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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/12/2025, n. 1860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1860 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1622 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nato il [...] a [...]), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CARACCIOLO FRANCESCA c/o il cui studio in Corigliano-Rossano, AU di
Corigliano, Via Pugliesi, Palazzo Roma, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. FERRATO UMBERTO, con domicilio P.IVA_1 eletto in Castrovillari, al Corso Calabria presso la Sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, l'istante vedendosi riconosciuto invalido ma senza riconoscimento della pensione ex L. 118/71 ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come le patologie che lo affliggono sono tali da determinare il riconoscimento della pensione ex L. 118/71. CP_ Si è costituito l' già resistente in ATP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni del ricorrente relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP meritevole di conferma.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti, a seguito della rinnovazione della CTU con operazioni affidate al dott. lo stesso depositava Persona_1
l'elaborato; alla odierna udienza le Parti – come da verbale – discutevano la causa chiedendone la decisione..
1. Preliminarmente va rilevato come l'odierno ricorrente abbia osservato tutti i termini previsti dalla normativa di settore.
Infatti il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulta comunicato il 11.03.2024 laddove la dichiarazione di dissenso è intervenuta il 03.04.2024 ossia entro il termine di 30 giorni. Risulta parimenti osservato il termine di 30 giorni per l'iscrizione a ruolo del ricorso di merito avvenuta il 19.04.2024.
Ancor prima il verbale di visita risulta gravato entro il termine semestrale di decadenza atteso che la visita presso la competente Commissione Medica è stata espletata il 05.12.2022 laddove il ricorso per ATP risulta iscritto il 01.06.2023.
2. L'istante ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP recante il n. 1977/23 RG accertarsi la sussistenza del beneficio della pensione ex L. 118/71.
Il CTU nominato nel presente Giudizio, Dott. nella relazione scritta depositata, a seguito Per_1 dell'esame della documentazione versata in atti e della visita peritale, ha riscontrato ed accertato in capo al ricorrente i presupposti di carattere sanitario legittimanti il riconoscimento della invocata provvidenza essendo stato riconosciuto invalido al 100%; ciò con decorrenza dal 22.05.2025 ossia dalla data visita peritale.
L'elaborato appare motivato, immune da qualsivoglia vizio e non suscettibile di censure e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti.
3. Le spese di lite (intendendosi per tali quelle della pregressa fase di ATP e quelle della presente fase), possono essere compensate atteso il riconoscimento del beneficio in epoca posteriore sia rispetto alla data della domanda amministrativa, sia rispetto alla fase della pregressa fase di Accertamento Tecnico Preventivo, sia, infine, rispetto alla data di iscrizione a ruolo del presente ricorso;
quelle di CTU, liquidate con separato provvedimento, seguono integralmente il principio della soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Castrovillari uditi i procuratori delle parti costituite presenti come da verbale di udienza, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da a seguito di ATP (1977/23 Parte_1 CP_ RG) e sulla domanda dallo stesso proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t., così provvede:
- Accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione, e per l'effetto dichiara ed accerta la sussistenza in capo al sig. del requisito sanitario afferente alla pensione ex L. 118/71 essendo stato Parte_1 riconosciuto invalido al 100% con decorrenza dal 22.5.2025;
- Spese di lite compensate;
CP_
- Condanna l' al pagamento delle spese della CTU espletata nella presente fase che liquida con separato decreto.
Castrovillari, 1 Dicembre 2025
Il GOP
Dott. Corrado Stumpo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1622 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nato il [...] a [...]), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CARACCIOLO FRANCESCA c/o il cui studio in Corigliano-Rossano, AU di
Corigliano, Via Pugliesi, Palazzo Roma, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. FERRATO UMBERTO, con domicilio P.IVA_1 eletto in Castrovillari, al Corso Calabria presso la Sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, l'istante vedendosi riconosciuto invalido ma senza riconoscimento della pensione ex L. 118/71 ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come le patologie che lo affliggono sono tali da determinare il riconoscimento della pensione ex L. 118/71. CP_ Si è costituito l' già resistente in ATP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni del ricorrente relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP meritevole di conferma.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti, a seguito della rinnovazione della CTU con operazioni affidate al dott. lo stesso depositava Persona_1
l'elaborato; alla odierna udienza le Parti – come da verbale – discutevano la causa chiedendone la decisione..
1. Preliminarmente va rilevato come l'odierno ricorrente abbia osservato tutti i termini previsti dalla normativa di settore.
Infatti il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulta comunicato il 11.03.2024 laddove la dichiarazione di dissenso è intervenuta il 03.04.2024 ossia entro il termine di 30 giorni. Risulta parimenti osservato il termine di 30 giorni per l'iscrizione a ruolo del ricorso di merito avvenuta il 19.04.2024.
Ancor prima il verbale di visita risulta gravato entro il termine semestrale di decadenza atteso che la visita presso la competente Commissione Medica è stata espletata il 05.12.2022 laddove il ricorso per ATP risulta iscritto il 01.06.2023.
2. L'istante ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP recante il n. 1977/23 RG accertarsi la sussistenza del beneficio della pensione ex L. 118/71.
Il CTU nominato nel presente Giudizio, Dott. nella relazione scritta depositata, a seguito Per_1 dell'esame della documentazione versata in atti e della visita peritale, ha riscontrato ed accertato in capo al ricorrente i presupposti di carattere sanitario legittimanti il riconoscimento della invocata provvidenza essendo stato riconosciuto invalido al 100%; ciò con decorrenza dal 22.05.2025 ossia dalla data visita peritale.
L'elaborato appare motivato, immune da qualsivoglia vizio e non suscettibile di censure e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti.
3. Le spese di lite (intendendosi per tali quelle della pregressa fase di ATP e quelle della presente fase), possono essere compensate atteso il riconoscimento del beneficio in epoca posteriore sia rispetto alla data della domanda amministrativa, sia rispetto alla fase della pregressa fase di Accertamento Tecnico Preventivo, sia, infine, rispetto alla data di iscrizione a ruolo del presente ricorso;
quelle di CTU, liquidate con separato provvedimento, seguono integralmente il principio della soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Castrovillari uditi i procuratori delle parti costituite presenti come da verbale di udienza, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da a seguito di ATP (1977/23 Parte_1 CP_ RG) e sulla domanda dallo stesso proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t., così provvede:
- Accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione, e per l'effetto dichiara ed accerta la sussistenza in capo al sig. del requisito sanitario afferente alla pensione ex L. 118/71 essendo stato Parte_1 riconosciuto invalido al 100% con decorrenza dal 22.5.2025;
- Spese di lite compensate;
CP_
- Condanna l' al pagamento delle spese della CTU espletata nella presente fase che liquida con separato decreto.
Castrovillari, 1 Dicembre 2025
Il GOP
Dott. Corrado Stumpo