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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 6155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6155 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr.ssa Rosanna De Rosa - Presidente dr. Giuseppe Gustavo Infantini - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello avverso la sentenza n. 1752/2020 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 26 novembre 2020, iscritta a R.G.N. 2420/2021/CC,
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], e Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F.: ), nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 CodiceFiscale_2 residenti a [...], rappresentati e difesi dall'avv. Stefano
RN (C.F.: ; PEC: e dall'avv. Valerio CodiceFiscale_3 Email_1
AR (C.F.: ; PEC: , del foro di Torre CodiceFiscale_4 Email_2
Annunziata, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), in persona del sindaco pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Piazza Matteotti n. 25, rappresentato e difeso dall'avv. Gianvincenzo Esposito (C.F.:
[...]
; PEC: PEC: , del foro di Torre Annunziata, C.F._5 Email_3 come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello, giusta determinazione generale di cui al n. 829 del 21 ottobre 2021, a firma del funzionario competente, di conferimento d'incarico professionale e d'autorizzazione a resistere in giudizio.
APPELLATO
1 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 9 dicembre 2014, il
[...]
conveniva in giudizio i coniugi e al fine di ottenere CP_1 Parte_1 Parte_2
l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che il
[...]
in forza delle disposizioni vigenti, ai sensi e per gli effetti dell'art 7 della convenzione CP_1 del 17.12.1979 di cui alla premessa, e/o comunque ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 L. 865/71, per
i titoli e le causali innanzi richiamate, ha diritto ad ottenere dagli assegnatari e/o loro aventi causa degli alloggi realizzati sul suolo espropriato il rimborso e/o la ripetizione delle somme pagate per
l'acquisizione delle aree assegnate alle cooperative;
2) Per l'effetto di quanto sopra: accertare e dichiarare che e nella qualità di assegnatari e/o loro aventi causa Parte_1 Parte_2 dell'alloggio identificato al foglio 5 particella 425 sub 26 e 33, del catasto urbano del Comune di
, costruito dalla cooperativa Speranza sul suolo espropriato ai fratelli ed avente CP_1 Pt_3 un volume complessivo pari a mc. 448,5, in forza delle disposizioni pattizie e/o vigenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 L. 865/71, per i titoli e le causali innanzi richiamate, sono obbligati in proporzione al volume dell'alloggio ad essi assegnato al pagamento in favore del
[...]
delle spese da questi sostenute per l'acquisizione delle suddette aree;
in conseguenza CP_1 di ciò:3) Accogliere la domanda e per l'effetto condannare e , in qualità Parte_1 Parte_2 di soci della e comunque nella qualità di assegnatari e/o loro aventi causa Parte_4 dell'alloggio identificato al foglio 5 particella 425 sub 26 e 33, del catasto urbano del Comune di
al pagamento in favore del in persona del suo Sindaco e l.r.p.t. CP_1 Controparte_1 della somma di Euro 53.597,83 (Eurocinquantatremilacinquecentonovantasette/83) oltre interessi dovuti sino al soddisfo o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia dall'adito Tribunale, in quanto nella loro qualità di assegnatari e/o loro aventi causa dell'immobile descritto in narrativa, ed in forza delle disposizioni vigenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 L. 865/71, per i titoli e le causali innanzi richiamate, sono obbligati in proporzione al volume dell'alloggio ad essi assegnato al pagamento in favore del delle spese da questi sostenute per l'acquisizione Controparte_1 delle aree. 4) Condannare i convenuti alla refusione delle spese e dei compensi.”
A sostegno di tale domanda l'Ente pubblico istante allegava che: a) era stato condannato, in forza di due sentenze, rese rispettivamente dal Tribunale di Torre Annunziata e dalla Corte d'Appello di Napoli, a versare ai germani e la complessiva somma di € Parte_5 CP_2 CP_3
1.604.672,34, a titolo d'indennità d'esproprio di alcuni terreni, già di proprietà dei danti causa di questi ultimi, comprensiva di interessi e spese liquidate in sentenza;
b) su una porzione dei terreni
2 espropriati era stato costruito il fabbricato da parte della assegnataria società Parte_6
[...
c) a , coniugato in regime patrimoniale della comunione legale con Parte_1 Parte_2 era stato assegnato in proprietà superficiaria dalla società l'appartamento Parte_6 ed il garage, distinti nel N.C.E.U. del Comune di al foglio 5, particella 425, subalterni CP_1
26 e 33; d) i coniugi e erano tenuti, nelle rispettive qualità di assegnatario Parte_1 Parte_2 dei suddetti immobili e di moglie del primo in regime patrimoniale della comunione legale dei beni,
a dovere rimborsare la somma versata ai germani dal Comune di nella Pt_3 CP_1 complessiva misura di € 53.597,83, corrispondente alla quota, a loro carico, rispetto all'intero importo pagato dall'Ente pubblico istante in favore dei soggetti espropriati, calcolata sulla base del volume delle unità immobiliari loro trasferite.
1.2. - Con la comparsa di risposta ritualmente depositata il 30 marzo 2015, si costituiva in giudizio , chiedendo che il giudice adito volesse: “1) dichiarare il proprio difetto di Parte_1 giurisdizione in favore del G.A.; 2) subordinatamente e salvo il gravame - previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi - dichiarare inammissibili o rigettare nel merito le domande attoree per le ragioni meglio esposte in precedenza;
3) in via ancor più subordinata e sempre fatto salvo il gravame - sempre all'esito della necessaria integrazione del contraddittorio - accertare l'erroneità nel quantum della pretesa attorea e, per lo effetto, determinare le somme semmai effettivamente dovute dal convenuto alla stregua delle Parte_1 argomentazioni di fatto e di diritto pur'esse sopra meglio esposte;
4) condannare l'attore Parte_7
al pagamento di spese e compensi del giudizio, disponendone l'attribuzione allo scrivente
[...] avvocato per anticipo fattone ex art. 93 c.p.c.; 5) in via estremamente gradata, e sempre fatta salva
l'impugnazione - nella malaugurata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle pretese avversarie - disporre l'integrale compensazione di spese e compensi di lite a termini dell'art.
92, II comma, c.p.c. in ragione della (eventuale) soccombenza reciproca e della novità delle questioni trattate.”
A sostegno di tali conclusioni, tale convenuto eccepiva, in via preliminare: a) il difetto di giurisdizione dell'adita A.G.O., essendo la controversia, a suo dire, da ritenere devoluta alla cognizione esclusiva del G.A.; b) la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci, aventi causa dalla essendo stata la stessa Parte_8 sciolta e cancellata dal registro delle imprese;
eccependo ed allegando, nel merito, che: c)
l'obbligazione assunta dalla per effetto della pattuizione Parte_8 contrattuale di cui all'art. 7 della Convenzione, stipulata il 17 dicembre 1979 dalla stessa con il
Comune di , si era prescritta, essendo stata la citazione introduttiva del presente CP_1
3 procedimento notificata il 9 dicembre 2014, preceduta dalla diffida contenente la costituzione in mora intervenuta soltanto il 9 gennaio 2014, quando era oramai trascorso il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.; d) la somma pretesa doveva ritenersi incongrua per eccesso, avendo il
[...]
omesso di considerare che, ai sensi del combinato disposto di cui al comma 1 dell'art. Controparte_1
2519 ed al comma 2 dell'art. 2495 c.c., la responsabilità dei soci di una società cooperativa a r.l. non poteva eccedere la misura degli importi da costoro riscossi sulla base del bilancio finale di liquidazione;
e) il avrebbe potuto pretendere dal convenuto , Controparte_1 Parte_1 già socio della estinta il pagamento della pretesa somma di € Parte_8
53.597,83, solo se l'Ente pubblico istante avesse allegato e provato l'eventuale riscossione da parte del convenuto dell'importo equivalente alla somma de qua in base al bilancio finale di liquidazione predisposto ed approvato da tale società al momento del suo scioglimento.
In via subordinata, eccepiva, altresì, la manifesta erroneità e l'arbitrarietà del Parte_1 criterio di ripartizione dell'indennità adottato dal istante, al fine di quantificare la quota parte CP_1 di essa asseritamente dovuta dal convenuto, considerato che l'obbligazione in questione sarebbe dovuta essere ripartita tra tutti i soci delle due società Cooperative e Parte_9 Parte_8 in considerazione del costo d'acquisizione delle aree loro assegnate, e non già solo tra i soci assegnatari degli immobili, essendo, peraltro, illogico il riparto eseguito sulla base dei metri cubi di costruzione attribuiti a ciascuno, piuttosto che secondo il valore venale o millesimale delle singole unità immobiliari assegnate.
1.3. - Con l'altra comparsa di risposta ritualmente depositata il 30 marzo 2015, si costituiva in giudizio coniuge in regime patrimoniale della comunione legale dei beni dell'altro Parte_2 convenuto , chiedendo al Tribunale adito di volere testualmente: “1) dichiarare la sua Parte_1 carenza di legittimazione passiva per le ragioni sopra esposte;
2) subordinatamente e salvo il gravame dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del G.A.; 3) ancor più subordinatamente e sempre salvo il gravame - previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi - dichiarare inammissibili o rigettare nel merito le domande attoree per le ragioni meglio esposte nella comparsa di risposta del convenuto (fol. 7); 4) in via Parte_1 ancor più subordinata e sempre fatto salvo il gravame - comunque all'esito della necessaria integrazione del contraddittorio - accertare l'erroneità nel quantum della pretesa attorea e, per lo effetto, determinare le somme semmai effettivamente dovute da essi convenuti ed Parte_1
alla stregua delle argomentazioni di fatto e di diritto pur'esse sopra meglio esposte Parte_2 nella sopra menzionata comparsa di risposta (fol.7); 5) condannare l'attore al Parte_7 pagamento di spese e compensi del giudizio, disponendone l'attribuzione allo scrivente avvocato per
4 anticipo fattone ex art. 93 c.p.c.; 6) in via estremamente gradata, e sempre fatta salva l'impugnazione
- nella malaugurata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle pretese avversarie - disporre l'integrale compensazione di spese e compensi di lite a termini dell'art. 92, 2 comma, c.p.c. in ragione della (eventuale) soccombenza reciproca e della novità delle questioni trattate.”
A sostegno di tali istanze, la convenuta: a) in via preliminare, eccepiva il suo preteso difetto di legittimazione passiva, non ravvisando nell'obbligazione asseritamente addebitata al coniuge,
, la natura di “debito familiare”, di cui all'art. 186 c.c., ingenerante, nei suoi confronti, Parte_1 una forma di responsabilità solidale, integrando, a suo dire, la somma contestata un'obbligazione separatamente contratta dal marito, ai sensi dell'art. 189 c.c., per cui il Controparte_1 avrebbe potuto pretendere la somma contestata unicamente nei suoi confronti, essendo il solo a rivestire la qualifica di socio nella b) nel merito, ribadiva le medesime Parte_6 doglianze di cui alla comparsa di risposta del coniuge,
1.4. - All'esito della fase di trattazione della causa e della concessione dei termini per il deposito di note, ai sensi del comma 6 dell'art. 183 c.p.c., vigente ratione temporis; disattesa la richiesta d'ammissione della c.t.u. avanzata da entrambe le parti, al fine di quantificare l'esatto importo delle somme pretese per i titoli di cui al presente giudizio;
precisate le conclusioni;
depositate le rispettive comparse conclusionali e le memorie di replica;
mediante la sentenza n. 1752/2020, pubblicata il 26 novembre 2020, il Tribunale di Torre Annunziata così testualmente stabiliva: “A) condanna e al pagamento in favore del della Parte_1 Parte_2 Controparte_1 somma di € 53.595,75 oltre interessi nella misura legale da calcolarsi sulla quota capitale dalla presente domanda al soddisfo;
B) compensa integralmente le spese di lite.”
In particolare, il primo giudice, sulla scorta degli esiti istruttori documentali, decideva come da sopra riportato dispositivo, avendo ritenuto: a) infondata l'eccezione del preteso difetto di giurisdizione della A.G.O adita in favore di quella del G.A., in considerazione del “petitum” sostanziale, di cui alla domanda proposta dal , che si era limitato a richiedere, Controparte_1 previa determinazione dei costi d'acquisizione sopportati, la condanna dei convenuti al rimborso delle somme pagate dall'Ente pubblico istante per l'acquisizione delle aree assegnate alle cooperative sulla scorta della convenzione stipulata, non avendo posto in discussione la legittimità delle autoritative manifestazioni di volontà della P.A. nell'adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accedeva;
b) destituita di fondamento l'eccezione finalizzata a conseguire l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti, già soci della sciolta e Parte_8 cancellata dal registro delle imprese, avendo il Comune di precisato, entro i termini di CP_1
5 cristallizzazione del thema decidendum, di aver agito nei confronti degli assegnatari degli alloggi e non già nei confronti dei soci della cooperativa, stante la natura di obbligazione “propter rem”, inerente a quella di dovere pagare il costo d'acquisizione delle aree espropriate, essendo l'obbligazione di pagamento assunta dalla , che aveva stipulato il contratto, transitata sui Parte_6 soggetti che avevano stipulato le convenzioni con la medesima, nonché su coloro che Parte_6 erano diventati assegnatari dell'immobile, in virtù della natura reale dell'obbligazione; c) passivamente legittimato , essendo stato assegnatario dell'immobile e non in quanto ex Parte_1 socio della d) assorbito l'esame dell'eccezione sollevata da Parte_8 Pt_1
con riferimento agli artt. 2519 e 2495 c.c. in ordine alla responsabilità dei soci di una
[...] cooperativa;
e) priva di pregio l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da Pt_2
essendo emerso dall'atto di assegnazione di alloggio del 28 luglio 1989 che la stessa veniva
[...] fatta in favore di , coniuge in regime patrimoniale della comunione dei beni con la Parte_1 moglie da considerare, unitamente al marito, assegnataria dell'immobile in questione, Parte_2 ai sensi dell'art. 177 c.c., e, quindi, legittimata passivamente sulla scorta della natura “propter rem” dell'obbligazione de qua; f) infondata l'eccezione di prescrizione, atteso che l'indennità di esproprio spettante in favore dei soggetti espropriati, e veniva definitivamente Parte_5 Parte_10 determinata solo in virtù del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ovvero come accertato dalla Corte di Appello di Napoli mediante la sentenza n. 2846/13, decorsi trenta giorni dalla notificazione effettuata dalla parte appellata direttamente presso il in data Controparte_1
10 novembre 2006 e, pertanto, il 10 dicembre 2006, per cui, essendo il presente giudizio stato promosso mediante l'atto di citazione notificato il 9 dicembre 2014, non può ritenersi decorso il termine decennale di prescrizione della pretesa fatta valere dal;
g) tenuti i Controparte_1 convenuti, e al pagamento ed al rimborso, in favore del Parte_1 Parte_2 [...]
, dei costi da quest'ultimo sostenuti per la espropriazione delle aree cedute in diritto di CP_1 superficie, e specificatamente delle somme pagate dall'Amministrazione Comunale ai proprietari espropriati, nella misura applicata da quest'ultima, in base al criterio volumetrico di riparto tra i singoli assegnatari, secondo l'importo determinato a carico dei convenuti nella misura di € 53.595,75, pari al volume complessivo del loro alloggio, di mc 448,50, il cui valore unitario al metro cubo è di
€ 119,50, oltre agli interessi nella misura legale da calcolarsi sulla quota capitale dalla data di notificazione della presente domanda sino al soddisfo.
2. - L'LO
2.1. - Avverso la sentenza de qua con l'atto di citazione notificato alle parti appellate il 21 maggio 2021, e proponevano appello, sulla base di quattro motivi di Parte_1 Parte_2
6 gravame, chiedendo che la Corte, in riforma della decisione impugnata, volesse: “1) in via principale dichiararsi la carenza di legittimazione passiva degli odierni appellanti Sig.ri e Parte_1 Pt_2
in ragione della insussistenza della supposta obbligazione propter rem e della inopponibilità
[...] nei loro confronti dell'obbligazione pecuniaria di rimborso illo tempore assunta dalla Parte_6
“Speranza” giusta quanto previsto dall'art. 7 della Convenzione del 17/12/1979 (doc. 3 del fascicolo di primo grado dell'appellante , fol. 5): 2) in subordine e salvo gravame accertarsi Parte_1
l'erroneità della misura del rimborso per sorte capitale disposto dal Primo Giudice in ragione delle obiezioni formulate nel secondo motivo d'appello e, per lo effetto, previa eventuale ammissione di una C.T.U., disporsene il ricalcolo;
3) sempre in subordine e salvo il gravame dichiararsi non dovuti gli interessi sulle somme spettanti al per sorte capitale, ovvero, in via ancor Parte_7 più subordinata, non dovuti gli interessi successivi al 10/12/2006, il tutto per i motivi meglio esposti nel terzo motivo d'appello; 4) sempre fatto salvo il gravame sulle eccezioni suddette in ogni caso dichiararsi la carenza di titolarità passiva dell'obbligazione di rimborso azionata in giudizio dal
in capo alla appellante Sig.ra quale coniuge in regime di Parte_7 Parte_2 comunione legale dei beni del supposto debitore;
5) con vittoria, in ogni caso, di spese Parte_1
e compensi del doppio grado di giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori in qualità di anticipatari.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 22 settembre 2021, si costituiva in giudizio il
, eccependo l'inammissibilità del gravame, ex art. 342 c.p.c., contestando i Controparte_1 motivi d'impugnazione, di cui richiedeva il rigetto, formulando l'istanza di condanna della controparte al pagamento delle spese e dei compensi di lite della presente fase, da distrarre in favore del difensore costituito, avv. Gianvincenzo Esposito.
2.3. - Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 29 luglio 2025 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 30 settembre
2025; depositate da entrambe le parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
con l'ordinanza pubblicata e comunicata il giorno 1° ottobre 2025 la causa era riservata a sentenza, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a cura di entrambe le parti.
3. - ESAME ECCEZIONE INAMMISSIBILITA' EX ART. 342 C.P.C.
Pregiudizialmente, l'impugnazione va scrutinata sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa del appellato ne eccepiva l'inammissibilità per il preteso mancato rispetto dei CP_1 requisiti formali, di cui all'art. 342 c.p.c., vigente ratione temporis, così come modificato dall'art. 54
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
7 Detta norma, applicabile al caso in esame, in quanto l'appello soggiace alla disciplina di cui all'art. 342 c.p.c., nel testo vigente a decorrere dall'11 settembre 2012 sino al 27 febbraio 2023, al comma 1 dispone che: “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”
Tale disposizione normativa prevede precisi oneri di forma dell'appello, in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C. in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 342 c.p.c.
In questa disposizione, infatti, non v'è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l'appello, a pena d'inammissibilità, debba essere motivato.
La Corte di legittimità ha chiarito, però, che: “Ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., Sez. Unite, 10 maggio
2019, n. 12587).
Pertanto, il Collegio, in linea generale ed astratta, ritiene che per dichiarare l'inammissibilità di un appello non possano incidere aspetti meramente formali, per cui se è auspicabile che l'atto di appello venga articolato seguendo lo schema strutturale delineato dalla novella, non convince (non essendo sufficienti a giustificarla le esigenze connesse alla necessità di valutazione preliminare delle probabilità di accoglimento dell'appello imposte dagli artt. 348-bis e ter c.p.c., vigenti ratione temporis, aventi un ambito di applicazione notevolmente più ridotto di quello di cui all'art. 342 c.p.c.) un'interpretazione restrittiva, che conduca a sanzionare con l'inammissibilità l'atto di appello che, pur diversamente strutturato, consenta comunque di individuare, al suo interno, come accade nella fattispecie in esame, senza incertezze ed ambiguità, le indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c.
8 3. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME
3.1. - Con il primo motivo di censura, intitolato: “Sulla natura asseritamente “propter rem” dell'obbligazione di rimborso azionata in giudizio dal ”, gli appellanti Parte_7 criticavano la sentenza di primo grado, in parte qua il primo giudice riteneva sussistente nella fattispecie in esame un'obbligazione c.d. “propter rem”, che sarebbe testualmente disciplinata all'interno dei commi 8 e 12 dell'art. 35 L. n. 865/1971.
Secondo l'assunto difensivo delle parti impugnanti, contrariamente a quanto stabilito dal giudice di prime cure, la configurabilità delle c.d. obbligazioni “propter rem” sarebbe possibile solo ed esclusivamente nei casi previsti dalla legge, applicandosi alle stesse i principi del c.d. “numerus clausus”, in ordine alla fonte del diritto, oltre che di tipicità, a proposito del contenuto del rapporto, per cui non sarebbe affatto possibile individuare nella richiamata normativa, posta a fondamento del convincimento del Tribunale, la fonte dell'obbligazione “propter rem” in ordine al rimborso dei corrispettivi che il singolo ente pubblico versa ai soggetti cedenti e/o espropriati per l'acquisizione delle aree da edificare.
Inoltre, secondo gli appellanti, la giurisprudenza richiamata dal giudice di primo grado si riferirebbe ai soli oneri di urbanizzazione ed ai costi di costruzione, prevedendo una solidarietà tra il richiedente la concessione ed il soggetto materialmente esecutore dell'opera, per cui vi sarebbe diversità ontologica tra gli oneri di urbanizzazione ed i costi di costruzione, da un lato, ed il corrispettivo per l'acquisizione dei terreni, dall'altro, poiché: a) i primi due rappresenterebbero un contributo dovuto alla P.A. per il rilascio dei permessi amministrativi, a titolo di concorso parziale per le spese di urbanizzazione primaria e secondaria;
b) il terzo costituirebbe un costo solo eventuale,
a carico della P.A., ricorrente allorquando i fondi su cui edificare vengano acquisiti mediante l'esproprio da parte della medesima P.A.
Pertanto, secondo la tesi delle parti impugnanti, per gli oneri di urbanizzazione ed i costi di costruzione è possibile prevedere una solidarietà, limitata tra soggetto richiedente e soggetto che ritira la concessione e realizza l'opera, mentre per il corrispettivo per l'acquisizione dei terreni non avrebbe senso prevedere la sussistenza di un'obbligazione reale, di durata illimitata, a carico di chiunque dovesse diventare proprietario dell'immobile, per cui, non prevedendo i commi 8 e 12 dell'art. 35 L.
n. 865/71 espressamente alcuna obbligazione “propter rem” in ordine ai costi d'acquisizione delle aree su cui edificare, la sentenza di primo grado sarebbe da riformare mediante la declaratoria dell'insussistenza della supposta obbligazione “propter rem” con la consequenziale declaratoria del difetto di legittimazione passiva di entrambe le parti convenute.
9 3.2. - Con il secondo motivo di gravame, intitolato: “Sulla errata quantificazione della quota di rimborso posta a carico degli attuali proprietari”, i coniugi e Parte_1 Parte_2 criticavano la sentenza di primo grado, nella parte in cui il giudice di prima istanza avrebbe erroneamente quantificato l'importo, che sarebbe dovuto al , in violazione Controparte_1 del comma 12 dell'art. 35 L. n. 865/1971. Più precisamente, le parti appellanti lamentavano l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice, non essendosi attenuto agli esiti peritali, cui era pervenuto il c.t.u., dr. ing. , nell'altro procedimento gemello, iscritto a R.G.N. Persona_1
6895/2014/CC del Tribunale di Torre Annunziata, il quale nel suo elaborato peritale, versato in atti, aveva correttamente precisato che: a) la ripartizione delle somme versate o da versare dal CP_1 agli ex proprietari dei terreni deve essere effettuata tra tutte le cinque società cooperative già assegnatarie dei terrenti facenti parte del P.E.E.P (Piano di edilizia economica e popolare) e non, come fatto dal di , tra due sole cooperative, ovvero le società cooperative: CP_1 CP_1
e in violazione del comma 12 dell'art. 35 L. n. 865/1971; Controparte_4 Parte_8
b) essendo stati i terreni ceduti in mero diritto di superficie alla Parte_8
e non già in piena proprietà, la richiesta del Comune attore risulta formulata in violazione del comma
12 dell'art. 35 L. n. 865/1971, secondo il quale: “… i corrispettivi della concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60 % dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume.”
Pertanto, secondo l'assunto difensivo degli impugnanti, poiché il Controparte_1 avrebbe dovuto ripartire tra tutte le cooperative assegnatarie i costi di acquisizione delle aree dell'unico P.E.E.P. e, successivamente, richiedere a quelle cui era stato trasferito il mero diritto di superficie una quota pari al 60% del corrispettivo versato agli espropriati/cedenti, la sentenza appellata sarebbe da riformare mediante la rideterminazione dell'importo dovuto al attore- CP_1 appellato, tenendosi conto degli esiti peritali di cui alla richiamato elaborato peritale del c.t.u., dr. ing.
. Persona_1
3.3. - Con il terzo motivo di doglianza, intitolato: “Sulla non debenza degli interessi sulla sorte capitale ed erronea loro quantificazione in dispositivo”, gli appellanti impugnavano la sentenza de qua nella parte in cui il giudice di prime cure riteneva erroneamente parzialmente dovuti gli interessi legali sulla sorta capitale, eccependo che gli stessi non fossero affatto dovuti.
3.4. - Con il quarto motivo di lamentela, intitolato: “Sulla carenza di legittimazione passiva della Sig.ra in veste di coniuge in regime di comunione legale dei beni”, gli impugnanti Parte_2 si dolevano, in via del tutto subordinata all'eventuale reiezione dei precedenti motivi di gravame, dell'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale, avendo condannato, in solido col marito , Parte_1
10 la moglie di quest'ultimo, perché, a loro dire, l'appartenenza degli immobili alla Parte_2 comunione legale di essi coniugi e la pretesa natura di debito familiare, riferibile alla pretesa obbligazione, così come azionata nel presente giudizio dal , avrebbe dovuto Controparte_1 comportare la condanna solo ed esclusivamente del convenuto al pagamento del Parte_1 quantum preteso dalla controparte ed eventualmente il riconoscimento e la declaratoria dell'assoggettabilità per l'intero degli immobili de quibus, facenti parte della comunione dei beni tra tali coniugi, alla consequenziale ipotetica azione esecutiva.
Del resto, poiché a seguito della pretesa ingiusta condanna in solido dell'appellante Pt_2 la medesima potrebbe essere chiamata a dovere rispondere del “debito familiare” anche con
[...]
i suoi beni personali, in violazione degli artt. 186, 189, comma e, e 1372, comma 2, c.c., la sentenza gravata sarebbe da riformare mediante la declaratoria del difetto di legittimazione passiva proprio in capo a Parte_2
4. - ESAME ECCEZIONE DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva, in questa fase rispettivamente reiterata da entrambe le parti convenute-appellanti nei sopra riportati motivi sub 1) e sub 4), è infondata e va respinta, non essendovi dubbi circa la loro legittimazione passiva, in considerazione della loro titolarità del potere di resistere rispetto alle pretese fatte valere dal attore-appellato nel CP_1 presente procedimento, circa il rapporto sostanziale, così come dedotto secondo la prospettazione di quest'ultimo, attenendo al merito l'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, che rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite.
5. - ESAME DEI RESTANTI MOTIVI
5.1. - Nel merito, in considerazione della più recente giurisprudenza del giudice della funzione nomofilattica, che si è espressa in subiecta materia, il primo motivo di gravame (circa l'an debeatur) risulta essere fondato, per cui è meritevole d'accoglimento, dando la Corte atto che lo stesso ha pure efficacia assorbente rispetto alle ulteriori censure sollevate nel secondo (circa il quantum debeatur) e nel terzo motivo (circa la quantificazione degli interessi legali) di doglianza.
Sul punto occorrere prendere le mosse dalla recente pronuncia del giudice della funzione nomofilattica, che questa Corte distrettuale, già espressasi sulla medesima questione con altre pronunce, tutte versate in atti dalla parte appellante, considera senz'altro condivisibili, secondo la quale: “In tema di recupero dei costi sostenuti dall'ente locale per il pagamento dei suoli destinati alla realizzazione del piano di edilizia economica e popolare (PEEP), nonché dei connessi oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, la natura reale c.d. "propter rem" dell'obbligazione riguarda
i soli soggetti che hanno stipulato o richiesto la relativa convenzione, o che hanno realizzato
11 l'edificazione avvalendosi della concessione rilasciata al loro dante causa, risultando invece esclusi da tale novero i soggetti resisi successivi acquirenti, per i quali ultimi la fonte dell'obbligazione deve essere rinvenuta sul piano negoziale, occorrendo pertanto ai fini della esigibilità della relativa prestazione, che gli stessi abbiano assunto una espressa pattuizione contrattuale.” (Cass. civ., Sez.
I, Sentenza, 02/04/2024, n. 8635).
Pertanto, il principio del perfetto pareggio economico, in base al quale il prezzo di cessione delle aree deve assicurare al la copertura di tutti i costi per la loro acquisizione, non comporta CP_1
l'automatico trasferimento dell'obbligo di conguaglio a carico degli assegnatari degli alloggi, salvo che non vi sia un loro espresso accollo, ex art. 1273 c.c., ovvero un'espressa previsione di trasferimento nella convenzione stipulata tra l'ente pubblico e la cooperativa concessionaria, che altrimenti, ai sensi dell'art. 35 L. 22.10.1971, n. 865, rimane l'unico soggetto obbligato all'integrazione del prezzo.
In particolare la Suprema Corte, chiamata a delibare la pretesa, analoga a quella di cui all'oggetto del presente giudizio, azionata dal con riferimento alle somme a titolo di CP_1 conguaglio per il costo dei suoli, e non a titolo di oneri di urbanizzazione, si occupava dell'interpretazione dell'art. 35 L. 22.10.1971, n. 865, e della correlata qualificazione giuridica dell'obbligazione di rimborso nei confronti del da parte degli assegnatari degli alloggi di CP_1 edilizia residenziale pubblica.
Tale attività ermeneutica prendeva le mosse dal consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale, in forza del comma 12 dell'art. 35 L. n. 865/1971, il prezzo della cessione delle aree destinate alla costruzione di case economiche e popolari deve assicurare al comune
- in applicazione del principio di perfetto pareggio economico, operante anche prima dell'entrata in vigore della L. n. 662/1996 - la copertura di tutte le spese sostenute per l'acquisizione delle aree, ivi comprese quelle riguardanti i giudizi relativi alla determinazione delle indennità di esproprio (Cass. civ., Sez. 1, 07/07/2022, n. 21572; Cass. civ., Sez. 1, 10/07/2020, n. 14782; Cass. civ., Sez. 1,
02/07/2020, n. 13595; Cass. civ., Sez. 1, 18/05/2017, n. 12545).
Il richiamato art. 35, tuttavia, non afferma come contenuto necessario delle convenzioni fra comuni e concessionari la previsione dell'impegno dei futuri cessionari dei diritti immobiliari al subentro nel lato passivo dell'obbligazione di pagamento dei conguagli al soggetto beneficiario stipulante la convenzione e si limita a prevedere lo strumento idoneo a renderne possibile l'opponibilità, con la trascrizione nei registri immobiliari.
Essendo al riguardo possibili due diverse interpretazioni, la richiamata Cass. civ., Sez. I,
Sentenza, 02/04/2024, n. 8635 riteneva corretta la ricostruzione ermeneutica, secondo la quale: “…
12 perché l'obbligazione di pagamento si trasmetta in capo ai successivi cessionari, se essi non se la sono espressamente accollata con il loro atto di acquisto, è necessario che la trasmissione sia prevista nell'atto di convenzione fra il comune e il concessionario. Si osserva a tal proposito che l'art.
35 predetto, di per sé, non esige il subentro dei successivi acquirenti e le finalità di interesse pubblico al pareggio di bilancio possono essere astrattamente soddisfatte con l'attribuzione dell'obbligazione di conguaglio a carico del concessionario, che, peraltro, ha tutto l'interesse, a prevedere in convenzione il meccanismo traslativo e a imporlo negli atti di successiva assegnazione;
inoltre lo stesso comune può esigere l'introduzione di una siffatta clausola nella convenzione. Se tuttavia neppure la convenzione contempla la clausola relativa al subentro, l'obbligazione di rimborso ex art.
35 L. 865/1971 non si trasferisce agli acquirenti delle unità immobiliari perché tale effetto non è previsto dalla legge;
inoltre la trascrizione, se pur rende opponibile la convenzione agli aventi causa, non può creare una obbligazione che non è prevista dalla convenzione stessa. Si aggiunge che le obbligazioni propter rem sono tipiche e presuppongono una previsione normativa.” (Cass. civ., Sez.
I, Ord., (data ud. 27/03/2024) 03/04/2024, n. 8774).
In altre parole, l'art. 35 non individua specificamente gli assegnatari come i legittimati passivi dell'obbligazione di integrazione del prezzo, per cui deve affermarsi che l'obbligo legale del pareggio non comporti la trasferibilità automatica di un'obbligazione pecuniaria, dato che la convenzione è stipulata con la cooperativa concessionaria, che è il soggetto obbligato, essendo la garanzia assolta già da un debitore, ed invece l'efficacia di quelle pattuizioni verso gli assegnatari può sussistere solo se vi sia accollo, ex art. 1273 c.c., ovvero un'esplicita convenzione tra debitore e terzo, cui il creditore può aderire.
Da ciò deriva la totale estraneità degli assegnatari alle obbligazioni scaturite dalla concessione
“a monte”, ove si riscontri l'assenza di fonti, normative o negoziali, da cui far discendere l'obbligazione di integrazione del prezzo con le caratteristiche realità prospettate, difettando, pertanto, sia la tipicità, non ravvisabile nel disposto del più volte citato art. 35, sia il carattere di inerenza alla res, che dovrebbe connotare il contenuto di un'obbligazione propter rem.
Applicando i menzionati principi alla fattispecie in esame, va rilevato che dall'esame della convezione, versata in atti, intercorsa il 17 dicembre 1979 tra il e la Controparte_1 [...]
non risulta in alcun modo prevista un'eventuale vincolatività Parte_8 Pt_6 dell'obbligazione relativa al corrispettivo della cessione - nelle sue diverse componenti, come indicate dall'art. 7, ivi compresa quella relativa al costo dell'area assegnata, di cui alla lettera a) - per soggetti diversi dalla stessa società Cooperativa assegnataria.
13 Il citato art. 7, infatti, si limita(va) a prevedere che le somme de quibus dovessero essere corrisposte dalla società Cooperativa al non appena le stesse, inerenti al costo d'acquisizione CP_1 dell'area assegnata, fossero state determinate nell'ambito della relativa procedura espropriativa.
Del resto, lo stesso successivo art. 14, avente ad oggetto: “Pubblicità della presente
Convenzione per i soci e gli aventi causa della Cooperativa assegnataria”, si limita(va) a prevedere il semplice obbligo della società Cooperativa di portare a conoscenza dei soci e di eventuali aventi causa tutti gli atti relativi alla convenzione medesima.
Analogamente, l'atto d'assegnazione di alloggio in favore di non menziona(va) Parte_1 eventuali obblighi derivanti dall'acquisizione in proprietà superficiaria ad opera della società cooperativa delle aree ove è sorto il fabbricato.
In definitiva, né dall'originaria convenzione tra il e la società Controparte_1 né dall'atto d'assegnazione di alloggio effettuata da quest'ultima a Parte_6 Pt_1
può desumersi che lo stesso abbia convenzionalmente assunto, sia pure pro quota,
[...]
l'obbligazione di pagamento relativa alla spesa necessaria per l'acquisizione dell'area.
Né può ritenersi, come allegato dal , che detta obbligazione gravi Controparte_1 sugli appellanti semplicemente a causa dell'ambulatorietà passiva collegata alla presunta natura propter rem della stessa, essendo le obbligazioni c.d. “propter rem” tipiche, presupponendo una previsione normativa, nella specie non esistente.
Di conseguenza, l'obbligazione di rimborso, ex art. 35 L. n. 865/1971, non si trasferisce agli assegnatari delle unità immobiliari, perché tale effetto non è disciplinato dalla legge e la trascrizione, pur rendendo opponibile la convenzione agli aventi causa, non può creare un'obbligazione che non è prevista dalla stessa.
Pare utile osservare, altresì, che l'arresto giurisprudenziale di legittimità ampiamente richiamato rimarca l'irrilevanza, rispetto a tale ricostruzione, della giurisprudenza della Suprema
Corte, che aveva in passato affermato la possibilità per il di agire nei confronti degli CP_1 assegnatari degli alloggi realizzati dalla cooperativa edilizia concessionaria, al fine di ottenere il pagamento pro quota dei maggiori oneri derivanti dal contenzioso relativo all'acquisto dei suoli, potendo a loro volta gli assegnatari eccepire la mala gestio dell'ente, quale causa dell'insorgenza delle ulteriori spese.
Ciò in quanto dette pronunce si limitavano a presupporre l'esistenza dell'obbligazione, senza chiarirne la fonte, ben potendo questa derivare nei casi concreti da una previsione espressa della convenzione trascritta.
14 6. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce di tutte le svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che, in accoglimento del primo motivo di gravame, che assume carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure formulate dalla parte appellante, che, pertanto, non devono essere esaminate, va respinta, in riforma della decisione impugnata, l'originaria domanda proposta dal nei confronti di e di Controparte_1 Parte_1 Parte_2
7. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
Tenuto conto del mutamento della giurisprudenza di legittimità, risalente all'anno 2024, rispetto alla questione dirimente della fattispecie in esame, intervenuto in pendenza del presente giudizio d'impugnazione, appare giustificata, ai sensi del comma 2 dell'art. 92 c.p.c., la compensazione per intero tra le parti delle spese di lite relative al doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da avverso la sentenza n. 1752/2020 del Tribunale di Torre Parte_1 Parte_2
Annunziata, pubblicata il 26 novembre 2020, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'originaria domanda proposta con l'atto di citazione notificato il 9 dicembre 2014 dal nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 di Parte_2
2) compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 26 novembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr.ssa Rosanna De Rosa
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr.ssa Rosanna De Rosa - Presidente dr. Giuseppe Gustavo Infantini - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello avverso la sentenza n. 1752/2020 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 26 novembre 2020, iscritta a R.G.N. 2420/2021/CC,
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], e Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F.: ), nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 CodiceFiscale_2 residenti a [...], rappresentati e difesi dall'avv. Stefano
RN (C.F.: ; PEC: e dall'avv. Valerio CodiceFiscale_3 Email_1
AR (C.F.: ; PEC: , del foro di Torre CodiceFiscale_4 Email_2
Annunziata, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), in persona del sindaco pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Piazza Matteotti n. 25, rappresentato e difeso dall'avv. Gianvincenzo Esposito (C.F.:
[...]
; PEC: PEC: , del foro di Torre Annunziata, C.F._5 Email_3 come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello, giusta determinazione generale di cui al n. 829 del 21 ottobre 2021, a firma del funzionario competente, di conferimento d'incarico professionale e d'autorizzazione a resistere in giudizio.
APPELLATO
1 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 9 dicembre 2014, il
[...]
conveniva in giudizio i coniugi e al fine di ottenere CP_1 Parte_1 Parte_2
l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che il
[...]
in forza delle disposizioni vigenti, ai sensi e per gli effetti dell'art 7 della convenzione CP_1 del 17.12.1979 di cui alla premessa, e/o comunque ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 L. 865/71, per
i titoli e le causali innanzi richiamate, ha diritto ad ottenere dagli assegnatari e/o loro aventi causa degli alloggi realizzati sul suolo espropriato il rimborso e/o la ripetizione delle somme pagate per
l'acquisizione delle aree assegnate alle cooperative;
2) Per l'effetto di quanto sopra: accertare e dichiarare che e nella qualità di assegnatari e/o loro aventi causa Parte_1 Parte_2 dell'alloggio identificato al foglio 5 particella 425 sub 26 e 33, del catasto urbano del Comune di
, costruito dalla cooperativa Speranza sul suolo espropriato ai fratelli ed avente CP_1 Pt_3 un volume complessivo pari a mc. 448,5, in forza delle disposizioni pattizie e/o vigenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 L. 865/71, per i titoli e le causali innanzi richiamate, sono obbligati in proporzione al volume dell'alloggio ad essi assegnato al pagamento in favore del
[...]
delle spese da questi sostenute per l'acquisizione delle suddette aree;
in conseguenza CP_1 di ciò:3) Accogliere la domanda e per l'effetto condannare e , in qualità Parte_1 Parte_2 di soci della e comunque nella qualità di assegnatari e/o loro aventi causa Parte_4 dell'alloggio identificato al foglio 5 particella 425 sub 26 e 33, del catasto urbano del Comune di
al pagamento in favore del in persona del suo Sindaco e l.r.p.t. CP_1 Controparte_1 della somma di Euro 53.597,83 (Eurocinquantatremilacinquecentonovantasette/83) oltre interessi dovuti sino al soddisfo o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia dall'adito Tribunale, in quanto nella loro qualità di assegnatari e/o loro aventi causa dell'immobile descritto in narrativa, ed in forza delle disposizioni vigenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 L. 865/71, per i titoli e le causali innanzi richiamate, sono obbligati in proporzione al volume dell'alloggio ad essi assegnato al pagamento in favore del delle spese da questi sostenute per l'acquisizione Controparte_1 delle aree. 4) Condannare i convenuti alla refusione delle spese e dei compensi.”
A sostegno di tale domanda l'Ente pubblico istante allegava che: a) era stato condannato, in forza di due sentenze, rese rispettivamente dal Tribunale di Torre Annunziata e dalla Corte d'Appello di Napoli, a versare ai germani e la complessiva somma di € Parte_5 CP_2 CP_3
1.604.672,34, a titolo d'indennità d'esproprio di alcuni terreni, già di proprietà dei danti causa di questi ultimi, comprensiva di interessi e spese liquidate in sentenza;
b) su una porzione dei terreni
2 espropriati era stato costruito il fabbricato da parte della assegnataria società Parte_6
[...
c) a , coniugato in regime patrimoniale della comunione legale con Parte_1 Parte_2 era stato assegnato in proprietà superficiaria dalla società l'appartamento Parte_6 ed il garage, distinti nel N.C.E.U. del Comune di al foglio 5, particella 425, subalterni CP_1
26 e 33; d) i coniugi e erano tenuti, nelle rispettive qualità di assegnatario Parte_1 Parte_2 dei suddetti immobili e di moglie del primo in regime patrimoniale della comunione legale dei beni,
a dovere rimborsare la somma versata ai germani dal Comune di nella Pt_3 CP_1 complessiva misura di € 53.597,83, corrispondente alla quota, a loro carico, rispetto all'intero importo pagato dall'Ente pubblico istante in favore dei soggetti espropriati, calcolata sulla base del volume delle unità immobiliari loro trasferite.
1.2. - Con la comparsa di risposta ritualmente depositata il 30 marzo 2015, si costituiva in giudizio , chiedendo che il giudice adito volesse: “1) dichiarare il proprio difetto di Parte_1 giurisdizione in favore del G.A.; 2) subordinatamente e salvo il gravame - previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi - dichiarare inammissibili o rigettare nel merito le domande attoree per le ragioni meglio esposte in precedenza;
3) in via ancor più subordinata e sempre fatto salvo il gravame - sempre all'esito della necessaria integrazione del contraddittorio - accertare l'erroneità nel quantum della pretesa attorea e, per lo effetto, determinare le somme semmai effettivamente dovute dal convenuto alla stregua delle Parte_1 argomentazioni di fatto e di diritto pur'esse sopra meglio esposte;
4) condannare l'attore Parte_7
al pagamento di spese e compensi del giudizio, disponendone l'attribuzione allo scrivente
[...] avvocato per anticipo fattone ex art. 93 c.p.c.; 5) in via estremamente gradata, e sempre fatta salva
l'impugnazione - nella malaugurata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle pretese avversarie - disporre l'integrale compensazione di spese e compensi di lite a termini dell'art.
92, II comma, c.p.c. in ragione della (eventuale) soccombenza reciproca e della novità delle questioni trattate.”
A sostegno di tali conclusioni, tale convenuto eccepiva, in via preliminare: a) il difetto di giurisdizione dell'adita A.G.O., essendo la controversia, a suo dire, da ritenere devoluta alla cognizione esclusiva del G.A.; b) la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci, aventi causa dalla essendo stata la stessa Parte_8 sciolta e cancellata dal registro delle imprese;
eccependo ed allegando, nel merito, che: c)
l'obbligazione assunta dalla per effetto della pattuizione Parte_8 contrattuale di cui all'art. 7 della Convenzione, stipulata il 17 dicembre 1979 dalla stessa con il
Comune di , si era prescritta, essendo stata la citazione introduttiva del presente CP_1
3 procedimento notificata il 9 dicembre 2014, preceduta dalla diffida contenente la costituzione in mora intervenuta soltanto il 9 gennaio 2014, quando era oramai trascorso il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.; d) la somma pretesa doveva ritenersi incongrua per eccesso, avendo il
[...]
omesso di considerare che, ai sensi del combinato disposto di cui al comma 1 dell'art. Controparte_1
2519 ed al comma 2 dell'art. 2495 c.c., la responsabilità dei soci di una società cooperativa a r.l. non poteva eccedere la misura degli importi da costoro riscossi sulla base del bilancio finale di liquidazione;
e) il avrebbe potuto pretendere dal convenuto , Controparte_1 Parte_1 già socio della estinta il pagamento della pretesa somma di € Parte_8
53.597,83, solo se l'Ente pubblico istante avesse allegato e provato l'eventuale riscossione da parte del convenuto dell'importo equivalente alla somma de qua in base al bilancio finale di liquidazione predisposto ed approvato da tale società al momento del suo scioglimento.
In via subordinata, eccepiva, altresì, la manifesta erroneità e l'arbitrarietà del Parte_1 criterio di ripartizione dell'indennità adottato dal istante, al fine di quantificare la quota parte CP_1 di essa asseritamente dovuta dal convenuto, considerato che l'obbligazione in questione sarebbe dovuta essere ripartita tra tutti i soci delle due società Cooperative e Parte_9 Parte_8 in considerazione del costo d'acquisizione delle aree loro assegnate, e non già solo tra i soci assegnatari degli immobili, essendo, peraltro, illogico il riparto eseguito sulla base dei metri cubi di costruzione attribuiti a ciascuno, piuttosto che secondo il valore venale o millesimale delle singole unità immobiliari assegnate.
1.3. - Con l'altra comparsa di risposta ritualmente depositata il 30 marzo 2015, si costituiva in giudizio coniuge in regime patrimoniale della comunione legale dei beni dell'altro Parte_2 convenuto , chiedendo al Tribunale adito di volere testualmente: “1) dichiarare la sua Parte_1 carenza di legittimazione passiva per le ragioni sopra esposte;
2) subordinatamente e salvo il gravame dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del G.A.; 3) ancor più subordinatamente e sempre salvo il gravame - previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi - dichiarare inammissibili o rigettare nel merito le domande attoree per le ragioni meglio esposte nella comparsa di risposta del convenuto (fol. 7); 4) in via Parte_1 ancor più subordinata e sempre fatto salvo il gravame - comunque all'esito della necessaria integrazione del contraddittorio - accertare l'erroneità nel quantum della pretesa attorea e, per lo effetto, determinare le somme semmai effettivamente dovute da essi convenuti ed Parte_1
alla stregua delle argomentazioni di fatto e di diritto pur'esse sopra meglio esposte Parte_2 nella sopra menzionata comparsa di risposta (fol.7); 5) condannare l'attore al Parte_7 pagamento di spese e compensi del giudizio, disponendone l'attribuzione allo scrivente avvocato per
4 anticipo fattone ex art. 93 c.p.c.; 6) in via estremamente gradata, e sempre fatta salva l'impugnazione
- nella malaugurata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle pretese avversarie - disporre l'integrale compensazione di spese e compensi di lite a termini dell'art. 92, 2 comma, c.p.c. in ragione della (eventuale) soccombenza reciproca e della novità delle questioni trattate.”
A sostegno di tali istanze, la convenuta: a) in via preliminare, eccepiva il suo preteso difetto di legittimazione passiva, non ravvisando nell'obbligazione asseritamente addebitata al coniuge,
, la natura di “debito familiare”, di cui all'art. 186 c.c., ingenerante, nei suoi confronti, Parte_1 una forma di responsabilità solidale, integrando, a suo dire, la somma contestata un'obbligazione separatamente contratta dal marito, ai sensi dell'art. 189 c.c., per cui il Controparte_1 avrebbe potuto pretendere la somma contestata unicamente nei suoi confronti, essendo il solo a rivestire la qualifica di socio nella b) nel merito, ribadiva le medesime Parte_6 doglianze di cui alla comparsa di risposta del coniuge,
1.4. - All'esito della fase di trattazione della causa e della concessione dei termini per il deposito di note, ai sensi del comma 6 dell'art. 183 c.p.c., vigente ratione temporis; disattesa la richiesta d'ammissione della c.t.u. avanzata da entrambe le parti, al fine di quantificare l'esatto importo delle somme pretese per i titoli di cui al presente giudizio;
precisate le conclusioni;
depositate le rispettive comparse conclusionali e le memorie di replica;
mediante la sentenza n. 1752/2020, pubblicata il 26 novembre 2020, il Tribunale di Torre Annunziata così testualmente stabiliva: “A) condanna e al pagamento in favore del della Parte_1 Parte_2 Controparte_1 somma di € 53.595,75 oltre interessi nella misura legale da calcolarsi sulla quota capitale dalla presente domanda al soddisfo;
B) compensa integralmente le spese di lite.”
In particolare, il primo giudice, sulla scorta degli esiti istruttori documentali, decideva come da sopra riportato dispositivo, avendo ritenuto: a) infondata l'eccezione del preteso difetto di giurisdizione della A.G.O adita in favore di quella del G.A., in considerazione del “petitum” sostanziale, di cui alla domanda proposta dal , che si era limitato a richiedere, Controparte_1 previa determinazione dei costi d'acquisizione sopportati, la condanna dei convenuti al rimborso delle somme pagate dall'Ente pubblico istante per l'acquisizione delle aree assegnate alle cooperative sulla scorta della convenzione stipulata, non avendo posto in discussione la legittimità delle autoritative manifestazioni di volontà della P.A. nell'adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accedeva;
b) destituita di fondamento l'eccezione finalizzata a conseguire l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti, già soci della sciolta e Parte_8 cancellata dal registro delle imprese, avendo il Comune di precisato, entro i termini di CP_1
5 cristallizzazione del thema decidendum, di aver agito nei confronti degli assegnatari degli alloggi e non già nei confronti dei soci della cooperativa, stante la natura di obbligazione “propter rem”, inerente a quella di dovere pagare il costo d'acquisizione delle aree espropriate, essendo l'obbligazione di pagamento assunta dalla , che aveva stipulato il contratto, transitata sui Parte_6 soggetti che avevano stipulato le convenzioni con la medesima, nonché su coloro che Parte_6 erano diventati assegnatari dell'immobile, in virtù della natura reale dell'obbligazione; c) passivamente legittimato , essendo stato assegnatario dell'immobile e non in quanto ex Parte_1 socio della d) assorbito l'esame dell'eccezione sollevata da Parte_8 Pt_1
con riferimento agli artt. 2519 e 2495 c.c. in ordine alla responsabilità dei soci di una
[...] cooperativa;
e) priva di pregio l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da Pt_2
essendo emerso dall'atto di assegnazione di alloggio del 28 luglio 1989 che la stessa veniva
[...] fatta in favore di , coniuge in regime patrimoniale della comunione dei beni con la Parte_1 moglie da considerare, unitamente al marito, assegnataria dell'immobile in questione, Parte_2 ai sensi dell'art. 177 c.c., e, quindi, legittimata passivamente sulla scorta della natura “propter rem” dell'obbligazione de qua; f) infondata l'eccezione di prescrizione, atteso che l'indennità di esproprio spettante in favore dei soggetti espropriati, e veniva definitivamente Parte_5 Parte_10 determinata solo in virtù del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ovvero come accertato dalla Corte di Appello di Napoli mediante la sentenza n. 2846/13, decorsi trenta giorni dalla notificazione effettuata dalla parte appellata direttamente presso il in data Controparte_1
10 novembre 2006 e, pertanto, il 10 dicembre 2006, per cui, essendo il presente giudizio stato promosso mediante l'atto di citazione notificato il 9 dicembre 2014, non può ritenersi decorso il termine decennale di prescrizione della pretesa fatta valere dal;
g) tenuti i Controparte_1 convenuti, e al pagamento ed al rimborso, in favore del Parte_1 Parte_2 [...]
, dei costi da quest'ultimo sostenuti per la espropriazione delle aree cedute in diritto di CP_1 superficie, e specificatamente delle somme pagate dall'Amministrazione Comunale ai proprietari espropriati, nella misura applicata da quest'ultima, in base al criterio volumetrico di riparto tra i singoli assegnatari, secondo l'importo determinato a carico dei convenuti nella misura di € 53.595,75, pari al volume complessivo del loro alloggio, di mc 448,50, il cui valore unitario al metro cubo è di
€ 119,50, oltre agli interessi nella misura legale da calcolarsi sulla quota capitale dalla data di notificazione della presente domanda sino al soddisfo.
2. - L'LO
2.1. - Avverso la sentenza de qua con l'atto di citazione notificato alle parti appellate il 21 maggio 2021, e proponevano appello, sulla base di quattro motivi di Parte_1 Parte_2
6 gravame, chiedendo che la Corte, in riforma della decisione impugnata, volesse: “1) in via principale dichiararsi la carenza di legittimazione passiva degli odierni appellanti Sig.ri e Parte_1 Pt_2
in ragione della insussistenza della supposta obbligazione propter rem e della inopponibilità
[...] nei loro confronti dell'obbligazione pecuniaria di rimborso illo tempore assunta dalla Parte_6
“Speranza” giusta quanto previsto dall'art. 7 della Convenzione del 17/12/1979 (doc. 3 del fascicolo di primo grado dell'appellante , fol. 5): 2) in subordine e salvo gravame accertarsi Parte_1
l'erroneità della misura del rimborso per sorte capitale disposto dal Primo Giudice in ragione delle obiezioni formulate nel secondo motivo d'appello e, per lo effetto, previa eventuale ammissione di una C.T.U., disporsene il ricalcolo;
3) sempre in subordine e salvo il gravame dichiararsi non dovuti gli interessi sulle somme spettanti al per sorte capitale, ovvero, in via ancor Parte_7 più subordinata, non dovuti gli interessi successivi al 10/12/2006, il tutto per i motivi meglio esposti nel terzo motivo d'appello; 4) sempre fatto salvo il gravame sulle eccezioni suddette in ogni caso dichiararsi la carenza di titolarità passiva dell'obbligazione di rimborso azionata in giudizio dal
in capo alla appellante Sig.ra quale coniuge in regime di Parte_7 Parte_2 comunione legale dei beni del supposto debitore;
5) con vittoria, in ogni caso, di spese Parte_1
e compensi del doppio grado di giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori in qualità di anticipatari.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 22 settembre 2021, si costituiva in giudizio il
, eccependo l'inammissibilità del gravame, ex art. 342 c.p.c., contestando i Controparte_1 motivi d'impugnazione, di cui richiedeva il rigetto, formulando l'istanza di condanna della controparte al pagamento delle spese e dei compensi di lite della presente fase, da distrarre in favore del difensore costituito, avv. Gianvincenzo Esposito.
2.3. - Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 29 luglio 2025 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 30 settembre
2025; depositate da entrambe le parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
con l'ordinanza pubblicata e comunicata il giorno 1° ottobre 2025 la causa era riservata a sentenza, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a cura di entrambe le parti.
3. - ESAME ECCEZIONE INAMMISSIBILITA' EX ART. 342 C.P.C.
Pregiudizialmente, l'impugnazione va scrutinata sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa del appellato ne eccepiva l'inammissibilità per il preteso mancato rispetto dei CP_1 requisiti formali, di cui all'art. 342 c.p.c., vigente ratione temporis, così come modificato dall'art. 54
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
7 Detta norma, applicabile al caso in esame, in quanto l'appello soggiace alla disciplina di cui all'art. 342 c.p.c., nel testo vigente a decorrere dall'11 settembre 2012 sino al 27 febbraio 2023, al comma 1 dispone che: “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”
Tale disposizione normativa prevede precisi oneri di forma dell'appello, in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C. in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 342 c.p.c.
In questa disposizione, infatti, non v'è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l'appello, a pena d'inammissibilità, debba essere motivato.
La Corte di legittimità ha chiarito, però, che: “Ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., Sez. Unite, 10 maggio
2019, n. 12587).
Pertanto, il Collegio, in linea generale ed astratta, ritiene che per dichiarare l'inammissibilità di un appello non possano incidere aspetti meramente formali, per cui se è auspicabile che l'atto di appello venga articolato seguendo lo schema strutturale delineato dalla novella, non convince (non essendo sufficienti a giustificarla le esigenze connesse alla necessità di valutazione preliminare delle probabilità di accoglimento dell'appello imposte dagli artt. 348-bis e ter c.p.c., vigenti ratione temporis, aventi un ambito di applicazione notevolmente più ridotto di quello di cui all'art. 342 c.p.c.) un'interpretazione restrittiva, che conduca a sanzionare con l'inammissibilità l'atto di appello che, pur diversamente strutturato, consenta comunque di individuare, al suo interno, come accade nella fattispecie in esame, senza incertezze ed ambiguità, le indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c.
8 3. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME
3.1. - Con il primo motivo di censura, intitolato: “Sulla natura asseritamente “propter rem” dell'obbligazione di rimborso azionata in giudizio dal ”, gli appellanti Parte_7 criticavano la sentenza di primo grado, in parte qua il primo giudice riteneva sussistente nella fattispecie in esame un'obbligazione c.d. “propter rem”, che sarebbe testualmente disciplinata all'interno dei commi 8 e 12 dell'art. 35 L. n. 865/1971.
Secondo l'assunto difensivo delle parti impugnanti, contrariamente a quanto stabilito dal giudice di prime cure, la configurabilità delle c.d. obbligazioni “propter rem” sarebbe possibile solo ed esclusivamente nei casi previsti dalla legge, applicandosi alle stesse i principi del c.d. “numerus clausus”, in ordine alla fonte del diritto, oltre che di tipicità, a proposito del contenuto del rapporto, per cui non sarebbe affatto possibile individuare nella richiamata normativa, posta a fondamento del convincimento del Tribunale, la fonte dell'obbligazione “propter rem” in ordine al rimborso dei corrispettivi che il singolo ente pubblico versa ai soggetti cedenti e/o espropriati per l'acquisizione delle aree da edificare.
Inoltre, secondo gli appellanti, la giurisprudenza richiamata dal giudice di primo grado si riferirebbe ai soli oneri di urbanizzazione ed ai costi di costruzione, prevedendo una solidarietà tra il richiedente la concessione ed il soggetto materialmente esecutore dell'opera, per cui vi sarebbe diversità ontologica tra gli oneri di urbanizzazione ed i costi di costruzione, da un lato, ed il corrispettivo per l'acquisizione dei terreni, dall'altro, poiché: a) i primi due rappresenterebbero un contributo dovuto alla P.A. per il rilascio dei permessi amministrativi, a titolo di concorso parziale per le spese di urbanizzazione primaria e secondaria;
b) il terzo costituirebbe un costo solo eventuale,
a carico della P.A., ricorrente allorquando i fondi su cui edificare vengano acquisiti mediante l'esproprio da parte della medesima P.A.
Pertanto, secondo la tesi delle parti impugnanti, per gli oneri di urbanizzazione ed i costi di costruzione è possibile prevedere una solidarietà, limitata tra soggetto richiedente e soggetto che ritira la concessione e realizza l'opera, mentre per il corrispettivo per l'acquisizione dei terreni non avrebbe senso prevedere la sussistenza di un'obbligazione reale, di durata illimitata, a carico di chiunque dovesse diventare proprietario dell'immobile, per cui, non prevedendo i commi 8 e 12 dell'art. 35 L.
n. 865/71 espressamente alcuna obbligazione “propter rem” in ordine ai costi d'acquisizione delle aree su cui edificare, la sentenza di primo grado sarebbe da riformare mediante la declaratoria dell'insussistenza della supposta obbligazione “propter rem” con la consequenziale declaratoria del difetto di legittimazione passiva di entrambe le parti convenute.
9 3.2. - Con il secondo motivo di gravame, intitolato: “Sulla errata quantificazione della quota di rimborso posta a carico degli attuali proprietari”, i coniugi e Parte_1 Parte_2 criticavano la sentenza di primo grado, nella parte in cui il giudice di prima istanza avrebbe erroneamente quantificato l'importo, che sarebbe dovuto al , in violazione Controparte_1 del comma 12 dell'art. 35 L. n. 865/1971. Più precisamente, le parti appellanti lamentavano l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice, non essendosi attenuto agli esiti peritali, cui era pervenuto il c.t.u., dr. ing. , nell'altro procedimento gemello, iscritto a R.G.N. Persona_1
6895/2014/CC del Tribunale di Torre Annunziata, il quale nel suo elaborato peritale, versato in atti, aveva correttamente precisato che: a) la ripartizione delle somme versate o da versare dal CP_1 agli ex proprietari dei terreni deve essere effettuata tra tutte le cinque società cooperative già assegnatarie dei terrenti facenti parte del P.E.E.P (Piano di edilizia economica e popolare) e non, come fatto dal di , tra due sole cooperative, ovvero le società cooperative: CP_1 CP_1
e in violazione del comma 12 dell'art. 35 L. n. 865/1971; Controparte_4 Parte_8
b) essendo stati i terreni ceduti in mero diritto di superficie alla Parte_8
e non già in piena proprietà, la richiesta del Comune attore risulta formulata in violazione del comma
12 dell'art. 35 L. n. 865/1971, secondo il quale: “… i corrispettivi della concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60 % dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume.”
Pertanto, secondo l'assunto difensivo degli impugnanti, poiché il Controparte_1 avrebbe dovuto ripartire tra tutte le cooperative assegnatarie i costi di acquisizione delle aree dell'unico P.E.E.P. e, successivamente, richiedere a quelle cui era stato trasferito il mero diritto di superficie una quota pari al 60% del corrispettivo versato agli espropriati/cedenti, la sentenza appellata sarebbe da riformare mediante la rideterminazione dell'importo dovuto al attore- CP_1 appellato, tenendosi conto degli esiti peritali di cui alla richiamato elaborato peritale del c.t.u., dr. ing.
. Persona_1
3.3. - Con il terzo motivo di doglianza, intitolato: “Sulla non debenza degli interessi sulla sorte capitale ed erronea loro quantificazione in dispositivo”, gli appellanti impugnavano la sentenza de qua nella parte in cui il giudice di prime cure riteneva erroneamente parzialmente dovuti gli interessi legali sulla sorta capitale, eccependo che gli stessi non fossero affatto dovuti.
3.4. - Con il quarto motivo di lamentela, intitolato: “Sulla carenza di legittimazione passiva della Sig.ra in veste di coniuge in regime di comunione legale dei beni”, gli impugnanti Parte_2 si dolevano, in via del tutto subordinata all'eventuale reiezione dei precedenti motivi di gravame, dell'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale, avendo condannato, in solido col marito , Parte_1
10 la moglie di quest'ultimo, perché, a loro dire, l'appartenenza degli immobili alla Parte_2 comunione legale di essi coniugi e la pretesa natura di debito familiare, riferibile alla pretesa obbligazione, così come azionata nel presente giudizio dal , avrebbe dovuto Controparte_1 comportare la condanna solo ed esclusivamente del convenuto al pagamento del Parte_1 quantum preteso dalla controparte ed eventualmente il riconoscimento e la declaratoria dell'assoggettabilità per l'intero degli immobili de quibus, facenti parte della comunione dei beni tra tali coniugi, alla consequenziale ipotetica azione esecutiva.
Del resto, poiché a seguito della pretesa ingiusta condanna in solido dell'appellante Pt_2 la medesima potrebbe essere chiamata a dovere rispondere del “debito familiare” anche con
[...]
i suoi beni personali, in violazione degli artt. 186, 189, comma e, e 1372, comma 2, c.c., la sentenza gravata sarebbe da riformare mediante la declaratoria del difetto di legittimazione passiva proprio in capo a Parte_2
4. - ESAME ECCEZIONE DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva, in questa fase rispettivamente reiterata da entrambe le parti convenute-appellanti nei sopra riportati motivi sub 1) e sub 4), è infondata e va respinta, non essendovi dubbi circa la loro legittimazione passiva, in considerazione della loro titolarità del potere di resistere rispetto alle pretese fatte valere dal attore-appellato nel CP_1 presente procedimento, circa il rapporto sostanziale, così come dedotto secondo la prospettazione di quest'ultimo, attenendo al merito l'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, che rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite.
5. - ESAME DEI RESTANTI MOTIVI
5.1. - Nel merito, in considerazione della più recente giurisprudenza del giudice della funzione nomofilattica, che si è espressa in subiecta materia, il primo motivo di gravame (circa l'an debeatur) risulta essere fondato, per cui è meritevole d'accoglimento, dando la Corte atto che lo stesso ha pure efficacia assorbente rispetto alle ulteriori censure sollevate nel secondo (circa il quantum debeatur) e nel terzo motivo (circa la quantificazione degli interessi legali) di doglianza.
Sul punto occorrere prendere le mosse dalla recente pronuncia del giudice della funzione nomofilattica, che questa Corte distrettuale, già espressasi sulla medesima questione con altre pronunce, tutte versate in atti dalla parte appellante, considera senz'altro condivisibili, secondo la quale: “In tema di recupero dei costi sostenuti dall'ente locale per il pagamento dei suoli destinati alla realizzazione del piano di edilizia economica e popolare (PEEP), nonché dei connessi oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, la natura reale c.d. "propter rem" dell'obbligazione riguarda
i soli soggetti che hanno stipulato o richiesto la relativa convenzione, o che hanno realizzato
11 l'edificazione avvalendosi della concessione rilasciata al loro dante causa, risultando invece esclusi da tale novero i soggetti resisi successivi acquirenti, per i quali ultimi la fonte dell'obbligazione deve essere rinvenuta sul piano negoziale, occorrendo pertanto ai fini della esigibilità della relativa prestazione, che gli stessi abbiano assunto una espressa pattuizione contrattuale.” (Cass. civ., Sez.
I, Sentenza, 02/04/2024, n. 8635).
Pertanto, il principio del perfetto pareggio economico, in base al quale il prezzo di cessione delle aree deve assicurare al la copertura di tutti i costi per la loro acquisizione, non comporta CP_1
l'automatico trasferimento dell'obbligo di conguaglio a carico degli assegnatari degli alloggi, salvo che non vi sia un loro espresso accollo, ex art. 1273 c.c., ovvero un'espressa previsione di trasferimento nella convenzione stipulata tra l'ente pubblico e la cooperativa concessionaria, che altrimenti, ai sensi dell'art. 35 L. 22.10.1971, n. 865, rimane l'unico soggetto obbligato all'integrazione del prezzo.
In particolare la Suprema Corte, chiamata a delibare la pretesa, analoga a quella di cui all'oggetto del presente giudizio, azionata dal con riferimento alle somme a titolo di CP_1 conguaglio per il costo dei suoli, e non a titolo di oneri di urbanizzazione, si occupava dell'interpretazione dell'art. 35 L. 22.10.1971, n. 865, e della correlata qualificazione giuridica dell'obbligazione di rimborso nei confronti del da parte degli assegnatari degli alloggi di CP_1 edilizia residenziale pubblica.
Tale attività ermeneutica prendeva le mosse dal consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale, in forza del comma 12 dell'art. 35 L. n. 865/1971, il prezzo della cessione delle aree destinate alla costruzione di case economiche e popolari deve assicurare al comune
- in applicazione del principio di perfetto pareggio economico, operante anche prima dell'entrata in vigore della L. n. 662/1996 - la copertura di tutte le spese sostenute per l'acquisizione delle aree, ivi comprese quelle riguardanti i giudizi relativi alla determinazione delle indennità di esproprio (Cass. civ., Sez. 1, 07/07/2022, n. 21572; Cass. civ., Sez. 1, 10/07/2020, n. 14782; Cass. civ., Sez. 1,
02/07/2020, n. 13595; Cass. civ., Sez. 1, 18/05/2017, n. 12545).
Il richiamato art. 35, tuttavia, non afferma come contenuto necessario delle convenzioni fra comuni e concessionari la previsione dell'impegno dei futuri cessionari dei diritti immobiliari al subentro nel lato passivo dell'obbligazione di pagamento dei conguagli al soggetto beneficiario stipulante la convenzione e si limita a prevedere lo strumento idoneo a renderne possibile l'opponibilità, con la trascrizione nei registri immobiliari.
Essendo al riguardo possibili due diverse interpretazioni, la richiamata Cass. civ., Sez. I,
Sentenza, 02/04/2024, n. 8635 riteneva corretta la ricostruzione ermeneutica, secondo la quale: “…
12 perché l'obbligazione di pagamento si trasmetta in capo ai successivi cessionari, se essi non se la sono espressamente accollata con il loro atto di acquisto, è necessario che la trasmissione sia prevista nell'atto di convenzione fra il comune e il concessionario. Si osserva a tal proposito che l'art.
35 predetto, di per sé, non esige il subentro dei successivi acquirenti e le finalità di interesse pubblico al pareggio di bilancio possono essere astrattamente soddisfatte con l'attribuzione dell'obbligazione di conguaglio a carico del concessionario, che, peraltro, ha tutto l'interesse, a prevedere in convenzione il meccanismo traslativo e a imporlo negli atti di successiva assegnazione;
inoltre lo stesso comune può esigere l'introduzione di una siffatta clausola nella convenzione. Se tuttavia neppure la convenzione contempla la clausola relativa al subentro, l'obbligazione di rimborso ex art.
35 L. 865/1971 non si trasferisce agli acquirenti delle unità immobiliari perché tale effetto non è previsto dalla legge;
inoltre la trascrizione, se pur rende opponibile la convenzione agli aventi causa, non può creare una obbligazione che non è prevista dalla convenzione stessa. Si aggiunge che le obbligazioni propter rem sono tipiche e presuppongono una previsione normativa.” (Cass. civ., Sez.
I, Ord., (data ud. 27/03/2024) 03/04/2024, n. 8774).
In altre parole, l'art. 35 non individua specificamente gli assegnatari come i legittimati passivi dell'obbligazione di integrazione del prezzo, per cui deve affermarsi che l'obbligo legale del pareggio non comporti la trasferibilità automatica di un'obbligazione pecuniaria, dato che la convenzione è stipulata con la cooperativa concessionaria, che è il soggetto obbligato, essendo la garanzia assolta già da un debitore, ed invece l'efficacia di quelle pattuizioni verso gli assegnatari può sussistere solo se vi sia accollo, ex art. 1273 c.c., ovvero un'esplicita convenzione tra debitore e terzo, cui il creditore può aderire.
Da ciò deriva la totale estraneità degli assegnatari alle obbligazioni scaturite dalla concessione
“a monte”, ove si riscontri l'assenza di fonti, normative o negoziali, da cui far discendere l'obbligazione di integrazione del prezzo con le caratteristiche realità prospettate, difettando, pertanto, sia la tipicità, non ravvisabile nel disposto del più volte citato art. 35, sia il carattere di inerenza alla res, che dovrebbe connotare il contenuto di un'obbligazione propter rem.
Applicando i menzionati principi alla fattispecie in esame, va rilevato che dall'esame della convezione, versata in atti, intercorsa il 17 dicembre 1979 tra il e la Controparte_1 [...]
non risulta in alcun modo prevista un'eventuale vincolatività Parte_8 Pt_6 dell'obbligazione relativa al corrispettivo della cessione - nelle sue diverse componenti, come indicate dall'art. 7, ivi compresa quella relativa al costo dell'area assegnata, di cui alla lettera a) - per soggetti diversi dalla stessa società Cooperativa assegnataria.
13 Il citato art. 7, infatti, si limita(va) a prevedere che le somme de quibus dovessero essere corrisposte dalla società Cooperativa al non appena le stesse, inerenti al costo d'acquisizione CP_1 dell'area assegnata, fossero state determinate nell'ambito della relativa procedura espropriativa.
Del resto, lo stesso successivo art. 14, avente ad oggetto: “Pubblicità della presente
Convenzione per i soci e gli aventi causa della Cooperativa assegnataria”, si limita(va) a prevedere il semplice obbligo della società Cooperativa di portare a conoscenza dei soci e di eventuali aventi causa tutti gli atti relativi alla convenzione medesima.
Analogamente, l'atto d'assegnazione di alloggio in favore di non menziona(va) Parte_1 eventuali obblighi derivanti dall'acquisizione in proprietà superficiaria ad opera della società cooperativa delle aree ove è sorto il fabbricato.
In definitiva, né dall'originaria convenzione tra il e la società Controparte_1 né dall'atto d'assegnazione di alloggio effettuata da quest'ultima a Parte_6 Pt_1
può desumersi che lo stesso abbia convenzionalmente assunto, sia pure pro quota,
[...]
l'obbligazione di pagamento relativa alla spesa necessaria per l'acquisizione dell'area.
Né può ritenersi, come allegato dal , che detta obbligazione gravi Controparte_1 sugli appellanti semplicemente a causa dell'ambulatorietà passiva collegata alla presunta natura propter rem della stessa, essendo le obbligazioni c.d. “propter rem” tipiche, presupponendo una previsione normativa, nella specie non esistente.
Di conseguenza, l'obbligazione di rimborso, ex art. 35 L. n. 865/1971, non si trasferisce agli assegnatari delle unità immobiliari, perché tale effetto non è disciplinato dalla legge e la trascrizione, pur rendendo opponibile la convenzione agli aventi causa, non può creare un'obbligazione che non è prevista dalla stessa.
Pare utile osservare, altresì, che l'arresto giurisprudenziale di legittimità ampiamente richiamato rimarca l'irrilevanza, rispetto a tale ricostruzione, della giurisprudenza della Suprema
Corte, che aveva in passato affermato la possibilità per il di agire nei confronti degli CP_1 assegnatari degli alloggi realizzati dalla cooperativa edilizia concessionaria, al fine di ottenere il pagamento pro quota dei maggiori oneri derivanti dal contenzioso relativo all'acquisto dei suoli, potendo a loro volta gli assegnatari eccepire la mala gestio dell'ente, quale causa dell'insorgenza delle ulteriori spese.
Ciò in quanto dette pronunce si limitavano a presupporre l'esistenza dell'obbligazione, senza chiarirne la fonte, ben potendo questa derivare nei casi concreti da una previsione espressa della convenzione trascritta.
14 6. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce di tutte le svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che, in accoglimento del primo motivo di gravame, che assume carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure formulate dalla parte appellante, che, pertanto, non devono essere esaminate, va respinta, in riforma della decisione impugnata, l'originaria domanda proposta dal nei confronti di e di Controparte_1 Parte_1 Parte_2
7. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
Tenuto conto del mutamento della giurisprudenza di legittimità, risalente all'anno 2024, rispetto alla questione dirimente della fattispecie in esame, intervenuto in pendenza del presente giudizio d'impugnazione, appare giustificata, ai sensi del comma 2 dell'art. 92 c.p.c., la compensazione per intero tra le parti delle spese di lite relative al doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da avverso la sentenza n. 1752/2020 del Tribunale di Torre Parte_1 Parte_2
Annunziata, pubblicata il 26 novembre 2020, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'originaria domanda proposta con l'atto di citazione notificato il 9 dicembre 2014 dal nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 di Parte_2
2) compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 26 novembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr.ssa Rosanna De Rosa
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