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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 19/05/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2754 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ADDINO FILIPPO parte ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
parte resistente contumace
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Divorzio - scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come in verbale di udienza in data 4/03/2025
pagina 1 di 3 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 24/09/2024 chiedeva Parte_1 all'intestato Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile con- tratto tra la ricorrente e in Parma il 12/04/2007, unione Controparte_1
dalla quale non erano nati figli. La ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n.
2 L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che i coniugi vivevano separati dal 22/03/2022, data nella quale erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale nel contesto del giudizio di separazione poi definito con sentenza emessa dal Tribunale di Parma in data
26/01/2023.
Il ricorso e il successivo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati al resistente, il quale non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 4/03/2025, parte ricorrente, unica presente personalmente, veniva sentita dal Giudice delegato;
all'esito dell'audizione il difensore della ricorrente chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione, precisando le conclusioni co- me in atti, con rinuncia a termini per scritti conclusivi.
La causa era quindi rimessa in decisione al Collegio e discussa nella camera di consiglio de 16/05/2025.
§
La domanda principale (ed unica) di parte ricorrente, volta ad ottenere la dichiara- zione di scioglimento del matrimonio, è fondata e va accolta.
Invero i coniugi, che hanno celebrato matrimonio civile il 12/04/2007 in Parma, vivono separati dal 22/03/2022, data di comparizione degli stessi dinanzi al Presi- dente del Tribunale nel contesto del giudizio di separazione poi definito con sen- tenza del Tribunale di Parma resa in data 26/01/2023.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono per- tanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e succ. mod. per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, nonché del disinteresse manifestato dal convenuto con la sua scelta di non presenziare e neanche costituirsi nel presente giudizio, che la pagina 2 di 3 comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricosti- tuita.
Considerata la natura necessaria del giudizio e il mancato espletamento di attività istruttoria, nulla si dispone sulle spese.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 12/04/2007 in Par- ma tra (nata in [...] il [...]) e Parte_1 [...]
(nato a [...] il [...]), matrimonio trascritto nei CP_1
registri dello Stato Civile del Comune di Parma, atto n. 59, Parte 1, anno 2007;
2. manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di
Parma per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 16/05/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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