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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/02/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5361/2019
.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione Civile
ORDINANZA ex art. 127 ter c.p.c.
In esito dell'udienza cartolare del 19.2.2025
Nel proc. N. 1195/2019 + 1833/2019
IL GIUDICE
In persona della dr.ssa Ambra Alvano;
Lette le note di trattazione scritta con le quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa;
si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa, pronunciando sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. incorporata nel presente provvedimento.
Il Giudice
dott. ssa Ambra ALVANO
pagina 1 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
III SEZIONE CIVILE
R.G. 1195/2019+1833/2019
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nelle cause civili riunite (r.g.
1195/2019 + 1833/2019) promossa da:
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Maurizio Pagano, presso il cui studio sito in Aversa (CE), alla via Cilea n.62 è elettivamente domiciliato - (R.G. 1195/2019);
e
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avvocato Raffaele Cotugno presso il cui studio sito in Lusciano (CE), alla via G.Verdi n.29 è elettivamente domiciliato – (R.G. 1833/2019);
APPELLANTI contro
Controparte_2
(C.F. , in persona del procuratore, l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. P.IVA_1
Mauro Dello Iacono ed elett.te domiciliata come in atti;
APPELLATA nonche'
e Controparte_3 Controparte_4
APPELLATI CONTUMACI
pagina 2 di 11 CONCLUSIONI: con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atti di citazione separati, ritualmente notificati, successivamente riuniti nel presente procedimento, ed hanno Parte_1 Controparte_1
proposto appello avverso la Sentenza n. 4852/18, con la quale il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere ha respinto la domanda da loro proposta, volta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in seguito al sinistro stradale avvenuto in data 17.06.2014 alle ore 15:30, in Marcianise (CE).
Segnatamente, gli istanti riferivano che in dette circostanze di tempo e luogo, mentre la vettura Fiat Punto tg. EM728BX di proprietà di Parte_1
procedeva regolarmente sulla propria destra di marcia lungo via XXV
[...]
Aprile, giunta all'incrocio con Via Frescobaldi, veniva investita alla fiancata anteriore destra dall'auto Fiat Merea SW tg. BN098 CL, condotta da
[...]
, che effettuava una repentina e improvvisa manovra di retromarcia. CP_3
A seguito di tale urto, il veicolo del veniva sbalzato sul lato Pt_1
sinistro della strada, finendo con il lato anteriore sinistro contro un palo dell'energia elettrica e successivamente veniva urtato dal motociclo Atene 125 cc. Tg. DL12030 condotto da -e di proprietà di Controparte_1 Parte_2
il quale riportava lesioni fisiche e personali.
[...]
Ritenendo la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente della Fiat Merea SW, ed convenivano in giudizio Pt_1 CP_1 [...]
(quale conducente, nonché comproprietario) e CP_3 Controparte_4
(quale comproprietario); nonché infine la compagnia assicurativa
[...]
innanzi al Giudice di Pace di Santa Parte_3
Maria Capua Vetere, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti.
Istruita la causa mediante escussione testi, CTU ricostruttiva della dinamica dell'incidente e CTU medico-legale, il Giudice di Pace di Santa Maria
pagina 3 di 11 Capua Vetere, condividendo le conclusioni dell'espletata CTU circa l'insussistenza di rapporto causale tra i danni subiti dagli attori e la dinamica descritta, rigettava la domanda.
alla base del proposto appello ha dedotto l'errata Parte_1
valutazione delle risultanze istruttorie e della documentazione depositata.
Ha così concluso pertanto chiedendo l'accoglimento dell'appello e la condannare della al risarcimento di Parte_3 Parte_4
tutti i danni materiali subiti dal proprio veicolo, per la quantificata somma di €
7.092,98, oltre al fermo tecnico per € 650,00, con vittoria delle spese di lite. ha proposto impugnazione dolendosi: 1) Controparte_1
dell'insufficiente motivazione della sentenza;
2) dell'errata valutazione delle risultanze istruttorie;
3) dell'omessa applicazione dell'art.2054 co. 2 c.c.
Ha pertanto concluso chiedendo la riforma integrale della sentenza appellata e per l'effetto la condanna della Parte_3
al pagamento della somma di € 11.823,62. In via subordinata
[...]
ha richiesto di accertare il diverso grado di partecipazione causale ai sensi degli artt. 1227 e 2054 c.c..
La si è regolarmente Parte_3 costituita in giudizio, deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito, l'infondatezza dell'appello.
Ha pertanto concluso per il rigetto dell'appello, con conferma integrale della sentenza gravata.
Così definito il tema della lite, il giudizio sulle domande riunite, è stato assegnato alla scrivente (insediatasi in data 16.09.2024) e deciso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.c., come segue.
****
1. Le domande sono infondate.
2. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di
[...]
, e , comproprietari del veicolo Fiat Merea SW tg. CP_3 Controparte_4
pagina 4 di 11 BN098 CL, in quanto non costituitisi nonostante la regolare notifica del gravame nei loro confronti.
3. In via altrettanto preliminare va rigettata l'eccezione di genericità dei motivi di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018
n. 13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (ex multis: Cass.
31 maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588,
23 ottobre 2014, n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n.
4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle Sezioni
Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre 2011, n. 23299; sentenza 30 luglio 2001, n. 10401).
Nel caso di specie, l'esposizione di parte appellante consente di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate;
del resto, a conferma di ciò, l'appellata compagnia ha avuto modo di difendersi compiutamente, come emerge dalla sua comparsa di costituzione, nella quale affronta criticamente, punto su punto, le diverse questioni sollevate dalla controparte.
pagina 5 di 11 Del pari insussistenti sono i presupposti dell'invocata inammissibilità di cui all'art. 348 bis c.p.c.
Il concetto di probabilità di accoglimento, invero, va interpretato come verosimiglianza delle censure e degli argomenti posti a fondamento dei motivi di gravame e va riconosciuto anche se sussista una sola probabilità di accoglimento.
In tal senso, l'appello proposto da ed Parte_1 Controparte_1
non si è rivelato prima facie inammissibile, non essendo apparsa evidente, all'esame sommario dei motivi di gravame, la relativa infondatezza.
4. Tanto premesso, nel merito, l'appello non è meritevole di accoglimento, in quanto l'istruttoria espletata in primo grado non ha consentito di ritenere dimostrato il fatto storico da cui deriva la pretesa risarcitoria azionata dagli istanti.
Numerosi profili di dubbio permangono in ordine alla verosimiglianza della dinamica del sinistro narrata.
Le parti contestano, in particolare, l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Tuttavia, a parere di questo giudice, senza voler limitarsi esclusivamente alle conclusioni della perizia tecnica, risulta di chiara evidenza l'incertezza e l'ambiguità della vicenda in oggetto.
Il teste, escusso dal giudice di prime cure, nella Testimone_1
ricostruzione degli eventi, riferiva che: “ADR: Era la seconda metà del mese di giugno dell'anno 2014 verso le 15:30 circa in Marcianise alla via XXV Aprile.
Io mi trovavo alla guida della mia auto e seguivo a distanza di sicurezza una Fiat
Grande Punto di colore bianco condotta da un uomo solo a bordo. ADR: La predetta auto procedeva regolarmente sulla propria destra in direzione del centro cittadino ed io avevo la sua stessa direzione. Ad un certo punto ho visto che da una strada laterale posta sul lato destro rispetto alla direzione di marcia della Fiat Punto, strada denominata Frascobaldi e segnalata dallo stop, usciva con una manovra in retromarcia veicolo Fiat Merea SW di colore scuro alla guida c'era il solo conducente di sesso maschile.
pagina 6 di 11 ADR: Ho visto che, la detta Fiat nell'effettuare le indicate manovre Per_1
di retromarcia andava ad urtare con il proprio lato posteriore sinistro il lato anteriore destro della Fiat Punto;
stando dietro ho potuto vedere che il conducente di quest'ultima cercava di evitare l'impatto sterzando per quanto possibile sulla propria sinistra, ma, nonostante ciò, l'impatto era inevitabile. Ho visto che l'auto Fiat Punto, a seguito dell'urto ricevuto, sbandava sulla sua sinistra e andava a finire contro un palo di grosse dimensioni di cemento posto sul lato sinistro della carreggiata che delimitava l'incrocio con la strada posta sulla sinistra. Preciso che la strada era un po' bagnata perché aveva smesso di piovere da circa 30 minuti.
ADR: Successivamente, la Fiat Punto, assunta la posizione statica vicino al palo, veniva a sua volta urtata da un motociclo 125 targato, di colore scuro,condotto da un uomo che proveniva dal senso contrario di marcia, ossia dal centro di Marcianise verso Caserta.
ADR: Vista la scena, subito mi avvicinavo una volta frenata la mia auto.
La stessa cosa facevano anche altri automobilisti. In tale occasione potei accertarmi delle condizioni fisiche del conducente della Fiat Punto, un signore di circa 50 anni;
io stesso lo aiutai ad uscire dall'abitacolo dopo avergli slacciato la cintura di sicurezza e ricordo che il signore era stordito e lamentava dolori fisici e personali localizzati al lato sinistro del corpo.
ADR: Preciso che le altre persone presenti provvidero a soccorrere il motociclista che era una persona più anziana del conducente della Punto e si avvicinava anche il conducente della Merea dell'apparente età di circa 30 CP_5 anni che nell'occasione riconosceva in pieno la propria responsabilità dell'accaduto.
ADR: Nell'occasione le persone ferite provvidero dapprima a telefonare delle persone o parenti per il recupero dei veicoli e altre persone presenti provvidero al relativo pronto soccorso alle persone ferite, provvedendo ad accompagnarli con le proprie auto verso il più vicino ospedale. Prima di ciò, su
pagina 7 di 11 esplicita richiesta, rilasciavo le mie generalità e relativo recapito telefonico alle persone ferite.
ADR: Il palo contro cui finiva l'auto Fiat Punto era di grosse dimensioni
e di cemento e pertanto non poteva in alcun modo abbattersi a seguito dell'urto.”
Con riguardo a detta testimonianza, deve essere rilevato, come in primo luogo, a fronte ad un sinistro verificatosi secondo le modalità descritte, e produttivo di conseguenze così gravi sulla persona dell'appellante Parte_5
(dalla CTU medico legale risulterebbe un danno biologico del 6%),
[...]
risulti piuttosto anomalo il mancato allertamento delle forze dell'ordine e di una ambulanza per il trasporto dei due danneggiati.
Nè gli appellanti, né il loro testimone forniscono alcun chiarimento su come i soggetti incidentati abbiano raggiunto il pronto soccorso dell'ospedale di
Marcianise, dopo il sinistro patito: ciò che viene riferito è solo che tra i presenti ci fu qualcuno che provvide ad “accompagnarli con le proprie auto verso il più vicino ospedale”.
Anche dall'esame del modulo CAI emergono alcune incongruenze: ad esempio la targa del veicolo condotto dall è riportata in modo errato, CP_1
risultando "DL12830"; con riguardo alla voce “ricovero al pronto soccorso” viene barrata la casella “NO”; infine, mancano i dati del testimone , Tes_1
nonostante quest'ultimo abbia espressamente dichiarato che gli furono richiesti
(sotto la voce "testimoni", appare soltanto il termine "alcuni").
Ancora, di non trascurabile importanza è il fatto che nell'atto di citazione in primo grado dell' , non viene fatta alcuna menzione della circostanza CP_1
secondo cui la Fiat Punto terminò la sua corsa andando ad urtare il palo della luce in questione, bensì viene affermato che “a seguito dell'urto ricevuto, il conducente della vettura Fiat Punto tg. EM728BX veniva bruscamente verso sinistra e finiva con l'invadere la corsia di marcia opposta impegnata in quel frangente dal ciclomotore Atene 125 cc tg. DL12030”.
Tutti gli elementi sopra esaminati contribuiscono a delineare un quadro di incertezza e ambiguità riguardo alla vicenda, che viene ulteriormente confermato pagina 8 di 11 dalle conclusioni contenute nella perizia redatta dall'Ing. conclusioni che Per_2
questo giudice ritiene pienamente condivisibili.
In particolare, le considerazioni relative alla discordanza tra l'entità dell'urto iniziale subito dalla Fiat Marea SW, il cui impatto ha prodotto esiti di modesta rilevanza, come evidenziato dalle lesioni superficiali sulla fiancata anteriore destra, e l'improbabile forza con cui il veicolo si sarebbe successivamente scontrato contro il palo della luce, risultano decisivamente convincenti.
Infine, come opportunamente osservato, il danno riscontrato sul lato anteriore sinistro della Fiat Punto non risulta compatibile con l'ipotesi di un impatto contro il palo in questione, in quanto i tratti distintivi dell'urto avrebbero dovuto presentarsi in maniera diversa, seguendo il perimetro circolare del palo della luce, circostanza che non emerge dalle fotografie a corredo della documentazione.
In definitiva, del tutto correttamente la sentenza impugnata ha dato conto delle risultanze dell'esame condotto dal CTU, dalla quale è emerso che non sussiste alcuna coerenza altimetrica e morfologica tra i danni da riferito urto diretto sull'autovettura Fiat Grande Punto ed il profilo sporgente dell'antagonista autovettura Fiat Marea e che, parimenti, non sussiste alcuna coerenza morfologica tra i danni da riferito urto secondario sull'autovettura Fiat Grande
Punto e la dimensione trasversale del dell'energia elettrica, attesa la ridotta Pt_6 ampiezza della deformazione concava, nonché l'insussistenza di qualsiasi correlazione tra i danni, del tutto esigui, da riferito urto terziario, ubicati sul fronte anteriore dell'autovettura Fiat Punto ed il profilo dello pneumatico e del fronte anteriore del motociclo.
In tale contesto, assume rilevanza anche l'assenza di un fascicolo fotografico che documenti adeguatamente i luoghi in cui si è verificato l'incidente.
Infine, non può essere trascurato un aspetto di rilevante importanza: nessuno dei soggetti coinvolti ha reso disponibile il proprio veicolo per consentire pagina 9 di 11 al perito di effettuare le opportune verifiche tecniche. Tale condotta non collaborativa, è destinata ad esplicare i suoi effetti negativi sul piano dell'onere probatorio delle parti.
In ultimo, va considerata la rilevante plurisinistrosità dei soggetti per come eccepita e documentata dalla parte appellata e, segnatamente, la circostanza che parte attrice risulti essere stata protagonista di una sospetta Parte_1
pluralità di sinistri (49 in totale, di cui 7 da responsabile, 41 da danneggiato, 40 da conducente ,30 da proprietario) -elemento questo che mina fortemente anche l'attendibilità del teste.
Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
Le ragioni della decisione rendono ultroneo l'esame degli ulteriori motivi di appello.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori tra i minimi ed i medi, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta, nonché dell'assenza della fase istruttoria e della fase decisionale semplificata, il tutto con riferimenti ai parametri attualmente vigenti di cui al DM 55/2014.
5. Si dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del Presidente della Repubblica - 30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di e;
Controparte_4 Controparte_3
pagina 10 di 11 - rigetta l'appello proposto da ed e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, conferma la sentenza n. 4852/2018 del Giudice di Pace di Santa Maria
Capua Vetere;
- condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite, nei confronti della , che liquida Parte_3
in € 2.547,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa
Previdenza Avvocati come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per le parte soccombenti, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del Presidente della Repubblica - 30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
SMCV, 19.02.2025
Il giudice
Dott.ssa Ambra Alvano
pagina 11 di 11