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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/10/2025, n. 34708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34708 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL HA nato il [...] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 34708 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 16/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala del 19 dicembre 2023, con cui LL DH era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 154,00 di multa in relazione al reato di cui alli art. 624 cod. pen. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando, quale unico motivo di impugnazione, ivilibritli‘; violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'ingiustificato diniego della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. In data 18 luglio 2025 il ricorrente ha depositato memoria, insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità (Sez. U - n. 24990 del 30/01/2020, Rv. 279499 - 01), intervenute a risolvere il contrasto in ordine alla applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 ai reati in materia di stupefacenti, hanno operato una ricostruzione storico - sistematica dell'istituto, osservando che prima dell'entrata in vigore della legge 7 febbraio 1990, n. 19, l'attenuante comune di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. era prevista nel caso di speciale tenuità del danno cagionato alla persona offesa ed era applicabile solo ai delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio. La novella sopra citata ha poi aggiunto nella medesima disposizione un'ulteriore diminuente, applicabile a tutti i delitti determinati da motivi di lucro, alla duplice condizione che sia il lucro perseguito od effettivamente conseguito dal reo, sia l'evento dannoso o pericoloso siano caratterizzati da speciale tenuità. La Relazione illustrativa del disegno di legge dal quale origina il descritto intervento normativo, presentato dal Ministro della Giustizia alla Camera dei Deputati il 19 ottobre 1987 e rubricato "Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti", espressamente riporta la nuova attenuante alla opportunità, per motivi di equità, di riformulare l'art. 62, n. 4 cod. pen. in modo simmetrico all'art. 61, n. 7 cod. pen., che già prevedeva l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità non solo per i reati contro il patrimonio, ma anche per quelli determinati da motivi di lucro. Nel proporre tale allineamento, il Governo segnalava che fosse invece opportuno «prevedere che il danno (o il pericolo) di speciale tenuità che viene in rilievo non è quello patrimoniale bensì quello criminale», sicché, «così delineata, la diminuente viene a costituire un valido elemento a disposizione del giudice per una più equa correlazione della pena alla effettiva lesività della condotta criminosa». Le Sezioni Unite hanno quindi valorizzato l'ulteriore riscontro sistematico costituito dall'art. 131-bis cod. pen., che prevede la «non punibilità del fatto quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale». Si è osservato che l'istituto della non punibilità per particolare tenuità dell'offesa non connette alla mera individuazione del bene giuridico protetto alcun rilievo ai fini del giudizio sull'utilità e necessità della pena. Sulla scia dell'insegnamento di Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266589, si è rilevato che la tenuità del danno o del pericolo cagionati entrano in gioco sia per attenuare la pena, ai sensi dell'art. 62, n. 4, cod. pen., sia, eventualmente, per escluderne la necessità, ai sensi ed alle condizioni dell'art. 131-bis cod. pen.. La relativa verifica deve avere ad oggetto, in entrambi i casi, non già l'astratta considerazione della natura giuridica del bene protetto, bensì il grado di effettiva offensività del fatto nel caso concreto. 3. Le considerazioni della citata sentenza a Sezioni Unite n.24990 del 2020 sono state poi richiamate da questa Corte di legittimità con riferimento alla fattispecie del reato di furto, affermandosi che, anche riguardo a tale tipologia di delitto, l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto (Sez.
5 - n. 344 del 26/11/2021, Rv. 282402 - 01). La citata pronuncia costituisce il naturale sviluppo dell'orientamento, ormai consolidato, secondo cui ai fini della configurabilità della circostanza attenuante dell'avere agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista dall'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali (cfr. Sez.
4 - n. 37795 del 21/09/2021, Rv. 281952 - 02; Sez. 3, n. 18013 del 5/2/2019, Rv. 275950). 4. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi sopra riportati e ha reso diffusa motivazione sugli elementi ostativi all'applicazione della invocata attenuante, pur in presenza di un furto di modesto valore economico ( una bottiglia di birra e una lattina di Red bull). Ciò che è richiesto, infatti, è una valutazione combinata e complessa del danno arrecato, che è quello criminale e non solo patrimoniale, al fine di adeguare la pena alla effettiva lesività del reato commesso. I giudici di merito hanno sottolineato le allarmanti modalità della condotta ti posta in essere dall'imputato, evidenziando l'atteggiamento di irrisione e di tracotante '- di fronte ai ripetuti inviti di abbandonare il locale gestito dalla persona offesa Capuzzi Debora, Il pì-esidente Emanueke/Di Sao tale da ingenerare nella predetta un sentimento di timore ed inducendola, insieme alli amica che si trovava con lei, ad asserragliarsi all'interno della paninoteca. La sentenza impugnata, in armonia con l'orientamento giurisprudenziale richiamato, ha dunque valutato, alla luce degli elementi acquisiti, che il fatto così come concretamente svoltosi non aveva concretamente cagionato una offesa di speciale tenuità, escludendo l'applicabilità della attenuante in parola. 5. Alla luce delle considerazioni esposte, si impone il rigetto del ricorso. Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Roma, 16 settembre 2025 Il Consigliere estensore Lqredana Miccichè
5 - n. 344 del 26/11/2021, Rv. 282402 - 01). La citata pronuncia costituisce il naturale sviluppo dell'orientamento, ormai consolidato, secondo cui ai fini della configurabilità della circostanza attenuante dell'avere agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista dall'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali (cfr. Sez.
4 - n. 37795 del 21/09/2021, Rv. 281952 - 02; Sez. 3, n. 18013 del 5/2/2019, Rv. 275950). 4. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi sopra riportati e ha reso diffusa motivazione sugli elementi ostativi all'applicazione della invocata attenuante, pur in presenza di un furto di modesto valore economico ( una bottiglia di birra e una lattina di Red bull). Ciò che è richiesto, infatti, è una valutazione combinata e complessa del danno arrecato, che è quello criminale e non solo patrimoniale, al fine di adeguare la pena alla effettiva lesività del reato commesso. I giudici di merito hanno sottolineato le allarmanti modalità della condotta ti posta in essere dall'imputato, evidenziando l'atteggiamento di irrisione e di tracotante '- di fronte ai ripetuti inviti di abbandonare il locale gestito dalla persona offesa Capuzzi Debora, Il pì-esidente Emanueke/Di Sao tale da ingenerare nella predetta un sentimento di timore ed inducendola, insieme alli amica che si trovava con lei, ad asserragliarsi all'interno della paninoteca. La sentenza impugnata, in armonia con l'orientamento giurisprudenziale richiamato, ha dunque valutato, alla luce degli elementi acquisiti, che il fatto così come concretamente svoltosi non aveva concretamente cagionato una offesa di speciale tenuità, escludendo l'applicabilità della attenuante in parola. 5. Alla luce delle considerazioni esposte, si impone il rigetto del ricorso. Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Roma, 16 settembre 2025 Il Consigliere estensore Lqredana Miccichè