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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/03/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2187/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2187/2017 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI FERDINANDO Parte_1 P.IVA_1 BERARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA BANCA 14 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DI FERDINANDO
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI FERDINANDO Parte_2 C.F._1 BERARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA BANCA 14 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DI FERDINANDO BERARDO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Pt_3 Parte_4 C.F._2 FERDINANDO BERARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA BANCA 14 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DI FERDINANDO BERARDO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REFERZA PIETRO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in C.SO CERULLI N. 31 64100 TERAMOpresso il difensore avv. REFERZA PIETRO
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TERZO CHIAMATO
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REFERZA PIETRO e dell'avv. , Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in CORSO CERULLI N.31 64100 TERAMOpresso il difensore avv. REFERZA PIETRO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie i partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha ottenuto dal Tribunale di Teramo contro la Parte_5 [...]
nonché contro e per anticipi su fatture Parte_1 Parte_2 Controparte_3 scaduti e non reintegrati, ora posizione a sofferenza,; importo residuo concesso in data 26 giugno
2014 con accredito sul conto 8115 della correntista D e d, garantito da e con Pt_2 CP_3 rate scadute e non pagate;
altro importo residuo per altro finanziamento sul medesimo conto e sempre oltre interessi di mora. Gli ingiunti persone fisiche e società si oppongono affermando che si tratta dell originaria posizione che la società aveva con la cassa di risparmio di Ascoli Piceno, confluita poi in poi fusa in intesa .in esito ad analisi correntista e Controparte_4 Parte_5 garanti avevano scoperto illecita capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti, compensi usurari pretesti dalla Banca, commissioni e provvigioni non dovute, indebito uso delle date valuta, richiesta di interessi usurari per molti trimestri, commissioni di massimo scoperto e nuove commissioni per disponibilità non contrattualizzate e quindi non dovute, chiedono l'annullamento del decreto fondato solo sull'estratto dei saldaconti e la restituzione alla correntista di quanto in più percepito.La Banca, e poi la cessionaria in blocco invocano indeterminatezza della domanda e CP_2 prescrizione e confermano la giustezza di quanto richiesto. Condotta istruttoria con consulenza tecnica contabile, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Il CTU è stato incaricato di effettuare il ricalcolo, eliminando la capitalizzazione sino al 30 giugno 2000 e successivamente quella asimmetrica;
poi dal primo gennaio 2014 al 3 agosto 2016 e successivamente andava applicato solo il sistema conforme alla delibera cicr del 3 agosto 2016 se espressamente del cliente quanto previsto agli articoli 4 e 5 di quella delibera;
eliminare le commissioni di massimo scoperto non sorrette da adeguata pattuizione fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2008 numero 2; successivamente ove le clausole fossero state difformi a quanto contemplato dall'articolo 2 bis di quella legge;
valutando le lacune di documentazione a sfavore di chi agisce. Come noto, e ribadito da Cassazione, 26867/24, In tema di conto corrente bancario, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio. In particolare, con cassazione 9806/23, è stato chiaramente affermato che L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da pagina 2 di 3 parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens". Di conseguenza, si è affermato che in materia di rapporti bancari, a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate, ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto. Non è stato indagato sull'usura perché, come affermato da Cassazione 26525/24, L'ammontare del c.d. tasso soglia, rilevante ai fini della disciplina antiusura, non rappresenta un fatto notorio (che è circostanza di conoscenza pubblica e non già risultante da fonti amministrative o regolamentari specifiche), né può considerarsi soggetto al principio iura novit curia, dal momento che i decreti ministeriali richiamati dall'art. 2 della l. n.
108 del 1996 (sulla base dei quali il suddetto tasso viene concretamente determinato) non costituiscono atti normativi che il giudice è tenuto a conoscere. Nel caso di specie i decreti ministeriali rilevanti non risultano essere stati prodotti, né nell'atto di opposizione, né con la memoria successiva, peraltro tardiva;
lo stesso Ctp li dà presupposti ma non li produce. Per quanto attiene l'affidamento del conto, Il Ctu ha potuto calcolare esattamente gli affidamenti rilevanti, che non sono contestati specificamente dalla Banca;
per cui, depurate dai conteggi di quanto illegittimamente addebitato, tutte le poste sono entro fido, quindi ripristinatorie e quindi non prescritte. Ne consegue pertanto che, unico essendo il conto, il decreto ingiuntivo va revocato ( decreto ingiuntivo comunque di cui è stata data prova in corso di causa con il deposito del conto corrente rilevante); per cui va revocato, e gli opponenti dovranno alla Banca e per essa all'intervenuta la minor somma di euro 100.142,92; oltre interessi, in misura legale, dalla data CP_2 della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo. Non potendo comunque essere considerati vittoriosi gli opponenti che sono pur sempre debitori, si ritiene in ogni modo conforme a giustizia compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione l'opposizione a decreto ingiuntivo, che revoca e condanna gli opponenti in solido a pagare a intervenuta cessionaria la somma di euro 100.142,92; oltre CP_2 interessi, in misura legale, dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
Spese di lite compensate, incluse le spese di ctu.
Teramo 14 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2187/2017 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI FERDINANDO Parte_1 P.IVA_1 BERARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA BANCA 14 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DI FERDINANDO
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI FERDINANDO Parte_2 C.F._1 BERARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA BANCA 14 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DI FERDINANDO BERARDO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Pt_3 Parte_4 C.F._2 FERDINANDO BERARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA BANCA 14 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DI FERDINANDO BERARDO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REFERZA PIETRO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in C.SO CERULLI N. 31 64100 TERAMOpresso il difensore avv. REFERZA PIETRO
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TERZO CHIAMATO
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REFERZA PIETRO e dell'avv. , Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in CORSO CERULLI N.31 64100 TERAMOpresso il difensore avv. REFERZA PIETRO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie i partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha ottenuto dal Tribunale di Teramo contro la Parte_5 [...]
nonché contro e per anticipi su fatture Parte_1 Parte_2 Controparte_3 scaduti e non reintegrati, ora posizione a sofferenza,; importo residuo concesso in data 26 giugno
2014 con accredito sul conto 8115 della correntista D e d, garantito da e con Pt_2 CP_3 rate scadute e non pagate;
altro importo residuo per altro finanziamento sul medesimo conto e sempre oltre interessi di mora. Gli ingiunti persone fisiche e società si oppongono affermando che si tratta dell originaria posizione che la società aveva con la cassa di risparmio di Ascoli Piceno, confluita poi in poi fusa in intesa .in esito ad analisi correntista e Controparte_4 Parte_5 garanti avevano scoperto illecita capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti, compensi usurari pretesti dalla Banca, commissioni e provvigioni non dovute, indebito uso delle date valuta, richiesta di interessi usurari per molti trimestri, commissioni di massimo scoperto e nuove commissioni per disponibilità non contrattualizzate e quindi non dovute, chiedono l'annullamento del decreto fondato solo sull'estratto dei saldaconti e la restituzione alla correntista di quanto in più percepito.La Banca, e poi la cessionaria in blocco invocano indeterminatezza della domanda e CP_2 prescrizione e confermano la giustezza di quanto richiesto. Condotta istruttoria con consulenza tecnica contabile, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Il CTU è stato incaricato di effettuare il ricalcolo, eliminando la capitalizzazione sino al 30 giugno 2000 e successivamente quella asimmetrica;
poi dal primo gennaio 2014 al 3 agosto 2016 e successivamente andava applicato solo il sistema conforme alla delibera cicr del 3 agosto 2016 se espressamente del cliente quanto previsto agli articoli 4 e 5 di quella delibera;
eliminare le commissioni di massimo scoperto non sorrette da adeguata pattuizione fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2008 numero 2; successivamente ove le clausole fossero state difformi a quanto contemplato dall'articolo 2 bis di quella legge;
valutando le lacune di documentazione a sfavore di chi agisce. Come noto, e ribadito da Cassazione, 26867/24, In tema di conto corrente bancario, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio. In particolare, con cassazione 9806/23, è stato chiaramente affermato che L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da pagina 2 di 3 parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens". Di conseguenza, si è affermato che in materia di rapporti bancari, a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate, ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto. Non è stato indagato sull'usura perché, come affermato da Cassazione 26525/24, L'ammontare del c.d. tasso soglia, rilevante ai fini della disciplina antiusura, non rappresenta un fatto notorio (che è circostanza di conoscenza pubblica e non già risultante da fonti amministrative o regolamentari specifiche), né può considerarsi soggetto al principio iura novit curia, dal momento che i decreti ministeriali richiamati dall'art. 2 della l. n.
108 del 1996 (sulla base dei quali il suddetto tasso viene concretamente determinato) non costituiscono atti normativi che il giudice è tenuto a conoscere. Nel caso di specie i decreti ministeriali rilevanti non risultano essere stati prodotti, né nell'atto di opposizione, né con la memoria successiva, peraltro tardiva;
lo stesso Ctp li dà presupposti ma non li produce. Per quanto attiene l'affidamento del conto, Il Ctu ha potuto calcolare esattamente gli affidamenti rilevanti, che non sono contestati specificamente dalla Banca;
per cui, depurate dai conteggi di quanto illegittimamente addebitato, tutte le poste sono entro fido, quindi ripristinatorie e quindi non prescritte. Ne consegue pertanto che, unico essendo il conto, il decreto ingiuntivo va revocato ( decreto ingiuntivo comunque di cui è stata data prova in corso di causa con il deposito del conto corrente rilevante); per cui va revocato, e gli opponenti dovranno alla Banca e per essa all'intervenuta la minor somma di euro 100.142,92; oltre interessi, in misura legale, dalla data CP_2 della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo. Non potendo comunque essere considerati vittoriosi gli opponenti che sono pur sempre debitori, si ritiene in ogni modo conforme a giustizia compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione l'opposizione a decreto ingiuntivo, che revoca e condanna gli opponenti in solido a pagare a intervenuta cessionaria la somma di euro 100.142,92; oltre CP_2 interessi, in misura legale, dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
Spese di lite compensate, incluse le spese di ctu.
Teramo 14 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
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