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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/06/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASSINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cassino, in persona della dott.ssa Giuditta Di Cristinzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 3969/2017 R.G.A.C.,
promosso da
nata a [...], residente in [...]alla piazza V. Parte_1
Marandola Medaglia d'Oro n. 2 - (CF: ) - rappresentata e CodiceFiscale_1 difesa dall'avv. Pietro Fusaro e dall'avv. Vincenzo Napoli, elettivamente domiciliata presso il solo studio in Cassino, via G. D'Annunzio n. 9/B,
ATTRICE
CONTRO
con sede in Torino (TO), alla piazza S. Carlo n. 156, P. Controparte_1
Iva , CF e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino P.IVA_1
, capogruppo del gruppo bancario " ", in persona del legale P.IVA_2 Controparte_1
rappresentante p.t., e per essa, quale mandataria per la gestione del credito, CP_2
(già giusta atto di variazione di denominazione sociale dell'1
[...] Controparte_3
giugno 2021, iscritto in data 8 giugno 2021) con sede legale in Roma, via Adolfo Ravà
n. 75, P.IVA rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente P.IVA_3 dall'avv. Luca NO e dall'avv. LU LU, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Adolfo Ravà n. 75,
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: come dai rispettivi atti e difese
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in Parte_1
giudizio la al fine di sentirla dichiararla responsabile dei danni Controparte_4
patrimoniali, non patrimoniali ed esistenziali subiti e condannarla al versamento della somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti o nella somma ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari. Esponeva di aver sottoscritto in data 30.04.2015 contratto di finanziamento con la per l'acquisto di robot da cucina Worwek Controparte_4
Bimby per l'importo complessivo di € 1.504,70 da rimborsare in n. 30 rate mensili di €
49, 41 cadauna con addebito sul proprio conto corrente bancario. Deduceva di aver rilevato l'addebito sul proprio conto di una rata di € 65,41 e di aver chiesto alla banca di stornare tale importo. Evidenziava di aver perso la caparra di € 500,00 per l'acquisto di autovettura presso la concessionaria Eco Liri SpA di San Giorgio a Liri, a causa del rigetto della richiesta di finanziamento stante la presenza di dati negativi sul sistema di informazioni creditizie, di aver dovuto noleggiare una automobile nonché di aver provveduto all'acquisto di altra autovettura con finanziamento a nome del padre sig.
. Affermava di aver proposto dinanzi l'intestato tribunale Persona_1
ricorso ex art. 700 cpc conclusosi con ordinanza di accoglimento e ordine alla resistente di provvedere alla revoca della segnalazione e alla cancellazione Controparte_4
del nominativo dal sistema informativo gestito dalla IF SpA.
Si costituiva la contestando la domanda e chiedendone il rigetto in Controparte_4 quanto infondata. Indicava l'avvenuta sottoscrizione da parte dell'attrice di contratto di prestito per la concessione dell'importo di € 1.189,00, con rimborso previsto in n. 30 rate mensili dell'importo di € 48,35 mediante addebito sul conto corrente bancario ed evidenziava l'omesso pagamento delle rate. In relazione all'asserita illegittimità della segnalazione alla IF deduceva di aver operato in modo corretto provvedendo a
Pag. 2 di 6 segnalare il mancato pagamento dei ratei previsti dal contratto di finanziamento, secondo quanto previsto dal Codice di Deontologia e Buona Condotta dei Sistemi di
Informazioni Creditizie (SIC) (deve sin da subito rilevarsi l'assoluta correttezza dell'operato di che, in conformità a quanto previsto dal Codice Controparte_1
di Deontologia e Buona Condotta dei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) – il quale prevede, in caso di ritardo nei pagamenti superiore alle due rate consecutive, che gli istituti di credito possano legittimamente effettuare ai SIC la relativa segnalazione - ha provveduto a segnalare il mancato pagamento dei ratei previsti dal contratto di finanziamento. - pag. 3 costituzione).
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI co., cpc, non veniva ammessa la prova testimoniale articolata da parte attrice in quanto vertente su circostanze da provare documentalmente.
Veniva altresì formulata proposta transattiva ex art. 185 bis cpc consistente del
“pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 750,00 oltre € 350,00 per spese di lite”. Nelle more del giudizio si costituivano per la convenuta gli avv.ti Luca
NO e LU LU in sostituzione del precedente difensore.
Stante l'esito negativo dei tentativi di bonario componimento della lite, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 13.2.2024, il giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc. Con ordinanza del
14.06.2024, al fine di avere chiarimenti dai procuratori costituiti, la causa veniva rimessa sul ruolo. Giunta all'odierno giudicante, all'udienza del 21.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessine dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche a decorrere dal 01.02.2025.
La domanda merita di essere accolta parzialmente nei limiti di seguito illustrati.
Pacifica e incontestata la sottoscrizione di contratto di finanziamento del 30.04.2015 nonché la segnalazione della ricorrente alla IF.
La ricorrente sosteneva di essere stata esposta a un danno della propria reputazione economica nonché della lesione del buon nome a causa della mancata conoscenza della segnalazione e, a tal fine, chiedeva un risarcimento del danno quantificato in € 5.000,00.
Pag. 3 di 6 La convenuta, invece, relativamente a tale segnalazione, riteneva di aver operato in modo corretto e conforme a quanto previsto dal Codice di Deontologia e Buona
Condotta dei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC).
Preliminarmente al presente giudizio, parte attrice instaurava dinanzi l'intestato tribunale procedimento ex art. 700 cpc rubricato al RG n. 1089/2017 e conclusosi con ordinanza di accoglimento e ordine alla resistente di provvedere Controparte_4
alla revoca della segnalazione e alla cancellazione del nominativo della ricorrente dal sistema informativo gestito dalla IF PA (agli atti).
In tale ordinanza del 26.07.2017 l'istruttore - dott. – dopo aver richiamato Per_2
l'art. 125 del Testo Unico Bancario e l'art. 4 n. 7 del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, rilevava che l'iscrizione era avvenuta senza la prova del rispetto dei requisiti (L'iscrizione è quindi avvenuta senza (prova) del rispetto dei principi richiamati). Quanto alla richiesta di risarcimento dei danni, riteneva non esaminarla per essere il procedimento deputato alla tutela di carattere urgente.
Instaurato il presente giudizio, parte attrice chiedeva dichiararsi la Controparte_4
responsabile dei danni patrimoniali e non patrimoniale ed esistenziali subiti e condannare la stessa al versamento della somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti, quali danni patrimoniali e danno alla reputazione economica e lesione del buon nome, ovvero nella somma ritenuta di giustizia.
Tale domanda può essere accolta limitatamente ai danni patrimoniali sofferti da parte attrice e consistenti nell'importo di € 500,00 quale caparra versata all'atto della sottoscrizione di finanziamento per l'acquisto della autovettura, non concesso stante la suindicata segnalazione alla IF.
Si osserva che il precedente Istruttore, dott. G. Montefusco, con ordinanza del
30.11.2018, prima di decidere in ordine alle istanze istruttorie, formulava proposta ex art. 185 bis cpc ovvero “pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 750,00 oltre € 350,00 per spese di lite”.
Nel corso del giudizio parte attrice non forniva in alcun modo la prova dei lamentati danni non patrimoniali, quali danno alla reputazione economica e lesione del buon nome sofferti.
Pag. 4 di 6 Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte, il danno da illegittima segnalazione alla Centrale rischi non può ritenersi in re ipsa ma deve essere provato da chi ne chieda il risarcimento. In tal senso quanto affermato con la pronuncia n. 29252 del 13.11.2024 nella quale la Suprema Corte, richiamando propri precedenti, precisava che in materia di responsabilità civile, il danno all'immagine "per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi", in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento" (Cass., sez. 6-3, 28/03/2018, n. 7594).
In senso analogo Cass. Civ. n. 20885 del 5.08.2019 in base alla quale il danno all'immagine ed alla reputazione per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi costituisce pur sempre "danno conseguenza", alla luce della più ampia ricostruzione operata dalla fondamentali pronunce delle Sezioni Unite dell'11/11/2008 n. 26972-
26975, e pertanto non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (Sez.3, 19/07/2018, n. 19137;Sez.6,
28/03/2018, n. 7594; Sez.1, 25/01/2017, n. 1931) e n. 19137 del 19.07.2018 secondo cui il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (Cass. 14/05/2012, n. 7471;
Cass., ord., 24/09/2013, n. 21865).
Nel caso in esame la sig.ra pur lamentando di aver subito un danno alla Parte_1
reputazione economica e del buon nome, non specificava in che modo si fosse verificato tale pregiudizio, limitandosi ad indicare di aver dovuto dapprima noleggiare una vettura
(giusta fattura di autonoleggio agli atti) e poi di aver dovuto acquistarne un'altra con finanziamento acceso a nome del di lei padre, sig. Persona_1
(finanziamento GO CA agli atti). Dunque, non forniva alcuna prova del danno subito a seguito della suindicata segnalazione, posto che in ogni caso riusciva ad acquistare l'autovettura di cui aveva bisogno senza ricorrere al finanziamento a proprio nome.
Per tutto quanto sopra esposto, alla luce della documentazione in atti e della giurisprudenza su richiamata, la presente domanda merita di essere accolta solo relativamente al risarcimento dei danni patrimoniali, come conseguenza diretta del
Pag. 5 di 6 mancato finanziamento per l'acquisto della vettura, consistente nella perdita della caparra versata per l'acquisto di autovettura con finanziamento.
Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale (ovvero danno alla reputazione economica e lesione del buon nome), non essendo stata fornita alcuna prova in tal senso nel corso del giudizio, non merita di essere accolta.
Quanto alle spese di lite, in ragione del parziale accoglimento della domanda, considerando che la causa poteva essere decisa sulla base di proposta transattiva formulata ex art. 185 bis cpc con provvedimento del 30.11.2018, si ritiene vadano compensate per un mezzo ponendo la residua metà, liquidate come in dispositivo, a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da rigettata ogni diversa Parte_1
deduzione, istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda;
2. Condanna la convenuta al pagamento in favore della sig.ra della Parte_1 somma di € 500,00 quale danno patrimoniale subito in conseguenza della segnalazione alla centrale rischi;
3. Compensa per un mezzo le spese di lite e pone la residua metà, liquidata in €
1.000,00, oltre accessori, a carico di parte attrice, con distrazione se richiesta.
Così deciso in Cassino il 3 6 2025
Il Giudice
Dott. Giuditta Di Cristinzi
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cassino, in persona della dott.ssa Giuditta Di Cristinzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 3969/2017 R.G.A.C.,
promosso da
nata a [...], residente in [...]alla piazza V. Parte_1
Marandola Medaglia d'Oro n. 2 - (CF: ) - rappresentata e CodiceFiscale_1 difesa dall'avv. Pietro Fusaro e dall'avv. Vincenzo Napoli, elettivamente domiciliata presso il solo studio in Cassino, via G. D'Annunzio n. 9/B,
ATTRICE
CONTRO
con sede in Torino (TO), alla piazza S. Carlo n. 156, P. Controparte_1
Iva , CF e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino P.IVA_1
, capogruppo del gruppo bancario " ", in persona del legale P.IVA_2 Controparte_1
rappresentante p.t., e per essa, quale mandataria per la gestione del credito, CP_2
(già giusta atto di variazione di denominazione sociale dell'1
[...] Controparte_3
giugno 2021, iscritto in data 8 giugno 2021) con sede legale in Roma, via Adolfo Ravà
n. 75, P.IVA rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente P.IVA_3 dall'avv. Luca NO e dall'avv. LU LU, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Adolfo Ravà n. 75,
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: come dai rispettivi atti e difese
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in Parte_1
giudizio la al fine di sentirla dichiararla responsabile dei danni Controparte_4
patrimoniali, non patrimoniali ed esistenziali subiti e condannarla al versamento della somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti o nella somma ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari. Esponeva di aver sottoscritto in data 30.04.2015 contratto di finanziamento con la per l'acquisto di robot da cucina Worwek Controparte_4
Bimby per l'importo complessivo di € 1.504,70 da rimborsare in n. 30 rate mensili di €
49, 41 cadauna con addebito sul proprio conto corrente bancario. Deduceva di aver rilevato l'addebito sul proprio conto di una rata di € 65,41 e di aver chiesto alla banca di stornare tale importo. Evidenziava di aver perso la caparra di € 500,00 per l'acquisto di autovettura presso la concessionaria Eco Liri SpA di San Giorgio a Liri, a causa del rigetto della richiesta di finanziamento stante la presenza di dati negativi sul sistema di informazioni creditizie, di aver dovuto noleggiare una automobile nonché di aver provveduto all'acquisto di altra autovettura con finanziamento a nome del padre sig.
. Affermava di aver proposto dinanzi l'intestato tribunale Persona_1
ricorso ex art. 700 cpc conclusosi con ordinanza di accoglimento e ordine alla resistente di provvedere alla revoca della segnalazione e alla cancellazione Controparte_4
del nominativo dal sistema informativo gestito dalla IF SpA.
Si costituiva la contestando la domanda e chiedendone il rigetto in Controparte_4 quanto infondata. Indicava l'avvenuta sottoscrizione da parte dell'attrice di contratto di prestito per la concessione dell'importo di € 1.189,00, con rimborso previsto in n. 30 rate mensili dell'importo di € 48,35 mediante addebito sul conto corrente bancario ed evidenziava l'omesso pagamento delle rate. In relazione all'asserita illegittimità della segnalazione alla IF deduceva di aver operato in modo corretto provvedendo a
Pag. 2 di 6 segnalare il mancato pagamento dei ratei previsti dal contratto di finanziamento, secondo quanto previsto dal Codice di Deontologia e Buona Condotta dei Sistemi di
Informazioni Creditizie (SIC) (deve sin da subito rilevarsi l'assoluta correttezza dell'operato di che, in conformità a quanto previsto dal Codice Controparte_1
di Deontologia e Buona Condotta dei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) – il quale prevede, in caso di ritardo nei pagamenti superiore alle due rate consecutive, che gli istituti di credito possano legittimamente effettuare ai SIC la relativa segnalazione - ha provveduto a segnalare il mancato pagamento dei ratei previsti dal contratto di finanziamento. - pag. 3 costituzione).
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI co., cpc, non veniva ammessa la prova testimoniale articolata da parte attrice in quanto vertente su circostanze da provare documentalmente.
Veniva altresì formulata proposta transattiva ex art. 185 bis cpc consistente del
“pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 750,00 oltre € 350,00 per spese di lite”. Nelle more del giudizio si costituivano per la convenuta gli avv.ti Luca
NO e LU LU in sostituzione del precedente difensore.
Stante l'esito negativo dei tentativi di bonario componimento della lite, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 13.2.2024, il giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc. Con ordinanza del
14.06.2024, al fine di avere chiarimenti dai procuratori costituiti, la causa veniva rimessa sul ruolo. Giunta all'odierno giudicante, all'udienza del 21.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessine dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche a decorrere dal 01.02.2025.
La domanda merita di essere accolta parzialmente nei limiti di seguito illustrati.
Pacifica e incontestata la sottoscrizione di contratto di finanziamento del 30.04.2015 nonché la segnalazione della ricorrente alla IF.
La ricorrente sosteneva di essere stata esposta a un danno della propria reputazione economica nonché della lesione del buon nome a causa della mancata conoscenza della segnalazione e, a tal fine, chiedeva un risarcimento del danno quantificato in € 5.000,00.
Pag. 3 di 6 La convenuta, invece, relativamente a tale segnalazione, riteneva di aver operato in modo corretto e conforme a quanto previsto dal Codice di Deontologia e Buona
Condotta dei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC).
Preliminarmente al presente giudizio, parte attrice instaurava dinanzi l'intestato tribunale procedimento ex art. 700 cpc rubricato al RG n. 1089/2017 e conclusosi con ordinanza di accoglimento e ordine alla resistente di provvedere Controparte_4
alla revoca della segnalazione e alla cancellazione del nominativo della ricorrente dal sistema informativo gestito dalla IF PA (agli atti).
In tale ordinanza del 26.07.2017 l'istruttore - dott. – dopo aver richiamato Per_2
l'art. 125 del Testo Unico Bancario e l'art. 4 n. 7 del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, rilevava che l'iscrizione era avvenuta senza la prova del rispetto dei requisiti (L'iscrizione è quindi avvenuta senza (prova) del rispetto dei principi richiamati). Quanto alla richiesta di risarcimento dei danni, riteneva non esaminarla per essere il procedimento deputato alla tutela di carattere urgente.
Instaurato il presente giudizio, parte attrice chiedeva dichiararsi la Controparte_4
responsabile dei danni patrimoniali e non patrimoniale ed esistenziali subiti e condannare la stessa al versamento della somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti, quali danni patrimoniali e danno alla reputazione economica e lesione del buon nome, ovvero nella somma ritenuta di giustizia.
Tale domanda può essere accolta limitatamente ai danni patrimoniali sofferti da parte attrice e consistenti nell'importo di € 500,00 quale caparra versata all'atto della sottoscrizione di finanziamento per l'acquisto della autovettura, non concesso stante la suindicata segnalazione alla IF.
Si osserva che il precedente Istruttore, dott. G. Montefusco, con ordinanza del
30.11.2018, prima di decidere in ordine alle istanze istruttorie, formulava proposta ex art. 185 bis cpc ovvero “pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 750,00 oltre € 350,00 per spese di lite”.
Nel corso del giudizio parte attrice non forniva in alcun modo la prova dei lamentati danni non patrimoniali, quali danno alla reputazione economica e lesione del buon nome sofferti.
Pag. 4 di 6 Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte, il danno da illegittima segnalazione alla Centrale rischi non può ritenersi in re ipsa ma deve essere provato da chi ne chieda il risarcimento. In tal senso quanto affermato con la pronuncia n. 29252 del 13.11.2024 nella quale la Suprema Corte, richiamando propri precedenti, precisava che in materia di responsabilità civile, il danno all'immagine "per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi", in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento" (Cass., sez. 6-3, 28/03/2018, n. 7594).
In senso analogo Cass. Civ. n. 20885 del 5.08.2019 in base alla quale il danno all'immagine ed alla reputazione per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi costituisce pur sempre "danno conseguenza", alla luce della più ampia ricostruzione operata dalla fondamentali pronunce delle Sezioni Unite dell'11/11/2008 n. 26972-
26975, e pertanto non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (Sez.3, 19/07/2018, n. 19137;Sez.6,
28/03/2018, n. 7594; Sez.1, 25/01/2017, n. 1931) e n. 19137 del 19.07.2018 secondo cui il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (Cass. 14/05/2012, n. 7471;
Cass., ord., 24/09/2013, n. 21865).
Nel caso in esame la sig.ra pur lamentando di aver subito un danno alla Parte_1
reputazione economica e del buon nome, non specificava in che modo si fosse verificato tale pregiudizio, limitandosi ad indicare di aver dovuto dapprima noleggiare una vettura
(giusta fattura di autonoleggio agli atti) e poi di aver dovuto acquistarne un'altra con finanziamento acceso a nome del di lei padre, sig. Persona_1
(finanziamento GO CA agli atti). Dunque, non forniva alcuna prova del danno subito a seguito della suindicata segnalazione, posto che in ogni caso riusciva ad acquistare l'autovettura di cui aveva bisogno senza ricorrere al finanziamento a proprio nome.
Per tutto quanto sopra esposto, alla luce della documentazione in atti e della giurisprudenza su richiamata, la presente domanda merita di essere accolta solo relativamente al risarcimento dei danni patrimoniali, come conseguenza diretta del
Pag. 5 di 6 mancato finanziamento per l'acquisto della vettura, consistente nella perdita della caparra versata per l'acquisto di autovettura con finanziamento.
Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale (ovvero danno alla reputazione economica e lesione del buon nome), non essendo stata fornita alcuna prova in tal senso nel corso del giudizio, non merita di essere accolta.
Quanto alle spese di lite, in ragione del parziale accoglimento della domanda, considerando che la causa poteva essere decisa sulla base di proposta transattiva formulata ex art. 185 bis cpc con provvedimento del 30.11.2018, si ritiene vadano compensate per un mezzo ponendo la residua metà, liquidate come in dispositivo, a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da rigettata ogni diversa Parte_1
deduzione, istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda;
2. Condanna la convenuta al pagamento in favore della sig.ra della Parte_1 somma di € 500,00 quale danno patrimoniale subito in conseguenza della segnalazione alla centrale rischi;
3. Compensa per un mezzo le spese di lite e pone la residua metà, liquidata in €
1.000,00, oltre accessori, a carico di parte attrice, con distrazione se richiesta.
Così deciso in Cassino il 3 6 2025
Il Giudice
Dott. Giuditta Di Cristinzi
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