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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 01/04/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n.1799/2024
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione civile – lavoro
Verbale d'udienza
RGL n. 1799/2024
All'udienza del 01/04/2025 avanti il Giudice del Lavoro dott.ssa Magda D'Amelio compaiono per parte ricorrente l'avv. Peretti e per parte convenuta nessuno compare.
Il giudice invita alla discussione.
L'avv. Peretti discute la causa richiamando le conclusioni di cui in ricorso per i motivi ivi esposti e chiede la distrazione delle spese dichiarandosi antistatario.
Il giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n.1799/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 25/02/2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1799/2024 RGL, promossa da
, c.f. ass. avv. MANUEL PERETTI Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
Oggetto: retribuzione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha allegato di aver lavorato alle dipendenze di in Parte_1 Controparte_1 forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dal 2 settembre 1982 al 31 luglio
2024 con mansioni di impiegata di secondo livello, CCNL commercio.
Ha dedotto di non aver percepito la quattordicesima mensilità negli anni 2006, 2012, 2013 e 2014 e di non aver percepito né la tredicesima mensilità né la quattordicesima mensilità negli anni dal 2015 al
2023, nonostante il datore di lavoro abbia sempre indicato dette voci sia nelle buste paga che nelle dichiarazioni reddituali consegnate alla lavoratrice, risultando ad oggi creditrice dell'importo lordo di €
47.855,68
In virtù di quanto sopra esposto ha convenuto in giudizio chiedendone la Parte_1 CP_1 condanna al pagamento dell'importo lordo di € 47.855,68 a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità non corrisposta.
Il datore di lavoro, sebbene ritualmente convenuto in giudizio, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n.1799/2024
Secondo gli ordinari principi in materia di responsabilità contrattuale, il creditore deve provare la fonte del proprio credito e allegare l'inadempimento altrui;
il debitore, invece, deve provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione ovvero il ricorrere di fatti estintivi o modificativi della stessa.
Nel caso di specie la signora ha provato la sussistenza del rapporto di lavoro in via documentale Pt_1 mediante la produzione delle buste paga e dei cud. È, inoltre, provato che nel periodo oggetto di causa al rapporto di lavoro si applicava il CCNL commercio, il quale agli artt. 29 e 29 bis prevede gli istituti della tredicesima e della quattordicesima mensilità; parte ricorrente, infatti, dietro richiesta del giudice ha provveduto a depositare comunicazione del 1° ottobre 2002, sottoscritta dal datore di lavoro, con la quale la lavoratrice viene informata che a decorrere da detta data al rapporto di lavoro sarebbe stato applicato il CCNL commercio anziché il CCNL artigiani metalmeccanici fino a quel momento applicato.
Provata la fonte del proprio credito e allegato l'inadempimento datoriale, sarebbe stato onere della società convenuta provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione. Tuttavia, non costituendosi in giudizio, parte convenuta si è preclusa una tale possibilità.
In ordine alla quantificazione degli importi richiesti può porsi alla base della presente decisione il conteggio allegato dalla ricorrente atteso che lo stesso fa corretta applicazione delle norme di legge e della contrattazione collettiva ed è coerente con i dati riportati nelle buste paga e nelle certificazioni uniche prodotte.
In definitiva deve essere condannata a pagare a Controparte_1 Parte_1
l'importo lordo di € 47.855,68, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, scaglione
€ 26.000 – 52.000, valori minimi in ragione della semplicità della questione giuridica trattata e del limitato sforzo difensivo conseguente alla mancata costituzione in giudizio della convenuta, omessa la fase istruttoria che non si è tenuta, in € 3.689, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e C.p.a., con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. MANUEL PERETTI;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Condanna a pagare a l'importo lordo di € Controparte_1 Parte_1
47.855,68, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, a titolo retributivo;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 3.689, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. MANUEL PERETTI.
Ivrea, 1 aprile 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
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TRIBUNALE DI IVREA
Sezione civile – lavoro
Verbale d'udienza
RGL n. 1799/2024
All'udienza del 01/04/2025 avanti il Giudice del Lavoro dott.ssa Magda D'Amelio compaiono per parte ricorrente l'avv. Peretti e per parte convenuta nessuno compare.
Il giudice invita alla discussione.
L'avv. Peretti discute la causa richiamando le conclusioni di cui in ricorso per i motivi ivi esposti e chiede la distrazione delle spese dichiarandosi antistatario.
Il giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n.1799/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 25/02/2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1799/2024 RGL, promossa da
, c.f. ass. avv. MANUEL PERETTI Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
Oggetto: retribuzione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha allegato di aver lavorato alle dipendenze di in Parte_1 Controparte_1 forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dal 2 settembre 1982 al 31 luglio
2024 con mansioni di impiegata di secondo livello, CCNL commercio.
Ha dedotto di non aver percepito la quattordicesima mensilità negli anni 2006, 2012, 2013 e 2014 e di non aver percepito né la tredicesima mensilità né la quattordicesima mensilità negli anni dal 2015 al
2023, nonostante il datore di lavoro abbia sempre indicato dette voci sia nelle buste paga che nelle dichiarazioni reddituali consegnate alla lavoratrice, risultando ad oggi creditrice dell'importo lordo di €
47.855,68
In virtù di quanto sopra esposto ha convenuto in giudizio chiedendone la Parte_1 CP_1 condanna al pagamento dell'importo lordo di € 47.855,68 a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità non corrisposta.
Il datore di lavoro, sebbene ritualmente convenuto in giudizio, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n.1799/2024
Secondo gli ordinari principi in materia di responsabilità contrattuale, il creditore deve provare la fonte del proprio credito e allegare l'inadempimento altrui;
il debitore, invece, deve provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione ovvero il ricorrere di fatti estintivi o modificativi della stessa.
Nel caso di specie la signora ha provato la sussistenza del rapporto di lavoro in via documentale Pt_1 mediante la produzione delle buste paga e dei cud. È, inoltre, provato che nel periodo oggetto di causa al rapporto di lavoro si applicava il CCNL commercio, il quale agli artt. 29 e 29 bis prevede gli istituti della tredicesima e della quattordicesima mensilità; parte ricorrente, infatti, dietro richiesta del giudice ha provveduto a depositare comunicazione del 1° ottobre 2002, sottoscritta dal datore di lavoro, con la quale la lavoratrice viene informata che a decorrere da detta data al rapporto di lavoro sarebbe stato applicato il CCNL commercio anziché il CCNL artigiani metalmeccanici fino a quel momento applicato.
Provata la fonte del proprio credito e allegato l'inadempimento datoriale, sarebbe stato onere della società convenuta provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione. Tuttavia, non costituendosi in giudizio, parte convenuta si è preclusa una tale possibilità.
In ordine alla quantificazione degli importi richiesti può porsi alla base della presente decisione il conteggio allegato dalla ricorrente atteso che lo stesso fa corretta applicazione delle norme di legge e della contrattazione collettiva ed è coerente con i dati riportati nelle buste paga e nelle certificazioni uniche prodotte.
In definitiva deve essere condannata a pagare a Controparte_1 Parte_1
l'importo lordo di € 47.855,68, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, scaglione
€ 26.000 – 52.000, valori minimi in ragione della semplicità della questione giuridica trattata e del limitato sforzo difensivo conseguente alla mancata costituzione in giudizio della convenuta, omessa la fase istruttoria che non si è tenuta, in € 3.689, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e C.p.a., con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. MANUEL PERETTI;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Condanna a pagare a l'importo lordo di € Controparte_1 Parte_1
47.855,68, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, a titolo retributivo;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 3.689, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. MANUEL PERETTI.
Ivrea, 1 aprile 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
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