Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 17/02/2025, n. 3432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3432 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03432/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09924/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9924 del 2021, proposto da
TO ES, rappresentato e difeso dagli avvocati Norma Cecconi e Francesco Mammoliti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Di Meglio e Massimo Boccia Neri, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Centrale dell’I.N.P.S., in Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29;
per l'annullamento
del silenzio rigetto dell’istanza del ricorrente diretta ad ottenere il riconoscimento dei benefici economici normativamente contemplati dall’art. 6- bis d.l. 16 settembre 1987, n. 379, ovvero al computo ai fini pensionistici e sull’indennità di buonuscita di sei scatti stipendiali aggiuntivi da calcolarsi sull’ultimo stipendio e, conseguentemente alla riliquidazione delle somme spettanti allo stesso;
e per la condanna dell’amministrazione alla rideterminazione della liquidazione del TFS e di ogni altro beneficio indebitamente non corrisposti, nonché agli interessi nella misura legale, contemplati e previsti dalle disposizioni sopra citate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 gennaio 2025 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - TO ES, arruolatosi l’8 maggio 1980 come militare di complemento e, quindi, dall'8 novembre 1983 in servizio permanente presso l’80° Reggimento Artiglieria a cavallo di Milano distaccato a Cremona, è stato collocato in congedo nella categoria di riserva a decorrere dal 1° gennaio 2017, con il requisito anagrafico dell’età di 55 anni e quello contributivo di 42 anni, avendo 35 anni di servizio effettivo ed ulteriori 7 riscattati.
L’INPS, a seguito del collocamento a riposo, ha provveduto alla liquidazione del TFS non includendovi i sei scatti stipendiali aggiuntivi contemplati dall’art. 6- bis d.l. 16 settembre 1987, n. 379, ciascuno pari al 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio.
2. - Il militare si è quindi rivolto a questo Tribunale Amministrativo Regionale, impugnando il silenzio-rigetto maturato sulla sua istanza rivolta all’INPS per ottenere il beneficio e insistendo sull’esistenza del suo diritto a conseguire l’applicazione dell’istituto di cui si tratta.
3. - Costituitosi in giudizio, l’INPS ha resistito sotto molteplici profili.
4. - Il ricorso è stato discusso nel merito e spedito in decisione all’udienza straordinaria del 24 gennaio 2025.
5. – Il ricorso non può trovare accoglimento per l’assorbente ragione che il beneficio di cui si controverte non trova applicazione al personale delle Forze Armate che non rientri nel novero di coloro che appartengono alle forze di polizia.
Infatti, sul riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini del trattamento di fine servizio ai soli appartenenti alle forze di polizia, sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare, si è pronunciato a più riprese il Consiglio di Stato (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. II, 21 marzo 2023, n. 2866; Cons. Stato, Sez. II, 23 marzo 2023, n. 2980; Cons. Stato, Sez. II, 23 marzo 2023, n. 2982).
Per quanto di interesse in questa sede, il Consiglio di Stato, ha ribadito che:
i) l’art. 1911, comma 3, c.o.m. lascia fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6- bis d.l. n. 387 del 1987 che, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza, ha esteso anche al personale della Polizia di Stato l’istituto dei sei scatti (già previsto dall’art. 1, comma 15- bis d.l. n. 379 del 1987 in relazione «ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati» );
ii ) quanto all’ambito di applicazione soggettivo dell’art. 6- bis d.l. n. 387 del 1987, la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del d.l. n. 387 del 1987, specificata all’art. 1, nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti dal d.P.R. 10 aprile 1987 n. 150 (di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato) all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 l. 1° aprile 1981 n. 121;
iii) l’art. 16 della l. n. 121 del 1981, a cui l’art. 6 d.l. n. 387 del 1987 rinvia, perimetra la nozione di forze di polizia anche ai fini dell’applicazione del richiamato art. 6- bis , senza distinguere tra appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, ma con esclusione delle Forze Armate che non sono forze di polizia ai sensi dell’art. 16 l. n. 121 del 1981 sopra richiamato;
iv) il Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) si è, quindi, limitato a confermare, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare, il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6- bis d.l. n. 387 del 1987, e non lo ha esteso a tutte le Forze Armate in ragione della loro collocazione all’interno del Codice dell’ordinamento militare;
v) non sono idonee a supportare la tesi dell’estensione del beneficio a tutte le Forze Armate le fattispecie di cui ai primi due commi dell’art. 1911 c.o.m.
Da un lato, il comma primo del citato articolo delinea una fattispecie di attribuzione del beneficio agli ufficiali in servizio permanente quale alternativa alla promozione alla vigilia disciplinata dall’art. 1082 che è stato abrogato dall’art. 1, comma 258, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015, con la conseguenza che, non essendo più contemplata la promozione per abrogazione dell’art. 1082 c.o.m., detti militari neppure possono chiedere una prestazione alternativa a quella (si configura un caso di obbligazione facoltativa e non di obbligazione alternativa, con conseguente estinzione dell’obbligazione per impossibilità della prestazione principale ex art 1256 cod. civ.).
Dall’altro lato, il comma secondo del citato art. 1911 c.o.m. prevede che il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio si applica anche al personale militare che ha conseguito la promozione ai sensi degli artt. 1076, comma 1, e 1077 c.o.m., nonché agli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d’armata e gradi equiparati e a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di «a disposizione»; anche gli artt. 1076 e 1077 c.o.m. sono stati abrogati dall’art. 1, comma 258, della l. n. 190 del 2014, con la conseguenza che il venir meno della condizione legittimante l’attribuzione del beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio, cioè il conseguimento della promozione ai sensi degli artt. 1076, comma 1, e 1077 (appunto abrogati), non consente di attribuire il beneficio controverso, salvo che per gli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d’armata e gradi equiparati e a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di «a disposizione», condizioni che nel caso di specie non risultano comprovate.
6. – In sintesi, la giurisprudenza, anche di recente, ha confermato che «l’art. 16 l. 121/1981, a cui l’art. 6 d.l. 387/1987 rinvia, perimetra la nozione di forze di polizia anche ai fini dell’applicazione del richiamato art. 6-bis, senza distinguere tra appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, ma con esclusione delle Forze Armate che non sono forze di polizia ai sensi dell’art. 16 l. 121/1981 sopra richiamato» (cfr, Cons. Stato, Sez. VI, 5 novembre 2024, n. 8809; Cons. Stato, Sez. II, 15 ottobre 2024, n. 8344; Cons. Stato, Sez. II, 14 dicembre 2023, n. 10835; Cons. Stato, II, 21 marzo 2023, n. 2866).
7. – Il ricorso è respinto, mentre le spese di lite possono essere compensate a riguardo della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Tallaro | Giacinta Serlenga |
IL SEGRETARIO