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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 04/11/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1513/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati
Dott. CH RU Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott. CA AN PA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1513/2024 del Ruolo Generale degli Affari VG vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Angelo Galati ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Trapani, nella via Colonnello Romey n. 31
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Donatella Parte_2
Buscaino ed elettivamente domiciliata in Trapani, nella via Quiete n. 5
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del Controparte_1
Interveniente necessario
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127-ter c.p.c., depositate telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno spiegato hanno spiegato ricorso cumulativo Parte_1 Parte_2
con domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt.
473bis 49) e 51) c.p.c.
I coniugi hanno rappresentato di aver contratto matrimonio in data 26.4.2004 in Partanna
(Tp), trascritto nel registro degli Uffici dello Stato civile del predetto Comune al n. 1, part 1, anno 2004, e di aver adottato una figlia, nata a [...] il Parte_3
1 R.G.V.G. n. 1513/2024
16.5.1997, alla quale è stato diagnosticato un “ritardo mentale di media gravità e disturbo psicotico ad insorgenza precoce”, che ha determinato l'apertura di procedura per la nomina di un amministratore di sostegno - attualmente pendente innanzi al Tribunale di Agrigento
(rubricata al n. R.G.V.G. 1280/2016), posto il ricovero di presso una struttura Pt_3
ricettiva sita in Licata, gestita dalla Cooperativa sociale “Panta Rei” - nominato nella persona del ricorrente . Parte_1
I coniugi hanno dato atto del venir meno dell'affectio coniugalis, ed hanno quindi chiesto al
Tribunale di dichiarare la separazione personale alle seguenti condizioni: “
1. CASA
CONIUGALE. L'immobile adibito a casa coniugale, insistente in Valderice nella Via Levanzo n. 31, appartiene in via esclusiva alla Sig.ra che ne è la legittima proprietaria;
il Sig. fisserà Parte_2 Pt_1
altrove la propria residenza, rendendo rituale comunicazione al Comune di riferimento;
la sig.ra Parte_2
si obbliga in via esclusiva a continuare a versare i ratei del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile sino all'estinzione del rapporto con l'Istituto di Credito mutuante, esonerando in tal senso il Sig. dal Pt_1
corrispondente adempimento;
2. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO. Le parti dispongono di redditi autonomi, per cui rinunciano vicendevolmente a qualunque contributo al mantenimento;
le parti dichiarano di aver già regolato il proprio assetto patrimoniale e con la sottoscrizione del presente ricorso ed inseguito alla ripartizione dei beni come in narrativa cennata, dichiarano di null'altro avere a pretendere
l'uno dall'altra per qualunque ragione o titolo;
ciascuna delle parti presta il consenso all'altra per la concessione del passaporto”.
Decorso il termine di legge, le parti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, alle stesse condizioni della separazione personale.
Il Tribunale, con ordinanza del 28.1.2025, ha richiesto alle parti di integrare la documentazione con specifico riferimento ai sussidi di cui beneficerebbe la figlia della coppia.
Con ordinanza del 21.2.2025, il Tribunale ha poi ordinato alle parti il deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12, comma 3, cpc, invitandole altresì a sottoporre l'accordo per separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio anche al G.T. presso il Tribunale di Agrigento.
A seguito del deposito di relazione da parte dell'avv. Spataro, nominata dal G.T. del
2 R.G.V.G. n. 1513/2024
Tribunale di Agrigento quale legale della figlia della coppia e stante il diniego al nulla Pt_3
osta da parte del Giudice Tutelare agrigentino, le parti hanno integrato l'accordo rassegnato in ricorso nei seguenti termini: “
3. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA
FIGLIA UP INNA. Ciascuna delle parti (rilevando come la figlia percepisca una pensione di invalidità da parte di INPS senza indennità di accompagnamento, e di come Ella dimori presso la struttura Panta Rei, avente sede in Licata, Viale Martiri della Libertà n. 51, e la permanenza presso la struttura venga finanziata quasi interamente dal Comune di Valderice, ed in minima parte dalla stessa interessata, quest'ultima per Euro 80,00 circa mensili) verserà in favore della figlia e sul conto Parte_3
corrente alla stessa intestato, gestito nell'ambito della procedura di Amministrazione di Sostegno, la somma di Euro 50,00 mensili;
4. DIRITTO DI VISITA IN FAVORE DELLA FIGLIA Pt_3
. Le parti (rilevando come la figlia abbia già compiuto 28 anni di età, sia sottoposta ad
[...]
Amministrazione di sostegno e dimori presso la struttura sopra generalizzata avente sede in Licata - AG) alternandosi tra loro, visiteranno la figlia presso la struttura un mese ciascuno, in modo che la ragazza riceva ogni mese uno dei due genitori, fermo restando che, tramite l'associazione Panta Rei, Ella viene condotta su Trapani ogni trimestre con l'assistenza costante di un operatore, visto che mal sopporta
l'allontanamento dalla struttura;
per le stesse ragioni, in occasione delle festività principali, i genitori trascorreranno con la figlia, alternandosi tra loro, il giorno di Natale ed il giorno di Pasqua (un anno il padre a Natale e la madre a Pasqua e l'anno successivo il contrario) presso la struttura o in diverso luogo nei paraggi della stessa”.
All'udienza del 25.6.2025 e con note ex art. 127 ter c.p.c. del 29.9.25, le parti hanno manifestato la volontà di ulteriormente integrare le condizioni dell'accordo, dichiarando di voler versare l'importo di euro 100,00 mensili ciascuno (in luogo di euro 50,00 come indicato nell'accordo integrativo) in favore della figlia ferme restando le ulteriori Pt_3
condizioni così come delineate nel ricorso e nell'accordo integrativo.
In definitiva, pertanto, gli odierni ricorrenti provvederanno al versamento in favore della figlia e sul conto corrente alla stessa intestato, gestito nell'ambito della procedura Parte_3
di Amministrazione di Sostegno, la somma di Euro 100,00 mensili.
Ottenuto il parere favore del G.T. del Tribunale di Agrigento (cfr. doc. n. 3 allegato al deposito del 18.7.2025), il Tribunale ha rimesso la causa in decisione.
*****
3 R.G.V.G. n. 1513/2024
Ciò posto, limitando l'oggetto del presente giudizio alla domanda di separazione personale, va senz'altro accolta la domanda spiegata dai ricorrenti, dovendosi dichiarare la separazione dei coniugi, essendo risultato evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sul quale deve fondarsi il rapporto coniugale, tanto da potersi escludere, quanto meno allo stato, ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate dalle parti, così come integrate dall'accordo depositato il
19.5.2025 e dalle dichiarazioni rese all'udienza del 25.6.2025, non sono contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico, sicché possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla separazione personale.
Dispone la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore onde provvedere agli adempimenti necessari alla pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio tra le parti, come da separata ordinanza.
Da ultimo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero; non definitivamente pronunziando;
- pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a [...], il [...] e Parte_1
nata a [...], il [...] coniugati in Parte_2
Partanna in data 26.1.2004, matrimonio trascritto al n. 1, parte 1, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004 del Comune di Partanna, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice istruttore come da separata ordinanza;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Trapani nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, 3.11.25
Il Presidente
CH RU
Il Giudice est.
CA AN PA
4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati
Dott. CH RU Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott. CA AN PA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1513/2024 del Ruolo Generale degli Affari VG vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Angelo Galati ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Trapani, nella via Colonnello Romey n. 31
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Donatella Parte_2
Buscaino ed elettivamente domiciliata in Trapani, nella via Quiete n. 5
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del Controparte_1
Interveniente necessario
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127-ter c.p.c., depositate telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno spiegato hanno spiegato ricorso cumulativo Parte_1 Parte_2
con domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt.
473bis 49) e 51) c.p.c.
I coniugi hanno rappresentato di aver contratto matrimonio in data 26.4.2004 in Partanna
(Tp), trascritto nel registro degli Uffici dello Stato civile del predetto Comune al n. 1, part 1, anno 2004, e di aver adottato una figlia, nata a [...] il Parte_3
1 R.G.V.G. n. 1513/2024
16.5.1997, alla quale è stato diagnosticato un “ritardo mentale di media gravità e disturbo psicotico ad insorgenza precoce”, che ha determinato l'apertura di procedura per la nomina di un amministratore di sostegno - attualmente pendente innanzi al Tribunale di Agrigento
(rubricata al n. R.G.V.G. 1280/2016), posto il ricovero di presso una struttura Pt_3
ricettiva sita in Licata, gestita dalla Cooperativa sociale “Panta Rei” - nominato nella persona del ricorrente . Parte_1
I coniugi hanno dato atto del venir meno dell'affectio coniugalis, ed hanno quindi chiesto al
Tribunale di dichiarare la separazione personale alle seguenti condizioni: “
1. CASA
CONIUGALE. L'immobile adibito a casa coniugale, insistente in Valderice nella Via Levanzo n. 31, appartiene in via esclusiva alla Sig.ra che ne è la legittima proprietaria;
il Sig. fisserà Parte_2 Pt_1
altrove la propria residenza, rendendo rituale comunicazione al Comune di riferimento;
la sig.ra Parte_2
si obbliga in via esclusiva a continuare a versare i ratei del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile sino all'estinzione del rapporto con l'Istituto di Credito mutuante, esonerando in tal senso il Sig. dal Pt_1
corrispondente adempimento;
2. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO. Le parti dispongono di redditi autonomi, per cui rinunciano vicendevolmente a qualunque contributo al mantenimento;
le parti dichiarano di aver già regolato il proprio assetto patrimoniale e con la sottoscrizione del presente ricorso ed inseguito alla ripartizione dei beni come in narrativa cennata, dichiarano di null'altro avere a pretendere
l'uno dall'altra per qualunque ragione o titolo;
ciascuna delle parti presta il consenso all'altra per la concessione del passaporto”.
Decorso il termine di legge, le parti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, alle stesse condizioni della separazione personale.
Il Tribunale, con ordinanza del 28.1.2025, ha richiesto alle parti di integrare la documentazione con specifico riferimento ai sussidi di cui beneficerebbe la figlia della coppia.
Con ordinanza del 21.2.2025, il Tribunale ha poi ordinato alle parti il deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12, comma 3, cpc, invitandole altresì a sottoporre l'accordo per separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio anche al G.T. presso il Tribunale di Agrigento.
A seguito del deposito di relazione da parte dell'avv. Spataro, nominata dal G.T. del
2 R.G.V.G. n. 1513/2024
Tribunale di Agrigento quale legale della figlia della coppia e stante il diniego al nulla Pt_3
osta da parte del Giudice Tutelare agrigentino, le parti hanno integrato l'accordo rassegnato in ricorso nei seguenti termini: “
3. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA
FIGLIA UP INNA. Ciascuna delle parti (rilevando come la figlia percepisca una pensione di invalidità da parte di INPS senza indennità di accompagnamento, e di come Ella dimori presso la struttura Panta Rei, avente sede in Licata, Viale Martiri della Libertà n. 51, e la permanenza presso la struttura venga finanziata quasi interamente dal Comune di Valderice, ed in minima parte dalla stessa interessata, quest'ultima per Euro 80,00 circa mensili) verserà in favore della figlia e sul conto Parte_3
corrente alla stessa intestato, gestito nell'ambito della procedura di Amministrazione di Sostegno, la somma di Euro 50,00 mensili;
4. DIRITTO DI VISITA IN FAVORE DELLA FIGLIA Pt_3
. Le parti (rilevando come la figlia abbia già compiuto 28 anni di età, sia sottoposta ad
[...]
Amministrazione di sostegno e dimori presso la struttura sopra generalizzata avente sede in Licata - AG) alternandosi tra loro, visiteranno la figlia presso la struttura un mese ciascuno, in modo che la ragazza riceva ogni mese uno dei due genitori, fermo restando che, tramite l'associazione Panta Rei, Ella viene condotta su Trapani ogni trimestre con l'assistenza costante di un operatore, visto che mal sopporta
l'allontanamento dalla struttura;
per le stesse ragioni, in occasione delle festività principali, i genitori trascorreranno con la figlia, alternandosi tra loro, il giorno di Natale ed il giorno di Pasqua (un anno il padre a Natale e la madre a Pasqua e l'anno successivo il contrario) presso la struttura o in diverso luogo nei paraggi della stessa”.
All'udienza del 25.6.2025 e con note ex art. 127 ter c.p.c. del 29.9.25, le parti hanno manifestato la volontà di ulteriormente integrare le condizioni dell'accordo, dichiarando di voler versare l'importo di euro 100,00 mensili ciascuno (in luogo di euro 50,00 come indicato nell'accordo integrativo) in favore della figlia ferme restando le ulteriori Pt_3
condizioni così come delineate nel ricorso e nell'accordo integrativo.
In definitiva, pertanto, gli odierni ricorrenti provvederanno al versamento in favore della figlia e sul conto corrente alla stessa intestato, gestito nell'ambito della procedura Parte_3
di Amministrazione di Sostegno, la somma di Euro 100,00 mensili.
Ottenuto il parere favore del G.T. del Tribunale di Agrigento (cfr. doc. n. 3 allegato al deposito del 18.7.2025), il Tribunale ha rimesso la causa in decisione.
*****
3 R.G.V.G. n. 1513/2024
Ciò posto, limitando l'oggetto del presente giudizio alla domanda di separazione personale, va senz'altro accolta la domanda spiegata dai ricorrenti, dovendosi dichiarare la separazione dei coniugi, essendo risultato evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sul quale deve fondarsi il rapporto coniugale, tanto da potersi escludere, quanto meno allo stato, ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate dalle parti, così come integrate dall'accordo depositato il
19.5.2025 e dalle dichiarazioni rese all'udienza del 25.6.2025, non sono contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico, sicché possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla separazione personale.
Dispone la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore onde provvedere agli adempimenti necessari alla pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio tra le parti, come da separata ordinanza.
Da ultimo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero; non definitivamente pronunziando;
- pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a [...], il [...] e Parte_1
nata a [...], il [...] coniugati in Parte_2
Partanna in data 26.1.2004, matrimonio trascritto al n. 1, parte 1, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004 del Comune di Partanna, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice istruttore come da separata ordinanza;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Trapani nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, 3.11.25
Il Presidente
CH RU
Il Giudice est.
CA AN PA
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