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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/04/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2026/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile – composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. DANIELA LOCOCO CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull'appello proposto da con l'Avvocato del Servizio Parte_1
Amministrativo legale della , Simona Parte_1
Campolucci appellante nei confronti di
con l'Avv. Gaetano Viciconte del Controparte_1 foro di Firenze
Appellata e appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 439/2022 del
Tribunale di Arezzo, pubblicata in data 14 aprile 2022, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante (come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 21.05.2024):
“Preso atto del decreto del 4 gennaio 2024 che ha rinviato la presente causa all'udienza del 21.5.2024 disponendo che la stessa si svolga in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l'odierna comparente,
1 visto l'accordo di mediazione raggiunto in data 19 aprile
2024 che ha acquistato piena esecutività in seguito alla delibera di Consiglio Provinciale n. 15 del 14 maggio
2024, già regolarmente depositato da entrambe le parti
CHIEDE che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, come espressamente previsto dall'art. 8 del predetto Accordo” per l'appellata (come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 21.05.2024):
“Preso atto del decreto del 4 gennaio 2024 che ha rinviato la presente causa all'udienza del 21.5.2024, disponendo che la stessa si svolga in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Sig.ra Parte_2
, visto l'accordo di mediazione raggiunto in
[...] data 19 aprile 2024 che ha acquistato piena esecutività in seguito della sua approvazione con delibera del
Consiglio Provinciale n. 15 del 14 maggio 2024, già regolarmente depositati agli atti del giudizio CHIEDE che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, come espressamente previsto dall'art. 8 del predetto
Accordo”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione regolarmente notificato, _1
conveniva in giudizio la
[...] Parte_1 al fine di ottenere l'indennità prevista dall'art. 44 del D.P.R. 327/2001. Chiedeva l'accertamento del fatto che la costruzione della variante esterna alla SS. n.°
69 di Valdarno, nei pressi dell'abitato di Levane, nel
Comune di Bucine, ha determinato un pregiudizio permanente sull'immobile di sua proprietà, dovuto alla
2 completa interclusione della particella individuata catastalmente al Catasto Terreni del Comune di Bucine al foglio n. 5, part. n. 1317;2) chiedeva quindi di accertare la sussistenza del diritto della ricorrente a conseguire il pagamento da parte della Parte_1
dell'indennità derivante dall'interclusione del
[...] fondo di sua proprietà, a decorrere dal l6 giugno 2006, da calcolarsi in relazione, alla sofferta interclusione per l'ammontare di € 153.260,25, fino alla data del 16 giugno 2009, sia per il periodo successivo fino alla realizzazione della strada di accesso, da quantificarsi in € 139,96 al giorno;
3) chiedeva pronunciarsi condanna della al pagamento a titolo di Parte_1 indennità ex art. 44 del D.P.R. 327/2001 di tutti i danni quantificati e in subordine di condannare la Parte_1 al pagamento a titolo di indennità ex art. 44
[...] del D.P.R. 327/2001 da quantificarsi in base alla diminuzione del valore subita dal fondo intercluso a seguito della esecuzione dell'opera. Si costituiva in giudizio la contestando la Parte_1 fondatezza della domanda attorea, negando il carattere permanente dell'interclusione, adducendo che l'impedimento aveva carattere soltanto temporaneo e si sarebbe potuta superare con l'esecuzione dei lavori di non rilevante entità. Il giudizio veniva istruito mediante c.t.u., avente ad oggetto i quesiti sopra indicati e l'elaborato peritale veniva depositato in data 22 aprile 2019. A seguito del deposito della perizia le parti formulavano con note di trattazione scritta ulteriori istanza istruttorie che, tuttavia, venivano rigettate dal Tribunale di Arezzo, il quale riteneva la causa sufficientemente istruita e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
3 LA SENTENZA IMPUGNATA
Il Tribunale riteneva la domanda di parte attrice volta all'accertamento dell'interclusione della particella n.
1317, di sua proprietà esclusiva, a seguito della realizzazione della variante alla strada statale n. 69 del Valdarno nel Comune di Bucine, meritevole di accoglimento, così come la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di cui all'art. 44 DPR
327/2001. Valutava che l'attuale interclusione del fondo risultava documentata in atti, dalle planimetrie catastali e dalle foto allegate, nonché accertata dal
CTU del quale faceva proprie le conclusioni indicate come frutto di un accertamento dettagliato e scrupoloso.
In particolare, sulla scorta dell'elaborato del CTU che dichiarava il fondo totalmente intercluso, dato che esso era circondato da altre proprietà oppure da terreni formati da scarpate e dirupi con quote inaccessibili, si verificava ad avviso del Tribunale il caso della cosiddetta espropriazione larvata. Questa riceve tutela dall'articolo 42 della costituzione, letto alla luce di una pronuncia della Corte costituzionale, che con la sent. del 19 gennaio 1966 n. 6100, ha statuito che L'art.
42 Cost., comma terzo, non si riferisce esclusivamente all'espropriazione traslativa, ma a tutte le ipotesi in cui un atto della p.a., “pur non disponendo una traslazione totale o parziale di diritti, imponga limitazioni tali da svuotare di contenuto il diritto di proprietà incidendo sul godimento del bene tanto profondamente da renderlo inutilizzabile in rapporto alla destinazione inerente alla natura del bene stesso
o determinando il venir meno o una penetrante incisione del suo valore di scambio. Ciò al fine di tutelare il rapporto che intercorre tra il proprietario e il bene
4 contiguo all'opera pubblica realizzata: “rapporto che, se è di proprietà, si realizza nell'esercizio di una serie di facoltà, tra le quali è essenziale quella di utilizzare l'oggetto del diritto reale secondo le modalità intrinseche della sua particolare natura, configurazione e posizione logistica”. La disciplina attuale della fattispecie è contenuta, come detto sopra, nell'art. 44 del D.P.R. 327/2001, secondo cui è dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblico o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.” Ha poi concluso, sulla scorta delle risposte al quesito che
Il CTU ha escluso che la mancata realizzazione della strada alternativa, a cui la si era Parte_1 contrattualmente impegnata, fosse imputabile all'apposizione del cancello da parte dell' , _1 così come ha escluso che nelle indennità di espropriazione ed occupazione corrisposte dalla vi fosse compresa anche quella relativa alla Parte_1 particella 1317. Ha infine condannato la Parte_1
al pagamento dell'indennità a favore dell'attrice
[...]
e alle spese legali e tecniche che hanno seguito la soccombenza.
L'APPELLO
Con atto di citazione in secondo grado l'appellante ha impugnato la sentenza in oggetto affidando le sue doglianze ai seguenti motivi.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 44 del D.P.R. n. 327 del 2001 (precedentemente
5 art. 46 della L. n. 2359 del 1865) e dei principi giurisprudenziali vigenti in materia, per avere il
Tribunale riconosciuto alla un ingiusto _1 risarcimento consistente sia nel danno emergente che nel lucro cessante.
Col secondo motivo d'appello ha lamentato la carente e contraddittoria motivazione in relazione al riconoscimento di una indennità determinata sulle risultanze della CTU attinenti alla verifica del mero calcolo del lucro cessante chiesto dalla proprietaria del fondo per immobilizzazione del capitale, senza esaminare le eccezioni della parte convenuta.
Si costituiva in giudizio l'appellata _1
, contestando analiticamente i motivi
[...]
d'appello proposti e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 26 settembre 2023, la Corte, recependo la richiesta delle parti in tal senso (v. istanza congiunta del 14 settembre 2023), disponeva, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 28/2010, che le medesime esperissero il procedimento di mediazione presso un organismo accreditato con onere di impulso a carico dell'appellante.
In allegato a note del 10 maggio 2024, le parti depositavano verbale di accordo di conciliazione raggiunto all'esito della procedura di mediazione delegata, sottoscritto in data 19 aprile 2024. Con nota depositata in data 17.05.2024, la Parte_1 dava atto che in data 14 maggio 2024 il Consiglio
Provinciale di Arezzo aveva approvato la deliberazione n. 15/2024 avente ad oggetto "Lavori di costruzione della variante di Levane della SRT 69 di Valdarno" - realizzazione strada di accesso - Provvedimenti
6 conseguenti al Decreto Presidenziale n. 49 del
18.04.2024”, che costituiva presupposto di efficacia dell'accordo.
Infine, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 21 maggio 2024, parte appellante e parte appellata, alla luce dell'accordo di mediazione/conciliazione raggiunto, con cui sono state definite le questioni controverse e regolate le spese di lite con la compensazione, chiedevano congiuntamente che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza del 21 maggio 2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
---------
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti, con note depositate il 10-17 e 21 maggio 2024, hanno dato atto di aver sottoscritto accordo di mediazione/conciliazione con cui sono state definite le questioni controverse.
Occorre quindi dare atto della cessazione della materia del contendere, come congiuntamente richiesto dalle parti medesime.
Attesa la natura della causa e visto l'accordo in tal senso, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
7 • DICHIARA CESSATA la materia del contendere con conseguente estinzione del procedimento in oggetto;
• COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Firenze,14 marzo 2025
Il consigliere relatore G.A.
Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
Dott. Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno
8
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile – composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. DANIELA LOCOCO CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull'appello proposto da con l'Avvocato del Servizio Parte_1
Amministrativo legale della , Simona Parte_1
Campolucci appellante nei confronti di
con l'Avv. Gaetano Viciconte del Controparte_1 foro di Firenze
Appellata e appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 439/2022 del
Tribunale di Arezzo, pubblicata in data 14 aprile 2022, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante (come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 21.05.2024):
“Preso atto del decreto del 4 gennaio 2024 che ha rinviato la presente causa all'udienza del 21.5.2024 disponendo che la stessa si svolga in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l'odierna comparente,
1 visto l'accordo di mediazione raggiunto in data 19 aprile
2024 che ha acquistato piena esecutività in seguito alla delibera di Consiglio Provinciale n. 15 del 14 maggio
2024, già regolarmente depositato da entrambe le parti
CHIEDE che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, come espressamente previsto dall'art. 8 del predetto Accordo” per l'appellata (come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 21.05.2024):
“Preso atto del decreto del 4 gennaio 2024 che ha rinviato la presente causa all'udienza del 21.5.2024, disponendo che la stessa si svolga in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Sig.ra Parte_2
, visto l'accordo di mediazione raggiunto in
[...] data 19 aprile 2024 che ha acquistato piena esecutività in seguito della sua approvazione con delibera del
Consiglio Provinciale n. 15 del 14 maggio 2024, già regolarmente depositati agli atti del giudizio CHIEDE che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, come espressamente previsto dall'art. 8 del predetto
Accordo”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione regolarmente notificato, _1
conveniva in giudizio la
[...] Parte_1 al fine di ottenere l'indennità prevista dall'art. 44 del D.P.R. 327/2001. Chiedeva l'accertamento del fatto che la costruzione della variante esterna alla SS. n.°
69 di Valdarno, nei pressi dell'abitato di Levane, nel
Comune di Bucine, ha determinato un pregiudizio permanente sull'immobile di sua proprietà, dovuto alla
2 completa interclusione della particella individuata catastalmente al Catasto Terreni del Comune di Bucine al foglio n. 5, part. n. 1317;2) chiedeva quindi di accertare la sussistenza del diritto della ricorrente a conseguire il pagamento da parte della Parte_1
dell'indennità derivante dall'interclusione del
[...] fondo di sua proprietà, a decorrere dal l6 giugno 2006, da calcolarsi in relazione, alla sofferta interclusione per l'ammontare di € 153.260,25, fino alla data del 16 giugno 2009, sia per il periodo successivo fino alla realizzazione della strada di accesso, da quantificarsi in € 139,96 al giorno;
3) chiedeva pronunciarsi condanna della al pagamento a titolo di Parte_1 indennità ex art. 44 del D.P.R. 327/2001 di tutti i danni quantificati e in subordine di condannare la Parte_1 al pagamento a titolo di indennità ex art. 44
[...] del D.P.R. 327/2001 da quantificarsi in base alla diminuzione del valore subita dal fondo intercluso a seguito della esecuzione dell'opera. Si costituiva in giudizio la contestando la Parte_1 fondatezza della domanda attorea, negando il carattere permanente dell'interclusione, adducendo che l'impedimento aveva carattere soltanto temporaneo e si sarebbe potuta superare con l'esecuzione dei lavori di non rilevante entità. Il giudizio veniva istruito mediante c.t.u., avente ad oggetto i quesiti sopra indicati e l'elaborato peritale veniva depositato in data 22 aprile 2019. A seguito del deposito della perizia le parti formulavano con note di trattazione scritta ulteriori istanza istruttorie che, tuttavia, venivano rigettate dal Tribunale di Arezzo, il quale riteneva la causa sufficientemente istruita e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
3 LA SENTENZA IMPUGNATA
Il Tribunale riteneva la domanda di parte attrice volta all'accertamento dell'interclusione della particella n.
1317, di sua proprietà esclusiva, a seguito della realizzazione della variante alla strada statale n. 69 del Valdarno nel Comune di Bucine, meritevole di accoglimento, così come la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di cui all'art. 44 DPR
327/2001. Valutava che l'attuale interclusione del fondo risultava documentata in atti, dalle planimetrie catastali e dalle foto allegate, nonché accertata dal
CTU del quale faceva proprie le conclusioni indicate come frutto di un accertamento dettagliato e scrupoloso.
In particolare, sulla scorta dell'elaborato del CTU che dichiarava il fondo totalmente intercluso, dato che esso era circondato da altre proprietà oppure da terreni formati da scarpate e dirupi con quote inaccessibili, si verificava ad avviso del Tribunale il caso della cosiddetta espropriazione larvata. Questa riceve tutela dall'articolo 42 della costituzione, letto alla luce di una pronuncia della Corte costituzionale, che con la sent. del 19 gennaio 1966 n. 6100, ha statuito che L'art.
42 Cost., comma terzo, non si riferisce esclusivamente all'espropriazione traslativa, ma a tutte le ipotesi in cui un atto della p.a., “pur non disponendo una traslazione totale o parziale di diritti, imponga limitazioni tali da svuotare di contenuto il diritto di proprietà incidendo sul godimento del bene tanto profondamente da renderlo inutilizzabile in rapporto alla destinazione inerente alla natura del bene stesso
o determinando il venir meno o una penetrante incisione del suo valore di scambio. Ciò al fine di tutelare il rapporto che intercorre tra il proprietario e il bene
4 contiguo all'opera pubblica realizzata: “rapporto che, se è di proprietà, si realizza nell'esercizio di una serie di facoltà, tra le quali è essenziale quella di utilizzare l'oggetto del diritto reale secondo le modalità intrinseche della sua particolare natura, configurazione e posizione logistica”. La disciplina attuale della fattispecie è contenuta, come detto sopra, nell'art. 44 del D.P.R. 327/2001, secondo cui è dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblico o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.” Ha poi concluso, sulla scorta delle risposte al quesito che
Il CTU ha escluso che la mancata realizzazione della strada alternativa, a cui la si era Parte_1 contrattualmente impegnata, fosse imputabile all'apposizione del cancello da parte dell' , _1 così come ha escluso che nelle indennità di espropriazione ed occupazione corrisposte dalla vi fosse compresa anche quella relativa alla Parte_1 particella 1317. Ha infine condannato la Parte_1
al pagamento dell'indennità a favore dell'attrice
[...]
e alle spese legali e tecniche che hanno seguito la soccombenza.
L'APPELLO
Con atto di citazione in secondo grado l'appellante ha impugnato la sentenza in oggetto affidando le sue doglianze ai seguenti motivi.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 44 del D.P.R. n. 327 del 2001 (precedentemente
5 art. 46 della L. n. 2359 del 1865) e dei principi giurisprudenziali vigenti in materia, per avere il
Tribunale riconosciuto alla un ingiusto _1 risarcimento consistente sia nel danno emergente che nel lucro cessante.
Col secondo motivo d'appello ha lamentato la carente e contraddittoria motivazione in relazione al riconoscimento di una indennità determinata sulle risultanze della CTU attinenti alla verifica del mero calcolo del lucro cessante chiesto dalla proprietaria del fondo per immobilizzazione del capitale, senza esaminare le eccezioni della parte convenuta.
Si costituiva in giudizio l'appellata _1
, contestando analiticamente i motivi
[...]
d'appello proposti e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 26 settembre 2023, la Corte, recependo la richiesta delle parti in tal senso (v. istanza congiunta del 14 settembre 2023), disponeva, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 28/2010, che le medesime esperissero il procedimento di mediazione presso un organismo accreditato con onere di impulso a carico dell'appellante.
In allegato a note del 10 maggio 2024, le parti depositavano verbale di accordo di conciliazione raggiunto all'esito della procedura di mediazione delegata, sottoscritto in data 19 aprile 2024. Con nota depositata in data 17.05.2024, la Parte_1 dava atto che in data 14 maggio 2024 il Consiglio
Provinciale di Arezzo aveva approvato la deliberazione n. 15/2024 avente ad oggetto "Lavori di costruzione della variante di Levane della SRT 69 di Valdarno" - realizzazione strada di accesso - Provvedimenti
6 conseguenti al Decreto Presidenziale n. 49 del
18.04.2024”, che costituiva presupposto di efficacia dell'accordo.
Infine, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 21 maggio 2024, parte appellante e parte appellata, alla luce dell'accordo di mediazione/conciliazione raggiunto, con cui sono state definite le questioni controverse e regolate le spese di lite con la compensazione, chiedevano congiuntamente che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza del 21 maggio 2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti, con note depositate il 10-17 e 21 maggio 2024, hanno dato atto di aver sottoscritto accordo di mediazione/conciliazione con cui sono state definite le questioni controverse.
Occorre quindi dare atto della cessazione della materia del contendere, come congiuntamente richiesto dalle parti medesime.
Attesa la natura della causa e visto l'accordo in tal senso, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
7 • DICHIARA CESSATA la materia del contendere con conseguente estinzione del procedimento in oggetto;
• COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Firenze,14 marzo 2025
Il consigliere relatore G.A.
Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
Dott. Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno
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