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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/12/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Sezione Controversie di Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario , Dott.ssa Maria Pia
De Benedictis, all'udienza del 22.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 1862 R.G. degli Affari Contenziosi dell'anno
2021 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Civitavecchia (RM), Via Pietro Bernardini, Parte_1
7, presso e nello studio dell'Avvocato Ricciutelli Cristiano che la rappresenta e difende per delega in calce al ricorso
RICORRENTE
, rappresentato e difesodal Responsabile Controparte_1
dell'Ufficio legale e contenzioso dall'Avv.to Floridia Monforte giusta procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.12.2021 l'istante, quale amministratrice unica di ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2146/2021 CP_2
(pratica n. 415/2017) con la quale il Capo dell' di Controparte_3
ingiungeva all'odierna ricorrente il pagamento della somma complessiva di € CP_1
24.000,00, all'esito del rapporto prot. 107220 del 15-11-15 redatto dall'Ispettore
[...]
, in violazione dell'art. 3 comma 3 e 3 ter, D.L. n. Persona_1
12/2002 , convertito con modificazioni nella L. 73/2002, come sostituito dall'art. 22,
comma 1 del D.lvo n. 151/2015 , per avere impiegato irregolarmente il lavoratore
, ovvero senza preventiva comunicazione di instaurazione del Persona_2
rapporto di lavoro, dal 10.12.2015 al 15.06.2016, per 110 giornate lavorative.
Parte ricorrente contestava l'ordinanza per i seguenti motivi:
- nullità dell'ordinanza per omessa indicazione del codice fiscale e della partita IVA
della CP_2
-nullità per indeterminatezza del titolo posto a fondamento dell'ordinanza (rapporto
INPS e verbale unico);
-estinzione dell'obbligazione sanzionatoria per omessa o tardiva notifica del verbale unico di accertamento oltre il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 L. 689/1981;
-insussistenza del fatto, negando qualsiasi rapporto di lavoro tra e CP_2 Per_2
nel periodo contestato, essendo peraltro soggetto del tutto sconosciuto alla ricorrente.
L' , costituitosi con comparsa di costituzione Controparte_4
e risposta, ha contestato quanto dedotto a fondamento della opposizione, della quale ha chiesto il rigetto, ricostruendo i fatti sulla base dell'accertamento INPS, del verbale unico del 9.9.2016 e delle dichiarazioni rese da e nel Tes_1 Persona_2
corso dell'istruttoria ispettiva.
Tes_ All'odierna udienza, acquisiti i documenti prodotti, escussi i testi e Per_2
Con entrambi di parte ricorrente, l ha rinunciato al teste per irreperibilità e, Tes_2
concesso termine per il deposito di note finali, il giudice ha deciso depositando telematicamente contestuale motivazione.
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Preliminarmente deve ritenersi privo di pregio il primo motivo di opposizione circa la mancata indicazione del codice fiscale e della P.IVA della nell'ordinanza CP_2
impugnata.
La giurisprudenza invocata da parte ricorrente (Cass. 9256/2013; 713/2017), formatasi in materia tributaria, risulta del tutto inconferente, facendo riferimento, peraltro, ad imprese individuali.
Nel caso in esame, invece, l'illecito è di natura previdenziale e non tributaria, il soggetto destinatario è una società di capitali (srls) e non un imprenditore individuale.
Inoltre, nel verbale unico di accertamento, richiamato in ordinanza, risultano indicati la partita IVA ed il codice fiscale della società, sicché non vi è alcuna incertezza sul destinatario della pretesa tanto da inficiare di nullità il provvedimento impugnato.
Parimenti deve ritenersi del tutto infondato il secondo motivo di opposizione inerente l'indeterminatezza del titolo dell'ordinanza.
La ricorrente deduce che l'ordinanza farebbe riferimento sia al rapporto INPS ex art. 17 L. 689/1981, sia al verbale unico del 9.9.2016, con conseguente incertezza sul titolo fondante. L'ordinanza risulta correttamente fondata su rapporto INPS “corredato” dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2016007335/DDL del 9.9.2016, ritualmente notificato.
Il rapporto costituisce l'atto di trasmissione all'autorità competente, mentre il vero titolo della pretesa è il verbale unico che descrive l'accertamento, individua i trasgressori ( e ) e obbligati in solido, nonché l'illecito Parte_1 Parte_2
contestato.
La distinzione tra rapporto e verbale – entrambi richiamati – non genera alcuna incertezza, ma rispecchia lo schema dell'art. 17 L. 689/1981.
Altrettanto infondato è il terzo motivo di opposizione.
La ricorrente sostiene che il verbale unico non le sarebbe mai stato notificato e che, in ogni caso, il termine di 90 giorni decorrerebbe dal primo accesso del 15.06.2016, per cui la notifica ex art. 14 L. 689/81 sarebbe tardiva.
Ebbene, non può ritenersi sussistente la violazione del termine sancito dall'art. 14 della
L.689/91 poiché detta norma, nel riferirsi all'accertamento e non al giorno in cui è stata commessa la violazione, va inteso nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere , anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare l'esistenza dell'infrazione. L'accertamento quindi non coincide con la generica percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione. Ne consegue che, in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'Amministrazione
procedente deve provvedere alla notifica della contestazione devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini, e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981 ( Cass. Sez. L. n. 23608 del
6.11.2009).
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta dall'Amministrazione emerge,
invece che il verbale unico del 9.9.2016 è stato notificato a mani di in Parte_1
data 19.9.2016 e sempre a mani della stessa per conto della quale obbligata CP_2
in solido in data 10.11.2016.
Inoltre gli accertamenti ispettivi non si sono esauriti il 15.6.2016, ma sono proseguiti con l'assunzione della dichiarazione di (in data 23.6.2016), la convocazione Per_2
di (con raccomandata del 28.6.2016), l'assunzione della dichiarazione di Pt_1 Tes_2
( in data 30.6.2016) e la redazione del verbale unico in data 9.9.2016.
Conseguentemente, il termine per la notifica decorre dalla conclusione dell'accertamento, individuata nel caso di specie al 9.9.2016 (data del verbale unico)
ovvero, in ogni caso, non prima del 30.6.2016 (ultima attività istruttoria documentata).
Considerando il 9.9.2016 quale dies a quo, la notifica del 19.9.2016 alla è Pt_1
certamente tempestiva.
Anche assumendo, in via di mera ipotesi, il 30.6.2016 come ultimo atto istruttorio, la notifica del 19.9.2016 rientra comunque nel termine di 90 giorni.
Infine, passando al merito, la questione centrale attiene alla sussistenza, nel periodo
10.12.2015 – 15.06.2016, di un rapporto di lavoro irregolare tra e la Persona_2
NE srl e alla riferibilità soggettiva dell'illecito a quale amministratore Parte_1
unico. Ebbene, la ricostruzione dei fatti fornita dalla parte ricorrente non ha trovato alcun riscontro probatorio ed anzi si contraddice con le dichiarazioni precise e circostanziate
Tes_ rese dal e dalla agli ispettori di vigilanza, non smentite nemmeno con la Per_2
prova testimoniale.
Dai documenti depositati da INPS emerge che il , in sede ispettiva, in data Per_2
23.6.2016, ha dichiarato di aver avuto un primo rapporto di lavoro formale con la società
come commesso part‑time dal 1.6.2014 al 15.3.2015 e di aver successivamente proseguito come addetto alle consegne di caffè in cialde e capsule e come addetto alla riparazione delle macchine da caffè, con orario medio di 5 giorni a settimana per 4 ore,
senza retribuzione ed inquadramento contrattuale, nella prospettiva di entrare a far parte della società.
Ha dichiarato altresì di fare riferimento a , precedente amministratore e Parte_2
poi a , non conoscendo il nuovo amministratore. Parte_3
Non è emerso che fosse intestatario di P.IVA quale lavoratore autonomo.
con dichiarazione del 15.6.2016 ha indicato il come unico Tes_1 Per_2
referente con cui aveva contatti, come il soggetto che controllava l'andamento dell'attività essendo presente 2/3 volte alla settimana per 2 ore e che controllava a fine settimana l'incasso e che le consegnava in contanti la retribuzione.
Su tali basi l'INPS ha qualificato il rapporto di come subordinato e “in nero” Per_2
dal 16.3.2015 al 15.6.2016, imputandolo, per il periodo dal 10.12.2015, alla gestione di sotto la CP_2 Pt_1
In giudizio, i medesimi soggetti hanno reso dichiarazioni che in parte confermano e in parte contrastano con quanto riferito in sede ispettiva. In particolare il ha confermato di essere stato dipendente della come Per_2 CP_2
commesso nel 2014 e poi addetto alle consegne con Ha collocato la cessazione Tes_2
del rapporto al marzo 2015, ha ammesso di aver continuato il rapporto di lavoro anche
“dopo essere andato via nel marzo 2015” e ha riferito di essersi recato “a volte” presso
Tes_ il negozio, prima e dopo l'accesso, per “aiutare” la
Ha riconosciuto la dichiarazione del 23.6.2016, confermandone il contenuto e ha ribadito di non aver mai conosciuto la Pt_1
Tes_ La teste dopo aver confermato di aver lavorato dal 2014 al 2016, ha dichiarato di lavorare la mattina mentre il avrebbe fatto il turno di pomeriggio, nei primi Per_2
mesi del rapporto di lavoro, dopodichè non l'avrebbe più visto.
Anzi ha riferito che il “passava solo per un saluto e non per lavoro”. Per_2
Ha riconosciuto la propria dichiarazione ispettiva ma ha tentato di ridimensionarla,
spiegando che per “referente” intendeva solo la persona che le aveva insegnato il lavoro e a cui chiedeva chiarimenti, non il responsabile della società. Ha affermato che il veniva solo per riparare le macchine del caffè “al bisogno” e ha riferito di Per_2
aver trovato sempre la retribuzione in busta nel cassetto e di non sapere chi decidesse pagamenti e strategie societarie.
Ebbene, all'esito dell'istruttoria svolta, non sono emersi elementi sufficienti a smentire la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in capo alla come dedotto dalla CP_2
parte resistente.
Le evidenti contraddizioni emerse durante l'escussione dei testi hanno reso le loro dichiarazioni del tutto inattendibili tanto da non risultare idonee a superare gli elementi di prova offerti dalla resistente. Il , pur non avendo smentito il contenuto del verbale del 23.6.2016, ha collocato la Per_2
cessazione della collaborazione a giugno 2015, ma ciò confligge con la sua stessa affermazione in sede ispettiva ove ha parlato di continuità salvo una pausa tra luglio e settembre 2015.
Tes La teste ha tentato di ridimensionare il ruolo di , ma la spiegazione offerta Per_2
(“passava solo per un saluto”) appare difficilmente conciliabile con la precedente descrizione di un referente che controlla incassi, frequenta il negozio più volte a settimana, consegna lo stipendio in contanti.
Le “rettifiche” rese in giudizio non offrono un quadro alternativo chiaro, coerente e supportato da elementi oggettivi tale da infirmare l'attendibilità delle dichiarazioni ispettive.
La Suprema Corte (ordinanza n. 24208 del 02.11.2020), afferma che “Va infine considerato
che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire
maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei
fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, cfr. Cass.
n.17555\02, e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione
liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente
delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari -
considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del
relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il
materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al
convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900\03, Cass.
n.3527\01, Cass. n.9384\95).
Come noto, in tema di opposizione a ordinanza‑ingiunzione, grava sull'Amministrazione l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, potendo avvalersi anche di presunzioni;
incombe invece sull'opponente la prova dei fatti impeditivi o estintivi, nonché dell'assenza di colpa ai sensi dell'art. 3 L. 689/1981. Conseguentemente resta incontestato che il abbia svolto attività continuativa Per_2
(consegne, manutenzioni, gestione incassi) funzionalmente inserita nell'organizzazione d'impresa di NE srl/srls, dopo la cessazione formale del rapporto.
A ciò si aggiunga che alla cessazione formale del contratto non ha fatto seguito alcuna comunicazione di nuova assunzione, sebbene l'attività di fatto sia proseguita.
Tali elementi, nel loro insieme, sorreggono l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato di fatto, non formalizzato, nel periodo oggetto di ordinanza.
La violazione è, inoltre, riferibile alla in quanto ha rivestito formalmente, dal Pt_1
10.12.2015, la carica di amministratore unico e, dal 29.12.2015, di socia unica della
. CP_2
La ricorrente non ha offerto prova di aver esercitato una vigilanza effettiva sulla gestione del personale o di aver adottato misure idonee a prevenire e rimuovere l'occupazione irregolare di lavoratori preesistenti come il e non può addurre, quale causa di Per_2
esonero da responsabilità, la mera ignoranza di fatto dell'attività svolta da un lavoratore che, secondo dichiarazioni convergenti, continuava ad operare per la società.
Alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite (Cass. 20930/2009), la presunzione di colpa ex art. 3 L. 689/1981 non risulta vinta dalla ricorrente, che non ha dimostrato di aver agito in assenza di colpevolezza né ha offerto prova contraria idonea a scalfire la ricostruzione ispettiva.
Si ritiene pertanto provata la sussistenza dell'illecito amministrativo contestato –
impiego irregolare del lavoratore nel periodo 10.12.2015 – 15.06.2016 – e la Per_2
relativa responsabilità della quale amministratore unico della Pt_1 CP_2
Il complesso delle considerazioni che precedono comporta il rigetto del ricorso.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso, conferma l' ordinanza opposta e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese del presente giudizio, che liquida in € 2.697,00
per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, lì 22.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Pia De Benedictis