 5 del 3 marzo 2016 avevano ad oggetto esclusivamente i due muri di contenimento e non anche gli interventi di scavo e di sbancamento, i quali ultimi sono stati invece considerati in sede di accertamento dell’inottemperanza, con conseguente violazione dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nei sensi denunciati dal ricorrente.
7. Alla luce di tale sopravvenuta pronuncia e considerata la dichiarazione resa a verbale di udienza dal difensore del Comune intimato, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
L’annullamento giurisdizionale del provvedimento che aveva disposto l’acquisizione al patrimonio comunale ha privato, infatti, com’è evidente, il progetto approvato con la determinazione impugnata di un proprio imprescindibile presupposto, venendo meno la titolarità pubblica delle aree individuate per ospitare l’isola ecologica. Di tale circostanza il Comune di Nemi ha espressamente dato atto, manifestando formalmente l’intendimento di approvare un nuovo progetto per la realizzazione dell’opera. Ciò comporta che dall’eventuale annullamento del provvedimento gravato – in quanto concernente un intervento destinato a non essere eseguito – non potrebbe derivare al ricorrente alcun vantaggio, imponendosi, quindi, una pronuncia ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
8. Sussistono giusti motivi, avuto riguardo all’andamento complessivo della vicenda contenziosa, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NE IA, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
RG NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RG NI | NE IA |
IL SEGRETARIO