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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 15/04/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale di Sciacca in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Anna Sandra Bandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 366/2021 Reg. Gen. avente per oggetto: “ accertamento credito” promossa
DA
“ , corrente in Sciacca nella Via Dante Alighieri n.35/a, avente C.F. e Parte_1
Partita IVA in persona della Sig.ra , rappresentato e P.IVA_1 Parte_2
difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Pasquale Marchese e Fabrizio
Alfonso Maria Marchese attrice- convenuta in riconvenzionale
CONTRO
(così ora denominata la Controparte_1
rappresentata e difesa, Controparte_2 dall'Avv. Giovan Battista Salvo Lombardino.
Convenuta – attrice in riconvenzionale
Conclusioni delle parti come da note di trattazione del 19 luglio 2024.
***********
Con atto di citazione regolarmente notificato la società ha citato in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Sciacca, la società Controparte_1
(successivamente chiamata solo affinchè venisse dichiarato che
[...] CP_1
nel contratto di mutuo fondiario (stipulato in data 05.09.2006 con atto ai rogiti del Notaio
da Menfi, rep.n.14593; racc.n.6581) erano stati pattuiti interessi contra Persona_1
legem e dichiarare che l'importo residuo dovuto era di € 25.729,57.
Ha riferito che il contratto di mutuo fondiario prevedeva un importo finanziato pari ad €
480.000,00 al tasso variabile del 4,35% (con uno spread di 1,25 punti annui), che
1 prevedeva un piano di ammortamento di 120 rate mensili a partire dal 31.10.2006 e fino al
30.09.2016; che in data 07.06.2013, è stato sottoscritto accordo integrativo con sospensione del pagamento della “quota capitale” per 12 mesi (e con scadenza del finanziamento prorogata al 30.09.2017), periodo durante il quale la parte mutuataria avrebbe dovuto pagare la sola “quota interessi” ed ancora in data 28.08.2014, ulteriore accordo integrativo che prevedeva la proroga del finanziamento al 30.09.2021, con aumento del c.d. “spread” da 1,25 punti annui a 2,5 punti annui.
Ha ricostruito la storia delle cessioni, da Banca NU S.p.a., alla Banca Popolare di
Vicenza, fino all'odierna convenuta.
Ha eccepito che il contratto di mutuo de quo è irrimediabilmente viziato, per i seguenti motivi.
1^ MOTIVO – NON CONFORMITA' DEL TAEG EFFETTIVO A QUELLO
DICHIARATO IN CONTRATTO
Il contratto di mutuo in oggetto, prevede un TAEG effettivo pari al 4,734% e, sebbene esso tasso sia inferiore al tasso soglia rilevato dalla Banca d'Italia per il periodo dal 01.07.2006 al 30.09.2006, tuttavia tale tasso d'interesse NON risulta conforme al TAEG/ISC dichiarato dalla Banca nel contratto di mutuo e, precisamente, nel documento denominato
“Indice Sintetico di Costo” (documento allegato sub lettera “C” al contratto di mutuo fondiario), ove l'Istituto di credito indica un TAEG pari al 4,557%, con conseguente erronea rappresentazione del costo complessivo del finanziamento.
2^ MOTIVO – USURARIETA' DEL C.D. TASSO DI MORA
3^ MOTIVO – USURARIETA' DEL TAEG IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA
4^ MOTIVO – ILLEGITTIMITA' DEL TASSO EURIBOR
5^ MOTIVO – ILLEGITTIMITA' DELL'ANATOCISMO DEL PIANO DI
AMMORTAMENTO
Inevitabile conseguenza di tutto quanto sopra detto, dedotto ed eccepito è che il contratto di mutuo de quo è irrimediabilmente viziato (e ciò per i motivi sopra compiutamente individuati) e, quindi, l'eventuale debito residuo in capo dall'odierna attrice va rideterminato/ricalcolato.
Si è costituita l' eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione CP_1
passiva relativamente alle domande risarcitorie/restitutorie di controparte poichè riferibili alla (quale cessionaria di Banca NU s.p.a.). Controparte_3
2 Nel merito ha contestato tutto quanto dedotto in quanto generico e/o infondato sia in fatto che in diritto oltre che sfornito di prova ed ha formulato domanda riconvenzionale di condanna della società attrice al pagamento in suo favore delle somme dovute in forza del mutuo in questione così come risultanti dalla propria contabilità.
La causa è stata istruita attraverso le produzioni documentali e apposita CTU tecnico contabile, indi rigettata la richiesta di ordine di esibizione e di richiamo del CTU all'udienza del 19 luglio 2025 è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***********
La presente controversia ha ad oggetto la richiesta di accertamento negativo del credito.
Preliminarmente bisogna dare atto che la società ha regolarmente esperito il Parte_1
tentativo di mediazione obbligatoria previsto dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
(decreto “del fare”, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98).
Punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un proprio diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento: onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat.
Preliminarmente bisogna esaminare la carenza di legittimazione sollevata da parte convenuta quale procuratrice di cessionaria del credito originariamente vantata da Banca
Popolare Vicenza, per essere rigettata in quanto l'odierna azione è diretta alla domanda di accertamento del saldo, in quanto volta a far valere l'inesistenza, anche solo parziale, del credito ceduto, poiché in tal modo la cessione del credito e l'immutabilità della posizione del ceduto non entrano in collisione con la natura e i rischi dell'operazione di cartolarizzazione (v. Trib. Vicenza n. 1906/2022 pubbl. il 09/11/2022; Trib. Pavia n.
891/2022 pubbl. il 22/06/2022).
Sempre in apertura di motivazione si conferma il rigetto della richiesta di ordine di esibizione non essendo onere della società tale produzione, peraltro non richiesta tempestivamente.
Ciò detto bisogna entrare nel merito della domanda.
Oggetto del presente giudizio è il contratto di mutuo fondiario stipulato in data 05.09.2006, giusto contratto a rogito del Notaio (rep.14593 -racc.6581), con cui Banca Persona_1
NU s.p.a. ha concesso un mutuo fondiario di euro 480.000,00, da restituire in n.120 rate
3 mensili posticipate dal 31.10.2006 al 30.09.2016, scadenza prorogata al 30.09.2017 giusta accordo integrativo del 07.06.2013 e da ultimo al 30.09.2021 giusta ulteriore accordo integrativo del 28.08.2014, iscrivendo a garanzia di detto finanziamento ipoteca volontaria per complessivi euro 960.000,00 sul fabbricato di proprietà della sito in Parte_1
Sciacca, via Dante Alighieri.
Il CTU, il cui elaborato si condivide e si fa proprio, ha verificato la documentazione allegata:
1) contratto di mutuo fondiario datato 05/09/2006 cui risultano allegate
a) capitolato delle condizioni generali;
b) dichiarazione ai fini dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 601/73 relativa al finanziamento ipotecario;
c) documento di sintesi dei contratti di finanziamento ipotecari in cui sono riportate le sotto condizioni economiche:
- importo del finanziamento: 480.000,00 euro;
- periodicità rata: mensile;
- tipo tasso: variabile;
- tasso di interesse nominale annuo provvisorio: 4,35 fino alla data del 30/09/2006, successivamente indicizzato all'Euribor tre mesi lettera (attualmente pari al 3,10%), maggiorato dello spread previsto;
- spread: 1,25% punti annui;
- data di revisione tasso di interesse: 01 gennaio, 01 aprile, 01 luglio, 01 ottobre di ciascun anno, se euribor tre mesi;
01 gennaio, 01 luglio di ciascun anno se euribor 6 mesi;
- Indicatore Sintetico di Costo (ISC): 4,557%;
- spese di istruttoria: 2.400,00 euro;
- spese pagamento rata: 2 euro;
- conteggio interessi: si fa riferimento all'anno commerciale con divisore 360;
- Tasso di mora: 4,00 % punti di maggiorazione sul tasso contrattuale in vigore al momento della scadenza di rata non pagata;
- compenso onnicomprensivo per l'estinzione anticipata, anche parziale: 02,00% calcolato sul capitale estinto anticipatamente;
- spese perizia: _______ euro se a cura della Banca;
su fattura del medesimo se a cura di perito convenzionato;
4 - assicurazione incendio su immobile in garanzia: a carico cliente;
- spese rilascio assenso a cancellazione, riduzione, restrizione, frazionamento, postergazione e surroga ipotecaria: max 415,00 euro;
- spese per atto modificativo o per aggiornamento bozza: 155,00 euro;
- spese per accollo e/o espromissione: 155 euro;
- dichiarazioni o comunicazioni varie: max 50,00 euro;
- spesa comunicazione variazione condizioni: euro 1,30;
- imposta sostitutiva ex art. 15 del D.P.R. 601/73: 0,25% dell'importo erogato a carico cliente;
- valore massimo di iscrizione ipotecaria: 200 euro dell'importo del finanziamento;
2) Piano di ammortamento finanziamento n. 054 06047658 NDG 000001069350, data stipula 05/09/2006, durata 120 periodicità mensile, importo stipula 480.000,00 (ultima rata n.120 scadenza 30/09/2016)
3) Atto integrativo del 07/06/2013 “Accordo tra le parti per la modifica al piano di ammortamento del contratto di finanziamento per effetto della sospensione del pagamento della quota capitale delle rate derivante dall'accordo tra ABI, Ministero Economia e
Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Enti e Associazioni rappresentati del settore imprese denominato – nuove misure per il credito alla PMI del 28/02/2012” dal quale si evince che:
- Il debito residuo risulta così composto: € 179.009,90 pari all'importo residuo di capitale non ancora scaduto;
€ 55.230,24 e/o € 55.250,24 (numero in parte non leggibile) pari all'importo complessivo delle rate mensili scadute e non pagate a partire dal 30/06/2013 e fino al 31/05/2014;
- Il periodo di sospensione decorre dalla data del 30/06/2013 e termina alla data del
31/05/2014 durante il quale la parte finanziata resta obbligata a corrispondere alla Banca le rate di soli interessi alle condizioni di tasso e con la stessa periodicità previste nel contratto, calcolate sulla base del debito residuo in linea capitale in essere alla data di decorrenza del periodo di sospensione, fatte salve eventuali riduzioni di capitale intervenute dopo tale data. Alla scadenza del suddetto periodo di sospensione la parte finanziata riprenderà a corrispondere alla banca le rate comprensive di capitale ed interessi previste nell'originario piano di ammortamento con la stessa periodicità concordata nel contratto di finanziamento originario. Per effetto della sospensione la
5 scadenza del finanziamento originariamente al 30/06/2016 è prorogata al 30/09/2017.
4) Modifica del piano di ammortamento del 28/08/2014 dal quale si evince che:
- Il debito residuo in linea capitale ammonta ad € 174.657,00 euro;
- Ai sensi di accordi ABI (Associazione Bancaria Italiana) per il credito alle imprese, con atto sottoscritto mediante scrittura privata non autenticata stipulata in data 07/06/2013 a fronte della rinegoziazione il finanziamento risulta con scadenza finale al 30/09/2017 risulta regolato a tasso variabile indicizzato al seguente parametro e spread: Euribor 3 mesi più 1,25 punti annui di spread;
- Le parti concordano l'allungamento della durata del finanziamento portando la scadenza finale del medesimo al 30/09/2021 applicando come tasso di interesse per il rimborso del residuo finanziamento il seguente parametro contrattuale: Euribor 3 mesi lettera maggiorato di 2,50 punti annui di spread, al posto del precedente spread pari 1,25 punti annui.
5) Piano di ammortamento finanziamento n. 054 06047658 Banca NU (ultima rata scadenza 30/09/2021) -
Dopo avere descritto la documentazione allegata, ha indicato la metodologia e i criteri per il calcolo ed ha quindi proceduto a:
A) Verificare il rispetto del tasso soglia al momento della stipula del contratto, sia con riferimento all'interesse corrispettivo che con riferimento all'interesse di mora stabiliti nel contratto - ma effettuando detta valutazione in modo autonomo per ciascuna delle due categorie di interesse - individuando in entrambi i casi il criterio di calcolo del TAEG applicato al rapporto, sulla base della formula che tenga conto del complessivo costo del credito effettivamente posto a carico del cliente ai sensi dell'art. 644 comma 4 c.p. (in base al quale “per la determinazione del tasso di interesse usuraio si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”), a prescindere dalle formule tempo per tempo indicate dalla Banca d'Italia nelle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM;
Dal contratto di mutuo fondiario datato 05/09/2006 (Cfr.allegato lett.B) si evince che:
- tasso di interesse nominale annuo provvisorio: 4,35% fino alla data del 30/09/2006, successivamente indicizzato all'Euribor tre mesi lettera (attualmente pari al 3,10%), maggiorato dello spread previsto;
- spread: 01,25 % punti annui;
6 Conseguentemente alla data di sottoscrizione del contratto di mutuo il tasso di interesse corrispettivo ammonta a 4,35% (= 3,10% + 1,25 %) entro la soglia di legge per usura.
In merito all'eventuale usura pattizia degli interessi moratori, lo scrivente, ha tenuto conto della sentenza Cass. SS UU n.19597 del 18/09/2020 che ha sancito definitivamente il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1, con un aumento della metà, per poi determinare la soglia su tale importo. Pertanto il tasso soglia di riferimento per valutare il carattere usurario degli interessi moratori è rappresentato dal
TEGM maggiorato di 2,1 punti ed aumentato della metà.
Si riporta il calcolo analitico, a cui si giunge nella determinazione del tasso soglia maggiorato:
TEGM terzo trimestre 2006 = 4,42%
Maggiorazione media = 2.10%
TEG medio con maggioraz. = 6,52%
Soglia comprensiva di maggioraz. = 9,78%
Il tasso soglia è pari al 9.78 %, mentre il tasso moratorio è pattuito nella misura del 8,35
% (= 4,00%+4,35% tasso contrattuale) quindi inferiore al tasso soglia.
Con riferimento al controllo del TAEG, tenuto conto degli oneri indicati in contratto e specificatamente:
- spese di istruttoria: 2.400,00 euro;
- spese pagamento rata: 2 euro;
(N.B. non risulta agli atti del fascicolo alcun contratto di assicurazione stipulato, sebbene se ne faccia menzione nel contratto sottoscritto) nella verifica del costo complessivo del credito pattuito (art.644 c.4 c.p.), si riscontra il passaggio dal tasso nominale del 4,35% al tasso effettivo del 4,558849, che risulta sempre all'interno della soglia di usura.
B) Ad effettuare analoga verifica, con riferimento ai soli interessi corrispettivi, sul tasso di interesse applicato in concreto sulle rate che risultano già pagate (dalla n.1 alla n.115) dagli attori, previa individuazione dello stesso tasso (Cfr.allegato lett.G), nel quale si è provveduto a confrontare il tasso soglia (ricavato come tasso medio aumentato della metà) di ogni periodo con il tasso d'interesse applicato in concreto. Questo tasso è stato ricavato dal rapporto tra l'interesse di ogni rata, aumentato delle spese e il capitale residuo alla rata precedente. All'uopo si allegano le rilevazioni trimestrali dei TEG della legge usura dal 3 trim 2006 al 1 trim. 2016 - Cfr.allegato lett.H ;
7 C) Ad accertare la non usurarietà del tasso corrispettivo originario
D) Ad accertare la non usurarietà sopravvenuta dei suddetti tassi;
Ha quindi rassegnato le proprie conclusioni, trasmettendo la bozza alle parti e rispondendo alle osservazioni formulate da parte attrice, ha concluso affermando che A) in base alla documentazione agli atti ha verificato il rispetto del tasso soglia al momento della stipula del contratto sia con riferimento all'interesse di mora stabiliti nel contratto di mutuo fondiario datato 05/09/2006, anche con riferimento al passaggio dal tasso nominale del
4,35% al tasso annuo effettivo globale TAEG del 4,558849%.
B) che analoga verifica, con riferimento ai soli interessi corrispettivi, sul tasso di interesse applicato in concreto sulle rate che risultano già pagate, previa individuazione dello stesso tasso ha permesso di verificare il rispetto del tasso soglia
C) di aver accertato la non usurarietà del tasso corrispettivo originario.
D) di aver accertato la non usurarietà del tasso di mora originario.
E) di aver accertato la non usurarietà sopravvenuta dei suddetti tassi
Disposto il richiamo del CTU al fine di accertare se avesse riscontrato anatocismo nel piano di ammortamento ha concluso rappresentando che “siamo in presenza di un contratto di mutuo con ammortamento alla francese (metodologia non esplicitata nel contratto) per il quale è la capitalizzazione composta, che determina un maggior debito per interessi nella stessa misura degli interessi anatocistici, ma senza che ciò derivi dal fenomeno anatocistico contemplato dall'art 1283 c.c.
Esclusa, quindi, ogni usurarietà bisogna rilevare che con riferimento al tasso Euribor ritiene questo decidente che deve ritenersi pienamente valido un contratto di mutuo che individui il tasso corrispettivo non attraverso l'indicazione di una specifica cifra, bensì mediante il rinvio ad un parametro oggettivo e determinato ovvero mediante un'operazione algebrica che abbia come base tale dato (Cass. Civ. sez. III, 04/01/2022, n.96), si deve osservare che nel contratto per cui è causa, le parti hanno legittimamente richiamato il tasso Euribor, cioè il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee.
Esso costituisce un idoneo parametro atteso che il tasso viene individuato mediante la semplice media matematica dei dati comunicati dai principali istituti bancari europei ed è sempre facilmente conoscibile dagli interessati poiché regolarmente pubblicato in numerosi giornali e siti internet.
8 Nel caso che ci occupa non risulta provato il presupposto stesso della doglianza, ossia che la manipolazione illecita dell'Euribor fosse finalizzata necessariamente al suo ingiustificato e artificioso rialzo, giacché l'attività illecita sul piano concorrenziale ha operato per manipolare l'Euribor tanto al rialzo che al ribasso, per cui, in mancanza di dati più specifici e inequivoci, non è neppure possibile affermare che per effetto di tali pratiche anticoncorrenziali il mutuatario abbia necessariamente subito esborsi maggiori rispetto a quanto si sarebbe verificato in assenza dell'illecito sanzionato, pertanto, non può trovare accoglimento la pretesa sostitutiva ex art. 117 TUB del tasso di interesse convenzionale.
Del resto, la tesi della invalidità non trova giustificazione sul piano giuridico, considerato come la nullità sia un vizio del negozio giuridico e come tale non possa essere estesa a meri fatti giuridici, quali le segnalazioni effettuate dalle banche in forza del regolamento disciplinante l'Euribor.
Del resto, la giurisprudenza è concorde nell'affermare come la nullità degli accordi e delle intese anticoncorrenziali si rifletta e si estenda ai negozi giuridici posti in essere in attuazione di tali accordi illeciti, ovviamente non contemplando anche meri fatti non negoziali attuativi dell'intesa.
Altra doglianza di parte attrice è l'usurarieta' del taeg in caso di estinzione anticipata.
La stessa risulta infondata essendo preclusa ogni comparazione tra commissione di estinzione anticipata, da un lato, e gli interessi corrispettivi e moratori, dall'altro lato.
Gli interessi corrispettivi, difatti, rispondono alla logica dello scambio e sono espressione di una liquidazione presuntiva del vantaggio tratto dal mutuatario per la disponibilità del denaro consegnatogli dal mutuante;
mentre, gli interessi moratori rispondono alla diversa logica sanzionatoria, in forza della quale le parti forfettizzano in via convenzionale il danno con-seguente ad un eventuale ritardo nel pagamento delle rate.
Per contro, la commissione di estinzione anticipata costituisce un corrispettivo versato una tantum dal mutuatario per l'esercizio del jus poenitendi, secondo quanto previsto dall'art. 40 TUB. La suddetta commissione, quindi, svolge una funzione di indennizzo in favore della banca per la riduzione del margine di guadagno connesso alla restituzione rateale e posticipata del debito.
Nello stesso senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che
“proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di usurarietà; la
9 commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello” (Cass. n. 7352/2022).
Secondo questa ricostruzione, dunque, costituendo la commissione di estinzione anticipata un costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito, non è collegata alla erogazione del credito e, dunque, non è computabile ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, come richiesto dalla legge n. 108/1996.
La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a "una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente" (arg., D.L. n. 185 del 2008, ex art. 2 bis, come conv. dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella.” (Cassazione civile sez. III 14/3/2022 n. 8109).
Rispetto alla doglianza relativa alla non conformita' del TAEG effettivo a quello dichiarato in contratto e violazione dell'art.117 TUB sulla trasparenza bancaria anche tale motivo di opposizione è infondato.
Giova al riguardo rammentare che “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo
(ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023, Rv.
666991 - 01).
Non è applicabile, infatti, al mutuo ipotecario l'art. 125-bis T.U.B. – che sanziona con la Par nullità l'inesatta o mancata indicazione del TAEG, equivalente dell' , pubblicizzato – perché non attinente alla fattispecie del mutuo ipotecario, tipologia contrattuale esplicitamente esclusa dalla categoria del credito al consumo ex art. 122 T.U.B.
La sanzione della nullità è prevista dal legislatore esclusivamente per il credito al consumo,
10 nell'ambito della cui disciplina l'articolo 125-bis, co. 6, T.U.B., espressamente prevede che, ove il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati
Par nell' ) sono da considerarsi nulle.
Di conseguenza, è soltanto in tale ambito che, per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge 141/2010 e che non rientrano in alcuna delle eccezioni stabilite dall'art. 122 TUB, l'indicazione di un TAEG non corretto comporta la nullità della relativa clausola, con conseguente sua sostituzione con il tasso nominale minimo dei B.O.T., ai sensi dell'art. 125-bis, co. 6 TUB.
Quanto, infine, alla nullità della clausola di pattuizione degli interessi per l'indeterminatezza causata dall'adozione dell'ammortamento alla francese è infondato. Sul punto sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 15130 del 29.5.2024 (di seguito richiamate da Cass. civ.
7.1.2025 n. 270), chiarendo che
“in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
L'ammortamento c.d. «alla francese» o «a rate costanti» prevede un rimborso del finanziamento a rate posticipate, ciascuna delle quali è comprensiva di una quota capitale e di una quota di interessi, questi ultimi computati sul capitale residuo non ancora restituito.
E' strutturato sul susseguirsi di rate di ammontare costante, composte da una quota di interessi che è più alta nel primo periodo e decresce nel corso dell'ammortamento, e da una quota di capitale che, all'inverso, è più bassa all'inizio e si accresce progressivamente. Tale sistema, in concreto adottato dalle parti con la previsione di una rata di ammontare costante, differisce dall'ammortamento con quota capitale costante e rata variabile, c.d.
«all'italiana», in cui la quota di 16 capitale rimborsato con ciascuna rata è costante, mentre varia la quota di interessi che, calcolata sul capitale residuo, rende variabile l'ammontare delle rate, necessariamente maggiore all'inizio e sempre minore nell'approssimarsi alla scadenza del piano. Non vi è, dunque, nell'ammortamento alla francese una modifica del criterio di imputazione, atteso che con il pagamento rateale si adempie innanzitutto
11 l'obbligazione accessoria e poi quella principale. L'accordo, piuttosto e questo segna la differenza rispetto all'ammortamento “all'italiana”, ha ad oggetto le modalità di restituzione, nel senso che si prevede una rata costante nel suo ammontare durante tutto il rapporto, consentendo al debitore, specie quando, come nel caso di specie trattasi di un imprenditore commerciale, di gestire meglio il proprio impegno finanziario e i flussi di cassa. Di contro il vantaggio per il soggetto finanziatore risiede nel fatto che il capitale resta per più tempo in mano al mutuatario, così che maggiore è l'incidenza complessiva degli interessi. Ed è esattamente questa la differenza che, ove si provasse a sviluppare comparativamente due diversi piani di ammortamento del mutuo, determina, a parità di condizioni (importo capitale mutuato, cadenza e numero delle rate), la maggiore incidenza degli interessi nel piano alla francese, rispetto a quello all'italiana. Nessuna delle due modalità di restituzione rateale dei finanziamenti produce, poi, un effetto anatocistico, in quanto gli interessi non scadono né vengono capitalizzati. In altri termini, gli interessi vengono calcolati sempre e solo sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo. Quel che connota l'ammortamento alla francese, ovvero la presenza di una rata costante, impone piuttosto l'utilizzo di una formula di matematica finanziaria, nota 17 sotto il nome di “legge di sconto composto”, unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite. Essa consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitali compresi in tutte le rate del piano di ammortamento c.d. “equivalenza finanziaria”, criterio che in alcun modo si pone in danno del mutuatario. La formula in questione non incide, invece, sul separato conteggio degli interessi che nel piano di ammortamento alla francese rispondono pur sempre alla regola dell'interesse semplice, posto che a ogni scadenza temporale pattuita la quota di interessi compresa in ciascuna rata è data dal prodotto tra il debito residuo alla medesima data e il tasso d'interesse, frazionato secondo la medesima ripartizione temporale di restituzione del capitale (cfr. Trib. Milano, sentenza n. 4013/2016 del 31 marzo 2016). Specificata la misura percentuale degli interessi e il criterio di rimborso, la convenzione negoziale, invero, si pone obiettivamente al riparo dalla censura di nullità per indeterminatezza dell'oggetto, non residuando in conseguenza spazi per l'applicazione né del tasso sostitutivo ex art. 1284 co. 3 c.c..
Bisogna adesso passare ad esaminare la domanda riconvenzionale proposta dalla
[...]
depositata tempestivamente ma rimasta priva di Controparte_4
12 riscontro, non avendo parte convenuta prodotto documentazione dalla quale evincere l'importo ancora dovuto né le richieste di pagamento.
In definitiva va rigettata la domanda di parte attrice ed anche la domanda di parte convenuta.
Si ritiene pertanto opportuno che le spese di lite, da porre a carico della parte soccombente, siano liquidate al 50%, mentre le spese di CTU, separatamente liquidate, resteranno a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Sciacca, in composizione monocratica, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore;
-rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a le Parte_1 spese di lite, che si liquidano al 50% in complessivi € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge;
- le spese del CTU, liquidati con separato decreto, sono poste a carico di entrambe le parti.
Così deciso in Sciacca 14 aprile 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Anna Sandra Bandini
13
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale di Sciacca in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Anna Sandra Bandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 366/2021 Reg. Gen. avente per oggetto: “ accertamento credito” promossa
DA
“ , corrente in Sciacca nella Via Dante Alighieri n.35/a, avente C.F. e Parte_1
Partita IVA in persona della Sig.ra , rappresentato e P.IVA_1 Parte_2
difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Pasquale Marchese e Fabrizio
Alfonso Maria Marchese attrice- convenuta in riconvenzionale
CONTRO
(così ora denominata la Controparte_1
rappresentata e difesa, Controparte_2 dall'Avv. Giovan Battista Salvo Lombardino.
Convenuta – attrice in riconvenzionale
Conclusioni delle parti come da note di trattazione del 19 luglio 2024.
***********
Con atto di citazione regolarmente notificato la società ha citato in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Sciacca, la società Controparte_1
(successivamente chiamata solo affinchè venisse dichiarato che
[...] CP_1
nel contratto di mutuo fondiario (stipulato in data 05.09.2006 con atto ai rogiti del Notaio
da Menfi, rep.n.14593; racc.n.6581) erano stati pattuiti interessi contra Persona_1
legem e dichiarare che l'importo residuo dovuto era di € 25.729,57.
Ha riferito che il contratto di mutuo fondiario prevedeva un importo finanziato pari ad €
480.000,00 al tasso variabile del 4,35% (con uno spread di 1,25 punti annui), che
1 prevedeva un piano di ammortamento di 120 rate mensili a partire dal 31.10.2006 e fino al
30.09.2016; che in data 07.06.2013, è stato sottoscritto accordo integrativo con sospensione del pagamento della “quota capitale” per 12 mesi (e con scadenza del finanziamento prorogata al 30.09.2017), periodo durante il quale la parte mutuataria avrebbe dovuto pagare la sola “quota interessi” ed ancora in data 28.08.2014, ulteriore accordo integrativo che prevedeva la proroga del finanziamento al 30.09.2021, con aumento del c.d. “spread” da 1,25 punti annui a 2,5 punti annui.
Ha ricostruito la storia delle cessioni, da Banca NU S.p.a., alla Banca Popolare di
Vicenza, fino all'odierna convenuta.
Ha eccepito che il contratto di mutuo de quo è irrimediabilmente viziato, per i seguenti motivi.
1^ MOTIVO – NON CONFORMITA' DEL TAEG EFFETTIVO A QUELLO
DICHIARATO IN CONTRATTO
Il contratto di mutuo in oggetto, prevede un TAEG effettivo pari al 4,734% e, sebbene esso tasso sia inferiore al tasso soglia rilevato dalla Banca d'Italia per il periodo dal 01.07.2006 al 30.09.2006, tuttavia tale tasso d'interesse NON risulta conforme al TAEG/ISC dichiarato dalla Banca nel contratto di mutuo e, precisamente, nel documento denominato
“Indice Sintetico di Costo” (documento allegato sub lettera “C” al contratto di mutuo fondiario), ove l'Istituto di credito indica un TAEG pari al 4,557%, con conseguente erronea rappresentazione del costo complessivo del finanziamento.
2^ MOTIVO – USURARIETA' DEL C.D. TASSO DI MORA
3^ MOTIVO – USURARIETA' DEL TAEG IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA
4^ MOTIVO – ILLEGITTIMITA' DEL TASSO EURIBOR
5^ MOTIVO – ILLEGITTIMITA' DELL'ANATOCISMO DEL PIANO DI
AMMORTAMENTO
Inevitabile conseguenza di tutto quanto sopra detto, dedotto ed eccepito è che il contratto di mutuo de quo è irrimediabilmente viziato (e ciò per i motivi sopra compiutamente individuati) e, quindi, l'eventuale debito residuo in capo dall'odierna attrice va rideterminato/ricalcolato.
Si è costituita l' eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione CP_1
passiva relativamente alle domande risarcitorie/restitutorie di controparte poichè riferibili alla (quale cessionaria di Banca NU s.p.a.). Controparte_3
2 Nel merito ha contestato tutto quanto dedotto in quanto generico e/o infondato sia in fatto che in diritto oltre che sfornito di prova ed ha formulato domanda riconvenzionale di condanna della società attrice al pagamento in suo favore delle somme dovute in forza del mutuo in questione così come risultanti dalla propria contabilità.
La causa è stata istruita attraverso le produzioni documentali e apposita CTU tecnico contabile, indi rigettata la richiesta di ordine di esibizione e di richiamo del CTU all'udienza del 19 luglio 2025 è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***********
La presente controversia ha ad oggetto la richiesta di accertamento negativo del credito.
Preliminarmente bisogna dare atto che la società ha regolarmente esperito il Parte_1
tentativo di mediazione obbligatoria previsto dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
(decreto “del fare”, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98).
Punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un proprio diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento: onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat.
Preliminarmente bisogna esaminare la carenza di legittimazione sollevata da parte convenuta quale procuratrice di cessionaria del credito originariamente vantata da Banca
Popolare Vicenza, per essere rigettata in quanto l'odierna azione è diretta alla domanda di accertamento del saldo, in quanto volta a far valere l'inesistenza, anche solo parziale, del credito ceduto, poiché in tal modo la cessione del credito e l'immutabilità della posizione del ceduto non entrano in collisione con la natura e i rischi dell'operazione di cartolarizzazione (v. Trib. Vicenza n. 1906/2022 pubbl. il 09/11/2022; Trib. Pavia n.
891/2022 pubbl. il 22/06/2022).
Sempre in apertura di motivazione si conferma il rigetto della richiesta di ordine di esibizione non essendo onere della società tale produzione, peraltro non richiesta tempestivamente.
Ciò detto bisogna entrare nel merito della domanda.
Oggetto del presente giudizio è il contratto di mutuo fondiario stipulato in data 05.09.2006, giusto contratto a rogito del Notaio (rep.14593 -racc.6581), con cui Banca Persona_1
NU s.p.a. ha concesso un mutuo fondiario di euro 480.000,00, da restituire in n.120 rate
3 mensili posticipate dal 31.10.2006 al 30.09.2016, scadenza prorogata al 30.09.2017 giusta accordo integrativo del 07.06.2013 e da ultimo al 30.09.2021 giusta ulteriore accordo integrativo del 28.08.2014, iscrivendo a garanzia di detto finanziamento ipoteca volontaria per complessivi euro 960.000,00 sul fabbricato di proprietà della sito in Parte_1
Sciacca, via Dante Alighieri.
Il CTU, il cui elaborato si condivide e si fa proprio, ha verificato la documentazione allegata:
1) contratto di mutuo fondiario datato 05/09/2006 cui risultano allegate
a) capitolato delle condizioni generali;
b) dichiarazione ai fini dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 601/73 relativa al finanziamento ipotecario;
c) documento di sintesi dei contratti di finanziamento ipotecari in cui sono riportate le sotto condizioni economiche:
- importo del finanziamento: 480.000,00 euro;
- periodicità rata: mensile;
- tipo tasso: variabile;
- tasso di interesse nominale annuo provvisorio: 4,35 fino alla data del 30/09/2006, successivamente indicizzato all'Euribor tre mesi lettera (attualmente pari al 3,10%), maggiorato dello spread previsto;
- spread: 1,25% punti annui;
- data di revisione tasso di interesse: 01 gennaio, 01 aprile, 01 luglio, 01 ottobre di ciascun anno, se euribor tre mesi;
01 gennaio, 01 luglio di ciascun anno se euribor 6 mesi;
- Indicatore Sintetico di Costo (ISC): 4,557%;
- spese di istruttoria: 2.400,00 euro;
- spese pagamento rata: 2 euro;
- conteggio interessi: si fa riferimento all'anno commerciale con divisore 360;
- Tasso di mora: 4,00 % punti di maggiorazione sul tasso contrattuale in vigore al momento della scadenza di rata non pagata;
- compenso onnicomprensivo per l'estinzione anticipata, anche parziale: 02,00% calcolato sul capitale estinto anticipatamente;
- spese perizia: _______ euro se a cura della Banca;
su fattura del medesimo se a cura di perito convenzionato;
4 - assicurazione incendio su immobile in garanzia: a carico cliente;
- spese rilascio assenso a cancellazione, riduzione, restrizione, frazionamento, postergazione e surroga ipotecaria: max 415,00 euro;
- spese per atto modificativo o per aggiornamento bozza: 155,00 euro;
- spese per accollo e/o espromissione: 155 euro;
- dichiarazioni o comunicazioni varie: max 50,00 euro;
- spesa comunicazione variazione condizioni: euro 1,30;
- imposta sostitutiva ex art. 15 del D.P.R. 601/73: 0,25% dell'importo erogato a carico cliente;
- valore massimo di iscrizione ipotecaria: 200 euro dell'importo del finanziamento;
2) Piano di ammortamento finanziamento n. 054 06047658 NDG 000001069350, data stipula 05/09/2006, durata 120 periodicità mensile, importo stipula 480.000,00 (ultima rata n.120 scadenza 30/09/2016)
3) Atto integrativo del 07/06/2013 “Accordo tra le parti per la modifica al piano di ammortamento del contratto di finanziamento per effetto della sospensione del pagamento della quota capitale delle rate derivante dall'accordo tra ABI, Ministero Economia e
Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Enti e Associazioni rappresentati del settore imprese denominato – nuove misure per il credito alla PMI del 28/02/2012” dal quale si evince che:
- Il debito residuo risulta così composto: € 179.009,90 pari all'importo residuo di capitale non ancora scaduto;
€ 55.230,24 e/o € 55.250,24 (numero in parte non leggibile) pari all'importo complessivo delle rate mensili scadute e non pagate a partire dal 30/06/2013 e fino al 31/05/2014;
- Il periodo di sospensione decorre dalla data del 30/06/2013 e termina alla data del
31/05/2014 durante il quale la parte finanziata resta obbligata a corrispondere alla Banca le rate di soli interessi alle condizioni di tasso e con la stessa periodicità previste nel contratto, calcolate sulla base del debito residuo in linea capitale in essere alla data di decorrenza del periodo di sospensione, fatte salve eventuali riduzioni di capitale intervenute dopo tale data. Alla scadenza del suddetto periodo di sospensione la parte finanziata riprenderà a corrispondere alla banca le rate comprensive di capitale ed interessi previste nell'originario piano di ammortamento con la stessa periodicità concordata nel contratto di finanziamento originario. Per effetto della sospensione la
5 scadenza del finanziamento originariamente al 30/06/2016 è prorogata al 30/09/2017.
4) Modifica del piano di ammortamento del 28/08/2014 dal quale si evince che:
- Il debito residuo in linea capitale ammonta ad € 174.657,00 euro;
- Ai sensi di accordi ABI (Associazione Bancaria Italiana) per il credito alle imprese, con atto sottoscritto mediante scrittura privata non autenticata stipulata in data 07/06/2013 a fronte della rinegoziazione il finanziamento risulta con scadenza finale al 30/09/2017 risulta regolato a tasso variabile indicizzato al seguente parametro e spread: Euribor 3 mesi più 1,25 punti annui di spread;
- Le parti concordano l'allungamento della durata del finanziamento portando la scadenza finale del medesimo al 30/09/2021 applicando come tasso di interesse per il rimborso del residuo finanziamento il seguente parametro contrattuale: Euribor 3 mesi lettera maggiorato di 2,50 punti annui di spread, al posto del precedente spread pari 1,25 punti annui.
5) Piano di ammortamento finanziamento n. 054 06047658 Banca NU (ultima rata scadenza 30/09/2021) -
Dopo avere descritto la documentazione allegata, ha indicato la metodologia e i criteri per il calcolo ed ha quindi proceduto a:
A) Verificare il rispetto del tasso soglia al momento della stipula del contratto, sia con riferimento all'interesse corrispettivo che con riferimento all'interesse di mora stabiliti nel contratto - ma effettuando detta valutazione in modo autonomo per ciascuna delle due categorie di interesse - individuando in entrambi i casi il criterio di calcolo del TAEG applicato al rapporto, sulla base della formula che tenga conto del complessivo costo del credito effettivamente posto a carico del cliente ai sensi dell'art. 644 comma 4 c.p. (in base al quale “per la determinazione del tasso di interesse usuraio si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”), a prescindere dalle formule tempo per tempo indicate dalla Banca d'Italia nelle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM;
Dal contratto di mutuo fondiario datato 05/09/2006 (Cfr.allegato lett.B) si evince che:
- tasso di interesse nominale annuo provvisorio: 4,35% fino alla data del 30/09/2006, successivamente indicizzato all'Euribor tre mesi lettera (attualmente pari al 3,10%), maggiorato dello spread previsto;
- spread: 01,25 % punti annui;
6 Conseguentemente alla data di sottoscrizione del contratto di mutuo il tasso di interesse corrispettivo ammonta a 4,35% (= 3,10% + 1,25 %) entro la soglia di legge per usura.
In merito all'eventuale usura pattizia degli interessi moratori, lo scrivente, ha tenuto conto della sentenza Cass. SS UU n.19597 del 18/09/2020 che ha sancito definitivamente il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1, con un aumento della metà, per poi determinare la soglia su tale importo. Pertanto il tasso soglia di riferimento per valutare il carattere usurario degli interessi moratori è rappresentato dal
TEGM maggiorato di 2,1 punti ed aumentato della metà.
Si riporta il calcolo analitico, a cui si giunge nella determinazione del tasso soglia maggiorato:
TEGM terzo trimestre 2006 = 4,42%
Maggiorazione media = 2.10%
TEG medio con maggioraz. = 6,52%
Soglia comprensiva di maggioraz. = 9,78%
Il tasso soglia è pari al 9.78 %, mentre il tasso moratorio è pattuito nella misura del 8,35
% (= 4,00%+4,35% tasso contrattuale) quindi inferiore al tasso soglia.
Con riferimento al controllo del TAEG, tenuto conto degli oneri indicati in contratto e specificatamente:
- spese di istruttoria: 2.400,00 euro;
- spese pagamento rata: 2 euro;
(N.B. non risulta agli atti del fascicolo alcun contratto di assicurazione stipulato, sebbene se ne faccia menzione nel contratto sottoscritto) nella verifica del costo complessivo del credito pattuito (art.644 c.4 c.p.), si riscontra il passaggio dal tasso nominale del 4,35% al tasso effettivo del 4,558849, che risulta sempre all'interno della soglia di usura.
B) Ad effettuare analoga verifica, con riferimento ai soli interessi corrispettivi, sul tasso di interesse applicato in concreto sulle rate che risultano già pagate (dalla n.1 alla n.115) dagli attori, previa individuazione dello stesso tasso (Cfr.allegato lett.G), nel quale si è provveduto a confrontare il tasso soglia (ricavato come tasso medio aumentato della metà) di ogni periodo con il tasso d'interesse applicato in concreto. Questo tasso è stato ricavato dal rapporto tra l'interesse di ogni rata, aumentato delle spese e il capitale residuo alla rata precedente. All'uopo si allegano le rilevazioni trimestrali dei TEG della legge usura dal 3 trim 2006 al 1 trim. 2016 - Cfr.allegato lett.H ;
7 C) Ad accertare la non usurarietà del tasso corrispettivo originario
D) Ad accertare la non usurarietà sopravvenuta dei suddetti tassi;
Ha quindi rassegnato le proprie conclusioni, trasmettendo la bozza alle parti e rispondendo alle osservazioni formulate da parte attrice, ha concluso affermando che A) in base alla documentazione agli atti ha verificato il rispetto del tasso soglia al momento della stipula del contratto sia con riferimento all'interesse di mora stabiliti nel contratto di mutuo fondiario datato 05/09/2006, anche con riferimento al passaggio dal tasso nominale del
4,35% al tasso annuo effettivo globale TAEG del 4,558849%.
B) che analoga verifica, con riferimento ai soli interessi corrispettivi, sul tasso di interesse applicato in concreto sulle rate che risultano già pagate, previa individuazione dello stesso tasso ha permesso di verificare il rispetto del tasso soglia
C) di aver accertato la non usurarietà del tasso corrispettivo originario.
D) di aver accertato la non usurarietà del tasso di mora originario.
E) di aver accertato la non usurarietà sopravvenuta dei suddetti tassi
Disposto il richiamo del CTU al fine di accertare se avesse riscontrato anatocismo nel piano di ammortamento ha concluso rappresentando che “siamo in presenza di un contratto di mutuo con ammortamento alla francese (metodologia non esplicitata nel contratto) per il quale è la capitalizzazione composta, che determina un maggior debito per interessi nella stessa misura degli interessi anatocistici, ma senza che ciò derivi dal fenomeno anatocistico contemplato dall'art 1283 c.c.
Esclusa, quindi, ogni usurarietà bisogna rilevare che con riferimento al tasso Euribor ritiene questo decidente che deve ritenersi pienamente valido un contratto di mutuo che individui il tasso corrispettivo non attraverso l'indicazione di una specifica cifra, bensì mediante il rinvio ad un parametro oggettivo e determinato ovvero mediante un'operazione algebrica che abbia come base tale dato (Cass. Civ. sez. III, 04/01/2022, n.96), si deve osservare che nel contratto per cui è causa, le parti hanno legittimamente richiamato il tasso Euribor, cioè il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee.
Esso costituisce un idoneo parametro atteso che il tasso viene individuato mediante la semplice media matematica dei dati comunicati dai principali istituti bancari europei ed è sempre facilmente conoscibile dagli interessati poiché regolarmente pubblicato in numerosi giornali e siti internet.
8 Nel caso che ci occupa non risulta provato il presupposto stesso della doglianza, ossia che la manipolazione illecita dell'Euribor fosse finalizzata necessariamente al suo ingiustificato e artificioso rialzo, giacché l'attività illecita sul piano concorrenziale ha operato per manipolare l'Euribor tanto al rialzo che al ribasso, per cui, in mancanza di dati più specifici e inequivoci, non è neppure possibile affermare che per effetto di tali pratiche anticoncorrenziali il mutuatario abbia necessariamente subito esborsi maggiori rispetto a quanto si sarebbe verificato in assenza dell'illecito sanzionato, pertanto, non può trovare accoglimento la pretesa sostitutiva ex art. 117 TUB del tasso di interesse convenzionale.
Del resto, la tesi della invalidità non trova giustificazione sul piano giuridico, considerato come la nullità sia un vizio del negozio giuridico e come tale non possa essere estesa a meri fatti giuridici, quali le segnalazioni effettuate dalle banche in forza del regolamento disciplinante l'Euribor.
Del resto, la giurisprudenza è concorde nell'affermare come la nullità degli accordi e delle intese anticoncorrenziali si rifletta e si estenda ai negozi giuridici posti in essere in attuazione di tali accordi illeciti, ovviamente non contemplando anche meri fatti non negoziali attuativi dell'intesa.
Altra doglianza di parte attrice è l'usurarieta' del taeg in caso di estinzione anticipata.
La stessa risulta infondata essendo preclusa ogni comparazione tra commissione di estinzione anticipata, da un lato, e gli interessi corrispettivi e moratori, dall'altro lato.
Gli interessi corrispettivi, difatti, rispondono alla logica dello scambio e sono espressione di una liquidazione presuntiva del vantaggio tratto dal mutuatario per la disponibilità del denaro consegnatogli dal mutuante;
mentre, gli interessi moratori rispondono alla diversa logica sanzionatoria, in forza della quale le parti forfettizzano in via convenzionale il danno con-seguente ad un eventuale ritardo nel pagamento delle rate.
Per contro, la commissione di estinzione anticipata costituisce un corrispettivo versato una tantum dal mutuatario per l'esercizio del jus poenitendi, secondo quanto previsto dall'art. 40 TUB. La suddetta commissione, quindi, svolge una funzione di indennizzo in favore della banca per la riduzione del margine di guadagno connesso alla restituzione rateale e posticipata del debito.
Nello stesso senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che
“proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di usurarietà; la
9 commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello” (Cass. n. 7352/2022).
Secondo questa ricostruzione, dunque, costituendo la commissione di estinzione anticipata un costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito, non è collegata alla erogazione del credito e, dunque, non è computabile ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, come richiesto dalla legge n. 108/1996.
La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a "una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente" (arg., D.L. n. 185 del 2008, ex art. 2 bis, come conv. dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella.” (Cassazione civile sez. III 14/3/2022 n. 8109).
Rispetto alla doglianza relativa alla non conformita' del TAEG effettivo a quello dichiarato in contratto e violazione dell'art.117 TUB sulla trasparenza bancaria anche tale motivo di opposizione è infondato.
Giova al riguardo rammentare che “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo
(ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023, Rv.
666991 - 01).
Non è applicabile, infatti, al mutuo ipotecario l'art. 125-bis T.U.B. – che sanziona con la Par nullità l'inesatta o mancata indicazione del TAEG, equivalente dell' , pubblicizzato – perché non attinente alla fattispecie del mutuo ipotecario, tipologia contrattuale esplicitamente esclusa dalla categoria del credito al consumo ex art. 122 T.U.B.
La sanzione della nullità è prevista dal legislatore esclusivamente per il credito al consumo,
10 nell'ambito della cui disciplina l'articolo 125-bis, co. 6, T.U.B., espressamente prevede che, ove il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati
Par nell' ) sono da considerarsi nulle.
Di conseguenza, è soltanto in tale ambito che, per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge 141/2010 e che non rientrano in alcuna delle eccezioni stabilite dall'art. 122 TUB, l'indicazione di un TAEG non corretto comporta la nullità della relativa clausola, con conseguente sua sostituzione con il tasso nominale minimo dei B.O.T., ai sensi dell'art. 125-bis, co. 6 TUB.
Quanto, infine, alla nullità della clausola di pattuizione degli interessi per l'indeterminatezza causata dall'adozione dell'ammortamento alla francese è infondato. Sul punto sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 15130 del 29.5.2024 (di seguito richiamate da Cass. civ.
7.1.2025 n. 270), chiarendo che
“in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
L'ammortamento c.d. «alla francese» o «a rate costanti» prevede un rimborso del finanziamento a rate posticipate, ciascuna delle quali è comprensiva di una quota capitale e di una quota di interessi, questi ultimi computati sul capitale residuo non ancora restituito.
E' strutturato sul susseguirsi di rate di ammontare costante, composte da una quota di interessi che è più alta nel primo periodo e decresce nel corso dell'ammortamento, e da una quota di capitale che, all'inverso, è più bassa all'inizio e si accresce progressivamente. Tale sistema, in concreto adottato dalle parti con la previsione di una rata di ammontare costante, differisce dall'ammortamento con quota capitale costante e rata variabile, c.d.
«all'italiana», in cui la quota di 16 capitale rimborsato con ciascuna rata è costante, mentre varia la quota di interessi che, calcolata sul capitale residuo, rende variabile l'ammontare delle rate, necessariamente maggiore all'inizio e sempre minore nell'approssimarsi alla scadenza del piano. Non vi è, dunque, nell'ammortamento alla francese una modifica del criterio di imputazione, atteso che con il pagamento rateale si adempie innanzitutto
11 l'obbligazione accessoria e poi quella principale. L'accordo, piuttosto e questo segna la differenza rispetto all'ammortamento “all'italiana”, ha ad oggetto le modalità di restituzione, nel senso che si prevede una rata costante nel suo ammontare durante tutto il rapporto, consentendo al debitore, specie quando, come nel caso di specie trattasi di un imprenditore commerciale, di gestire meglio il proprio impegno finanziario e i flussi di cassa. Di contro il vantaggio per il soggetto finanziatore risiede nel fatto che il capitale resta per più tempo in mano al mutuatario, così che maggiore è l'incidenza complessiva degli interessi. Ed è esattamente questa la differenza che, ove si provasse a sviluppare comparativamente due diversi piani di ammortamento del mutuo, determina, a parità di condizioni (importo capitale mutuato, cadenza e numero delle rate), la maggiore incidenza degli interessi nel piano alla francese, rispetto a quello all'italiana. Nessuna delle due modalità di restituzione rateale dei finanziamenti produce, poi, un effetto anatocistico, in quanto gli interessi non scadono né vengono capitalizzati. In altri termini, gli interessi vengono calcolati sempre e solo sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo. Quel che connota l'ammortamento alla francese, ovvero la presenza di una rata costante, impone piuttosto l'utilizzo di una formula di matematica finanziaria, nota 17 sotto il nome di “legge di sconto composto”, unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite. Essa consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitali compresi in tutte le rate del piano di ammortamento c.d. “equivalenza finanziaria”, criterio che in alcun modo si pone in danno del mutuatario. La formula in questione non incide, invece, sul separato conteggio degli interessi che nel piano di ammortamento alla francese rispondono pur sempre alla regola dell'interesse semplice, posto che a ogni scadenza temporale pattuita la quota di interessi compresa in ciascuna rata è data dal prodotto tra il debito residuo alla medesima data e il tasso d'interesse, frazionato secondo la medesima ripartizione temporale di restituzione del capitale (cfr. Trib. Milano, sentenza n. 4013/2016 del 31 marzo 2016). Specificata la misura percentuale degli interessi e il criterio di rimborso, la convenzione negoziale, invero, si pone obiettivamente al riparo dalla censura di nullità per indeterminatezza dell'oggetto, non residuando in conseguenza spazi per l'applicazione né del tasso sostitutivo ex art. 1284 co. 3 c.c..
Bisogna adesso passare ad esaminare la domanda riconvenzionale proposta dalla
[...]
depositata tempestivamente ma rimasta priva di Controparte_4
12 riscontro, non avendo parte convenuta prodotto documentazione dalla quale evincere l'importo ancora dovuto né le richieste di pagamento.
In definitiva va rigettata la domanda di parte attrice ed anche la domanda di parte convenuta.
Si ritiene pertanto opportuno che le spese di lite, da porre a carico della parte soccombente, siano liquidate al 50%, mentre le spese di CTU, separatamente liquidate, resteranno a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Sciacca, in composizione monocratica, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore;
-rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a le Parte_1 spese di lite, che si liquidano al 50% in complessivi € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge;
- le spese del CTU, liquidati con separato decreto, sono poste a carico di entrambe le parti.
Così deciso in Sciacca 14 aprile 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Anna Sandra Bandini
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