Sentenza 19 maggio 2022
Decreto cautelare 28 giugno 2022
Ordinanza cautelare 20 luglio 2022
Accoglimento
Sentenza 17 luglio 2023
Ordinanza collegiale 26 giugno 2024
Accoglimento
Sentenza breve 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza breve 30/06/2025, n. 5660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5660 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2025
N. 05660/2025REG.PROV.COLL.
N. 08380/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso per ottemperanza iscritto al numero di registro generale 8380 del 2023, proposto da
Afi – Associazione Fonografici Italiani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Silvia Cossu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sanremo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Nuvoloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Rai – Radiotelevisione IA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Pesce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 17 luglio 2023, n. 6972, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sanremo e di Rai – Radiotelevisione IA S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 il Cons. Giorgio Manca e uditi per le parti gli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Giovanni Nuvoloni e Giovanni Pesce;
1. Con la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 17 luglio 2023, n. 6972, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla RAI Radiotelevisione IA S.p.a. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, 19 maggio 2022, n. 397, è stato disposto che l’accesso di cui all’istanza del 18 ottobre 2021, con la quale l’Associazione Fonografici Italiani – AFI (in seguito: Associazione) ha chiesto al Comune di Sanremo l’ostensione della documentazione concernente i rapporti con la RAI per la concessione - in relazione agli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 - del marchio “Festival della CA IA”, dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico e commerciale del Festival di Sanremo e di Sanremo Giovani, debba essere limitato alla «esibizione e [alla] possibilità di estrarre copia della documentazione richiesta, limitatamente a quelle parti direttamente collegate all’organizzazione della manifestazione “Festival Sanremo Giovani” e a quelle parti della documentazione richiesta che si riferiscano all’adozione del relativo regolamento da parte della Rai» , in considerazione, da un lato, delle esigenze di tutela espressamente manifestate dall’AFI e – dall’altro lato – della tutela di interessi di natura commerciale o industriale (quali quelli dedotti dall’appellante Rai).
2. Con il ricorso in trattazione, proposto per l’esecuzione di detta sentenza, l’Associazione riferisce che il Comune di Sanremo (con nota del 25 agosto 2023) le ha trasmesso un «estratto della Convenzione contenente le parti direttamente collegate all’organizzazione della manifestazione “Festival Sanremo Giovani” e all’adozione del relativo regolamento da parte della Rai» , costituito da 38 pagine e 28 articoli, completamente omissati, a eccezione del paragrafo 9 dell’art. 9 (nella considerazione che questo fosse l’unico riferimento all’organizzazione della manifestazione “Sanremo Giovani”).
Deduce conseguentemente che il Comune di Sanremo ha offerto in visione una versione parziale del contenuti della convenzione, che renderebbe incomprensibile ed inutilizzabile la documentazione per gli scopi che avevano provocato l’iniziativa dell’Associazione (ossia tutelare i propri associati rispetto (i) alla riduzione dell’età necessaria per partecipare a Sanremo Giovani da 33 ai 30 anni e; (ii) all’assenza di un adeguato e proporzionato indennizzo economico che consentisse loro [quantomeno] di remunerare gli investimenti sopportati), in violazione degli obblighi di esecuzione della citata sentenza del Consiglio di Stato n. 6972/2023.
Chiede, pertanto, che al Comune di Sanremo sia ordinato di dare esatta ottemperanza alla predetta sentenza, nel termine che vorrà all’uopo assegnare; e che si provveda alla nomina di un commissario ad acta che adotti i provvedimenti necessari per l’esatta esecuzione, con condanna dell’amministrazione al pagamento di una sanzione pecuniaria per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione.
3. Nella resistenza del Comune di Sanremo e della RAI, alla camera di consiglio del 25 gennaio 2024, dopo ampia discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
3.1. All’esito, con ordinanza del 26 giugno 2024, n. 5651, il Collegio ha ritenuto, anche al fine di tenere conto delle esigenze di tutela della riservatezza ribadite dalla RAI anche nel corso del presente giudizio di ottemperanza, di utilizzare i poteri di deroga al deposito telematico degli atti e dei documenti del giudizio di cui all’art. 136, secondo comma, c.p.a., (nella parte in cui prevede che, «in casi eccezionali, anche in considerazione della ricorrenza di particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia» , il collegio può dispensare le parti dall’impiego delle modalità telematiche di deposito degli atti) e ha disposto che il Comune di Sanremo procedesse al deposito in busta chiusa della integrale documentazione di cui all’istanza di accesso presentata dall’Associazione in data 18 ottobre 2021 (e segnatamente della seguente documentazione:
«a) convenzione (stipulata tra la RAI – Radiotelevisione IA Spa e il Comune di Sanremo stipulata per gli anni 2018, 2019 e 2020) avente ad oggetto l’affidamento a RAI _ Radio Televisione IA - dei diritti (di titolarità del Comune di Sanremo) di utilizzazione economica e sfruttamento commerciale del “Festival della CA IA” e del relativo Red carpet , su base esclusiva e sul territorio italiano ed estero;
b) eventuali atti di proroga e/o rinnovo della convenzione (stipulata tra la RAI –Radiotelevisione IA Spa e il Comune di Sanremo stipulata per gli anni 2018, 2019 e 2020) e di cui al superiore punto sub a) avente ad oggetto l’affidamento a RAI – Radio Televisione IA - dei diritti di utilizzazione economica e sfruttamento commerciale del “Festival della CA IA” e del relativo Red carpet , su base esclusiva e sul territorio italiano ed estero, adottati in relazione e/o ai fini dell’edizione del Festival di Sanremo 2021 e della manifestazione “SANREMOGIOVANI edizione 2021”;
c) eventuali nuove convenzioni stipulate tra la RAI – Radiotelevisione IA Spa (e/o altri soggetti terzi) e il Comune di Sanremo e aventi ad oggetto la concessione, da parte dell’amministrazione comunale in favore di RAI Spa, dei diritti di utilizzazione economica e sfruttamento commerciale del Festival (incluso il red carpet ) e del MA in relazione all’edizione del Festival di Sanremo 2021 e alla manifestazione “SANREMOGIOVANI edizione 2021”;
d) ad atti, documenti e provvedimenti comunque afferenti e/o connessi a procedure comparative eventualmente avviate e/o svolte dal Comune di Sanremo ai fini dell’affidamento, in favore di terzi, dei diritti di utilizzazione economica e sfruttamento commerciale del Festival (incluso il red carpet ) e del MA (ivi inclusi eventuali provvedimenti di aggiudicazione e convenzione/contratti eventualmente stipulati con il soggetto affidatario) in relazione all’edizione del Festival di Sanremo 2021 e alla manifestazione “SANREMO GIOVANI edizione 2021”;
e) ad atti, documenti e provvedimenti comunque afferenti e/o connessi ad indagini di mercato avviate e/o compiute dall’amministrazione comunale ai fini dell’affidamento in favore di terzi dei diritti di utilizzazione economica e sfruttamento commerciale del Festival (incluso il red carpet) e del MA;
f) ad atti, documenti e provvedimenti comunque adottati dall’amministrazione comunale ai fini dell’affidamento in favore di terzi dei diritti di utilizzazione economica e sfruttamento commerciale del Festival (incluso il red carpet ) e del MA, ivi inclusi eventuali provvedimenti di affidamento diretto e/o delibere a contrarre» ).
3.2. Con la medesima ordinanza si è previsto, altresì, che la suddetta documentazione sia sottoposta a una prima valutazione del Collegio, volta a escludere (eventualmente) le parti non pertinenti alla luce dei criteri selettivi indicati nella sentenza di cui si chiede l’esecuzione, e successivamente depositata telematicamente nei termini idonei a consentire il contraddittorio delle parti in vista della camera di consiglio del 28 novembre 2024, alla quale la causa è stata rinviata.
4. A seguito della discussione alla camera di consiglio del 28 novembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Come risulta anche dal fascicolo telematico, l’ordinanza istruttoria è stata adempiuta dal Comune di Sanremo col deposito in data 23 luglio 2024 della documentazione in busta chiusa, presso la segreteria di questa Sezione.
6. Come accennato, secondo la sentenza di cui si chiede l’esecuzione, l’interesse all’accesso riconosciuto all’Associazione Fonografici va soddisfatto –- «attraverso la esibizione e la possibilità di estrarre copia della documentazione richiesta, limitatamente a quelle parti direttamente collegate all’organizzazione della manifestazione “Festival Sanremo Giovani” e a quelle parti della documentazione richiesta che si riferiscano all’adozione del relativo regolamento da parte della Rai» .
Dall’esame della documentazione cartacea depositata dal Comune, si evince peraltro che gli unici riferimenti alla manifestazione Sanremo Giovani , manifestazione collaterale al Festival della CA IA , è contenuta nell’articolo 6, punto 4 (pagina 15) della convenzione stipulata il 29 dicembre 2017 tra Comune di Sanremo e RAI, relativa all’organizzazione del Festival per gli anni 2018, 2019 e 2020; e all’articolo 9, punto 8 (pagina 19) della convenzione stipulata il 28 dicembre 2020, relativa all’organizzazione del Festival per l’anno 2021.
7. Pertanto, il ricorso va accolto nei limiti sopra precisati e, per l’effetto, va ordinato al Comune di Sanremo di eseguire la sentenza Consiglio di Stato n. 6972/2023 mediante l’esibizione e il rilascio in copia della documentazione sopra indicata ((pagina 15 della convenzione stipulata il 29 dicembre 2017 tra Comune di Sanremo e RAI; pagina 19 della convenzione stipulata il 28 dicembre 2020), entro trenta giorni dalla comunicazione o, se antecedente, dalla notifica della presente sentenza.
8. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese giudiziali, considerata la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, ordina al Comune di Sanremo di eseguire la sentenza Consiglio di Stato n. 6972/2023 mediante l’esibizione e il rilascio in copia della documentazione indicata in motivazione, entro trenta giorni dalla comunicazione o, se antecedente, dalla notifica della presente sentenza.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giorgio Manca | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO