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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/04/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1910/2021
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale collegiale composto da: dott. Michele GUERNELLI Presidente rel. est. dott. Vittorio SERRA Giudice dott. Roberta DIOGUARDI Giudice
pronuncia la seguente SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1910/2021 promossa da:
[...
già C.F. ) (avv. . L. , Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 Pt_3 Parte_4
) Pt_5
-ATTRICE
Nei confronti di
C.F. ) (avv. R. Meconi) Controparte_1 P.IVA_2
-CONVENUTA
Le parti hanno così precisato le conclusioni all'udienza del 19.12.2024:
Per l' attrice:
“a) accertare che la convenuta (i) ha violato i diritti di privativa dell'attrice su denominazione, Controparte_1 marchio e domain name, e (ii) ha commesso atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2958, commi 1° e 2°, c.c.; b) dichiarare la nullità del marchio registrato dalla convenuta per difetto di novità ex art. 12, lett. a) del CPI;
c) ordinare, in ogni caso, alla convenuta di (i) cessare qualunque uso della denominazione “ ” e del marchio CP_1
“ ” o “ ”; (ii) modificare la propria denominazione sociale eliminando dalla stessa qualsiasi CP_1 CP_1 riferimento al termine “ ”; (iii) depositare formale rinuncia al marchio registrato “ ” n. CP_1 CP_1 302018000020136 o provvedere al suo trasferimento a titolo gratuito a favore dell'attrice; (iv) modificare il nome a dominio alcotec-italia.com, il sito web https://www.alcotec-italia.com/ e qualsiasi pagina aziendale sui sociale network, eliminando qualsiasi riferimento alla parola “ ”; (v) eliminare qualunque riferimento alla parola “ ” da CP_1 CP_1 tutto il materiale informativo, nonché da tutta la comunicazione aziendale e promozionale, sia essa elettronica o cartacea;
in ogni caso, inibendo la prosecuzione degli illeciti commessi con l'imposizione di penali dissuasive, nella misura ritenuta congrua dal Tribunale, e comunque non inferiore ad Euro 10.000,00 (diecimila) per ogni giorno di ritardo rispetto all'emananda sentenza;
d) condannare la convenuta a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato all'attrice, da quantificarsi in Euro 1.000.000,00 (un milione), ovvero nella misura, maggiore o minore, ritenuta equa e di giustizia;
e) disporre la pubblicazione della sentenza, a cura dell'attrice e a spese della convenuta su almeno due quotidiani di rilevanza nazionale;
1 f) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Per la convenuta:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Bologna adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nel merito,
-rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi Parte_2 ampiamente esposti nella narrativa del presente atto, ai quali si fa integrale rinvio ed in particolare
-accertare che non ha violato i diritti di privativa dell'attrice su denominazione, marchio Controparte_1 Parte_2 e domain name e non ha commesso atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2958, commi 1° e 2°, c.c. e per l'effetto
-rigettare la domanda di nullità del marchio “ ” registrato dalla odierna convenuta e rigettare di CP_1 conseguenza la richiesta di cessazione del suo uso, come anche di modificazione della ragione sociale e del nome a dominio;
-rigettare la richiesta di inibitoria come anche la domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato all'attrice, in quanto insussistente e comunque non dimostrato;
-accertare la natura temeraria ed abusiva dell'iniziativa giudiziaria di e per l'effetto condannarla al Parte_2 risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa ed in misura esemplare, perabuso di azione in giudizio ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Condannare la società al pagamento delle spese e compensi professionali di giudizio in favore di Parte_2 [...]
, da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014, aumentate percentualmente per la manifesta infondatezza CP_1 dell'azione”. In via istruttoria, si reitera la richiesta di di ammissione della prova per testi già indicata in sede di Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta, come precisata in sede di memorie istruttorie.”
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, con sede in RO (poi Parte_2 Pt_1
) citava in giudizio la convenuta esponendo:
[...]
di essere società di ingegneria costituita nel 2000, attiva nel settore di opere di ingegneria civile, di progettazione e controllo di qualità, di consulenza in materia di protezione dell'ambiente e di sicurezza sul lavoro e di assistenza amministrativa per gare di appalto, con servizi di general contractor1, sino alla realizzazione dell'opera “chiavi in mano”, su tutto il territorio nazionale e portando a termine circa 400 progetti, entrando dal 2018 nella classifica delle “top 150 engineering firms” d'Italia;
di avere fin dall'inizio utilizzato il termine quale denominazione sociale ed elemento CP_1
caratterizzante del proprio marchio figurativo dapprima nella forma di una piramide con la dicitura associata all'espressione “engineering” o “project management”, poi dal 2018 facendo Parte_2
uso di altro marchio figurativo per i propri servizi;
2 di avere realizzato un sito internet dal 2014 con proprio dominio www.alcotec.it e di avere aperto una sede secondaria a IL nel 2016;
di aver richiesto il 9.7.2020 e ottenuto il 20.1.2021 all'UIBM la registrazione (n. 302020000055999) del proprio marchio figurativo nelle classi 35,37,42, 45; apprendendo però poco prima che la convenuta aveva domandato il 8.6.2018 e ottenuto il 30.5.2019 dall'UIBM la registrazione (n.
302018000020136) del marchio “ ” nelle classi 6 e 37; CP_1
che la convenuta era attiva dall'aprile 2017 con la denominazione PROLED SRLS, occupandosi di grafica pubblicitaria, allestimenti per esercizi commerciali, arredo urbano, segnaletica, insegne luminose, corpi illuminanti e materiale elettrico, per poi iniziare ad operare alcuni mesi dopo anche nel settore delle costruzioni e ristrutturazioni edilizie e nel giugno 2018 modificato la ragione sociale in (quando il marchio di fatto di era già notoriamente Controparte_1 Parte_2
conosciuto in ), contestualmente depositando la domanda di registrazione del marchio di cui CP_1
sopra e del nome a dominio www.alcotec-italia.com; e contestato la diffida stragiudiziale dell'attrice dell'8.7.2020;
che la convenuta nel suo sito e sui social network si qualificava come general contractor per progettazione e realizzazione di costruzioni civili e industriali, operante da oltre 15 anni, cedendo il passo all'attività precedente, e così raddoppiando il fatturato in un solo anno;
che impresa chiaramente concorrente e operante solo nella provincia di Controparte_1
Bologna, aveva violato i diritti di di denominazione, marchio e domain name;
e Parte_2
commesso atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 e 2 c.c.;
Cont che il proprio marchio era “forte” e il marchio avversario nullo ex art. 12 lett. a) er difetto di novità in relazione al precedente segno di fatto preusato con notorietà non puramente locale
(nell'ambito concorrenziale prettamente B2B dei committenti e quindi non necessariamente di un pubblico indifferenziato), considerata la variazione non individualizzante “ ” con esito CP_1
contraffattorio, e l'elevato rischio di confusione per l'affinità dei prodotti e servizi resi, non avendo la convenuta neppure chiesto di registrare il suo marchio per altre classi inerenti il suo primitivo oggetto sociale;
3 che le medesime condotte integravano confusione e servile imitazione (volendo portare a credere di essere realtà operativa nazionale, come l'attrice; e volendo fregiarsi della notorietà e reputazione di questa facendo intuire che vi fosse tra le due imprese un qualche legame) ex art. 2598 n. 1 c.c. e appropriazione di pregi ex art. 2598 n. 2 c.c. ;
che le stesse condotte avevano cagionato danno di immagine, di potenziale sviamento di clientela, di corrosione (offuscamento o diluizione per indebito utilizzo) dei propri segni distintivi.
Chiedeva dichiararsi la violazione dei suoi segni, l'accertamento della concorrenza sleale dell'avversaria, la nullità del suo marchio, l'ordine di cessarne l'uso, di modifica della denominazione sociale, del nome a dominio, delle pagine internet, del materiale informativo e delle comunicazioni aziendali avversarie, di deposito di rinuncia al marchio o suo trasferimento all'attrice, inibitoria, irrogazione di penali, risarcimento danni per somma di almeno 1 mln di euro, pubblicazione.
2. Si costituiva resistendo alle domande, premettendo la precedente Controparte_1
esperienza dei suoi soci nel settore, e che l'aumento del proprio fatturato nel 2018-2019 era dovuto inizialmente alle commesse di un solo importante cliente, platea poi allargatasi con altre commesse private a seguito della normativa “superbonus 110%”; che l'attuale denominazione era acronimo di
“allestimenti e costruzioni tecnologiche”; che l'esistenza dell'attrice era prima ignota alla convenuta, operante per privati in Emilia ROgna prevalentemente con allestimenti e ristrutturazioni a mezzo cappotti termici (ovvero: “Attività prevalente: costruzioni e ristrutturazioni immobiliari”, codice
Ateco 41.2), quindi in settori diversi e diversi codici ATECO rispetto alla controparte (progettazione e servizi di ingegneria pesante: “Attività prevalente: attività degli studi di ingegneria esercitata in forma di società (società di engineering)”, codice Ateco 71.12.1), neppure operante nella Regione;
che anche il proprio logo era totalmente diverso.
Esponeva inoltre che all'interno dell'unica classe apparentemente coincidente (37) nelle due registrazioni di marchio (uno figurativo, l'altro denominativo) in realtà divergevano i prodotti e servizi (sottoclassi) indicati come oggetto di protezione dai due richiedenti;
che l'attuale marchio figurativo avversario iniziava ad apparire solo dal 9 maggio 2018, recentemente accompagnato da payoff “overall engineering”, mentre il precedente logo era del tutto differente e con payoff ”project management”; che diverse società nel mondo usavano nomi simili;
che il marchio attuale avversario era stato registrato nonostante il parere contrario dello studio brevettuale cui si era preventivamente
4 rivolta la società attrice per ricerche su anteriorità rilevanti;
ricerca che aveva individuato plurime possibilità di conflitto, concludendo che il deposito era “rischioso e non consigliabile”.
Aggiungeva che il segno avversario non poteva definirsi marchio di fatto, essendo stato utilizzato fino al 2018 come semplice denominazione sociale e in forme grafiche diverse, non essendovi prova di una sua notorietà neppure locale;
né era marchio forte, per la presenza di gruppi letterali di chiaro rinvio ad espressioni descrittive del settore industriale (costruzioni e tecnologia) e di segni uguali o simili di altre imprese nel mondo e in Italia;
né era marchio notorio, in assenza di prova di investimenti pubblicitari, larga diffusione su web, articoli su riviste specializzate, ma solo di una serie di incarichi in anni diversi, molti in RTI, in ambiti operativi e territoriali diversi dal proprio.
Deduceva infine che i propri clienti non conoscevano l'esistenza della società attrice;
che nessun danno era stato cagionato né dimostrato;
che l'azione era all'evidenza temeraria.
Chiedeva il rigetto di ogni domanda avversaria e condanna “esemplare” ex art. 96 c.p.c.
3. Ammesse ed assunte prove testimoniali, dopo avvicendamenti di G.I., la causa era rimessa al collegio per la decisione il 19.12.2024 sulle conclusioni in epigrafe, con termini di legge ex art. 190
c.p.c..
4. Le domande di parte attrice non possono essere accolte.
4.1. Sulla validità del marchio della convenuta, l'analisi va circoscritta alla valutazione dei pregressi segni distintivi della convenuta, ossia il marchio di fatto allegato dall'attrice, la sua denominazione sociale e il suo nome a dominio.
Infatti l'art. 25 lett. a) sanziona di nullità il marchio in relazione alla sussistenza degli impedimenti di cui all'art. 12 CPI, ossia
“1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda:
a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6-bis della
Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma 14 luglio
1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico
5 interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio.
L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;
b) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;
“
Deduce in sostanza l'attrice che l'uso dei propri segni è anteriore alla domanda della convenuta, e di notorietà non puramente locale.
L'assunto non può essere condiviso.
4.2. In merito al marchio, osserva correttamente la convenuta che il marchio posteriore dell'attrice nella sua forma attuale come di seguito (con la dicitura “overall engineering”) di fatto apparve da fine aprile 2018/maggio 2018 (doc. 4 attrice;
comunicato 9.5.2018, pag. 9 comparsa di costituzione della convenuta); la domanda di registrazione della convenuta è pressoché coeva (8.6.2018)
il logo precedente dell'attrice infatti era diverso e con diversa dicitura :
6 Nel doc. 25 attore (e 6 convenuta) lo studio brevettuale con una relazione 17.6.2020 in cui Pt_6 dichiara che “dalla ricerca sono emersi numerosi marchi che presentano una certa similitudine con il marchio d'interesse, in quanto composti/costituiti dai termini ALCO/ALKO e TEC/TECH”; nota l'esistenza di un marchio “ASCOTEC” pure rivendicato in classe 37 registrato nel 2010; altri marchi
UE “ACOTEC” del 2010 (titolare una società tedesca) in classe 42 (lavori d'ingegneria) e
“ACOTEC” del 2002 e 2011 (titolare una società finlandese) in classe 37, tutti con rischi medi o medio bassi per il progetto della società attrice.
Per il marchio denominativo della convenuta la ricerca individua invece un “rischio alto di conflitto”:
poiché “anche i servizi in classe 37 sono strettamente simili/affini a quelli di vostro interesse. Tramite una preliminare verifica svolta su Internet ho individuato il sito…. dal quale si evince che la società opera nello stesso vostro settore merceologico. Sulla base dei risultati della ricerca ritengo che il marchio individuato possa costituire un rischio alto di conflitto per il vostro progetto.”
Concludeva la ricerca che “Considerando il disposto dell'art. 20.1 lett. b), ritengo che il deposito del marchio sia rischioso e non consigliabile. Qualora si decida comunque di procedere con il CP_1 progetto, suggerisco quantomeno di prevedere una grafica individualizzante, idonea ad accrescere le
differenze rispetto alle anteriorità individuate dalla ricerca, quale potrebbe essere quella attualmente in
7 uso. Tale strategia non riduce i rischi di conflitto, ma ci consente di avere quantomeno argomentazioni
di replica, nella malaugurata, probabile ipotesi di vertenze”.
Dal punto di vista formale inoltre, fra le due registrazioni (anteriore quella della convenuta), oltre alla diversità dei codici ATECO tra le due imprese, vi è una sola coincidenza di classe (37) ma una diversità dei prodotti e servizi per i quali la registrazione viene richiesta (pag. 7 conclusionale convenuta)2.
Part Sicché quando (allora chiese di registrare il suo marchio sapeva da oltre due Parte_1 anni dell'esistenza del marchio della convenuta.
Ciò premesso, è vero da un lato che la parola ” può adombrare o rimandare a determinati CP_1
prodotti o servizi del settore industriale (ad es. costruzioni tecnologiche), anche se gli esempi portati dalla convenuta di alcune società estere rimandano all' o alla AG;
il che rende CP_4
comunque dubbia la conclusione dell'attrice per la quale trattasi di marchio forte, per differenziarsi dal quale sarebbe necessaria una divergenza significativa, mentre la coincidenza del nucleo centrale toglierebbe novità al segno della convenuta. Vero è inoltre che il segno della attrice è figurativo, verosimilmente proprio per differenziarlo maggiormente da altri segni (come suggerito del resto dalla stessa relazione sopra citata), mentre quello della convenuta è denominativo, il che riduce evidentemente anche il rischio di confusione fra i segni.
Di fatto almeno in parte appare diverso (sempre all'8.6.2018) anche il bacino di riferimento della clientela e il campo di attività delle due società: di progettazione e direzione lavori per la società romana - anche per talune commesse significative e con il ruolo di general contractor anche per il settore privato - ; di costruzioni e ristrutturazioni edilizie in ambito più contenuto e locale per la società convenuta.
8 Infatti il rischio di confusione appare assai depotenziato dal fatto che i soggetti coinvolti non si rivolgano a comuni consumatori, ma a soggetti specializzati in grado di cogliere il significato e i singoli elementi del segno.
A questo proposito si deve inoltre osservare che i clienti (condomìni) allegati dalla società attrice in corso di causa e comunque le commesse per la maggior parte dedotte da nella sua Parte_1
memoria istruttoria (ad. es. doc. 38 e ss.) si riferiscono ad attività successive (2020- 2021) alla domanda di registrazione avversaria (così come i doc. 45-46, che al più documentano un solo cliente comune nel 2022); così come le precedenti attività e commesse sono per la maggior parte desumibili da materiale illustrativo autonomamente prodotto dalla stessa (doc. 5,8 ,9 ,13), o CP_1
comunque coevo alle registrazioni avversarie (doc. 9, 11, 14, 15, 16: anni 2018-2019).
Ancora, appare effettivamente dissimile il logo concretamente utilizzato dalla società convenuta come segue:
4.3. Anche diversamente opinando in merito alla valenza del marchio dell'attrice e alle attività di riferimento, nonché considerando l'”autopresentazione” della convenuta di cui ai doc. 29 e 30 di parte attrice, però ugualmente databili al 2021 (dove effettivamente ci si qualifica “general contractor” per edilizia “chiavi in mano” “a 360°” e compresa la “progettazione”), il punto dirimente della valutazione riguarda tuttavia il preuso del segno da parte dell'attrice, che può togliere novità al marchio della convenuta solo se di notorietà ultralocale e anteriore all'8.6.2018.
Sotto questo profilo la documentazione offerta e le prove testimoniali assunte non appaiono sufficienti a corroborare pienamente l'assunto della società attrice, poiché: (i) la notorietà in ipotesi derivante dalla classifica Guamari “Top 150 Engineering Firms” non è anteriore al 2018 (142° posto) e riguarda la categoria specifica “società di ingegneria” (doc. 18 attrice); (ii) la clientela allegata dalla stessa società attrice ha un riferimento ristretto a singoli committenti, sia pure significativi, e riguarda
9 un numero limitato di commesse, alcune in RTI (doc. 10-11 e da 13 a 16 attrice); (iii) i testi assunti hanno confermato commesse a RO (teste nel 2013; a Firenze ma per una società di Tes_1
RO, a RO nel 2008-2009, ancora a Firenze nel 2010 per una società di IL (doc. 8 attrice, teste;
altri 5 cantieri tra RO e Firenze fra il 2005 e il 2020 (teste ; (iv) dette Tes_2 Tes_3
circostanze soprattutto non si riferiscono specificamente all'uso del marchio, rispetto al quale non vi
è un riferimento significativo, ma solo all'attività prestata;
(v) se anche vi si riferissero, la diffusione sarebbe limitata soprattutto a due sole Regioni (Lazio e in particolare RO;
Toscana e in particolare
Firenze) e non alla maggior parte del territorio nazionale;
(vi) non appaiono documentati investimenti di rilievo connessi alla pubblicità dei servizi offerti, o, come notato da parte convenuta, la presenza massiccia o con articoli di stampa su riviste specializzate, o una larga diffusione sul web;
considerato che
i doc. da 33 a 40 di parte attrice ancora una volta si riferiscono al posteriore periodo 2020- 2021.
La conclusione è che il marchio di fatto della società attrice, se anche esistente ed anteriore, non può essere ritenuto di notorietà ultralocale, e come tale non è in grado di togliere la novità al marchio registrato della convenuta.
4.3. Quanto agli altri segni distintivi, seppure deve essere tenuto presente il principio della loro unitarietà ex art. 22 CPI, la valutazione degli atti e documenti porta ad identiche conclusioni.
Infatti l'art. 12 CPI sopra citato prevede per denominazione sociale e nome a dominio analoga regola rispetto al preuso anteriore e (art. 12 lett. b) CPI). CP_5
Sotto questo profilo valgono le medesime considerazioni espresse per il marchio: il progetto espansivo della società attrice si colloca esattamente all'epoca del cambio di denominazione e della parallela espansione della società convenuta, mentre in epoca anteriore la notorietà della denominazione della società convenuta (rectius: delle sue attività di progettazione e ingegneria, e/o di general contractor) può dirsi avesse una estensione territoriale significativa nei soli limiti comprovati ed esposti nel punto che precede a proposito del marchio.
Analogamente il nome a dominio, benché anteriormente registrato nel 2014, non può essere per questo solo fatto e per la potenziale espansione a mezzo Internet, neppure essere ritenuto di notorietà ultralocale: spettava invece alla parte attrice dimostrare con allegazioni ed elementi specifici che la sua forza espansiva aveva raggiunto una larga diffusione sul web;
onere che non è stato assolto.
10 Anche sotto il detto profilo le domande attrici devono pertanto essere disattese.
4.4. In merito infine alla concorrenza sleale, non può essere negato, a differenza di quanto asserito dalla convenuta, che le parti in causa siano società concorrenti, svolgendo la loro attività nel medesimo settore di riferimento, seppure in ambiti anche solo parzialmente diversi, pure sotto l'aspetto dimensionale. In ogni caso, come noto, la concorrenzialità deve essere valutata anche sotto il profilo della reciproca possibile espansione, come documentata in fondo da entrambe le parti in causa.
E tuttavia, stante anche le conclusioni sopra raggiunte in merito ai segni distintivi, la valutazione deve essere qui ristretta alle condotte eventualmente accertate diverse rispetto al mero utilizzo (lecito) dei segni predetti, che invece pone principalmente a fondamento della sua domanda ex Parte_1
art. 2598 n. 1 e 2 c.c..
Sotto questo profilo rimangono non significativi gli indici portati dalla società attrice in relazione alla clientela acquisita dalla convenuta (seppure vi sia un solo cliente “comune”), stante le inerenti contestazioni avversarie;
ugualmente per i messaggi pubblicitari su Internet che l'attrice ritiene
“ambigui” solo perché in effetti ritenuti specificamente “concorrenziali” rispetto alla propria attività; infine neppure è rilevante l'aumento consistente di fatturato dal 2018 della stessa convenuta, cui però fa da riscontro un risultato parimenti positivo della società attrice, sicché il successo può essere anche attribuito alle capacità delle rispettive imprese o alla favorevole situazione di mercato.
Anche tale domanda va pertanto disattesa, assorbita ogni considerazione sul risarcimento del danno;
così come vanno conseguentemente disattese tutte le richieste accessorie (ordini di cessazione, inibitorie, penali, pubblicazioni) .
5. Sono inaccoglibili poiché superflue alla luce di quanto sopra le reiterate richieste istruttorie, e comunque per i motivi già espressi dai precedenti G.I..
Va rigettata anche la domanda ex art. 96 c.p.c. della convenuta, emergendo dalla stessa istruttoria documentale plurimi aspetti controvertibili ed ulteriori rispetto alla relazione dello studio brevettuale, che confliggono apertamente coi presupposti della domanda stessa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo (valori medi, scaglione indeterminato alto).
11 La sentenza va trasmessa in copia all'UIBM ex art. 122, 8° co. CPI.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra diversa o contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita: rigetta le domande di nei confronti di Parte_1 Controparte_1
condanna al pagamento delle spese di lite di liquidate in Parte_1 Controparte_6
euro 14.000 di compensi, oltre 15% spese generali, CP ed IVA se dovuta.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia della sentenza all'UIBM ex art. 122 8° co. CPI.
Bologna 26.3.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Michele GUERNELLI
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Normativa di riferimento nel settore pubblico ex art. 1 c. 2 lett. f) l. 443/2001 , d.leg. 190/2002, d.leg. 50/2016. 2 Per : Costruzioni di ingegneria pesante;
Costruzioni di opere di ingegneria civile;
Installazione attrezzature di Parte_1 sicurezza.
Per :370036: demolizione di costruzioni;
370040: pittura o riparazione di insegne;
370070: lavori in Controparte_2 gesso;
370071: lavori di idraulico;
370093: montaggio di impalcature;
370101: posa di mattoni (muratura); 370104: informazioni in materia di costruzioni;
370122: servizi di copertura tetti;
370128: installazione di porte e finestre;
370132: servizi di falegnameria;
370131: consulenza edilizia;
370052: costruzioni di fabbriche;
servizi per impermeabilità; servizi d'isolamento.
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale collegiale composto da: dott. Michele GUERNELLI Presidente rel. est. dott. Vittorio SERRA Giudice dott. Roberta DIOGUARDI Giudice
pronuncia la seguente SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1910/2021 promossa da:
[...
già C.F. ) (avv. . L. , Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 Pt_3 Parte_4
) Pt_5
-ATTRICE
Nei confronti di
C.F. ) (avv. R. Meconi) Controparte_1 P.IVA_2
-CONVENUTA
Le parti hanno così precisato le conclusioni all'udienza del 19.12.2024:
Per l' attrice:
“a) accertare che la convenuta (i) ha violato i diritti di privativa dell'attrice su denominazione, Controparte_1 marchio e domain name, e (ii) ha commesso atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2958, commi 1° e 2°, c.c.; b) dichiarare la nullità del marchio registrato dalla convenuta per difetto di novità ex art. 12, lett. a) del CPI;
c) ordinare, in ogni caso, alla convenuta di (i) cessare qualunque uso della denominazione “ ” e del marchio CP_1
“ ” o “ ”; (ii) modificare la propria denominazione sociale eliminando dalla stessa qualsiasi CP_1 CP_1 riferimento al termine “ ”; (iii) depositare formale rinuncia al marchio registrato “ ” n. CP_1 CP_1 302018000020136 o provvedere al suo trasferimento a titolo gratuito a favore dell'attrice; (iv) modificare il nome a dominio alcotec-italia.com, il sito web https://www.alcotec-italia.com/ e qualsiasi pagina aziendale sui sociale network, eliminando qualsiasi riferimento alla parola “ ”; (v) eliminare qualunque riferimento alla parola “ ” da CP_1 CP_1 tutto il materiale informativo, nonché da tutta la comunicazione aziendale e promozionale, sia essa elettronica o cartacea;
in ogni caso, inibendo la prosecuzione degli illeciti commessi con l'imposizione di penali dissuasive, nella misura ritenuta congrua dal Tribunale, e comunque non inferiore ad Euro 10.000,00 (diecimila) per ogni giorno di ritardo rispetto all'emananda sentenza;
d) condannare la convenuta a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato all'attrice, da quantificarsi in Euro 1.000.000,00 (un milione), ovvero nella misura, maggiore o minore, ritenuta equa e di giustizia;
e) disporre la pubblicazione della sentenza, a cura dell'attrice e a spese della convenuta su almeno due quotidiani di rilevanza nazionale;
1 f) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Per la convenuta:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Bologna adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nel merito,
-rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi Parte_2 ampiamente esposti nella narrativa del presente atto, ai quali si fa integrale rinvio ed in particolare
-accertare che non ha violato i diritti di privativa dell'attrice su denominazione, marchio Controparte_1 Parte_2 e domain name e non ha commesso atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2958, commi 1° e 2°, c.c. e per l'effetto
-rigettare la domanda di nullità del marchio “ ” registrato dalla odierna convenuta e rigettare di CP_1 conseguenza la richiesta di cessazione del suo uso, come anche di modificazione della ragione sociale e del nome a dominio;
-rigettare la richiesta di inibitoria come anche la domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato all'attrice, in quanto insussistente e comunque non dimostrato;
-accertare la natura temeraria ed abusiva dell'iniziativa giudiziaria di e per l'effetto condannarla al Parte_2 risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa ed in misura esemplare, perabuso di azione in giudizio ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Condannare la società al pagamento delle spese e compensi professionali di giudizio in favore di Parte_2 [...]
, da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014, aumentate percentualmente per la manifesta infondatezza CP_1 dell'azione”. In via istruttoria, si reitera la richiesta di di ammissione della prova per testi già indicata in sede di Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta, come precisata in sede di memorie istruttorie.”
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, con sede in RO (poi Parte_2 Pt_1
) citava in giudizio la convenuta esponendo:
[...]
di essere società di ingegneria costituita nel 2000, attiva nel settore di opere di ingegneria civile, di progettazione e controllo di qualità, di consulenza in materia di protezione dell'ambiente e di sicurezza sul lavoro e di assistenza amministrativa per gare di appalto, con servizi di general contractor1, sino alla realizzazione dell'opera “chiavi in mano”, su tutto il territorio nazionale e portando a termine circa 400 progetti, entrando dal 2018 nella classifica delle “top 150 engineering firms” d'Italia;
di avere fin dall'inizio utilizzato il termine quale denominazione sociale ed elemento CP_1
caratterizzante del proprio marchio figurativo dapprima nella forma di una piramide con la dicitura associata all'espressione “engineering” o “project management”, poi dal 2018 facendo Parte_2
uso di altro marchio figurativo per i propri servizi;
2 di avere realizzato un sito internet dal 2014 con proprio dominio www.alcotec.it e di avere aperto una sede secondaria a IL nel 2016;
di aver richiesto il 9.7.2020 e ottenuto il 20.1.2021 all'UIBM la registrazione (n. 302020000055999) del proprio marchio figurativo nelle classi 35,37,42, 45; apprendendo però poco prima che la convenuta aveva domandato il 8.6.2018 e ottenuto il 30.5.2019 dall'UIBM la registrazione (n.
302018000020136) del marchio “ ” nelle classi 6 e 37; CP_1
che la convenuta era attiva dall'aprile 2017 con la denominazione PROLED SRLS, occupandosi di grafica pubblicitaria, allestimenti per esercizi commerciali, arredo urbano, segnaletica, insegne luminose, corpi illuminanti e materiale elettrico, per poi iniziare ad operare alcuni mesi dopo anche nel settore delle costruzioni e ristrutturazioni edilizie e nel giugno 2018 modificato la ragione sociale in (quando il marchio di fatto di era già notoriamente Controparte_1 Parte_2
conosciuto in ), contestualmente depositando la domanda di registrazione del marchio di cui CP_1
sopra e del nome a dominio www.alcotec-italia.com; e contestato la diffida stragiudiziale dell'attrice dell'8.7.2020;
che la convenuta nel suo sito e sui social network si qualificava come general contractor per progettazione e realizzazione di costruzioni civili e industriali, operante da oltre 15 anni, cedendo il passo all'attività precedente, e così raddoppiando il fatturato in un solo anno;
che impresa chiaramente concorrente e operante solo nella provincia di Controparte_1
Bologna, aveva violato i diritti di di denominazione, marchio e domain name;
e Parte_2
commesso atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 e 2 c.c.;
Cont che il proprio marchio era “forte” e il marchio avversario nullo ex art. 12 lett. a) er difetto di novità in relazione al precedente segno di fatto preusato con notorietà non puramente locale
(nell'ambito concorrenziale prettamente B2B dei committenti e quindi non necessariamente di un pubblico indifferenziato), considerata la variazione non individualizzante “ ” con esito CP_1
contraffattorio, e l'elevato rischio di confusione per l'affinità dei prodotti e servizi resi, non avendo la convenuta neppure chiesto di registrare il suo marchio per altre classi inerenti il suo primitivo oggetto sociale;
3 che le medesime condotte integravano confusione e servile imitazione (volendo portare a credere di essere realtà operativa nazionale, come l'attrice; e volendo fregiarsi della notorietà e reputazione di questa facendo intuire che vi fosse tra le due imprese un qualche legame) ex art. 2598 n. 1 c.c. e appropriazione di pregi ex art. 2598 n. 2 c.c. ;
che le stesse condotte avevano cagionato danno di immagine, di potenziale sviamento di clientela, di corrosione (offuscamento o diluizione per indebito utilizzo) dei propri segni distintivi.
Chiedeva dichiararsi la violazione dei suoi segni, l'accertamento della concorrenza sleale dell'avversaria, la nullità del suo marchio, l'ordine di cessarne l'uso, di modifica della denominazione sociale, del nome a dominio, delle pagine internet, del materiale informativo e delle comunicazioni aziendali avversarie, di deposito di rinuncia al marchio o suo trasferimento all'attrice, inibitoria, irrogazione di penali, risarcimento danni per somma di almeno 1 mln di euro, pubblicazione.
2. Si costituiva resistendo alle domande, premettendo la precedente Controparte_1
esperienza dei suoi soci nel settore, e che l'aumento del proprio fatturato nel 2018-2019 era dovuto inizialmente alle commesse di un solo importante cliente, platea poi allargatasi con altre commesse private a seguito della normativa “superbonus 110%”; che l'attuale denominazione era acronimo di
“allestimenti e costruzioni tecnologiche”; che l'esistenza dell'attrice era prima ignota alla convenuta, operante per privati in Emilia ROgna prevalentemente con allestimenti e ristrutturazioni a mezzo cappotti termici (ovvero: “Attività prevalente: costruzioni e ristrutturazioni immobiliari”, codice
Ateco 41.2), quindi in settori diversi e diversi codici ATECO rispetto alla controparte (progettazione e servizi di ingegneria pesante: “Attività prevalente: attività degli studi di ingegneria esercitata in forma di società (società di engineering)”, codice Ateco 71.12.1), neppure operante nella Regione;
che anche il proprio logo era totalmente diverso.
Esponeva inoltre che all'interno dell'unica classe apparentemente coincidente (37) nelle due registrazioni di marchio (uno figurativo, l'altro denominativo) in realtà divergevano i prodotti e servizi (sottoclassi) indicati come oggetto di protezione dai due richiedenti;
che l'attuale marchio figurativo avversario iniziava ad apparire solo dal 9 maggio 2018, recentemente accompagnato da payoff “overall engineering”, mentre il precedente logo era del tutto differente e con payoff ”project management”; che diverse società nel mondo usavano nomi simili;
che il marchio attuale avversario era stato registrato nonostante il parere contrario dello studio brevettuale cui si era preventivamente
4 rivolta la società attrice per ricerche su anteriorità rilevanti;
ricerca che aveva individuato plurime possibilità di conflitto, concludendo che il deposito era “rischioso e non consigliabile”.
Aggiungeva che il segno avversario non poteva definirsi marchio di fatto, essendo stato utilizzato fino al 2018 come semplice denominazione sociale e in forme grafiche diverse, non essendovi prova di una sua notorietà neppure locale;
né era marchio forte, per la presenza di gruppi letterali di chiaro rinvio ad espressioni descrittive del settore industriale (costruzioni e tecnologia) e di segni uguali o simili di altre imprese nel mondo e in Italia;
né era marchio notorio, in assenza di prova di investimenti pubblicitari, larga diffusione su web, articoli su riviste specializzate, ma solo di una serie di incarichi in anni diversi, molti in RTI, in ambiti operativi e territoriali diversi dal proprio.
Deduceva infine che i propri clienti non conoscevano l'esistenza della società attrice;
che nessun danno era stato cagionato né dimostrato;
che l'azione era all'evidenza temeraria.
Chiedeva il rigetto di ogni domanda avversaria e condanna “esemplare” ex art. 96 c.p.c.
3. Ammesse ed assunte prove testimoniali, dopo avvicendamenti di G.I., la causa era rimessa al collegio per la decisione il 19.12.2024 sulle conclusioni in epigrafe, con termini di legge ex art. 190
c.p.c..
4. Le domande di parte attrice non possono essere accolte.
4.1. Sulla validità del marchio della convenuta, l'analisi va circoscritta alla valutazione dei pregressi segni distintivi della convenuta, ossia il marchio di fatto allegato dall'attrice, la sua denominazione sociale e il suo nome a dominio.
Infatti l'art. 25 lett. a) sanziona di nullità il marchio in relazione alla sussistenza degli impedimenti di cui all'art. 12 CPI, ossia
“1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda:
a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6-bis della
Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma 14 luglio
1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico
5 interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio.
L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;
b) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;
“
Deduce in sostanza l'attrice che l'uso dei propri segni è anteriore alla domanda della convenuta, e di notorietà non puramente locale.
L'assunto non può essere condiviso.
4.2. In merito al marchio, osserva correttamente la convenuta che il marchio posteriore dell'attrice nella sua forma attuale come di seguito (con la dicitura “overall engineering”) di fatto apparve da fine aprile 2018/maggio 2018 (doc. 4 attrice;
comunicato 9.5.2018, pag. 9 comparsa di costituzione della convenuta); la domanda di registrazione della convenuta è pressoché coeva (8.6.2018)
il logo precedente dell'attrice infatti era diverso e con diversa dicitura :
6 Nel doc. 25 attore (e 6 convenuta) lo studio brevettuale con una relazione 17.6.2020 in cui Pt_6 dichiara che “dalla ricerca sono emersi numerosi marchi che presentano una certa similitudine con il marchio d'interesse, in quanto composti/costituiti dai termini ALCO/ALKO e TEC/TECH”; nota l'esistenza di un marchio “ASCOTEC” pure rivendicato in classe 37 registrato nel 2010; altri marchi
UE “ACOTEC” del 2010 (titolare una società tedesca) in classe 42 (lavori d'ingegneria) e
“ACOTEC” del 2002 e 2011 (titolare una società finlandese) in classe 37, tutti con rischi medi o medio bassi per il progetto della società attrice.
Per il marchio denominativo della convenuta la ricerca individua invece un “rischio alto di conflitto”:
poiché “anche i servizi in classe 37 sono strettamente simili/affini a quelli di vostro interesse. Tramite una preliminare verifica svolta su Internet ho individuato il sito…. dal quale si evince che la società opera nello stesso vostro settore merceologico. Sulla base dei risultati della ricerca ritengo che il marchio individuato possa costituire un rischio alto di conflitto per il vostro progetto.”
Concludeva la ricerca che “Considerando il disposto dell'art. 20.1 lett. b), ritengo che il deposito del marchio sia rischioso e non consigliabile. Qualora si decida comunque di procedere con il CP_1 progetto, suggerisco quantomeno di prevedere una grafica individualizzante, idonea ad accrescere le
differenze rispetto alle anteriorità individuate dalla ricerca, quale potrebbe essere quella attualmente in
7 uso. Tale strategia non riduce i rischi di conflitto, ma ci consente di avere quantomeno argomentazioni
di replica, nella malaugurata, probabile ipotesi di vertenze”.
Dal punto di vista formale inoltre, fra le due registrazioni (anteriore quella della convenuta), oltre alla diversità dei codici ATECO tra le due imprese, vi è una sola coincidenza di classe (37) ma una diversità dei prodotti e servizi per i quali la registrazione viene richiesta (pag. 7 conclusionale convenuta)2.
Part Sicché quando (allora chiese di registrare il suo marchio sapeva da oltre due Parte_1 anni dell'esistenza del marchio della convenuta.
Ciò premesso, è vero da un lato che la parola ” può adombrare o rimandare a determinati CP_1
prodotti o servizi del settore industriale (ad es. costruzioni tecnologiche), anche se gli esempi portati dalla convenuta di alcune società estere rimandano all' o alla AG;
il che rende CP_4
comunque dubbia la conclusione dell'attrice per la quale trattasi di marchio forte, per differenziarsi dal quale sarebbe necessaria una divergenza significativa, mentre la coincidenza del nucleo centrale toglierebbe novità al segno della convenuta. Vero è inoltre che il segno della attrice è figurativo, verosimilmente proprio per differenziarlo maggiormente da altri segni (come suggerito del resto dalla stessa relazione sopra citata), mentre quello della convenuta è denominativo, il che riduce evidentemente anche il rischio di confusione fra i segni.
Di fatto almeno in parte appare diverso (sempre all'8.6.2018) anche il bacino di riferimento della clientela e il campo di attività delle due società: di progettazione e direzione lavori per la società romana - anche per talune commesse significative e con il ruolo di general contractor anche per il settore privato - ; di costruzioni e ristrutturazioni edilizie in ambito più contenuto e locale per la società convenuta.
8 Infatti il rischio di confusione appare assai depotenziato dal fatto che i soggetti coinvolti non si rivolgano a comuni consumatori, ma a soggetti specializzati in grado di cogliere il significato e i singoli elementi del segno.
A questo proposito si deve inoltre osservare che i clienti (condomìni) allegati dalla società attrice in corso di causa e comunque le commesse per la maggior parte dedotte da nella sua Parte_1
memoria istruttoria (ad. es. doc. 38 e ss.) si riferiscono ad attività successive (2020- 2021) alla domanda di registrazione avversaria (così come i doc. 45-46, che al più documentano un solo cliente comune nel 2022); così come le precedenti attività e commesse sono per la maggior parte desumibili da materiale illustrativo autonomamente prodotto dalla stessa (doc. 5,8 ,9 ,13), o CP_1
comunque coevo alle registrazioni avversarie (doc. 9, 11, 14, 15, 16: anni 2018-2019).
Ancora, appare effettivamente dissimile il logo concretamente utilizzato dalla società convenuta come segue:
4.3. Anche diversamente opinando in merito alla valenza del marchio dell'attrice e alle attività di riferimento, nonché considerando l'”autopresentazione” della convenuta di cui ai doc. 29 e 30 di parte attrice, però ugualmente databili al 2021 (dove effettivamente ci si qualifica “general contractor” per edilizia “chiavi in mano” “a 360°” e compresa la “progettazione”), il punto dirimente della valutazione riguarda tuttavia il preuso del segno da parte dell'attrice, che può togliere novità al marchio della convenuta solo se di notorietà ultralocale e anteriore all'8.6.2018.
Sotto questo profilo la documentazione offerta e le prove testimoniali assunte non appaiono sufficienti a corroborare pienamente l'assunto della società attrice, poiché: (i) la notorietà in ipotesi derivante dalla classifica Guamari “Top 150 Engineering Firms” non è anteriore al 2018 (142° posto) e riguarda la categoria specifica “società di ingegneria” (doc. 18 attrice); (ii) la clientela allegata dalla stessa società attrice ha un riferimento ristretto a singoli committenti, sia pure significativi, e riguarda
9 un numero limitato di commesse, alcune in RTI (doc. 10-11 e da 13 a 16 attrice); (iii) i testi assunti hanno confermato commesse a RO (teste nel 2013; a Firenze ma per una società di Tes_1
RO, a RO nel 2008-2009, ancora a Firenze nel 2010 per una società di IL (doc. 8 attrice, teste;
altri 5 cantieri tra RO e Firenze fra il 2005 e il 2020 (teste ; (iv) dette Tes_2 Tes_3
circostanze soprattutto non si riferiscono specificamente all'uso del marchio, rispetto al quale non vi
è un riferimento significativo, ma solo all'attività prestata;
(v) se anche vi si riferissero, la diffusione sarebbe limitata soprattutto a due sole Regioni (Lazio e in particolare RO;
Toscana e in particolare
Firenze) e non alla maggior parte del territorio nazionale;
(vi) non appaiono documentati investimenti di rilievo connessi alla pubblicità dei servizi offerti, o, come notato da parte convenuta, la presenza massiccia o con articoli di stampa su riviste specializzate, o una larga diffusione sul web;
considerato che
i doc. da 33 a 40 di parte attrice ancora una volta si riferiscono al posteriore periodo 2020- 2021.
La conclusione è che il marchio di fatto della società attrice, se anche esistente ed anteriore, non può essere ritenuto di notorietà ultralocale, e come tale non è in grado di togliere la novità al marchio registrato della convenuta.
4.3. Quanto agli altri segni distintivi, seppure deve essere tenuto presente il principio della loro unitarietà ex art. 22 CPI, la valutazione degli atti e documenti porta ad identiche conclusioni.
Infatti l'art. 12 CPI sopra citato prevede per denominazione sociale e nome a dominio analoga regola rispetto al preuso anteriore e (art. 12 lett. b) CPI). CP_5
Sotto questo profilo valgono le medesime considerazioni espresse per il marchio: il progetto espansivo della società attrice si colloca esattamente all'epoca del cambio di denominazione e della parallela espansione della società convenuta, mentre in epoca anteriore la notorietà della denominazione della società convenuta (rectius: delle sue attività di progettazione e ingegneria, e/o di general contractor) può dirsi avesse una estensione territoriale significativa nei soli limiti comprovati ed esposti nel punto che precede a proposito del marchio.
Analogamente il nome a dominio, benché anteriormente registrato nel 2014, non può essere per questo solo fatto e per la potenziale espansione a mezzo Internet, neppure essere ritenuto di notorietà ultralocale: spettava invece alla parte attrice dimostrare con allegazioni ed elementi specifici che la sua forza espansiva aveva raggiunto una larga diffusione sul web;
onere che non è stato assolto.
10 Anche sotto il detto profilo le domande attrici devono pertanto essere disattese.
4.4. In merito infine alla concorrenza sleale, non può essere negato, a differenza di quanto asserito dalla convenuta, che le parti in causa siano società concorrenti, svolgendo la loro attività nel medesimo settore di riferimento, seppure in ambiti anche solo parzialmente diversi, pure sotto l'aspetto dimensionale. In ogni caso, come noto, la concorrenzialità deve essere valutata anche sotto il profilo della reciproca possibile espansione, come documentata in fondo da entrambe le parti in causa.
E tuttavia, stante anche le conclusioni sopra raggiunte in merito ai segni distintivi, la valutazione deve essere qui ristretta alle condotte eventualmente accertate diverse rispetto al mero utilizzo (lecito) dei segni predetti, che invece pone principalmente a fondamento della sua domanda ex Parte_1
art. 2598 n. 1 e 2 c.c..
Sotto questo profilo rimangono non significativi gli indici portati dalla società attrice in relazione alla clientela acquisita dalla convenuta (seppure vi sia un solo cliente “comune”), stante le inerenti contestazioni avversarie;
ugualmente per i messaggi pubblicitari su Internet che l'attrice ritiene
“ambigui” solo perché in effetti ritenuti specificamente “concorrenziali” rispetto alla propria attività; infine neppure è rilevante l'aumento consistente di fatturato dal 2018 della stessa convenuta, cui però fa da riscontro un risultato parimenti positivo della società attrice, sicché il successo può essere anche attribuito alle capacità delle rispettive imprese o alla favorevole situazione di mercato.
Anche tale domanda va pertanto disattesa, assorbita ogni considerazione sul risarcimento del danno;
così come vanno conseguentemente disattese tutte le richieste accessorie (ordini di cessazione, inibitorie, penali, pubblicazioni) .
5. Sono inaccoglibili poiché superflue alla luce di quanto sopra le reiterate richieste istruttorie, e comunque per i motivi già espressi dai precedenti G.I..
Va rigettata anche la domanda ex art. 96 c.p.c. della convenuta, emergendo dalla stessa istruttoria documentale plurimi aspetti controvertibili ed ulteriori rispetto alla relazione dello studio brevettuale, che confliggono apertamente coi presupposti della domanda stessa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo (valori medi, scaglione indeterminato alto).
11 La sentenza va trasmessa in copia all'UIBM ex art. 122, 8° co. CPI.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra diversa o contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita: rigetta le domande di nei confronti di Parte_1 Controparte_1
condanna al pagamento delle spese di lite di liquidate in Parte_1 Controparte_6
euro 14.000 di compensi, oltre 15% spese generali, CP ed IVA se dovuta.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia della sentenza all'UIBM ex art. 122 8° co. CPI.
Bologna 26.3.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Michele GUERNELLI
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Normativa di riferimento nel settore pubblico ex art. 1 c. 2 lett. f) l. 443/2001 , d.leg. 190/2002, d.leg. 50/2016. 2 Per : Costruzioni di ingegneria pesante;
Costruzioni di opere di ingegneria civile;
Installazione attrezzature di Parte_1 sicurezza.
Per :370036: demolizione di costruzioni;
370040: pittura o riparazione di insegne;
370070: lavori in Controparte_2 gesso;
370071: lavori di idraulico;
370093: montaggio di impalcature;
370101: posa di mattoni (muratura); 370104: informazioni in materia di costruzioni;
370122: servizi di copertura tetti;
370128: installazione di porte e finestre;
370132: servizi di falegnameria;
370131: consulenza edilizia;
370052: costruzioni di fabbriche;
servizi per impermeabilità; servizi d'isolamento.