CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 18/02/2026, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1138/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 14:50 con la seguente composizione collegiale:
AG IU, Presidente
CHINE' GINEVRA, Relatore
PANTANO GIULIA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5552/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Inps Direzione Provinciale Reggio Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 SOSTITUTIVA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 SOSTITUTIVA 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 SOSTITUTIVA 2022
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 2015 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 2016 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 2017 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 2019 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 2020 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 227/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , nata a [...] il [...], codice fiscale CF_Ricorrente_1, residente in [...]alla Indirizzo_1 ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Indirizzo_2, presso e nello studio dell'avv. Difensore_1
, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 094 2024 90167203 82/000 notificata in data 4 agosto
2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione con riferimento alle cartelle di pagamento :
1. Cartella n.
09420160024830746000 asseritamente notificata in data 20.03.2017 dell'importo di €. 75,43. 2. Cartella n.
09420160029181631000 asseritamente notificata in data 25.02.2017 dell'importo di €. 118,55. 2 3. Cartella
n. 09420180023408216000 asseritamente notificata in data 01.01.2019 dell'importo di €. 141,72. 4. Cartella
n. 09420200005210203000 5. Cartella n. 09420210011900623000 asseritamente notificata in data 01.06.2022 dell'importo di €. 6.700,00. 6. Cartella n. 09420220014501164000 asseritamente notificata in data 26.07.2022 dell'importo di €. 89,65. 7. Cartella n. 09420220027372465000 asseritamente notificata in data 07.01.2023 dell'importo di €. 7.339,55. 8. Cartella n. 09420220030103231000 asseritamente notificata in data 13.01.2023, dell'importo di €. 6.074,42. 9. Cartella n. 09420220030887259000 asseritamente notificata in data 09.01.2023 dell'importo di €. 10.436,74. 10. Cartella n. 09420220032064925000 asseritamente notificata in data 09.02.2023, dell'importo di €. 89,17. 11. Cartella n. 09420230034411235000 asseritamente notificata in data 07.12.2023, dell'importo di €. 89,93. 12. Avviso di addebito n.
39420190001396302000 asseritamente notificato in data 06.07.2019, dell'importo di €. 1.409,80 13. Avviso di addebito n. 39420190003848969000 asseritamente notificato in data 04.12.2019, dell'importo di €.
1.370,56. 14. Avviso di addebito n. 39420210001518978000 asseritamente notificato in data 06.12.2021, dell'importo di €. 4.213,00 15. Avviso di addebito n. 39420220000273670000 asseritamente notificato in data 15.05.2022, dell'importo di €. 6.484,72. 16. Avviso di addebito n. 39420220001319924000 asseritamente notificato in data 20.07.2022, dell'importo di €. 4.495,40. 17. Avviso di addebito n.
39420220002501529000 asseritamente notificato in data 20.10.2022, dell'importo di €. 12.691,00. 18. Avviso di addebito n. 39420220002559551000 asseritamente notificato in data 31.10.2022, dell'importo di €.
4.938,85. 19. Avviso di addebito n. 39420220005126553000 asseritamente notificato in data 23.03.2023, dell'importo di €. 3.359,04. 20. Avviso di addebito n. 39420230002223320000 asseritamente notificato in data 16.12.2023 dell'importo di €. 4.657,43.
Ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito e la prescrizione.
Si è costituito l'INPS eccependo, sui crediti di propria competenza, il difetto di giurisdizione trattandosi di contributi previdenziali.
Si è costituita AD depositando documentazione comprovante la notifica degli atti presupposti.
Si è costituita la Camera di Commercio per difendersi.
Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa aderendo all'eccezione di difetto di giurisdizione per i contributi previdenziali e per il resto ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 23/1/2026 causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Va dichiarato il difetto di giurisdizione sui crediti dell'INPS trattandosi di contributi previdenziali e non di tributi, come ammesso anche dal ricorrente.
Per i restanti crediti tributari, di competenza della Corte adita, va preso atto che il Concessionario della riscossione ha fornito la prova della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato e ha fornito prova della notifica di plurime intimazioni e di fermi amministrativi, con riferimento alle medesime cartelle.
Osta, in ogni caso, all'accoglimento del ricorso la prova della notifica del fermo amministrativo n.
09480202400001547000 ricevuto il giorno 12/02/2024 enon oggetto di impugnazione (Non vi sono contestazioni sulla documentazione depositata da AD ).
Orbene, la prova della notifica dell'atto suddetto determina, di per sé, il rigetto del ricorso non potendosi più vagliare i vizi di merito, compreso prescrizione ,decadenza maturata prima della notifica dell'atto stesso non impugnato) atteso che l'omessa impugnazione di un atto tipico ( il cui elenco è contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992) determina la cristallizzazione del credito in esso portato.
Non è possibile eccepire vizi degli atti notificati e non opposti ma solo vizi degli atti successivi.
L'articolo 19 del D.Lgs. n. 546/92, accanto alla previsione secondo la quale ogni atto autonomamente impugnabile può essere impugnato per vizi propri, stabilisce che si possono fare valere anche vizi di un atto presupposto non notificato, purché si tratti di un atto anch'esso autonomamente impugnabile.
In definitiva, l'omessa impugnazione dell'atto tipico comporta la definitività della pretesa con la conseguente impossibilità di far valere questioni anteriori alla notifica dello stesso.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 07, riunita in udienza il
23/01/2026 così decide: Dichiara il difetto di giurisdizione dei crediti per contributi INPS in favore del giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro;
Rigetta per il resto il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti costituiti ( INPS, Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione) quantificate in € 900,00 per ognuno di essi, oltre accessori come per legge. Reggio Calabria, 23.1.26 il relatore il presidente Ginevra Chinè Giuseppe
Campagna
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 14:50 con la seguente composizione collegiale:
AG IU, Presidente
CHINE' GINEVRA, Relatore
PANTANO GIULIA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5552/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Inps Direzione Provinciale Reggio Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 SOSTITUTIVA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 SOSTITUTIVA 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 SOSTITUTIVA 2022
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 2015 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 2016 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 2017 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 2019 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 2020 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016720382000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 227/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , nata a [...] il [...], codice fiscale CF_Ricorrente_1, residente in [...]alla Indirizzo_1 ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Indirizzo_2, presso e nello studio dell'avv. Difensore_1
, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 094 2024 90167203 82/000 notificata in data 4 agosto
2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione con riferimento alle cartelle di pagamento :
1. Cartella n.
09420160024830746000 asseritamente notificata in data 20.03.2017 dell'importo di €. 75,43. 2. Cartella n.
09420160029181631000 asseritamente notificata in data 25.02.2017 dell'importo di €. 118,55. 2 3. Cartella
n. 09420180023408216000 asseritamente notificata in data 01.01.2019 dell'importo di €. 141,72. 4. Cartella
n. 09420200005210203000 5. Cartella n. 09420210011900623000 asseritamente notificata in data 01.06.2022 dell'importo di €. 6.700,00. 6. Cartella n. 09420220014501164000 asseritamente notificata in data 26.07.2022 dell'importo di €. 89,65. 7. Cartella n. 09420220027372465000 asseritamente notificata in data 07.01.2023 dell'importo di €. 7.339,55. 8. Cartella n. 09420220030103231000 asseritamente notificata in data 13.01.2023, dell'importo di €. 6.074,42. 9. Cartella n. 09420220030887259000 asseritamente notificata in data 09.01.2023 dell'importo di €. 10.436,74. 10. Cartella n. 09420220032064925000 asseritamente notificata in data 09.02.2023, dell'importo di €. 89,17. 11. Cartella n. 09420230034411235000 asseritamente notificata in data 07.12.2023, dell'importo di €. 89,93. 12. Avviso di addebito n.
39420190001396302000 asseritamente notificato in data 06.07.2019, dell'importo di €. 1.409,80 13. Avviso di addebito n. 39420190003848969000 asseritamente notificato in data 04.12.2019, dell'importo di €.
1.370,56. 14. Avviso di addebito n. 39420210001518978000 asseritamente notificato in data 06.12.2021, dell'importo di €. 4.213,00 15. Avviso di addebito n. 39420220000273670000 asseritamente notificato in data 15.05.2022, dell'importo di €. 6.484,72. 16. Avviso di addebito n. 39420220001319924000 asseritamente notificato in data 20.07.2022, dell'importo di €. 4.495,40. 17. Avviso di addebito n.
39420220002501529000 asseritamente notificato in data 20.10.2022, dell'importo di €. 12.691,00. 18. Avviso di addebito n. 39420220002559551000 asseritamente notificato in data 31.10.2022, dell'importo di €.
4.938,85. 19. Avviso di addebito n. 39420220005126553000 asseritamente notificato in data 23.03.2023, dell'importo di €. 3.359,04. 20. Avviso di addebito n. 39420230002223320000 asseritamente notificato in data 16.12.2023 dell'importo di €. 4.657,43.
Ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito e la prescrizione.
Si è costituito l'INPS eccependo, sui crediti di propria competenza, il difetto di giurisdizione trattandosi di contributi previdenziali.
Si è costituita AD depositando documentazione comprovante la notifica degli atti presupposti.
Si è costituita la Camera di Commercio per difendersi.
Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa aderendo all'eccezione di difetto di giurisdizione per i contributi previdenziali e per il resto ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 23/1/2026 causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Va dichiarato il difetto di giurisdizione sui crediti dell'INPS trattandosi di contributi previdenziali e non di tributi, come ammesso anche dal ricorrente.
Per i restanti crediti tributari, di competenza della Corte adita, va preso atto che il Concessionario della riscossione ha fornito la prova della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato e ha fornito prova della notifica di plurime intimazioni e di fermi amministrativi, con riferimento alle medesime cartelle.
Osta, in ogni caso, all'accoglimento del ricorso la prova della notifica del fermo amministrativo n.
09480202400001547000 ricevuto il giorno 12/02/2024 enon oggetto di impugnazione (Non vi sono contestazioni sulla documentazione depositata da AD ).
Orbene, la prova della notifica dell'atto suddetto determina, di per sé, il rigetto del ricorso non potendosi più vagliare i vizi di merito, compreso prescrizione ,decadenza maturata prima della notifica dell'atto stesso non impugnato) atteso che l'omessa impugnazione di un atto tipico ( il cui elenco è contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992) determina la cristallizzazione del credito in esso portato.
Non è possibile eccepire vizi degli atti notificati e non opposti ma solo vizi degli atti successivi.
L'articolo 19 del D.Lgs. n. 546/92, accanto alla previsione secondo la quale ogni atto autonomamente impugnabile può essere impugnato per vizi propri, stabilisce che si possono fare valere anche vizi di un atto presupposto non notificato, purché si tratti di un atto anch'esso autonomamente impugnabile.
In definitiva, l'omessa impugnazione dell'atto tipico comporta la definitività della pretesa con la conseguente impossibilità di far valere questioni anteriori alla notifica dello stesso.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 07, riunita in udienza il
23/01/2026 così decide: Dichiara il difetto di giurisdizione dei crediti per contributi INPS in favore del giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro;
Rigetta per il resto il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti costituiti ( INPS, Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione) quantificate in € 900,00 per ognuno di essi, oltre accessori come per legge. Reggio Calabria, 23.1.26 il relatore il presidente Ginevra Chinè Giuseppe
Campagna