Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5859 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6200/2022 + 17083/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli 12 Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6200/2022 R.Gen.Aff.Cont. alla quale risulta riunita la causa R.G.17083/2022, assegnata in decisione in data 19.2.2025
TRA
, P. IV , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, C.so Secondigliano n. 351, presso lo studio dell'avvocato Luigi Lamanna, c.f. che la rappresenta e difende come da procura apposta C.F._1 su foglio separato da intendersi in calce al ricorso ex art.702 bis c.p.c.;
-attrice R.G.6200/2022
-convenuta R.G.17083/2022
E
P. IV , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via Egiziaca a Pizzofalcone n.87, presso lo studio dell'avvocato Ermanno Ferraro, c.f.
, che la rappresenta e difende come da procura C.F._2 apposta su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta R.G.6200/2022
-attrice R.G.17083/2022
Conclusioni: all'udienza del 20.1.2025, celebrata mediante trattazione scritta, le parti si riportavano ai propri atti, chiedendo l'accoglimento delle rispettive conclusioni, parte integrante della sentenza anche se non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la Parte_1 Parte_1 esponeva di essere stata precedentemente convenuta innanzi al Tribunale di Napoli, dalla società al fine di ottenere un Controparte_1
G540, telaio n. YS2G8X40005590025, secondo le specifiche contenute nella proposta d'ordine n. 056119 del 18.12.2019 e nell'offerta commerciale n. 1513 del 14.11.2019.
, allora, si era costituito in quel procedimento, deducendo che Parte_1 le modifiche apportate dalla al telaio del veicolo della Controparte_1 propria ditta erano state eseguite senza il consenso del committente e in modo difforme dalle specifiche concordate, compromettendo la capacità di traino e l'idoneità del mezzo alla circolazione. Sicché, a sua volta, l'odierna attrice aveva incaricato un consulente tecnico, l'ingegnere per accertare tali difformità esecutive, le quali per Tes_1 riscontro avevano avuto come risultato che l'opera non era conforme né alle regole dell'arte né alla normativa tecnica, nonché che le modifiche strutturali effettuate sul veicolo non rispettavano l'art. 78 C.d.S. senza preventiva autorizzazione del costruttore . CP_2 All'esito dell'accertamento tecnico preventivo, il CTU Ing. Per_1
aveva confermato l'erronea esecuzione dei lavori da parte della
[...] [...]
avendo rilevato l'utilizzo di materiali difformi, delle Controparte_1 lavorazioni non conformi al manuale Scania, delle giunzioni eseguite in zona non consentita e potenziali criticità strutturali. Tali conclusioni erano state poi confermate anche dalla casa costruttrice che aveva formalmente CP_2 rifiutato l'omologazione della lavorazione. Sicché, la ditta promuoveva ricorso, ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., Parte_1 chiedendo 1) in via principale e nel merito, accertare e per l'effetto dichiarare, la risoluzione del contratto per l'inesatto adempimento della resistente relativamente all'esecuzione della propria Controparte_1 prestazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli art.1453 e 1668 2 comma cc. Con la condanna alla restituzione dell'autocarro e della somma di euro 48.600,00 versata in acconto dalla ditta ricorrente a mezzo bonifico bancario, oltre al risarcimento del danno che si quantifica in complessivi euro
255.000,00 cosi distinta: euro 175.000,00 per il mancato utilizzo del veicolo, euro 50.000,00 per il mancato guadagno, ed euro 30.000,00 per il ripristino del mezzo, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta più equa e satisfattiva, in ogni caso oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria;
2) emettere ogni altro provvedimento utile e conseguenziale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”. Si costituiva nel giudizio la eccependo Controparte_1 l'inammissibilità, l'improcedibilità, l'improponibilità, nonché l'assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'avverso ricorso. La convenuta, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c., in quanto nel caso di specie non ricorrevano i presupposti di legge, né sul piano processuale né su quello fattuale. A sostegno di tale eccezione, rilevava due circostanze: la prima che la situazione
- 2 - di fatto per come era prospettata nel ricorso introduttivo risultava ormai radicalmente mutata, con conseguente modificazione anche del quadro giuridico, essendo venuti meno i presupposti per chiedere la risoluzione per grave inadempimento ex art. 1453 c.c.; la seconda, che la fattispecie avrebbe dovuto essere ricondotta alla disciplina dell'appalto. Quanto ai danni patrimoniali asseritamente subiti dalla ricorrente, questi non risultavano dimostrati documentalmente, al contrario, occorreva un accertamento ordinario e la necessità di una piena istruttoria sul comportamento contrattuale delle parti. Altresì, la convenuta contestava la richiesta di risarcimento di €175.000,00 per il presunto noleggio di un mezzo sostitutivo, evidenziando che la richiesta era basata su una relazione tecnica di parte priva di fondamento probatorio concreto sulla presunta necessità di noleggiare un mezzo sostitutivo per 52 settimane a partire da dicembre 2020, ma non era stata prodotta alcuna prova dell'esistenza o del pagamento di tale contratto di noleggio. Inoltre, tali danni non erano nemmeno ipotizzabili, poiché la ricorrente disponeva, secondo visura PRA dell'11.7.2022, di un parco mezzi sufficiente, consistente in 13 veicoli complessivi tra autocarri, furgoni e autovetture per lo svolgimento della propria attività. Altresì, la ricorrente reclamava un lucro cessante di circa €50.000 per aver dovuto rinunciare nel 2021 a gare d'appalto che richiedevano un veicolo industriale come quello oggetto di causa, ma non forniva alcuna prova concreta a supporto di tale affermazione.
Peraltro, la ditta attrice indicava genericamente i costi per il presunto ripristino del veicolo senza fornire preventivi di imprese specializzate;
tuttavia, la convenuta evidenziava che quest'ultima aveva recentemente immatricolato il veicolo, accettandolo nello stato attuale, collaudato e omologato dopo gli interventi tecnici svolti a spese della società convenuta.
Per tali motivi, la chiedeva il mutamento del rito in giudizio Controparte_1 ordinario di cognizione.
Ad ogni buon conto, la rappresentava che, in seguito al Controparte_1 completamento degli interventi di allestimento a fine novembre 2020 a causa delle restrizioni Covid-19 e dei ritardi nella consegna del veicolo oltre accessori e attrezzature e, altresì, in seguito alla richiesta di pagamento del saldo, il titolare della ditta , insieme al figlio Parte_1 Persona_2 presente durante le lavorazioni, aveva contestato alla i seguenti CP_1 presunti difetti: 1) la diversa configurazione dell'allestimento concordata con la collocazione del braccio autogru a riposo sul lato conducente e non sul lato passeggero a seguito della collocazione di serbatoio dell'olio di 600 litri nella zona retro cabina per l'alimentazione dell'impianto oleodinamico;
2) la modifica dello sbalzo era stata effettuata in mancanza di accordo ed effettuando assunte operazioni di taglio e saldatura nella zona del telaio che si estendevano oltre la misura di 350 mm dall'ultimo asse;
3) la presunta violazione della direttiva Scania BMW 0001085 06 perché installato il giunto
- 3 - di collegamento rimorchio non sarebbe stato possibile effettuare saldature in quella zona con l'altrettanta assunta perdita della rimorchiabilità. La al fine di poter controdedurre alle predette lamentele Controparte_1 incaricava l'EG , il quale analizzava le lavorazioni Persona_3 effettuate sull'allestimento del veicolo, evidenziando che, per montare le attrezzature (sistema Jolly Work con scarramento Marrell/Fassi e gru
Marchesi), si era reso necessario allungare lo sbalzo posteriore di circa 300 mm. Tale modifica era stata approvata dall'UMC di Napoli con certificato rilasciato in data 19.12.2019. La spiegava che il consulente di parte incaricato all'uopo Controparte_1 specificava, peraltro, che tutte le direttive Scania erano state applicate in maniera corretta e il rinforzo di cui alla direttiva predetta, non era necessario in quanto il veicolo fornito dalla era munito di aggancio rimorchio Parte_1 con traversa finale del tipo: 1 457 659 fornito dalla . CP_2 Altresì, sottolineava che l'approvazione dei veicoli trasformati o allestiti da soggetti esterni spettava ai tecnici della Motorizzazione Civile, i quali dovevano verificare la corretta esecuzione delle modifiche e, in caso di esito positivo, rilasciare un certificato di approvazione. Nel caso specifico, tale approvazione avveniva regolarmente il 19.12.2020 da parte dell'ing.
, che riteneva idonea la trasformazione dello sbalzo Controparte_3 posteriore e l'allestimento dell'attrezzatura intercambiabile, emettendo il certificato M.O. 12NA422361, confermando così la corretta esecuzione dei lavori.
Stante le opposte posizioni sul piano tecnico e la impossibilità di raggiungere un accordo, la proponeva ricorso ex art.696 c.p.c., al fine di Controparte_1 conciliare ogni eventuale controversia nel contraddittorio delle parti in causa. Il consulente di ufficio dell'accertamento tecnico preventivo, riferiva che occorreva una specifica autorizzazione della casa costruttrice per la variazione di sbalzo posteriore e che, essendo assente quest'ultima tra la documentazione offerta, l'autocarro non poteva essere considerato idoneo al traino di rimorchi e non adatto a forti sollecitazioni dovute a carichi concentrati sullo sbalzo;
tuttavia, riferiva anche che era da considerarsi ancora possibile inoltrare richiesta alla casa costruttrice per il rilascio dell'autorizzazione e di uno schema progettuale indicante i lavori di adeguamento per il ripristino di quelle funzioni. Alla luce dei nuovi eventi, con istanza del 21.2.2022, la società CP_1 chiedeva un supplemento di indagini nel procedimento cautelare, al
[...] fine di permettere che gli interventi di sanabilità del veicolo venissero eseguiti sotto la supervisione tecnica del Consulente Tecnico d'Ufficio, in un'ottica di collaborazione e per prevenire future contestazioni nel giudizio di merito. Successivamente, con nota del 10.2.2022, nelle more del procedimento di cui al ricorso per accertamento tecnico preventivo de quo, la indicava alla CP_2 odierna convenuta gli interventi da effettuare ai fini della sanabilità del
- 4 - veicolo, come comunicato a tutti i consulenti intervenuti sino a quel momento.
Sicché, la convenuta eseguiva tutti gli interventi del caso.
A seguito delle lavorazioni effettuate, il veicolo industriale veniva sottoposto a collaudo dalla Motorizzazione Civile di Napoli, che superava positivamente il 25.6.2022; successivamente, il veicolo veniva anche immatricolato dalla ditta ricorrente, confermando la regolarità degli interventi richiesti ai fini della sanabilità, come indicato dal CTU ingegnere . Persona_1
Pertanto, con nota inviata via pec il 17.6.2022, la convenuta informava l'attrice che tutte le lavorazioni erano state effettuate e che il veicolo, dopo il collaudo previsto ex lege, poteva essere ritirato e pagato del saldo dovuto. La suddetta richiesta era rimasta inevasa e ne veniva inviata un'altra, in data 28.6.2022, con l'invito indirizzato ad di ritirare l'automezzo Parte_1 entro i cinque giorni successivi, stante l'avvenuta approvazione del collaudo da parte della Motorizzazione civile di Napoli.
Con nota del 4.7.2022, la ricorrente ditta individuale rispondeva deducendo che: “quanto alla richiesta di ritiro del predetto autocarro, previo pagamento del saldo, Le rappresento che la stessa allo stato non può essere accolta dalla mia assistita atteso che resterebbe, in ogni caso, a carico della l'onere CP_1 della preventiva immatricolazione del veicolo ed acquisizione delle relative targhe”. Dopodiché, la ditta ricorrente depositava ricorso ex art.702-bis c.p.c.. La convenuta riferiva a tal proposito che non era suo onere quello di CP_1 provvedere alla immatricolazione dell'autocarro, in quanto onere del proprietario;
circostanza evidente, dal momento che, in data 4.5.2022, era anche stata diffidata dalla alla restituzione del veicolo in Parte_1 lavorazione per provvedere alla suddetta immatricolazione. Infine, la rappresentava di aver già agito per prima, innanzi Controparte_1 al Tribunale di Napoli, per l'accertamento dell'avvenuto adempimento delle proprie obbligazioni come da contratto, citando la ditta individuale
[...]
in data 8.7.2022, al fine di ottenere il pagamento del Parte_1 residuo corrispettivo dovuto pari ad €159.010,00; nonché, al risarcimento dei danni conseguenziali al mancato ritiro del mezzo.
Pertanto, chiedeva di dichiarare inammissibile la domanda per inapplicabilità del rito sommario, o in subordine provvedere alla riunione ex artt. 273 e segg.
c.p.c. del presente giudizio con quello pendente.
Con ordinanza del 23.1.2023, emessa a seguito della riserva assunta alla prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa del 24.11.2022, vista l'istanza in tal senso formulata da entrambe le parti, veniva disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario.
Nelle more del giudizio, in data 25.1.2023, la depositava Parte_1 ricorso per provvedimento d'urgenza in corso di causa ex artt. 669-quater e 700 c.p.c., con richiesta di emissione del provvedimento inaudita altera parte al fine di poter essere autorizzata all'immatricolazione dell'automezzo. In particolare, in tale atto, l'attrice spiegava che a seguito dell'instaurazione del presente giudizio di risoluzione contrattuale, la società convenuta CP_1
- 5 - aveva notificato, in data 8.7.2022, alla , atto di citazione per la Parte_1 condanna al pagamento del saldo, per i lavori di allestimento dell'automezzo di sua proprietà per l'ammontare di €159.010,00. La causa veniva assegnata al R.g.n.17083/2022.
Successivamente, i due giudizi erano stati riuniti per ragioni di connessione ed assegnati al primo Giudice dott. Diana Rotondaro. L'attrice faceva presente che, essendo stato acquistato l'autocarro Scania telaio YS2G8X40005590025 dalla ditta in data del 20.12.2019 e Parte_1 che a causa dei gravi vizi riscontrati e accertati dalla consulenza tecnica disposta dal Tribunale col procedimento di accertamento tecnico preventivo già espletato, quest'ultimo non era stato ancora immatricolato. Tuttavia, si rendeva necessaria tale immatricolazione entro e non oltre la data del
28.2.2023, in quanto pena la definitiva impossibilità di iscrivere al PRA la relativa formalità con conseguente grave ed irreparabile pregiudizio per la messa in circolazione dell'automezzo. Benché, la convenuta avesse trasmesso alla i documenti CP_1 Parte_1 necessari alla immatricolazione, quest'ultima non aveva portato a termine la procedura dal momento che la controparte, con proprio atto di citazione a sostegno della sua pretesa economica, aveva affermato che la immatricolazione del veicolo sarebbe stata considerata quale accettazione dell'opera. Sicché, l'attrice agiva con ricorso per ottenere un provvedimento urgente che l'autorizzasse ad immatricolare l'autocarro senza che tale adempimento comportasse accettazione dell'opera commissionata. Il procedimento ex art. 700 c.p.c. proposto in corso di causa, con cui la
[...] aveva chiesto di essere autorizzata ad Parte_1 immatricolare l'automezzo di sua proprietà, si chiudeva con una pronuncia di inammissibilità, in quanto la domanda non rientrava tra quelle indicate dalla ricorrente quale oggetto del giudizio di merito, atteso che difatti l'istante nel giudizio di merito non aveva chiesto l'autorizzazione ad immatricolare l'automezzo per cui è causa. All'udienza del 28.9.2023, veniva disposta la riunione del presente procedimento con quello recante R.g.n.17083/2022.
Depositate dalle parti le memorie ex art.183 c.6 c.p.c., con ordinanza del
21.6.2024, la causa veniva ritenuta matura per la decisione. Tanto premesso si osserva quanto segue.
La domanda di risoluzione contrattuale della Parte_1
è fondata e va, pertanto, accolta.
[...] Ed invero, l'art.1453 c.c. stabilisce che nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
Orbene, posto che nel caso di specie si è in presenza di un contratto di appalto, nel quale la committente ha affidato alla Parte_1 Parte_2
[...] [...]
[... l'incarico di eseguire lavori specifici di allestimento su un automezzo, non vi sono dubbi circa la natura giuridica dello stesso, di contratto a prestazione corrispettive e conseguente applicazione delle norme in materia di appalto e garanzia per i vizi ex artt.1668 c.c.
Si sottolinea, inoltre, che al fine di stabilire se vi sia stato un inadempimento non di scarsa importanza è necessario fare riferimento a quanto cristallizzato a suo tempo in sede di accertamento tecnico preventivo.
Alla luce della esaminata documentazione contrattuale e delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, si rileva che il consulente ha constatato l'esistenza di gravi difformità nell'allestimento dell'automezzo commissionato alla In particolare, si osserva che la gru Controparte_1 era stata installata con il braccio a riposo sul lato conducente anziché su quello passeggero come previsto contrattualmente. Tale modifica, imposta dall'installazione retro-cabina di un serbatoio dell'olio da 600 litri, aveva comportato una rotazione della ralla di 180° per evitare interferenze con la ruota del secondo asse, configurando una difformità rilevante rispetto alle specifiche pattuite. Si rileva, inoltre, che la sostituzione del modello del sistema di caricamento e scarroccio di casse mobili con uno diverso da quello previsto contrattualmente, era violativo delle condizioni contrattuali. Ulteriore difformità significativa, rappresentata dal consulente d'ufficio in sede di ATP riguardava la modifica dello sbalzo posteriore dell'autotelaio, con un allungamento di 340 mm realizzato mediante tagli e saldature eseguiti in zone vietate dalle direttive tecniche non adeguate dal punto di vista CP_2 strutturale ed erano, inoltre, stati utilizzati materiali difformi rispetto a quelli prescritti. Tali interventi, sottolineava il consulente, avevano compromesso la sicurezza e l'integrità del veicolo, rendendo l'opera non conforme alle regole dell'arte e alle aspettative del committente. Ed è proprio su quest'ultimo punto, in modo particolare, che si ritiene sia sussistente un grave inadempimento dell'appaltatore, in quanto l'opera, così realizzata, era risultata non idonea alla destinazione prevista, pregiudicando gravemente il godimento del bene da parte della committente.
Ebbene, come già anticipato in tal senso, la legge consente alla parte che ha subito l'inadempimento di risolvere il contratto quando quest'ultimo sia grave e tale da giustificare la cessazione del vincolo obbligatorio. Nel caso di specie, la gravità delle difformità e dei vizi accertati configura un inadempimento che giustifica la risoluzione contrattuale invocata dalla committente, che ha legittimamente scelto di porre fine al rapporto contrattuale.
Ed infatti, la circostanza che il veicolo sia stato successivamente collaudato e immatricolato, non può far venire meno la gravità dell'inadempimento originario, atteso che il collaudo ha avuto ad oggetto gli interventi di sanabilità successivamente eseguiti, i quali non sanano retroattivamente le
- 7 - difformità strutturali e tecniche che avevano pregiudicato l'idoneità del mezzo.
La ditta ha, inoltre, allegato una perizia di parte dalla quale risulta Parte_1 che la stessa ha subito un danno patrimoniale significativo, non solo per il mancato utilizzo dell'automezzo, ma anche per il lucro cessante, oltre ai costi necessari al ripristino del mezzo.
Per quanto concerne la domanda di risarcimento danni, si ritiene accoglibile, nella misura che segue, alla luce di tutta la documentazione prodotta, quella relativa alla perdita subita dal creditore, ossia il danno evento come prescritto dall'art.1223 c.c. Ed invero, la perizia di parte, utilizzando come parametro di riferimento il prezzario Assoverde “Prezzi Informativi dei principali lavori di manutenzione e costruzione del verde e delle forniture di piante ornamentali”
– Edizione 2019‐2021”, ha stimato il danno subito dalla , per il Pt_1 mancato utilizzo del mezzo, avendo riguardo al costo orario a noleggio di un mezzo generico analogo per lo svolgimento dell'attività specifica di caricamento e trasporto di materiali. In particolare, l'Autocarro categoria N3 avente massa massima superiore a 12 tonnellate della portata da 120 a 180 quintali, munito di gru e con ribaltabile,
Codice Prezzo 20010014 ‐ Nolo, escluso mano d'opera ha un costo orario di
€86,56. Considerando un impiego settimanale di 39h, si ha un costo settimanale pari ad €3.375,84; inoltre, considerando un periodo di mancata operatività a partire da dicembre 2020, periodo in cui il veicolo è stato dichiarato disponibile per il ritiro da parte di risultano conteggiate all'incirca 52 Controparte_1 settimane lavorative, per la somma complessiva di €175.000,00. Tuttavia, il Tribunale ritiene che della somma indicata possa essere riconosciuta solo la terza parte, nella misura, quindi, di € 58.000,00, in quanto il conteggio del consulente di parte è stato effettuato considerando un uso continuativo non provato dell'automezzo nelle settimane considerate. Mentre per quanto riguarda la domanda di risarcimento per lucro cessante in € 50.000,00 il Tribunale ritiene che non possa essere accolta in quanto la ditta non ha specificamente provato di non aver potuto effettuare le Parte_1 commesse con altri mezzi a sua disposizione. Come pure non possono essere accolte le domande di restituzione dell'acconto di € 48.600,00 e quella di € 30.000,00 per il ripristino del mezzo dal momento che è pacifico che l'automezzo sia tornato nella disponibilità della parte attrice, in seguito al successivo ripristino, seppure omologato con caratteristiche tecniche difformi al contratto.
Sicché, sulla base delle suesposte motivazioni, si accolgono la domanda di risoluzione contrattuale e quella di risarcimento danni in favore della ditta
, per la somma di € 58.000,00. Parte_1
Per quanto concerne la liquidazione delle spese, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività
- 8 - prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico (Cass. 31 maggio 2022 n.17693). Ciò precisato le spese dei procedimenti riuniti e del giudizio cautelare in corso di causa, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022 in relazione all'attività effettivamente svolta per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale per la causa iscritta al n.6200/2022 e all'attività effettivamente svolta per le fasi di studio e introduttiva per la causa iscritta al n. 17083/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n.6200/2022, alla quale risulta riunita la causa R.G.
17083/2022, pendente tra la ditta e la società Parte_1 Parte_1 ogni contraria istanza disattesa e questione assorbita, Controparte_1 così provvede:
[... 1)Accoglie la domanda di risoluzione contrattuale della ditta Parte_1
; Parte_1
2) Accoglie la domanda della ditta di Parte_1 risarcimento danni e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento in suo favore della somma di € 58.000,00;
3) Rigetta ogni altra domanda;
4)Condanna al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 della ditta di che liquida in € 7.052,00 per Parte_1 Parte_1 compensi e € 406,50 per spese, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta, per la causa R.G.6200/2022;
5)Condanna al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 della ditta che liquida in € 1.453,00 per Parte_1 compensi e € 518,00 per spese oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta, per il giudizio riunito R.G. 17083/2022.
Così deciso in Napoli, il 12.6.2025
Il G.O.P.
(dott. Raffaele Grimaldi)
La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetta UdP dott.ssa
Chiara Rotunno.
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