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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/12/2024, n. 2135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2135 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 19/12/2024, ha pronunciato, ex art. art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1216/2016 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. BONINA CARMELA , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. MARRAS MARIA CHIARA, elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in Messina, via Tommaso Capra is.301/bis;
- resistente -
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo e Ds agricola
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/05/2016, il ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2013 per 102 giornate annue alle dipendenze della ditta Consorzio PAC Prod. d'Orlando. CP_3
Lamentava che l' , con provvedimento datato 30/06/2014 e ricevuto il 10/7/2014 le aveva CP_2
comunicato che:
“la domanda di DS agricola relativa all'anno 2013, presentata il 25/03/2014 e liquidata il
09/06/2014 è stata respinta per i seguenti motivi: Reiezione DOM: Non risulta iscritto negli elenchi agricoli.”
La ricorrente lamentava l'illegittimità di tale provvedimento e rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo. Chiedeva, pertanto, l'accertamento del dedotto rapporto di lavoro, con condanna dell' al CP_2
riconoscimento del diritto alla iscrizione o reiscrizione negli elenchi anagrafici di residenza per l'anno e le giornate cancellate, con susseguente diritto all'indennità di DS per l'anno indicato ed annullamento del provvedimento impugnato;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore. antistatario.
L' resisteva in giudizio e si costituiva con comparsa del 09/09/2016. CP_2
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo di prova per testi.
All'udienza odierna, a seguito della discussione, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Nel merito, parte ricorrente domanda l'annullamento di un provvedimento di reiezione dell'indennità di disoccupazione agricola 2013. A tal fine premette di aver lavorato, nel 2013 per 102 giornate alle dipendenze della ditta Consorzio Pac.
Ed in effetti, la disciplina di cui all'art. 32 l. n. 264/49, così dispone: “ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità
e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”.
Presupposti fondamentali, ai fini del riconoscimento della suddetta prestazione, sono dunque: iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria
(mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione); almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento).
Va, preliminarmente, verificata la tempestività del ricorso. Dalla produzione in atti risulta che l' ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura CP_2
della parte ricorrente per l'anno 2013, a seguito di verbale ispettivo, e di aver pertanto respinto la domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2013, non risultando iscritta negli elenchi agricoli. La ricorrente pertanto, al momento della ricezione del provvedimento reiezione ha avuto conoscenza dell'avvenuta cancellazione del proprio nominativo dagli elenchi anagrafici per tali annualità; successivamente, in data 24.11.2014 ha proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento reiezione.
Dunque, alla data di ricezione del provvedimento, individuata nel 10/7/2014 (come si evince dalla stessa produzione del ricorrente) parte ricorrente ha avuto conoscenza dell'avvenuta cancellazione delle giornate agricole per il 2013.
Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli:
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione
è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello
SCAU (oggi sostituito dall possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione CP_2
centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
3. (…)”.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art.
22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez. 6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez.
L, n. 20086/2013).
Ora, si tenga conto che avverso il suddetto provvedimento di disconoscimento/Cancellazione, parte ricorrente non ha proposto ricorso in via amministrativa.
Nulla sposta, del resto, la circostanza per cui il ricorrente abbia proposto ricorso avverso il provvedimento di reiezione, come effettivamente risulta dagli atti, in quanto quest'ultimo ricorso si limita a richiedere l'annullamento del provvedimento e il riconoscimento della spettanza di una prestazione previdenziale, non è invece inteso a contestare il disconoscimento/cancellazione della istante dagli elenchi anagrafici.
Per le superiori ragioni, deve ritenersi che il provvedimento di cancellazione sia divenuto definitivo in data 11/08/2014.
Orbene, da tale ultima data, decorrevano i 120 giorni entro cui, a pena di decadenza, CP_1
avrebbe dovuto adire questo Tribunale per impugnare il provvedimento di cancellazione del
[...]
proprio nominativo dagli elenchi dei lavoratori agricoli per il 2013.
Considerato che parte ricorrente ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio in data
09/05/2016, lo stesso risulta abbondantemente oltre termine, quindi, tardivo con riferimento alla cancellazione dagli elenchi per il periodo in questione.
Sul punto, può richiamarsi la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8650 del 03.04.2008, secondo la quale “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso”.
Parte ricorrente è quindi decaduta dal poter agire contro il detto provvedimento di cancellazione dagli elenchi per l'anno 2013, oggetto dell'odierna domanda, anche con riferimento alla indennità di disoccupazione agricola oggetto del provvedimento di reiezione impugnato.
Va rilevato, inoltre, come l'operatività della decadenza di cui all'art. 22 L. n. 83/1970 trovi conforto nell'orientamento della Suprema Corte, pienamente condiviso da questo giudicante, secondo il quale “il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. cod. proc. civ.); né la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe
(quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 6
D.L. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4 D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992” (in tal senso, Cass. Civ. Sez. Lav.
21.04.2001 n. 5942; Cass. Civ. Sez. Lav. 01.10.1997 n. 9595).
Sulla base di tali elementi normativi e giurisprudenziali, va rilevata d'ufficio la decadenza della parte ricorrente dal poter chiedere l'accertamento del proprio diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli relativamente alle giornate lavorative cancellate riferibili al 2013.
Tale decadenza è, infatti, rilevabile d'ufficio e potrebbe essere eccepita dal convenuto anche oltre i limiti posti dall'art. 416 cod. proc. civ. In tal senso, Cass. Ord. n. 3990 del 29.2.2016, secondo cui la stessa “è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza dei provvedimenti concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici, sicché è sottratta alla disponibilità della parte, è rilevabile d'ufficio - salvo il limite del giudicato - in ogni stato e grado del giudizio ed è opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale”.
Ancora, pacificamente, la decadenza ha natura sostanziale e, dunque, insuscettibile di interruzione ovvero rimessione in termini (sul punto, Cass. civ. Sez. lav. 10.12.2009 n. 25892; Cass. civ.
Sez. lav. 06.07.2009 n. 25892).
Dunque, è ormai definitiva la mancata iscrizione/cancellazione della ricorrente dagli elenchi agricoli per il periodo di cui in domanda.
Una notazione va, in ultimo, fatta.
Se è vero che, secondo Cassazione n. 2739/2016, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo status di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente, per cui il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e, quindi, di ogni altro diritto consequenziale, tuttavia, è altrettanto vero che tale accertamento può essere effettuato solo nel caso in cui non si sia verificata, come nella specie, la decadenza dall'impugnazione dei provvedimenti stessi, divenuti ormai definitivi.
Da quanto sopra discende che la domanda volta ad ottenere l'annullamento del provvedimento di restituzione somme, da parte dell' , relativo all'indennità di disoccupazione agricola relativa al 2013 CP_2
deve essere ritenuta infondata in quanto è ormai divenuta definitiva la perdita, da parte di CP_1
del requisito fondamentale costituito dall'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori
[...]
agricoli per 102 giornate nel biennio di riferimento.
Ciò posto, la domanda volta all'accertamento del diritto all'iscrizione della parte ricorrente negli elenchi anagrafici per 102 giornate nell'anno 2013 è da dichiararsi inammissibile, mentre è infondata e va rigettata la domanda relativa all'annullamento del provvedimento di reiezione della DS agricola 2013 oggi impugnato.
Parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., presente in atti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il 17/05/2016, disattesa ogni CP_1 CP_2
contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda volta all'accertamento del diritto alla iscrizione del ricorrente presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per 102 giornate per l'anno 2013;
- Conferma il provvedimento impugnato;
- Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Patti, 19/12/2024.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena