Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/04/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile -riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1516/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi Parte_5 C.F._5
dall'avv. PUCCIO PIERFRANCO appellanti contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._6
dagli avv.ti VACCARO GIUSEPPE e VACCARO FANNY appellato
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 235/2019 del 13/2/2019, il Tribunale di Agrigento ha solo parzialmente accolto la pretesa risarcitoria avanzata da , Parte_1 Parte_2
, e , quali genitori e fratelli di
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
condotte illecite di costui quale insegnante di educazione fisica del minore , Per_1
durante il percorso scolastico presso la terza media.
Avverso tale decisione hanno proposto gravame, con atto di citazione del
17/7/2019, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
contestando la statuizione per diverse ragioni e riproponendo Parte_5
essenzialmente le argomentazioni spese in prime cure.
Costituendosi, ha contestato il gravame, chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso: appellanti: “Si conclude come in atto di citazione in appello e si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”; appellato: “ci si riporta al contenuto della comparsa costitutiva ed alle conclusioni adottate, chiedendo che la causa venga posta in decisione, con assegnazione dei previsti termini.”.
Indi, con ordinanza dell'8 novembre 2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, il gravame di , Parte_1
, , E Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
(che risulta ammissibile, constando di sufficienti argomentazioni tali Parte_5
da superare il vaglio art. 342 c.p.c.) è affidato ai seguenti motivi: a) erroneità della sentenza nella parte in cui rigetta la richiesta risarcitoria, avanzata dagli attori jure proprio, relativa al danno morale;
b) mancato risarcimento integrale del danno biologico e morale subito da quale vittima del reato commesso da Persona_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 , integrante “concausa” del suo decesso, e trasmesso ai suoi eredi;
Controparte_1
c) riduzione della pretesa risarcitoria rispetto a quanto chiesto in prime cure;
d) rilevanza della consulenza medico-legale erroneamente non ammessa;
e) erroneità della pur parziale compensazione delle spese di lite.
Vale ricordare che in prime cure gli odierni appellanti avevano chiesto il ristoro del danno patito “iure proprio, in dipendenza delle ingiurie proferite dall'odierno convenuto nei confronti della famiglia di origine del giovane , in particolare Per_1
della di lui madre , ma altresì iure hereditatis, per le umiliazioni e Parte_2
i patimenti sofferti dalla vittima del reato durante il rapporto con il proprio
“insegnante” e che hanno fortemente contribuito al suo decesso, prematuramente avvenuto>>, per un totale di € 519.700,00, ovvero della diversa somma determinata dal Tribunale.”. Avevano quindi evidenziato che , che era stato CP_1
insegnante di , era stato condannato per il reato di ingiuria, commesso Persona_1
nel maggio 2007, con statuizione oramai definitiva del Giudice di Pace di Mezzoiuso dei 22/01-19/02/2014 (come da copia in atti); che da quella condotta era insorto un disturbo dell'adattamento dal quale era derivata patologia che lo aveva condotto alla morte il 3 maggio del 2009, con situazione di stress che si era estesa ai componenti del nucleo familiare.
Col gravame, viene contestato il limitato accoglimento della pretesa, che non ha riguardato i prossimi congiunti in proprio, e costoro quali eredi del minore Per_1
, adducendo che “le ingiurie proferite dall'odierno appellato, costituiscono una
[...]
concausa della morte del ragazzo.”: in questi termini, e cioè prospettando la sussistenza di concausa e non di causa esclusiva come originariamente addotto in prime cure, modificando la domanda, riducendo la pretesa.
Tutto ciò premesso, i diversi motivi, che possono esaminarsi congiuntamente mirando tutti a complessiva rivisitazione delle ragioni poste a fondamento della pretesa risarcitoria, sono infondati.
Come detto, il Tribunale, preso atto della condanna in sede penale per ingiuria a
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 carico del docente del congiunto degli appellanti, ha condannato al CP_1
ristoro del correlato danno non patrimoniale in favore di (e, per esso, dei Parte_6
suoi eredi), disattendendo le altre pretese.
Quelle riproposte col gravame attengono: la posizione di tutti gli appellanti jure proprio, correlato al “dramma patito dalla giovane vittima” e alla “di lui morte, certamente non preannunziata, né prevedibile per assenza di altre patologie, acclarate e/o latenti nel giovane ”, circostante che “hanno intuitivamente Per_1
gettato nel più totale sconforto i familiari, odierni attori, ed in particolare la madre
”; ciò, precisano gli appellanti, con riguardo alla circostanza che le Parte_2
ingiurie rappresentarono “concausa della morte del ragazzo”, per la quale chiedono il ristoro del “danno morale”.
Ora, vale osservare che la prospettazione attorea, che si sofferma sul 'patema d'animo' conseguente al decesso del giovane , non si fonda su idonei Persona_1
elementi atti a comprovare il dilatarsi degli effetti della condotta addebitata a
, e cioé che, stante il rilevante lasso temporale trascorso (due anni) possa CP_1
essersi determinata una ingravescenza dei disturbi di cui già il minore soffriva
(epilessia generalizzata: cfr. relazione del 27/3/2009 del Presidio Ospedaliero G. Di
Cristina) tale da cagionarne la morte.
Innanzitutto, è da evidenziare che la condanna resa in sede penale riguardava solo l'offesa all'onore e al decoro del minorenne , rappresentato in quel Persona_1
giudizio dai propri genitori e nelle more del giudizio deceduto: a tanto si perviene dalla disamina del capo di imputazione per il fatto commesso in Godrano il 13 maggio 2007 (cfr. sentenza penale già richiamata), che appunto al solo Persona_1
si riferisce.
Quanto agli elementi probatori offerti relativamente agli ulteriori aspetti, diversamente da quanto addotto dagli appellanti, l'appellato ha versato in atti apposita 'perizia di parte': e la disamina di quest'ultima, e di quella versata dagli stessi appellanti, offrono un quadro che non consente di ritenere l'evento morte
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 ascrivile alla vicenda riguardante l'appellato. Dalla complessiva documentazione versata, difatti, emerge un quadro familiare già complicato per il giovane (cfr. Per_1
relazione 'sportello d'ascolto' in atti), una personalità complessa con serie difficoltà relazionali (cfr. descrizione di diversi episodi di manifestazioni aggressive verso i compagni segnalate dal dirigente scolastico), di certo non aiutata dal comportamento del docente, ma che non consente di intravedere in essa quella concausa di cui si è detto. La consulenza di parte versata dagli appellanti, dal canto suo, che si sofferma su genitori del giovane , prende spunto esclusivamente dalla narrazione degli Per_1
eventi prospettata dagli stessi, e alla 'notizie anamnestiche' riferite da costoro non si accompagna alcun dato obiettivo degli anni immediatamente successivi agli eventi al quale correlare quel 'disturbo cronico correlato ad eventi traumatici e stressanti in ambito familiare'.
Né vi è altra documentazione che ricolleghi le patologie riscontrate all'evento del maggio 2007 e atta a supportare la sollecitata consulenza medico-legale. Il minore, infatti, è mancato a seguito di una grave crisi epilettica, secondo quanto dagli stessi attori poi appellanti riferito sin dal primo grado, e non vi sono evidenze, neppure nella consulenza di parte da loro prodotta, per poter ascrivere detta patologia e il successivo evento al fatto-reato addebitato a CP_1
Quanto al danno derivato direttamente al minore per effetto della condotta dell'insegnante, e trasferitosi in capo agli eredi, questo è stato già liquidato dal
Tribunale, con riguardo alla fattispecie di ingiuria, e non oggetto di censura sul quantum;
per le considerazioni prima esposte, va disattesa invece con riguardo all'evento 'morte' (in disparte ogni considerazione sulla configurabilità di un danno siffatto), stante quanto evidenziato sul difetto di prova del nesso di causa.
Ne consegue che da disattendere pure l'ultimo motivo di appello, col quale il
Tribunale ha parzialmente compensato le spese di lite: ciò considerando che gli attori solo in parte sono risultati vittoriosi, rimanendo disattese diverse delle domande dagli stessi proposte, e per quella accolta con quantum decisamente limitato.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 Conclusivamente, l'appello non può trovare accoglimento, e deve essere rigettato, con conferma della impugnata statuizione – anche in relazione alle deduzioni prospettate dall'appellato, in conclusionale in ordine alle spese del primo grado e già prima su altri aspetti (prescrizione della pretesa, difetto di legittimazione), in difetto di proposizione di apposito gravame incidentale -.
Quanto alle spese processuali del presente giudizio, l'esito della lite (che vede Pt_1
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_7
soccombenti) impone di porle a carico dell'appellato, con la liquidazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e , con atto di citazione del 17/7/2019 avverso la Parte_4 Parte_5
sentenza n. 235/2019 resa dal Tribunale di Agrigento il 13/2/2019.
Condanna detti appellanti, in solido, alla rifusione delle spese processuali sostenute da liquidate in € 6.400,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_1
forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 10 aprile 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6