Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 18/02/2026, n. 1138
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    Il Concessionario della riscossione ha fornito la prova della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato e ha fornito prova della notifica di plurime intimazioni e di fermi amministrativi, con riferimento alle medesime cartelle. L'omessa impugnazione di un atto tipico comporta la cristallizzazione del credito in esso portato.

  • Rigettato
    Prescrizione

    La prova della notifica del fermo amministrativo, non impugnato, determina il rigetto del ricorso, non potendosi più vagliare i vizi di merito, compresa la prescrizione maturata prima della notifica dell'atto stesso non impugnato.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    Va dichiarato il difetto di giurisdizione sui crediti dell'INPS trattandosi di contributi previdenziali e non di tributi, come ammesso anche dal ricorrente. La competenza è del giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 18/02/2026, n. 1138
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1138
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo