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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 10636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10636 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1a Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Ssa Immacolata Cozzolino - Presidente rel./est. Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice - Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel/est - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 13748/2021 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza cartolare del 10.7.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. avente per oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gennaro Parte_1 Paudice
RICORRENTE- resistente in riconvenzionale
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'avv. Giovanni Ascione
RESISTENTE- ricorrente in riconvenzionale
NONCHÉ AVV. ALESSIA SCHISANO,
CURATORE SPECIALE DEI MINORI
ED Il P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza cartolare del 10.7.2025, i procuratori delle parti ed il curatore speciale si sono rimessi ai propri scritti;
il PM – con parere del 10.7.2025 - ha aderito alle domande del curatore.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 26.5.2021, il sign. – premesso di aver contratto matrimonio con la sign. Parte_1 [...]
il 23.7.2007 dal quale erano nate (10.7.2008) e (20.1.2015) – esponeva che per Controparte_1 Per_1 Persona_2 incompatibilità caratteriale era venuta meno l'affectio coniugalis e chiedeva pronunciarsi la separazione dalla stessa. Deduceva, inoltre, di svolgere la professione di operatore ecologico presso la e, genericamente, assumeva che Parte_2 la moglie fosse autonoma economicamente. Chiedeva, pertanto, disporsi l'affido condiviso delle minori con residenza privilegiata presso la madre alla quale sarebbe stata assegnata la casa coniugale: proponeva la somma di € 600,00 quale suo contributo al mantenimento delle minori e, nonostante avesse dichiarato che la moglie fosse autonoma, offriva la somma di € 100,00 per il suo mantenimento. Indicava un programma di visite con le figlie.
Si costituiva la la quale, non opponendosi alla separazione, deduceva: CP_1 A) Preliminarmente occorre impugnare e contestare la ricostruzione fattuale, operata da controparte laddove viene riferito da controparte, che l'unione familiare sarebbe venuta meno per la insofferenza della resistente al vincolo coniugale e di una presunta autosufficienza economica della stessa. B) Per quanto attiene al primo profilo la affermazione di parte ricorrente si presenta oltre che generica, sfornita di qualsivoglia riscontro probatorio. Ed invero, la realtà dei fatti è diametralmente opposta a quella descritta dal sig. che, a causa delle suo comportamento Pt_1 irascibile, ha causato il progressivo deteriorarsi dei rapporti coniugali;
C) La convivenza tra i coniugi, infatti, a causa del predetto comportamento del sig. con il passare del tempo è divenuta sempre più complicata fin quando il Pt_1 sig. , senza alcun preavviso, si è allontanato nel mese di Settembre 2020 dalla casa coniugale trasferendo la Pt_1 propria dimora presso i propri genitori;
D) Dal giorno in cui ha lasciato la casa coniugale il sig. ha Pt_1 dichiarato di provvedere al pagamento del canone di locazione afferente la casa coniugale senza versare alcunché per il mantenimento delle figlie e della coniuge;
E) La sig.ra , contrariamente a quanto asserisce controparte, non è CP_1 autosufficiente economicamente ed inoltre è priva di una occupazione lavorativa. Percepisce invero, come unica fonte di reddito, l'importo di €200,00 mensili derivanti da canone di locazione relativo ad un immobile di sua proprietà sito in Ercolano. Il tutto come si può evincere dalle dichiarazioni reddituali 2018-2019 e 2020 allegate in atti;
F) Al contrario il sig. ha un reddito di circa euro 2.000,00 mensili, essendo assunto presso la come Pt_1 Parte_2 pacificamente si desume dalla documentazione fiscale depositata dallo stesso ricorrente. G) Ad oggi, la sig.ra CP_1
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si ritrova a sostenere da sola tutte le spese relative al mantenimento delle figlie affidandosi spesso all'aiuto dei conoscenti;
H) La sig.ra si è sempre dedicata esclusivamente alla cura delle figlie e della famiglia ed essendo CP_1 sprovvista di specifici titoli formativi non sarà probabilmente in grado di trovare un'occupazione e di provvedere al pagamento dei canoni di locazione relativi alla casa coniugale. I) L'assegno di mantenimento, comprensivo dei costi del canone di locazione è volto a riequilibrare la situazione economica della coppia dove nel caso di specie la sig.ra ha rinunciato a una propria indipendenza economica. (Cass. Sezioni Unite n.18287 del 2018). CP_1 Ha chiesto: pronunciarsi l'addebito della separazione al marito per tutti i fatti esposti in narrativa, e sia dichiarata la loro separazione personale alle seguenti condizioni, da assumersi anche in via temporanea davanti all'Ill.mo sig. Presidente: 1) i coniugi vivranno separatamente ed il sig. provvederà a trasferire altrove la propria Parte_1 residenza essendosi già allontanato dalla casa coniugale;
2) le figlie minori e saranno affidate Per_1 Persona_2 ad entrambi i coniugi con dimora abituale presso la casa familiare, costituita dall'immobile sito in Ercolano al corso Italin.82, unitamente alla madre sig.ra ; 3) La casa coniugale sarà assegnata alla sig.ra Controparte_1 ; 4) Il sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie secondo accordi tra i coniugi Controparte_1 Parte_1 (…) 5) Il sig. corrisponderà alla sig.ra , per il mantenimento delle figlie, l'importo periodico di Pt_1 CP_1
€800,00 (400,00 per ciascun figlio), da versare entro il 1° di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra la quale Controparte_1 comunicherà al sig. le relative coordinate bancarie. 6) Le spese straordinarie, ovvero quelle mediche non Pt_1 coperte dal S.S.N., scolastiche, ricreative nonché quelle legate alle attività sportive, previo concorde decisione di entrambi i coniugi, verranno ripartite in pari misura tra i genitori;
7) Il sig. verserà in favore della Parte_1 sig.ra l'importo di €200,00 a titolo di mantenimento per il coniuge. CP_1
Fissata l'udienza presidenziale in data 8.10.2021, sentiti i coniugi, il Presidente provvedeva come di seguito:
-Autorizza i coniugi a vivere separatamente, fissando la propria residenza ove lo riterranno con l'obbligo di comunicarla all'altro coniuge e, per colui che trasferisca la residenza, di comunicarlo senza indugio all'altro coniuge a mezzo lettera raccomandata rr;
e dichiara lo scioglimento della comunione legale;
-affida i figli minori n. 10.7.2008 e n. 20.1.2015 ad entrambi i genitori in forma condivisa, con il Per_1 Persona_2 collocamento presso il domicilio della madre;
Controparte_1
-dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita in Via Corso Italia n. 82 Ercolano alla resistente CP_1 collocataria dei figli minori;
-Dispone che gli incontri del padre con i figli minori e e avvengano, nel rispetto delle esigenze e Per_1 Persona_2 dei desideri dei minori stessi e previo accordo con la madre, secondo la seguente disciplina : due pomeriggi a settimana e cioè il martedì ed il giovedì dalle 17,00 alle 20,00, salvo diverso accordo fra i genitori;
nonché un weekend a settimane alterne (dal sabato ore 10 alla domenica ore 20); ed inoltre ad anni alterni dal 24/12 al 30/12 ovvero nei giorni dal 31 dicembre al 6/ gennaio , e ad anni alterni dalla vigilia di Pasqua al Lunedì in Albis , e 15 giorni nel mese di luglio o agosto durante le vacanze estive, sempre previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze e dei desideri dei minori, da individuare entro il 30 giugno di ciascun anno. Prescrive ai coniugi una positiva collaborazione per una gestione coesa della genitorialità e per garantire la serenità psicologica dei minori
-Dispone che i genitori si scambino un recapito telefonico al quale siano reperibili per qualsiasi comunicazione urgente riguardante il figlio minore;
-Avuto riguardo alle condizioni reddituali delle parti emergenti allo stato, pone a carico del padre Parte_1 (operatore ecologico con stipendio di circa € 1700 al mese) l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori e con l'assegno mensile complessivo di € 600,00 da versarsi entro il 5 di ogni mese alla madre Per_1 Persona_2 presso il domicilio della stessa o sul conto corrente bancario che questa indicherà ovvero con le diverse modalità che quest'ultima specificherà; detto assegno sarà annualmente rivalutato secondo Istat;
-dispone che il padre contribuisca nella misura del 50% delle spese straordinarie, scolastiche e mediche Parte_1 non coperte dal Servizio sanitario Nazionale relative ai detti figli minori , debitamente documentate;
- avuto riguardo alle condizioni patrimoniali delle parti emergenti allo stato, e della precaria attività lavorativa (casalinga - colf occasionale con modestissimo reddito immobiliare di € 200 mensili) svolta dalla , dispone che CP_1
contribuisca al mantenimento della moglie versando alla stessa la somma Parte_1 Controparte_1 mensile di € 100,00 annualmente rivalutabile secondo Istat ,entro il giorno 5 di ciascun mese, presso il domicilio della moglie ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà indicato dalla stessa, o mediante altre modalità che quest'ultima specificherà.
Nominato il Gi, espletata l'istruttoria a mezzo dell'attivazione di SS e della nomina del curatore speciale delle minori alla luce della conflittualità tra i coniugi, la causa è stata riservata al Collegio il 10.7.2025 con i termini di legge.
Sulla domanda di separazione. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta
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processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. Nulla è stato provato dalla resistente circa l'addebito della separazione al marito che la stessa ha proposto in via riconvenzionale. La domanda, pertanto, va rigettata.
Circa l'affido di e di , nel corso del giudizio sono emerse notevoli criticità nei rapporti tra le Per_1 Persona_2 minori e la madre. Il ricorrente ha, infatti, chiesto, con note di udienza del 14.12.2023, di trasferire la residenza privilegiata delle figlie presso di sé alla luce delle condotte troppo rigide della madre, ed avendo appreso del disagio delle stesse dalle loro parole. Il gi, pertanto, sentiti i coniugi all'udienza del 16.1.2024 ed aver appreso che la si era trasferita in altra CP_1 abitazione con le figlie senza alcuna comunicazione al padre, ha ascoltato le parti all'udienza del 2.5.2024.
Il sign. ha dichiarato: abbiamo trasferito la residenza delle minori a casa mia a via Cecagnolo 21 ad Parte_1 Ercolano circa 6-7- mesi fa;
siamo andati tutti e due al Comune. Lo abbiamo fatto per motivi legati al medico di base di tutte e due le figlie. vive presso di me da anni, mentre la piccola vive presso la madre. La Per_1 Persona_2 piccola va a scuola la mattina e il pomeriggio viene a casa mia;
la sera l'accompagno a casa dalla madre a via Cupa di Monte che è una residenza provvisoria perché mia moglie sta in un B e sta con me da anni, e vede la CP_2 madre regolarmente. Confermo la richiesta di residenza privilegiata di entrambe le figlie presso di me. studia Per_1 fa il secondo superiore di scienze umane. Pt_ La sign.ra ha dichiarato: siamo andati io e insieme al Comune di Ercolano a trasferire la Controparte_1 residenza di tutte e due le figlie presso la casa del padre . Io vivo per il momento in un B e B a via Cupe Monte. Mi sono stabilita circa 6-7- mesi fa perché sto aspettando che si liberi la mia casa ad Ercolano che è occupata da un inquilina che ne se ne va. Mi da solo 200 euro e d io ho messo l'avvocato per mandarla ma sto ancora aspettando.
sta con il padre da pochi mesi perché ha deciso lei così; la ex casa coniugale l'abbiamo lasciata da anni. Poi io Per_1 mi sono trasferita a via Cupe Monte e lui a via Cecagnolo. La piccola sta con me e dorme a casa mia;
il pullmino la viene a prendere a casa mia e poi qualche volta va a casa del padre. Fa i compiti con e la sera torna a casa. Per_1Pt_ L'AC . Io vedo regolarmente. Non sono d'accordo alla residenza privilegiata delle figlie con il Per_1 padre. Sono d'accordo solo con l'affido condiviso e nego che stia con il padre da anni ma solo da pochi mesi Per_1 per esigenze contigenti.
Alla stessa udienza è stata ascoltata, quindi, la quale ha dichiarato: Io sto con papà e mi sono trasferita da lui a Per_1 settembre 2023 e ho la mia stanza, stiamo solo io e papà. Sono serena nelle mie dichiarazioni e non sono stata condizionata da nessuno dei miei genitori. Nella stessa casa ci sono il nonno e la nonna ( i genitori di papà) ed io non sono mai da sola. Io entro a scuola la mattina ed esco per il pranzo e quando torno a casa trovo papà ed i nonni e trovo il pranzo pronto. Ho un'altra sorellina che ha 9 anni e si chiama . Lei viene dopo la scuola da Persona_2 papà e spesso viene con il pulmino;
io la aiuto a fare i compiti e la sera la riaccompagniamo a casa. Io frequento il secondo anno di liceo scienze motorie ad Ercolano e dopo vorrei studiare Giurisprudenza. Sono voluta andare da papà perché mi trovo meglio con lui. Da quando sono andata a vivere con papà è comunque difficile il mio rapporto con mamma. Mamma mi ha chiesto qualche volta di stare con lei, ma non sempre sono andata perché dovevo studiare. Quando mamma e papà stavano insieme, il mio rapporto con mamma andava abbastanza bene ma è stato sempre un po' difficile. Quando papà va a lavoro ed esce alle tre di notte (poiché fa l'operatore ecologico), io dormo a casa con i nonni. Nello stesso palazzo ci sono anche le mie zie. Vedo mamma poco, ad esempio quando accompagno a casa . Ormai mi sono abituata a vederla poco. Secondo me, non è serena e la vedo Persona_2 Persona_2 diversa dalla separazione, la vedo più grande per la sua età. Se il Giudice mi chiede se voglio tornare a casa di mia madre, io dico che preferisco stare a casa di mio padre perché mi sento più serena. Io voglio un sacco di bene a mia madre ma purtroppo sto passando un periodo un po' delicato e mi sento più serena con mio padre. Io e mamma abbiamo sempre avuto caratteri diversi e io mi sento più affine come carattere a mio padre. Qualche volta sono andata Per_ a dormire da mia madre ma solo una notte qualche week-end. A casa di mamma c' è la stanza per me e per Il Per_ mio rapporto con non è cambiato, siamo sempre molto unite e di fatto lei dorme solo a casa di mamma perché Per_ tutti i pomeriggi viene da noi. viene da noi spesso anche il sabato e la domenica perché mamma lavora. Qualche volta dorme anche da noi. Per due anni di seguito, al mio compleanno che è il 10 luglio, mia madre mi ha portato con Per_ sé ad Ischia ed una volta a Capri, per 2-3- giorni. non c'era ed è rimasta con mio padre perché penso che forse non ce la faceva con i soldi.
Con ordinanza del 5.5.2024, sono stati, quindi, attivati i SS di Ercolano ed è stata nominato il curatore speciale delle minori nella persona dell'avv. Alessia Schisano la quale si è costituita tempestivamente ed ha chiesto, provvisoriamente, la conferma dell'affido condiviso delle minori con residenza privilegiata di presso il padre e Per_1 di presso la madre, con modalità di frequentazione padre-figlia e madre-figlia in atto. Per_4
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Confermate tali modalità, sono stati disposti percorsi di sostegno alla genitorialità dei coniugi presso i SS ed un percorso di sostegno psicologico per le minori;
è stato revocato il mantenimento del padre per nonché il Per_1 mantenimento per la che aveva dichiarato di svolgere lavori saltuari (oltre ad essere percettrice del canone di CP_1 locazione dell'immobile di sua proprietà). Alla successiva udienza del 30.1.2025 – sentite le parti ed il curatore speciale che dava contezza delle difficoltà di gestire gli incontri con le minori a causa delle intemperanze della madre – acquisite le relazioni dei SS dalle quali è emersa l'effettiva aggressività della nei confronti degli stessi operatori, la sua ostatività e la totale assenza di CP_1 collaborazione, il Gi ha disposto la prosecuzione dei percorsi per i coniugi e per le minori che sono state descritte come ragazzine molto provate e sofferenti che hanno individuato nel padre il loro riferimento emotivo. Alla successiva udienza del 27.5.2025, sentite nuovamente le parti in presenza del curatore speciale, il ricorrente ha dichiarato che entrambe le minori si erano trasferite presso di lui e la resistente – che ha dichiarato di aver fatto il lavori nella sua casa nella quale si stava per trasferire – ha continuato ad opporsi a tale trasferimento chiedendo che le figlie tornassero da lei, o, almeno, solo di confermando che vive con il padre ormai da due anni e lei la Per_4 Per_1 vede regolarmente. Infine, dall'ultima relazione dei SS dell'aprile 2025, è stato confermato che le minori vivevano presso il padre, che la madre stava superando le criticità iniziali, che stava corrispondendo al marito la somma di € 300,00 mensili per le figlie, che vedeva le bambine regolarmente e che la sua abitazione (nella quale si era trasferita dopo la ristrutturazione) era curata e ben tenuta, adatta ad ospitare le figlie.
Così ricostruito l'iter processuale, ritiene il Collegio che non vi siano motivi ostativi per confermare l'affido condiviso di e ad entrambi i genitori, come concordemente richiesto dalle parti e dal curatore speciale, con il Per_1 Persona_2 parere favorevole del PM. In sede di precisazione delle conclusioni il ricorrente ha chiesto stabilirsi la residenza privilegiata presso di sé delle figlie, mentre la resistente si è opposta. Il curatore speciale ha concluso come di seguito: Per quanto concerne, invece, il collocamento della prole, si richiede, anche in questa sede, che entrambe le minori siano collocate presso il padre, sig. essendosi dimostrato, nel corso dell'intera procedura il genitore Parte_1 maggiormente presente, accudente, responsabile ed assennato, finanche nella gestione del conflitto con la resistente. Invero, come si è già specificato poc'anzi, il cambio di residenza anagrafico effettuato per ragioni di opportunità e di tutela della prole si è poi trasformato anche per la secondogenita in un cambio effettivo di abitazione e quindi di residenza, posto che la primogenita, già in precedenza si era trasferita a vivere stabilmente presso il genitore per notevoli dissidi ed incomprensioni con la madre. In sede di audizione diretta, ossia espletata dallo scrivente curatore, ha illustrato con dovizia di particolari, le Per_1 ragioni che l'hanno condotta a detta scelta che ad oggi perdura sebbene il rapporto madre/figlia sia un po' migliorato in termini di dinamiche. , nelle more del giudizio, ha compiuto 17 anni lo scorso 10.07.2025 sicché diventerà Per_1 maggiorenne tra soli 10 mesi ed anche per le vie brevi ha confermato allo scrivente Curatore di non voler modificare né il proprio collocamento che le modalità di incontro con la genitrice ed essendo “un grande minore” la sua volontà ha un peso specifico Peraltro, la primogenita anche in previsione della udienza di precisazione delle conclusioni ha confermato che anche la germana vive stabilmente con loro ed incontra la madre più spesso perché ne ha piacere. Persona_2 Per quanto concerne infatti la secondogenita , nata il [...], ovvero di quasi 11 anni di età, la Persona_2 stessa dovrà essere collocata presso il padre per le ragioni sin qui esposte ed anche per non perdere il prezioso legame con la germana e potrà incontrare la madre ogni qual volta lo vorrà e ne farà espressa richiesta ed in ogni caso Per_1 secondo il seguente calendario, il cui rispetto non dovrà prevedere alcuna forzatura in capo alla minore e sempre fatto salvo ogni diverso migliore accordo che potrà intervenire di volta in volta fra essi genitori: a) a fine settimana alterni dal venerdì con prelievo dall'uscita da scuola fino al lunedì seguente con ACmento a scuola;
b) un giorno infrasettimanale di preferenza il mercoledì o il giovedì con eventuale pernotto se le parti ritengano di dover organizzare un periodo di permanenza più prolungato presso la madre sempre con prelievo ed ACmento a scuola all'indomani o rientro con ACmento presso la casa paterna entro le ore 21,00. Per quanto attiene le festività e le ferie estive si chiede la previsione di un calendario cd. “standard” e più precisamente: c) durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal pomeriggio del 21 Dicembre alla sera del 29 Dicembre, con un genitore e dalla sera del 29 Dicembre alla sera del 6 Gennaio con l'altro; d) durante le festività pasquali, ad anni alterni, dal Mercoledì della settimana Santa alla sera del Lunedì in Albis;
e) durante gli eventuali ponti e/o ulteriori festività annuali, previa accordo fra le parti da concordarsi almeno 7 giorni prima dell'evento, ad anni alterni ed a festività/ponti alternati fra i genitori;
f) laddove non sia possibile un accordo fra le parti per trascorrere congiuntamente il giorno del compleanno ed onomastico della minore, trascorrerà il giorno del suo Persona_2 compleanno ed onomastico, a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro, ad anni alterni e a ricorrenze alternate tra i genitori;
mentre trascorrerà con ciascun genitore il giorno dei rispettivi compleanni e onomastici, festa della mamma e del papà. g) durante il periodo estivo e più precisamente dalla fine della scuola nel mese di Giugno fino a Settembre), i genitori osserveranno i cd. tempi paritetici rispettando sempre gli impegni extrascolastici del minore. I genitori comunicheranno la località, l'eventuale itinerario di viaggio e la struttura ove si recheranno in vacanza con la figlia. h) Entrambe le minori dovranno mantenere rapporti significativi con gli ascendenti di ciascun ramo parentale.
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Orbene, il Tribunale – tenuto conto del parere del Pm e delle ultime relazioni dei SS, dispone la collocazione privilegiata delle minori presso il padre, con le modalità di visita madre-figlie indicate dal curatore che appaiono garantire pienamente il mantenimento del legame affettivo delle stesse con la madre.
Circa il mantenimento delle figlie minori. Per quanto riguarda il contributo per il mantenimento dei figli - si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Orbene, nel caso concreto, l'obbligo di mantenimento grava sulla madre. Nella ambiguità di quanto emerso e dalla confusa situazione economico-reddituale della - che ha dichiarato di CP_1 svolgere lavori saltuari non fiscalizzati di collaboratrice domestica e che è proprietaria della casa nella quale abita (dopo aver sostenuto i costi della ristrutturazione), tenuto conto del fatto che le esigenze dei minori aumentano con il tempo senza che sia necessario allegare alcunché, il Tribunale pone a carico di l'onere di Controparte_1 corrispondere mensilmente ad la somma di € 350,00 quale contributo al mantenimento delle figlie minori Parte_1 con decorrenza dalla pronuncia e con rivalutazione da novembre 2026. Tale importo appare congruo tenuto conto anche della circostanza che il ricorrente, che contribuisce al mantenimento diretto delle figlie con il suo lavoro (dal quale percepisce la somma mensile di circa 1.800,00 mensili), sostiene anche il costo della locazione della abitazione nella quale risiede con le minori. Le parti, infine, sono tenute al 50% delle spese straordinarie per le figlie, come da Protocollo del 7.3.2018.
Il sign. , inoltre, è autorizzato a percepire per intero l'assegno unico per le figlie minori, alla luce della recente Pt_1 pronuncia della Cassazione n. 4672/2025.
Avuto riguardo alla domanda di assegno di mantenimento per la resistente – che la stessa ha reiterato negli atti difensivi finali, il Collegio conferma la revoca del mantenimento già disposta dal Gi con ordinanza del 16.7.2024.
Le spese processuali, alla luce delle statuizioni che precedono e tenuto conto della non opposizione della resistente alla domanda di separazione, possono trovare integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa definitivamente pronunciando così provvede:
1- Pronuncia la separazione tra e ai sensi dell'art. 151 – 1° co Parte_1 Controparte_1 c.c;
2- Rigetta la domanda riconvenzionale di addebito formulata dalla resistente;
3- affida le minori e ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso il padre;
Per_1 Persona_2
4- disciplina gli incontri madre-figlie nei termini di cui in parte motiva;
5- pone a carico di Controparte_1 l'obbligo di corrispondere a l'assegno di contributo per il mantenimento delle figlie minori nella Parte_1 misura di € 350,00 mensili con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione annuale da novembre 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie, - come indicate in parte motiva;
6- autorizza a percepire per intero gli AAUU per le figlie;
Parte_1
7- rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla resistente in riconvenzionale;
8- compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
9- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ercolano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 97 parte II s. A Registro atti di matrimonio anno 2007).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7.11.2025
IL PRESIDENTE estensore dott.ssa Immacolata Cozzolino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1a Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Ssa Immacolata Cozzolino - Presidente rel./est. Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice - Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel/est - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 13748/2021 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza cartolare del 10.7.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. avente per oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gennaro Parte_1 Paudice
RICORRENTE- resistente in riconvenzionale
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'avv. Giovanni Ascione
RESISTENTE- ricorrente in riconvenzionale
NONCHÉ AVV. ALESSIA SCHISANO,
CURATORE SPECIALE DEI MINORI
ED Il P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza cartolare del 10.7.2025, i procuratori delle parti ed il curatore speciale si sono rimessi ai propri scritti;
il PM – con parere del 10.7.2025 - ha aderito alle domande del curatore.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 26.5.2021, il sign. – premesso di aver contratto matrimonio con la sign. Parte_1 [...]
il 23.7.2007 dal quale erano nate (10.7.2008) e (20.1.2015) – esponeva che per Controparte_1 Per_1 Persona_2 incompatibilità caratteriale era venuta meno l'affectio coniugalis e chiedeva pronunciarsi la separazione dalla stessa. Deduceva, inoltre, di svolgere la professione di operatore ecologico presso la e, genericamente, assumeva che Parte_2 la moglie fosse autonoma economicamente. Chiedeva, pertanto, disporsi l'affido condiviso delle minori con residenza privilegiata presso la madre alla quale sarebbe stata assegnata la casa coniugale: proponeva la somma di € 600,00 quale suo contributo al mantenimento delle minori e, nonostante avesse dichiarato che la moglie fosse autonoma, offriva la somma di € 100,00 per il suo mantenimento. Indicava un programma di visite con le figlie.
Si costituiva la la quale, non opponendosi alla separazione, deduceva: CP_1 A) Preliminarmente occorre impugnare e contestare la ricostruzione fattuale, operata da controparte laddove viene riferito da controparte, che l'unione familiare sarebbe venuta meno per la insofferenza della resistente al vincolo coniugale e di una presunta autosufficienza economica della stessa. B) Per quanto attiene al primo profilo la affermazione di parte ricorrente si presenta oltre che generica, sfornita di qualsivoglia riscontro probatorio. Ed invero, la realtà dei fatti è diametralmente opposta a quella descritta dal sig. che, a causa delle suo comportamento Pt_1 irascibile, ha causato il progressivo deteriorarsi dei rapporti coniugali;
C) La convivenza tra i coniugi, infatti, a causa del predetto comportamento del sig. con il passare del tempo è divenuta sempre più complicata fin quando il Pt_1 sig. , senza alcun preavviso, si è allontanato nel mese di Settembre 2020 dalla casa coniugale trasferendo la Pt_1 propria dimora presso i propri genitori;
D) Dal giorno in cui ha lasciato la casa coniugale il sig. ha Pt_1 dichiarato di provvedere al pagamento del canone di locazione afferente la casa coniugale senza versare alcunché per il mantenimento delle figlie e della coniuge;
E) La sig.ra , contrariamente a quanto asserisce controparte, non è CP_1 autosufficiente economicamente ed inoltre è priva di una occupazione lavorativa. Percepisce invero, come unica fonte di reddito, l'importo di €200,00 mensili derivanti da canone di locazione relativo ad un immobile di sua proprietà sito in Ercolano. Il tutto come si può evincere dalle dichiarazioni reddituali 2018-2019 e 2020 allegate in atti;
F) Al contrario il sig. ha un reddito di circa euro 2.000,00 mensili, essendo assunto presso la come Pt_1 Parte_2 pacificamente si desume dalla documentazione fiscale depositata dallo stesso ricorrente. G) Ad oggi, la sig.ra CP_1
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si ritrova a sostenere da sola tutte le spese relative al mantenimento delle figlie affidandosi spesso all'aiuto dei conoscenti;
H) La sig.ra si è sempre dedicata esclusivamente alla cura delle figlie e della famiglia ed essendo CP_1 sprovvista di specifici titoli formativi non sarà probabilmente in grado di trovare un'occupazione e di provvedere al pagamento dei canoni di locazione relativi alla casa coniugale. I) L'assegno di mantenimento, comprensivo dei costi del canone di locazione è volto a riequilibrare la situazione economica della coppia dove nel caso di specie la sig.ra ha rinunciato a una propria indipendenza economica. (Cass. Sezioni Unite n.18287 del 2018). CP_1 Ha chiesto: pronunciarsi l'addebito della separazione al marito per tutti i fatti esposti in narrativa, e sia dichiarata la loro separazione personale alle seguenti condizioni, da assumersi anche in via temporanea davanti all'Ill.mo sig. Presidente: 1) i coniugi vivranno separatamente ed il sig. provvederà a trasferire altrove la propria Parte_1 residenza essendosi già allontanato dalla casa coniugale;
2) le figlie minori e saranno affidate Per_1 Persona_2 ad entrambi i coniugi con dimora abituale presso la casa familiare, costituita dall'immobile sito in Ercolano al corso Italin.82, unitamente alla madre sig.ra ; 3) La casa coniugale sarà assegnata alla sig.ra Controparte_1 ; 4) Il sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie secondo accordi tra i coniugi Controparte_1 Parte_1 (…) 5) Il sig. corrisponderà alla sig.ra , per il mantenimento delle figlie, l'importo periodico di Pt_1 CP_1
€800,00 (400,00 per ciascun figlio), da versare entro il 1° di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra la quale Controparte_1 comunicherà al sig. le relative coordinate bancarie. 6) Le spese straordinarie, ovvero quelle mediche non Pt_1 coperte dal S.S.N., scolastiche, ricreative nonché quelle legate alle attività sportive, previo concorde decisione di entrambi i coniugi, verranno ripartite in pari misura tra i genitori;
7) Il sig. verserà in favore della Parte_1 sig.ra l'importo di €200,00 a titolo di mantenimento per il coniuge. CP_1
Fissata l'udienza presidenziale in data 8.10.2021, sentiti i coniugi, il Presidente provvedeva come di seguito:
-Autorizza i coniugi a vivere separatamente, fissando la propria residenza ove lo riterranno con l'obbligo di comunicarla all'altro coniuge e, per colui che trasferisca la residenza, di comunicarlo senza indugio all'altro coniuge a mezzo lettera raccomandata rr;
e dichiara lo scioglimento della comunione legale;
-affida i figli minori n. 10.7.2008 e n. 20.1.2015 ad entrambi i genitori in forma condivisa, con il Per_1 Persona_2 collocamento presso il domicilio della madre;
Controparte_1
-dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita in Via Corso Italia n. 82 Ercolano alla resistente CP_1 collocataria dei figli minori;
-Dispone che gli incontri del padre con i figli minori e e avvengano, nel rispetto delle esigenze e Per_1 Persona_2 dei desideri dei minori stessi e previo accordo con la madre, secondo la seguente disciplina : due pomeriggi a settimana e cioè il martedì ed il giovedì dalle 17,00 alle 20,00, salvo diverso accordo fra i genitori;
nonché un weekend a settimane alterne (dal sabato ore 10 alla domenica ore 20); ed inoltre ad anni alterni dal 24/12 al 30/12 ovvero nei giorni dal 31 dicembre al 6/ gennaio , e ad anni alterni dalla vigilia di Pasqua al Lunedì in Albis , e 15 giorni nel mese di luglio o agosto durante le vacanze estive, sempre previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze e dei desideri dei minori, da individuare entro il 30 giugno di ciascun anno. Prescrive ai coniugi una positiva collaborazione per una gestione coesa della genitorialità e per garantire la serenità psicologica dei minori
-Dispone che i genitori si scambino un recapito telefonico al quale siano reperibili per qualsiasi comunicazione urgente riguardante il figlio minore;
-Avuto riguardo alle condizioni reddituali delle parti emergenti allo stato, pone a carico del padre Parte_1 (operatore ecologico con stipendio di circa € 1700 al mese) l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori e con l'assegno mensile complessivo di € 600,00 da versarsi entro il 5 di ogni mese alla madre Per_1 Persona_2 presso il domicilio della stessa o sul conto corrente bancario che questa indicherà ovvero con le diverse modalità che quest'ultima specificherà; detto assegno sarà annualmente rivalutato secondo Istat;
-dispone che il padre contribuisca nella misura del 50% delle spese straordinarie, scolastiche e mediche Parte_1 non coperte dal Servizio sanitario Nazionale relative ai detti figli minori , debitamente documentate;
- avuto riguardo alle condizioni patrimoniali delle parti emergenti allo stato, e della precaria attività lavorativa (casalinga - colf occasionale con modestissimo reddito immobiliare di € 200 mensili) svolta dalla , dispone che CP_1
contribuisca al mantenimento della moglie versando alla stessa la somma Parte_1 Controparte_1 mensile di € 100,00 annualmente rivalutabile secondo Istat ,entro il giorno 5 di ciascun mese, presso il domicilio della moglie ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà indicato dalla stessa, o mediante altre modalità che quest'ultima specificherà.
Nominato il Gi, espletata l'istruttoria a mezzo dell'attivazione di SS e della nomina del curatore speciale delle minori alla luce della conflittualità tra i coniugi, la causa è stata riservata al Collegio il 10.7.2025 con i termini di legge.
Sulla domanda di separazione. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta
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processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. Nulla è stato provato dalla resistente circa l'addebito della separazione al marito che la stessa ha proposto in via riconvenzionale. La domanda, pertanto, va rigettata.
Circa l'affido di e di , nel corso del giudizio sono emerse notevoli criticità nei rapporti tra le Per_1 Persona_2 minori e la madre. Il ricorrente ha, infatti, chiesto, con note di udienza del 14.12.2023, di trasferire la residenza privilegiata delle figlie presso di sé alla luce delle condotte troppo rigide della madre, ed avendo appreso del disagio delle stesse dalle loro parole. Il gi, pertanto, sentiti i coniugi all'udienza del 16.1.2024 ed aver appreso che la si era trasferita in altra CP_1 abitazione con le figlie senza alcuna comunicazione al padre, ha ascoltato le parti all'udienza del 2.5.2024.
Il sign. ha dichiarato: abbiamo trasferito la residenza delle minori a casa mia a via Cecagnolo 21 ad Parte_1 Ercolano circa 6-7- mesi fa;
siamo andati tutti e due al Comune. Lo abbiamo fatto per motivi legati al medico di base di tutte e due le figlie. vive presso di me da anni, mentre la piccola vive presso la madre. La Per_1 Persona_2 piccola va a scuola la mattina e il pomeriggio viene a casa mia;
la sera l'accompagno a casa dalla madre a via Cupa di Monte che è una residenza provvisoria perché mia moglie sta in un B e sta con me da anni, e vede la CP_2 madre regolarmente. Confermo la richiesta di residenza privilegiata di entrambe le figlie presso di me. studia Per_1 fa il secondo superiore di scienze umane. Pt_ La sign.ra ha dichiarato: siamo andati io e insieme al Comune di Ercolano a trasferire la Controparte_1 residenza di tutte e due le figlie presso la casa del padre . Io vivo per il momento in un B e B a via Cupe Monte. Mi sono stabilita circa 6-7- mesi fa perché sto aspettando che si liberi la mia casa ad Ercolano che è occupata da un inquilina che ne se ne va. Mi da solo 200 euro e d io ho messo l'avvocato per mandarla ma sto ancora aspettando.
sta con il padre da pochi mesi perché ha deciso lei così; la ex casa coniugale l'abbiamo lasciata da anni. Poi io Per_1 mi sono trasferita a via Cupe Monte e lui a via Cecagnolo. La piccola sta con me e dorme a casa mia;
il pullmino la viene a prendere a casa mia e poi qualche volta va a casa del padre. Fa i compiti con e la sera torna a casa. Per_1Pt_ L'AC . Io vedo regolarmente. Non sono d'accordo alla residenza privilegiata delle figlie con il Per_1 padre. Sono d'accordo solo con l'affido condiviso e nego che stia con il padre da anni ma solo da pochi mesi Per_1 per esigenze contigenti.
Alla stessa udienza è stata ascoltata, quindi, la quale ha dichiarato: Io sto con papà e mi sono trasferita da lui a Per_1 settembre 2023 e ho la mia stanza, stiamo solo io e papà. Sono serena nelle mie dichiarazioni e non sono stata condizionata da nessuno dei miei genitori. Nella stessa casa ci sono il nonno e la nonna ( i genitori di papà) ed io non sono mai da sola. Io entro a scuola la mattina ed esco per il pranzo e quando torno a casa trovo papà ed i nonni e trovo il pranzo pronto. Ho un'altra sorellina che ha 9 anni e si chiama . Lei viene dopo la scuola da Persona_2 papà e spesso viene con il pulmino;
io la aiuto a fare i compiti e la sera la riaccompagniamo a casa. Io frequento il secondo anno di liceo scienze motorie ad Ercolano e dopo vorrei studiare Giurisprudenza. Sono voluta andare da papà perché mi trovo meglio con lui. Da quando sono andata a vivere con papà è comunque difficile il mio rapporto con mamma. Mamma mi ha chiesto qualche volta di stare con lei, ma non sempre sono andata perché dovevo studiare. Quando mamma e papà stavano insieme, il mio rapporto con mamma andava abbastanza bene ma è stato sempre un po' difficile. Quando papà va a lavoro ed esce alle tre di notte (poiché fa l'operatore ecologico), io dormo a casa con i nonni. Nello stesso palazzo ci sono anche le mie zie. Vedo mamma poco, ad esempio quando accompagno a casa . Ormai mi sono abituata a vederla poco. Secondo me, non è serena e la vedo Persona_2 Persona_2 diversa dalla separazione, la vedo più grande per la sua età. Se il Giudice mi chiede se voglio tornare a casa di mia madre, io dico che preferisco stare a casa di mio padre perché mi sento più serena. Io voglio un sacco di bene a mia madre ma purtroppo sto passando un periodo un po' delicato e mi sento più serena con mio padre. Io e mamma abbiamo sempre avuto caratteri diversi e io mi sento più affine come carattere a mio padre. Qualche volta sono andata Per_ a dormire da mia madre ma solo una notte qualche week-end. A casa di mamma c' è la stanza per me e per Il Per_ mio rapporto con non è cambiato, siamo sempre molto unite e di fatto lei dorme solo a casa di mamma perché Per_ tutti i pomeriggi viene da noi. viene da noi spesso anche il sabato e la domenica perché mamma lavora. Qualche volta dorme anche da noi. Per due anni di seguito, al mio compleanno che è il 10 luglio, mia madre mi ha portato con Per_ sé ad Ischia ed una volta a Capri, per 2-3- giorni. non c'era ed è rimasta con mio padre perché penso che forse non ce la faceva con i soldi.
Con ordinanza del 5.5.2024, sono stati, quindi, attivati i SS di Ercolano ed è stata nominato il curatore speciale delle minori nella persona dell'avv. Alessia Schisano la quale si è costituita tempestivamente ed ha chiesto, provvisoriamente, la conferma dell'affido condiviso delle minori con residenza privilegiata di presso il padre e Per_1 di presso la madre, con modalità di frequentazione padre-figlia e madre-figlia in atto. Per_4
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Confermate tali modalità, sono stati disposti percorsi di sostegno alla genitorialità dei coniugi presso i SS ed un percorso di sostegno psicologico per le minori;
è stato revocato il mantenimento del padre per nonché il Per_1 mantenimento per la che aveva dichiarato di svolgere lavori saltuari (oltre ad essere percettrice del canone di CP_1 locazione dell'immobile di sua proprietà). Alla successiva udienza del 30.1.2025 – sentite le parti ed il curatore speciale che dava contezza delle difficoltà di gestire gli incontri con le minori a causa delle intemperanze della madre – acquisite le relazioni dei SS dalle quali è emersa l'effettiva aggressività della nei confronti degli stessi operatori, la sua ostatività e la totale assenza di CP_1 collaborazione, il Gi ha disposto la prosecuzione dei percorsi per i coniugi e per le minori che sono state descritte come ragazzine molto provate e sofferenti che hanno individuato nel padre il loro riferimento emotivo. Alla successiva udienza del 27.5.2025, sentite nuovamente le parti in presenza del curatore speciale, il ricorrente ha dichiarato che entrambe le minori si erano trasferite presso di lui e la resistente – che ha dichiarato di aver fatto il lavori nella sua casa nella quale si stava per trasferire – ha continuato ad opporsi a tale trasferimento chiedendo che le figlie tornassero da lei, o, almeno, solo di confermando che vive con il padre ormai da due anni e lei la Per_4 Per_1 vede regolarmente. Infine, dall'ultima relazione dei SS dell'aprile 2025, è stato confermato che le minori vivevano presso il padre, che la madre stava superando le criticità iniziali, che stava corrispondendo al marito la somma di € 300,00 mensili per le figlie, che vedeva le bambine regolarmente e che la sua abitazione (nella quale si era trasferita dopo la ristrutturazione) era curata e ben tenuta, adatta ad ospitare le figlie.
Così ricostruito l'iter processuale, ritiene il Collegio che non vi siano motivi ostativi per confermare l'affido condiviso di e ad entrambi i genitori, come concordemente richiesto dalle parti e dal curatore speciale, con il Per_1 Persona_2 parere favorevole del PM. In sede di precisazione delle conclusioni il ricorrente ha chiesto stabilirsi la residenza privilegiata presso di sé delle figlie, mentre la resistente si è opposta. Il curatore speciale ha concluso come di seguito: Per quanto concerne, invece, il collocamento della prole, si richiede, anche in questa sede, che entrambe le minori siano collocate presso il padre, sig. essendosi dimostrato, nel corso dell'intera procedura il genitore Parte_1 maggiormente presente, accudente, responsabile ed assennato, finanche nella gestione del conflitto con la resistente. Invero, come si è già specificato poc'anzi, il cambio di residenza anagrafico effettuato per ragioni di opportunità e di tutela della prole si è poi trasformato anche per la secondogenita in un cambio effettivo di abitazione e quindi di residenza, posto che la primogenita, già in precedenza si era trasferita a vivere stabilmente presso il genitore per notevoli dissidi ed incomprensioni con la madre. In sede di audizione diretta, ossia espletata dallo scrivente curatore, ha illustrato con dovizia di particolari, le Per_1 ragioni che l'hanno condotta a detta scelta che ad oggi perdura sebbene il rapporto madre/figlia sia un po' migliorato in termini di dinamiche. , nelle more del giudizio, ha compiuto 17 anni lo scorso 10.07.2025 sicché diventerà Per_1 maggiorenne tra soli 10 mesi ed anche per le vie brevi ha confermato allo scrivente Curatore di non voler modificare né il proprio collocamento che le modalità di incontro con la genitrice ed essendo “un grande minore” la sua volontà ha un peso specifico Peraltro, la primogenita anche in previsione della udienza di precisazione delle conclusioni ha confermato che anche la germana vive stabilmente con loro ed incontra la madre più spesso perché ne ha piacere. Persona_2 Per quanto concerne infatti la secondogenita , nata il [...], ovvero di quasi 11 anni di età, la Persona_2 stessa dovrà essere collocata presso il padre per le ragioni sin qui esposte ed anche per non perdere il prezioso legame con la germana e potrà incontrare la madre ogni qual volta lo vorrà e ne farà espressa richiesta ed in ogni caso Per_1 secondo il seguente calendario, il cui rispetto non dovrà prevedere alcuna forzatura in capo alla minore e sempre fatto salvo ogni diverso migliore accordo che potrà intervenire di volta in volta fra essi genitori: a) a fine settimana alterni dal venerdì con prelievo dall'uscita da scuola fino al lunedì seguente con ACmento a scuola;
b) un giorno infrasettimanale di preferenza il mercoledì o il giovedì con eventuale pernotto se le parti ritengano di dover organizzare un periodo di permanenza più prolungato presso la madre sempre con prelievo ed ACmento a scuola all'indomani o rientro con ACmento presso la casa paterna entro le ore 21,00. Per quanto attiene le festività e le ferie estive si chiede la previsione di un calendario cd. “standard” e più precisamente: c) durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal pomeriggio del 21 Dicembre alla sera del 29 Dicembre, con un genitore e dalla sera del 29 Dicembre alla sera del 6 Gennaio con l'altro; d) durante le festività pasquali, ad anni alterni, dal Mercoledì della settimana Santa alla sera del Lunedì in Albis;
e) durante gli eventuali ponti e/o ulteriori festività annuali, previa accordo fra le parti da concordarsi almeno 7 giorni prima dell'evento, ad anni alterni ed a festività/ponti alternati fra i genitori;
f) laddove non sia possibile un accordo fra le parti per trascorrere congiuntamente il giorno del compleanno ed onomastico della minore, trascorrerà il giorno del suo Persona_2 compleanno ed onomastico, a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro, ad anni alterni e a ricorrenze alternate tra i genitori;
mentre trascorrerà con ciascun genitore il giorno dei rispettivi compleanni e onomastici, festa della mamma e del papà. g) durante il periodo estivo e più precisamente dalla fine della scuola nel mese di Giugno fino a Settembre), i genitori osserveranno i cd. tempi paritetici rispettando sempre gli impegni extrascolastici del minore. I genitori comunicheranno la località, l'eventuale itinerario di viaggio e la struttura ove si recheranno in vacanza con la figlia. h) Entrambe le minori dovranno mantenere rapporti significativi con gli ascendenti di ciascun ramo parentale.
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Orbene, il Tribunale – tenuto conto del parere del Pm e delle ultime relazioni dei SS, dispone la collocazione privilegiata delle minori presso il padre, con le modalità di visita madre-figlie indicate dal curatore che appaiono garantire pienamente il mantenimento del legame affettivo delle stesse con la madre.
Circa il mantenimento delle figlie minori. Per quanto riguarda il contributo per il mantenimento dei figli - si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Orbene, nel caso concreto, l'obbligo di mantenimento grava sulla madre. Nella ambiguità di quanto emerso e dalla confusa situazione economico-reddituale della - che ha dichiarato di CP_1 svolgere lavori saltuari non fiscalizzati di collaboratrice domestica e che è proprietaria della casa nella quale abita (dopo aver sostenuto i costi della ristrutturazione), tenuto conto del fatto che le esigenze dei minori aumentano con il tempo senza che sia necessario allegare alcunché, il Tribunale pone a carico di l'onere di Controparte_1 corrispondere mensilmente ad la somma di € 350,00 quale contributo al mantenimento delle figlie minori Parte_1 con decorrenza dalla pronuncia e con rivalutazione da novembre 2026. Tale importo appare congruo tenuto conto anche della circostanza che il ricorrente, che contribuisce al mantenimento diretto delle figlie con il suo lavoro (dal quale percepisce la somma mensile di circa 1.800,00 mensili), sostiene anche il costo della locazione della abitazione nella quale risiede con le minori. Le parti, infine, sono tenute al 50% delle spese straordinarie per le figlie, come da Protocollo del 7.3.2018.
Il sign. , inoltre, è autorizzato a percepire per intero l'assegno unico per le figlie minori, alla luce della recente Pt_1 pronuncia della Cassazione n. 4672/2025.
Avuto riguardo alla domanda di assegno di mantenimento per la resistente – che la stessa ha reiterato negli atti difensivi finali, il Collegio conferma la revoca del mantenimento già disposta dal Gi con ordinanza del 16.7.2024.
Le spese processuali, alla luce delle statuizioni che precedono e tenuto conto della non opposizione della resistente alla domanda di separazione, possono trovare integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa definitivamente pronunciando così provvede:
1- Pronuncia la separazione tra e ai sensi dell'art. 151 – 1° co Parte_1 Controparte_1 c.c;
2- Rigetta la domanda riconvenzionale di addebito formulata dalla resistente;
3- affida le minori e ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso il padre;
Per_1 Persona_2
4- disciplina gli incontri madre-figlie nei termini di cui in parte motiva;
5- pone a carico di Controparte_1 l'obbligo di corrispondere a l'assegno di contributo per il mantenimento delle figlie minori nella Parte_1 misura di € 350,00 mensili con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione annuale da novembre 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie, - come indicate in parte motiva;
6- autorizza a percepire per intero gli AAUU per le figlie;
Parte_1
7- rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla resistente in riconvenzionale;
8- compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
9- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ercolano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 97 parte II s. A Registro atti di matrimonio anno 2007).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7.11.2025
IL PRESIDENTE estensore dott.ssa Immacolata Cozzolino
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