Sentenza 20 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 20/03/2026, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00177/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00522/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 522 del 2015, proposto da S.P.A. Casa di Cura Privata San Raffaele, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Marchese, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Fabrizio Marinelli in L'Aquila, via Leonardo Da Vinci, 25;
contro
Commissario Ad Acta per la Realizzazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Settore Sanità della Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;
nei confronti
per l'annullamento
del decreto adottato dal Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Abruzzo in data 24 giugno 2015, recante il n. 59/2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Commissario Ad Acta per la Realizzazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Settore Sanità della Regione Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. IA AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società San Raffaele - struttura sanitaria accreditata dalla Regione Abruzzo per l’erogazione di prestazioni di assistenza ospedaliera - ha impugnato il decreto n. 59/2015 con cui il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Abruzzo, parzialmente rettificando i precedenti decreti n. 148/2014 e n. 164/2014, ha incrementato il tetto di spesa assegnato per le annualità 2014 e 2015, assegnando un importo aggiuntivo annuo di € 288.025,00 (da addizionare al precedente tetto di spesa pari a € 4.561.582,00), senza tuttavia apprestare risorse specifiche e integrative “in favore dell'unico organismo in grado di operare nella Regione per il percorso assistenziale del paziente mieloleso”.
La ricorrente premette che il Commissario ad acta già con decreto n. 28/2012 (adottato a seguito dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 152/2011) aveva definito il "percorso della fase post acuta del paziente mieloleso nella Regione Abruzzo" , individuando la ricorrente stessa come unica struttura in grado di ospitare i pazienti mielolesi nella fase post acuta e accreditandola pertanto per 25 posti letto per l'erogazione di prestazioni contraddistinte dal "Codice 28".
Successivamente, stante la necessità di definire una specifica tariffa per tali prestazioni, è stato adottato il decreto commissariale n. 43/2012 con il quale è stato riconosciuto in favore della ricorrente un importo integrativo, per il 2011, pari ad € 374.711,00 e, per l'anno 2010, pari ad € 364.611,00; in tale decreto, tuttavia, era precisato che tale riconoscimento sarebbe rimasto comunque contenuto entro i limiti complessivi ricalcolati per la struttura con il decreto n. 39/2012 di applicazione delle disposizioni in materia di spending review.
La ricorrente allora ha impugnato il succitato decreto n. 39/2012 lamentando le decurtazioni nella determinazione del budget per le prestazioni “codice 28” relativamente alle annualità 2010, 2011 e 2012. Il giudizio si è concluso con la sentenza di questo Tribunale n. 458/2013 che accogliendo il ricorso ha statuito che la previsione del citato tetto di spesa, oltre a porsi in contrasto con le pattuizioni precedentemente intercorse tra Regione e casa di cura, è contrario “al ruolo di supplenza pubblicistica che tale struttura assume in ambito regionale per il percorso assistenziale del paziente mieloleso, come espressamente riconosciuto dal decreto dello stesso commissario ad acta 28/2012, ove viene formalizzato il collegamento tra i reparti di neurochirurgia e rianimazione degli ospedali pubblici regionali con l’unità spinale post acuzie della stessa casa di cura” e che la ricorrente “agisce, nello specifico settore di interesse del cod. 28, in una sorta di rappresentanza dell'autorità sanitaria pubblica, come ben emerge anche dalle previsioni dello stesso Piano di riordino sanitario ex L. R. 6107, ove la casa di cura San Raffaele di Sulmona è stata individuata
come sede per la collocazione di 25 posti da dedicare ad unità spinale”.
La sentenza è passata in giudicato, non essendo stata impugnata dalla Regione.
Successivamente, venivano adottati i già citati decreti n. 148/2014 e n. 164/2014 che nel determinare il tetto di spesa per gli anni 2014 e 2015, secondo la tesi attorea, non tenevano in alcun conto quanto statuito da questo Tribunale nella sentenza n. 458/2013, determinando così un budget del tutto incongruo e incapiente sia rispetto alla riconosciuta funzione di unica struttura regionale per la cura del paziente mieloleso sia in ragione della mancata considerazione dell'importo integrativo assegnato per il 2011. Detti decreti commissariali sono stati impugnati con ricorso NRG 61/2015 e il relativo giudizio si è concluso con la sentenza di questo Tribunale n. 502/2020 con cui il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, stante l’adozione del decreto commissariale impugnato con il presente ricorso, il quale, come esposto, ha parzialmente aumentato il tetto di spesa assegnato per il 2014 e per il 2015, senza tuttavia, secondo la tesi della ricorrente, tenere in adeguata considerazione la specialità ed unicità della struttura sanitaria.
In definitiva, secondo la ricorrente, in forza del ruolo di supplenza pubblica che essa svolge nella cura del paziente mieloleso e della conseguente impossibilità di applicare le norme in materia di spending review con riferimento a tale tipologia di pazienti, l’Amministrazione regionale, nel definire con l’atto impugnato con il presente gravame (p. 171 del ricorso) il tetto di spesa per gli esercizi 2014 e 2015, avrebbe errato nell’applicare una decurtazione del 5,65% rispetto al budget del 14/07/2011 di € 5.140.085,00, determinando così un tetto complessivo di € 4.849.607,00, di soli € 288.025,00 più alto rispetto al tetto determinato con il decreto n. 140 del 30/10/2014 di € 4.561,582,00.
Al contrario, sempre secondo la ricorrente, il suddetto budget iniziale di € 5.140.085,00 avrebbe dovuto essere incrementato di € 1.758.113,75 (somma da riconoscere per la cura dei pazienti mielolesi) e su tale importo pari a € 6.898.198,75 avrebbe dovuto essere applicata la decurtazione del 5,65 %, arrivandosi così a un tetto di spesa pari a € 6.508.450,53, superiore di € 1.368.365,53 rispetto al tetto determinato con il decreto del 30/10/2014.
2. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria di mera forma.
3. In vista dell’udienza di merito, la ricorrente ha depositato in giudizio documenti e memorie con cui ha dedotto che a partire dall’anno 2020 la Regione ha effettivamente aumentato il tetto di spesa attribuitole di un importo sostanzialmente pari a quello richiesto nel presente giudizio, così implicitamente riconoscendo la fondatezza della pretesa attorea.
4. Alla udienza di smaltimento del 13/03/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
6. Come, infatti, già statuito nella sentenza di questo Tribunale n. 458/2013 (passata in giudicato e che fa quindi stato tra le parti) la ricorrente svolge un ruolo di supplenza pubblicistica in ambito regionale per quanto riguarda la cura dei pazienti mielolesi nella fase post acuta, essendo l’unica struttura sanitaria esistente nella regione Abruzzo che ha le strutture per il percorso assistenziale del paziente mieloleso, così come espressamente riconosciuto dallo stesso Commissario ad acta con decreto n. 28/2012, laddove viene formalizzato il collegamento tra i reparti di neurochirurgia e rianimazione degli ospedali pubblici regionali con l’unità spinale della stessa casa di cura.
In sentenza, viene altresì puntualizzato che tale situazione di fatto emerge anche dalle previsioni dello stesso piano di riordino sanitario ex L.R. 6/07, ove la casa di cura San Raffaele è stata individuata come sede per la collocazione di 25 posti da dedicare ad unità spinale; sempre in sentenza, infine, viene dato atto dell’esistenza di accordi tra le parti (accordo integrativo del 2010) con riguardo alle modalità di cura dei pazienti mielolesi e alle modalità di determinazione della Tariffa Unica di Compensazione (TUC) che, per quanto qui d’interesse, avrebbe dovuto trovare piena applicazione nella misura del 100 % a partire dalla emanazione del decreto del Commissario ad acta del 2012 relativo al percorso della fase post acuta del paziente mieloleso nella Regione Abruzzo.
Ciò premesso, il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da tali argomentazioni e di conseguenza ritiene che nei riguardi della ricorrente non possano trovare applicazione, per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti mielolesi, le regole ordinarie stabilite per la formazione dei budget, almeno quando la loro applicazione risulta incompatibile con una efficace regolazione economica e funzionale dei meccanismi erogativi, affidati all’unico organismo (privato) in grado di operare in Regione; sul punto, si intende richiamato quanto già espresso nelle sentenze di questo Tribunale n. 56/2013 e n. 458/2013 relativamente “al carattere essenziale dell’attività per il paziente mieloleso svolta dalla Casa di Cura San Raffaele di Sulmona, con i riverberi di ingiustificato arricchimento in cui incorrerebbe la pubblica amministrazione nel caso di risparmi di finanziamento non consoni all’importanza ed alla infungibilità delle prestazioni che la stessa PA – non in grado di erogarle direttamente- delega alla Struttura concessionaria)”.
7. Da quanto esposto, discende che l’Amministrazione nel definire il tetto di spesa per gli esercizi 2014 e 2015 non avrebbe dovuto, per quanto riguarda le prestazioni rese nei confronti dei pazienti mielolesi, applicare la decurtazione del 5,65%, attuata ai sensi dell’art. 15, comma 14, primo periodo, del decreto legge n. 95/2012 ai sensi del quale “Ai contratti e agli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014”.
Conseguentemente, l’Amministrazione resistente ha errato nell’applicare la decurtazione del 5,65 % all’intero ammontare del budget di riferimento, ovverosia il budget del 14/07/2011 pari a € 5.140.085,00, pervenendo così a un tetto di spesa pari a € 4.849.607,00 (di € 288.025,00 più alto rispetto al tetto determinato con il decreto n. 140 del 30/10/2014 di € 4.561,582,00).
Al contrario, il Commissario ad acta avrebbe dovuto applicare la predetta riduzione del 5,65 % a quella parte del budget del 14/07/2011 che comprende le operazioni sanitarie svolte dalla ricorrente, escluse quelle che hanno il “codice 28”, le quali invece devono restarne totalmente escluse; conseguentemente, operando la decurtazione su un ammontare più basso, ne discende che il differenziale calcolato rispetto al budget di cui al DCA n. 148/2014 avrebbe dovuto essere sicuramente più alto di quello indicato nell’atto impugnato di € 288.025,00.
Risulta pertanto illegittima e deve essere annullata la tabella contenuta nell’impugnato decreto commissariale n. 59/2015 (denominata “Tab. 2 Ridefinizione dei tetti di spesa di ospedalità privata per singolo erogatore sulla base dell’emendamento Art. 15 comma 14 del D.L. 6 luglio 2012 Decreto Legge n. 95/2012 e s.m.i. – Anno 2014/2015”) nella parte in cui per la struttura ricorrente viene determinato il budget per gli anni 2014 e 2015 nella misura di € 4.849.607,00.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei limiti e nei sensi sopra precisati, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di rideterminare il budget per le annualità 2014 e 2015 nei termini e nei modi dianzi precisati, ovverosia applicando la decurtazione del 5,65 % non sull’intero ammontare del budget del 14/07/2011, ma sulla sola parte di detto budget calcolata escludendo quanto riferito alle operazioni “codice 28”.
8. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RM NI, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
IA AM, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA AM | RM NI |
IL SEGRETARIO