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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/03/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6912/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, ( ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. FAZZARI PIERINA MARIE FRANCE, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, Via Leopardi n. 2
RICORRENTE contro
, ) CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. CASTELLETTI GIULIANA elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona, Via A. SCIESA, 10
CONVENUTO con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
In punto: separazione giudiziale pagina 1 di 2 CONCLUSIONI
All'udienza di prima comparizione le parti hanno rassegnato le conclusioni limitatamente allo status, riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi e rinunciando ai termini per scritti conclusivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
La domanda di separazione è fondata e deve pertanto essere accolta.
Alla luce del comportamento processuale delle parti, infatti, nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi: il contenuto stesso degli atti introduttivi delle parti, lo stato di separazione di fatto affermato dalle parti e l'insistenza per una pronuncia, anche parziale, sul vincolo dimostrano che si è verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile che ha fatto venir meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, non resta che pronunciare la separazione giudiziale con sentenza non definitiva.
La causa va quindi rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per l'istruzione e la decisione sulle ulteriori domande.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
PRONUNCIA la separazione personale fra e , Parte_1 CP_1
già uniti in matrimonio contratto in data 26/06/2004, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di VERONA al n.266/p.2/s. A/2004;
MANDA alla Cancelleria perché provveda alla trasmissione di copia della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale di stato civile competente per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6912/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, ( ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. FAZZARI PIERINA MARIE FRANCE, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, Via Leopardi n. 2
RICORRENTE contro
, ) CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. CASTELLETTI GIULIANA elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona, Via A. SCIESA, 10
CONVENUTO con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
In punto: separazione giudiziale pagina 1 di 2 CONCLUSIONI
All'udienza di prima comparizione le parti hanno rassegnato le conclusioni limitatamente allo status, riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi e rinunciando ai termini per scritti conclusivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
La domanda di separazione è fondata e deve pertanto essere accolta.
Alla luce del comportamento processuale delle parti, infatti, nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi: il contenuto stesso degli atti introduttivi delle parti, lo stato di separazione di fatto affermato dalle parti e l'insistenza per una pronuncia, anche parziale, sul vincolo dimostrano che si è verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile che ha fatto venir meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, non resta che pronunciare la separazione giudiziale con sentenza non definitiva.
La causa va quindi rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per l'istruzione e la decisione sulle ulteriori domande.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
PRONUNCIA la separazione personale fra e , Parte_1 CP_1
già uniti in matrimonio contratto in data 26/06/2004, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di VERONA al n.266/p.2/s. A/2004;
MANDA alla Cancelleria perché provveda alla trasmissione di copia della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale di stato civile competente per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
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