Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/2025, n. 1842
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Sentenza 25 gennaio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, emessa il 15 ottobre 2024 e pubblicata il 25 gennaio 2025. Le parti in causa sono l'INPS, ricorrente, e gli eredi di un ex dipendente, controricorrenti. L'INPS ha contestato la decisione della Corte d'Appello di Firenze, che aveva accolto la richiesta degli eredi per la riliquidazione del trattamento pensionistico di anzianità, sostenendo che la normativa applicabile non consentisse tale riliquidazione per i dipendenti che continuano a lavorare dopo la decorrenza della pensione. Gli eredi, al contrario, hanno sostenuto che la normativa di riferimento, in particolare l'art. 1 della legge n. 662 del 1996 e il DM n. 331 del 1997, prevedesse esplicitamente la riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base della complessiva anzianità maturata.

La Corte ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando l'interpretazione della normativa da parte della Corte d'Appello. Ha argomentato che la legge n. 662 del 1996 e il relativo decreto attuativo stabiliscono un regime speciale per i dipendenti pubblici, consentendo la riliquidazione del trattamento pensionistico anche in caso di lavoro part-time. La Corte ha sottolineato che la normativa in questione ha una portata derogatoria rispetto al regime generale, permettendo il cumulo tra pensione e reddito da lavoro, e ha chiarito che la riliquidazione deve considerare l'intero periodo di contribuzione, inclusi i periodi di lavoro part-time. La decisione ha quindi ribadito la validità della sentenza di merito, compensando le spese di lite in ragione della novità della questione trattata.

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Massime1

La disciplina del cumulo di pensione di anzianità e reddito da lavoro dipendente, stabilita dall'art. 1, comma 185, della l. n. 662 del 1996 per il settore privato e quello pubblico, è stata per quest'ultimo completata con il rinvio operato dal comma 187 dello stesso articolo ad una fonte regolamentare, costituita dal d.m. n. 331 del 1997, il cui art. 4, comma 2, in combinato disposto con tali disposizioni di legge, delinea una normativa speciale - applicabile indistintamente a tutto il personale delle P.A. di cui all'art. 1, comma 2, d. lgs. n. 29 del 1993, INPS ed INAIL compresi - che garantisce, alla definitiva cessazione del rapporto di lavoro, la rideterminazione del trattamento previdenziale in godimento in base alla complessiva anzianità maturata, anziché il mero riconoscimento del diritto a supplementi di pensione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/2025, n. 1842
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1842
    Data del deposito : 25 gennaio 2025

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