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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/01/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1573/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1573 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 9.7.2024 e vertente
T R A
N. 353/2018 TRIBUNALE DI ROMA Parte_1
(C.F./P.IVA ), in persona del curatore Rag. P.IVA_1 CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Attilio Biava
IMPUGNANTE
E
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
Roma, via Amaseno n. 12, in persona del legale rappresentante p.t.
[...]
CP_3
rappresentata e difesa dagli avv. Valentina Flacchi e Mario Caprini
IMPUGNATA
CONCLUSIONI
Per l'impugnante:
r.g. n. 1573/2020 1 “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello Civile di Roma, contrariis reiectis, in accoglimento della presente impugnazione: in via preliminare e rescindente, dichiarare la nullità del Lodo Arbitrale rituale deliberato e sottoscritto in data 03/12/2019 dal
Collegio Arbitrale composto dagli Avv.ti Andrea Caranci (Presidente), Antonella
Iannotta e Mario Pecoraro, sia nella parte in cui, accogliendo l'eccezione di prescrizione del credito azionato dal , ha violato per le ragioni anzidette la norma di ordine Parte_1
pubblico di cui all'art. 2944 c.c., sia nella parte in cui, accertando l'attuale inesigibilità da parte del del credito quest'ultimo azionato, ha violato per le ragioni Parte_1
anzidette i principi di ordine pubblico della causalità e della relatività dei contratti desumibili, rispettivamente, dagli artt. 1325, 1343 e 1418 c.c. e dagli artt. 1321 e 1372
c.c.; nel merito ed in via rescissoria, previo accertamento sia della sopravvenuta inefficacia della cessione di credito richiamata all'art. 6 del contratto di erogazione servizi del 30/06/2009 regolante i rapporti tra le parti, sia dell'avvenuta ed efficace retrocessione in capo alla cedente della piena titolarità dei crediti vantati nei Pt_1
confronti della in forza del predetto contratto di erogazione Controparte_2
servizi, condannare la al pagamento in favore del Controparte_2
Fallimento n. 353/2018 della della somma di € 60.908,58 ancora Parte_1
dovuta in forza delle fatture n. 6 del 19/01/2011, n. 73 del 01/08/2011 e n. 124 del
31/12/2011, oltre interessi moratori maturati e maturandi dalla data di scadenza di dette fatture sino al saldo;
in ogni caso, con vittoria sia delle spese del presente grado di giudizio, sia delle spese, anche di funzionamento, del procedimento arbitrale”.
Per l'impugnata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, per i motivi di cui in narrativa, in ordine alle richieste dell'attore di nullità e riforma del lodo arbitrale rituale, deliberato e sottoscritto in data 03.12.2009 dal Collegio Arbitrale composto dagli Avv.ti Andrea
Caranci (Presidente), Antonella Iannotta e Mario Pecoraro costituito in data
11.06.2019, nella controversia promossa dal Fall. N. 353/2018 della Parte_1
nei confronti della Controparte_2
NEL MERITO
- dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare, perché non impugnabile e comunque destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Fall. N. 353/2018 della avverso il suddetto Lodo Arbitrale;
Parte_1
r.g. n. 1573/2020 2 IN SUBORDINE
- si chiede che la domanda di pagamento se accolta venga contenuta nel minimo.
IN ULTERIORE SUBORDINE
- in ulteriore subordine si chiede la condanna del Fall. N. 353/2018 della Parte_1
ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi
[...]
d'ufficio in via equitativa.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15% oltre IVA e CPA”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, letti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Il Fallimento (n. 353/2018 del Tribunale di Roma) Parte_1
promuoveva domanda arbitrale nei confronti di Controparte_2
chiedendo la condanna della società al pagamento della somma di euro €
60.908,58 oltre interessi, portata dalle fatture n. 6 del 19/01/2011, n. 73 del
01/08/2011 e n. 124 del 31/12/2011.
A sostegno della propria domanda deduceva che la in Parte_1
qualità di mandataria della locataria Parte_2
finanziaria del complesso immobiliare sito in Roma, via Francesco Antolisei nn.
6-10, in forza di contratto di leasing immobiliare n. I01.103 stipulato in data
16.1.2001 con la Easy Leasing S.p.a., aveva stipulato in data 30.6.2009 con la un contratto di erogazione di servizi avente ad oggetto Controparte_2
la fornitura e la materiale disponibilità di una porzione adibita ad uso ufficio del predetto complesso immobiliare, prevedendo all'art. 6 che i pagamenti dei corrispettivi contrattuali a carico della avrebbero Controparte_2
dovuto essere effettuati in favore della EASY LEASING S.p.a., cessionaria di tutti i crediti derivanti dal contratto, a garanzia del regolare pagamento dei canoni di locazione finanziaria ad essa spettanti. Subentrata la alla CP_4
C.S.R. in data 8.4.2010 nel contratto di leasing immobiliare e poi perfezionato l'acquisto in data 30.12.2016 da parte della del complesso immobiliare CP_4
detenuto in leasing, sosteneva il Fallimento che la cessione del credito in r.g. n. 1573/2020 3 garanzia avrebbe perduto giustificazione causale divenendo inefficace, con retrocessione in capo alla fallita della titolarità ed esigibilità dei Parte_1
residui crediti contrattuali ancora inadempiuti da parte della
[...]
. CP_2
replicava deducendo l'inesigibilità del credito Controparte_2
da parte del , stante l'assenza di un formale atto del cessionario Parte_1
finalizzato alla retrocessione del credito in favore della Parte_1
dichiarandosi estranea ai rapporti intercorrenti tra quest'ultima e la EASY
LEASING. Rilevava, peraltro, che il credito in contestazione dovesse ritenersi ormai estinto per prescrizione, non essendo pervenuta alcuna richiesta di pagamento delle fatture (emesse nel 2011) da parte della EASY LEASING, né da parte della ma solo la richiesta del Curatore del , Parte_1 Parte_1
risalente al 2018 e, quindi, inidonea a interrompere utilmente i termini prescrizionali.
Il collegio arbitrale, nel lodo deliberato e sottoscritto il 03.12.2019, accoglieva l'eccezione di prescrizione sollevata dall'odierna parte impugnata e, nel merito, rigettava la pretesa del al pagamento delle somme oggetto della Parte_1
domanda, escludendo l'automatica retrocessione del credito in capo alla in assenza di dichiarazione liberatoria del cessionario e non Parte_1
ritenendo sufficientemente provato, peraltro, che la cessione dei crediti contrattuali derivanti dal contratto di erogazione di servizi fosse finalizzata all'assolvimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di leasing.
Con atto di citazione dinanzi a questa Corte il Parte_1
ha impugnato il lodo arbitrale per contrarietà all'ordine pubblico,
[...]
lamentando, in primo luogo, la violazione dell'art. 2944 c.c. sull'interruzione della prescrizione per effetto del riconoscimento del diritto, dovendosi ritenere sufficientemente circostanziata la dichiarazione con la quale il legale rappresentante pro tempore della società impugnata Controparte_3
all'udienza del 9.4.2015 (nell'ambito del procedimento di espropriazione presso terzi r.g.e. 37342/2014 promosso da Equitalia Sud S.p.a. nei confronti della riconobbe il debito sostenendo tuttavia che la Parte_1 [...]
fosse debitrice della società EASY LEASING anziché di CP_2
r.g. n. 1573/2020 4 ed essendo l'istituto giuridico della prescrizione informato da Parte_1
finalità di ordine pubblico.
Ha poi formulato come ulteriore motivo d'impugnativa sempre per l'asserita contrarietà del lodo all'ordine pubblico la violazione dei principi di causalità e relatività dei contratti, lamentando l'erroneità del lodo per aver ritenuto necessario, ai fini del ritrasferimento del credito ceduto in capo al cedente a seguito dell'estinzione dell'obbligazione garantita, un'attività a tal fine proveniente dall'attuale titolare del credito.
Nel costituirsi in giudizio la ha contestato Controparte_2
l'ammissibilità e il fondamento dell'impugnazione avversaria chiedendone il rigetto, con condanna ex art. 96 c.p.c.
L'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.
L'art. 829 comma terzo c.p.c., come riformato dal D.L.vo n. 40/2006, ha, come noto, in antitesi con la previgente disciplina, stabilito che l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia sia ammessa solo se espressamente disposta dalle parti o dalla legge e che sia comunque sempre ammessa l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico.
Diviene dunque decisivo definire i contorni della clausola di contrarietà all'ordine pubblico. Se per la dottrina essa si identifica con un'ipotesi di “nullità radicale” sì da consentire l'impugnazione per questa via del lodo solo se il contrasto con i principi che caratterizzano l'ordinamento è tanto grave da poter essere rilevato d'ufficio e senza limiti di tempo, nella giurisprudenza di legittimità si è consolidata la netta distinzione tra:
- ordine pubblico internazionale (o ordine pubblico in senso stretto), rappresentato dall'insieme dei principi, che si desumono dalla
Carta costituzionale o che, pur non trovando in essa collocazione, fondano comunque l'intero assetto ordinamentale e formano il cardine della struttura etica, sociale ed economica della comunità nazionale, conferendole una ben individuata ed inconfondibile fisionomia (v. Cass.
n. 16755/2013, Cass. n. 27592/2006, Cass. n. 4040/2006, Cass. n. 1183/2006,
Cass. n. 26976/2005, Cass. n. 22332/2004). Cass., sez. 1, 20 gennaio 2006, n.
1183; Cass., 7 dicembre 2005, n. 26976; Cass., 26 novembre 2004, n. 22332;
r.g. n. 1573/2020 5 Cass., 6 dicembre 2002, n. 17349; Cass., 13 dicembre 1999, n. 13928; più di recente Cass., sez. 1, 4 luglio 2013, n. 16755). Sono in sostanza i principi fondamentali che rispondono all'esigenza di carattere universale di tutelare i diritti dell'uomo o che informano l'intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduce in uno stravolgimento dei valori fondanti l'assetto ordinamentale (v. Cass. n. 15822/2002), le “regole fondamentali poste dalla costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici nei quali si articola l'ordinamento positivo nel suo adeguarsi all'evoluzione della società” (così, Corte Cost. n. 18/1982). Anche il diritto comunitario ha elaborato una nozione di ordine pubblico, identificandola con "gli interessi fondamentali della collettività”, potendo “includere, in particolare, questioni legate alla dignità umana, alla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili e al benessere degli animali" (Direttiva
2006/123/CE);
- ordine pubblico interno, nozione utilizzata nel diritto internazionale privato per indicare le norme di applicazione necessaria che imponendo l'applicazione del diritto nazionale operano come limite al riconoscimento del diritto straniero (v. Cass. n. 27592/2006), identificandosi in tal modo con qualsiasi norma imperativa.
Ritiene questa Corte, in armonia con la più recente evoluzione della giurisprudenza di legittimità ed anche in coerenza con il dettato codicistico che distingue tra contrarietà a norme imperative e contrarietà all'ordine pubblico, che la nozione di “ordine pubblico” contenuta nel terzo comma dell'art. 829
c.p.c. vada riferita all'ordine pubblico internazionale (o ordine pubblico in senso stretto) e non all'ordine pubblico interno e che, dunque, vada interpretata come rinvio alle norme inderogabili e fondamentali dell'ordinamento (v. Cass. n.
8718/2024, Cass. n. 27615/2022, Cass. n. 21850/2020).
Del resto, la riforma dell'arbitrato del 2006, che ha rovesciato il rapporto tra regola ed eccezione per l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, ha inteso rafforzare la stabilità del lodo estendendo all'arbitrato interno una regola prevista in campo transnazionale, nel quale l'ordine pubblico è da sempre identificato con le norme e i principi fondamentali dell'ordinamento.
r.g. n. 1573/2020 6 Facendo applicazione dei principi appena enunciati al caso di specie, deve escludersi che l'applicazione dell'art. 2944 c.c. operata dal collegio arbitrale sia contraria all'ordine pubblico, integri cioè una violazione di una norma cogente fondamentale del nostro assetto ordinamentale.
Innanzitutto, la disciplina legale della prescrizione è tradizionalmente considerata appartenente all'ordine pubblico interno e non all'ordine pubblico internazionale, tanto che le parti possono validamente sottoporre il loro rapporto alla legge straniera anche sul punto della prescrizione (v. Cass. n.
3173/1960).
Inoltre, come noto, la prescrizione non è rilevabile d'ufficio ma deve essere sempre opposta dal soggetto passivo ed è rinunciabile ed il rigore pubblicistico che informa, peraltro non tutte, le disposizioni di cui agli artt. 2934 ss. c.c è in alcuni casi attenuato se non addirittura eluso, ad esempio dalla possibilità riconosciuta dall'art. 2965 c.c. di stabilire convenzionalmente un termine di decadenza all'esercizio di un diritto anche in presenza di un termine di prescrizione.
E' indubbio poi che la finalità pubblicistica dell'istituto mal si concili le ipotesi nelle quali la prescrizione non opera affatto e che comunque l'esigenza di certezza che è alla base di detto istituto, una volta tradotta sul piano concreto, non possegga alcuna connotazione pubblicistica ma abbia riguardo esclusivamente al soggetto passivo del rapporto e al suo interesse alla liberazione.
L'inammissibilità del primo motivo di impugnazione, che non integra, per i motivi appena esplicitati, un'ipotesi di contrarietà della decisione arbitrale all'ordine pubblico, comporta l'inattaccabilità della pronuncia nella parte in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata da Controparte_2
ritenendo inidonea ad interrompere il termine prescrizionale la dichiarazione ricognitiva resa dal legale rappresentante di detta società il 09.04.2015 nel procedimento esecutivo presso terzi n. 37342/2014 RGE Tribunale di Roma, promosso da Equitalia Sud nei confronti della 'esame del secondo Parte_1
motivo di impugnazione afferente l'esigibilità della pretesa creditoria risulta, dunque, superfluo.
r.g. n. 1573/2020 7 In applicazione della regola della soccombenza, parte impugnante deve essere condannata a rifondere a parte impugnata le spese di lite da questa anticipate, che liquida come indicato in dispositivo in applicazione del DM
55/2014 come modificato dal DM 147/2022.
Deve essere, infine, respinta l'istanza ex art. 96 c.p.c. proposta da
[...]
non sussistendo i presupposti della mala fede o colpa grave, Controparte_2
atteso che la presente impugnazione non è stata introdotta per fini abusivi né integra un comportamento processuale gravemente colposo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'impugnazione;
2) Condanna il impugnante a rifondere a parte impugnata le spese Parte_1
di lite da questa anticipate, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio del 27.01.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 1573/2020 8