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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 08/09/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE composta dai magistrati:
Dott. Emanuele De Gregorio Presidente rel.
Dott. Gaetano Sole ConIGliere
Dott.ssa Flavia Strazzanti ConIGliere riunita in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 331/2021 R.G.
promossa da
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, Partita Iva e Codice Fiscale , con sede in alla P.IVA_1 Parte_1
Via Giacomo Cusmano n. 1, elettivamente domiciliata in Napoli alla via G. Porzio n. 4 – Centro
Direzionale Isola F4 presso lo studio dell'Avvocato Antonio Giordano (C.F. ) C.F._1 del Foro di Torre Annunziata, da questi rappresentata e difesa giusta procura rilasciata su foglio separato ex art. 83, comma III, c.p.c. a firma del Direttore Generale p.t. e legale rappresentante p.t.
Dott. Ing. (C.F. ) e prodotta su documento Controparte_1 C.F._2 informatico, versato in atti. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16sexies del D.L. n. 179/2012 (articolo inserito dal D.L. n. 90/2014) elegge quale domicilio digitale l'indirizzo di posta certificata in subordine chiede che le comunicazioni vengano effettuate al numero Email_1 di fax 081.009.78.86.
appellante contro
(C.F. nata a [...] il [...] e residente a [...]in Controparte_2 C.F._3
Via Morazzone n. 22; (C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi CP_3 C.F._4 residente in [...].10.1964 Controparte_4 C.F._5
e residente a [...]; (C.F. ) nato a Controparte_5 C.F._6
1 Gela il 18.03.1961 e residente a [...]; (C.F. Controparte_6
nata a [...] il [...] e residente a [...]; C.F._7
( ) nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] CodiceFiscale_8
Farini n.42; (C.F. ) nato a [...] l'[...] ed ivi residente CP_8 C.F._9 in Via Sardegna n.29; tutti rappresentati e difesi, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Elettra Bruno (C.f. ), ed C.F._10 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito a Formia (LT) in via Remigio Paone 10; la medesima procuratrice dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni all'indirizzo
PEC Email_2
-appellati ed appellanti incidentali condizionati -
Conclusioni per l'appellante:
Come da note ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 2.12.2024, depositate in data
25.11.2024:
“l'Avv. Giordano, riservando eventuali ulteriori difese nella fase conclusionale del giudizio, rassegna le proprie conclusioni nei termini di cui all'atto di appello e chiede che all'esito dell'udienza del
02.12.2024, disattesa ogni contraria istanza, l'Ecc.ma Corte d'Appello di Caltanissetta Voglia così provvedere:
1. ove i motivi d'appello sollevati dall' non fossero ritenuti assorbenti Parte_2 ai fini dell'immediato accoglimento del gravame, disporre la rinnovazione della CTU medico legale, provvedendo alla nomina di un Collegio Peritale così come previsto dall'art. 15 della Legge Gelli-
Bianco;
2. in subordine, riservare la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Conclusioni per gli appellati:
Come da note ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 2.12.2024, depositate in data
14.11.2024: “Voglia l'Ill.ma Corte d'appello adita, previa conferma della efficacia esecutiva della sentenza n. 539/2021 del Tribunale di Caltanissetta per i motivi esposti nel paragrafo 9 della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato;
- Rigettare l'appello proposto dalla , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, per tutto quanto esposto in parte motiva del presente atto, avverso la sentenza n. 539/2021 del Tribunale di Caltanissetta (rg.n. 1693/2015) e confermare la condanna della così come statuito nella sentenza di primo grado e per l'effetto: -accertare Parte_3 la responsabilità della in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, per i fatti per cui è causa;
2 - per l'effetto condannare l' , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti non patrimoniali e patrimoniali, nessuno escluso, subiti da parte attrice/appellata in conseguenza del sinistro, come meglio indicato in parte motiva dell'atto di citazione in primo grado, e negli scritti difensivi del primo grado, nella misura ivi indicata o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo saldo.
- Solo in via subordinata, accogliere l'appello incidentale condizionato per tutti i motivi contenuti nella comparsa di costituzione con appello incidentale (dal paragrafo 8 al paragrafo 8.5.) e per l'effetto condannare la , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore degli appellanti incidentali condizionati del danno da perdita di chances meglio descritto in atto di citazione del primo grado, ovvero qualsiasi altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno del sinistro sino al saldo.
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, comprese le spese generali da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice dichiaratasi antistataria, oltre, IVA e CAP”.
Oggetto: responsabilità sanitaria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 8 luglio 2015 , Controparte_2 CP_3 CP_4
, , e convenivano
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Parte_4 in giudizio, dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, l' Parte_1
Parte (di seguito anche indicata, per brevità, come al fine di ivi sentirla condannare al ristoro di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dagli attori in conseguenza della morte della loro madre, , avvenuta a Gela il 28 aprile 2011. Persona_1
Esponevano, a tal fine, gli attori che quest'ultima, nel marzo e nell'aprile del 2011, veniva ricoverata, per due volte, presso il P.O. “Vittorio Emanuele” di Gela per curare una polmonite. Pochi giorni dopo essere stata dimessa dal secondo ricovero, accedeva, tramite autombulanza, al pronto soccorso del medesimo nosocomio lamentando dolori e dispnea, ma il sanitario di turno la invitava a ritornare il mattino seguente. Recatasi il giorno dopo in ospedale, nonostante le cure apprestate, la IG.ra , Per_1 alle ore 13.50 del 28 aprile 2011, decedeva all'età di 71 anni per grave coronaropatia e infarto miocardio acuto anteriore esteso, complicato da shock cardiogeno.
3 Gli attori deducevano la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta dei sanitari, connotata a loro dire da grave negligenza, e l'evento morte. Chiedevano, conclusivamente, il ristoro dei danni non patrimoniali iure proprio, per la perdita del rapporto parentale, determinato in € 327.990,00 ciascuno, applicando una personalizzazione per il lutto genitoriale subito e per aver dovuto accettare che il corpo della loro madre fosse oggetto di autopsia, pari al 30%, nonché - in via subordinata al negativo accertamento del nesso di causalità tra omissioni dei sanitari e morte della paziente
- dei danni non patrimoniali iure hereditatis, derivante dalla perdita, in capo alla de cuius, delle chances di sopravvivenza pari ad € 500.000,00, e dei danni patrimoniali connessi alle spese funerarie, corrispondenti ad € 1.110,33, oltre al danno da ritardato inadempimento fondato sul riconoscimento di una somma non in valori attuali, ma devalutata all'epoca del fatto e produttiva di interessi.
Parte La costituitasi in giudizio con comparsa di risposta del 23.11.2015, rilevava l'infondatezza delle domande avverse eccependo, in via preliminare, la nullità della editio actionis, non avendo gli attori indicato i criteri sulla base dei quali erano giunti alla determinazione del ristoro invocato. Sempre in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità dell'azione civile per mancata attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria. Nel merito, contestava la presenza di validi elementi di prova in ordine alla sussistenza del necessario nesso di causalità tra lesione e condotta dei sanitari e Part rilevava l'assenza di responsabilità in capo all' per avere i medici dell' agito Parte_5 nel rispetto dei principi dell'ars medica e secondo la consolidata letteratura e prassi medico scientifica. Contestava, infine, il quantum debeatur così come determinato in seno all'atto introduttivo, per il difetto di qualsiasi elemento di riscontro a supporto delle varie poste di danno richieste dagli attori.
La causa, istruita mediante una CTU medico-legale, all'udienza del 10.3.2021 veniva incamerata per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 539/2021, pubblicata in data 30 settembre 2021, definendo il giudizio, così statuiva: “[...] - condanna l' Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
[...]
, , , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e , della complessiva somma di € 200.048,98 ciascuno;
in favore di della CP_7 CP_8 somma di € 240.058,75; in favore di tutti gli attori della complessiva somma di € 1.318,58, il tutto oltre interessi al tasso legale dalla data della pubblicazione presente pronuncia sino al soddisfo;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, alla rifusione, in favore degli attori delle spese di lite da questi sostenute, liquidate in complessivi € 23.181,39, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente
4 dovuta; - pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato e contestuale decreto, definitivamente
a carico dell' convenuta”. Parte_1
Il Tribunale di Caltanissetta, quanto alle eccezioni e richieste preliminari, affermava: 1) che l'eccezione di improcedibilità della causa per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione risultava superata alla stregua di quanto disposto dallo stesso Tribunale con ordinanza del 17.12.2015, cui aveva fatto seguito l'esperimento della mediazione conclusasi con esito negativo
(cfr. verb. del 25.2.2016 in atti), e che la medesima ordinanza doveva trovare conferma anche in relazione all'eccezione di nullità dell'atto di citazione, rigettata in ragione del fatto che in esso risultavano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione;
2) che del tutto superflua risultava la richiesta di rinnovo delle operazioni peritali, posto che i consulenti, attraverso un'adeguata valutazione delle osservazioni critiche sollevate dai consulenti tecnici di parte, avevano fornito i dovuti chiarimenti, ritenuti esaustivi ai fini del decidere.
Lo stesso Tribunale, dopo avere affermato che la responsabilità della struttura sanitaria andava inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale, in virtù di un rapporto contrattuale di fatto originato dal “contatto sociale”, quanto alla ricostruzione dei fatti ed alla responsabilità dei sanitari della struttura ospedaliera affermava quanto segue (cfr. pagine 8 e seguenti della sentenza appellata):
“Dal tenore della produzione documentale allegata, nonché dall'esame degli atti del processo, risulta che , il 17 Marzo 2011 si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Gela per dispnea Persona_1 in broncopatica cronica;
la stessa veniva ricoverata presso la U.O. di Medicina interna ma, date le condizioni cliniche, era subito trasferita presso la U.O. di Rianimazione.
Il giorno successivo, 18 Marzo, veniva trasferita presso la U.O. di Malattie Infettive, per essere dimessa il successivo 26 Marzo 2011 con diagnosi di: “Insufficienza respiratoria acuta in polmonite lobare destra. Acidosi mista metabolica e respiratoria. Diabete mellito tipo II. Obesità grave” (cfr. relaz. ctu a firma dei dott.ri ed pag. 18). Persona_2 Persona_3
Il 17 Aprile 2011, si rendeva necessario un nuovo ricovero presso il medesimo nosocomio;
la paziente veniva dimessa il 21 Aprile con diagnosi di “Polmonite a lenta risoluzione in diabetica obesa” (cfr. relaz. cit. pag. 19).
Il 27 Aprile la veniva portata dagli operatori del 118 presso il P. S. dell'Ospedale di Gela, Per_1 dove veniva ammessa alle ore 19:03; alle ore 22:33 la paziente veniva inviata a casa con la prescrizione di tornare l'indomani “per la valutazione infettivologica”.
5 Il mattino seguente la tornava presso lo stesso PS, ove veniva visitata a livello generale, con Per_1 richiesta di consulenza nefrologica e cardiologica.
Nonostante le manovre rianimatorie, la paziente decedeva alle ore 13:50.
Orbene, così seppur brevemente ripercorse le fasi principali che hanno scandito l'iter che ha condotto alla morte della , deve evidenziarsi come gli esiti degli espletati accertamenti peritali Per_1
- pienamente condivisi da questo decidente in virtù della loro intrinseca e rigorosa logicità fondata su valutazioni di tipo scientifico scevre da incongruenze e contraddizioni - rivelino la sussistenza di profili di grave negligenza nell'esecuzione della prestazione sanitaria posta a fondamento del presente giudizio.
Ed invero, il decesso della paziente, secondo le risultanze emerse nel corso degli accertamenti peritali condotti in corso di causa, sembra potersi ascrivere all'insorgenza di una sindrome coronarica acuta (cfr. relaz. Ctu pag. 25 e ss.).
Orbene, la paziente, veniva ricoverata, una prima volta, il 17 Marzo 2011 ed, in seguito, il 17 Aprile
2011. In entrambe le occasioni veniva eseguito un tracciato ECG, il cui esito “… suggeriva valutazione successiva, ma tale raccomandazione non veniva segnalata nella lettera di dimissioni”
(cfr. relaz. cit. pag. 34).
Ancor più IGnificativo è evidenziare che il 27 Aprile, alle 19:03, la , che aveva fatto accesso al Per_1
P.S., veniva nuovamente ricoverata perché da tre giorni accusava vomito. In questa occasione, i valori enzimatici (GOT e GPT) erano molto elevati, come elevate risultarono la creatininemia e la glicemia. Tuttavia, alle ore 22:33, veniva inviata a casa con la prescrizione di tornare l'indomani.
E' dunque il vaglio di questo iter a rappresentare l'imprescindibile punto di partenza dell'indagine volta all'accertamento di una responsabilità della struttura convenuta in virtù dell'operato dei sanitari ivi presenti.
Come ha bene chiarito il ctu, con considerazioni assai rigorose e convincenti, è assai sintomatico notare che in occasione dell'accesso al P.S. nella giornata del 27.4.2011 “Il punteggio GRACE, a quel momento era elevato: 159 punti, con una probabilità di morte del 27% entro 6 mesi”, ed il giorno successivo le condizioni erano molto peggiorate, a tal punto che il sanitario di turno definiva la paziente in “pessime condizioni generali” (cfr. relaz. cit. pag. 35).
Decisivo è notare che, a quel punto, l' “ECG mostrava chiari segni di infarto anteriore acuto”, mentre il punteggio GRACE, indicava “un indice di 191, corrispondente ad un rischio del 60% di morte entro sei mesi” (cfr. relaz. cit. pag. 36).
6 Ed invero, i segni di sofferenza ischemica pregressa, presenti a carico della parete inferiore del ventricolo sinistro, risultavano evidenziati già al momento del ricovero del 17 Marzo 2011.
Il successivo 26 Aprile, nonostante la situazione avesse assunto connotati di gravità, con un rischio cardiaco elevato, con valori di enzimi GOT e GPT elevati, i sanitari non hanno proceduto “… al dosaggio della troponina e degli altri enzimi cardiaci” né hanno effettuato “… un tracciato elettrocardiografico”.
Sebbene vi erano tutti i presupposti per procedere con un trattamento invasivo, la paziente è stata mandata a casa (cfr. relaz. cit. pag. 37).
Orbene, sulla scorta di tali considerazioni, di IGnificativo rilievo giuridico nell'accertamento di una responsabilità medica di tipo omissivo, è possibile affermare che i sanitari che hanno prestato cura alla in occasione dei due ricoveri in ospedale e del successivo accesso al Pronto Soccorso del Per_1 nosocomio, non hanno operato con la dovuta diligenza e prudenza richieste dal caso di specie, in quanto “… la risultava affetta, già in data 17 marzo, da alterazioni elettrocardiografiche Per_1 suggestive di una sindrome ischemica coronarica pregressa.
Tali anomalie insistevano in un soggetto obeso, affetto da distress respiratorio, con insufficienza renale. Veniva dimessa senza che venisse dato alcun peso al pattern elettrocardiografico. Tornava in ospedale il 17 Aprile per essere dimessa il 21 Aprile, sempre per patologia acuta respiratoria. In tale occasione il cardiologo, visto il tracciato ECG, che era sovrapponibile al precedente, suggeriva valutazione successiva, ma di tale raccomandazione non vi è traccia nella lettera di dimissioni.
Pertanto in occasione dei ricoveri del 17 marzo e 17 aprile, si perde del tempo prezioso per approfondire, in elezione, la condizione cardiologica della Vullo” (cfr. relaz. cit. pag. 38).
Estremamente imprudente viene poi definita dai cc.tt.uu. la scelta di mandare a casa la la sera Per_1 del 27 Aprile pure a fronte di un punteggio molto elevato (pari a 159 punti) che invece Per_4 costituiva un'indicazione perentoria all'esecuzione di ecocardiografia e coronarografia (cfr. relaz. cit. pag. 38).
Diversi sono infatti i profili di negligenza e di imprudenza ravvisabili nella condotta dei sanitari che hanno avuto in cura la paziente atteso che:
- in occasione dei ricoveri della presso il nosocomio di Gela in data 17 marzo – 17 aprile e 27 Per_1 aprile 2011, non furono poste in essere tutte le indagini e gli accertamenti anche di natura strumentale che il caso richiedeva, in quanto, secondo il convivente ragionamento dei cc.tt.uu.
“andavano attenzionati i tracciati elettrocardiografici, suggestivi di ischemia, andava effettuata una curva enzimatica completa per valutare la presenza di necrosi miocardica, andava eseguito un esame
7 ecocardiografico e, all'esito di tale iter diagnostico poteva decidersi se effettuare una coronarografia
e, se il caso lo richiedeva, una terapia conservativa (trombolisi), o invasiva (angioplastica o bypass)”
(cfr. relaz. cit. pag. 39);
- in data 27 aprile, considerato il rilievo di valori enzimatici (GOT e GPT) molto elevati, così come di elevazione della creatininemia e glicemia, che costituivano una perentoria indicazione verso il suddetto iter diagnostico – terapeutico, “… andava verificato il punteggio GRACE e, considerato come lo stesso era elevato, in quanto pari a 159 punti, con una probabilità di morte del 27% entro
6 mesi, doveva procedersi all'esecuzione di curva enzimatica, di un tracciato elettrocardiografico, di ecocardiografia e coronarografia” (cfr. relaz. cit. pag. 39);
- pure a fronte di tale evidente quadro clinico, la paziente nella giornata del 27.4.2011 veniva mandata a casa per presentarsi il giorno successivo in pessime condizioni generali per giungere ad un arresto cardiaco irreversibile.
Nell'operato dei sanitari emerge dunque un'evidente connotazione negligente per aver omesso di effettuare il sopra indicato iter diagnostico – terapeutico che avrebbe consentito un corretto inquadramento clinico e terapeutico già nel corso del primo ricovero in Ospedale ed una IGnificativa imprudenza per aver dimesso la paziente senza alcuna stratificazione del rischio, in difetto di una diagnosi eziologica certa e senza approntare le cure che si palesavano come necessarie, tempestive
e congrue rispetto al quadro clinico dalla stessa manifestato”.
Il Tribunale concludeva che, sulla scorta delle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio e, segnatamente, dagli esiti degli accertamenti demandati al collegio peritale, appariva
“più probabile che non” il riconoscimento del nesso causale tra la condotta dei sanitari che avevano avuto in cura la paziente ed il decesso della stessa;
che ove i sanitari avessero, sin dal
17 marzo, attenzionato il tracciato elettrocardiografico della ed avviato l'approfondimento Per_1 diagnostico del caso e le relative attività terapeutiche, provvedendo a ripetere l'esame elettrocardiografico, ed a effettuare curva enzimatica, ecocardiografia, coronarografia, angioplastica o bypass coronarico, l'evento morte non si sarebbe verificato con un elevato grado di probabilità (cfr. relaz. ctu pag. 40); che, assumendo come realizzata la condotta omessa, l'exitus non si sarebbe verificato;
che quest'ultimo assunto conduceva al riconoscimento di un nesso eziologico tra condotta omissiva dei sanitari ed il decesso della;
che, quindi, rispetto al decesso della , Per_1 Per_1 vi era la piena responsabilità della struttura sanitaria convenuta tenuta, conseguentemente, al risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori.
8 Il Giudice di prime cure procedeva, quindi, alla individuazione e quantificazione dei danni risarcibili in favore degli attori (pagina 14 e seguenti sentenza di primo grado).
Quanto al danno non patrimoniale “iure proprio” invocato dagli attori (quale pregiudizio connesso alla perdita del rapporto parentale, idoneo ad integrare un quid pluris rispetto alla sofferenza connessa all'evento luttuoso), evidenziava che tale voce di danno doveva essere liquidata con criterio essenzialmente equitativo e che poteva essere utilizzato, nella specie, il consolidato
“criterio tabellare” adottando, quale parametro di riferimento, le tabelle aggiornate in uso presso il
Tribunale di Milano, in base al quale l'ammontare del danno non patrimoniale per la morte del congiunto viene individuato nell'ambito di una forbice che va da un minimo ad un massimo ed i cui valori mutano in relazione al rapporto di parentela sussistente tra il destinatario del ristoro e la vittima.
Evidenziava, quindi, che nella concreta liquidazione del danno venivano in rilievo diversi elementi, quali la prossimità formale del legame parentale, l'età della vittima e del superstite, l'eventuale presenza di altri familiari superstiti, la convivenza o meno con il congiunto scomparso, ed ogni altro elemento che poteva condurre il giudice ad accertare la meritevolezza della tutela giuridica del rapporto leso.
Nel caso in esame, tenuto conto dell'unicità del rapporto genitore- figli, connotato da un'evidente insostituibilità della figura genitoriale, dell'età degli stessi attori, oramai fuoriusciti dal nucleo familiare di origine, appariva congruo al giudice di primo grado liquidare a titolo di danno non patrimoniale la somma di € 168.250,00 per ciascun figlio (indicativa del valore monetario base espresso in seno alle Tabelle di Milano 2021) fatta eccezione per l'attore . Parte_4
In relazione, invero, alla posizione di quest'ultimo, il Tribunale osservava come lo stesso fosse l'unico congiunto convivente con la madre all'epoca dei fatti, circostanza, questa, che non aveva costituito oggetto di contestazione da parte dell' sanitaria convenuta e che costituiva elemento Pt_1 utile a dimostrare l'ampiezza e l'intensità della relazione tra lo stesso e la madre.
Quindi in favore dell'attore , quale congiunto convivente con la vittima all'epoca del Parte_4 fatto illecito, veniva riconosciuto un ristoro pari ad € 201.900,00.
Non veniva accolta, invece, la richiesta di personalizzazione del danno invocata dagli attori per difetto di prova sul punto, sul rilievo che l'aumento oltre i valori base postulava l'accertamento, rimasto nel caso di specie del tutto disatteso, anche in punto di mera allegazione, in ordine alla verificazione di conseguenze ulteriori, connotate da particolare gravità ed eccezionalità, idonee a determinare un radicale cambiamento dello stile di vita.
9 Il Giudice di prime cure, quanto al danno non patrimoniale “iure hereditatis” invocato dagli attori (sotto il profilo della perdita di chance in capo alla loro congiunta, intesa come possibilità di conseguire un risultato migliore sotto il profilo della sopravvivenza), affermava che la domanda era inammissibile per difetto di legittimazione attiva degli attori, quale legitimatio ad processum stricto sensu intesa. Ed invero, ad avviso del Tribunale, per poter validamente invocare un danno facente capo direttamente alla sfera giuridica del familiare vittima della condotta illecita altrui, occorreva che la parte attrice avesse agito espressamente (anche) nella qualità di erede del familiare deceduto mentre, nel caso di specie, gli attori, si erano limitati ad agire in proprio ed avevano poi del tutto illegittimamente chiesto il ristoro di un danno che essi stessi, nella rappresentazione dei fatti, hanno ascritto alla loro madre.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dagli attori in relazione alle spese funerarie a seguito della morte del loro congiunto essa veniva accolta, sulla scorta della documentazione allegata, per la somma pari a € 1.110,03.
Quanto alla domanda di interessi e rivalutazione sulle somme liquidate, a titolo di ristoro, in favore degli attori, il Tribunale evidenziava che le somme riconosciute a titolo di risarcimento costituivano debiti di valore e quindi occorreva procedere alla rivalutazione monetaria dei detti importi provvedendo alla contestuale applicazione dei relativi interessi.
Il Tribunale, sul punto, affermava quanto segue (cfr. pagine 19-20 della sentenza): “...Ora, poiché i danni sopra liquidati sono espressi in valuta attuale, appare necessario equalizzare i calcoli sia al fine di stabilire quali siano le somme risarcitorie concrete al momento della decisione, sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione. Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di verificazione dell'evento, per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell'evento di danno e procedere quindi alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione
In merito agli interessi da ritardato pagamento si rileva che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato
10 dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (ribadito da Cass. civ. n. 12262/1997 e n. 2796/2000) sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dalla data dell'evento dannoso
(ovvero 28.4.2011) come sopra indicato in valori attuali, si determina il “danno iniziale”, inteso come danno devalutato alla data dell'inadempimento; questo dunque viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.
Si perviene così alla conclusione per cui la somma spettante a , , Controparte_2 CP_3
, , e a titolo di danno Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7 non patrimoniale ammonta, con rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, ad € 200.048,98 ciascuno, mentre la somma spettante a , a titolo di danno patrimoniale, ammonta con CP_8 rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, ad € 240.058,75.
Ed ancora agli attori sopra indicati dovrà, poi, essere liquidata, a titolo di danno patrimoniale, con rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, la somma di € 1.318,58.
Sulle somme in questione vanno poi riconosciuti interessi, al tasso legale, dalla data della presente pronuncia (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) sino all'effettivo soddisfo.”
Le spese processuali venivano regolate facendo applicazione del principio di soccombenza e liquidate secondo i criteri indicati nella stessa sentenza (cfr. pag. 21 della sentenza).
§§§
Parte Avverso tale sentenza propone appello la affidato ai seguenti motivi.
Con il primo motivo di appello (rubricato: “Errato inquadramento della fattispecie in relazione alla natura contrattuale della dedotta responsabilità ed errata ripartizione dell'onere della prova. nullità assoluta della ctu. Omessa pronuncia o, in subordine, incongrua motivazione per avere il tribunale affermato la responsabilità della nel decesso della SI.ra ”), Parte_2 Persona_1
Parte la in sintesi, deduce (vedi pagine 14-25 atto di appello):
11 - che la pretesa risarcitoria avanzata iure proprio dagli originari attori – soggetti non protetti dal contatto sociale – va inquadrata nella disciplina prevista per gli illeciti aquiliani ex art. 2043 c.c. con il consequenziale regime ed onere, esclusivamente a carico degli originari attori, di provare tutti gli elementi costitutivi della domanda, sia oggettivi (condotta, evento, danni e nesso causale), che soggettivi (dolo o colpa del preteso responsabile);
- che il Giudice di prime cure ha errato laddove ha esteso la natura contrattuale del rapporto non solo nei confronti del paziente ma anche nei confronti dei congiunti di quest'ultimo, e ciò ad onta del rilievo, pur affermato nella pronuncia, sulla base del quale il Giudicante ha escluso espressamente che gli originari attori potessero invocare il ristoro di eventuali danni iure hereditatis, in difetto di legittimazione ad agire in tale qualità;
- che ha errato il Tribunale nel qualificare come contrattuale il dedotto titolo di responsabilità e tale errore ha portato, come suo inevitabile precipitato, il radicale sovvertimento dell'onere della prova tra le parti;
- che ai fini della dimostrazione della propria pretesa, gli attori in primo grado si sono limitati ad una semplice attività assertiva, peraltro assai generica, dei soli profili di inadempimento apoditticamente ascritti alla deducente e meramente elencati, senza in alcun modo descrivere l'idoneità della singola condotta a produrre l'evento di danno, senza dare conto della condotta eIGibile ed in tesi violata nel caso di specie e, soprattutto, senza offrire la prospettazione del nesso di causalità materiale tra le condotte censurate e la morte della IG.ra ; Per_1
- che da parte degli originari attori non è stata profusa alcuna attività tesa alla dimostrazione della colpa e del nesso di causalità materiale, ritenuto di fatto immanente nella mera allegazione di inadempimento;
- che ciò contrasta con il riparto degli oneri probatori tracciato dalla più recente giurisprudenza di legittimità la quale afferma che, in ambito extracontrattuale, è preciso onere dell'attore provare la colpa dell'offensore, il quale specularmente è sottratto all'onere della prova liberatoria;
- che, sia in ambito contrattuale che in ambito extracontrattuale, è sempre onere dell'attore provare il nesso eziologico tra condotta illecita ed evento lesivo;
- che l'attore ha l'onere quantomeno di prospettare l'assunto dimostrativo della relazione causale tra condotta ed eventus damni alla stregua delle leggi scientifiche o di presunzioni logiche, che dovrà poi essere verificato in giudizio alla stregua degli elementi istruttori acquisiti;
12 - che il Giudice di prime cure ha dato ingresso ad una CTU che appariva ex ante eminentemente esplorativa, in quanto la difesa di parte attrice si era limitata ad una mera allegazione Parte dell'inadempimento ascritto alla convenuta, senza fornire alcun elemento teso alla prova dell'elemento soggettivo dell'illecito costituito dalla colpa;
- che la CTU espletata in prime cure è radicalmente nulla per essersi il giudice sostituito alla parte attrice nel fornire la prova degli elementi costitutivi della domanda;
- che, in definitiva, il Giudice di prime cure, facendo buon governo dei consolidati principi in tema di qualificazione della domanda e riparto dell'onere probatorio, avrebbe dovuto: 1) rilevare la natura extracontrattuale della domanda proposta iure proprio dagli attori;
2) rilevare (come poi ha fatto) il difetto di legittimazione ad agire degli attori quali eredi della IG.ra ; 3) non ammettere la CTU Per_1
e rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni, rigettando poi la domanda;
4) quand'anche avesse ammesso la CTU, avrebbe poi dovuto dichiararne la nullità, o in ogni caso, rigettare le domande proposte iure proprio dagli attori per difetto di prova dell'elemento della colpa;
- che le gravi carenze di allegazione e l'inerzia probatoria in cui è incorsa la difesa degli attori in primo grado, la cui domanda nei confronti dell' è da qualificarsi come Parte_2 extracontrattuale, avrebbero imposto al Giudice di prime cure di non ammettere la CTU, valutabile già ex ante come esplorativa, e di rigettare la domanda, poiché non provata nei suoi elementi costitutivi. Una volta ammessa ed espletata la CTU, l'elaborato consegnato dagli Ausiliari nominati
– oltreché profondamente viziato nel merito – si è rivelato affetto da nullità assoluta per essersi il
Collegio sostituito alla parte attrice nel fornire la prova degli elementi costitutivi della domanda.
Con il secondo motivo di appello (rubricato: “Omessa pronuncia o, in subordine, apparente o, comunque, incongrua motivazione per avere il tribunale affermato la responsabilità della
[...]
Parte
nel decesso della SI.ra ”), la in sintesi, deduce (vedi pagine 25- Parte_2 Persona_1
52 atto di appello):
- che il Giudice di prime cure ha acriticamente richiamato la Consulenza tecnica d'ufficio, senza operare alcuna verifica in ordine alla sussistenza di un nesso eziologico fra condotta censurata ed evento;
né, tantomeno, il Giudice ha offerto alcuna argomentazione in ordine alla circostanza che l'eventuale esecuzione della condotta asseritamente doverosa da parte del personale sanitario avrebbe assicurato qualche chance di sopravvivenza alla;
Per_1
- che il Giudice (e per esso il CTU) non ha preso posizione sulle osservazioni alla consulenza Parte tecnica d'ufficio sollevate dalla difesa dell'
13 - che nel corpo della pronuncia oggetto di impugnazione non vi è alcun riferimento argomentativo alla consulenza tecnica del Pubblico Ministero a firma del dott. e del prof. resa Per_5 Per_6 nel procedimento Penale n. 550/2011 R.G.N.R. (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela)
e che ha dato luogo ad un provvedimento di archiviazione, su cui pure si è incentrata la dialettica processuale delle parti;
- che la consulenza tecnica d'ufficio effettuata in primo grado è affetta da importanti vizi metodologici, consistenti nell'utilizzo di un “aberrante ragionamento ex post” nonché – ai fini dell'individuazione della condotta eIGibile ed asseritamente violata nel caso di specie – nel richiamo a Linee Guida emanate dalla comunità scientifica in epoca successiva ai fatti di causa;
Parte
- che i consulenti tecnici d'ufficio hanno affermato la responsabilità della nella morte della sulla scorta di due argomentazioni: a) l'assunto secondo cui già a far data dal 17.03.2011 i Per_1 sanitari in forza all' avrebbero potuto predisporre accertamenti che avrebbero Parte_5 disvelato la sindrome ischemica coronarica di cui la paziente era portatrice e, quindi, disporre successivamente il trattamento in elezione più indicato (trombolisi, angioplastica o by pass aortocoronarico) che avrebbe evitato l'IMA rivelatosi poi esiziale. Tale ragionamento si basa sulla tesi secondo cui due tracciati ECG eseguiti in data 17.03.2011 e 17.04.2011 fossero univocamente suggestivi di ischemia;
b) l'affermazione secondo cui in data 27.04.201121 i sanitari dimisero imprudentemente la , benché la paziente presentasse valori elevati degli altri enzimi indicativi Per_1 di necrosi miocardica (CK, CKMB, LDH), con un punteggio GRACE pari 159 punti, indicativo di una probabilità di morte del 27% entro 6 mesi;
vi era in tale occasione, secondo il Collegio, indicazione perentoria all'esecuzione di ecocardiografia e coronarografia;
- che, quanto alla argomentazione sub a), gli ECG cui la fu sottoposta in data 17.03.2011 Per_1
e 17.04.2011 non potevano ritenersi univocamente suggestivi di pregressa ischemia e dalla lettura dei tracciati non si poteva ex ante formulare, diversamente da quanto affermato nella CTU, la diagnosi di una sindrome coronarica;
- che i consulenti tecnici d'ufficio, nell'affermare con sicurezza che i due tracciati fossero univocamente suggestivi di pregressi eventi ischemici, si sono affidati alla interpretazione automatica dell'ECG stampigliata sui tracciati mentre le stampigliature sui tracciati dell'ECG sono generate automaticamente dallo strumento mediante algoritmi computerizzati (CIE) e, quindi, i tracciati devono essere immediatamente interpretati dal medico;
- che i limiti nell'accuratezza diagnostica della CIE sono noti da anni e persistono, nonostante il progressivo miglioramento degli algoritmi per l'interpretazione dell'ECG,
14 - che i consulenti tecnici d'ufficio sono incorsi nell'errore metodologico di considerare attendibile ed inoppugnabile la lettura automatica dello strumento elettrocardiografico, pur avendo a disposizione il reperto documentale su cui poter effettuare una interpretazione critica e scientificamente credibile dei segni grafici del tracciato;
- che il supporto iconografico ed il referto costituiscono due reperti ontologicamente differenti: il primo costituisce il rilievo strumentale da interpretare, mentre il secondo costituisce appunto l'interpretazione, la valutazione del primo. Valutazione che, ovviamente, può essere corretta o errata,
a maggior ragione quando la stessa è affidata ad un algoritmo computerizzato che, come ben noto in letteratura, è soggetto ad ampio margine di errore;
- che, sul piano del metodo, avendo a disposizione il tracciato, i consulenti tecnici d'ufficio avevano l'onere di fornire una propria lettura dello stesso, eventualmente avvalendosi di un ulteriore specialista laddove tale attività esulasse dalle proprie competenze;
sul piano metodologico, i consulenti tecnici d'ufficio non avrebbero potuto esimersi da tale attività anche laddove il referto fosse stato compilato da un medico;
- che i consulenti tecnici d'ufficio nominati in primo grado non hanno dato una valida Parte risposta posta dai consulenti di parte della ossia se i grafoelementi dei tracciati incriminati fossero o meno indicativi di una lesione ischemica;
Parte
- che, nel caso di specie, come dedotto dalla difesa dell' in prime cure, i ricoveri del 17.03.2011
e del 17.04.2011 furono occasionati da una patologia polmonare debitamente accertata e correttamente curata, e di cui i sintomi presentati dalla erano assolutamente patognomonici. In Per_1 altre parole non poteva eIGersi dai sanitari una diagnosi differenziale, da cui eventualmente potesse emergere il reperto occasionale di una pregressa malattia coronarica. Ciò in quanto, in rapporto ai sintomi presentati dalla paziente e sulla scorta delle indagini strumentali eseguite, la diagnosi fu effettuata (broncopolmonite basale destra); d'altra parte, la paziente non manifestò mai dolore toracico, retrosternale o epigastrico, suggestivo di una sottostante patologia coronarica che avrebbe potuto indirizzare i sanitari verso un percorso diagnostico diverso. L'unico segno clinico potenzialmente espressivo di un problema coronarico o cardiologico era la dispnea. Ma la normalità del tracciato e degli esami ematochimici, a fronte di un impegno polmonare e pleurico rilevato strumentalmente, orientarono correttamente la diagnosi verso un processo broncopneumonico e non una patologia di pertinenza cardiologica. Ne consegue che una più precoce diagnosi di pregressa ischemia invocata dagli appellati e dai consulenti tecnici d'uffici deve ritenersi con criterio ex ante del tutto ineIGibile, poiché non è affatto dimostrato che i tracciati ECG fossero patologici;
15 - che la CTU è censurabile sotto un ulteriore profilo che non è stato correttamente vagliato dal Parte Giudice di prime cure, benché anche su questo aspetto le contestazioni della convenuta fossero state assolutamente specifiche e tempestive. Il Collegio dei periti ha utilizzato, nella valutazione del percorso diagnostico asseritamente eIGibile in capo ai sanitari (ma pur sempre condizionato dal IGnificato dell'ECG nei termini anzidetti), fonti scientifiche di epoca successiva ai fatti di causa. Parte Infatti, come rilevato dai consulenti tecnici di parte della in sede di osservazioni alla bozza di CTU, la valutazione del presunto discostamento della condotta sanitaria da quella eIGibile, in punto di iter diagnostico, è stata parametrata alle indicazioni delle Linee Guida che non erano coeve ai fatti controversi (avvenuti nel 2011) ed erano pertanto inutilizzabili, se è vero che le Linee Guida
Europee sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari nella pratica clinica (versione 201228) sono state pubblicate nel 2013 e dunque successivamente ai fatti di causa;
- che i consulenti tecnici d'ufficio hanno sostenuto, sulla base della lettura (del referto automatizzato) degli ECG praticati in data 17.03.2011 e 17.04.2011, che i sanitari avrebbero dovuto diagnosticare una malattia coronarica in capo alla IG.ra , ponendo quindi indicazione ad un Per_1 trattamento elettivo che avrebbe potuto, in tesi, scongiurare l'evento acuto occorso alla paziente nei giorni precedenti l'exitus; che gli stessi consulenti tecnici d'ufficio hanno sostenuto che fu imprudente dimettere la paziente la sera del 27.04.2011 poiché in tale occasione vi era
«un'indicazione perentoria all'esecuzione di ecocardiografia e coronarografia», atteso che in quel momento la probabilità di morte entro 6 mesi della paziente era del 27% (sulla base del punteggio
GRACE30), affermando quindi implicitamente che un eventuale trattamento riperfusivo avrebbe potuto sortire effetti salvifici;
- che nella consulenza tecnica disposta dal P.M. la decisione di dimettere la paziente alle ore
22.33 del 27.04.2011 viene ugualmente ritenuta imprudente e tuttavia viene poi in concreto esclusa qualsiasi efficacia eziologica di tale condotta nel determinismo del decesso della IG.ra ; Per_1
- che, in data 26.04.2011, a causa di un episodio di dispnea, la IG.ra richiedeva l'intervento a Per_1 domicilio del 118, ma, nonostante il medico che l'aveva visitata conIGliasse il ricovero ospedaliero, ella lo rifiutava. Il giorno successivo, il 27.04.2011, la , per il persistere della sintomatologia Per_1 dispnoica, veniva trasportata al Pronto Soccorso dell' di Gela. Ivi i sanitari le apprestavano Pt_5 le prime cure e, in particolare, richiedevano esami ematochimici, che evidenziavano un quadro di insufficienza renale ed ipertransaminasemia. Posto che la paziente non riferiva dolore toracico e/o epigastrico, alle ore 22.33 veniva dimessa con invito a ritornare l'indomani, per eseguire consulenza infettivologica e nefrologica;
16 - che il 28.04.2011, la IG.ra si recava in Pronto Soccorso, ma in attesa di eseguire la prescritta Per_1 consulenza infettivologica, durante la consulenza nefrologica, il medico ravvisava la necessità di sottoporla a consulenza cardiologica. Giunta al reparto di Cardiologia, alla IG.ra venivano Per_1 riscontrate condizioni molto gravi, cosicché veniva immediatamente chiamato il rianimatore, ma nonostante il tempestivo intervento dello stesso e le corrette manovre di rianimazione cardiorespiratoria, alle ore 13.50 la paziente decedeva;
- che il rifiuto opposto dalla IG.ra in occasione dell'accesso domiciliare del 118 è stato del Per_1 tutto obliterato nella valutazione dei consulenti tecnici d'ufficio e totalmente sottaciuto in sentenza mentre, sul punto, risulta dirimente l'incontrovertibile dato temporale emerso all'autopsia, ossia che l'insorgenza dell'infarto miocardico acuto è databile nelle 48/72 ore precedenti il decesso;
- che l'importanza di quest'ultimo dato è assolutamente fondamentale, poiché: 1) l'infarto occorse nella mattina del 26.04.2011 o qualche ora prima;
2) l'esecuzione di trattamenti riperfusivi farmacologici (trombolisi) ovvero endovascolari (apposizione di stent, ossia angioplastica) non erano in concreto praticabili la sera del 27.04.2011 poiché fuori dalla golden hour, ossia il tempo massimo entro cui il trattamento può avere utilità che è pari a 90 minuti;
- che, se da un lato, nel determinismo dell'exitus della IG.ra assume rilievo eziologico di Per_1 condicio sine qua non il rifiuto al ricovero opposto dalla paziente in data 26.04.2011, dall'altro la condotta assunta dai sanitari del la sera del 27.04.2011 assurge ad elemento causalmente Parte_6 indifferente rispetto alla vicenda esiziale della paziente, così come pure affermato nella consulenza tecnica del P.M.;
- che tutti gli studi in letteratura scientifica e le linee guida nazionali ed internazionali, hanno evidenziato tre elementi fondamentali: 1) Il tempo impiegato per la riperfusione miocardica deve essere il più breve possibile, poiché i più grandi benefici per il paziente si ottengono quando la terapia riperfusiva (sia angioplastica, sia trombolisi) avviene entro le prime 2-3 ore dall'insorgenza dei sintomi;
il tempo totale di ischemia cardiaca, che va dalla comparsa dei sintomi alla riperfusione, è dunque il fattore più importante ai fini degli esiti clinici, sia in termini di mortalità che morbilità. Il modo per conseguire il trattamento ottimale è minimizzare, dunque, i ritardi allo scopo di ottenere i maggiori benefici clinici: lunghi ritardi temporali, prima dell'esecuzione della terapia riperfusiva, sono associati ad un peggiore outcome clinico. 2) L'angioplastica primaria ha ampiamente sostituito la terapia trombolitica come strategia riperfusiva preferita, dal momento che consente di ottenere risultati migliori rispetto alla trombolisi sistemica (divenuta meno frequente in tutta Europa e Nord
America), sia in termini di mortalità che morbilità. Per tale motivo, quando possibile, la PTCA deve essere sempre preferita alla trombolisi, in quanto assicura un ripristino della pervietà vasale più 17 efficace, un minor numero di recidive di occlusioni, una migliore funzionalità ventricolare sinistra residua, una migliore evoluzione clinica ed evita il rischio di complicanze emorragiche presenti con la trombolisi;
3) La terapia trombolitica, in caso di successo, deve essere sempre seguita da una coronarografia entro le 24 ore, non urgente: infatti diversi studi in letteratura hanno mostrato che tale esame, dopo una trombolisi efficace, riduce l'incidenza di nuovi infarti e di nuovi episodi di ischemia cardiaca. In caso di insuccesso, invece, la terapia trombolitica deve essere sempre seguita da una coronarografia d'urgenza, immediata, con PTCA di salvataggio in tempi brevi. Infatti, l'unico modo per rimediare ad una trombolisi inefficace è eseguire immediatamente una angioplastica d'urgenza.
È, dunque, un dato consolidato il fatto che una angioplastica (PTCA) sia primaria che di salvataggio, per avere apprezzabili probabilità di successo sia in termini di mortalità che di morbilità, deve avvenire nel più breve tempo possibile. Deve pertanto escludersi che l'invocato trattamento riperfusivo, quand'anche eseguito, potesse offrire alla IG.ra delle IGnificative ed apprezzabili Per_1 possibilità di sopravvivenza. Ciò è ulteriormente avvalorato dal punteggio Euroscore II, su cui si pure Parte si soffermavano la difesa dell' ed i propri consulenti tecnici di parte nel giudizio di primo grado;
- che, in considerazione dell'anatomia sfavorevole dell'occlusione, l'unica strategia di trattamento poteva essere rappresentata da un intervento di by pass aortocoronarico, eseguibile previa sternotomia
(cioè a cielo aperto) e mediante la tecnica della circolazione extracorporea ovvero con quella del cuore battente. Solo in tale ipotesi la paziente avrebbe potuto avere un minimo di chance di sopravvivenza ma con i dati a disposizione dei sanitari era impossibile formulare una diagnosi (di fatto ineIGibile), ragione per cui, quand'anche la paziente non fosse stata dimessa, i sanitari si sarebbero potuti avvedere della patologia solo nella fase più acuta e terminale della stessa, quando ormai non vi erano più speranze di salvezza per la paziente;
- che alla posizione espressa nella consulenza tecnica del P.M., fatta propria sin dalle prime cure Parte dalla difesa dell' , nonché ai rilievi scientifici offerti dai Consulenti della in Parte_2 sede di osservazioni alla CTU, nessuna replica è stata offerta dai consulenti tecnici d'ufficio e tantomeno dal Tribunale nella sentenza impugnata;
- che il giudizio di responsabilità emesso dai consulenti tecnici d'ufficio e poi recepito dal Parte Tribunale nisseno (il quale secondo l'appellante avrebbe aderito in maniera acritica alle conclusioni dei suoi consulenti mentre avrebbe totalmente pretermesso le difese spiegate dalla Parte
, non indica la legge di copertura atta a spiegare i rapporti di causa-effetto tra l'agire umano, le preesistenze patologiche e l'evento esiziale occorso alla IG.ra ; Persona_1
18 - che era onere degli originari attori provare il nesso tra la condotta sanitaria e l'evento di danno mentre, nella specie, la motivazione della sentenza è solo apparente e ciò integra un autonomo ed assorbente vizio di nullità della sentenza gravata;
- che il Tribunale, nell'aderire alle conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio ha omesso di affrontare le analitiche censure sollevate dalla difesa della e di spiegare le ragioni Parte_2 del proprio dissenso, anche rispetto alle risultanze della consulenza tecnica effettuata in sede penale su incarico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela, incorrendo nella violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113 e 116 c.p.c., 111 Cost., 1218, 2697, 2699 e seguenti c.c., 40 e 41
c.p. trasponendo inoltre sul piano decisionale i vizi già rilevati nel primo motivo d'appello che funge da presupposto della sentenza.
Con il terzo motivo di appello (rubricato: “Omessa, insufficiente o, comunque, incongrua motivazione, omessa e/o erronea valutazione delle prove e conseguente erronea liquidazione del Parte danno non patrimoniale”) la in sintesi, afferma (vedi pagg. 52-64 atto di appello):
-che il Tribunale ha effettuato in maniera erronea la liquidazione del danno non patrimoniale asseritamente patito iure proprio dagli attori in quanto, sebbene abbia affermato di applicare le
Tabelle del Tribunale di Milano (anno 2021), ha riconosciuto importi monetari che non osservano i principi dettati dalle stesse tabelle;
- che la tabella del Tribunale di Milano 2021 non garantisce un minimo garantito per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e quindi il giudice di merito deve motivare le liquidazioni che si discostino dagli estremi dei range indicati;
- che gli attori hanno dedotto il legame familiare intercorrente con la loro madre , Persona_1 descritto espressamente in termini di normalità, senza tuttavia specificare come si atteggiasse il rapporto tra ciascuno di essi e la de cuius e, soprattutto, senza fornire l'allegazione e la prova dello sconvolgimento di vita o altro elemento che potesse giustificare una personalizzazione del risarcimento ed il discostamento dal valore minimo della forbice previsto dalla tabella;
- che dagli atti del giudizio non emerge la descrizione di un solo episodio di vita vissuta che possa valorizzare il pregiudizio patito;
è come se tutti avessero sofferto nello stesso modo e con la stessa intensità; è proprio questa genericità che delegittima la particolare intensità del vincolo. Per provare il reale sconvolgimento di un'esistenza non occorre una “lista” per ogni singolo congiunto del prima e del dopo;
sarebbe stato sufficiente descrivere singoli momenti di vita vissuta che sono andati perduti e che saranno irripetibili per ciascuno all'indomani della dipartita del congiunto;
19 - che le Tabelle del Tribunale di Milano 2021 prevedono delle forbici che consentono di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, tipizzabili in particolare: nella sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta (ma anche nell'età della vittima primaria e delle vittime secondarie). Tuttavia, come chiarito dall'Osservatorio sulla Giustizia del
Tribunale di Milano, non esiste un minimo garantito da liquidarsi in ogni caso: il Giudice deve valutare caso per caso e la parte è comunque gravata dagli oneri di allegazione e prova del danno non patrimoniale subito;
- che rimane fermo il dovere di motivazione dei criteri adottati per graduare il risarcimento nel range previsto dalla Tabella od anche al di fuori della stessa. Il Giudice, attraverso il ricorso alle presunzioni, può sopperire alla carenza di prova, ma non anche al mancato esercizio dell'onere di allegazione, concernente sia l'oggetto della domanda che le circostanze in fatto su cui la stessa si fonda;
- che il ricorso alla prova presuntiva non può ridursi ad un critico automatismo in forza del quale, una volta provata la lesione personale, si debba inferire necessariamente l'esistenza di un danno morale in capo ai prossimi congiunti della vittima primaria, in quanto si finirebbe per degradare il danno parentale a danno-evento o in re ipsa;
- che nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle originarie domande, la Corte dovrà operare una riduzione degli importi ben al di sotto della soglia minima. Secondo l'id quod plerumque accidit si può supporre credibilmente una prospettiva di esistenza in vita assolutamente limitata della IG.ra , cui consegue in capo ai congiunti una aspettativa di godimento del rapporto parentale in Per_1 un orizzonte temporale assai ridotto. Ciò avrebbe imposto al Giudice di prime cure di liquidare il danno parentale ben al di sotto della soglia minima;
- che quand'anche si volessero ritenere fondate le argomentazioni espresse dai consulenti tecnici d'ufficio, giammai potrebbe disconoscersi un'efficienza causale alla condotta della IG.ra che Per_1 colposamente rifiutò il ricovero in data 26.04.2018: infatti, se si sostiene, come hanno fatto gli
Ausiliari, che le dimissioni del 27.04.2011 siano censurabili poiché in quell'occasione potevano ancora attuarsi azioni terapeutiche idonee ad evitare il decesso della paziente, a maggior ragione dovrà ritenersi che le possibilità di un diverso esito potessero essere salvaguardate ove la IG.ra avesse, Per_1 il giorno precedente, acconsentito al ricovero. Ciò specie in considerazione del dato autoptico, di per sé incontrovertibile poiché ottenuto su base istologica, che consente di datare l'insorgenza dell'infarto a 48-72 ore prima dell'exitus e dunque proprio al giorno 26.03.2011, data del rifiuto della paziente all'ospedalizzazione; 20 - che il Giudice di prime cure ha errato nella liquidazione del danno parentale, poiché in ragione di tutti gli elementi della fattispecie avrebbe potuto, a tutto concedere, essere liquidata in una frazione del valore minimo previsto dalla Tabella di Milano 2021 del danno da perdita del congiunto e, segnatamente, in una quota pari al 10% del predetto valore, con una leggera maggiorazioni in favore del IG. CP_8
- che, in ogni caso, gli elementi probatori emersi in corso del giudizio e l'utilizzo dei criteri forniti dall'Osservatorio di Milano nell'elaborazione della tabella del danno non patrimoniale da perdita del congiunto (edizione 2021) avrebbero dovuto indurre il Giudice di prime cure a quantificare il risarcimento in una misura senz'altro inferiore al valore tabellare minimo della predetta tabella.
Con il quarto motivo di appello (rubricato: “Omessa, insufficiente o, comunque, incongrua motivazione ed indebito riconoscimento del danno da ritardo sotto forma di interessi compensativi”) Parte la in sintesi, afferma (vedi pagg. 64 - 71 atto di appello):
- che a latere delle statuizioni in ordine al riconoscimento del danno non patrimoniale in favore degli attori, il Giudice di prime cure procede al riconoscimento del danno da ritardo e tuttavia la statuizione in esame è viziata poiché retta da una motivazione solo apparente o comunque errata in punto di diritto e che, in ogni caso, non rende conto del criterio liquidativo utilizzato ed in particolare del saggio degli interessi applicati;
- che la rivalutazione non è necessaria se la liquidazione del danno avviene direttamente in moneta attuale o all'attualità, così come avviene allorquando si utilizzano le apposite Tabelle di ultima edizione;
- che la rivalutazione monetaria non è un effetto della mora e non ha nulla a che vedere con questa in quanto la rivalutazione attiene alla stima del danno nel suo esatto ammontare;
che, con riferimento alla mora, l'autore di un fatto illecito è in mora ex re dal giorno stesso dell'illecito (art. 1219/2 n. 1
c.c.); che mentre gli effetti del ritardato pagamento di una obbligazione di valuta sono previsti dalla legge (art. 1224 c.c.), nessuna norma di legge disciplina gli effetti della mora nelle obbligazioni di valore;
che vi hanno provveduto le S.U. della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 1712/1995;
- che stabilire cosa avrebbe fatto il creditore del proprio denaro, se il debitore avesse adempiuto la propria obbligazione nell'immediato dopo aver commesso il fatto illecito, è valutazione che va compiuta in via equitativa, ai sensi dell'art. 2056 c.c., coi criteri seguenti: a) il danno da mora nelle obbligazioni di valore, dovendo liquidarsi in via equitativa e presuntiva, può avvenire a forfait o sotto forma di interessi;
b) in questa seconda ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati sul credito
21 rivalutato alla data della liquidazione;
c) il saggio degli interessi da applicare non deve essere necessariamente quello legale;
- che poiché per le obbligazioni di valore non c'è alcuna norma che preveda il pagamento di interessi quale effetto automatico della mora (al contrario di quanto prevede l'art. 1224 c.c. per le obbligazioni di valuta), il risarcimento del danno in esame non è in re ipsa. Non trattandosi di danno presunto per legge, ma di danno che deve essere allegato e provato, con tutti i mezzi, anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi. Tale danno, pertanto, può anche essere negato dal Giudice, in considerazione delle peculiarità del caso concreto;
- che i cd. interessi compensativi, accordati al creditore di una obbligazione di valore, di interessi non hanno che il nome: essi non sono frutti civili di un capitale, ma una mera modalità di calcolo di una componente dell'(unico) credito risarcitorio: e per l'esattezza la stima del danno da lucro cessante, derivante dalla perduta possibilità di disporre tempestivamente di una somma di denaro per investirla e ricavarne un lucro;
- che l'attribuzione degli interessi compensativi (rectius, del lucro cessante da ritardato adempimento delle obbligazioni di valore, liquidato sotto forma di interessi), al contrario della rivalutazione, non può avvenire d'ufficio, ma eIGe una domanda espressa di risarcimento del danno da lucro cessante, patito dal danneggiato in conseguenza del ritardato pagamento della somma a lui dovuta e, conseguentemente, la prova di tale danno;
-che la determinazione degli interessi compensativi non è automatica, né presunta iuris et de iure, ma presuppone che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti. In virtù di questo principio, la S.C. ha escluso che sulla somma rivalutata potessero essere liquidati gli interessi compensativi al tasso dei Buoni del Tesoro poliennali con scadenza a dieci anni, in quanto aventi una redditività maggiore rispetto al tasso legale, non essendo stato provato che la predetta somma, se liquidata tempestivamente, sarebbe stata impiegata in quell'investimento. Tale orientamento ha trovato definitiva consacrazione nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 16990/2017;
- che il danno da mora nelle obbligazioni di valore è uno dei tanti diversi pregiudizi che il danneggiante può causare alla vittima. Esso tuttavia: 1) non è in re ipsa, in quanto per l'entità del credito o per la propensione al consumo del creditore, non è detto che la somma dovuta, se tempestivamente incassata, sarebbe stata sicuramente investita ed avrebbe altrettanto sicuramente
22 prodotto un lucro;
2) non è disciplinato da alcuna norma che, come dispone l'art. 1224 c.c. per le obbligazioni di valuta, ne prevede l'automatica spettanza al creditore;
- che questo danno deve essere chiesto, allegato e provato: se così non fosse, esso riceverebbe, in assenza di qualsiasi norma in tal senso, un trattamento diverso e privilegiato rispetto a tutte le altre poste di danno causate dal fatto illecito. Nel caso di specie gli attori non hanno correttamente dimostrato la sussistenza del detto pregiudizio e, pertanto, il Giudice non avrebbe dovuto riconoscere alcun ristoro in relazione al ritardato pagamento;
- che gli attori nulla hanno provato, tanto in ordine alla sussistenza di un reale pregiudizio derivante dal ritardo del pagamento, quanto in ordine all'attitudine degli attori ad investire i propri risparmi;
- che le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 1712/95 hanno stabilito che se l'intervallo di tempo fra l'illecito ed il suo risarcimento è cospicuo e l'inflazione è ragguardevole, gli interessi vanno calcolati sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo;
oppure calcolando indici medi di rivalutazione;
- che il Giudice, nel liquidare il danno da ritardato adempimento, è tenuto ad enucleare specificamente la somma attribuita a titolo di danno da ritardato adempimento, distinguendola dalla liquidazione della somma attualizzata, allo scopo di permettere l'individuazione del percorso logico- argomentativo seguito e di consentire il controllo dell'osservanza dei corretti principi in tema di liquidazione del danno da ritardo con la tecnica degli interessi compensativi;
- che, nella specie, la sentenza oggetto di gravame risulta viziata anche per difetto di motivazione, in quanto il Giudice avrebbe dovuto indicare in motivazione la base di computo su cui calcolare il lucro cessante nella forma degli interessi;
il saggio di interessi da applicare al caso di specie e per quale motivo sia stato scelto;
- che occorre riformare in toto le statuizioni sugli interessi presenti nel dispositivo della sentenza gravata, ovvero modificarle, e statuire che in difetto di prova circa l'attitudine degli appellati agli investimenti fruttiferi, nulla si può loro attribuire a titolo di danno da lucro cessante provocato dal ritardo nel pagamento del risarcimento riconosciuto in relazione ai fatti di causa, sicché, in denegata ipotesi di condanna dell' anche in grado d'appello, sulle somme liquidate potranno Parte_2 essere riconosciuti esclusivamente gli interessi legali decorrenti dalla pronuncia (e non dall'evento di danno) e sino all'effettivo soddisfo;
- che il Tribunale di Caltanissetta, nel riconoscere sostanzialmente interessi compensativi a ristoro del danno consistente nel lucro cessante da ritardo sugli importi liquidati all'attualità, ha violato gli
23 artt. 111 Cost., 113 c.p.c., 1223, 1225 e 1226 c.c. nonché i principi espressi dalle SS.UU. nelle sentenze nn. 1712/1995 e 16990/2017.
Parte Sulla scorta di tali motivi la formulando altresì contestuale istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n. 539/2021 del Tribunale ordinario di Caltanissetta, pubblicata in data 30.09.2021, ha rassegnato nell'atto di appello le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello di Caltanissetta, contrariis reiectis, così provvedere:
1. In via preliminare sospendere in tutto o in parte l'efficacia esecutiva della sentenza n. 539/2021 pubblicata il
30.09.2021 e resa dal Tribunale Ordinario di Caltanissetta, I Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Insinga Maria Lucia, nel giudizio civile recante RG n. 1693/2015, ovvero sospendere
l'esecuzione, se nel frattempo intrapresa.
2. In via principale e nel merito, in riforma della sentenza
n. 539/2021 pubblicata il 30.09.2021 e resa dal Tribunale Ordinario Caltanissetta, I Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Insinga Maria Lucia, nel giudizio civile recante RG n. 1693/2015, accogliere il proposto appello per i motivi esposti con vittoria di spese ed onorari – oltre accessori di legge – del primo e del secondo grado di giudizio, ponendo a carico degli appellati le spese della
CTU espletata in primo grado, nonché della CTU eventualmente espletata in grado d'appello.
3. In via subordinata e senza recesso, riformare l'appellata sentenza riducendo gli importi di condanna nei limiti del giusto e provato, secondo quanto esposto e motivato nel corpo del presente atto, con rimodulazione di spese ed onorari del primo grado di giudizio e con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge, per il secondo grado di giudizio.
4. Accertare e dichiarare il diritto alla restituzione della , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, previa dimostrazione in corso di giudizio dell'avvenuto pagamento, delle somme eventualmente corrisposte a qualsiasi titolo nelle more dell'appello in favore degli odierni appellati e/o dei procuratori dichiaratisi antistatari, in ottemperanza della sentenza di primo grado n. 539/2021 pubblicata il 30.09.2021 e resa dal Tribunale Ordinario Caltanissetta, I Sezione
Civile, in persona del Giudice dott.ssa Insinga Maria Lucia, nel giudizio civile recante RG n.
1693/2015, oltre interessi legali decorrenti dal giorno del pagamento.
5. In caso di parziale accoglimento del proposto appello e parziale riduzione delle somme dovute rispetto a quanto stabilito nell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare il diritto alla restituzione della
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, previa dimostrazione in corso di giudizio dell'avvenuto pagamento, delle somme eventualmente corrisposte a qualsiasi titolo nelle more dell'appello in favore degli odierni appellati
e/o dei procuratori dichiaratisi antistatari, in ottemperanza della sentenza di primo grado n.
539/2021 pubblicata il 30.09.2021 e resa dal Tribunale Ordinario Caltanissetta, I Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Insinga Maria Lucia, nel giudizio civile recante RG n. 1693/2015, nei
24 limiti degli importi pagati in eccedenza rispetto al quantum che sarà determinato dall'Ecc.ma Corte di Appello di Caltanissetta, oltre interessi legali decorrenti dal giorno del pagamento.
6. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre spese generali, CPA ed
IVA come per legge”.
§§§
Gli appellati , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
e si sono costituiti tempestivamente, mediante Controparte_6 CP_7 Parte_4 deposito di una comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale condizionato.
Gli appellati hanno argomentato che i motivi di appello sono inammissibili o, comunque, infondati, e hanno concluso in via principale per il rigetto dell'impugnazione.
Parte Gli appellati, nella denegata ipotesi che l'appello della venga ritenuto in tutto o in parte fondato, hanno proposto appello incidentale condizionato.
L'appello incidentale condizionato è motivato come segue (vedi pagine 20-22 comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato):
<Il presente appello incidentale condizionato investe la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto “inammissibile”, anziché” assorbita”, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chances formulata dagli attori.
8.1. Gli attori, nell'atto introduttivo del giudizio, come già accennato avevano formulato due domande, l'una subordinata all'altra. In via principale, avevano affermato che la condotta dei sanitari aveva causato la morte della propria madre, e chiesero il risarcimento del danno iure proprio patito in conseguenza di tale fatto. In via subordinata, avevano sostenuto che, ove fosse rimasto incerto il nesso di causa fra la condotta dei sanitari e la morte della propria madre, in ogni caso quest'ultima, se fosse stata tempestivamente curata, avrebbe avuto maggiori chances di sopravvivere. , di conseguenza, anche se fosse rimasto incerto il nesso di causa fra Persona_1 omissione e morte avrebbe comunque patito un danno da perdita di chances, il cui credito risarcitorio, morendo, la vittima primaria aveva trasmesso ai suoi eredi.
Tanto si era esposto alle pagine 7-9, §§ 6 e ss., dell'atto di citazione.
8.2. Il tribunale di Caltanissetta, accogliendo la domanda principale, avrebbe dovuto conseguentemente ritenere “assorbita” la domanda subordinata. Il Tribunale, invece, ha esaminato nel merito della domanda subordinata, qualificando la “inammissibile” perché proposta “dagli attori in proprio, invece che nella qualità di eredi”. Gli odierni appellanti incidentali intendono
25 censurare in via condizionata tale statuizione, per evitare la formazione di qualsivoglia giudicato interno. La suddetta statuizione del Tribunale è erronea sotto due aspetti.
8.3. In primo luogo, è erronea perché, come già detto, il Tribunale accogliendo la domanda principale avrebbe dovuto dichiarare assorbita la domanda subordinata. Quando, infatti, come nel caso di specie, la domanda principale e quella subordinata sono tra loro in rapporto di reciproca esclusione, l'accoglimento dell'una impedisce l'esame dell'altro e viceversa.
8.4. In secondo luogo, la statuizione del Tribunale è erronea in quanto in virtù del noto principio della confusione del patrimonio dell'erede con quello del de cuius, chi acquista a titolo ereditario un credito già esistente in capo al proprio dante causa diventa a sua volta creditore tout court, senza che sia possibile distinguere “la qualità di erede” dalle altre “qualità” del creditore. Pertanto gli attori, assumendo di essere eredi di;
allegando che quest'ultima aveva patito un danno Persona_1 in vita;
deducendo che il credito di si era ad essi trasferito iure haereditario, avevano Persona_1 compiuto tutte le allegazioni necessarie e sufficienti perché la loro domanda subordinata, nel caso di rigetto della domanda principale, fosse esaminata nel merito.
8.5. In conclusione, col presente motivo di appello incidentale gli attori chiedono che, nel caso in cui
Codesta Eccellentissima Corte ritenesse non sufficientemente provato il nesso di causa fra la condotta dei sanitari e la morte di , sia dichiarata ammissibile fondata la domanda di Persona_1 risarcimento del danno da perdita delle chances di sopravvivenza sofferta da , ed il cui Persona_1 credito risarcitorio è stato trasmesso gli eredi>>.
Gli appellati, quindi, rassegnano le conclusioni chiedendo il rigetto della richiesta di inibitoria e, nel merito, il rigetto dell'appello. Solo in via subordinata, chiedono accogliere l'appello incidentale condizionato per i motivi esposti dal paragrafo 8 al paragrafo 8.5. della loro comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto chiedono, in tal caso, di condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in Parte_1 favore degli appellanti incidentali condizionati del danno da perdita di chances meglio descritto in atto di citazione del primo grado, ovvero qualsiasi altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno del sinistro sino al saldo. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Elettra Bruno, procuratore antistatario.
§§§
26 La Corte, con ordinanza in data 24.5.2022, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza n. 539/2021 del Tribunale di Caltanissetta, pubblicata in data 30 settembre Parte 2021, appellata dalla
La Corte, con ordinanza in data 24.5.2022, depositata in data 9.6.2022, ha ritenuto la causa matura per la decisione, senza necessità di disporre la rinnovazione della CTU, e ha invitato i procuratori delle parti a precisare le rispettive conclusioni fissando l'udienza del 28 novembre
2024 per la precisazione delle conclusioni.
L'udienza per la precisazione delle conclusioni è stata poi differita al 2 dicembre 2024 e stata sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
La Corte, verificato il deposito delle dette note, alla scadenza del termine assegnato per il loro deposito, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
********* Parte In rito, l'appello principale della è ammissibile ex art. 342 c.p.c. e del pari lo è l'appello incidentale condizionato proposto da , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, e .
[...] Controparte_6 CP_7 Parte_4
La Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un. -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie, sia l'impugnazione principale che l'impugnazione incidentale condizionata contengono una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice.
Si esaminano, ora, i motivi di appello.
Il primo motivo di appello (rubricato: “Errato inquadramento della fattispecie in relazione alla natura contrattuale della dedotta responsabilità ed errata ripartizione dell'onere della prova. nullità assoluta della ctu. Omessa pronuncia o, in subordine, incongrua motivazione per avere il tribunale 27 affermato la responsabilità della nel decesso della SI.ra ”) sviluppa Parte_2 Persona_1 più censure.
La Corte rileva che il motivo è infondato quanto alla doglianza concernente la dedotta “nullità della CTU” disposta in prime cure. Parte L'appellante sostiene che la disposta CTU è esplorativa, in quanto la difesa di parte attrice Parte si sarebbe limitata ad una mera allegazione dell'inadempimento ascritto alla convenuta, senza fornire alcun elemento teso alla prova dell'elemento soggettivo dell'illecito costituito dalla colpa. Da qui, secondo l'appellante, l'affermazione che la CTU espletata in prime cure sarebbe radicalmente nulla per essersi il giudice sostituito alla parte attrice nel fornire la prova degli elementi costitutivi della domanda.
Tale doglianza è infondata.
Gli attori, nell'atto di citazione (unicamente errando quanto all'indicata età di Persona_1 al momento del decesso, posto che non aveva 61 ma 71 anni), hanno compiutamente esposto i fatti a sostegno della loro domanda.
In particolare, come si evince dalla lettura dell'atto di citazione (vedi pagine 2-5), gli attori hanno chiaramente esposto nell'atto introduttivo del giudizio i fatti e le circostanze che, nella prospettazione degli attori, erano sufficienti a fondare la responsabilità della struttura sanitaria
( ) dove la stessa era stata ricoverata. Parte_5 Persona_1
E ciò sia in ordine alla condotta colposa dei sanitari, sia in ordine al nesso causale tra la condotta stessa e il decesso di , sia in ordine ai danni patiti. Persona_1
Con l'atto di citazione gli attori hanno depositato copiosa documentazione a sostegno della loro domanda, come si evince dall'indice dei documenti di cui alle pagine 10 e 11 dell'atto di citazione. In particolare sono state depositate le cartelle cliniche, i risultati dell'esame autoptico, la relazioni dei consulenti tecnici di parte. Parte Non è quindi fondata l'affermazione della che la CTU medico legale disposta in primo grado, effettuata da un medico – legale con l'ausilio di uno specialista in cardiologia, sia esplorativa.
In tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione "percipiente", quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone.
Il caso in esame è poi disciplinato dalle norme anteriori all'entrata in vigore della legge n.
189 del 2012 (c.d. Legge Balduzzi) e della legge n. 24 del 2017 (c.d. Legge Gelli).
28 L'art. 15 della l. n. 24 del 2017, che stabilisce l'obbligatorietà della perizia o consulenza collegiale nei procedimenti civili aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, non è applicabile ai processi pendenti, trattandosi di norma processuale e non sostanziale che dispone solo per il futuro, non avendo efficacia retroattiva. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza d'appello fondata su una c.t.u. espletata, prima dell'entrata in vigore della norma citata, da un medico legale senza l'ausilio di uno specialista) (Cass. 13060/2024).
Nel caso di specie, il giudizio di primo grado è iniziato nel 2015 e, quindi, l'art. 15 della l.
n. 24 del 2017 (relativo ai requisiti da osservare per la "nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria") non è applicabile, in base al principio tempus regit actum, trattandosi di un giudizio iniziato anteriormente alla sua entrata in vigore.
Pertanto, la CTU effettuata in primo grado, redatta da un medico-legale in collaborazione con uno specialista in cardiochirurgia, è utilizzabile ai fini della decisione. Parte Ulteriore censura della è quella che, da parte del Giudice di prime cure, vi è stato un errato inquadramento della fattispecie in relazione alla natura contrattuale della dedotta responsabilità della struttura sanitaria convenuta con un conseguente errore nella ripartizione dell'onere della prova.
Il Collegio rileva che questa censura è fondata laddove afferma che non è predicabile la natura contrattuale della responsabilità della struttura per non diligente esecuzione di una prestazione medico-sanitaria, in relazione a pretesa risarcitoria, come quella di specie, azionata iure proprio dagli attori per la perdita del rapporto parentale in conseguenza della morte della loro madre.
La giurisprudenza di legittimità, in recenti arresti, ha chiarito che la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei
"terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale
(Cass. 21404/2021; conforme Cass. 14258/2020).
Atteso che gli attori hanno formulato una richiesta di risarcimento del danno patito "iure proprio", per perdita del rapporto parentale, la responsabilità della struttura sanitaria per l'operato dei suoi medici non è perciò riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale
è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il paziente;
ne consegue che l'ambito risarcitorio è necessariamente di natura extracontrattuale, poiché gli stretti congiunti non rientrano nella specie dei
29 "terzi protetti dal contratto", se non quando sono portatori di un interesse strettamente connesso a quello già regolato nella programmazione negoziale intercorsa tra il nosocomio ed il paziente. Parte La pur fondata censura della circa l'errato inquadramento della struttura sanitaria non comporta però la totale riforma della decisione finale espressa dalla sentenza impugnata, in quanto è pur sempre corretta l'affermazione finale del Tribunale di Caltanissetta circa la responsabilità della struttura sanitaria. Si tratta unicamente di procedere alla correzione della motivazione della sentenza di primo grado.
La Corte rileva che nella loro domanda introduttiva gli attori hanno puntualmente allegato
(cfr. pagine 4 e 5 dell'atto di citazione) le condotte ritenute omissive dei sanitari (vedi paragrafi 4.3, 4.4 e 4.5 ) ed il giudice può e deve sempre qualificare i fatti puntualmente indicati dagli attori.
Infatti è stato chiarito, da parte della giurisprudenza di legittimità, che l'individuazione della norma che regola il criterio di imputazione della responsabilità applicabile alla fattispecie concreta non implica una qualificazione della domanda, traducendosi nella semplice selezione della disciplina giuridica a cui i fatti accertati sono soggetti, con la conseguenza che, nell'esercizio di detto potere, il giudice non incontra il limite del giudicato sostanziale eventualmente formatosi sugli elementi costitutivi della fattispecie e può invocare una diversa regola di responsabilità rispetto a quella applicata nel grado precedente, anche se non vi è stata tempestiva impugnazione della corrispondente statuizione (cfr. Cass. 29232/2024).
Nulla osta a che i fatti esposti dagli attori, nella domanda introduttiva, posti a fondamento della pretesa risarcitoria esercitata “iure proprio” per la perdita del rapporto parentale, possano essere direttamente qualificati dalla Corte e così fondare la responsabilità della struttura Parte ospedaliera e della convenuta in termini di responsabilità extracontrattuale anziché contrattuale.
La responsabilità della struttura ospedaliera è da qualificare come extracontrattuale rispetto alla pretesa risarcitoria azionata “iure proprio” dagli attori per la perdita del rapporto parentale, con la conseguenza che gli attori hanno l'onere di provare non solo i danni patiti
“iure proprio” ed il nesso causale (come ritenuto dal giudice di prime cure) ma anche la colpa dei sanitari della struttura ospedaliera dove fu ricoverata la SI.ra (madre Persona_1 degli attori). E per le ragioni di seguito esposte si vedrà che esiste la responsabilità della Parte
anche se qualificata come di natura extracontrattuale.
L'ulteriore censura formulata con il primo motivo di appello (Omessa pronuncia o, in subordine, incongrua motivazione per avere il tribunale affermato la responsabilità della nel Parte_2 decesso della SI.ra ”) è connessa alle censure formulate con il secondo motivo Persona_1
30 di appello (Omessa pronuncia o, in subordine, apparente o, comunque, incongrua motivazione per avere il tribunale affermato la responsabilità della nel decesso della SI.ra Parte_2 Per_1
), e quindi le censure possono essere esaminate congiuntamente.
[...]
Parte La Corte ritiene che non siano fondate le doglianze della appellante laddove essa afferma:
1) che il Giudice di prime cure ha acriticamente richiamato la Consulenza tecnica d'ufficio, senza operare alcuna verifica in ordine alla sussistenza di un nesso eziologico fra condotta censurata ed evento;
2) che il Giudice di prime cure non ha offerto alcuna argomentazione in ordine alla circostanza che l'eventuale esecuzione della condotta asseritamente doverosa da parte del personale sanitario avrebbe assicurato qualche chance di sopravvivenza alla;
Per_1
3) che il Giudice di prime cure (e per esso il CTU) non ha preso posizione sulle osservazioni Parte alla consulenza tecnica d'ufficio sollevate dalla difesa dell'
4) che nel corpo della pronuncia oggetto di impugnazione non vi è alcun riferimento argomentativo alla consulenza tecnica del Pubblico Ministero a firma del dott. e Per_5 del prof. resa nel procedimento Penale n. 550/2011 R.G.N.R. (Procura della Per_6
Repubblica presso il Tribunale di Gela) e che ha dato luogo ad un provvedimento di archiviazione, su cui pure si è incentrata la dialettica processuale delle parti;
5) che la consulenza tecnica d'ufficio effettuata in primo grado è affetta da importanti vizi metodologici, consistenti nell'utilizzo di un “aberrante ragionamento ex post” nonché – ai fini dell'individuazione della condotta eIGibile ed asseritamente violata nel caso di specie – nel richiamo a Linee Guida emanate dalla comunità scientifica in epoca successiva ai fatti di causa.
La Corte osserva che i consulenti tecnici d'ufficio nominati in prime cure, la dott.ssa Per_2
(medico-legale) ed il dott. (specialista in cardiochirurgia e chirurgia
[...] Persona_3 vascolare), sono stati incaricati dal Tribunale di rispondere ai seguenti quesiti: “...1) descrivere le patologie da cui era affetta , indicandone i sintomi e le modalità di manifestazione e Persona_1 le sue possibili evoluzioni;
2) accertare, sulla scorta della documentazione in atti: a) se in occasione degli accessi della presso il nosocomio di Gela in data 17 marzo – 17 aprile e 27 aprile 2011, Per_1 furono poste in essere tutte le indagini e gli accertamenti anche strumentali suggeriti dalla diligente applicazione della scienza medica, come eIGibili avuto riguardo alle circostanze del caso concreto;
b) se le cure prestate in occasione di tali accessi in ospedale della paziente possano qualificarsi come necessarie, tempestive e congrue rispetto al quadro clinico da costei manifestato, specificando se tale quadro clinico segnalasse ragioni di urgenza o se invece sussistessero dati, ritratti anche
31 dall'evoluzione della manifestazione patologica che al contrario che non deponevano verso una situazione di non particolare gravità; c) se, dunque, conclusivamente siano ravvisabili profili di negligenza, imprudenza o imperizia nell'operato dei sanitari sia nelle modalità che nei tempi di intervento, indicando, in caso di risposta affermativa, quali diversi accertamenti, terapie, trattamenti anche chirurgici avrebbero dovuto essere eseguiti sulla paziente ed in che tempi indicando, ove possibile, le percentuali di sopravvivenza nell'ipotesi in cui gli stessi fossero stati praticati;
d) determinare se il decesso della sia eziologicamente riconducibile, secondo un ragionevole Per_1 criterio di probabilità scientifica, alla condotta dei sanitari dell'Ospedale di Gela o ad altre cause estranee al detto operato”.
I Consulenti Tecnici d'ufficio, rispondendo ai quesiti posti, hanno preso in considerazione e Parte si sono confrontati, diversamente da quanto afferma l'appellante con la consulenza tecnica disposta da Pubblico Ministero ex art. 360 c.p.p. e con i risultati dell'esame autoptico effettuato sul cadavere della SI.ra . Persona_1
La circostanza che la sentenza impugnata non menzioni esplicitamente le emergenze della
Consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero ex art. 360 c.p.p. non determina in sé un vizio della sentenza, posto che il giudice di primo grado ha ritenuto di aderire in toto alle conclusioni dei consulenti tecnici nominati nel giudizio civile e quest'ultimi, a loro volta, hanno preso in considerazione e si sono confrontati con la consulenza tecnica disposta dal
P.M. nel procedimento penale apertosi dopo la morte della SI.ra e hanno Persona_1 compiutamente risposto a tutte le osservazioni delle parti che sono ora riversate nell'atto di appello quali argomentazioni a sostegno delle censure volte a contestare la colpa dei sanitari e l'esistenza del nesso causale.
La Corte ritiene utile riportare, anzitutto, le risposte ai quesiti fornite dai CTU (cfr. pagine 37-
41 della relazione di consulenza):
1)descrivere le patologie da cui era affetta , indicandone i sintomi e le modalità di Persona_1 manifestazione e le sue possibili evoluzioni;
La risultava affetta, già in data 17 marzo, da alterazioni elettrocardiografiche suggestive di Per_1 una sindrome ischemica coronarica pregressa. Tali anomalie insistevano in un soggetto obeso, affetto da distress respiratorio, con insufficienza renale. Veniva dimessa senza che venisse dato alcun peso al pattern elettrocardiografico. Tornava in ospedale il 17 Aprile per essere dimessa il 21 Aprile, sempre per patologia acuta respiratoria. In tale occasione il cardiologo, visto il tracciato ECG, che era sovrapponibile al precedente, suggeriva valutazione successiva, ma di tale raccomandazione non vi è traccia nella lettera di dimissioni. Pertanto in occasione dei ricoveri del 17 marzo e 17 aprile, si perde del tempo prezioso per approfondire, in elezione, la condizione cardiologica della Vullo. Il 26
32 Aprile, alle 19:03, la IG.ra viene nuovamente ricoverata perché da tre giorni accusa vomito. Per_1
In questa occasione i valori enzimatici (GOT e GPT) sono molto elevati, come sono elevate la creatininemia e la glicemia. Tuttavia, alle ore 22:33, viene inviata a casa con la prescrizione di tornare l'indomani. Tale scelta è da ritenere estremamente imprudente dal momento che in quel momento, il punteggio GRACE, è elevato: 159 punti, con una probabilità di morte del 27% entro 6 mesi. Vi era pertanto indicazione perentoria all'esecuzione di ecocardiografia e coronarografia.
2) accertare, sulla scorta della documentazione in atti:
a) se in occasione degli accessi della presso il nosocomio di Gela in data 17 marzo – 17 Per_1 aprile e 27 aprile 2011, furono poste in essere tutte le indagini e gli accertamenti anche strumentali suggeriti della diligente applicazione della scienza medica, come eIGibili avuto riguardo alle circostanze del caso concreto;
In occasione degli accessi della presso il nosocomio di Gela in data 17 marzo – 17 aprile e 27 Per_1 aprile 2011, non furono poste in essere tutte le indagini e gli accertamenti anche di natura strumentale che il caso richiedeva. Infatti in occasione dei ricoveri verificatisi in data 17 marzo e 17 aprile, andavano attenzionati i tracciati elettrocardiografici, suggestivi di ischemia, andava effettuata una curva enzimatica completa per valutare la presenza di necrosi miocardica, andava eseguito un esame ecocardiografico e, all'esito di tale iter diagnostico poteva decidersi se effettuare una coronarografia e, se il caso lo richiedeva, una terapia conservativa (trombolisi), o invasiva
(angioplastica o bypass). Ancor più perentoria risultava l'indicazione al suddetto iter diagnostico- terapeutico in data 26 aprile quando, considerato il rilievo di valori enzimatici (GOT e GPT) molto elevati, così come di elevazione della creatininemia e glicemia, andava verificato il punteggio
GRACE e, considerato come lo stesso era elevato, in quanto pari a 159 punti, con una probabilità di morte del 27% entro 6 mesi, doveva procedersi all'esecuzione di curva enzimatica, di un tracciato elettrocardiografico, di ecocardiografia e coronarografia. Invece la paziente venne mandata a casa
e, inevitabilmente, si ripresentò il giorno successivo in “pessime condizioni generali” con un grave peggioramento dell'insufficienza renale ed un aumento delle transaminasi rispetto al giorno precedente. Presentava, inoltre, valori molto elevati degli altri enzimi indicativi di necrosi miocardica (CK, CKMB, LDH). A questo punto il calcolo del punteggio GRACE era molto elevato e dopo poche ore la andò in arresto cardiaco irreversibile. Per_1
b) se le cure prestate in occasione di tali accessi in ospedale della paziente possano qualificarsi come necessarie, tempestive e congrue rispetto al quadro clinico da costei manifestato, specificando se tale quadro clinico segnalasse ragioni di urgenza o se invece sussistessero dati, ritratti anche dall'evoluzione della manifestazione patologica che al contrario che non deponevano verso una situazione di non particolare gravità;
33 Pertanto, le cure prestate in occasione dei suddetti accessi in ospedale della paziente dovevano qualificarsi come necessarie, e la loro esecuzione avrebbe rivestito i caratteri della tempestività e congruità rispetto al quadro clinico da costei manifestato. Già a partire dal 17 marzo vi erano delle alterazioni elettrocardiografiche che imponevano un tempestivo approfondimento diagnostico, proprio perché il loro evolvere incontrollato, avrebbe potuto rendere irreversibile il quadro clinico, come in effetti accaduto.
c) se, dunque, conclusivamente siano ravvisabili profili di negligenza, imprudenza o imperizia nell'operato dei sanitari sia nelle modalità che nei tempi di intervento, indicando, in caso di risposta affermativa, quali diversi accertamenti, terapie, trattamenti anche chirurgici avrebbero dovuto essere eseguiti sulla paziente ed in che tempi indicando, ove possibile, le percentuali di sopravvivenza nell'ipotesi in cui gli stessi fossero stati praticati;
Per quanto sopra detto l'attività dei sanitari deve ritenersi censurabile. Gli stessi, infatti, sin dal 17 marzo avrebbero dovuto attenzionare il tracciato elettrocardiografico della ed avviare Per_1
l'approfondimento diagnostico del caso e le relative attività terapeutiche. Andava quindi ripetuto
l'esame elettrocardiografico, effettuata curva enzimatica, ecocardiografia, coronarografia, angioplastica o bypass coronarico. Ciò avrebbe evitato, con elevata probabilità ('più probabile che non'), l'exitus.
d) determinare se il decesso della sia eziologicamente riconducibile, secondo un Per_1 ragionevole criterio di probabilità scientifica, alla condotta dei sanitari dell'Ospedale di Gela o ad altre cause estranee al detto operato;
Considerata la condotta omissiva posta in essere dai sanitari che ha impedito che si procedesse a rivascolarizzare il miocardio e, considerato altresì che il decesso della è stato determinato da Per_1 un infarto del miocardio, può affermarsi che detto decesso è eziologicamente riconducibile, secondo un ragionevole criterio di probabilità scientifica, alla condotta dei sanitari dell' . Pt_5 Pt_5
Parte A fronte delle osservazioni critiche trasmesse dai consulenti tecnici della i CTU nominati in prime cure hanno fornito le seguenti risposte:
“Per prima cosa, provvediamo a fornire l'elenco delle note di fine documento, che, per un disguido, non appaiono nella bozza, ma che sarebbero state tempestivamente trasmesse alle parti, qualora tale mancata allegazione fosse stata tempestivamente segnalata dalle stesse [NDR SEGUE UN
ELENCO CON LA BIBLIOGRAFIA CITATA].
Rettifichiamo, poi il refuso segnalato dai CTP a pag. 35 e 38 della CTU in quanto, ovviamente, il giorno del ricovero cui ci si riferisce era il 27 Aprile, come in altre parti della consulenza evidenziato
(Pag. 20 ex multis). Opportuno rilevare in proposito come tale tipologia di refusi, nel contesto di vicende cliniche complesse quale quella oggetto di valutazione, possono purtroppo verificarsi, come
34 peraltro ampiamente dimostrato dal fatto che gli stessi Dott.ri e non ne sono Per_5 Per_6 immuni, visto che in più parti delle loro note riferiscono gli eventi al 2016, come si evince dai seguenti passi: “In data 26/4/2016, la de cuius, accusava malesseri” (pg. 5) “Infatti, elemento temporale di non poco conto, in data 26/4/2016, la de cuius” (pg. 16). Ciò premesso può rilevarsi come i CTP, nelle loro note facciano riferimento ad una consulenza eseguita su incarico del P.M., tra i cui estensori figura lo stesso Dott. , che oggi assiste l'azienda ospedaliera. Sulla base dei dati Per_5 necroscopici analizzati, i CTP ritengono che, anche l'esecuzione di un intervento tempestivo non avrebbe potuto risolvere il quadro clinico, data la gravità delle lesioni coronariche riscontrare Part istologicamente. A questo punto, tenuto conto delle osservazioni dei CCTTPP , diviene opportuno, mettere nel giusto ordine i fatti oggetto di valutazione:
-> il 17 Marzo 2011, quindi circa 40 giorni prima dell'exitus, la si recava al Pronto Soccorso Per_1 dell' per dispnea in broncopatica cronica. Già in tale data viene effettuato un ECG Parte_5 che evidenzia i segni di una possibile necrosi pregressa inferiore. Inutile dire che l'avvio di un approfondimento diagnostico, già in tale data, avrebbe consentito di effettuare una rivascolarizzazione coronarica in elezione, evitando tutto l'iter clinico successivo. In proposito i
Consulenti ritengono che l'aggettivazione 'possibile', riferito alla necrosi, fa sì che il dato non possa essere considerato come certo. Tale affermazione ci trova assolutamente d'accordo, ma ciò non IGnifica che, solo perché vi era la 'possibilità' e non la certezza, di un grave evento (SCA=sindrome coronarica acuta), a rischio quoad vitam, i sanitari fossero legittimati a trascurarlo. Infatti, anche la mera 'possibilità' di una sindrome coronarica, notoriamente a rischio quoad vitam, sulla quale poteva intervenirsi terapeuticamente in maniera risolutiva ed efficace, imponeva, ai fini dell'esplicazione di una condotta prudente e diligente, un approfondimento diagnostico. Vi è peraltro da evidenziare come il reperto rilevato autopticamente proprio dal Dott. , dimostra ex post, Per_5 la correttezza della diagnosi effettuata ex ante di 'possibile' ischemia. Ciò conferma ulteriormente, qualora ce ne fosse bisogno, la necessità di procedere, già in data 17 marzo, all'approfondimento diagnostico del caso, perché tale approfondimento avrebbe consentito di risolvere la patologia in corso, interrompendone gli effetti. Quindi, al di là delle elaborazioni con power point dei dati elettrocardiografici sui quali si sono espressi i CTP, resta che il dato di una ischemia che pure elettrocardiograficamente viene etichettata come 'possibile' in data 17.3.2021, diviene un dato di
'certezza', come dimostrato dall'esame autoptico ben noto ai CTP. Quindi l'approfondimento diagnostico, con criterio ex ante, risultava imperativo, come dimostrato anche ex post. Si ricorda peraltro che l'esame elettrocardiografico è, in genere, il frutto di una registrazione prolungata della quale spesso, per motivi di spazio, vengono allegati alla cartella solo alcuni frammenti. Ciò implica che, in ogni caso i Sanitari, a fronte di una diagnosi di 'possibile ischemia', formulata dal sanitario
35 che, eseguito materialmente l'ECG ritiene opportuno allegarlo negli stessi termini alla cartella clinica, avrebbero dovuto approfondire il dato.
Il 17 Aprile 2011, si rendeva necessario nuovo ricovero presso lo stesso . Anche Parte_5 durante tale ricovero viene effettuato un ECG che risulta sovrapponibile a quello del 17 marzo. In proposito i CTP lamentano la mancata allegazione del tracciato, ma non si capisce il motivo di tale contestazione dal momento che esso risulta da sempre nella disponibilità di tutte le parti, risultando Part prodotto ed inserito nel contesto della cartella clinica, rilasciata dall' , assistita proprio dai
Dott.ri e Peraltro il Dott. ebbe certamente occasione di esaminare detto Per_5 Per_6 Per_5
ECG, nell'ambito della consulenza che lo stesso ebbe a redigere su incarico del P.M.
Il tracciato, comunque, per comodità dei CTP si allega di seguito [NDR E' QUI INSERITA LA
IMMAGINE DEL TRACCIATO ECG]. In tale occasione, la consulenza del cardiologo effettuata il 17.4.11, conIGliava: “valutazione successiva in rapporto all'infarto inferiore;
esami enzimatici in corso”, ma nel corso del ricovero protrattosi fino al 21.4.11 non si faceva alcun approfondimento in proposito, né il dato veniva segnalato nella lettera di dimissione. Inutile ribadire che l'avvio di un approfondimento diagnostico, già in tale data, avrebbe consentito di orientare tutto l'iter clinico successivo, per come delineatosi.
Il 27 aprile 2011, si rendeva necessario nuovo ricovero presso lo stesso , arrivo Parte_5 alle 19.03. L'anamnesi riportava che la paziente accusava vomito da tre giorni e, all'esame obiettivo si segnalava PA 105/50. Le transaminasi (GOT) mostravano un IGnificativo incremento, dato che riconosce, fra i propri fattori patogenetici, anche l'ischemia miocardica. Si ricorda che tra i sintomi di infarto può rientrare certamente il vomito e che, - ancora una volta -, in una paziente con due pregressi ECG (17.3.11 e 17.4.11) 'sospetti' per ischemia miocardica, con specifici fattori di rischio di malattia coronarica quali diabete ed obesità, con IGnificativo aumento delle transaminasi (GOT), non viene fatto alcun approfondimento cardiologico. Non viene valutata neanche la che, Per_7 eseguita il giorno successivo, risultava elevata (500) Cade quindi ancora una volta nel nulla, la consulenza cardiologica effettuata il 17.4.11, che conIGliava: “valutazione successiva in rapporto all'infarto inferiore;
esami enzimatici in corso”.
E, nonostante una storia ECG registrata nei precedenti ricoveri, che connotava la come Per_1 paziente a rischio, la stessa per la terza volta veniva dimessa, senza alcuna attenzione alla sua condizione cardiaca. Inutile ribadire che l'avvio di un approfondimento diagnostico, anche in tale data, - anziché l'incauta dimissione - avrebbe consentito di effettuare una rivascolarizzazione coronarica in elezione, evitando tutto l'iter clinico successivo.
Il 28 aprile 2011, si rendeva necessario nuovo ricovero presso lo stesso . In tale Parte_5 occasione i segni dell'infarto sono conclamati ma, ancora una volta, i sanitari pensano a tutt'altro,
36 avviando la paziente a consulenza nefrologica e, solo dopo che il nefrologo, indirizza l'attenzione sulla condizione cardiologica, prenderanno in considerazione la possibilità di una sindrome coronarica acuta. In proposito deve rilevarsi che il fatto che la viene ricoverata per valutazione Per_1 infettivologica, non esonera il sanitario dall'obbligo di valutare la paziente nel suo complesso. I CTP, in relazione alla giornata del 28 aprile, evidenziano difficoltà logistiche per trattare la in sede Per_1 adeguatamente attrezzata. Deve tuttavia evidenziarsi che, esaminata la storia clinica per la quale è causa deve rilevarsi che era possibile avviare il corretto percorso diagnostico terapeutico poiché, ben prima del 28.4.11 e, quindi, in data 17.3.11 (circa 40 giorni prima dell'exitus), ed in data
17.4.11(circa 30 giorni prima dell'exitus), era stato avanzato il sospetto della presenza di malattia ischemica, quindi alla luce dell'iter clinico sin lì dispiegatosi, già il 27.4.11 (il giorno prima dell'exitus), qualora i sanitari non volessero trattare la a Gela, avrebbero potuto effettuare un Per_1 trasferimento protetto presso struttura idonea.
Per quanto riguarda la giornata del 28.4.11, deve rilevarsi che la arriva in P.S. alle 11.26 e, Per_1 come definito dai sanitari, in 'condizioni di urgenza differibile'. Esistevano quindi ancora i margini temporali per intervenire. Non può in proposito condividersi quanto affermato dai CTP sul fatto che
“all'epoca l'emodinamica era in start up, con l'insediamento del nuovo primario, Dott. , e Per_8 quando si è in start up le urgenze notturne non possono essere assicurate (nel 2010 le cvg-pci eseguite non superavano i 646 casi)”, in quanto il ricovero del 28.4.11 avviene alle ore 11.26 del mattino, e non certo di notte, e l'effettuazione di 646 procedure di coronarografia e angioplastica coronarica in un anno, rappresenta un training esperienziale certamente idoneo a trattare casi quali quello della de cuius. Non far nulla rappresenta di certo, tra le ipotesi diagnostico-terapeutiche, quella da scartare. Deve comunque rilevarsi che, con riferimento agli stessi dati istologici che vennero accertati dal Dr. in occasione della consulenza penale, anche gli errori concretizzatisi in Per_5 data 28 aprile, hanno avuto un ruolo determinante sull'exitus. Infatti, nonostante la compromissione dell'albero coronarico rilevata autopticamente, lo si ribadisce coerente e compatibile con i reperti elettrocardiografici rilevati già in data 17 marzo e 17 aprile, l'evento acuto che ha determinato
l'exitus, fu rappresentato da una trombosi della coronaria discendente anteriore, fino a quel momento indenne e, che quindi, poteva essere trattata con successo. Infatti, analizzando in dettaglio l'esito dell'indagine necroscopica sul cuore ( – consulenza per il P.M.), Per_5 Per_6 potrà rilevarsi come detta indagine ha accertato l'esistenza di: 1) Ostruzione trombotica recente del ramo coronarico interventricolare anteriore prossimale. La recenza dell'ostruzione dimostra che essa è maturata nel corso dei fatti di causa e che la sin dal 17 marzo era interessata da Per_1 una patologia coronarica. 2) Ostruzione pregressa della coronaria destra e della circonflessa con, all'esame istologico, “eventi pregressi collegabili patogeneticamente all'occlusione ormai
37 organizzata della coronaria destra, sclerosi cicatriziale trans murale libera posteriore ventricolare sinistra e del setto interventricolare posteriore (pregresso infarto postero settale)”. Il reperto istologico, accertato in sede penale, dimostra inequivocabilmente che la lettura degli ECG eseguiti in data 17.3.11 e 17.4.11, che mostravano “segni di possibile necrosi pregressa inferiore”, era assolutamente attendibile e compatibile con il quadro istologico rilevato in sede autoptica. Purtroppo
a tali reperti i sanitari non hanno dato alcun peso.
Fatte tali premesse, si ritiene di dovere ulteriormente riscontrare, di seguito, le osservazioni dei CTP.
In relazione all'importanza da conferire all'anamnesi deve rilevarsi come essa, nel procedimento diagnostico terapeutico, ha importanza essenziale in quanto rappresenta il primo dei tre parametri utilizzati nella fase analitica del processo diagnostico. Gli altri sono l'esame obiettivo e gli esami strumentali. Corrisponde alla raccolta, dalla voce diretta del paziente e/o dei suoi familiari, di tutte quelle informazioni, notizie e sensazioni, che possono aiutare il medico a indirizzarsi verso una corretta diagnosi. Insieme all'esame obiettivo, è di fondamentale ausilio nella formulazione della diagnosi, poiché ricostruisce le modalità di insorgenza ed il decorso della patologia oggetto di valutazione. Per la superiore definizione si è ritenuto opportuno riferirsi a wikipedia proprio per riportare concetti che risultano ampiamente acquisiti ed universalmente noti, e che non possono sfuggire a chi esercita in ambito sanitario. La superiore precisazione diviene obbligatoria per esplicitare che, quando ci si trova davanti ad un paziente, è necessario che il sanitario che lo prende in carico, analizzi la sua storia clinica nel suo complesso, procedendo in prima persona – eventualmente con l'ausilio degli specialisti necessari - ad una indagine diagnostica ed agli adempimenti terapeutici del caso. Quindi il fatto che i CTP abbiano ritenuto in sede di giudizio penale
e ritengano oggi che, costituisce esimente il fatto che “si ricorda che era una paziente che non si presentava al pronto soccorso quale prima visita per richiedere cure in urgenza, ma trattavasi di paziente che era stata fatta ritornare per una valutazione infettivologica e quindi al di fuori del triage di accettazione”, non può condividersi in quanto, il sanitario che prende in carico il paziente, deve attivare un proprio percorso diagnostico terapeutico, del quale si assume il carico di gestione e responsabilità. Altra notazione obbligatoria attiene al fatto che, se un dato sanitario esegue un esame in maniera imperfetta, si assume l'onere delle conseguenze di tale comportamento. Pertanto, quanto asserito dai CTP secondo i quali, “Dall'immagine che viene riportata nella relazione è impossibile avere una visione tale da permettere tale affermazione, inoltre, gli elettrodi sono molto instabili e le precordiali sono piene di artefatti.”, non può servire a mandare i sanitari esenti da responsabilità.
Infatti quando si esegue un accertamento diagnostico, specie se di estremo rilievo clinico come nel caso in esame, il sanitario deve preoccuparsi di eseguirlo in maniera attendibile al fine di ottenere una ottimale definizione diagnostica.
38 L'esecuzione poco accurata dell'esame non può costituire una esimente perché sottrae all'operatore un importante mezzo diagnostico. Se vi fossero poi elementi ostativi ad una corretta definizione strumentale, il sanitario deve darne contezza nel contesto del referto, al fine di verificare la necessità di ripetere l'esame e/o integrarlo. Parimenti rappresenta buona norma che il sanitario che, esaminando un accertamento eseguito da terzi, si accorge che esso presenta dei limiti interpretativi, deve sollecitarne la corretta ripetizione. L'affermazione dei CTP, secondo i quali “a parere di questi
CCTTP, prima dell'accesso del 27/4/2011 (H. 19.03) NON RISULTA POSSIBILE INDIVIDUARE
ALCUNA CONDOTTA OGGETTO DI CENSURA NELL'OPERATO DEI SANITARI DELLA
STRUTTURA CONVENUTA IN GIUDIZIO”, non può in alcun modo condividersi. Tale affermazione, coerente con quella già precedentemente formulata dai Consulenti su incarico del
P.M., è stata formulata nel contesto di un procedimento che, utile ricordarlo deve basarsi su caratteristiche di 'certezza' e non di 'probabilità', al contrario di quanto accade nel giudizio civile.
Ma, in ogni caso l'assenza di censure a carico dei sanitari, non trova adeguato riscontro clinico- scientifico, nel caso in esame, in quanto a fronte di una documentazione clinica relativa ai ricoveri del 17 marzo e del 17 Aprile, dalla quale si evince – inequivocabilmente - che la situazione cardiaca era degna di attenzione, risultava indicato un approfondimento diagnostico per come evidenziato in bozza, trattandosi peraltro di soggetto con assetto clinico a rischio, data la coesistenza di obesità e diabete, patologie ad elevato rischio cardiovascolare. Anche nel corso del ricovero del 27 Aprile le caratteristiche clinico-strumentali della , furono completamente ignorate, come può evincersi Per_1 dal fatto che la prima consulenza richiesta è quella nefrologica, senza alcuna primitiva attenzione verso l'aspetto cardiologico. Si ritiene, pertanto, di non potere ravvisare nelle note di parte resistente elementi idonei a formulare conclusioni differenti da quelle già rassegnate in bozza”.
Il Giudice di primo grado, sulla scorta delle indagini effettuate dai cc.tt.uu., e delle considerazioni da costoro svolte, ritenute “rigorose e convincenti” (cfr. pag. 10 della sentenza), ha concluso (vedi pagina 13 della sentenza) che “ove i sanitari avessero, sin dal 17 Marzo, attenzionato il tracciato elettrocardiografico della ed avviato l'approfondimento diagnostico Per_1 del caso e le relative attività terapeutiche, provvedendo a ripetere l'esame elettrocardiografico, ed a effettuare curva enzimatica, ecocardiografia, coronarografia, angioplastica o bypass coronarico,
l'evento morte non si sarebbe verificato con un elevato grado di probabilità (cfr. relaz. ctu pag. 40).
Ne consegue, dunque, che assumendo come realizzata la condotta omissiva, l'exitus non si sarebbe verificato, assunto, quest'ultimo, che conduce al riconoscimento di un nesso eziologico tra condotta dei sanitari e decesso della ” . Per_1
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il giudice del merito assolve pienamente l'obbligo della motivazione anche aderendo alle conclusioni dei propri consulenti, in tal modo
39 venendo implicitamente, ma pure adeguatamente, respinte le contrarie deduzioni della parte;
tanto più quando queste non sono concrete in elementi obiettivi di fatto da sottoporre ad esame, ma sono limitate ad osservazioni di mera natura ipotetica sulla base di rilievi formulati in sede teorica (Cass.
n. 1923 del 1980).
Più recente è l'affermazione che l'omesso esame, da parte del giudice di merito che recepisca le conclusioni di una consulenza tecnica d'ufficio in materia medico-legale, dei rilievi contenuti in una consulenza tecnica di parte e trascurati dal consulente tecnico d'ufficio, in tanto rileva come vizio di omessa motivazione, denunciabile in cassazione, in quanto la parte ne indichi, con riferimento a serie e documentate argomentazioni medico-legali, la decisività, ossia l'incidenza sulla valutazione della sussistenza o meno di un determinato stato patologico (Cass. 15733/2022).
A fronte di una CTU medico-legale che ha scrupolosamente esaminato la documentazione acquisita in giudizio, e che è pienamente condivisibile, il Giudice di prime cure ha assolto pienamente l'obbligo della motivazione aderendo alle conclusioni dei propri consulenti, in tal modo venendo implicitamente, ma pure adeguatamente, respinte le contrarie deduzioni della parte;
tanto più in quanto queste non si sono concretizzate in elementi obiettivi di fatto da sottoporre ad esame, ma sono limitate ad osservazioni di mera natura ipotetica sulla base di rilievi formulati in sede teorica.
La Corte rileva, altresì, che non vi è alcuna prova, a fronte delle chiare conclusioni dei
CTU e delle accertate cause della morte (atteso che è stata effettuata in sede di procedimento penale una autopsia sul cadavere della che ha esattamente individuato la causa Persona_1 del decesso) che il rifiuto di ricovero ospedaliero, avvenuto in data 26 aprile 2011, allorquando operatori sanitari si recavano presso il domicilio della , abbia reso inevitabile il decesso. Per_1
A tale riguardo va evidenziato che i consulenti tecnici d'ufficio, del tutto condivisibilmente, sostengono che anche in occasione dell'accesso della al Pronto Soccorso dell' Per_1 Pt_5 di Gela in data 27 aprile 2011 sarebbe stato possibile per i medici avviare un approfondimento diagnostico e che se un tale approfondimento vi fosse stato - anziché l'incauta dimissione - ciò avrebbe consentito di effettuare una rivascolarizzazione coronarica in elezione, evitando tutto l'iter clinico successivo. La condotta negligente ed omissiva dei sanitari dell' , Parte_5 anche in occasione dell'accesso della al pronto soccorso in data 27 aprile 2011, si Per_1 pone, dunque, quale fattore causale determinante del successivo decesso e quindi è un fatto non decisivo, rispetto all'exitus, il rifiuto di ricovero da parte della paziente in data 26 aprile
2011.
In particolare, i cc.tt.uu. nominati in prime cure hanno chiarito che “nel caso in esame, in quanto
a fronte di una documentazione clinica relativa ai ricoveri del 17 marzo e del 17 Aprile, dalla quale si evince – inequivocabilmente - che la situazione cardiaca era degna di attenzione, risultava indicato
40 un approfondimento diagnostico per come evidenziato in bozza, trattandosi peraltro di soggetto con assetto clinico a rischio, data la coesistenza di obesità e diabete, patologie ad elevato rischio cardiovascolare. Anche nel corso del ricovero del 27 Aprile le caratteristiche clinico-strumentali della , furono completamente ignorate, come può evincersi dal fatto che la prima consulenza Per_1 richiesta è quella nefrologica, senza alcuna primitiva attenzione verso l'aspetto cardiologico” e che
“l'evento acuto che ha determinato l'exitus, fu rappresentato da una trombosi della coronaria discendente anteriore, fino a quel momento indenne e, che quindi, poteva essere trattata con successo. Infatti, analizzando in dettaglio l'esito dell'indagine necroscopica sul cuore ( – Per_5
consulenza per il P.M.), potrà rilevarsi come detta indagine ha accertato l'esistenza di: Per_6
1) Ostruzione trombotica recente del ramo coronarico interventricolare anteriore prossimale. La recenza dell'ostruzione dimostra che essa è maturata nel corso dei fatti di causa e che la sin Per_1 dal 17 marzo era interessata da una patologia coronarica. 2) Ostruzione pregressa della coronaria destra e della circonflessa con, all'esame istologico, “eventi pregressi collegabili patogeneticamente all'occlusione ormai organizzata della coronaria destra, sclerosi cicatriziale trans murale libera posteriore ventricolare sinistra e del setto interventricolare posteriore (pregresso infarto postero settale)”.
In presenza di un decesso causato da una trombosi della coronaria discendente anteriore (come accertato senza margini di dubbio analizzando l'esito dell'indagine necroscopica sul cuore), non residuano incertezze sul fatto che, ove i sanitari avessero attenzionato il tracciato elettrocardiografico della ed avviato l'approfondimento diagnostico del caso e le relative Per_1 attività terapeutiche, provvedendo a ripetere l'esame elettrocardiografico e ad effettuare curva enzimatica, ecocardiografia, coronarografia, angioplastica o bypass coronarico, l'evento morte non si sarebbe verificato con un elevato grado di probabilità (cfr. relaz. ctu pag. 40).
Ne consegue, dunque, che assumendo come realizzata la condotta omissiva, l'exitus non si sarebbe verificato, assunto, quest'ultimo, che conduce al riconoscimento, con alta credibilità logica e razionale (criterio c.d. del “più probabile che non”) di un nesso eziologico tra condotta omissiva dei sanitari in occasione dell'accesso ospedaliero della paziente in data 27 aprile 2011 ed il decesso della il giorno successivo. Per_1
Come affermato da Cass. 12 settembre 2013, n. 20904, «dal punto di vista del danneggiato la prova del nesso causale quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l'inadempimento del rapporto curativo si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo, che si sarà articolata con comportamenti positivi ed eventualmente omissivi, si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che è rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione o dal suo aggravamento fino anche ad un esito
41 finale come quello mortale o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato».
Grava quindi sul creditore l'onere di provare il nesso di causalità fra l'azione o l'omissione del sanitario ed il danno di cui domanda il risarcimento. Non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare. Ed invero se si ascrive un danno ad una condotta non può non essere provata da colui che allega tale ascrizione la riconducibilità in via causale del danno a quella condotta. Se, al termine dell'istruttoria, resti incerti la reale causa del danno, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano quindi sull'attore.
La causalità relativa all'evento ed al danno consequenziale è comune ad ogni fattispecie di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, e caratterizza negli stessi termini, sia in ambito contrattuale che extracontrattuale, gli oneri di allegazione e di prova del danneggiato.
Il danno è elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio ed essendo l'eziologia immanente alla nozione di danno anche l'eziologia è parte del fatto costitutivo dedotto che l'attore deve provare.
Su questo tronco comune intervengono le peculiarità delle due forme di responsabilità.
La responsabilità contrattuale sorge dall'inadempimento di un obbligo, sicché l'attore deve provare la fonte dell'obbligo. La responsabilità extracontrattuale richiede invece, stante la mancanza di un'obbligazione, un criterio di giustificazione, e tali sono il dolo e la colpa, che è pertanto onere dell'attore dimostrare.
L'attività del giudice dovrà muovere dalla previa disamina della condotta (e della sua colpevolezza)
e dall'accertamento della relazione causale tra tale condotta e l'evento di danno (la possibilità perduta), senza che i concetti di probabilità causale e di possibilità (e cioè di incertezza) dell'evento sperato possano legittimamente sovrapporsi, elidersi o fondersi insieme.
Indagine che andrà condotta alla luce del criterio civilistico del "più probabile che non" (sulla cui portata, cfr. Cass. 15991/2011; 18392/2017).
Qualora l'evento di danno sia costituito non da una possibilità - sinonimo di incertezza del risultato sperato - ma dal (mancato) risultato stesso (nel caso di specie, la perdita anticipata della vita), non è lecito discorrere di chance perduta, bensì di altro e diverso evento di danno, senza che l'equivoco lessicale costituito, in tal caso, dalla sua ricostruzione in termini di "possibilità" possa indurre a conclusioni diverse (cfr. Cass. 5641/2018).
In tema di responsabilità sanitaria, come chiarito da Cass. 5641/2018, possono formularsi le seguenti ipotesi:
a) La condotta (commissiva o più spesso omissiva) colpevolmente tenuta dal sanitario ha cagionato la morte del paziente mentre una diversa condotta (diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe consentito la guarigione, alla luce dell'accertamento della disposta CTU. In tal caso l'evento -
42 conseguenza del concorso di due cause, la malattia e la condotta colpevole - sarà attribuibile al sanitario, chiamato a rispondere del danno biologico cagionato al paziente e del danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari.
b) La condotta colpevole ha cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata) bensì una IGnificativa riduzione della durata della sua vita ed una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata. In tal caso il sanitario sarà chiamato a rispondere dell'evento di danno costituito dalla minor durata della vita e dalla sua peggior qualità, senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance - senza, cioè, che l'equivoco lessicale costituito dal sintagma
"possibilità di un vita più lunga e di qualità migliore" incida sulla qualificazione dell'evento, caratterizzato non dalla "possibilità di un risultato migliore", bensì dalla certezza (o rilevante probabilità) di aver vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali.
c) La condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata e sull'esito finale, rilevando di converso, in pejus, sulla sola (e diversa) qualità ed organizzazione della vita del paziente: l'evento di danno (e il danno risarcibile) sarà in tal caso rappresentato da tale (diversa e peggiore) qualità della vita (intesa altresì nel senso di mancata predisposizione e organizzazione materiale e spirituale del proprio tempo residuo), senza che, ancora una volta, sia lecito evocare la fattispecie della chance.
d) La condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata, sulla qualità della vita medio tempore e sull'esito finale. La mancanza, sul piano eziologico, di conseguenze dannose della pur colpevole condotta medica impedisce qualsiasi risarcimento.
e) La condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della CTU risultano, cioè, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo. Tale possibilità - cioè tale incertezza eventistica (la sola che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta) - sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta- se provato il nesso causale (certo ovvero "più probabile che non"), tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) nella sua necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza.
La Suprema Corte, sempre in materia di responsabilità sanitaria, ha chiarito che:
< di diagnosi tardiva - da compiersi secondo la regola del "più probabile che non" ovvero della
"evidenza del probabile", come pure delineata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 21 giugno 2017 in causa C-621/15 in tema di responsabilità da prodotto difettoso, in
43 coerenza con il principio eurounitario della effettività della tutela giurisdizionale - si sostanzia nella verifica dell'eziologia dell'omissione, per cui occorre stabilire se il comportamento doveroso che l'agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma anche all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto
(cd. probabilità logica)>> (Cass. 21530/2021);
< condotta omissiva va compiuto secondo un criterio di probabilità logica, stabilendo se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto, in base ad un giudizio ancorato non solo alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di eventi, ma anche agli elementi di conferma e all'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto;
non si tratta, dunque, di un criterio probatorio diverso da quello del "più probabile che non", utilizzato nel giudizio civile, quanto piuttosto espressione di un accertamento di natura sostanziale del nesso di causalità materiale>> (Cass
16199/2024);
< criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione>> (Cass.
25805/2024).
Ad avviso di questa Corte, alla luce dell'accertamento della disposta CTU, può ritenersi sicuramente provata la condotta omissiva colpevole tenuta dai sanitari della struttura ospedaliera di Gela, che fin dal primo ricovero in ospedale della (all'epoca settantunenne), in data Per_1
17 marzo 2011, con diagnosi di polmonite, avrebbero dovuto sottoporla a tutte le indagini e gli accertamenti anche di natura strumentale che il caso richiedeva.
Infatti in occasione dei ricoveri verificatisi in data 17 marzo 2011 e 17 aprile 2011, andavano attenzionati i tracciati elettrocardiografici, suggestivi di ischemia, andava effettuata una curva enzimatica completa per valutare la presenza di necrosi miocardica, andava eseguito un esame ecocardiografico e, all'esito di tale iter diagnostico poteva decidersi se effettuare una coronarografia e, se il caso lo richiedeva, una terapia conservativa (trombolisi), o invasiva (angioplastica o bypass).
44 Ancora più perentoria risultava l'indicazione al suddetto iter diagnostico- terapeutico in data 27 aprile
2011 quando, considerato il rilievo di valori enzimatici (GOT e GPT) molto elevati, così come di elevazione della creatininemia e glicemia, andava verificato il punteggio GRACE e, considerato come lo stesso era elevato, in quanto pari a 159 punti, con una probabilità di morte del 27% entro 6 mesi, doveva procedersi all'esecuzione di curva enzimatica, di un tracciato elettrocardiografico, di ecocardiografia e coronarografia.
Invece la paziente venne mandata a casa e, inevitabilmente, si ripresentò il giorno successivo (28 aprile 2011) in “pessime condizioni generali” con un grave peggioramento dell'insufficienza renale ed un aumento delle transaminasi rispetto al giorno precedente. Presentava, inoltre, valori molto elevati degli altri enzimi indicativi di necrosi miocardica (CK, CKMB, LDH). A questo punto il calcolo del punteggio GRACE era molto elevato e dopo poche ore la andò in arresto cardiaco Per_1 irreversibile.
Risultano, in tal modo, omesse da parte dei sanitari dell'ospedale di Gela quelle cure che l'obiettiva condizione di sofferenza cardiaca della qualificavano come necessarie e la Per_1 cui esecuzione rivestiva i caratteri della tempestività e congruità rispetto al quadro clinico da costei manifestato.
Come accertato dalla CTU già dal 17 marzo 2011 vi erano delle alterazioni elettrocardiografiche che imponevano un tempestivo approfondimento diagnostico, proprio perché il loro evolvere incontrollato, avrebbe potuto rendere irreversibile il quadro clinico, come in effetti accaduto. Per quanto sopra detto l'attività dei sanitari deve ritenersi censurabile. Gli stessi, infatti, sin dal 17 marzo
2011 avrebbero dovuto attenzionare il tracciato elettrocardiografico della ed avviare Per_1
l'approfondimento diagnostico del caso e le relative attività terapeutiche. Andava quindi ripetuto l'esame elettrocardiografico, effettuata curva enzimatica, ecocardiografia, coronarografia, angioplastica o bypass coronarico. Ciò avrebbe evitato, con elevata probabilità ('più probabile che non'), l'exitus.
Atteso che la condotta omissiva colposa dei sanitari dell'ospedale di Gela ha impedito che si procedesse a rivascolarizzare il miocardio e che il decesso della è stato determinato da un Per_1 infarto del miocardio (come accertato dall'esame autoptico), può affermarsi che il decesso della
è eziologicamente riconducibile, secondo un ragionevole criterio di probabilità scientifica (il Per_1 criterio c.d. del “più probabile che non”), alla detta condotta tenuta dai sanitari dell' Parte_5
come correttamente affermato dal Tribunale di Caltanissetta nella sentenza gravata.
[...]
§§§
45 Si esamina ora il terzo motivo di appello (“Omessa, insufficiente o, comunque, incongrua motivazione, omessa e/o erronea valutazione delle prove e conseguente erronea liquidazione del danno non patrimoniale”).
Oggetto di impugnazione è la statuizione con cui il Tribunale di Caltanissetta ha ritenuto di poter applicare le tabelle del Tribunale di Milano anno 2021, basate sul sistema c.d. “a forbice”, per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale da parte dei figli, con previsione di un minimo pari a € 168.250,00 ed un massimo pari a € 336.500.
Quanto agli attori , , , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
e , figli della vittima primaria, il risarcimento liquidato Controparte_6 CP_7 applicando dette tabelle è stato pari a € 168.250,00 per ciascun figlio, tenuto conto dell'età degli stessi e del fatto che erano usciti dal nucleo familiare di origine;
per , Parte_4 figlio che conviveva con la vittima primaria, il risarcimento per perdita del rapporto parentale
è stato liquidato in euro 201.900,00 (sempre applicando la tabella del Tribunale di Milano
2021). Parte La sostiene che i detti valori sono eccessivi e che comunque occorre graduare gli importi tenendo conto: a) della ridotta aspettativa di vita della;
b) dell'età degli Per_1 attori;
c) della convivenza o meno degli attori con la vittima primaria;
d) della prova concreta dei rapporti affettivi esistenti tra gli attori (figli) e la vittima primaria (madre degli attori).
§§§
Il motivo è fondato e va accolto nei termini indicati.
Va premesso che “In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare
l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione”
(Cass. 25541/2022). Parte Atteso che, nella specie, la convenuta non ha fornito la prova a suo carico dell'inesistenza di un legame affettivo tra la defunta ed i suoi figli, il danno non patrimoniale allegato Per_1 dagli originari attori può ritenersi provato, pure in assenza di una specifica istruttoria sul punto, cioè sull'intensità della relazione tra gli attori e la madre (è pacifico unicamente il fatto che fosse convivente con la madre mentre gli altri figli avevano formato Parte_4
46 erano usciti dal nucleo familiare di origine) a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza.
La Suprema Corte ha pure affermato, successivamente alla pubblicazione della sentenza in questa sede appellata, il seguente principio di diritto: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità
e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima,
l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice d'appello che, per liquidare il danno da perdita del rapporto parentale patito dal fratello e dal coniuge della vittima, aveva fatto applicazione delle tabelle milanesi, non fondate sulla tecnica del punto, bensì sull'individuazione di un importo minimo e di un "tetto" massimo, con un intervallo molto ampio tra l'uno e l'altro)” (Cass. n. 10579 del 21/04/2021).
Quest'ultimo orientamento è stato successivamente ribadito (vedi Cass. 26300/2021) e da esso questo Collegio non ha ragione di discostarsi.
Quindi, nel caso di specie, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato non secondo il criterio c.d. “a forbice” (come ha fatto il giudice di primo grado che ha applicato la Tabella milanese per l'anno 2021) ma seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
L'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, a partire dall'anno 2022, ha aggiornato i criteri orientativi già elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di rapporto parentale a seguito dell'orientamento espresso dalla sentenza della Corte di cassazione n.
10579/2021.
Si è quindi partiti dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione “a forbice” della tabella milanese, largamente applicata da molti Uffici giudiziari, ricavando il “valore punto” per il caso di
47 perdita di nonché per il caso di perdita di fratelli/nipoti Email_3 rispettivamente di € 3.365,00 e di € 1.461,20 e proponendo poi una distribuzione dei punti:
- secondo i parametri di fatto indicati dalla Corte di cassazione (e già previsti in linea generale dalla precedente versione milanese) corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta;
- tenendo conto delle risultanze del monitoraggio di circa 600 sentenze di merito in tema di liquidazione del danno in esame
- e prevedendo poi, sempre per adeguarsi agli esiti del monitoraggio nel rispetto dei valori monetari delle precedenti tabelle, che i punti astrattamente attribuibili siano maggiori di 100 (118 e 116 rispettivamente) con un “cap” pari al valore monetario massimo della “forbice” delle precedenti tabelle, così consentendo la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali.
La tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del genitore, figlio, coniuge non separato/parte dell'unione civile/convivente di fatto è stata aggiornata nel corso del 2024 dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano.
TABELLA INTEGRATA A PUNTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON
PATRIMONIALE DA PERDITA DEL GENITORE, FIGLIO, CONIUGE NON
SEPARATO/PARTE DELL'UNIONE CIVILE/CONVIVENTE DI FATTO
Forbice della tabella genitori/figli/coniuge ed assimilati, con i valori monetari aggiornati all'1.1.2024: da € 195.551,59→ a € 391.103,18
“valore punto” della tabella integrata a punti 2024: € 3.911,00 (€ 391.103,18/100) punti attribuibili 118 (con cap di € 391.103,18) calcolo risarcitorio: si parte da € 0,00 e si tiene conto dell'importo legato ai punti.
Distribuzione dei punti:
A. età della vittima primaria: fino a 28 punti per danno non patrimoniale presumibile
(sofferenza interiore e dinamico-relazionale) da 0 a 10 anni 28 punti da 11 a 20 anni: 26 punti da 21 a 30 anni: 24 punti da 31 a 40 anni: 22 punti da 41 a 50 anni 20 punti da 51 a 60 anni 18 punti da 61 a 70 anni: 16 punti
48 da 71 a 80 anni: 12 punti da 81 a 90 anni: 8 punti da 91 a 100 anni: 4 punti
B. età della vittima secondaria: fino a 28 punti per danno non patrimoniale presumibile
(sofferenza interiore e dinamico-relazionale) da 0 a 10 anni 28 punti da 11 a 20 anni: 26 punti da 21 a 30 anni: 24 punti da 31 a 40 anni: 22 punti da 41 a 50 anni 20 punti da 51 a 60 anni 18 punti da 61 a 70 anni: 16 punti da 71 a 80 anni: 12 punti da 81 a 90 anni: 8 punti da 91 a 100 anni: 4 punti
C. convivenza:
16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) nel caso di convivenza delle due vittime;
8 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) potranno essere attribuiti nel caso in cui vittima primaria e vittima secondaria, pur non essendo conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale
D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: fino a 16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale): ad esempio, se il danneggiato perde il genitore, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita l'altro genitore e/o i fratelli del danneggiato;
se il danneggiato perde il figlio, si verificherà se,
a prescindere dalla convivenza, sono in vita il coniuge/assimilati ed altri eventuali figli;
se il danneggiato perde il coniuge/assimilati, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, vi sono dei figli in vita nessun superstite: 16 punti
1 superstite: 14 punti
2 superstiti: 12 punti
3 superstiti: 9 punti
E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: fino a 30 punti.
49 Si terrà conto della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale), valutando se procedere alla liquidazione del parametro E con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale.
Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro E, si potrà tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto:
• frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet):
• assenti/sporadici/frequenti/giornalieri;
• condivisione delle festività/ricorrenze: ; Email_4
• condivisione di vacanze: ; Email_4
• condivisione attività lavorativa/hobby/sport: ; Email_5
• attività di assistenza sanitaria/domestica: ; Email_5
• agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove
• determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria;
• altri casi.
Ad esempio, ove in un determinato rapporto parentale ricorrano circostanze che consentano di presumere di regola (salvo prova contraria, sempre possibile) una relazione affettiva molto intensa
(come nel caso del bambino di 5 anni che perde il genitore, ipotesi in cui di regola vi è convivenza ed è ordinariamente presumibile la condivisione giornaliera di tutte le principali attività della vita quotidiana, nonché la dipendenza della vittima secondaria dalla vittima primaria per le attività di cura, educazione ed assistenza parentale), sarà possibile attribuire il massimo dei punti per il parametro E.
Nota bene:
➢ il totale monetario non può di regola superare € 391.103,18, salva la ricorrenza di circostanze eccezionali;
➢ contrasti di rilevante intensità o controversie giudiziarie tra le due vittime, violenze o reati commessi dalla vittima secondaria nei confronti della vittima primaria possono ridurre, fino ad azzerare, l'ammontare risarcitorio riconosciuto in base a tutti i parametri/punti della tabella.
§§§
50 Nel caso di specie, tenuto conto dell'età della vittima primaria ( aveva 71 anni Persona_1 al momento della morte in data 28/04/2011), dell'età dei figli originari attori al momento del decesso della madre ( aveva 43 anni;
aveva 48 anni;
Controparte_2 CP_3 CP_4
aveva 46 anni;
aveva 50 anni;
aveva 44 anni;
[...] Controparte_5 Controparte_6
aveva 36 anni;
aveva 51 anni); che solo era CP_7 Parte_4 Parte_4 convivente con la madre mentre gli altri figli avevano formato propri nuclei familiari e non erano conviventi con la madre;
che i familiari (figli) superstiti risultano più di tre;
che non sono stati provati dagli attori gli elementi afferenti qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, di talchè, tenuto comunque conto della durata della malattia della vittima primaria e della conseguente penosità della sofferenza per la vittima secondaria si giustificare il riconoscimento del danno per figli i non conviventi per la voce sub E (Qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) in una misura pari a 5 punti e per il figlio convivente in misura pari a 10 punti.
In definitiva, ad avviso di questa Corte, facendo applicazione della tabella milanese integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del genitore, figlio, coniuge non separato/parte dell'unione civile/convivente di fatto, aggiornata nell'anno 2024 dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, il danno per perdita del rapporto parentale può essere liquidato come segue (valori di liquidazione al 1.1.2024 come chiarito dalla stessa tabella milanese):
(n. il 24.8.1968) Controparte_2
A. età della vittima primaria: punti 12
B. età della vittima secondaria: punti 20
D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: punti 9
E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: punti 5
TOTALE PUNTI: 46 DA MOLTIPLICARE PER € 3.911,00= € 179.906,00 al 1.1.2024;
§§§
(n. il 7.1.1963) CP_3
A. età della vittima primaria: punti 12
B. età della vittima secondaria: punti 20
D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: punti 9
E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: punti 5
TOTALE PUNTI: 46 DA MOLTIPLICARE PER € 3.911,00= € 179.906,00 al 1.1.2024;
51 §§§
(n. il 15.10.1964) Controparte_4
A. età della vittima primaria: punti 12
B. età della vittima secondaria: punti 20
D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: punti 9
E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: punti 5
TOTALE PUNTI: 46 DA MOLTIPLICARE PER € 3.911,00= € 179.906,00 al 1.1.2024;
§§§
(n. il 18.3.1961) Controparte_5
A. età della vittima primaria: punti 12
B. età della vittima secondaria: punti 20
D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: punti 9
E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: punti 5
TOTALE PUNTI: 46 DA MOLTIPLICARE PER € 3.911,00= € 179.906,00 al 1.1.2024;
§§§
(n. il 30.8.1966) Controparte_6
A. età della vittima primaria: punti 12
B. età della vittima secondaria: punti 20
D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: punti 9
E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: punti 5
TOTALE PUNTI: 46 DA MOLTIPLICARE PER € 3.911,00= € 179.906,00 al 1.1.2024;
§§§
(n. il 13.6.1974) CP_7
A. età della vittima primaria: punti 12
B. età della vittima secondaria: punti 22
D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: punti 9
E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: punti 5
TOTALE PUNTI: 48 DA MOLTIPLICARE PER € 3.911,00= € 187.728,00 al 1.1.2024;
§§§
(n. il 8.8.1959) Controparte_8
52 A. età della vittima primaria: punti 12
B. età della vittima secondaria: punti 18
C. convivenza: punti 16;
D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: punti 9
E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: punti 5
TOTALE PUNTI: 60 DA MOLTIPLICARE PER € 3.911,00= € 234.660,00 al 1.1.2024;
§§§
Va ora esaminato il quarto motivo di appello (rubricato: “Omessa, insufficiente o, comunque, incongrua motivazione ed indebito riconoscimento del danno da ritardo sotto forma di interessi compensativi).
Il motivo è infondato.
Secondo un orientamento consolidato della Suprema Corte, dal quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi, peraltro richiamato dal giudice di prime cure, gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura diversi da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e diverso danno, ma soltanto una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza per ciò solo incorrere in ultrapetizione (Cass. 18243/2015).
Tale indirizzo è stato ribadito da Cass. 24468/2020 così massimata: “Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per
53 rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza, per ciò solo, incorrere in ultrapetizione”.
La giurisprudenza è, altresì, consolidata nel senso di riconoscere, in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, che sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento debba essere considerata, oltre alla svalutazione (che ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedente alla consumazione dell'illecito: cd. danno emergente), anche il nocumento finanziario (lucro cessante) subìto a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrarne un vantaggio finanziario). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza (a differenza che nell'ipotesi di responsabilità contrattuale) dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso (Cass. n. 2654 del 9/2/2005, Cass. n. 5054 del 3/3/2009; Cass. n. 8766 del 10/4/2018; Cass. n. 2979 del 1/2/2023); gli effetti della mora, in relazione alle obbligazioni da illecito aquiliano, si producono al momento della commissione del fatto generatore del danno.
Gli interessi sulla somma liquidata ai congiunti di un soggetto deceduto a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, decorrono poi dalla data della morte della vittima primaria, rappresentando quest'ultima l'evento di danno nel quale il fatto illecito trova il proprio compimento
(cfr. Cass. n. 4658 del 21/02/2024).
Il Giudice di prime cure ha correttamente affermato che i danni espressi in valuta attuale (alla data della decisione) vanno, quindi, devalutati alla data del fatto illecito al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di verificazione dell'evento, per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell'evento di danno e procedere quindi alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per
54 effetto della rivalutazione, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
In merito agli interessi da ritardato pagamento le somme liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (ribadito da Cass. civ. n. 12262/1997 e n. 2796/2000) sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dalla data dell'evento dannoso (ovvero
28.4.2011) come sopra indicato in valori attuali, si determina il “danno iniziale”, inteso come danno devalutato alla data dell'inadempimento; questo dunque viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.
La sentenza di primo grado, letta nell'insieme di motivazione e dispositivo è, pertanto, conforme a
Sez. U n. 1712 del 17/02/1995 (Rv. 490480 - 01) secondo la quale: «qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio».
55 Pertanto la somma riconosciuta a titolo di danno secondo le tabelle milanesi anno 2024 in favore degli originati attori deve essere devalutata anno per anno fino alla data del fatto produttivo del danno (morte della in data 28/04/2011) e quindi rivalutata, in tal modo Per_1 ponendosi in linea con la risalente giurisprudenza della Suprema Corte, di portata nomofilattica, in ordine alla liquidazione del maggiore danno sul credito risarcitorio e di cui è espressione, in anni più recenti, Cass. n. 11899 del 10/06/2016 (Rv. 640204 - 01), secondo la cui massima «ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito».
Questa Corte ha provveduto a rideterminare gli importi liquidati in favore di ciascuno degli originari attori a titolo di risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale, facendo applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano anno 2024.
Atteso che gli importi che la Corte ha liquidato in favore degli originari attori, a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, decorrono dalla data della morte della vittima primaria (quindi dalla data del decesso di avvenuta il 28.4.2011), e che Persona_1 essi sono stati liquidati facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano anno 2024, quindi alla data del 1/1/2024 (come espressamente detto nelle stesse tabelle), occorre devalutare anno per anno tutti gli importi alla data della morte della madre degli attori, risalente al 28/04/2011.
Eseguiti i relativi calcoli, le somme suindicate, devalutate al 28/04/2011, risultano le seguenti:
➢ (n. il 24.8.1968): importo devalutato € 144.155,45; Controparte_2
➢ (n. il 7.1.1963): importo devalutato € 144.155,45; CP_3
➢ (n. il 15.10.1964): importo devalutato € 144.155,45; Controparte_4
➢ (n. il 18.3.1961): importo devalutato € 144.155,45; Controparte_5
➢ (n. il 30.8.1966): importo devalutato € 144.155,45; Controparte_6
➢ (n. il 13.6.1974); importo devalutato € 150.423,08; CP_7
➢ (n. il 8.8.1959): importo devalutato € 188.028,85. Controparte_8
E' necessario evidenziare che gli importi liquidati da questa Corte di Appello a titolo di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale risultano inferiori a quelli liquidati dal Tribunale di Caltanissetta e tanto si evince laddove si proceda ad effettuare la devalutazione - dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado (30.9.2021) alla data
56 dell'illecito (28.4.2011) - delle somme liquidate all'attualità dal giudice di primo grado (€
168.250 per ciascuno degli attori ad eccezione di che si era visto liquidare in Parte_4 prime cure € 201.900 in valuta attuale espressa cioè alla data della sentenza di primo grado).
§§§ Parte In conclusione, l'appello della - oltre all'indicata rettifica della motivazione della sentenza di primo grado quanto al titolo di responsabilità per come sopra chiarito - è solo parzialmente accolto, limitatamente al quantum delle voci di danno, in quanto si opera una riduzione degli importi liquidati in favore di ciascuno degli originari attori a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale.
Le ragioni della decisione assorbono ogni altro motivo di gravame.
La sentenza di primo grado è, quanto alle residue statuizioni di condanna, confermata.
§§§ Parte L'appello incidentale condizionato proposto dalla proprio in quanto è condizionato, non deve essere esaminato, sul rilievo che la Corte ha ritenuto provato il nesso causale fra la condotta dei sanitari e la morte di e perciò non può configurarsi come ammissibile, Persona_1 per le ragioni chiarite da Cass. 5641/2018, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chances di sopravvivenza della , con conseguente credito risarcitorio trasmesso ai suoi Per_1 eredi.
§§§
Quanto al regime delle spese processuali, da regolare secondo il principio di soccombenza
(art. 91 c.p.c.), va ribadito che In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere
d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicché la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024 Rv. 673210 - 01).
57 Parte Nel caso di specie, atteso che l'appello della è parzialmente accolto e che la parziale riforma non è favorevole per la parte già vittoriosa in primo grado, questo giudice d'appello deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata ed il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite.
La Corte rileva che, in ogni caso, all'esito della lite, la domanda di danni formulata dagli originari attori è accolta, seppure per importi inferiori a quelli richiesti con la domanda introduttiva;
quindi vi è un'indubbia soccombenza finale e globale della stessa
[...]
. Parte_3
Per tali motivi, le spese di lite sostenute dagli originari attori sono liquidate, ponendole ex Parte art. 91 c.p.c. a carico della per il giudizio di primo grado, applicando i parametri del
D.M. 55/2014, tenuto conto del decisum (compreso nello scaglione da € 1.000.000 a €
2.000.000), in complessivi € 23.181,39 di cui € 22.627,44 per compensi (fase studio, fase introduttiva, fase di trattazione, fase decisoria) ed € 553,95 per spese, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge ed esse seguono il criterio della soccombenza e vanno, Parte pertanto, addossate all' convenuta in prime cure.
Le spese della C.T.U. effettuata in primo grado, liquidate come da separato decreto, in considerazione dell'esito della causa, devono definitivamente porsi a carico dell' sanitaria Pt_1 convenuta.
Anche le spese del giudizio di appello, liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014 e Parte successive modificazioni, seguono la soccombenza finale della e sono liquidate in favore degli appellati, tenuto conto del decisum, nella misura di € 24.064,00 per compensi (fase studio, fase introduttiva, fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA
e CPA.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. si dispone la distrazione delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore dell'Avv. Elettra Bruno, procuratrice dichiaratasi antistataria. Parte In ragione del parziale accoglimento dell'appello proposto dalla non sussistono, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art.
1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 539/2021, pubblicata in data 30 settembre 2021, appellata dalla , così provvede: Parte_1
58 1) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento, in favore di , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, e , dei seguenti importi, liquidati ai valori del
[...] Controparte_6 CP_7 giorno 28.4.2011, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale, quale conseguenza della morte della loro madre : Persona_1
➢ : importo € 144.155,45; Controparte_2
➢ importo € 144.155,45; CP_3
➢ importo € 144.155,45; Controparte_4
➢ importo € 144.155,45; Controparte_5
➢ importo € 144.155,45; Controparte_6
➢ importo € 150.423,08; CP_7
➢ importo € 188.028,85; Parte_4 oltre, per ciascuno di essi, gli interessi al tasso legale sui predetti importi, via via annualmente rivalutati a decorrere dal 28/04/2011 e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo;
2) condanna l' , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, al pagamento, in favore di , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, e , delle spese processuali liquidate, quanto al
[...] Controparte_6 CP_7 giudizio di primo grado, in complessivi € 23.181,39 di cui € 22.627,44 per ed € 553,95 per spese vive, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
quanto al giudizio di appello in € 24.064,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 93 c.p.c. dispone la distrazione delle spese processuali del doppio grado di giudizio, come sopra liquidate, in favore dell'Avv. Elettra Bruno, procuratrice dichiaratasi antistataria;
4) conferma, nel resto, la sentenza appellata.
Caltanissetta, 28 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Emanuele De Gregorio
59
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE composta dai magistrati:
Dott. Emanuele De Gregorio Presidente rel.
Dott. Gaetano Sole ConIGliere
Dott.ssa Flavia Strazzanti ConIGliere riunita in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 331/2021 R.G.
promossa da
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, Partita Iva e Codice Fiscale , con sede in alla P.IVA_1 Parte_1
Via Giacomo Cusmano n. 1, elettivamente domiciliata in Napoli alla via G. Porzio n. 4 – Centro
Direzionale Isola F4 presso lo studio dell'Avvocato Antonio Giordano (C.F. ) C.F._1 del Foro di Torre Annunziata, da questi rappresentata e difesa giusta procura rilasciata su foglio separato ex art. 83, comma III, c.p.c. a firma del Direttore Generale p.t. e legale rappresentante p.t.
Dott. Ing. (C.F. ) e prodotta su documento Controparte_1 C.F._2 informatico, versato in atti. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16sexies del D.L. n. 179/2012 (articolo inserito dal D.L. n. 90/2014) elegge quale domicilio digitale l'indirizzo di posta certificata in subordine chiede che le comunicazioni vengano effettuate al numero Email_1 di fax 081.009.78.86.
appellante contro
(C.F. nata a [...] il [...] e residente a [...]in Controparte_2 C.F._3
Via Morazzone n. 22; (C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi CP_3 C.F._4 residente in [...].10.1964 Controparte_4 C.F._5
e residente a [...]; (C.F. ) nato a Controparte_5 C.F._6
1 Gela il 18.03.1961 e residente a [...]; (C.F. Controparte_6
nata a [...] il [...] e residente a [...]; C.F._7
( ) nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] CodiceFiscale_8
Farini n.42; (C.F. ) nato a [...] l'[...] ed ivi residente CP_8 C.F._9 in Via Sardegna n.29; tutti rappresentati e difesi, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Elettra Bruno (C.f. ), ed C.F._10 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito a Formia (LT) in via Remigio Paone 10; la medesima procuratrice dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni all'indirizzo
PEC Email_2
-appellati ed appellanti incidentali condizionati -
Conclusioni per l'appellante:
Come da note ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 2.12.2024, depositate in data
25.11.2024:
“l'Avv. Giordano, riservando eventuali ulteriori difese nella fase conclusionale del giudizio, rassegna le proprie conclusioni nei termini di cui all'atto di appello e chiede che all'esito dell'udienza del
02.12.2024, disattesa ogni contraria istanza, l'Ecc.ma Corte d'Appello di Caltanissetta Voglia così provvedere:
1. ove i motivi d'appello sollevati dall' non fossero ritenuti assorbenti Parte_2 ai fini dell'immediato accoglimento del gravame, disporre la rinnovazione della CTU medico legale, provvedendo alla nomina di un Collegio Peritale così come previsto dall'art. 15 della Legge Gelli-
Bianco;
2. in subordine, riservare la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Conclusioni per gli appellati:
Come da note ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 2.12.2024, depositate in data
14.11.2024: “Voglia l'Ill.ma Corte d'appello adita, previa conferma della efficacia esecutiva della sentenza n. 539/2021 del Tribunale di Caltanissetta per i motivi esposti nel paragrafo 9 della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato;
- Rigettare l'appello proposto dalla , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, per tutto quanto esposto in parte motiva del presente atto, avverso la sentenza n. 539/2021 del Tribunale di Caltanissetta (rg.n. 1693/2015) e confermare la condanna della così come statuito nella sentenza di primo grado e per l'effetto: -accertare Parte_3 la responsabilità della in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, per i fatti per cui è causa;
2 - per l'effetto condannare l' , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti non patrimoniali e patrimoniali, nessuno escluso, subiti da parte attrice/appellata in conseguenza del sinistro, come meglio indicato in parte motiva dell'atto di citazione in primo grado, e negli scritti difensivi del primo grado, nella misura ivi indicata o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo saldo.
- Solo in via subordinata, accogliere l'appello incidentale condizionato per tutti i motivi contenuti nella comparsa di costituzione con appello incidentale (dal paragrafo 8 al paragrafo 8.5.) e per l'effetto condannare la , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore degli appellanti incidentali condizionati del danno da perdita di chances meglio descritto in atto di citazione del primo grado, ovvero qualsiasi altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno del sinistro sino al saldo.
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, comprese le spese generali da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice dichiaratasi antistataria, oltre, IVA e CAP”.
Oggetto: responsabilità sanitaria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 8 luglio 2015 , Controparte_2 CP_3 CP_4
, , e convenivano
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Parte_4 in giudizio, dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, l' Parte_1
Parte (di seguito anche indicata, per brevità, come al fine di ivi sentirla condannare al ristoro di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dagli attori in conseguenza della morte della loro madre, , avvenuta a Gela il 28 aprile 2011. Persona_1
Esponevano, a tal fine, gli attori che quest'ultima, nel marzo e nell'aprile del 2011, veniva ricoverata, per due volte, presso il P.O. “Vittorio Emanuele” di Gela per curare una polmonite. Pochi giorni dopo essere stata dimessa dal secondo ricovero, accedeva, tramite autombulanza, al pronto soccorso del medesimo nosocomio lamentando dolori e dispnea, ma il sanitario di turno la invitava a ritornare il mattino seguente. Recatasi il giorno dopo in ospedale, nonostante le cure apprestate, la IG.ra , Per_1 alle ore 13.50 del 28 aprile 2011, decedeva all'età di 71 anni per grave coronaropatia e infarto miocardio acuto anteriore esteso, complicato da shock cardiogeno.
3 Gli attori deducevano la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta dei sanitari, connotata a loro dire da grave negligenza, e l'evento morte. Chiedevano, conclusivamente, il ristoro dei danni non patrimoniali iure proprio, per la perdita del rapporto parentale, determinato in € 327.990,00 ciascuno, applicando una personalizzazione per il lutto genitoriale subito e per aver dovuto accettare che il corpo della loro madre fosse oggetto di autopsia, pari al 30%, nonché - in via subordinata al negativo accertamento del nesso di causalità tra omissioni dei sanitari e morte della paziente
- dei danni non patrimoniali iure hereditatis, derivante dalla perdita, in capo alla de cuius, delle chances di sopravvivenza pari ad € 500.000,00, e dei danni patrimoniali connessi alle spese funerarie, corrispondenti ad € 1.110,33, oltre al danno da ritardato inadempimento fondato sul riconoscimento di una somma non in valori attuali, ma devalutata all'epoca del fatto e produttiva di interessi.
Parte La costituitasi in giudizio con comparsa di risposta del 23.11.2015, rilevava l'infondatezza delle domande avverse eccependo, in via preliminare, la nullità della editio actionis, non avendo gli attori indicato i criteri sulla base dei quali erano giunti alla determinazione del ristoro invocato. Sempre in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità dell'azione civile per mancata attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria. Nel merito, contestava la presenza di validi elementi di prova in ordine alla sussistenza del necessario nesso di causalità tra lesione e condotta dei sanitari e Part rilevava l'assenza di responsabilità in capo all' per avere i medici dell' agito Parte_5 nel rispetto dei principi dell'ars medica e secondo la consolidata letteratura e prassi medico scientifica. Contestava, infine, il quantum debeatur così come determinato in seno all'atto introduttivo, per il difetto di qualsiasi elemento di riscontro a supporto delle varie poste di danno richieste dagli attori.
La causa, istruita mediante una CTU medico-legale, all'udienza del 10.3.2021 veniva incamerata per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 539/2021, pubblicata in data 30 settembre 2021, definendo il giudizio, così statuiva: “[...] - condanna l' Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
[...]
, , , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e , della complessiva somma di € 200.048,98 ciascuno;
in favore di della CP_7 CP_8 somma di € 240.058,75; in favore di tutti gli attori della complessiva somma di € 1.318,58, il tutto oltre interessi al tasso legale dalla data della pubblicazione presente pronuncia sino al soddisfo;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, alla rifusione, in favore degli attori delle spese di lite da questi sostenute, liquidate in complessivi € 23.181,39, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente
4 dovuta; - pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato e contestuale decreto, definitivamente
a carico dell' convenuta”. Parte_1
Il Tribunale di Caltanissetta, quanto alle eccezioni e richieste preliminari, affermava: 1) che l'eccezione di improcedibilità della causa per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione risultava superata alla stregua di quanto disposto dallo stesso Tribunale con ordinanza del 17.12.2015, cui aveva fatto seguito l'esperimento della mediazione conclusasi con esito negativo
(cfr. verb. del 25.2.2016 in atti), e che la medesima ordinanza doveva trovare conferma anche in relazione all'eccezione di nullità dell'atto di citazione, rigettata in ragione del fatto che in esso risultavano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione;
2) che del tutto superflua risultava la richiesta di rinnovo delle operazioni peritali, posto che i consulenti, attraverso un'adeguata valutazione delle osservazioni critiche sollevate dai consulenti tecnici di parte, avevano fornito i dovuti chiarimenti, ritenuti esaustivi ai fini del decidere.
Lo stesso Tribunale, dopo avere affermato che la responsabilità della struttura sanitaria andava inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale, in virtù di un rapporto contrattuale di fatto originato dal “contatto sociale”, quanto alla ricostruzione dei fatti ed alla responsabilità dei sanitari della struttura ospedaliera affermava quanto segue (cfr. pagine 8 e seguenti della sentenza appellata):
“Dal tenore della produzione documentale allegata, nonché dall'esame degli atti del processo, risulta che , il 17 Marzo 2011 si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Gela per dispnea Persona_1 in broncopatica cronica;
la stessa veniva ricoverata presso la U.O. di Medicina interna ma, date le condizioni cliniche, era subito trasferita presso la U.O. di Rianimazione.
Il giorno successivo, 18 Marzo, veniva trasferita presso la U.O. di Malattie Infettive, per essere dimessa il successivo 26 Marzo 2011 con diagnosi di: “Insufficienza respiratoria acuta in polmonite lobare destra. Acidosi mista metabolica e respiratoria. Diabete mellito tipo II. Obesità grave” (cfr. relaz. ctu a firma dei dott.ri ed pag. 18). Persona_2 Persona_3
Il 17 Aprile 2011, si rendeva necessario un nuovo ricovero presso il medesimo nosocomio;
la paziente veniva dimessa il 21 Aprile con diagnosi di “Polmonite a lenta risoluzione in diabetica obesa” (cfr. relaz. cit. pag. 19).
Il 27 Aprile la veniva portata dagli operatori del 118 presso il P. S. dell'Ospedale di Gela, Per_1 dove veniva ammessa alle ore 19:03; alle ore 22:33 la paziente veniva inviata a casa con la prescrizione di tornare l'indomani “per la valutazione infettivologica”.
5 Il mattino seguente la tornava presso lo stesso PS, ove veniva visitata a livello generale, con Per_1 richiesta di consulenza nefrologica e cardiologica.
Nonostante le manovre rianimatorie, la paziente decedeva alle ore 13:50.
Orbene, così seppur brevemente ripercorse le fasi principali che hanno scandito l'iter che ha condotto alla morte della , deve evidenziarsi come gli esiti degli espletati accertamenti peritali Per_1
- pienamente condivisi da questo decidente in virtù della loro intrinseca e rigorosa logicità fondata su valutazioni di tipo scientifico scevre da incongruenze e contraddizioni - rivelino la sussistenza di profili di grave negligenza nell'esecuzione della prestazione sanitaria posta a fondamento del presente giudizio.
Ed invero, il decesso della paziente, secondo le risultanze emerse nel corso degli accertamenti peritali condotti in corso di causa, sembra potersi ascrivere all'insorgenza di una sindrome coronarica acuta (cfr. relaz. Ctu pag. 25 e ss.).
Orbene, la paziente, veniva ricoverata, una prima volta, il 17 Marzo 2011 ed, in seguito, il 17 Aprile
2011. In entrambe le occasioni veniva eseguito un tracciato ECG, il cui esito “… suggeriva valutazione successiva, ma tale raccomandazione non veniva segnalata nella lettera di dimissioni”
(cfr. relaz. cit. pag. 34).
Ancor più IGnificativo è evidenziare che il 27 Aprile, alle 19:03, la , che aveva fatto accesso al Per_1
P.S., veniva nuovamente ricoverata perché da tre giorni accusava vomito. In questa occasione, i valori enzimatici (GOT e GPT) erano molto elevati, come elevate risultarono la creatininemia e la glicemia. Tuttavia, alle ore 22:33, veniva inviata a casa con la prescrizione di tornare l'indomani.
E' dunque il vaglio di questo iter a rappresentare l'imprescindibile punto di partenza dell'indagine volta all'accertamento di una responsabilità della struttura convenuta in virtù dell'operato dei sanitari ivi presenti.
Come ha bene chiarito il ctu, con considerazioni assai rigorose e convincenti, è assai sintomatico notare che in occasione dell'accesso al P.S. nella giornata del 27.4.2011 “Il punteggio GRACE, a quel momento era elevato: 159 punti, con una probabilità di morte del 27% entro 6 mesi”, ed il giorno successivo le condizioni erano molto peggiorate, a tal punto che il sanitario di turno definiva la paziente in “pessime condizioni generali” (cfr. relaz. cit. pag. 35).
Decisivo è notare che, a quel punto, l' “ECG mostrava chiari segni di infarto anteriore acuto”, mentre il punteggio GRACE, indicava “un indice di 191, corrispondente ad un rischio del 60% di morte entro sei mesi” (cfr. relaz. cit. pag. 36).
6 Ed invero, i segni di sofferenza ischemica pregressa, presenti a carico della parete inferiore del ventricolo sinistro, risultavano evidenziati già al momento del ricovero del 17 Marzo 2011.
Il successivo 26 Aprile, nonostante la situazione avesse assunto connotati di gravità, con un rischio cardiaco elevato, con valori di enzimi GOT e GPT elevati, i sanitari non hanno proceduto “… al dosaggio della troponina e degli altri enzimi cardiaci” né hanno effettuato “… un tracciato elettrocardiografico”.
Sebbene vi erano tutti i presupposti per procedere con un trattamento invasivo, la paziente è stata mandata a casa (cfr. relaz. cit. pag. 37).
Orbene, sulla scorta di tali considerazioni, di IGnificativo rilievo giuridico nell'accertamento di una responsabilità medica di tipo omissivo, è possibile affermare che i sanitari che hanno prestato cura alla in occasione dei due ricoveri in ospedale e del successivo accesso al Pronto Soccorso del Per_1 nosocomio, non hanno operato con la dovuta diligenza e prudenza richieste dal caso di specie, in quanto “… la risultava affetta, già in data 17 marzo, da alterazioni elettrocardiografiche Per_1 suggestive di una sindrome ischemica coronarica pregressa.
Tali anomalie insistevano in un soggetto obeso, affetto da distress respiratorio, con insufficienza renale. Veniva dimessa senza che venisse dato alcun peso al pattern elettrocardiografico. Tornava in ospedale il 17 Aprile per essere dimessa il 21 Aprile, sempre per patologia acuta respiratoria. In tale occasione il cardiologo, visto il tracciato ECG, che era sovrapponibile al precedente, suggeriva valutazione successiva, ma di tale raccomandazione non vi è traccia nella lettera di dimissioni.
Pertanto in occasione dei ricoveri del 17 marzo e 17 aprile, si perde del tempo prezioso per approfondire, in elezione, la condizione cardiologica della Vullo” (cfr. relaz. cit. pag. 38).
Estremamente imprudente viene poi definita dai cc.tt.uu. la scelta di mandare a casa la la sera Per_1 del 27 Aprile pure a fronte di un punteggio molto elevato (pari a 159 punti) che invece Per_4 costituiva un'indicazione perentoria all'esecuzione di ecocardiografia e coronarografia (cfr. relaz. cit. pag. 38).
Diversi sono infatti i profili di negligenza e di imprudenza ravvisabili nella condotta dei sanitari che hanno avuto in cura la paziente atteso che:
- in occasione dei ricoveri della presso il nosocomio di Gela in data 17 marzo – 17 aprile e 27 Per_1 aprile 2011, non furono poste in essere tutte le indagini e gli accertamenti anche di natura strumentale che il caso richiedeva, in quanto, secondo il convivente ragionamento dei cc.tt.uu.
“andavano attenzionati i tracciati elettrocardiografici, suggestivi di ischemia, andava effettuata una curva enzimatica completa per valutare la presenza di necrosi miocardica, andava eseguito un esame
7 ecocardiografico e, all'esito di tale iter diagnostico poteva decidersi se effettuare una coronarografia
e, se il caso lo richiedeva, una terapia conservativa (trombolisi), o invasiva (angioplastica o bypass)”
(cfr. relaz. cit. pag. 39);
- in data 27 aprile, considerato il rilievo di valori enzimatici (GOT e GPT) molto elevati, così come di elevazione della creatininemia e glicemia, che costituivano una perentoria indicazione verso il suddetto iter diagnostico – terapeutico, “… andava verificato il punteggio GRACE e, considerato come lo stesso era elevato, in quanto pari a 159 punti, con una probabilità di morte del 27% entro
6 mesi, doveva procedersi all'esecuzione di curva enzimatica, di un tracciato elettrocardiografico, di ecocardiografia e coronarografia” (cfr. relaz. cit. pag. 39);
- pure a fronte di tale evidente quadro clinico, la paziente nella giornata del 27.4.2011 veniva mandata a casa per presentarsi il giorno successivo in pessime condizioni generali per giungere ad un arresto cardiaco irreversibile.
Nell'operato dei sanitari emerge dunque un'evidente connotazione negligente per aver omesso di effettuare il sopra indicato iter diagnostico – terapeutico che avrebbe consentito un corretto inquadramento clinico e terapeutico già nel corso del primo ricovero in Ospedale ed una IGnificativa imprudenza per aver dimesso la paziente senza alcuna stratificazione del rischio, in difetto di una diagnosi eziologica certa e senza approntare le cure che si palesavano come necessarie, tempestive
e congrue rispetto al quadro clinico dalla stessa manifestato”.
Il Tribunale concludeva che, sulla scorta delle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio e, segnatamente, dagli esiti degli accertamenti demandati al collegio peritale, appariva
“più probabile che non” il riconoscimento del nesso causale tra la condotta dei sanitari che avevano avuto in cura la paziente ed il decesso della stessa;
che ove i sanitari avessero, sin dal
17 marzo, attenzionato il tracciato elettrocardiografico della ed avviato l'approfondimento Per_1 diagnostico del caso e le relative attività terapeutiche, provvedendo a ripetere l'esame elettrocardiografico, ed a effettuare curva enzimatica, ecocardiografia, coronarografia, angioplastica o bypass coronarico, l'evento morte non si sarebbe verificato con un elevato grado di probabilità (cfr. relaz. ctu pag. 40); che, assumendo come realizzata la condotta omessa, l'exitus non si sarebbe verificato;
che quest'ultimo assunto conduceva al riconoscimento di un nesso eziologico tra condotta omissiva dei sanitari ed il decesso della;
che, quindi, rispetto al decesso della , Per_1 Per_1 vi era la piena responsabilità della struttura sanitaria convenuta tenuta, conseguentemente, al risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori.
8 Il Giudice di prime cure procedeva, quindi, alla individuazione e quantificazione dei danni risarcibili in favore degli attori (pagina 14 e seguenti sentenza di primo grado).
Quanto al danno non patrimoniale “iure proprio” invocato dagli attori (quale pregiudizio connesso alla perdita del rapporto parentale, idoneo ad integrare un quid pluris rispetto alla sofferenza connessa all'evento luttuoso), evidenziava che tale voce di danno doveva essere liquidata con criterio essenzialmente equitativo e che poteva essere utilizzato, nella specie, il consolidato
“criterio tabellare” adottando, quale parametro di riferimento, le tabelle aggiornate in uso presso il
Tribunale di Milano, in base al quale l'ammontare del danno non patrimoniale per la morte del congiunto viene individuato nell'ambito di una forbice che va da un minimo ad un massimo ed i cui valori mutano in relazione al rapporto di parentela sussistente tra il destinatario del ristoro e la vittima.
Evidenziava, quindi, che nella concreta liquidazione del danno venivano in rilievo diversi elementi, quali la prossimità formale del legame parentale, l'età della vittima e del superstite, l'eventuale presenza di altri familiari superstiti, la convivenza o meno con il congiunto scomparso, ed ogni altro elemento che poteva condurre il giudice ad accertare la meritevolezza della tutela giuridica del rapporto leso.
Nel caso in esame, tenuto conto dell'unicità del rapporto genitore- figli, connotato da un'evidente insostituibilità della figura genitoriale, dell'età degli stessi attori, oramai fuoriusciti dal nucleo familiare di origine, appariva congruo al giudice di primo grado liquidare a titolo di danno non patrimoniale la somma di € 168.250,00 per ciascun figlio (indicativa del valore monetario base espresso in seno alle Tabelle di Milano 2021) fatta eccezione per l'attore . Parte_4
In relazione, invero, alla posizione di quest'ultimo, il Tribunale osservava come lo stesso fosse l'unico congiunto convivente con la madre all'epoca dei fatti, circostanza, questa, che non aveva costituito oggetto di contestazione da parte dell' sanitaria convenuta e che costituiva elemento Pt_1 utile a dimostrare l'ampiezza e l'intensità della relazione tra lo stesso e la madre.
Quindi in favore dell'attore , quale congiunto convivente con la vittima all'epoca del Parte_4 fatto illecito, veniva riconosciuto un ristoro pari ad € 201.900,00.
Non veniva accolta, invece, la richiesta di personalizzazione del danno invocata dagli attori per difetto di prova sul punto, sul rilievo che l'aumento oltre i valori base postulava l'accertamento, rimasto nel caso di specie del tutto disatteso, anche in punto di mera allegazione, in ordine alla verificazione di conseguenze ulteriori, connotate da particolare gravità ed eccezionalità, idonee a determinare un radicale cambiamento dello stile di vita.
9 Il Giudice di prime cure, quanto al danno non patrimoniale “iure hereditatis” invocato dagli attori (sotto il profilo della perdita di chance in capo alla loro congiunta, intesa come possibilità di conseguire un risultato migliore sotto il profilo della sopravvivenza), affermava che la domanda era inammissibile per difetto di legittimazione attiva degli attori, quale legitimatio ad processum stricto sensu intesa. Ed invero, ad avviso del Tribunale, per poter validamente invocare un danno facente capo direttamente alla sfera giuridica del familiare vittima della condotta illecita altrui, occorreva che la parte attrice avesse agito espressamente (anche) nella qualità di erede del familiare deceduto mentre, nel caso di specie, gli attori, si erano limitati ad agire in proprio ed avevano poi del tutto illegittimamente chiesto il ristoro di un danno che essi stessi, nella rappresentazione dei fatti, hanno ascritto alla loro madre.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dagli attori in relazione alle spese funerarie a seguito della morte del loro congiunto essa veniva accolta, sulla scorta della documentazione allegata, per la somma pari a € 1.110,03.
Quanto alla domanda di interessi e rivalutazione sulle somme liquidate, a titolo di ristoro, in favore degli attori, il Tribunale evidenziava che le somme riconosciute a titolo di risarcimento costituivano debiti di valore e quindi occorreva procedere alla rivalutazione monetaria dei detti importi provvedendo alla contestuale applicazione dei relativi interessi.
Il Tribunale, sul punto, affermava quanto segue (cfr. pagine 19-20 della sentenza): “...Ora, poiché i danni sopra liquidati sono espressi in valuta attuale, appare necessario equalizzare i calcoli sia al fine di stabilire quali siano le somme risarcitorie concrete al momento della decisione, sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione. Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di verificazione dell'evento, per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell'evento di danno e procedere quindi alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione
In merito agli interessi da ritardato pagamento si rileva che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato
10 dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (ribadito da Cass. civ. n. 12262/1997 e n. 2796/2000) sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dalla data dell'evento dannoso
(ovvero 28.4.2011) come sopra indicato in valori attuali, si determina il “danno iniziale”, inteso come danno devalutato alla data dell'inadempimento; questo dunque viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.
Si perviene così alla conclusione per cui la somma spettante a , , Controparte_2 CP_3
, , e a titolo di danno Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7 non patrimoniale ammonta, con rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, ad € 200.048,98 ciascuno, mentre la somma spettante a , a titolo di danno patrimoniale, ammonta con CP_8 rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, ad € 240.058,75.
Ed ancora agli attori sopra indicati dovrà, poi, essere liquidata, a titolo di danno patrimoniale, con rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, la somma di € 1.318,58.
Sulle somme in questione vanno poi riconosciuti interessi, al tasso legale, dalla data della presente pronuncia (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) sino all'effettivo soddisfo.”
Le spese processuali venivano regolate facendo applicazione del principio di soccombenza e liquidate secondo i criteri indicati nella stessa sentenza (cfr. pag. 21 della sentenza).
§§§
Parte Avverso tale sentenza propone appello la affidato ai seguenti motivi.
Con il primo motivo di appello (rubricato: “Errato inquadramento della fattispecie in relazione alla natura contrattuale della dedotta responsabilità ed errata ripartizione dell'onere della prova. nullità assoluta della ctu. Omessa pronuncia o, in subordine, incongrua motivazione per avere il tribunale affermato la responsabilità della nel decesso della SI.ra ”), Parte_2 Persona_1
Parte la in sintesi, deduce (vedi pagine 14-25 atto di appello):
11 - che la pretesa risarcitoria avanzata iure proprio dagli originari attori – soggetti non protetti dal contatto sociale – va inquadrata nella disciplina prevista per gli illeciti aquiliani ex art. 2043 c.c. con il consequenziale regime ed onere, esclusivamente a carico degli originari attori, di provare tutti gli elementi costitutivi della domanda, sia oggettivi (condotta, evento, danni e nesso causale), che soggettivi (dolo o colpa del preteso responsabile);
- che il Giudice di prime cure ha errato laddove ha esteso la natura contrattuale del rapporto non solo nei confronti del paziente ma anche nei confronti dei congiunti di quest'ultimo, e ciò ad onta del rilievo, pur affermato nella pronuncia, sulla base del quale il Giudicante ha escluso espressamente che gli originari attori potessero invocare il ristoro di eventuali danni iure hereditatis, in difetto di legittimazione ad agire in tale qualità;
- che ha errato il Tribunale nel qualificare come contrattuale il dedotto titolo di responsabilità e tale errore ha portato, come suo inevitabile precipitato, il radicale sovvertimento dell'onere della prova tra le parti;
- che ai fini della dimostrazione della propria pretesa, gli attori in primo grado si sono limitati ad una semplice attività assertiva, peraltro assai generica, dei soli profili di inadempimento apoditticamente ascritti alla deducente e meramente elencati, senza in alcun modo descrivere l'idoneità della singola condotta a produrre l'evento di danno, senza dare conto della condotta eIGibile ed in tesi violata nel caso di specie e, soprattutto, senza offrire la prospettazione del nesso di causalità materiale tra le condotte censurate e la morte della IG.ra ; Per_1
- che da parte degli originari attori non è stata profusa alcuna attività tesa alla dimostrazione della colpa e del nesso di causalità materiale, ritenuto di fatto immanente nella mera allegazione di inadempimento;
- che ciò contrasta con il riparto degli oneri probatori tracciato dalla più recente giurisprudenza di legittimità la quale afferma che, in ambito extracontrattuale, è preciso onere dell'attore provare la colpa dell'offensore, il quale specularmente è sottratto all'onere della prova liberatoria;
- che, sia in ambito contrattuale che in ambito extracontrattuale, è sempre onere dell'attore provare il nesso eziologico tra condotta illecita ed evento lesivo;
- che l'attore ha l'onere quantomeno di prospettare l'assunto dimostrativo della relazione causale tra condotta ed eventus damni alla stregua delle leggi scientifiche o di presunzioni logiche, che dovrà poi essere verificato in giudizio alla stregua degli elementi istruttori acquisiti;
12 - che il Giudice di prime cure ha dato ingresso ad una CTU che appariva ex ante eminentemente esplorativa, in quanto la difesa di parte attrice si era limitata ad una mera allegazione Parte dell'inadempimento ascritto alla convenuta, senza fornire alcun elemento teso alla prova dell'elemento soggettivo dell'illecito costituito dalla colpa;
- che la CTU espletata in prime cure è radicalmente nulla per essersi il giudice sostituito alla parte attrice nel fornire la prova degli elementi costitutivi della domanda;
- che, in definitiva, il Giudice di prime cure, facendo buon governo dei consolidati principi in tema di qualificazione della domanda e riparto dell'onere probatorio, avrebbe dovuto: 1) rilevare la natura extracontrattuale della domanda proposta iure proprio dagli attori;
2) rilevare (come poi ha fatto) il difetto di legittimazione ad agire degli attori quali eredi della IG.ra ; 3) non ammettere la CTU Per_1
e rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni, rigettando poi la domanda;
4) quand'anche avesse ammesso la CTU, avrebbe poi dovuto dichiararne la nullità, o in ogni caso, rigettare le domande proposte iure proprio dagli attori per difetto di prova dell'elemento della colpa;
- che le gravi carenze di allegazione e l'inerzia probatoria in cui è incorsa la difesa degli attori in primo grado, la cui domanda nei confronti dell' è da qualificarsi come Parte_2 extracontrattuale, avrebbero imposto al Giudice di prime cure di non ammettere la CTU, valutabile già ex ante come esplorativa, e di rigettare la domanda, poiché non provata nei suoi elementi costitutivi. Una volta ammessa ed espletata la CTU, l'elaborato consegnato dagli Ausiliari nominati
– oltreché profondamente viziato nel merito – si è rivelato affetto da nullità assoluta per essersi il
Collegio sostituito alla parte attrice nel fornire la prova degli elementi costitutivi della domanda.
Con il secondo motivo di appello (rubricato: “Omessa pronuncia o, in subordine, apparente o, comunque, incongrua motivazione per avere il tribunale affermato la responsabilità della
[...]
Parte
nel decesso della SI.ra ”), la in sintesi, deduce (vedi pagine 25- Parte_2 Persona_1
52 atto di appello):
- che il Giudice di prime cure ha acriticamente richiamato la Consulenza tecnica d'ufficio, senza operare alcuna verifica in ordine alla sussistenza di un nesso eziologico fra condotta censurata ed evento;
né, tantomeno, il Giudice ha offerto alcuna argomentazione in ordine alla circostanza che l'eventuale esecuzione della condotta asseritamente doverosa da parte del personale sanitario avrebbe assicurato qualche chance di sopravvivenza alla;
Per_1
- che il Giudice (e per esso il CTU) non ha preso posizione sulle osservazioni alla consulenza Parte tecnica d'ufficio sollevate dalla difesa dell'
13 - che nel corpo della pronuncia oggetto di impugnazione non vi è alcun riferimento argomentativo alla consulenza tecnica del Pubblico Ministero a firma del dott. e del prof. resa Per_5 Per_6 nel procedimento Penale n. 550/2011 R.G.N.R. (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela)
e che ha dato luogo ad un provvedimento di archiviazione, su cui pure si è incentrata la dialettica processuale delle parti;
- che la consulenza tecnica d'ufficio effettuata in primo grado è affetta da importanti vizi metodologici, consistenti nell'utilizzo di un “aberrante ragionamento ex post” nonché – ai fini dell'individuazione della condotta eIGibile ed asseritamente violata nel caso di specie – nel richiamo a Linee Guida emanate dalla comunità scientifica in epoca successiva ai fatti di causa;
Parte
- che i consulenti tecnici d'ufficio hanno affermato la responsabilità della nella morte della sulla scorta di due argomentazioni: a) l'assunto secondo cui già a far data dal 17.03.2011 i Per_1 sanitari in forza all' avrebbero potuto predisporre accertamenti che avrebbero Parte_5 disvelato la sindrome ischemica coronarica di cui la paziente era portatrice e, quindi, disporre successivamente il trattamento in elezione più indicato (trombolisi, angioplastica o by pass aortocoronarico) che avrebbe evitato l'IMA rivelatosi poi esiziale. Tale ragionamento si basa sulla tesi secondo cui due tracciati ECG eseguiti in data 17.03.2011 e 17.04.2011 fossero univocamente suggestivi di ischemia;
b) l'affermazione secondo cui in data 27.04.201121 i sanitari dimisero imprudentemente la , benché la paziente presentasse valori elevati degli altri enzimi indicativi Per_1 di necrosi miocardica (CK, CKMB, LDH), con un punteggio GRACE pari 159 punti, indicativo di una probabilità di morte del 27% entro 6 mesi;
vi era in tale occasione, secondo il Collegio, indicazione perentoria all'esecuzione di ecocardiografia e coronarografia;
- che, quanto alla argomentazione sub a), gli ECG cui la fu sottoposta in data 17.03.2011 Per_1
e 17.04.2011 non potevano ritenersi univocamente suggestivi di pregressa ischemia e dalla lettura dei tracciati non si poteva ex ante formulare, diversamente da quanto affermato nella CTU, la diagnosi di una sindrome coronarica;
- che i consulenti tecnici d'ufficio, nell'affermare con sicurezza che i due tracciati fossero univocamente suggestivi di pregressi eventi ischemici, si sono affidati alla interpretazione automatica dell'ECG stampigliata sui tracciati mentre le stampigliature sui tracciati dell'ECG sono generate automaticamente dallo strumento mediante algoritmi computerizzati (CIE) e, quindi, i tracciati devono essere immediatamente interpretati dal medico;
- che i limiti nell'accuratezza diagnostica della CIE sono noti da anni e persistono, nonostante il progressivo miglioramento degli algoritmi per l'interpretazione dell'ECG,
14 - che i consulenti tecnici d'ufficio sono incorsi nell'errore metodologico di considerare attendibile ed inoppugnabile la lettura automatica dello strumento elettrocardiografico, pur avendo a disposizione il reperto documentale su cui poter effettuare una interpretazione critica e scientificamente credibile dei segni grafici del tracciato;
- che il supporto iconografico ed il referto costituiscono due reperti ontologicamente differenti: il primo costituisce il rilievo strumentale da interpretare, mentre il secondo costituisce appunto l'interpretazione, la valutazione del primo. Valutazione che, ovviamente, può essere corretta o errata,
a maggior ragione quando la stessa è affidata ad un algoritmo computerizzato che, come ben noto in letteratura, è soggetto ad ampio margine di errore;
- che, sul piano del metodo, avendo a disposizione il tracciato, i consulenti tecnici d'ufficio avevano l'onere di fornire una propria lettura dello stesso, eventualmente avvalendosi di un ulteriore specialista laddove tale attività esulasse dalle proprie competenze;
sul piano metodologico, i consulenti tecnici d'ufficio non avrebbero potuto esimersi da tale attività anche laddove il referto fosse stato compilato da un medico;
- che i consulenti tecnici d'ufficio nominati in primo grado non hanno dato una valida Parte risposta posta dai consulenti di parte della ossia se i grafoelementi dei tracciati incriminati fossero o meno indicativi di una lesione ischemica;
Parte
- che, nel caso di specie, come dedotto dalla difesa dell' in prime cure, i ricoveri del 17.03.2011
e del 17.04.2011 furono occasionati da una patologia polmonare debitamente accertata e correttamente curata, e di cui i sintomi presentati dalla erano assolutamente patognomonici. In Per_1 altre parole non poteva eIGersi dai sanitari una diagnosi differenziale, da cui eventualmente potesse emergere il reperto occasionale di una pregressa malattia coronarica. Ciò in quanto, in rapporto ai sintomi presentati dalla paziente e sulla scorta delle indagini strumentali eseguite, la diagnosi fu effettuata (broncopolmonite basale destra); d'altra parte, la paziente non manifestò mai dolore toracico, retrosternale o epigastrico, suggestivo di una sottostante patologia coronarica che avrebbe potuto indirizzare i sanitari verso un percorso diagnostico diverso. L'unico segno clinico potenzialmente espressivo di un problema coronarico o cardiologico era la dispnea. Ma la normalità del tracciato e degli esami ematochimici, a fronte di un impegno polmonare e pleurico rilevato strumentalmente, orientarono correttamente la diagnosi verso un processo broncopneumonico e non una patologia di pertinenza cardiologica. Ne consegue che una più precoce diagnosi di pregressa ischemia invocata dagli appellati e dai consulenti tecnici d'uffici deve ritenersi con criterio ex ante del tutto ineIGibile, poiché non è affatto dimostrato che i tracciati ECG fossero patologici;
15 - che la CTU è censurabile sotto un ulteriore profilo che non è stato correttamente vagliato dal Parte Giudice di prime cure, benché anche su questo aspetto le contestazioni della convenuta fossero state assolutamente specifiche e tempestive. Il Collegio dei periti ha utilizzato, nella valutazione del percorso diagnostico asseritamente eIGibile in capo ai sanitari (ma pur sempre condizionato dal IGnificato dell'ECG nei termini anzidetti), fonti scientifiche di epoca successiva ai fatti di causa. Parte Infatti, come rilevato dai consulenti tecnici di parte della in sede di osservazioni alla bozza di CTU, la valutazione del presunto discostamento della condotta sanitaria da quella eIGibile, in punto di iter diagnostico, è stata parametrata alle indicazioni delle Linee Guida che non erano coeve ai fatti controversi (avvenuti nel 2011) ed erano pertanto inutilizzabili, se è vero che le Linee Guida
Europee sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari nella pratica clinica (versione 201228) sono state pubblicate nel 2013 e dunque successivamente ai fatti di causa;
- che i consulenti tecnici d'ufficio hanno sostenuto, sulla base della lettura (del referto automatizzato) degli ECG praticati in data 17.03.2011 e 17.04.2011, che i sanitari avrebbero dovuto diagnosticare una malattia coronarica in capo alla IG.ra , ponendo quindi indicazione ad un Per_1 trattamento elettivo che avrebbe potuto, in tesi, scongiurare l'evento acuto occorso alla paziente nei giorni precedenti l'exitus; che gli stessi consulenti tecnici d'ufficio hanno sostenuto che fu imprudente dimettere la paziente la sera del 27.04.2011 poiché in tale occasione vi era
«un'indicazione perentoria all'esecuzione di ecocardiografia e coronarografia», atteso che in quel momento la probabilità di morte entro 6 mesi della paziente era del 27% (sulla base del punteggio
GRACE30), affermando quindi implicitamente che un eventuale trattamento riperfusivo avrebbe potuto sortire effetti salvifici;
- che nella consulenza tecnica disposta dal P.M. la decisione di dimettere la paziente alle ore
22.33 del 27.04.2011 viene ugualmente ritenuta imprudente e tuttavia viene poi in concreto esclusa qualsiasi efficacia eziologica di tale condotta nel determinismo del decesso della IG.ra ; Per_1
- che, in data 26.04.2011, a causa di un episodio di dispnea, la IG.ra richiedeva l'intervento a Per_1 domicilio del 118, ma, nonostante il medico che l'aveva visitata conIGliasse il ricovero ospedaliero, ella lo rifiutava. Il giorno successivo, il 27.04.2011, la , per il persistere della sintomatologia Per_1 dispnoica, veniva trasportata al Pronto Soccorso dell' di Gela. Ivi i sanitari le apprestavano Pt_5 le prime cure e, in particolare, richiedevano esami ematochimici, che evidenziavano un quadro di insufficienza renale ed ipertransaminasemia. Posto che la paziente non riferiva dolore toracico e/o epigastrico, alle ore 22.33 veniva dimessa con invito a ritornare l'indomani, per eseguire consulenza infettivologica e nefrologica;
16 - che il 28.04.2011, la IG.ra si recava in Pronto Soccorso, ma in attesa di eseguire la prescritta Per_1 consulenza infettivologica, durante la consulenza nefrologica, il medico ravvisava la necessità di sottoporla a consulenza cardiologica. Giunta al reparto di Cardiologia, alla IG.ra venivano Per_1 riscontrate condizioni molto gravi, cosicché veniva immediatamente chiamato il rianimatore, ma nonostante il tempestivo intervento dello stesso e le corrette manovre di rianimazione cardiorespiratoria, alle ore 13.50 la paziente decedeva;
- che il rifiuto opposto dalla IG.ra in occasione dell'accesso domiciliare del 118 è stato del Per_1 tutto obliterato nella valutazione dei consulenti tecnici d'ufficio e totalmente sottaciuto in sentenza mentre, sul punto, risulta dirimente l'incontrovertibile dato temporale emerso all'autopsia, ossia che l'insorgenza dell'infarto miocardico acuto è databile nelle 48/72 ore precedenti il decesso;
- che l'importanza di quest'ultimo dato è assolutamente fondamentale, poiché: 1) l'infarto occorse nella mattina del 26.04.2011 o qualche ora prima;
2) l'esecuzione di trattamenti riperfusivi farmacologici (trombolisi) ovvero endovascolari (apposizione di stent, ossia angioplastica) non erano in concreto praticabili la sera del 27.04.2011 poiché fuori dalla golden hour, ossia il tempo massimo entro cui il trattamento può avere utilità che è pari a 90 minuti;
- che, se da un lato, nel determinismo dell'exitus della IG.ra assume rilievo eziologico di Per_1 condicio sine qua non il rifiuto al ricovero opposto dalla paziente in data 26.04.2011, dall'altro la condotta assunta dai sanitari del la sera del 27.04.2011 assurge ad elemento causalmente Parte_6 indifferente rispetto alla vicenda esiziale della paziente, così come pure affermato nella consulenza tecnica del P.M.;
- che tutti gli studi in letteratura scientifica e le linee guida nazionali ed internazionali, hanno evidenziato tre elementi fondamentali: 1) Il tempo impiegato per la riperfusione miocardica deve essere il più breve possibile, poiché i più grandi benefici per il paziente si ottengono quando la terapia riperfusiva (sia angioplastica, sia trombolisi) avviene entro le prime 2-3 ore dall'insorgenza dei sintomi;
il tempo totale di ischemia cardiaca, che va dalla comparsa dei sintomi alla riperfusione, è dunque il fattore più importante ai fini degli esiti clinici, sia in termini di mortalità che morbilità. Il modo per conseguire il trattamento ottimale è minimizzare, dunque, i ritardi allo scopo di ottenere i maggiori benefici clinici: lunghi ritardi temporali, prima dell'esecuzione della terapia riperfusiva, sono associati ad un peggiore outcome clinico. 2) L'angioplastica primaria ha ampiamente sostituito la terapia trombolitica come strategia riperfusiva preferita, dal momento che consente di ottenere risultati migliori rispetto alla trombolisi sistemica (divenuta meno frequente in tutta Europa e Nord
America), sia in termini di mortalità che morbilità. Per tale motivo, quando possibile, la PTCA deve essere sempre preferita alla trombolisi, in quanto assicura un ripristino della pervietà vasale più 17 efficace, un minor numero di recidive di occlusioni, una migliore funzionalità ventricolare sinistra residua, una migliore evoluzione clinica ed evita il rischio di complicanze emorragiche presenti con la trombolisi;
3) La terapia trombolitica, in caso di successo, deve essere sempre seguita da una coronarografia entro le 24 ore, non urgente: infatti diversi studi in letteratura hanno mostrato che tale esame, dopo una trombolisi efficace, riduce l'incidenza di nuovi infarti e di nuovi episodi di ischemia cardiaca. In caso di insuccesso, invece, la terapia trombolitica deve essere sempre seguita da una coronarografia d'urgenza, immediata, con PTCA di salvataggio in tempi brevi. Infatti, l'unico modo per rimediare ad una trombolisi inefficace è eseguire immediatamente una angioplastica d'urgenza.
È, dunque, un dato consolidato il fatto che una angioplastica (PTCA) sia primaria che di salvataggio, per avere apprezzabili probabilità di successo sia in termini di mortalità che di morbilità, deve avvenire nel più breve tempo possibile. Deve pertanto escludersi che l'invocato trattamento riperfusivo, quand'anche eseguito, potesse offrire alla IG.ra delle IGnificative ed apprezzabili Per_1 possibilità di sopravvivenza. Ciò è ulteriormente avvalorato dal punteggio Euroscore II, su cui si pure Parte si soffermavano la difesa dell' ed i propri consulenti tecnici di parte nel giudizio di primo grado;
- che, in considerazione dell'anatomia sfavorevole dell'occlusione, l'unica strategia di trattamento poteva essere rappresentata da un intervento di by pass aortocoronarico, eseguibile previa sternotomia
(cioè a cielo aperto) e mediante la tecnica della circolazione extracorporea ovvero con quella del cuore battente. Solo in tale ipotesi la paziente avrebbe potuto avere un minimo di chance di sopravvivenza ma con i dati a disposizione dei sanitari era impossibile formulare una diagnosi (di fatto ineIGibile), ragione per cui, quand'anche la paziente non fosse stata dimessa, i sanitari si sarebbero potuti avvedere della patologia solo nella fase più acuta e terminale della stessa, quando ormai non vi erano più speranze di salvezza per la paziente;
- che alla posizione espressa nella consulenza tecnica del P.M., fatta propria sin dalle prime cure Parte dalla difesa dell' , nonché ai rilievi scientifici offerti dai Consulenti della in Parte_2 sede di osservazioni alla CTU, nessuna replica è stata offerta dai consulenti tecnici d'ufficio e tantomeno dal Tribunale nella sentenza impugnata;
- che il giudizio di responsabilità emesso dai consulenti tecnici d'ufficio e poi recepito dal Parte Tribunale nisseno (il quale secondo l'appellante avrebbe aderito in maniera acritica alle conclusioni dei suoi consulenti mentre avrebbe totalmente pretermesso le difese spiegate dalla Parte
, non indica la legge di copertura atta a spiegare i rapporti di causa-effetto tra l'agire umano, le preesistenze patologiche e l'evento esiziale occorso alla IG.ra ; Persona_1
18 - che era onere degli originari attori provare il nesso tra la condotta sanitaria e l'evento di danno mentre, nella specie, la motivazione della sentenza è solo apparente e ciò integra un autonomo ed assorbente vizio di nullità della sentenza gravata;
- che il Tribunale, nell'aderire alle conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio ha omesso di affrontare le analitiche censure sollevate dalla difesa della e di spiegare le ragioni Parte_2 del proprio dissenso, anche rispetto alle risultanze della consulenza tecnica effettuata in sede penale su incarico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela, incorrendo nella violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113 e 116 c.p.c., 111 Cost., 1218, 2697, 2699 e seguenti c.c., 40 e 41
c.p. trasponendo inoltre sul piano decisionale i vizi già rilevati nel primo motivo d'appello che funge da presupposto della sentenza.
Con il terzo motivo di appello (rubricato: “Omessa, insufficiente o, comunque, incongrua motivazione, omessa e/o erronea valutazione delle prove e conseguente erronea liquidazione del Parte danno non patrimoniale”) la in sintesi, afferma (vedi pagg. 52-64 atto di appello):
-che il Tribunale ha effettuato in maniera erronea la liquidazione del danno non patrimoniale asseritamente patito iure proprio dagli attori in quanto, sebbene abbia affermato di applicare le
Tabelle del Tribunale di Milano (anno 2021), ha riconosciuto importi monetari che non osservano i principi dettati dalle stesse tabelle;
- che la tabella del Tribunale di Milano 2021 non garantisce un minimo garantito per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e quindi il giudice di merito deve motivare le liquidazioni che si discostino dagli estremi dei range indicati;
- che gli attori hanno dedotto il legame familiare intercorrente con la loro madre , Persona_1 descritto espressamente in termini di normalità, senza tuttavia specificare come si atteggiasse il rapporto tra ciascuno di essi e la de cuius e, soprattutto, senza fornire l'allegazione e la prova dello sconvolgimento di vita o altro elemento che potesse giustificare una personalizzazione del risarcimento ed il discostamento dal valore minimo della forbice previsto dalla tabella;
- che dagli atti del giudizio non emerge la descrizione di un solo episodio di vita vissuta che possa valorizzare il pregiudizio patito;
è come se tutti avessero sofferto nello stesso modo e con la stessa intensità; è proprio questa genericità che delegittima la particolare intensità del vincolo. Per provare il reale sconvolgimento di un'esistenza non occorre una “lista” per ogni singolo congiunto del prima e del dopo;
sarebbe stato sufficiente descrivere singoli momenti di vita vissuta che sono andati perduti e che saranno irripetibili per ciascuno all'indomani della dipartita del congiunto;
19 - che le Tabelle del Tribunale di Milano 2021 prevedono delle forbici che consentono di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, tipizzabili in particolare: nella sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta (ma anche nell'età della vittima primaria e delle vittime secondarie). Tuttavia, come chiarito dall'Osservatorio sulla Giustizia del
Tribunale di Milano, non esiste un minimo garantito da liquidarsi in ogni caso: il Giudice deve valutare caso per caso e la parte è comunque gravata dagli oneri di allegazione e prova del danno non patrimoniale subito;
- che rimane fermo il dovere di motivazione dei criteri adottati per graduare il risarcimento nel range previsto dalla Tabella od anche al di fuori della stessa. Il Giudice, attraverso il ricorso alle presunzioni, può sopperire alla carenza di prova, ma non anche al mancato esercizio dell'onere di allegazione, concernente sia l'oggetto della domanda che le circostanze in fatto su cui la stessa si fonda;
- che il ricorso alla prova presuntiva non può ridursi ad un critico automatismo in forza del quale, una volta provata la lesione personale, si debba inferire necessariamente l'esistenza di un danno morale in capo ai prossimi congiunti della vittima primaria, in quanto si finirebbe per degradare il danno parentale a danno-evento o in re ipsa;
- che nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle originarie domande, la Corte dovrà operare una riduzione degli importi ben al di sotto della soglia minima. Secondo l'id quod plerumque accidit si può supporre credibilmente una prospettiva di esistenza in vita assolutamente limitata della IG.ra , cui consegue in capo ai congiunti una aspettativa di godimento del rapporto parentale in Per_1 un orizzonte temporale assai ridotto. Ciò avrebbe imposto al Giudice di prime cure di liquidare il danno parentale ben al di sotto della soglia minima;
- che quand'anche si volessero ritenere fondate le argomentazioni espresse dai consulenti tecnici d'ufficio, giammai potrebbe disconoscersi un'efficienza causale alla condotta della IG.ra che Per_1 colposamente rifiutò il ricovero in data 26.04.2018: infatti, se si sostiene, come hanno fatto gli
Ausiliari, che le dimissioni del 27.04.2011 siano censurabili poiché in quell'occasione potevano ancora attuarsi azioni terapeutiche idonee ad evitare il decesso della paziente, a maggior ragione dovrà ritenersi che le possibilità di un diverso esito potessero essere salvaguardate ove la IG.ra avesse, Per_1 il giorno precedente, acconsentito al ricovero. Ciò specie in considerazione del dato autoptico, di per sé incontrovertibile poiché ottenuto su base istologica, che consente di datare l'insorgenza dell'infarto a 48-72 ore prima dell'exitus e dunque proprio al giorno 26.03.2011, data del rifiuto della paziente all'ospedalizzazione; 20 - che il Giudice di prime cure ha errato nella liquidazione del danno parentale, poiché in ragione di tutti gli elementi della fattispecie avrebbe potuto, a tutto concedere, essere liquidata in una frazione del valore minimo previsto dalla Tabella di Milano 2021 del danno da perdita del congiunto e, segnatamente, in una quota pari al 10% del predetto valore, con una leggera maggiorazioni in favore del IG. CP_8
- che, in ogni caso, gli elementi probatori emersi in corso del giudizio e l'utilizzo dei criteri forniti dall'Osservatorio di Milano nell'elaborazione della tabella del danno non patrimoniale da perdita del congiunto (edizione 2021) avrebbero dovuto indurre il Giudice di prime cure a quantificare il risarcimento in una misura senz'altro inferiore al valore tabellare minimo della predetta tabella.
Con il quarto motivo di appello (rubricato: “Omessa, insufficiente o, comunque, incongrua motivazione ed indebito riconoscimento del danno da ritardo sotto forma di interessi compensativi”) Parte la in sintesi, afferma (vedi pagg. 64 - 71 atto di appello):
- che a latere delle statuizioni in ordine al riconoscimento del danno non patrimoniale in favore degli attori, il Giudice di prime cure procede al riconoscimento del danno da ritardo e tuttavia la statuizione in esame è viziata poiché retta da una motivazione solo apparente o comunque errata in punto di diritto e che, in ogni caso, non rende conto del criterio liquidativo utilizzato ed in particolare del saggio degli interessi applicati;
- che la rivalutazione non è necessaria se la liquidazione del danno avviene direttamente in moneta attuale o all'attualità, così come avviene allorquando si utilizzano le apposite Tabelle di ultima edizione;
- che la rivalutazione monetaria non è un effetto della mora e non ha nulla a che vedere con questa in quanto la rivalutazione attiene alla stima del danno nel suo esatto ammontare;
che, con riferimento alla mora, l'autore di un fatto illecito è in mora ex re dal giorno stesso dell'illecito (art. 1219/2 n. 1
c.c.); che mentre gli effetti del ritardato pagamento di una obbligazione di valuta sono previsti dalla legge (art. 1224 c.c.), nessuna norma di legge disciplina gli effetti della mora nelle obbligazioni di valore;
che vi hanno provveduto le S.U. della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 1712/1995;
- che stabilire cosa avrebbe fatto il creditore del proprio denaro, se il debitore avesse adempiuto la propria obbligazione nell'immediato dopo aver commesso il fatto illecito, è valutazione che va compiuta in via equitativa, ai sensi dell'art. 2056 c.c., coi criteri seguenti: a) il danno da mora nelle obbligazioni di valore, dovendo liquidarsi in via equitativa e presuntiva, può avvenire a forfait o sotto forma di interessi;
b) in questa seconda ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati sul credito
21 rivalutato alla data della liquidazione;
c) il saggio degli interessi da applicare non deve essere necessariamente quello legale;
- che poiché per le obbligazioni di valore non c'è alcuna norma che preveda il pagamento di interessi quale effetto automatico della mora (al contrario di quanto prevede l'art. 1224 c.c. per le obbligazioni di valuta), il risarcimento del danno in esame non è in re ipsa. Non trattandosi di danno presunto per legge, ma di danno che deve essere allegato e provato, con tutti i mezzi, anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi. Tale danno, pertanto, può anche essere negato dal Giudice, in considerazione delle peculiarità del caso concreto;
- che i cd. interessi compensativi, accordati al creditore di una obbligazione di valore, di interessi non hanno che il nome: essi non sono frutti civili di un capitale, ma una mera modalità di calcolo di una componente dell'(unico) credito risarcitorio: e per l'esattezza la stima del danno da lucro cessante, derivante dalla perduta possibilità di disporre tempestivamente di una somma di denaro per investirla e ricavarne un lucro;
- che l'attribuzione degli interessi compensativi (rectius, del lucro cessante da ritardato adempimento delle obbligazioni di valore, liquidato sotto forma di interessi), al contrario della rivalutazione, non può avvenire d'ufficio, ma eIGe una domanda espressa di risarcimento del danno da lucro cessante, patito dal danneggiato in conseguenza del ritardato pagamento della somma a lui dovuta e, conseguentemente, la prova di tale danno;
-che la determinazione degli interessi compensativi non è automatica, né presunta iuris et de iure, ma presuppone che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti. In virtù di questo principio, la S.C. ha escluso che sulla somma rivalutata potessero essere liquidati gli interessi compensativi al tasso dei Buoni del Tesoro poliennali con scadenza a dieci anni, in quanto aventi una redditività maggiore rispetto al tasso legale, non essendo stato provato che la predetta somma, se liquidata tempestivamente, sarebbe stata impiegata in quell'investimento. Tale orientamento ha trovato definitiva consacrazione nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 16990/2017;
- che il danno da mora nelle obbligazioni di valore è uno dei tanti diversi pregiudizi che il danneggiante può causare alla vittima. Esso tuttavia: 1) non è in re ipsa, in quanto per l'entità del credito o per la propensione al consumo del creditore, non è detto che la somma dovuta, se tempestivamente incassata, sarebbe stata sicuramente investita ed avrebbe altrettanto sicuramente
22 prodotto un lucro;
2) non è disciplinato da alcuna norma che, come dispone l'art. 1224 c.c. per le obbligazioni di valuta, ne prevede l'automatica spettanza al creditore;
- che questo danno deve essere chiesto, allegato e provato: se così non fosse, esso riceverebbe, in assenza di qualsiasi norma in tal senso, un trattamento diverso e privilegiato rispetto a tutte le altre poste di danno causate dal fatto illecito. Nel caso di specie gli attori non hanno correttamente dimostrato la sussistenza del detto pregiudizio e, pertanto, il Giudice non avrebbe dovuto riconoscere alcun ristoro in relazione al ritardato pagamento;
- che gli attori nulla hanno provato, tanto in ordine alla sussistenza di un reale pregiudizio derivante dal ritardo del pagamento, quanto in ordine all'attitudine degli attori ad investire i propri risparmi;
- che le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 1712/95 hanno stabilito che se l'intervallo di tempo fra l'illecito ed il suo risarcimento è cospicuo e l'inflazione è ragguardevole, gli interessi vanno calcolati sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo;
oppure calcolando indici medi di rivalutazione;
- che il Giudice, nel liquidare il danno da ritardato adempimento, è tenuto ad enucleare specificamente la somma attribuita a titolo di danno da ritardato adempimento, distinguendola dalla liquidazione della somma attualizzata, allo scopo di permettere l'individuazione del percorso logico- argomentativo seguito e di consentire il controllo dell'osservanza dei corretti principi in tema di liquidazione del danno da ritardo con la tecnica degli interessi compensativi;
- che, nella specie, la sentenza oggetto di gravame risulta viziata anche per difetto di motivazione, in quanto il Giudice avrebbe dovuto indicare in motivazione la base di computo su cui calcolare il lucro cessante nella forma degli interessi;
il saggio di interessi da applicare al caso di specie e per quale motivo sia stato scelto;
- che occorre riformare in toto le statuizioni sugli interessi presenti nel dispositivo della sentenza gravata, ovvero modificarle, e statuire che in difetto di prova circa l'attitudine degli appellati agli investimenti fruttiferi, nulla si può loro attribuire a titolo di danno da lucro cessante provocato dal ritardo nel pagamento del risarcimento riconosciuto in relazione ai fatti di causa, sicché, in denegata ipotesi di condanna dell' anche in grado d'appello, sulle somme liquidate potranno Parte_2 essere riconosciuti esclusivamente gli interessi legali decorrenti dalla pronuncia (e non dall'evento di danno) e sino all'effettivo soddisfo;
- che il Tribunale di Caltanissetta, nel riconoscere sostanzialmente interessi compensativi a ristoro del danno consistente nel lucro cessante da ritardo sugli importi liquidati all'attualità, ha violato gli
23 artt. 111 Cost., 113 c.p.c., 1223, 1225 e 1226 c.c. nonché i principi espressi dalle SS.UU. nelle sentenze nn. 1712/1995 e 16990/2017.
Parte Sulla scorta di tali motivi la formulando altresì contestuale istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n. 539/2021 del Tribunale ordinario di Caltanissetta, pubblicata in data 30.09.2021, ha rassegnato nell'atto di appello le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello di Caltanissetta, contrariis reiectis, così provvedere:
1. In via preliminare sospendere in tutto o in parte l'efficacia esecutiva della sentenza n. 539/2021 pubblicata il
30.09.2021 e resa dal Tribunale Ordinario di Caltanissetta, I Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Insinga Maria Lucia, nel giudizio civile recante RG n. 1693/2015, ovvero sospendere
l'esecuzione, se nel frattempo intrapresa.
2. In via principale e nel merito, in riforma della sentenza
n. 539/2021 pubblicata il 30.09.2021 e resa dal Tribunale Ordinario Caltanissetta, I Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Insinga Maria Lucia, nel giudizio civile recante RG n. 1693/2015, accogliere il proposto appello per i motivi esposti con vittoria di spese ed onorari – oltre accessori di legge – del primo e del secondo grado di giudizio, ponendo a carico degli appellati le spese della
CTU espletata in primo grado, nonché della CTU eventualmente espletata in grado d'appello.
3. In via subordinata e senza recesso, riformare l'appellata sentenza riducendo gli importi di condanna nei limiti del giusto e provato, secondo quanto esposto e motivato nel corpo del presente atto, con rimodulazione di spese ed onorari del primo grado di giudizio e con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge, per il secondo grado di giudizio.
4. Accertare e dichiarare il diritto alla restituzione della , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, previa dimostrazione in corso di giudizio dell'avvenuto pagamento, delle somme eventualmente corrisposte a qualsiasi titolo nelle more dell'appello in favore degli odierni appellati e/o dei procuratori dichiaratisi antistatari, in ottemperanza della sentenza di primo grado n. 539/2021 pubblicata il 30.09.2021 e resa dal Tribunale Ordinario Caltanissetta, I Sezione
Civile, in persona del Giudice dott.ssa Insinga Maria Lucia, nel giudizio civile recante RG n.
1693/2015, oltre interessi legali decorrenti dal giorno del pagamento.
5. In caso di parziale accoglimento del proposto appello e parziale riduzione delle somme dovute rispetto a quanto stabilito nell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare il diritto alla restituzione della
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, previa dimostrazione in corso di giudizio dell'avvenuto pagamento, delle somme eventualmente corrisposte a qualsiasi titolo nelle more dell'appello in favore degli odierni appellati
e/o dei procuratori dichiaratisi antistatari, in ottemperanza della sentenza di primo grado n.
539/2021 pubblicata il 30.09.2021 e resa dal Tribunale Ordinario Caltanissetta, I Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Insinga Maria Lucia, nel giudizio civile recante RG n. 1693/2015, nei
24 limiti degli importi pagati in eccedenza rispetto al quantum che sarà determinato dall'Ecc.ma Corte di Appello di Caltanissetta, oltre interessi legali decorrenti dal giorno del pagamento.
6. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre spese generali, CPA ed
IVA come per legge”.
§§§
Gli appellati , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
e si sono costituiti tempestivamente, mediante Controparte_6 CP_7 Parte_4 deposito di una comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale condizionato.
Gli appellati hanno argomentato che i motivi di appello sono inammissibili o, comunque, infondati, e hanno concluso in via principale per il rigetto dell'impugnazione.
Parte Gli appellati, nella denegata ipotesi che l'appello della venga ritenuto in tutto o in parte fondato, hanno proposto appello incidentale condizionato.
L'appello incidentale condizionato è motivato come segue (vedi pagine 20-22 comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato):
<Il presente appello incidentale condizionato investe la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto “inammissibile”, anziché” assorbita”, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chances formulata dagli attori.
8.1. Gli attori, nell'atto introduttivo del giudizio, come già accennato avevano formulato due domande, l'una subordinata all'altra. In via principale, avevano affermato che la condotta dei sanitari aveva causato la morte della propria madre, e chiesero il risarcimento del danno iure proprio patito in conseguenza di tale fatto. In via subordinata, avevano sostenuto che, ove fosse rimasto incerto il nesso di causa fra la condotta dei sanitari e la morte della propria madre, in ogni caso quest'ultima, se fosse stata tempestivamente curata, avrebbe avuto maggiori chances di sopravvivere. , di conseguenza, anche se fosse rimasto incerto il nesso di causa fra Persona_1 omissione e morte avrebbe comunque patito un danno da perdita di chances, il cui credito risarcitorio, morendo, la vittima primaria aveva trasmesso ai suoi eredi.
Tanto si era esposto alle pagine 7-9, §§ 6 e ss., dell'atto di citazione.
8.2. Il tribunale di Caltanissetta, accogliendo la domanda principale, avrebbe dovuto conseguentemente ritenere “assorbita” la domanda subordinata. Il Tribunale, invece, ha esaminato nel merito della domanda subordinata, qualificando la “inammissibile” perché proposta “dagli attori in proprio, invece che nella qualità di eredi”. Gli odierni appellanti incidentali intendono
25 censurare in via condizionata tale statuizione, per evitare la formazione di qualsivoglia giudicato interno. La suddetta statuizione del Tribunale è erronea sotto due aspetti.
8.3. In primo luogo, è erronea perché, come già detto, il Tribunale accogliendo la domanda principale avrebbe dovuto dichiarare assorbita la domanda subordinata. Quando, infatti, come nel caso di specie, la domanda principale e quella subordinata sono tra loro in rapporto di reciproca esclusione, l'accoglimento dell'una impedisce l'esame dell'altro e viceversa.
8.4. In secondo luogo, la statuizione del Tribunale è erronea in quanto in virtù del noto principio della confusione del patrimonio dell'erede con quello del de cuius, chi acquista a titolo ereditario un credito già esistente in capo al proprio dante causa diventa a sua volta creditore tout court, senza che sia possibile distinguere “la qualità di erede” dalle altre “qualità” del creditore. Pertanto gli attori, assumendo di essere eredi di;
allegando che quest'ultima aveva patito un danno Persona_1 in vita;
deducendo che il credito di si era ad essi trasferito iure haereditario, avevano Persona_1 compiuto tutte le allegazioni necessarie e sufficienti perché la loro domanda subordinata, nel caso di rigetto della domanda principale, fosse esaminata nel merito.
8.5. In conclusione, col presente motivo di appello incidentale gli attori chiedono che, nel caso in cui
Codesta Eccellentissima Corte ritenesse non sufficientemente provato il nesso di causa fra la condotta dei sanitari e la morte di , sia dichiarata ammissibile fondata la domanda di Persona_1 risarcimento del danno da perdita delle chances di sopravvivenza sofferta da , ed il cui Persona_1 credito risarcitorio è stato trasmesso gli eredi>>.
Gli appellati, quindi, rassegnano le conclusioni chiedendo il rigetto della richiesta di inibitoria e, nel merito, il rigetto dell'appello. Solo in via subordinata, chiedono accogliere l'appello incidentale condizionato per i motivi esposti dal paragrafo 8 al paragrafo 8.5. della loro comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto chiedono, in tal caso, di condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in Parte_1 favore degli appellanti incidentali condizionati del danno da perdita di chances meglio descritto in atto di citazione del primo grado, ovvero qualsiasi altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno del sinistro sino al saldo. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Elettra Bruno, procuratore antistatario.
§§§
26 La Corte, con ordinanza in data 24.5.2022, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza n. 539/2021 del Tribunale di Caltanissetta, pubblicata in data 30 settembre Parte 2021, appellata dalla
La Corte, con ordinanza in data 24.5.2022, depositata in data 9.6.2022, ha ritenuto la causa matura per la decisione, senza necessità di disporre la rinnovazione della CTU, e ha invitato i procuratori delle parti a precisare le rispettive conclusioni fissando l'udienza del 28 novembre
2024 per la precisazione delle conclusioni.
L'udienza per la precisazione delle conclusioni è stata poi differita al 2 dicembre 2024 e stata sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
La Corte, verificato il deposito delle dette note, alla scadenza del termine assegnato per il loro deposito, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
********* Parte In rito, l'appello principale della è ammissibile ex art. 342 c.p.c. e del pari lo è l'appello incidentale condizionato proposto da , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, e .
[...] Controparte_6 CP_7 Parte_4
La Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un. -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie, sia l'impugnazione principale che l'impugnazione incidentale condizionata contengono una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice.
Si esaminano, ora, i motivi di appello.
Il primo motivo di appello (rubricato: “Errato inquadramento della fattispecie in relazione alla natura contrattuale della dedotta responsabilità ed errata ripartizione dell'onere della prova. nullità assoluta della ctu. Omessa pronuncia o, in subordine, incongrua motivazione per avere il tribunale 27 affermato la responsabilità della nel decesso della SI.ra ”) sviluppa Parte_2 Persona_1 più censure.
La Corte rileva che il motivo è infondato quanto alla doglianza concernente la dedotta “nullità della CTU” disposta in prime cure. Parte L'appellante sostiene che la disposta CTU è esplorativa, in quanto la difesa di parte attrice Parte si sarebbe limitata ad una mera allegazione dell'inadempimento ascritto alla convenuta, senza fornire alcun elemento teso alla prova dell'elemento soggettivo dell'illecito costituito dalla colpa. Da qui, secondo l'appellante, l'affermazione che la CTU espletata in prime cure sarebbe radicalmente nulla per essersi il giudice sostituito alla parte attrice nel fornire la prova degli elementi costitutivi della domanda.
Tale doglianza è infondata.
Gli attori, nell'atto di citazione (unicamente errando quanto all'indicata età di Persona_1 al momento del decesso, posto che non aveva 61 ma 71 anni), hanno compiutamente esposto i fatti a sostegno della loro domanda.
In particolare, come si evince dalla lettura dell'atto di citazione (vedi pagine 2-5), gli attori hanno chiaramente esposto nell'atto introduttivo del giudizio i fatti e le circostanze che, nella prospettazione degli attori, erano sufficienti a fondare la responsabilità della struttura sanitaria
( ) dove la stessa era stata ricoverata. Parte_5 Persona_1
E ciò sia in ordine alla condotta colposa dei sanitari, sia in ordine al nesso causale tra la condotta stessa e il decesso di , sia in ordine ai danni patiti. Persona_1
Con l'atto di citazione gli attori hanno depositato copiosa documentazione a sostegno della loro domanda, come si evince dall'indice dei documenti di cui alle pagine 10 e 11 dell'atto di citazione. In particolare sono state depositate le cartelle cliniche, i risultati dell'esame autoptico, la relazioni dei consulenti tecnici di parte. Parte Non è quindi fondata l'affermazione della che la CTU medico legale disposta in primo grado, effettuata da un medico – legale con l'ausilio di uno specialista in cardiologia, sia esplorativa.
In tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione "percipiente", quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone.
Il caso in esame è poi disciplinato dalle norme anteriori all'entrata in vigore della legge n.
189 del 2012 (c.d. Legge Balduzzi) e della legge n. 24 del 2017 (c.d. Legge Gelli).
28 L'art. 15 della l. n. 24 del 2017, che stabilisce l'obbligatorietà della perizia o consulenza collegiale nei procedimenti civili aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, non è applicabile ai processi pendenti, trattandosi di norma processuale e non sostanziale che dispone solo per il futuro, non avendo efficacia retroattiva. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza d'appello fondata su una c.t.u. espletata, prima dell'entrata in vigore della norma citata, da un medico legale senza l'ausilio di uno specialista) (Cass. 13060/2024).
Nel caso di specie, il giudizio di primo grado è iniziato nel 2015 e, quindi, l'art. 15 della l.
n. 24 del 2017 (relativo ai requisiti da osservare per la "nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria") non è applicabile, in base al principio tempus regit actum, trattandosi di un giudizio iniziato anteriormente alla sua entrata in vigore.
Pertanto, la CTU effettuata in primo grado, redatta da un medico-legale in collaborazione con uno specialista in cardiochirurgia, è utilizzabile ai fini della decisione. Parte Ulteriore censura della è quella che, da parte del Giudice di prime cure, vi è stato un errato inquadramento della fattispecie in relazione alla natura contrattuale della dedotta responsabilità della struttura sanitaria convenuta con un conseguente errore nella ripartizione dell'onere della prova.
Il Collegio rileva che questa censura è fondata laddove afferma che non è predicabile la natura contrattuale della responsabilità della struttura per non diligente esecuzione di una prestazione medico-sanitaria, in relazione a pretesa risarcitoria, come quella di specie, azionata iure proprio dagli attori per la perdita del rapporto parentale in conseguenza della morte della loro madre.
La giurisprudenza di legittimità, in recenti arresti, ha chiarito che la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei
"terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale
(Cass. 21404/2021; conforme Cass. 14258/2020).
Atteso che gli attori hanno formulato una richiesta di risarcimento del danno patito "iure proprio", per perdita del rapporto parentale, la responsabilità della struttura sanitaria per l'operato dei suoi medici non è perciò riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale
è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il paziente;
ne consegue che l'ambito risarcitorio è necessariamente di natura extracontrattuale, poiché gli stretti congiunti non rientrano nella specie dei
29 "terzi protetti dal contratto", se non quando sono portatori di un interesse strettamente connesso a quello già regolato nella programmazione negoziale intercorsa tra il nosocomio ed il paziente. Parte La pur fondata censura della circa l'errato inquadramento della struttura sanitaria non comporta però la totale riforma della decisione finale espressa dalla sentenza impugnata, in quanto è pur sempre corretta l'affermazione finale del Tribunale di Caltanissetta circa la responsabilità della struttura sanitaria. Si tratta unicamente di procedere alla correzione della motivazione della sentenza di primo grado.
La Corte rileva che nella loro domanda introduttiva gli attori hanno puntualmente allegato
(cfr. pagine 4 e 5 dell'atto di citazione) le condotte ritenute omissive dei sanitari (vedi paragrafi 4.3, 4.4 e 4.5 ) ed il giudice può e deve sempre qualificare i fatti puntualmente indicati dagli attori.
Infatti è stato chiarito, da parte della giurisprudenza di legittimità, che l'individuazione della norma che regola il criterio di imputazione della responsabilità applicabile alla fattispecie concreta non implica una qualificazione della domanda, traducendosi nella semplice selezione della disciplina giuridica a cui i fatti accertati sono soggetti, con la conseguenza che, nell'esercizio di detto potere, il giudice non incontra il limite del giudicato sostanziale eventualmente formatosi sugli elementi costitutivi della fattispecie e può invocare una diversa regola di responsabilità rispetto a quella applicata nel grado precedente, anche se non vi è stata tempestiva impugnazione della corrispondente statuizione (cfr. Cass. 29232/2024).
Nulla osta a che i fatti esposti dagli attori, nella domanda introduttiva, posti a fondamento della pretesa risarcitoria esercitata “iure proprio” per la perdita del rapporto parentale, possano essere direttamente qualificati dalla Corte e così fondare la responsabilità della struttura Parte ospedaliera e della convenuta in termini di responsabilità extracontrattuale anziché contrattuale.
La responsabilità della struttura ospedaliera è da qualificare come extracontrattuale rispetto alla pretesa risarcitoria azionata “iure proprio” dagli attori per la perdita del rapporto parentale, con la conseguenza che gli attori hanno l'onere di provare non solo i danni patiti
“iure proprio” ed il nesso causale (come ritenuto dal giudice di prime cure) ma anche la colpa dei sanitari della struttura ospedaliera dove fu ricoverata la SI.ra (madre Persona_1 degli attori). E per le ragioni di seguito esposte si vedrà che esiste la responsabilità della Parte
anche se qualificata come di natura extracontrattuale.
L'ulteriore censura formulata con il primo motivo di appello (Omessa pronuncia o, in subordine, incongrua motivazione per avere il tribunale affermato la responsabilità della nel Parte_2 decesso della SI.ra ”) è connessa alle censure formulate con il secondo motivo Persona_1
30 di appello (Omessa pronuncia o, in subordine, apparente o, comunque, incongrua motivazione per avere il tribunale affermato la responsabilità della nel decesso della SI.ra Parte_2 Per_1
), e quindi le censure possono essere esaminate congiuntamente.
[...]
Parte La Corte ritiene che non siano fondate le doglianze della appellante laddove essa afferma:
1) che il Giudice di prime cure ha acriticamente richiamato la Consulenza tecnica d'ufficio, senza operare alcuna verifica in ordine alla sussistenza di un nesso eziologico fra condotta censurata ed evento;
2) che il Giudice di prime cure non ha offerto alcuna argomentazione in ordine alla circostanza che l'eventuale esecuzione della condotta asseritamente doverosa da parte del personale sanitario avrebbe assicurato qualche chance di sopravvivenza alla;
Per_1
3) che il Giudice di prime cure (e per esso il CTU) non ha preso posizione sulle osservazioni Parte alla consulenza tecnica d'ufficio sollevate dalla difesa dell'
4) che nel corpo della pronuncia oggetto di impugnazione non vi è alcun riferimento argomentativo alla consulenza tecnica del Pubblico Ministero a firma del dott. e Per_5 del prof. resa nel procedimento Penale n. 550/2011 R.G.N.R. (Procura della Per_6
Repubblica presso il Tribunale di Gela) e che ha dato luogo ad un provvedimento di archiviazione, su cui pure si è incentrata la dialettica processuale delle parti;
5) che la consulenza tecnica d'ufficio effettuata in primo grado è affetta da importanti vizi metodologici, consistenti nell'utilizzo di un “aberrante ragionamento ex post” nonché – ai fini dell'individuazione della condotta eIGibile ed asseritamente violata nel caso di specie – nel richiamo a Linee Guida emanate dalla comunità scientifica in epoca successiva ai fatti di causa.
La Corte osserva che i consulenti tecnici d'ufficio nominati in prime cure, la dott.ssa Per_2
(medico-legale) ed il dott. (specialista in cardiochirurgia e chirurgia
[...] Persona_3 vascolare), sono stati incaricati dal Tribunale di rispondere ai seguenti quesiti: “...1) descrivere le patologie da cui era affetta , indicandone i sintomi e le modalità di manifestazione e Persona_1 le sue possibili evoluzioni;
2) accertare, sulla scorta della documentazione in atti: a) se in occasione degli accessi della presso il nosocomio di Gela in data 17 marzo – 17 aprile e 27 aprile 2011, Per_1 furono poste in essere tutte le indagini e gli accertamenti anche strumentali suggeriti dalla diligente applicazione della scienza medica, come eIGibili avuto riguardo alle circostanze del caso concreto;
b) se le cure prestate in occasione di tali accessi in ospedale della paziente possano qualificarsi come necessarie, tempestive e congrue rispetto al quadro clinico da costei manifestato, specificando se tale quadro clinico segnalasse ragioni di urgenza o se invece sussistessero dati, ritratti anche
31 dall'evoluzione della manifestazione patologica che al contrario che non deponevano verso una situazione di non particolare gravità; c) se, dunque, conclusivamente siano ravvisabili profili di negligenza, imprudenza o imperizia nell'operato dei sanitari sia nelle modalità che nei tempi di intervento, indicando, in caso di risposta affermativa, quali diversi accertamenti, terapie, trattamenti anche chirurgici avrebbero dovuto essere eseguiti sulla paziente ed in che tempi indicando, ove possibile, le percentuali di sopravvivenza nell'ipotesi in cui gli stessi fossero stati praticati;
d) determinare se il decesso della sia eziologicamente riconducibile, secondo un ragionevole Per_1 criterio di probabilità scientifica, alla condotta dei sanitari dell'Ospedale di Gela o ad altre cause estranee al detto operato”.
I Consulenti Tecnici d'ufficio, rispondendo ai quesiti posti, hanno preso in considerazione e Parte si sono confrontati, diversamente da quanto afferma l'appellante con la consulenza tecnica disposta da Pubblico Ministero ex art. 360 c.p.p. e con i risultati dell'esame autoptico effettuato sul cadavere della SI.ra . Persona_1
La circostanza che la sentenza impugnata non menzioni esplicitamente le emergenze della
Consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero ex art. 360 c.p.p. non determina in sé un vizio della sentenza, posto che il giudice di primo grado ha ritenuto di aderire in toto alle conclusioni dei consulenti tecnici nominati nel giudizio civile e quest'ultimi, a loro volta, hanno preso in considerazione e si sono confrontati con la consulenza tecnica disposta dal
P.M. nel procedimento penale apertosi dopo la morte della SI.ra e hanno Persona_1 compiutamente risposto a tutte le osservazioni delle parti che sono ora riversate nell'atto di appello quali argomentazioni a sostegno delle censure volte a contestare la colpa dei sanitari e l'esistenza del nesso causale.
La Corte ritiene utile riportare, anzitutto, le risposte ai quesiti fornite dai CTU (cfr. pagine 37-
41 della relazione di consulenza):
1)descrivere le patologie da cui era affetta , indicandone i sintomi e le modalità di Persona_1 manifestazione e le sue possibili evoluzioni;
La risultava affetta, già in data 17 marzo, da alterazioni elettrocardiografiche suggestive di Per_1 una sindrome ischemica coronarica pregressa. Tali anomalie insistevano in un soggetto obeso, affetto da distress respiratorio, con insufficienza renale. Veniva dimessa senza che venisse dato alcun peso al pattern elettrocardiografico. Tornava in ospedale il 17 Aprile per essere dimessa il 21 Aprile, sempre per patologia acuta respiratoria. In tale occasione il cardiologo, visto il tracciato ECG, che era sovrapponibile al precedente, suggeriva valutazione successiva, ma di tale raccomandazione non vi è traccia nella lettera di dimissioni. Pertanto in occasione dei ricoveri del 17 marzo e 17 aprile, si perde del tempo prezioso per approfondire, in elezione, la condizione cardiologica della Vullo. Il 26
32 Aprile, alle 19:03, la IG.ra viene nuovamente ricoverata perché da tre giorni accusa vomito. Per_1
In questa occasione i valori enzimatici (GOT e GPT) sono molto elevati, come sono elevate la creatininemia e la glicemia. Tuttavia, alle ore 22:33, viene inviata a casa con la prescrizione di tornare l'indomani. Tale scelta è da ritenere estremamente imprudente dal momento che in quel momento, il punteggio GRACE, è elevato: 159 punti, con una probabilità di morte del 27% entro 6 mesi. Vi era pertanto indicazione perentoria all'esecuzione di ecocardiografia e coronarografia.
2) accertare, sulla scorta della documentazione in atti:
a) se in occasione degli accessi della presso il nosocomio di Gela in data 17 marzo – 17 Per_1 aprile e 27 aprile 2011, furono poste in essere tutte le indagini e gli accertamenti anche strumentali suggeriti della diligente applicazione della scienza medica, come eIGibili avuto riguardo alle circostanze del caso concreto;
In occasione degli accessi della presso il nosocomio di Gela in data 17 marzo – 17 aprile e 27 Per_1 aprile 2011, non furono poste in essere tutte le indagini e gli accertamenti anche di natura strumentale che il caso richiedeva. Infatti in occasione dei ricoveri verificatisi in data 17 marzo e 17 aprile, andavano attenzionati i tracciati elettrocardiografici, suggestivi di ischemia, andava effettuata una curva enzimatica completa per valutare la presenza di necrosi miocardica, andava eseguito un esame ecocardiografico e, all'esito di tale iter diagnostico poteva decidersi se effettuare una coronarografia e, se il caso lo richiedeva, una terapia conservativa (trombolisi), o invasiva
(angioplastica o bypass). Ancor più perentoria risultava l'indicazione al suddetto iter diagnostico- terapeutico in data 26 aprile quando, considerato il rilievo di valori enzimatici (GOT e GPT) molto elevati, così come di elevazione della creatininemia e glicemia, andava verificato il punteggio
GRACE e, considerato come lo stesso era elevato, in quanto pari a 159 punti, con una probabilità di morte del 27% entro 6 mesi, doveva procedersi all'esecuzione di curva enzimatica, di un tracciato elettrocardiografico, di ecocardiografia e coronarografia. Invece la paziente venne mandata a casa
e, inevitabilmente, si ripresentò il giorno successivo in “pessime condizioni generali” con un grave peggioramento dell'insufficienza renale ed un aumento delle transaminasi rispetto al giorno precedente. Presentava, inoltre, valori molto elevati degli altri enzimi indicativi di necrosi miocardica (CK, CKMB, LDH). A questo punto il calcolo del punteggio GRACE era molto elevato e dopo poche ore la andò in arresto cardiaco irreversibile. Per_1
b) se le cure prestate in occasione di tali accessi in ospedale della paziente possano qualificarsi come necessarie, tempestive e congrue rispetto al quadro clinico da costei manifestato, specificando se tale quadro clinico segnalasse ragioni di urgenza o se invece sussistessero dati, ritratti anche dall'evoluzione della manifestazione patologica che al contrario che non deponevano verso una situazione di non particolare gravità;
33 Pertanto, le cure prestate in occasione dei suddetti accessi in ospedale della paziente dovevano qualificarsi come necessarie, e la loro esecuzione avrebbe rivestito i caratteri della tempestività e congruità rispetto al quadro clinico da costei manifestato. Già a partire dal 17 marzo vi erano delle alterazioni elettrocardiografiche che imponevano un tempestivo approfondimento diagnostico, proprio perché il loro evolvere incontrollato, avrebbe potuto rendere irreversibile il quadro clinico, come in effetti accaduto.
c) se, dunque, conclusivamente siano ravvisabili profili di negligenza, imprudenza o imperizia nell'operato dei sanitari sia nelle modalità che nei tempi di intervento, indicando, in caso di risposta affermativa, quali diversi accertamenti, terapie, trattamenti anche chirurgici avrebbero dovuto essere eseguiti sulla paziente ed in che tempi indicando, ove possibile, le percentuali di sopravvivenza nell'ipotesi in cui gli stessi fossero stati praticati;
Per quanto sopra detto l'attività dei sanitari deve ritenersi censurabile. Gli stessi, infatti, sin dal 17 marzo avrebbero dovuto attenzionare il tracciato elettrocardiografico della ed avviare Per_1
l'approfondimento diagnostico del caso e le relative attività terapeutiche. Andava quindi ripetuto
l'esame elettrocardiografico, effettuata curva enzimatica, ecocardiografia, coronarografia, angioplastica o bypass coronarico. Ciò avrebbe evitato, con elevata probabilità ('più probabile che non'), l'exitus.
d) determinare se il decesso della sia eziologicamente riconducibile, secondo un Per_1 ragionevole criterio di probabilità scientifica, alla condotta dei sanitari dell'Ospedale di Gela o ad altre cause estranee al detto operato;
Considerata la condotta omissiva posta in essere dai sanitari che ha impedito che si procedesse a rivascolarizzare il miocardio e, considerato altresì che il decesso della è stato determinato da Per_1 un infarto del miocardio, può affermarsi che detto decesso è eziologicamente riconducibile, secondo un ragionevole criterio di probabilità scientifica, alla condotta dei sanitari dell' . Pt_5 Pt_5
Parte A fronte delle osservazioni critiche trasmesse dai consulenti tecnici della i CTU nominati in prime cure hanno fornito le seguenti risposte:
“Per prima cosa, provvediamo a fornire l'elenco delle note di fine documento, che, per un disguido, non appaiono nella bozza, ma che sarebbero state tempestivamente trasmesse alle parti, qualora tale mancata allegazione fosse stata tempestivamente segnalata dalle stesse [NDR SEGUE UN
ELENCO CON LA BIBLIOGRAFIA CITATA].
Rettifichiamo, poi il refuso segnalato dai CTP a pag. 35 e 38 della CTU in quanto, ovviamente, il giorno del ricovero cui ci si riferisce era il 27 Aprile, come in altre parti della consulenza evidenziato
(Pag. 20 ex multis). Opportuno rilevare in proposito come tale tipologia di refusi, nel contesto di vicende cliniche complesse quale quella oggetto di valutazione, possono purtroppo verificarsi, come
34 peraltro ampiamente dimostrato dal fatto che gli stessi Dott.ri e non ne sono Per_5 Per_6 immuni, visto che in più parti delle loro note riferiscono gli eventi al 2016, come si evince dai seguenti passi: “In data 26/4/2016, la de cuius, accusava malesseri” (pg. 5) “Infatti, elemento temporale di non poco conto, in data 26/4/2016, la de cuius” (pg. 16). Ciò premesso può rilevarsi come i CTP, nelle loro note facciano riferimento ad una consulenza eseguita su incarico del P.M., tra i cui estensori figura lo stesso Dott. , che oggi assiste l'azienda ospedaliera. Sulla base dei dati Per_5 necroscopici analizzati, i CTP ritengono che, anche l'esecuzione di un intervento tempestivo non avrebbe potuto risolvere il quadro clinico, data la gravità delle lesioni coronariche riscontrare Part istologicamente. A questo punto, tenuto conto delle osservazioni dei CCTTPP , diviene opportuno, mettere nel giusto ordine i fatti oggetto di valutazione:
-> il 17 Marzo 2011, quindi circa 40 giorni prima dell'exitus, la si recava al Pronto Soccorso Per_1 dell' per dispnea in broncopatica cronica. Già in tale data viene effettuato un ECG Parte_5 che evidenzia i segni di una possibile necrosi pregressa inferiore. Inutile dire che l'avvio di un approfondimento diagnostico, già in tale data, avrebbe consentito di effettuare una rivascolarizzazione coronarica in elezione, evitando tutto l'iter clinico successivo. In proposito i
Consulenti ritengono che l'aggettivazione 'possibile', riferito alla necrosi, fa sì che il dato non possa essere considerato come certo. Tale affermazione ci trova assolutamente d'accordo, ma ciò non IGnifica che, solo perché vi era la 'possibilità' e non la certezza, di un grave evento (SCA=sindrome coronarica acuta), a rischio quoad vitam, i sanitari fossero legittimati a trascurarlo. Infatti, anche la mera 'possibilità' di una sindrome coronarica, notoriamente a rischio quoad vitam, sulla quale poteva intervenirsi terapeuticamente in maniera risolutiva ed efficace, imponeva, ai fini dell'esplicazione di una condotta prudente e diligente, un approfondimento diagnostico. Vi è peraltro da evidenziare come il reperto rilevato autopticamente proprio dal Dott. , dimostra ex post, Per_5 la correttezza della diagnosi effettuata ex ante di 'possibile' ischemia. Ciò conferma ulteriormente, qualora ce ne fosse bisogno, la necessità di procedere, già in data 17 marzo, all'approfondimento diagnostico del caso, perché tale approfondimento avrebbe consentito di risolvere la patologia in corso, interrompendone gli effetti. Quindi, al di là delle elaborazioni con power point dei dati elettrocardiografici sui quali si sono espressi i CTP, resta che il dato di una ischemia che pure elettrocardiograficamente viene etichettata come 'possibile' in data 17.3.2021, diviene un dato di
'certezza', come dimostrato dall'esame autoptico ben noto ai CTP. Quindi l'approfondimento diagnostico, con criterio ex ante, risultava imperativo, come dimostrato anche ex post. Si ricorda peraltro che l'esame elettrocardiografico è, in genere, il frutto di una registrazione prolungata della quale spesso, per motivi di spazio, vengono allegati alla cartella solo alcuni frammenti. Ciò implica che, in ogni caso i Sanitari, a fronte di una diagnosi di 'possibile ischemia', formulata dal sanitario
35 che, eseguito materialmente l'ECG ritiene opportuno allegarlo negli stessi termini alla cartella clinica, avrebbero dovuto approfondire il dato.
Il 17 Aprile 2011, si rendeva necessario nuovo ricovero presso lo stesso . Anche Parte_5 durante tale ricovero viene effettuato un ECG che risulta sovrapponibile a quello del 17 marzo. In proposito i CTP lamentano la mancata allegazione del tracciato, ma non si capisce il motivo di tale contestazione dal momento che esso risulta da sempre nella disponibilità di tutte le parti, risultando Part prodotto ed inserito nel contesto della cartella clinica, rilasciata dall' , assistita proprio dai
Dott.ri e Peraltro il Dott. ebbe certamente occasione di esaminare detto Per_5 Per_6 Per_5
ECG, nell'ambito della consulenza che lo stesso ebbe a redigere su incarico del P.M.
Il tracciato, comunque, per comodità dei CTP si allega di seguito [NDR E' QUI INSERITA LA
IMMAGINE DEL TRACCIATO ECG]. In tale occasione, la consulenza del cardiologo effettuata il 17.4.11, conIGliava: “valutazione successiva in rapporto all'infarto inferiore;
esami enzimatici in corso”, ma nel corso del ricovero protrattosi fino al 21.4.11 non si faceva alcun approfondimento in proposito, né il dato veniva segnalato nella lettera di dimissione. Inutile ribadire che l'avvio di un approfondimento diagnostico, già in tale data, avrebbe consentito di orientare tutto l'iter clinico successivo, per come delineatosi.
Il 27 aprile 2011, si rendeva necessario nuovo ricovero presso lo stesso , arrivo Parte_5 alle 19.03. L'anamnesi riportava che la paziente accusava vomito da tre giorni e, all'esame obiettivo si segnalava PA 105/50. Le transaminasi (GOT) mostravano un IGnificativo incremento, dato che riconosce, fra i propri fattori patogenetici, anche l'ischemia miocardica. Si ricorda che tra i sintomi di infarto può rientrare certamente il vomito e che, - ancora una volta -, in una paziente con due pregressi ECG (17.3.11 e 17.4.11) 'sospetti' per ischemia miocardica, con specifici fattori di rischio di malattia coronarica quali diabete ed obesità, con IGnificativo aumento delle transaminasi (GOT), non viene fatto alcun approfondimento cardiologico. Non viene valutata neanche la che, Per_7 eseguita il giorno successivo, risultava elevata (500) Cade quindi ancora una volta nel nulla, la consulenza cardiologica effettuata il 17.4.11, che conIGliava: “valutazione successiva in rapporto all'infarto inferiore;
esami enzimatici in corso”.
E, nonostante una storia ECG registrata nei precedenti ricoveri, che connotava la come Per_1 paziente a rischio, la stessa per la terza volta veniva dimessa, senza alcuna attenzione alla sua condizione cardiaca. Inutile ribadire che l'avvio di un approfondimento diagnostico, anche in tale data, - anziché l'incauta dimissione - avrebbe consentito di effettuare una rivascolarizzazione coronarica in elezione, evitando tutto l'iter clinico successivo.
Il 28 aprile 2011, si rendeva necessario nuovo ricovero presso lo stesso . In tale Parte_5 occasione i segni dell'infarto sono conclamati ma, ancora una volta, i sanitari pensano a tutt'altro,
36 avviando la paziente a consulenza nefrologica e, solo dopo che il nefrologo, indirizza l'attenzione sulla condizione cardiologica, prenderanno in considerazione la possibilità di una sindrome coronarica acuta. In proposito deve rilevarsi che il fatto che la viene ricoverata per valutazione Per_1 infettivologica, non esonera il sanitario dall'obbligo di valutare la paziente nel suo complesso. I CTP, in relazione alla giornata del 28 aprile, evidenziano difficoltà logistiche per trattare la in sede Per_1 adeguatamente attrezzata. Deve tuttavia evidenziarsi che, esaminata la storia clinica per la quale è causa deve rilevarsi che era possibile avviare il corretto percorso diagnostico terapeutico poiché, ben prima del 28.4.11 e, quindi, in data 17.3.11 (circa 40 giorni prima dell'exitus), ed in data
17.4.11(circa 30 giorni prima dell'exitus), era stato avanzato il sospetto della presenza di malattia ischemica, quindi alla luce dell'iter clinico sin lì dispiegatosi, già il 27.4.11 (il giorno prima dell'exitus), qualora i sanitari non volessero trattare la a Gela, avrebbero potuto effettuare un Per_1 trasferimento protetto presso struttura idonea.
Per quanto riguarda la giornata del 28.4.11, deve rilevarsi che la arriva in P.S. alle 11.26 e, Per_1 come definito dai sanitari, in 'condizioni di urgenza differibile'. Esistevano quindi ancora i margini temporali per intervenire. Non può in proposito condividersi quanto affermato dai CTP sul fatto che
“all'epoca l'emodinamica era in start up, con l'insediamento del nuovo primario, Dott. , e Per_8 quando si è in start up le urgenze notturne non possono essere assicurate (nel 2010 le cvg-pci eseguite non superavano i 646 casi)”, in quanto il ricovero del 28.4.11 avviene alle ore 11.26 del mattino, e non certo di notte, e l'effettuazione di 646 procedure di coronarografia e angioplastica coronarica in un anno, rappresenta un training esperienziale certamente idoneo a trattare casi quali quello della de cuius. Non far nulla rappresenta di certo, tra le ipotesi diagnostico-terapeutiche, quella da scartare. Deve comunque rilevarsi che, con riferimento agli stessi dati istologici che vennero accertati dal Dr. in occasione della consulenza penale, anche gli errori concretizzatisi in Per_5 data 28 aprile, hanno avuto un ruolo determinante sull'exitus. Infatti, nonostante la compromissione dell'albero coronarico rilevata autopticamente, lo si ribadisce coerente e compatibile con i reperti elettrocardiografici rilevati già in data 17 marzo e 17 aprile, l'evento acuto che ha determinato
l'exitus, fu rappresentato da una trombosi della coronaria discendente anteriore, fino a quel momento indenne e, che quindi, poteva essere trattata con successo. Infatti, analizzando in dettaglio l'esito dell'indagine necroscopica sul cuore ( – consulenza per il P.M.), Per_5 Per_6 potrà rilevarsi come detta indagine ha accertato l'esistenza di: 1) Ostruzione trombotica recente del ramo coronarico interventricolare anteriore prossimale. La recenza dell'ostruzione dimostra che essa è maturata nel corso dei fatti di causa e che la sin dal 17 marzo era interessata da Per_1 una patologia coronarica. 2) Ostruzione pregressa della coronaria destra e della circonflessa con, all'esame istologico, “eventi pregressi collegabili patogeneticamente all'occlusione ormai
37 organizzata della coronaria destra, sclerosi cicatriziale trans murale libera posteriore ventricolare sinistra e del setto interventricolare posteriore (pregresso infarto postero settale)”. Il reperto istologico, accertato in sede penale, dimostra inequivocabilmente che la lettura degli ECG eseguiti in data 17.3.11 e 17.4.11, che mostravano “segni di possibile necrosi pregressa inferiore”, era assolutamente attendibile e compatibile con il quadro istologico rilevato in sede autoptica. Purtroppo
a tali reperti i sanitari non hanno dato alcun peso.
Fatte tali premesse, si ritiene di dovere ulteriormente riscontrare, di seguito, le osservazioni dei CTP.
In relazione all'importanza da conferire all'anamnesi deve rilevarsi come essa, nel procedimento diagnostico terapeutico, ha importanza essenziale in quanto rappresenta il primo dei tre parametri utilizzati nella fase analitica del processo diagnostico. Gli altri sono l'esame obiettivo e gli esami strumentali. Corrisponde alla raccolta, dalla voce diretta del paziente e/o dei suoi familiari, di tutte quelle informazioni, notizie e sensazioni, che possono aiutare il medico a indirizzarsi verso una corretta diagnosi. Insieme all'esame obiettivo, è di fondamentale ausilio nella formulazione della diagnosi, poiché ricostruisce le modalità di insorgenza ed il decorso della patologia oggetto di valutazione. Per la superiore definizione si è ritenuto opportuno riferirsi a wikipedia proprio per riportare concetti che risultano ampiamente acquisiti ed universalmente noti, e che non possono sfuggire a chi esercita in ambito sanitario. La superiore precisazione diviene obbligatoria per esplicitare che, quando ci si trova davanti ad un paziente, è necessario che il sanitario che lo prende in carico, analizzi la sua storia clinica nel suo complesso, procedendo in prima persona – eventualmente con l'ausilio degli specialisti necessari - ad una indagine diagnostica ed agli adempimenti terapeutici del caso. Quindi il fatto che i CTP abbiano ritenuto in sede di giudizio penale
e ritengano oggi che, costituisce esimente il fatto che “si ricorda che era una paziente che non si presentava al pronto soccorso quale prima visita per richiedere cure in urgenza, ma trattavasi di paziente che era stata fatta ritornare per una valutazione infettivologica e quindi al di fuori del triage di accettazione”, non può condividersi in quanto, il sanitario che prende in carico il paziente, deve attivare un proprio percorso diagnostico terapeutico, del quale si assume il carico di gestione e responsabilità. Altra notazione obbligatoria attiene al fatto che, se un dato sanitario esegue un esame in maniera imperfetta, si assume l'onere delle conseguenze di tale comportamento. Pertanto, quanto asserito dai CTP secondo i quali, “Dall'immagine che viene riportata nella relazione è impossibile avere una visione tale da permettere tale affermazione, inoltre, gli elettrodi sono molto instabili e le precordiali sono piene di artefatti.”, non può servire a mandare i sanitari esenti da responsabilità.
Infatti quando si esegue un accertamento diagnostico, specie se di estremo rilievo clinico come nel caso in esame, il sanitario deve preoccuparsi di eseguirlo in maniera attendibile al fine di ottenere una ottimale definizione diagnostica.
38 L'esecuzione poco accurata dell'esame non può costituire una esimente perché sottrae all'operatore un importante mezzo diagnostico. Se vi fossero poi elementi ostativi ad una corretta definizione strumentale, il sanitario deve darne contezza nel contesto del referto, al fine di verificare la necessità di ripetere l'esame e/o integrarlo. Parimenti rappresenta buona norma che il sanitario che, esaminando un accertamento eseguito da terzi, si accorge che esso presenta dei limiti interpretativi, deve sollecitarne la corretta ripetizione. L'affermazione dei CTP, secondo i quali “a parere di questi
CCTTP, prima dell'accesso del 27/4/2011 (H. 19.03) NON RISULTA POSSIBILE INDIVIDUARE
ALCUNA CONDOTTA OGGETTO DI CENSURA NELL'OPERATO DEI SANITARI DELLA
STRUTTURA CONVENUTA IN GIUDIZIO”, non può in alcun modo condividersi. Tale affermazione, coerente con quella già precedentemente formulata dai Consulenti su incarico del
P.M., è stata formulata nel contesto di un procedimento che, utile ricordarlo deve basarsi su caratteristiche di 'certezza' e non di 'probabilità', al contrario di quanto accade nel giudizio civile.
Ma, in ogni caso l'assenza di censure a carico dei sanitari, non trova adeguato riscontro clinico- scientifico, nel caso in esame, in quanto a fronte di una documentazione clinica relativa ai ricoveri del 17 marzo e del 17 Aprile, dalla quale si evince – inequivocabilmente - che la situazione cardiaca era degna di attenzione, risultava indicato un approfondimento diagnostico per come evidenziato in bozza, trattandosi peraltro di soggetto con assetto clinico a rischio, data la coesistenza di obesità e diabete, patologie ad elevato rischio cardiovascolare. Anche nel corso del ricovero del 27 Aprile le caratteristiche clinico-strumentali della , furono completamente ignorate, come può evincersi Per_1 dal fatto che la prima consulenza richiesta è quella nefrologica, senza alcuna primitiva attenzione verso l'aspetto cardiologico. Si ritiene, pertanto, di non potere ravvisare nelle note di parte resistente elementi idonei a formulare conclusioni differenti da quelle già rassegnate in bozza”.
Il Giudice di primo grado, sulla scorta delle indagini effettuate dai cc.tt.uu., e delle considerazioni da costoro svolte, ritenute “rigorose e convincenti” (cfr. pag. 10 della sentenza), ha concluso (vedi pagina 13 della sentenza) che “ove i sanitari avessero, sin dal 17 Marzo, attenzionato il tracciato elettrocardiografico della ed avviato l'approfondimento diagnostico Per_1 del caso e le relative attività terapeutiche, provvedendo a ripetere l'esame elettrocardiografico, ed a effettuare curva enzimatica, ecocardiografia, coronarografia, angioplastica o bypass coronarico,
l'evento morte non si sarebbe verificato con un elevato grado di probabilità (cfr. relaz. ctu pag. 40).
Ne consegue, dunque, che assumendo come realizzata la condotta omissiva, l'exitus non si sarebbe verificato, assunto, quest'ultimo, che conduce al riconoscimento di un nesso eziologico tra condotta dei sanitari e decesso della ” . Per_1
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il giudice del merito assolve pienamente l'obbligo della motivazione anche aderendo alle conclusioni dei propri consulenti, in tal modo
39 venendo implicitamente, ma pure adeguatamente, respinte le contrarie deduzioni della parte;
tanto più quando queste non sono concrete in elementi obiettivi di fatto da sottoporre ad esame, ma sono limitate ad osservazioni di mera natura ipotetica sulla base di rilievi formulati in sede teorica (Cass.
n. 1923 del 1980).
Più recente è l'affermazione che l'omesso esame, da parte del giudice di merito che recepisca le conclusioni di una consulenza tecnica d'ufficio in materia medico-legale, dei rilievi contenuti in una consulenza tecnica di parte e trascurati dal consulente tecnico d'ufficio, in tanto rileva come vizio di omessa motivazione, denunciabile in cassazione, in quanto la parte ne indichi, con riferimento a serie e documentate argomentazioni medico-legali, la decisività, ossia l'incidenza sulla valutazione della sussistenza o meno di un determinato stato patologico (Cass. 15733/2022).
A fronte di una CTU medico-legale che ha scrupolosamente esaminato la documentazione acquisita in giudizio, e che è pienamente condivisibile, il Giudice di prime cure ha assolto pienamente l'obbligo della motivazione aderendo alle conclusioni dei propri consulenti, in tal modo venendo implicitamente, ma pure adeguatamente, respinte le contrarie deduzioni della parte;
tanto più in quanto queste non si sono concretizzate in elementi obiettivi di fatto da sottoporre ad esame, ma sono limitate ad osservazioni di mera natura ipotetica sulla base di rilievi formulati in sede teorica.
La Corte rileva, altresì, che non vi è alcuna prova, a fronte delle chiare conclusioni dei
CTU e delle accertate cause della morte (atteso che è stata effettuata in sede di procedimento penale una autopsia sul cadavere della che ha esattamente individuato la causa Persona_1 del decesso) che il rifiuto di ricovero ospedaliero, avvenuto in data 26 aprile 2011, allorquando operatori sanitari si recavano presso il domicilio della , abbia reso inevitabile il decesso. Per_1
A tale riguardo va evidenziato che i consulenti tecnici d'ufficio, del tutto condivisibilmente, sostengono che anche in occasione dell'accesso della al Pronto Soccorso dell' Per_1 Pt_5 di Gela in data 27 aprile 2011 sarebbe stato possibile per i medici avviare un approfondimento diagnostico e che se un tale approfondimento vi fosse stato - anziché l'incauta dimissione - ciò avrebbe consentito di effettuare una rivascolarizzazione coronarica in elezione, evitando tutto l'iter clinico successivo. La condotta negligente ed omissiva dei sanitari dell' , Parte_5 anche in occasione dell'accesso della al pronto soccorso in data 27 aprile 2011, si Per_1 pone, dunque, quale fattore causale determinante del successivo decesso e quindi è un fatto non decisivo, rispetto all'exitus, il rifiuto di ricovero da parte della paziente in data 26 aprile
2011.
In particolare, i cc.tt.uu. nominati in prime cure hanno chiarito che “nel caso in esame, in quanto
a fronte di una documentazione clinica relativa ai ricoveri del 17 marzo e del 17 Aprile, dalla quale si evince – inequivocabilmente - che la situazione cardiaca era degna di attenzione, risultava indicato
40 un approfondimento diagnostico per come evidenziato in bozza, trattandosi peraltro di soggetto con assetto clinico a rischio, data la coesistenza di obesità e diabete, patologie ad elevato rischio cardiovascolare. Anche nel corso del ricovero del 27 Aprile le caratteristiche clinico-strumentali della , furono completamente ignorate, come può evincersi dal fatto che la prima consulenza Per_1 richiesta è quella nefrologica, senza alcuna primitiva attenzione verso l'aspetto cardiologico” e che
“l'evento acuto che ha determinato l'exitus, fu rappresentato da una trombosi della coronaria discendente anteriore, fino a quel momento indenne e, che quindi, poteva essere trattata con successo. Infatti, analizzando in dettaglio l'esito dell'indagine necroscopica sul cuore ( – Per_5
consulenza per il P.M.), potrà rilevarsi come detta indagine ha accertato l'esistenza di: Per_6
1) Ostruzione trombotica recente del ramo coronarico interventricolare anteriore prossimale. La recenza dell'ostruzione dimostra che essa è maturata nel corso dei fatti di causa e che la sin Per_1 dal 17 marzo era interessata da una patologia coronarica. 2) Ostruzione pregressa della coronaria destra e della circonflessa con, all'esame istologico, “eventi pregressi collegabili patogeneticamente all'occlusione ormai organizzata della coronaria destra, sclerosi cicatriziale trans murale libera posteriore ventricolare sinistra e del setto interventricolare posteriore (pregresso infarto postero settale)”.
In presenza di un decesso causato da una trombosi della coronaria discendente anteriore (come accertato senza margini di dubbio analizzando l'esito dell'indagine necroscopica sul cuore), non residuano incertezze sul fatto che, ove i sanitari avessero attenzionato il tracciato elettrocardiografico della ed avviato l'approfondimento diagnostico del caso e le relative Per_1 attività terapeutiche, provvedendo a ripetere l'esame elettrocardiografico e ad effettuare curva enzimatica, ecocardiografia, coronarografia, angioplastica o bypass coronarico, l'evento morte non si sarebbe verificato con un elevato grado di probabilità (cfr. relaz. ctu pag. 40).
Ne consegue, dunque, che assumendo come realizzata la condotta omissiva, l'exitus non si sarebbe verificato, assunto, quest'ultimo, che conduce al riconoscimento, con alta credibilità logica e razionale (criterio c.d. del “più probabile che non”) di un nesso eziologico tra condotta omissiva dei sanitari in occasione dell'accesso ospedaliero della paziente in data 27 aprile 2011 ed il decesso della il giorno successivo. Per_1
Come affermato da Cass. 12 settembre 2013, n. 20904, «dal punto di vista del danneggiato la prova del nesso causale quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l'inadempimento del rapporto curativo si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo, che si sarà articolata con comportamenti positivi ed eventualmente omissivi, si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che è rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione o dal suo aggravamento fino anche ad un esito
41 finale come quello mortale o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato».
Grava quindi sul creditore l'onere di provare il nesso di causalità fra l'azione o l'omissione del sanitario ed il danno di cui domanda il risarcimento. Non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare. Ed invero se si ascrive un danno ad una condotta non può non essere provata da colui che allega tale ascrizione la riconducibilità in via causale del danno a quella condotta. Se, al termine dell'istruttoria, resti incerti la reale causa del danno, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano quindi sull'attore.
La causalità relativa all'evento ed al danno consequenziale è comune ad ogni fattispecie di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, e caratterizza negli stessi termini, sia in ambito contrattuale che extracontrattuale, gli oneri di allegazione e di prova del danneggiato.
Il danno è elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio ed essendo l'eziologia immanente alla nozione di danno anche l'eziologia è parte del fatto costitutivo dedotto che l'attore deve provare.
Su questo tronco comune intervengono le peculiarità delle due forme di responsabilità.
La responsabilità contrattuale sorge dall'inadempimento di un obbligo, sicché l'attore deve provare la fonte dell'obbligo. La responsabilità extracontrattuale richiede invece, stante la mancanza di un'obbligazione, un criterio di giustificazione, e tali sono il dolo e la colpa, che è pertanto onere dell'attore dimostrare.
L'attività del giudice dovrà muovere dalla previa disamina della condotta (e della sua colpevolezza)
e dall'accertamento della relazione causale tra tale condotta e l'evento di danno (la possibilità perduta), senza che i concetti di probabilità causale e di possibilità (e cioè di incertezza) dell'evento sperato possano legittimamente sovrapporsi, elidersi o fondersi insieme.
Indagine che andrà condotta alla luce del criterio civilistico del "più probabile che non" (sulla cui portata, cfr. Cass. 15991/2011; 18392/2017).
Qualora l'evento di danno sia costituito non da una possibilità - sinonimo di incertezza del risultato sperato - ma dal (mancato) risultato stesso (nel caso di specie, la perdita anticipata della vita), non è lecito discorrere di chance perduta, bensì di altro e diverso evento di danno, senza che l'equivoco lessicale costituito, in tal caso, dalla sua ricostruzione in termini di "possibilità" possa indurre a conclusioni diverse (cfr. Cass. 5641/2018).
In tema di responsabilità sanitaria, come chiarito da Cass. 5641/2018, possono formularsi le seguenti ipotesi:
a) La condotta (commissiva o più spesso omissiva) colpevolmente tenuta dal sanitario ha cagionato la morte del paziente mentre una diversa condotta (diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe consentito la guarigione, alla luce dell'accertamento della disposta CTU. In tal caso l'evento -
42 conseguenza del concorso di due cause, la malattia e la condotta colpevole - sarà attribuibile al sanitario, chiamato a rispondere del danno biologico cagionato al paziente e del danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari.
b) La condotta colpevole ha cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata) bensì una IGnificativa riduzione della durata della sua vita ed una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata. In tal caso il sanitario sarà chiamato a rispondere dell'evento di danno costituito dalla minor durata della vita e dalla sua peggior qualità, senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance - senza, cioè, che l'equivoco lessicale costituito dal sintagma
"possibilità di un vita più lunga e di qualità migliore" incida sulla qualificazione dell'evento, caratterizzato non dalla "possibilità di un risultato migliore", bensì dalla certezza (o rilevante probabilità) di aver vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali.
c) La condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata e sull'esito finale, rilevando di converso, in pejus, sulla sola (e diversa) qualità ed organizzazione della vita del paziente: l'evento di danno (e il danno risarcibile) sarà in tal caso rappresentato da tale (diversa e peggiore) qualità della vita (intesa altresì nel senso di mancata predisposizione e organizzazione materiale e spirituale del proprio tempo residuo), senza che, ancora una volta, sia lecito evocare la fattispecie della chance.
d) La condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata, sulla qualità della vita medio tempore e sull'esito finale. La mancanza, sul piano eziologico, di conseguenze dannose della pur colpevole condotta medica impedisce qualsiasi risarcimento.
e) La condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della CTU risultano, cioè, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo. Tale possibilità - cioè tale incertezza eventistica (la sola che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta) - sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta- se provato il nesso causale (certo ovvero "più probabile che non"), tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) nella sua necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza.
La Suprema Corte, sempre in materia di responsabilità sanitaria, ha chiarito che:
< di diagnosi tardiva - da compiersi secondo la regola del "più probabile che non" ovvero della
"evidenza del probabile", come pure delineata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 21 giugno 2017 in causa C-621/15 in tema di responsabilità da prodotto difettoso, in
43 coerenza con il principio eurounitario della effettività della tutela giurisdizionale - si sostanzia nella verifica dell'eziologia dell'omissione, per cui occorre stabilire se il comportamento doveroso che l'agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma anche all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto
(cd. probabilità logica)>> (Cass. 21530/2021);
< condotta omissiva va compiuto secondo un criterio di probabilità logica, stabilendo se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto, in base ad un giudizio ancorato non solo alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di eventi, ma anche agli elementi di conferma e all'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto;
non si tratta, dunque, di un criterio probatorio diverso da quello del "più probabile che non", utilizzato nel giudizio civile, quanto piuttosto espressione di un accertamento di natura sostanziale del nesso di causalità materiale>> (Cass
16199/2024);
< criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione>> (Cass.
25805/2024).
Ad avviso di questa Corte, alla luce dell'accertamento della disposta CTU, può ritenersi sicuramente provata la condotta omissiva colpevole tenuta dai sanitari della struttura ospedaliera di Gela, che fin dal primo ricovero in ospedale della (all'epoca settantunenne), in data Per_1
17 marzo 2011, con diagnosi di polmonite, avrebbero dovuto sottoporla a tutte le indagini e gli accertamenti anche di natura strumentale che il caso richiedeva.
Infatti in occasione dei ricoveri verificatisi in data 17 marzo 2011 e 17 aprile 2011, andavano attenzionati i tracciati elettrocardiografici, suggestivi di ischemia, andava effettuata una curva enzimatica completa per valutare la presenza di necrosi miocardica, andava eseguito un esame ecocardiografico e, all'esito di tale iter diagnostico poteva decidersi se effettuare una coronarografia e, se il caso lo richiedeva, una terapia conservativa (trombolisi), o invasiva (angioplastica o bypass).
44 Ancora più perentoria risultava l'indicazione al suddetto iter diagnostico- terapeutico in data 27 aprile
2011 quando, considerato il rilievo di valori enzimatici (GOT e GPT) molto elevati, così come di elevazione della creatininemia e glicemia, andava verificato il punteggio GRACE e, considerato come lo stesso era elevato, in quanto pari a 159 punti, con una probabilità di morte del 27% entro 6 mesi, doveva procedersi all'esecuzione di curva enzimatica, di un tracciato elettrocardiografico, di ecocardiografia e coronarografia.
Invece la paziente venne mandata a casa e, inevitabilmente, si ripresentò il giorno successivo (28 aprile 2011) in “pessime condizioni generali” con un grave peggioramento dell'insufficienza renale ed un aumento delle transaminasi rispetto al giorno precedente. Presentava, inoltre, valori molto elevati degli altri enzimi indicativi di necrosi miocardica (CK, CKMB, LDH). A questo punto il calcolo del punteggio GRACE era molto elevato e dopo poche ore la andò in arresto cardiaco Per_1 irreversibile.
Risultano, in tal modo, omesse da parte dei sanitari dell'ospedale di Gela quelle cure che l'obiettiva condizione di sofferenza cardiaca della qualificavano come necessarie e la Per_1 cui esecuzione rivestiva i caratteri della tempestività e congruità rispetto al quadro clinico da costei manifestato.
Come accertato dalla CTU già dal 17 marzo 2011 vi erano delle alterazioni elettrocardiografiche che imponevano un tempestivo approfondimento diagnostico, proprio perché il loro evolvere incontrollato, avrebbe potuto rendere irreversibile il quadro clinico, come in effetti accaduto. Per quanto sopra detto l'attività dei sanitari deve ritenersi censurabile. Gli stessi, infatti, sin dal 17 marzo
2011 avrebbero dovuto attenzionare il tracciato elettrocardiografico della ed avviare Per_1
l'approfondimento diagnostico del caso e le relative attività terapeutiche. Andava quindi ripetuto l'esame elettrocardiografico, effettuata curva enzimatica, ecocardiografia, coronarografia, angioplastica o bypass coronarico. Ciò avrebbe evitato, con elevata probabilità ('più probabile che non'), l'exitus.
Atteso che la condotta omissiva colposa dei sanitari dell'ospedale di Gela ha impedito che si procedesse a rivascolarizzare il miocardio e che il decesso della è stato determinato da un Per_1 infarto del miocardio (come accertato dall'esame autoptico), può affermarsi che il decesso della
è eziologicamente riconducibile, secondo un ragionevole criterio di probabilità scientifica (il Per_1 criterio c.d. del “più probabile che non”), alla detta condotta tenuta dai sanitari dell' Parte_5
come correttamente affermato dal Tribunale di Caltanissetta nella sentenza gravata.
[...]
§§§
45 Si esamina ora il terzo motivo di appello (“Omessa, insufficiente o, comunque, incongrua motivazione, omessa e/o erronea valutazione delle prove e conseguente erronea liquidazione del danno non patrimoniale”).
Oggetto di impugnazione è la statuizione con cui il Tribunale di Caltanissetta ha ritenuto di poter applicare le tabelle del Tribunale di Milano anno 2021, basate sul sistema c.d. “a forbice”, per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale da parte dei figli, con previsione di un minimo pari a € 168.250,00 ed un massimo pari a € 336.500.
Quanto agli attori , , , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
e , figli della vittima primaria, il risarcimento liquidato Controparte_6 CP_7 applicando dette tabelle è stato pari a € 168.250,00 per ciascun figlio, tenuto conto dell'età degli stessi e del fatto che erano usciti dal nucleo familiare di origine;
per , Parte_4 figlio che conviveva con la vittima primaria, il risarcimento per perdita del rapporto parentale
è stato liquidato in euro 201.900,00 (sempre applicando la tabella del Tribunale di Milano
2021). Parte La sostiene che i detti valori sono eccessivi e che comunque occorre graduare gli importi tenendo conto: a) della ridotta aspettativa di vita della;
b) dell'età degli Per_1 attori;
c) della convivenza o meno degli attori con la vittima primaria;
d) della prova concreta dei rapporti affettivi esistenti tra gli attori (figli) e la vittima primaria (madre degli attori).
§§§
Il motivo è fondato e va accolto nei termini indicati.
Va premesso che “In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare
l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione”
(Cass. 25541/2022). Parte Atteso che, nella specie, la convenuta non ha fornito la prova a suo carico dell'inesistenza di un legame affettivo tra la defunta ed i suoi figli, il danno non patrimoniale allegato Per_1 dagli originari attori può ritenersi provato, pure in assenza di una specifica istruttoria sul punto, cioè sull'intensità della relazione tra gli attori e la madre (è pacifico unicamente il fatto che fosse convivente con la madre mentre gli altri figli avevano formato Parte_4
46 erano usciti dal nucleo familiare di origine) a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza.
La Suprema Corte ha pure affermato, successivamente alla pubblicazione della sentenza in questa sede appellata, il seguente principio di diritto: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità
e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima,
l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice d'appello che, per liquidare il danno da perdita del rapporto parentale patito dal fratello e dal coniuge della vittima, aveva fatto applicazione delle tabelle milanesi, non fondate sulla tecnica del punto, bensì sull'individuazione di un importo minimo e di un "tetto" massimo, con un intervallo molto ampio tra l'uno e l'altro)” (Cass. n. 10579 del 21/04/2021).
Quest'ultimo orientamento è stato successivamente ribadito (vedi Cass. 26300/2021) e da esso questo Collegio non ha ragione di discostarsi.
Quindi, nel caso di specie, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato non secondo il criterio c.d. “a forbice” (come ha fatto il giudice di primo grado che ha applicato la Tabella milanese per l'anno 2021) ma seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
L'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, a partire dall'anno 2022, ha aggiornato i criteri orientativi già elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di rapporto parentale a seguito dell'orientamento espresso dalla sentenza della Corte di cassazione n.
10579/2021.
Si è quindi partiti dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione “a forbice” della tabella milanese, largamente applicata da molti Uffici giudiziari, ricavando il “valore punto” per il caso di
47 perdita di nonché per il caso di perdita di fratelli/nipoti Email_3 rispettivamente di € 3.365,00 e di € 1.461,20 e proponendo poi una distribuzione dei punti:
- secondo i parametri di fatto indicati dalla Corte di cassazione (e già previsti in linea generale dalla precedente versione milanese) corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta;
- tenendo conto delle risultanze del monitoraggio di circa 600 sentenze di merito in tema di liquidazione del danno in esame
- e prevedendo poi, sempre per adeguarsi agli esiti del monitoraggio nel rispetto dei valori monetari delle precedenti tabelle, che i punti astrattamente attribuibili siano maggiori di 100 (118 e 116 rispettivamente) con un “cap” pari al valore monetario massimo della “forbice” delle precedenti tabelle, così consentendo la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali.
La tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del genitore, figlio, coniuge non separato/parte dell'unione civile/convivente di fatto è stata aggiornata nel corso del 2024 dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano.
TABELLA INTEGRATA A PUNTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON
PATRIMONIALE DA PERDITA DEL GENITORE, FIGLIO, CONIUGE NON
SEPARATO/PARTE DELL'UNIONE CIVILE/CONVIVENTE DI FATTO
Forbice della tabella genitori/figli/coniuge ed assimilati, con i valori monetari aggiornati all'1.1.2024: da € 195.551,59→ a € 391.103,18
“valore punto” della tabella integrata a punti 2024: € 3.911,00 (€ 391.103,18/100) punti attribuibili 118 (con cap di € 391.103,18) calcolo risarcitorio: si parte da € 0,00 e si tiene conto dell'importo legato ai punti.
Distribuzione dei punti:
A. età della vittima primaria: fino a 28 punti per danno non patrimoniale presumibile
(sofferenza interiore e dinamico-relazionale) da 0 a 10 anni 28 punti da 11 a 20 anni: 26 punti da 21 a 30 anni: 24 punti da 31 a 40 anni: 22 punti da 41 a 50 anni 20 punti da 51 a 60 anni 18 punti da 61 a 70 anni: 16 punti
48 da 71 a 80 anni: 12 punti da 81 a 90 anni: 8 punti da 91 a 100 anni: 4 punti
B. età della vittima secondaria: fino a 28 punti per danno non patrimoniale presumibile
(sofferenza interiore e dinamico-relazionale) da 0 a 10 anni 28 punti da 11 a 20 anni: 26 punti da 21 a 30 anni: 24 punti da 31 a 40 anni: 22 punti da 41 a 50 anni 20 punti da 51 a 60 anni 18 punti da 61 a 70 anni: 16 punti da 71 a 80 anni: 12 punti da 81 a 90 anni: 8 punti da 91 a 100 anni: 4 punti
C. convivenza:
16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) nel caso di convivenza delle due vittime;
8 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) potranno essere attribuiti nel caso in cui vittima primaria e vittima secondaria, pur non essendo conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale
D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: fino a 16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale): ad esempio, se il danneggiato perde il genitore, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita l'altro genitore e/o i fratelli del danneggiato;
se il danneggiato perde il figlio, si verificherà se,
a prescindere dalla convivenza, sono in vita il coniuge/assimilati ed altri eventuali figli;
se il danneggiato perde il coniuge/assimilati, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, vi sono dei figli in vita nessun superstite: 16 punti
1 superstite: 14 punti
2 superstiti: 12 punti
3 superstiti: 9 punti
E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: fino a 30 punti.
49 Si terrà conto della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale), valutando se procedere alla liquidazione del parametro E con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale.
Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro E, si potrà tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto:
• frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet):
• assenti/sporadici/frequenti/giornalieri;
• condivisione delle festività/ricorrenze: ; Email_4
• condivisione di vacanze: ; Email_4
• condivisione attività lavorativa/hobby/sport: ; Email_5
• attività di assistenza sanitaria/domestica: ; Email_5
• agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove
• determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria;
• altri casi.
Ad esempio, ove in un determinato rapporto parentale ricorrano circostanze che consentano di presumere di regola (salvo prova contraria, sempre possibile) una relazione affettiva molto intensa
(come nel caso del bambino di 5 anni che perde il genitore, ipotesi in cui di regola vi è convivenza ed è ordinariamente presumibile la condivisione giornaliera di tutte le principali attività della vita quotidiana, nonché la dipendenza della vittima secondaria dalla vittima primaria per le attività di cura, educazione ed assistenza parentale), sarà possibile attribuire il massimo dei punti per il parametro E.
Nota bene:
➢ il totale monetario non può di regola superare € 391.103,18, salva la ricorrenza di circostanze eccezionali;
➢ contrasti di rilevante intensità o controversie giudiziarie tra le due vittime, violenze o reati commessi dalla vittima secondaria nei confronti della vittima primaria possono ridurre, fino ad azzerare, l'ammontare risarcitorio riconosciuto in base a tutti i parametri/punti della tabella.
§§§
50 Nel caso di specie, tenuto conto dell'età della vittima primaria ( aveva 71 anni Persona_1 al momento della morte in data 28/04/2011), dell'età dei figli originari attori al momento del decesso della madre ( aveva 43 anni;
aveva 48 anni;
Controparte_2 CP_3 CP_4
aveva 46 anni;
aveva 50 anni;
aveva 44 anni;
[...] Controparte_5 Controparte_6
aveva 36 anni;
aveva 51 anni); che solo era CP_7 Parte_4 Parte_4 convivente con la madre mentre gli altri figli avevano formato propri nuclei familiari e non erano conviventi con la madre;
che i familiari (figli) superstiti risultano più di tre;
che non sono stati provati dagli attori gli elementi afferenti qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, di talchè, tenuto comunque conto della durata della malattia della vittima primaria e della conseguente penosità della sofferenza per la vittima secondaria si giustificare il riconoscimento del danno per figli i non conviventi per la voce sub E (Qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) in una misura pari a 5 punti e per il figlio convivente in misura pari a 10 punti.
In definitiva, ad avviso di questa Corte, facendo applicazione della tabella milanese integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del genitore, figlio, coniuge non separato/parte dell'unione civile/convivente di fatto, aggiornata nell'anno 2024 dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, il danno per perdita del rapporto parentale può essere liquidato come segue (valori di liquidazione al 1.1.2024 come chiarito dalla stessa tabella milanese):
(n. il 24.8.1968) Controparte_2
A. età della vittima primaria: punti 12
B. età della vittima secondaria: punti 20
D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: punti 9
E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: punti 5
TOTALE PUNTI: 46 DA MOLTIPLICARE PER € 3.911,00= € 179.906,00 al 1.1.2024;
§§§
(n. il 7.1.1963) CP_3
A. età della vittima primaria: punti 12
B. età della vittima secondaria: punti 20
D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: punti 9
E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: punti 5
TOTALE PUNTI: 46 DA MOLTIPLICARE PER € 3.911,00= € 179.906,00 al 1.1.2024;
51 §§§
(n. il 15.10.1964) Controparte_4
A. età della vittima primaria: punti 12
B. età della vittima secondaria: punti 20
D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: punti 9
E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: punti 5
TOTALE PUNTI: 46 DA MOLTIPLICARE PER € 3.911,00= € 179.906,00 al 1.1.2024;
§§§
(n. il 18.3.1961) Controparte_5
A. età della vittima primaria: punti 12
B. età della vittima secondaria: punti 20
D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: punti 9
E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: punti 5
TOTALE PUNTI: 46 DA MOLTIPLICARE PER € 3.911,00= € 179.906,00 al 1.1.2024;
§§§
(n. il 30.8.1966) Controparte_6
A. età della vittima primaria: punti 12
B. età della vittima secondaria: punti 20
D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: punti 9
E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: punti 5
TOTALE PUNTI: 46 DA MOLTIPLICARE PER € 3.911,00= € 179.906,00 al 1.1.2024;
§§§
(n. il 13.6.1974) CP_7
A. età della vittima primaria: punti 12
B. età della vittima secondaria: punti 22
D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: punti 9
E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: punti 5
TOTALE PUNTI: 48 DA MOLTIPLICARE PER € 3.911,00= € 187.728,00 al 1.1.2024;
§§§
(n. il 8.8.1959) Controparte_8
52 A. età della vittima primaria: punti 12
B. età della vittima secondaria: punti 18
C. convivenza: punti 16;
D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: punti 9
E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: punti 5
TOTALE PUNTI: 60 DA MOLTIPLICARE PER € 3.911,00= € 234.660,00 al 1.1.2024;
§§§
Va ora esaminato il quarto motivo di appello (rubricato: “Omessa, insufficiente o, comunque, incongrua motivazione ed indebito riconoscimento del danno da ritardo sotto forma di interessi compensativi).
Il motivo è infondato.
Secondo un orientamento consolidato della Suprema Corte, dal quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi, peraltro richiamato dal giudice di prime cure, gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura diversi da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e diverso danno, ma soltanto una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza per ciò solo incorrere in ultrapetizione (Cass. 18243/2015).
Tale indirizzo è stato ribadito da Cass. 24468/2020 così massimata: “Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per
53 rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza, per ciò solo, incorrere in ultrapetizione”.
La giurisprudenza è, altresì, consolidata nel senso di riconoscere, in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, che sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento debba essere considerata, oltre alla svalutazione (che ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedente alla consumazione dell'illecito: cd. danno emergente), anche il nocumento finanziario (lucro cessante) subìto a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrarne un vantaggio finanziario). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza (a differenza che nell'ipotesi di responsabilità contrattuale) dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso (Cass. n. 2654 del 9/2/2005, Cass. n. 5054 del 3/3/2009; Cass. n. 8766 del 10/4/2018; Cass. n. 2979 del 1/2/2023); gli effetti della mora, in relazione alle obbligazioni da illecito aquiliano, si producono al momento della commissione del fatto generatore del danno.
Gli interessi sulla somma liquidata ai congiunti di un soggetto deceduto a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, decorrono poi dalla data della morte della vittima primaria, rappresentando quest'ultima l'evento di danno nel quale il fatto illecito trova il proprio compimento
(cfr. Cass. n. 4658 del 21/02/2024).
Il Giudice di prime cure ha correttamente affermato che i danni espressi in valuta attuale (alla data della decisione) vanno, quindi, devalutati alla data del fatto illecito al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di verificazione dell'evento, per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell'evento di danno e procedere quindi alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per
54 effetto della rivalutazione, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
In merito agli interessi da ritardato pagamento le somme liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (ribadito da Cass. civ. n. 12262/1997 e n. 2796/2000) sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dalla data dell'evento dannoso (ovvero
28.4.2011) come sopra indicato in valori attuali, si determina il “danno iniziale”, inteso come danno devalutato alla data dell'inadempimento; questo dunque viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.
La sentenza di primo grado, letta nell'insieme di motivazione e dispositivo è, pertanto, conforme a
Sez. U n. 1712 del 17/02/1995 (Rv. 490480 - 01) secondo la quale: «qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio».
55 Pertanto la somma riconosciuta a titolo di danno secondo le tabelle milanesi anno 2024 in favore degli originati attori deve essere devalutata anno per anno fino alla data del fatto produttivo del danno (morte della in data 28/04/2011) e quindi rivalutata, in tal modo Per_1 ponendosi in linea con la risalente giurisprudenza della Suprema Corte, di portata nomofilattica, in ordine alla liquidazione del maggiore danno sul credito risarcitorio e di cui è espressione, in anni più recenti, Cass. n. 11899 del 10/06/2016 (Rv. 640204 - 01), secondo la cui massima «ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito».
Questa Corte ha provveduto a rideterminare gli importi liquidati in favore di ciascuno degli originari attori a titolo di risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale, facendo applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano anno 2024.
Atteso che gli importi che la Corte ha liquidato in favore degli originari attori, a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, decorrono dalla data della morte della vittima primaria (quindi dalla data del decesso di avvenuta il 28.4.2011), e che Persona_1 essi sono stati liquidati facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano anno 2024, quindi alla data del 1/1/2024 (come espressamente detto nelle stesse tabelle), occorre devalutare anno per anno tutti gli importi alla data della morte della madre degli attori, risalente al 28/04/2011.
Eseguiti i relativi calcoli, le somme suindicate, devalutate al 28/04/2011, risultano le seguenti:
➢ (n. il 24.8.1968): importo devalutato € 144.155,45; Controparte_2
➢ (n. il 7.1.1963): importo devalutato € 144.155,45; CP_3
➢ (n. il 15.10.1964): importo devalutato € 144.155,45; Controparte_4
➢ (n. il 18.3.1961): importo devalutato € 144.155,45; Controparte_5
➢ (n. il 30.8.1966): importo devalutato € 144.155,45; Controparte_6
➢ (n. il 13.6.1974); importo devalutato € 150.423,08; CP_7
➢ (n. il 8.8.1959): importo devalutato € 188.028,85. Controparte_8
E' necessario evidenziare che gli importi liquidati da questa Corte di Appello a titolo di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale risultano inferiori a quelli liquidati dal Tribunale di Caltanissetta e tanto si evince laddove si proceda ad effettuare la devalutazione - dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado (30.9.2021) alla data
56 dell'illecito (28.4.2011) - delle somme liquidate all'attualità dal giudice di primo grado (€
168.250 per ciascuno degli attori ad eccezione di che si era visto liquidare in Parte_4 prime cure € 201.900 in valuta attuale espressa cioè alla data della sentenza di primo grado).
§§§ Parte In conclusione, l'appello della - oltre all'indicata rettifica della motivazione della sentenza di primo grado quanto al titolo di responsabilità per come sopra chiarito - è solo parzialmente accolto, limitatamente al quantum delle voci di danno, in quanto si opera una riduzione degli importi liquidati in favore di ciascuno degli originari attori a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale.
Le ragioni della decisione assorbono ogni altro motivo di gravame.
La sentenza di primo grado è, quanto alle residue statuizioni di condanna, confermata.
§§§ Parte L'appello incidentale condizionato proposto dalla proprio in quanto è condizionato, non deve essere esaminato, sul rilievo che la Corte ha ritenuto provato il nesso causale fra la condotta dei sanitari e la morte di e perciò non può configurarsi come ammissibile, Persona_1 per le ragioni chiarite da Cass. 5641/2018, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chances di sopravvivenza della , con conseguente credito risarcitorio trasmesso ai suoi Per_1 eredi.
§§§
Quanto al regime delle spese processuali, da regolare secondo il principio di soccombenza
(art. 91 c.p.c.), va ribadito che In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere
d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicché la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024 Rv. 673210 - 01).
57 Parte Nel caso di specie, atteso che l'appello della è parzialmente accolto e che la parziale riforma non è favorevole per la parte già vittoriosa in primo grado, questo giudice d'appello deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata ed il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite.
La Corte rileva che, in ogni caso, all'esito della lite, la domanda di danni formulata dagli originari attori è accolta, seppure per importi inferiori a quelli richiesti con la domanda introduttiva;
quindi vi è un'indubbia soccombenza finale e globale della stessa
[...]
. Parte_3
Per tali motivi, le spese di lite sostenute dagli originari attori sono liquidate, ponendole ex Parte art. 91 c.p.c. a carico della per il giudizio di primo grado, applicando i parametri del
D.M. 55/2014, tenuto conto del decisum (compreso nello scaglione da € 1.000.000 a €
2.000.000), in complessivi € 23.181,39 di cui € 22.627,44 per compensi (fase studio, fase introduttiva, fase di trattazione, fase decisoria) ed € 553,95 per spese, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge ed esse seguono il criterio della soccombenza e vanno, Parte pertanto, addossate all' convenuta in prime cure.
Le spese della C.T.U. effettuata in primo grado, liquidate come da separato decreto, in considerazione dell'esito della causa, devono definitivamente porsi a carico dell' sanitaria Pt_1 convenuta.
Anche le spese del giudizio di appello, liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014 e Parte successive modificazioni, seguono la soccombenza finale della e sono liquidate in favore degli appellati, tenuto conto del decisum, nella misura di € 24.064,00 per compensi (fase studio, fase introduttiva, fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA
e CPA.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. si dispone la distrazione delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore dell'Avv. Elettra Bruno, procuratrice dichiaratasi antistataria. Parte In ragione del parziale accoglimento dell'appello proposto dalla non sussistono, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art.
1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 539/2021, pubblicata in data 30 settembre 2021, appellata dalla , così provvede: Parte_1
58 1) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento, in favore di , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, e , dei seguenti importi, liquidati ai valori del
[...] Controparte_6 CP_7 giorno 28.4.2011, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale, quale conseguenza della morte della loro madre : Persona_1
➢ : importo € 144.155,45; Controparte_2
➢ importo € 144.155,45; CP_3
➢ importo € 144.155,45; Controparte_4
➢ importo € 144.155,45; Controparte_5
➢ importo € 144.155,45; Controparte_6
➢ importo € 150.423,08; CP_7
➢ importo € 188.028,85; Parte_4 oltre, per ciascuno di essi, gli interessi al tasso legale sui predetti importi, via via annualmente rivalutati a decorrere dal 28/04/2011 e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo;
2) condanna l' , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, al pagamento, in favore di , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, e , delle spese processuali liquidate, quanto al
[...] Controparte_6 CP_7 giudizio di primo grado, in complessivi € 23.181,39 di cui € 22.627,44 per ed € 553,95 per spese vive, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
quanto al giudizio di appello in € 24.064,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 93 c.p.c. dispone la distrazione delle spese processuali del doppio grado di giudizio, come sopra liquidate, in favore dell'Avv. Elettra Bruno, procuratrice dichiaratasi antistataria;
4) conferma, nel resto, la sentenza appellata.
Caltanissetta, 28 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Emanuele De Gregorio
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