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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/06/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1800/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe de Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere Relatore dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1800/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lelio Parte_1 C.F._1
Luigi De AN del Foro di Milano (pec , Antonio AI del Foro Email_1
di VI AL (pec e Roberta Cicciò del Foro di Milano Email_2
, elettivamente domiciliato presso lo studio AI & De AN Email_3
Avvocati Associati, sito in via Giovanni Battista Pirelli n. 24 in Milano (MI)
APPELLANTE
Contro
(C.F. , in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1
del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore avv. con sede Controparte_2
legale in via Mulini n. 24 in Cesena (FC), rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Pracucci del Foro di
Forlì Cesena (pec: ), elettivamente domiciliata presso lo Email_4
studio del predetto difensore sito in via Felice Orsini n. 8 in Cesena (FC)
(C.F. ), in qualità di legale rappresentante pro Parte_2 C.F._2
tempore della (C.F. ), con sede legale in via Zara n. 3 in Controparte_3 P.IVA_2
Cesena (FC), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Casali del Foro di Forlì - Cesena (pec pagina 1 di 21 ), elettivamente domicilia presso lo studio del predetto Email_5
difensore sito in via Fra' Michelino n. 15 in Cesena (FC)
(C.F. ) - contumace CP_4 C.F._3
APPELLATI
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 838/2022, Rep. 1662/2022, nella causa civile iscritta al n. R.G. 1246/2019, emessa in data 14 settembre 2022 e pubblicata in data
20.9.2022
Assegnata a decisione all'udienza del 12.11.2024
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 7 novembre 2024:
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, in accoglimento dei motivi di appello svolti e in riforma della sentenza di primo grado n. 838/2022, rep. 1662/2022, emessa dal Tribunale di Forlì in composizione collegiale, in persona della dott.ssa Rossella Talia (Presidente), della dott.ssa Agnese
Cicchetti, della dott.ssa Valentina Vecchietti (Giudice relatore), nell'ambito del procedimento contraddistino al R.G. n. 1246/2019, depositata in cancelleria e pubblicata in data 20.09.2022, notificata in data 03.10.2022 a mezzo Ufficiale Giudiziario dalla Controparte_1
alla parte appellante presso il difensore costituito in primo grado, respinta ogni contraria
[...]
istanza, eccezione e deduzione, per tutte le motivazioni illustrate in fatto e diritto ovvero per quelle altre che vorrà adottare in forza del principio iura novit curia (Cass. 28986/2008), così statuire: in via principale, nel merito - accertare e dichiarare la piena validità/legittimità del testamento olografo redatto dalla sig.ra in data 05.01.2014 e per l'effetto respingere e non accogliere Persona_1
tutte le domande proposte sia dalla sia da Controparte_1 Parte_3
in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, anche
[...]
di primo grado;
- emettere ogni consequenziale provvedimento di legge e/o giustizia in via istruttoria
- disporre l'esame testimoniale sui capitoli di prova già indicati nelle memorie ex art. 183 c. 6 nn. 2 e 3
c.p.c., ritualmente depositate in sede di primo grado, riportati e trascritti nel presente atto di citazione in appello, con i testi indicati;
- disporre il rinnovo della CTU grafologica;
- disporre ex art. 210 c.p.c.
l'esibizione in giudizio delle cartelle cliniche relative allo stato di salute fisica della sig.ra
[...] all'epoca della redazione del testamento del 05.01.2014 con riserva da parte del sig. Per_1
di indicare in corso di giudizio le strutture e i sanitari che la ebbero in cura in quel periodo;
Parte_1
in ogni caso
pagina 2 di 21 con vittoria di spese e competenze come per legge, per entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
Come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 7 novembre 2024:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
A) In via istruttoria principale:
- RIGETTARE la richiesta di rinnovazione di qualsivoglia indagine peritale, avendo la Dott.ssa
, nella sua veste di Consulente Tecnico d'Ufficio, adempiuto correttamente ed Persona_2 integralmente all'incarico ricevuto rispondendo ai quesiti posti dal Tribunale di Forlì in termini puntuali, completi, logicamente motivati in coerenza con i principi della grafologia e grafopatologia giudiziarie;
- RIGETTARE la richiesta di esibizione di cartelle cliniche ex art. 210 C.p.c. in quanto irrimediabilmente tardiva, del tutto generica e perciò inammissibile;
- RIGETTARE la richiesta di ammissione delle prove testimoniali avversarie in quanto perfettamente inutili e irrilevanti alla luce della nullità del testamento olografo in esame derivante dalla mancanza del requisito dell'autografia.
B) In via istruttoria subordinata:
In caso di rinnovazione della C.T.U. grafologica e/o di ammissione, totale o parziale, delle prove testimoniali avversarie, previa rimessione della causa in istruttoria voglia: - AMMETTERE una consulenza tecnica medico-legale che accerti, sulla base della documentazione in atti e di quella ulteriormente reperibile presso strutture sanitarie pubbliche o private, nonché dell'èsito delle prove orali della appellata qualora ammesse ed espletate, se la IG.ra CP_1 Persona_1 all'epoca della redazione del testamento olografo impugnato, era capace o meno di intendere e/o di volere con riferimento, in particolare, alla manifestazione e redazione di valide disposizioni testamentarie. - AMMETTERE, inoltre, le prove per interrogatorio formale dell'appellante Parte_1
e dell'appellata e per testimoni sui fatti e le circostanze capitolate dalla
[...] CP_4
nelle memorie ex art. 186 comma 6° n. 2 e 3 c.p.c., oltre Controparte_1 che nella propria nota di precisazione delle conclusioni a far parte del verbale dell'udienza 7/04/2022 svoltasi davanti al Tribunale di Forlì, come da capitoli riportati e trascritti nella comparsa di costituzione in appello dalla pagina 15 alla pagina 32, e di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di prova di parte appellante che siano eventualmente ammessi, con i testimoni indicati.
C) Nel merito:
1) In via principale: RIGETTARE integralmente l'appello proposto dal IG. avverso Parte_1
la sentenza n. 838/2022 del Tribunale di Forlì, pubblicata il 20.09.2022, perché infondato in fatto e in
pagina 3 di 21 diritto, e CONFERMARE “in toto” la decisione impugnata per le motivazioni di fatto e di diritto ivi indicate.
2) In via alternativa: Accertare e dichiarare la totale nullità e/o annullare integralmente e, in ogni caso, dichiarare privo di qualunque effetto giuridico il testamento olografo datato “05/01/2014” a firma apparente di , pubblicato dal Notaio di Forlì in data 18/04/2018 Persona_1 Persona_3
(Rep. n° 29.413 – Racc. n° 15.337) o ai sensi dell'art. 624 del Codice Civile perché effetto di violenza morale o dolo esercitati dal convenuto da solo o in concorso con altre persone, nei Parte_1
confronti della IG.ra oppure, in via ulteriormente alternativa, perché scritto in uno Persona_1 stato d'incapacità naturale d'intendere e/o di volere della predetta IG.ra al Persona_1 momento della sua redazione ai sensi dell'art. 591 del Codice Civile. - CONFERMARE
INTEGRALMENTE, nel resto, la sentenza appellata
D) CONDANNARE ex art. 283 comma 2°, C.p.c., al pagamento di una pena Parte_1 pecuniaria che sarà ritenuta dovuta, anche in via equitativa, risultando l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata inammissibile o manifestamente infondata.
E) CONDANNARE ex art. 96 comma 1° C.p.c., al pagamento della somma che Parte_1 sarà ritenuta dovuta, anche in via equitativa, dall'intestata Corte d'Appello quale risarcimento dei danni subìti dall'appellata per avere l'appellante agito in Controparte_1
giudizio in mala fede o con colpa grave.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali di studio pari al 15% dell'importo dei compensi che saranno liquidati, ad IVA e CPA come per legge”.
Per Parte_2
Come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 9 novembre 2024:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa avanzata dall'appellante per tutti i motivi indicati nella propria comparsa di costituzione e risposta:
∙ Nel merito, in via principale
- Rigettare tutti i motivi di appello proposti da avverso la sentenza n. 838/2022 Parte_1 emessa dal Tribunale di Forlì il 14.09.2022 poiché infondati in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado per tutti i motivi indicati nella propria comparsa di costituzione.
In via subordinata, nel merito
pagina 4 di 21 - Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento del testamento olografo datato 05.01.2014 a firma apparente di , pubblicato dal Notaio Dott. di Forlì in data Persona_1 Persona_3
18.04.2018 e per l'effetto dichiarare aperta la successione della IG.ra che era nata Persona_1
a IR (FI) il 15.08.1921 e deceduta a Cesena (FC) l'11.03.2018, in forza del testamento olografo datato 02.02.2001 a firma e pubblicato dal Notaio Dott. di Cesena Persona_1 Persona_4
in data 04.06.2018.
∙ In via istruttoria:
- Rigettare la richiesta di parte appellante di disporre la prova per testi per tutti i Parte_1
motivi esposti nella propria comparsa di costituzione e risposta.
- Rigettare la richiesta di parte appellante di disporre il rinnovo della C.T.U. grafologica avanzata dall'appellante in quanto infondata, atteso che l'incarico conferito in primo grado alla dott.ssa
è stato svolto in maniera esaustiva, fornendo certi e precisi riscontri. Persona_2
- Rigettare la richiesta di esibizione delle cartelle cliniche ex art. 210 c.p.c. avanzata dal in Parte_1
quanto inammissibile oltre che irrilevante e generica.
In subordine, sempre in via istruttoria:
Nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie avanzate da si chiede Parte_1
di essere ammessi alla prova per interpello e per testimoni sui capitoli già indicati nelle memorie ex art. 186 n. 2 e n. 3 c.p.c. depositate in primo grado, nella propria nota di precisazione delle conclusioni avanti al Tribunale di Forlì del 07.04.2022, nonché nella comparsa di costituzione in appello che si riportano e si trascrivono di seguito:
∙ ammettersi prova per interrogatorio formale del convenuto sui seguenti capitoli Parte_1
nn. 4 – 5 - 6, nonché prova testimoniale sulle circostanze di cui ai capitoli nn. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13 e 14: 1) Vero che la sig.ra , sino alla fine dell'estate 2013, si recava Persona_1
giornalmente alla S. Messa mattutina delle 8,30 ed alla recita del S. Rosario ed alla S. Messa
Vespertina presso la 2) Vero che l'Avv. se aveva Controparte_3 Testimone_1
necessità di parlare con la IG.ra si recava nella Chiesa di Madonne delle Rose al termine Per_1
della Messa mattutina frequentata quotidianamente dalla predetta sino alla fine dell'estate Per_1
2013? 3) Vero che la sig.ra , sino alla fine dell'estate 2013, dopo aver frequentato la Persona_1
S. Messa mattutina celebrata presso la si recava abitualmente con il Controparte_3
Parroco Don ed alcune parrocchiane nel bar vicino alla chiesa per fare colazione e a volte Pt_2 anche con l'Avv. 4) Vero che la sig.ra , con denaro proprio, Testimone_1 Persona_1 nell'anno 2011 o comunque in periodo prossimo ha acquistato al sig. Parte_1 un'autovettura nuova, necessaria a suo dire per accompagnarla ogni tanto al cimitero? 5) Vero che
pagina 5 di 21 nell'anno 2013 fu il sig. su propria autonoma iniziativa ad assumere quale badante Parte_1
e collaboratrice domestica dapprima la sig.ra e successivamente anche la sig.ra Testimone_2
? 6) Vero che lei, a seguito della redazione del testamento olografo a firma Persona_5
apparente di del 05.01.2014, depositò personalmente detto testamento presso lo Persona_1 studio dell'avv. Giovanni Principato di Forlì? 7) Vero che lei, durante una notte della primavera- estate del 2013, udì la sig.ra urlare e che a seguito dell'accaduto andò a riferire tale Per_1
circostanza al Parroco Don 8) Vero che lei, nella primavera – estate del 2013, chiese Parte_2
alla sig.ra il motivo per il quale durante una notte di detto periodo aveva urlato e la Persona_1
predetta le rispose di essere stata molestata dal sig. 9) Vero che lei per Per_1 Parte_1
parecchi anni e sino ad ottobre 2013 ha svolto servizio di collaboratrice domestica della sig.ra
? 10) Vero che lei, nell'ottobre 2013, smise di esercitare le sue mansioni di Persona_1
collaboratrice domestica a favore della sig.ra e se sì, per quale motivo? 11) Vero Persona_1
che nel mese di gennaio 2012 la IG.ra le chiese di darle il testamento che aveva redatto Per_1
anni prima perché lo voleva 12) Vero che lei disse alla sig.ra Parte_1 Persona_1
che non era opportuno dare il testamento ad un estraneo e le ricordò che a favore del aveva Parte_1
provveduto con una somma di denaro e il restante suo patrimonio lo aveva destinato in beneficenza?
13) Vero che la IG.ra si rasserenò quando l'Avv. le ricordò che la villetta Per_1 Testimone_1 in cui abitava era destinata alla Casa di Riposo “ e disse alla stessa Avv. CP_1 [...]
di continuare a tenere il testamento in custodia presso il suo studio e ne confermò per Tes_1 iscritto il contenuto? 14) Vero che nell'estate 2013 le chiese di intervenire a favore della Parte_3
sig.ra perché il sig. stava isolando la sig.ra Persona_1 Parte_1 Per_1
allontanando da questa tutte le persone che la conoscevano e frequentavano? Si indicano quali testimoni: - IG.ra residente a [...] sui capitoli nn. 1- 2 -3; - Testimone_3
Avv. domiciliata in Cesena (FC) Via Pietro Turchi n. 34 sui capitoli nn. 1- 2 - 4 -11- Testimone_1
12 -13 - 14; - IG. residente in [...] sul capitolo Testimone_4
n.7; - IG.ra residente a [...] sui Testimone_5
capitoli nn. 8 – 9 – 10”.
∙ Si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie orali dedotte da e si chiede, nella Parte_1
denegata ipotesi di loro successiva ammissione, di essere ammessi alla prova contraria con i testimoni sovra indicati a prova diretta.
∙ Nella denegata ipotesi di ammissione di una nuova C.T.U. grafologica sul testamento impugnato come richiesta dal ci si riserva la nomina di un CTP e si sostiene la richiesta di ammissione Parte_1
pagina 6 di 21 di C.T.U. medico legale sulle condizioni della de cuius avanzata, in via subordinata, dalla
[...]
. Controparte_1
∙ In ogni caso, condannare al pagamento delle spese e competenze professionali Parte_1
difensive per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. ed I.V.A se dovuta, con attribuzione delle spese e competenze professionali del presente grado di giudizio al sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con atto di citazione notificato in data 3-4/4/2019, Controparte_1
evocava in giudizio e
[...] Parte_1 CP_4 Parte_2
(parroco e legale rappresentante della ), chiedendo l'accertamento della Controparte_3
nullità del testamento olografo datato 5.1.2014 perché redatto da una mano non unica e comunque di annullarlo per incapacità di intendere e di volere della testatrice e, per l'effetto, domandando l'accertamento della validità ed efficacia del testamento olografo datato 2 febbraio 2001 pubblicato dal
Notaio in data 4 giugno 2018 (nel caso in cui fosse contestato) con il quale la defunta Per_4
veva disposto del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare a favore, tra gli Persona_1
altri, di parte attrice.
Al riguardo deduceva l'attrice
- che con tale primo testamento aveva assegnato in legato alla Persona_1 [...]
la proprietà esclusiva di tre immobili siti in Via Montanari in Cesena e delle Controparte_1
relative pertinenze, oltre ad una somma di 50 milioni di Lire (euro 25.822,84) per la loro manutenzione. In particolare il testamento olografo “2/02/2001” recitava espressamente: “Io sottoscritta nel pieno delle mie facoltà così dispongo dei miei bene dopo la Persona_1
mia morte. Lascio la villetta in Via Montanari (sita in Cesena – n.d.r.) con tutto il suo contenuto all'Istituto Don Baronio di Cesena che dovrà utilizzarla per i suoi ospiti, lascio all'Istituto anche L. 50.000.000 per la manutenzione”. inoltre nominava l'Avv. Persona_1 [...]
di Cesena quale esecutrice testamentaria del proprio testamento, e affidava alla Tes_1 medesima l'incarico di vendere “gli immobili di Via Lombardia” ed assegnare poi il ricavato della vendita a diversi legatari: a) (già conduttore in locazione di uno Parte_1
degli appartamenti di proprietà della signora sito nella villetta di Via L. Montanari, al Per_1
quale la testatrice concedeva tale appartamento in comodato gratuito per i due anni successivi alla sua morte). Con la somma assegnata il IG. avrebbe dovuto provvedere “alla cura Parte_1 della tomba della mia famiglia”; b) L. 100.000.000= (pari ad attuali €. 51.645,69= S.E. ed O.)
pagina 7 di 21 alla Parrocchia di C) Il denaro (eventualmente) restante dopo le predette Controparte_3
assegnazioni avrebbe dovuto essere suddiviso - fra alcuni Istituti Religiosi;
- di aver appreso nel giugno 2018 che in un successivo testamento olografo datato 5 gennaio
2014, pubblicato dal Notaio in data 18.4.2018, la de cuius aveva annullato ogni Per_3
precedente testamento, non menzionava più la Controparte_1
come neppure i soggetti religiosi sopra menzionati, lasciava il proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare a lasciava la somma di 100.000,00 euro “alla nipotastra Parte_1 CP_4
, e la somma di 20.000,00 euro al(la Parrocchia) per messe del
[...] Controparte_3 prete”.
Dopo aver descritto alcune singolari circostanze e in primo luogo mutamenti intervenuti nelle consuetudini di vita della e in particolare il fatto che si fosse insediata presso di lei una Per_1
donna in luogo della precedente domestica, che non consentiva ad altri di entrare in casa, in particolare neppure all'avv della quale la stessa abitualmente si avvaleva per diverse Testimone_1
incombenze, e con la quale era da sempre in rapporti di ottima frequentazione;
il fatto che si era reso necessario chiamare la polizia per poter entrare in casa della stessa;
che le condizioni di
[...]
risultavano scadute ed era stata aperta a beneficio della stessa una procedura di Per_1
amministrazione di sostegno;
il sospetto che fosse stato a organizzare l'isolamento Parte_1
dell'anziana; le perplessità circa l'autenticità della scrittura la attrice così concludeva: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, “contrariis reiectis”:
A) Per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte in premessa, accertare e dichiarare la totale nullità
e/o annullare integralmente e, in ogni caso, dichiarare privo di qualunque effetto giuridico il testamento olografo datato “05/01/2014” a firma apparente di “ ”, pubblicato dal Persona_1
Notaio di Forlì in data 18/04/2018 (Rep. n° 29.413 – Racc. n° 15.337). Per l'effetto: B) Persona_3
Dichiarare aperta, in forza del testamento olografo datato “2/02/2001” a firma di “ Per_1
”, pubblicato dal Notaio di Cesena in data 4 giugno 2018 (Rep. n° 3.823 –
[...] Persona_4
Racc. n° 2.552 – docc. 2 e 3) e trascritto a Forlì il 18/06/2018 all'art. 6.759, la successione testamentaria della predetta a favore, fra gli altri beneficiari, della Persona_1 [...]
con sede in Cesena. Controparte_1
C) In caso di contestazione della sua validità e/o efficacia, accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia giuridica del testamento olografo datato “2/02/2001” a firma di ”. Persona_1
D) In conseguenza di quanto sarà accertato e dichiarato in accoglimento delle domande di cui alle precedenti lettere A), B) e C), dichiarare che la in forza Controparte_1
del legato disposto in suo favore nel testamento olografo di datato 2/02/2001, è Persona_1
pagina 8 di 21 divenuta proprietaria esclusiva degli immobili - con i beni mobili che li arredano, gli accessori e tutto il loro contenuto originario - di sèguito esattamente descritti:
D-1) Immobile ad uso di civile abitazione sito in Comune di Cesena, Via Leonida Montanari n° 11, piano terra e sottoterra, e distinto al Catasto dei Fabbricati di detto Comune al Foglio 124 con la particella n° 1715 sub. 5, Cat. A/3, Classe 2, vani 7, Sup. Cat.le totale mq. 99, R.C. €. 506,13;
D-2) Immobile ad uso di civile abitazione sito in Comune di Cesena, Via Leonida Montanari n° 11, piano sottoterra, piano terra e piano primo, e distinto al Catasto dei Fabbricati di detto Comune al
Foglio 124 con la particella n° 1715 sub. 6, Cat. A/3, Classe 2, vani 6,5, Sup. Cat.le totale mq. 114
(escluse le aree scoperte mq. 105), R.C. €. 469,98;
D-3) Immobile ad uso di civile abitazione sito in Comune di Cesena, Via Leonida Montanari n° 11, piano secondo, e distinto al Catasto dei Fabbricati di detto Comune al Foglio 124 con la particella n°
1715 sub. 4, Cat. A/3, Classe 2, vani 6,00, Sup. Cat.le totale mq. 90 (escluse le aree scoperte mq. 88),
R.C. €. 433,82.
E) Sempre in conseguenza di quanto sarà accertato e dichiarato in accoglimento delle domande di cui alle precedenti lettere A), B) e C), dichiarare che la è Controparte_1
divenuta , in forza del medesimo legato disposto in suo favore nel testamento olografo datato CP_5
2/02/2001, proprietaria esclusiva della somma di originarie L. 50.000.000, pari ad attuali €. 25.822,84
S.E. ed O., oltre agli interessi di mora al tasso legale maturati e maturandi sulla somma suindicata dal giorno della notifica del presente atto di citazione fino al saldo totale e al risarcimento del maggior danno subìto e subendo dalla attrice, nel medesimo periodo di tempo, in conseguenza della CP_1 svalutazione “medio tempore” intervenuta. Per gli effetti di cui sopra:
F) Condannare il convenuto a rilasciare liberi da persone e/o da cose di sua Parte_1 proprietà o possesso e a consegnare immediatamente alla Controparte_1
tutti gli immobili - con i beni mobili che li arredano, gli accessori e tutto il loro contenuto originario – esattamente descritti alle precedenti lettere D-1), D-2) e D-3).
G) Condannare inoltre il medesimo convenuto a consegnare immediatamente alla Parte_1 la somma di €. 25.822,84 S.E. ed O., oltre agli interessi di Controparte_1 mora al tasso legale maturati e maturandi sull'importo suindicato dal giorno della notifica del presente atto di citazione fino al saldo totale e al risarcimento del maggior danno subìto e subendo dalla attrice, nel medesimo periodo di tempo, in conseguenza della svalutazione “medio CP_1 tempore” intervenuta.
G) Ordinare al Direttore dell'Ufficio del Territorio dell'Agenzia delle Entrate di Forlì-Cesena di annotare l'emananda sentenza a margine o in calce ad ogni atto trascritto a favore del IG. Pt_1
pagina 9 di 21 e relativo ai beni immobili assegnati in legato, nel testamento olografo datato 2/02/2001 a Parte_1 firma di , alla e di introdurre nei registri Persona_1 Controparte_1 catastali le necessarie volturazioni d'intestazione dei predetti immobili a nome della medesima
CP_1
H) Condannare, infine, il convenuto a rimborsare alla Parte_1 Controparte_1 tutte le anticipazioni, le spese (anche generali di Studio nell'importo vigente al
[...] momento della liquidazione giudiziale), il compenso giudiziale che sarà liquidato per l'intera attività professionale giudiziale, la C.P.A. e l'I.V.A. negli importi vigenti al momento del pagamento effettivo delle spese e del compenso suddetti, oltre alle spese documentate successive e dipendenti ivi comprese quelle relative alle annotazioni e alle volturazioni di cui alla lettera G).
1.2 – Si costituiva in data 2.7.2019 il quale, contestando tutto quanto Parte_1
dedotto da parte opponente, in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e, nel merito, domandava l'accertamento della piena validità del testamento olografo redatto dalla defunta il Persona_1
5.1.2014.
1.3 – In data 10.9.2019 si costituiva poi parroco e legale rappresentante Parte_2
della associandosi alla domanda attorea di nullità e di annullamento Controparte_3
del testamento olografo datato 5.1.2014, in ragione del comportamento tenuto nei confronti della defunta dal il quale l'aveva allontanata da tutte le persone che la conoscevano e le erano Parte_1
vicine e per le quali manifestava affetto.
, invece, benchè ritualmente citata, rimaneva contumace. Controparte_6
1.5 – Esperita la procedura di mediazione con esito negativo, le parti depositavano le memorie 183 comma sesto c.p.c. e la causa era istruita con l'espletamento di CTU grafologica.
Il Tribunale, con sentenza n. 838/2022 Rep. 1662/2022 emessa in data 14.9.2022 e pubblicata in data
20.9.2022 si è così determinato: “1) Accerta e dichiara la nullità del testamento olografo datato
5.1.2014 e apparentemente redatto da per difetto di autografia;
2) Accerta e Persona_1
dichiara che la successione di nata a [...] il [...] e deceduta in Persona_1
Cesena l'11 marzo 2018, si è aperta in forza di testamento olografo datato 2 febbraio 2001 e pubblicato in data 4 giugno 2018 dal Notaio di Cesena (rep. 3823, racc. 2552); 3) Persona_4
Accerta e dichiara che la in forza del legato disposto in Controparte_1 suo favore nel testamento olografo di datato “2/02/2001” di cui al punto 2) è Persona_1
divenuta proprietaria esclusiva degli immobili - con i beni mobili che li arredano, gli accessori e tutto il loro contenuto originario - di seguito esattamente descritti: D-1) Immobile ad uso di civile
pagina 10 di 21 abitazione sito in Comune di Cesena, Via Leonida Montanari n° 11, piano terra e sottoterra, e distinto al Catasto dei Fabbricati di detto Comune al Foglio 124 con la particella n° 1715 sub. 5, Cat. A/3,
Classe 2, vani 7, Sup. Cat.le totale mq. 99, R.C. €. 506,13; D-2) Immobile ad uso di civile abitazione sito in Comune di Cesena, Via Leonida Montanari n° 11, piano sottoterra, piano terra e piano primo, e distinto al Catasto dei Fabbricati di detto Comune al Foglio 124 con la particella n° 1715 sub. 6, Cat.
A/3, Classe 2, vani 6,5, Sup. Cat.le totale mq. 114 (escluse le aree scoperte mq. 105), R.C. €. 469,98;
D-3) Immobile ad uso di civile abitazione sito in Comune di Cesena, Via Leonida Montanari n° 11, piano secondo, e distinto al Catasto dei Fabbricati di detto Comune al Foglio 124 con la particella n°
1715 sub. 4, Cat. A/3, Classe 2, vani 6,00, Sup. Cat.le totale mq. 90 (escluse le aree scoperte mq. 88),
R.C. €. 433,82. 4) Accerta e dichiara che la è divenuta, in Controparte_1
forza del medesimo legato disposto in suo favore nel testamento olografo datato 2/02/2001, proprietaria esclusiva della somma di originarie L. 50.000.000, pari ad attuali €. 25.822,84; 5)
Condanna il convenuto a rilasciare liberi da persone e/o da cose di sua proprietà o Parte_1 possesso e a consegnare immediatamente alla tutti gli Controparte_1
immobili - con i beni mobili che li arredano, gli accessori e tutto il loro contenuto originario – esattamente descritti alle precedenti lettere D-1), D-2) e D-3), punto 3); 6) Condanna inoltre il medesimo convenuto a consegnare immediatamente alla Parte_1 Controparte_1 la somma di €. 25.822,84, oltre agli interessi di mora al tasso legale maturati e
[...] maturandi sull'importo suindicato dal giorno della domanda fino al saldo totale;
7) Condanna alla integrale refusione a delle spese di lite Parte_1 Controparte_1
del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 11.327,00 per compensi oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge ed euro 606,60 per anticipazioni ed euro 1872,00 per spese di c.t.p.; 8)
Condanna alla integrale refusione a delle spese di lite del Parte_1 Parte_2
presente giudizio, che liquida in complessivi euro 11.327,00 per compensi oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge;
9) Pone le spese di c.t.u. integralmente a carico di 10) Parte_1
Dispone che il competente Funzionario della Agenzia delle Entrate, servizio di pubblicità immobiliare, provveda alla trascrizione della presente sentenza, con esonero di responsabilità”.
A sostegno della decisione il Tribunale di Forlì ha ritenuto convincenti le conclusioni della CTU grafologica affidata alla dott. integralmente riportandole nei seguenti termini: Persona_2
“Esaminati gli atti di causa, valutati i documenti in verifica e quelli comparativi indicati nel contraddittorio delle parti in udienza, effettuate tutte le analisi e i confronti del caso si conclude quanto segue: il testamento in verifica datato 05-01-2014 è stato vergato della signora ma Persona_1
contiene interventi di correzione e verosimilmente di accompagnamento/ guida da parte di altra mano;
pagina 11 di 21 si ritiene verosimile altresì l'ipotesi di esecuzione sotto dettatura avanzata dalla CTP dott.ssa in base agli esami specifici condotti sulla grafia della signora e sui segni emersi Per_6 Per_1
in tal senso si ritiene che la stessa, almeno a partire dal 2012, mostrasse segni di decadimento cognitivo.”
In particolare nella sentenza impugnata, si è affermato che alla luce delle risultanze della c.t.u., laddove si conclude che il testamento in questione “contiene interventi di correzione e verosimilmente di accompagnamento/ guida da parte di altra mano”, si evidenzia la mancanza di autografia del testamento, che ne comporta la nullità.
Dall'affermata nullità del testamento datato 5.1.2014 per difetto di autografia, il giudice di prime cure ha fatto discendere l'inefficacia della revocazione del testamento datato 2 febbraio 2001, richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione n. 1112/1980 per cui non conserva efficacia la revocazione disposta in un testamento successivo nullo e, in ragione della mancata contestazione tempestiva dell'esistenza e della validità del testamento del 2001, ha accolto la domanda di parte attrice e condannato il convenuto alla riconsegna dell'immobile e di tutto quanto in esso contenuto, nonché alla restituzione di euro 25.882,84, oltre interessi dalla data della domanda, esclusa la rivalutazione, trattandosi di debito di valuta.
2. - Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato in data 1/11/2022 chiedendo innanzitutto la sospensione della sua efficacia esecutiva.
In secondo luogo ha lamentato la mancata ammissione delle prove orali articolate in primo grado e ha insistito per il loro espletamento, come pure per la rinnovazione della CTU oltre che per l'esibizione delle cartelle cliniche ex art. 210 c.p.c., lamentando che il Tribunale ha fondato la propria decisione esclusivamente sulla CTU grafologica, superficiale e contraddittoria. In particolare ha dedotto che lo stesso Tribunale, con ordinanza del 29.10.2020, aveva rappresentato la presumibile necessità di un'approfondita istruttoria orale, mentre all'esito della CTU ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalle parti senza un'adeguata motivazione.
Quanto alla CTU la difesa di ha reiterato le criticità evidenziate nel giudizio di primo grado. Parte_1
Segnatamente, gli aspetti critici della CTU sarebbero la riferita presenza di interventi di correzione e verosimilmente di accompagnamento - guida di altra mano e la riferita presenza di segni di decadimento cognitivo a far data dal 2012. Con riguardo al primo aspetto ha argomentato che il CTU non ha rilevato i tipici segnali che possono portare a sostenere la tesi della “mano guidata”, né ha spiegato in cosa consisterebbero l'accompagnamento o la guida, ricavando tale conclusione esclusivamente dalla circostanza per cui nella scrittura comparativa “A14” vi sarebbe la presenza di una mano guida e gli elementi di disomogeneità di tale scrittura sarebbero contenuti anche nel pagina 12 di 21 testamento. Con riguardo al secondo aspetto, parte appellante ha dedotto che il riferito decadimento cognitivo sarebbe in contrasto con una serie di risultanze processuali (decreto 8.4.2014 del Giudice tutelare;
decreto di archiviazione datato 11.9.2019 del procedimento penale 6183/2018 R.G.) e la CTU non avrebbe fornito validi elementi per ritenere superate tali circostanze, essendosi limitata a citare la documentazione medica depositata in atti la cui valutazione è demandata alla sola Autorità giudicante.
Ha, pertanto, dedotto che le “turbe” che hanno fatto propendere la CTU per un decadimento cognitivo/incapacità di intendere e di volere sono riferibili all'età della e non rappresentano Per_1
le conseguenze immediate e dirette di deficit mentali. Da ultimo, ha domandato l'esibizione delle cartelle cliniche relative allo stato di salute della all'epoca della redazione del testamento del Per_1
5.1.2014.
Con il terzo motivo di appello ha contestato l'orientamento giurisprudenziale richiamato e condiviso dal Tribunale, invocando l'applicazione dei principi espressi da un diverso orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il testamento olografo redatto con la collaborazione grafica meramente meccanica di un terzo sarebbe valido (Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 32/1992). Ha, pertanto, rappresentato che la in ragione del profondo rapporto di amicizia ed affetto Per_1
intrattenuto con il avrebbe mutato le ultime volontà dopo tredici anni dal primo Parte_1
testamento ed ha ipotizzato che a causa del tremore della mano destra e nell'impossibilità di redigerlo autonomamente, la i sia fatta aiutare da un soggetto terzo il cui intervento si è limitato ad Per_1
una collaborazione grafica meramente meccanica senza in alcun modo alterare il contenuto della scheda testamentaria, né eliminare il carattere di stretta personalità della grafia.
2.1 - Si è costituita in giudizio in data 26 maggio 2023 Controparte_1
la quale ha resistito all'impugnazione chiedendone il rigetto e opponendosi sia all'istanza di
[...]
sospensione che all'ammissione delle prove testimoniali, in proposito sostenendo che l'accertamento della nullità del testamento olografo del 5.1.2014 ha reso superflua ed inutile l'assunzione di ulteriori mezzi di prova che non avrebbero potuto scalfire i vizi di nullità del testamento e, nella denegata ipotesi di ammissione delle prove testimoniali di controparte, ha insistito per l'ammissione delle prove orali, dirette e a prova contraria, chieste nel giudizio di primo grado. Quanto alla richiesta di esibizione delle cartelle cliniche ex art. 210 c.p.c. ne ha eccepito l'inammissibilità, trattandosi di una domanda istruttoria nuova.
Quanto alla domanda di rinnovo della CTU grafologica, parte appellata ha eccepito che le ragioni esposte nell'appello riproducono pedissequamente le osservazioni avanzate dal CTP alle Persona_7
quali il CTU ha già esaustivamente risposto. Anche in ordine alla presenza di interventi di correzione e verosimilmente di accompagnamento/guida di altra mano ha dedotto che la CTU ha espressamente pagina 13 di 21 chiarito il ruolo della mano terza intervenuta nella redazione del testamento, ovvero una mano che accompagna, indica e segue il processo scrittorio intervenendo ove la scrivente non arriva. Inoltre, ha evidenziando che la CTU ha segnalato la presenza di elementi anomali, come tratti più fluidi e correzioni, di per sé contrastanti con una redazione genuina e naturale dello scritto e, confrontate tutte le autografie della ivi inclusi la “A14”, ha concluso per la presenza di incongruenze, non Per_1
giustificate con la variabilità grafica che ogni scrittura può avere.
Da ultimo ha evidenziato l'inconferenza del risalente precedente giurisprudenziale invocato da controparte, atteso che la presenza nel manoscritto di parti non riconducibili alla gestualità della de cuius comporta il difetto di olografia ed autenticità della scheda testamentaria per cui l'intervento del terzo non si sarebbe limitato ad una mera collaborazione meccanica.
2.2 – In pari data si è costituito in giudizio aderendo alle deduzioni Parte_2
dell'appellata e chiedendo il rigetto dell'impugnazione. In via Controparte_1
preliminare ha eccepito l'improcedibilità o comunque l'inammissibilità dell'appello in ragione del mancato tempestivo deposito dell'originale dell'atto di citazione notificato alle controparti, oltre all'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità. Nel merito ha evidenziato l'infondatezza dei motivi di appello, domandando in via istruttoria, nella denegata ipotesi di ammissione della prova per testi, di ammettere la prova per testimoni indicati nella memoria 183 comma sesto c.p.c. nn. 2 e 3 e l'ammissione alla prova contraria sui capitoli formulati da parte appellante.
2.3 - All'esito dell'udienza di prima comparizione del 4.7.2023 è stata dichiarata la contumacia di ed è stata respinta l'istanza di sospensiva della sentenza impugnata. CP_4
All'udienza del 12.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3- Preliminarmente osserva la Corte che il testamento in questione è stato dichiarato nullo per difetto di autografia, e pertanto sono irrilevanti le argomentazioni di parte appellante in ordine al decadimento cognitivo, non essendosi la decisione fondata su tale circostanza e sull'eventuale incapacità naturale della testatrice.
Vero è soltanto che la fragilità dell'anziana desumibile soprattutto dal fatto che il 5 Persona_1
gennaio 2014 (data indicata nella scheda testamentaria di cui trattasi) era stato già proposto ricorso per la nomina di un amministrazione di sostegno, al quale era seguita l'udienza il 25 febbraio 2014 e la nomina dell'amministratore con decreto dell'8 aprile 2014 (doc 12 di parte attrice in primo grado) e pagina 14 di 21 dalla stessa involuzione della grafia, conforta l'ipotesi della sua arrendevolezza all'intervento e a correzioni esterne.
Il fatto che nel quesito posto dal giudice istruttore nel corso del giudizio di primo grado alla CTU dott.
sia stato chiesto di indicare “se possibile se le caratteristiche di tale scrittura possano Persona_2
fornire evidenza di un decadimento cognitivo della testatrice stessa” e che effettivamente la dott. abbia concluso che effettivamente “in base agli esami specifici condotti sulla grafia della Per_2
signora e sui segni emersi in tal senso si ritiene che la stessa, almeno a partire dal 2012 Per_1
mostrasse segni di decadimento cognitivo” non influisce sulla decisione.
La motivazione della sentenza, infatti- come chiaramente si evince a pag 28 della stessa – si fonda esclusivamente sul fatto che “alla luce delle risultanze della c.t.u., laddove si conclude che il testamento in questione 'contiene interventi di correzione e verosimilmente di accompagnamento/guida da parte di altra mano', si evidenzia la mancanza di autografia del testamento, che ne comporta la nullità”
4- Da ciò discende l'assoluta superfluità delle prove dell'appellante, non riguardando i capitoli articolati la redazione del testamento a cura della de cuius, ma circostanze attinenti ai rapporti di frequentazione fra lei e e le attività asseritamente svolte gratuitamente da quest'ultimo a Parte_1
beneficio dell'anziana. Parimenti non sarebbe ammissibile (quand'anche tempestiva) la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. relativa alla documentazione clinica attinente alle condizioni di salute della de cuius all'epoca della redazione del testamento, perché non varrebbe a documentare l'autenticità della scrittura, non essendo in discussione in questa sede di appello, come testè evidenziato, la capacità della de cuius, e tanto meno la sottoposizione di a violenza o dolo. Persona_1
E' allora parimenti infondata la censura dell'appellante secondo la quale la decisione impugnata sarebbe viziata perché emessa senza aver consentito alla parte di provare i propri assunti, specie dopo che, in sede di ammissione delle prove era stata disposta la CTU con riserva di espletare altri incombenti istruttori. E' evidente infatti che, una volta avuta la prova (appunto all'esito della CTU) della mancata (piena) autografia del testamento, tale ragione è stata ritenuta causa assorbente di nullità dell'atto di ultima volontà, essendo superfluo ogni incombente non attinente alla stessa.
5 – Né può essere condiviso il motivo di impugnazione che contesta l'applicazione da parte del giudice di prime cure dell'orientamento – peraltro assolutamente prevalente e condivisibile anche secondo questa Corte - secondo il quale “la guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell'autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la "mano guidante" sia intervenuta (come nella specie) su tutta la scheda testamentaria o se la parte non interessata dal suo intervento rappresenti una compiuta pagina 15 di 21 manifestazione di volontà, trattandosi di condotta in ogni caso idonea ad alterare la personalità ed abitualità del gesto scrittorio e tale da condizionare l'accertamento della validità del testamento alla verifica di ulteriori circostanze - quali l'effettiva finalità dell'aiuto del terzo o la corrispondenza del testo scritto alla volontà dell'adiuvato - che minerebbero le finalità di chiarezza e semplificazione alla base della disciplina del testamento olografo” (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 5505/2017)”.
Ritiene l'appellante che il Tribunale avrebbe dovuto invece aderire ad un diverso indirizzo (risalente addirittura a Civ., Sez. II, sent. n. 32/1992) secondo cui “è valido il testamento olografo che sia stato redatto per scritto dal testatore con la collaborazione grafica meramente meccanica di un terzo del quale il testatore si sia servito senza divenirne un inerte strumento di scritturazione” (la Suprema Corte in tale fattispecie aveva confermato la decisione dei giudici del merito che avevano escluso la nullità con riguardo ad un testamento scritto interamente dal testatore che si era fatto guidare la mano solo per vergare la data con maggiore chiarezza).
Si osserva peraltro, da un lato, che trattasi di arresto isolato e appunto assai remoto, e senz'altro superato dalle successive pronunce, secondo le quali “La guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell'autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la "mano guidante" sia intervenuta (come nella specie) su tutta la scheda testamentaria o se la parte non interessata dal suo intervento rappresenti una compiuta manifestazione di volontà” (Cass. Sez . 6 - 2, Ordinanza n. 24882 del
06/11/2013)
Si è detto ancora che “La guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sè, il requisito dell'autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando
l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la "mano guidante" sia intervenuta su tutta la scheda testamentaria, trattandosi di condotta in ogni caso idonea ad alterare la personalità ed abitualità del gesto scrittorio (Cass. n.
5505/2017; Cass. n. 24882/2013). Deve, infatti, ritenersi decisamente più corrispondente alla ratio della norma la soluzione che perviene alla nullità per difetto di olografia per ogni ipotesi di intervento del terzo che guidi la mano del testatore, trattandosi di condotta che appare in ogni caso idonea ad alterare la personalità e l'abitualità del gesto scrittorio, requisiti indispensabili perchè possa parlarsi di autografia, laddove la diversa soluzione auspicata da parte della ricorrente, condizionerebbe
l'accertamento della validità o meno del testamento alla verifica di ulteriori circostanze, come la verifica della corrispondenza effettiva del testo scritto alla volontà dell'adiuvato, che minerebbero in maniera evidente le finalità di chiarezza e semplificazione che sono alla base della disciplina del pagina 16 di 21 testamento olografo”. (Cassazione civile sez. II, 27/12/2017, (ud. 26/10/2017, dep. 27/12/2017), n.
30953.
Parimenti, la pressochè coeva Cassazione civile sez. VI, 6/03/2017, n. 5505 ha ribadito che “come già affermato dalla Cassazione nella recente ordinanza della Sesta sezione n. 24882/2013, deve ritenersi che, in presenza di aiuto e di guida della mano del testatore da parte di una terza persona, per la redazione di un testamento olografo, tale intervento del terzo, di per sè, escluda il requisito dell'autografia di tale testamento, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda alla volontà del testatore (cfr. Cass.
17.3.1993 n. 3163; cfr. anche Cass. n. 681 del 1949; Cass. n. 7636 del 1991; Cass. n. 11733 del 2002;
Cass. 30.10.2008 n. 26258).
In contrasto all'interpretazione proposta dall'appellante va richiamato anche la giurisprudenza che seppure afferma che In materia di testamento olografo, il principio dell'autografia previsto dall'art.
602 cod. civ. non impedisce che nell'ambito di uno stesso documento siano enucleabili, da un lato, un testamento olografo pienamente rispondente ai requisiti di legge e, dall'altro, scritti di mano di un terzo apposti dopo la sottoscrizione del testatore - e perciò collocati in una parte del documento diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria - che, come tali, non possono invalidare la scheda testamentaria autonomamente redatta dal testatore;
tuttavia rileva che la nullità del testamento olografo, infatti, si ha soltanto quando l'intervento del terzo avvenga con l'inserzione anche di una sola parola di sua mano nel corpo della disposizione di ultima volontà (nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di nullità del testamento in un caso nel quale, dopo le disposizioni di ultima volontà redatte di pugno dal testatore e da lui
sottoscritte, compariva anche, redatta da una mano diversa, l'indicazione secondo cui la persona nominata erede universale avrebbe dovuto avere cura del testatore e preoccuparsi del suo funerale,
v. Cass. civ. Sez. 2, sentenza n. 26258 del 30/10/2008).
Nel caso di specie non ricorre tale ipotesi, non discutendosi di un'autonoma porzione del testamento redatto da mano diversa da quella della testatrice, bensì di un intero testamento caratterizzato da elementi anomali (come tratti più fluidi e correzioni) e turbe grafiche e paragrafiche da valutare in sede di confronto (pag 43 della relazione della CTU depositata il 19 giugno 2021).
In particolare nella relazione della CTU, che per approfondimento e serietà d'impostazione scientifica, oltre che per logicità di argomentazione, merita di essere condivisa e richiamata anche in questa sede (e alle cui puntuali descrizioni e spiegazioni per brevità si rinvia) si evidenzia che “Il confronto eseguito fra il testamento e le comparative ha sicuramente riconosciuto la mano della de pagina 17 di 21 cuius nella redazione della scheda, per le numerose e sostanziali analogie rilevate sia a livello grafodinamico che grafomorfico. Sono però emerse anche alcune incongruenze che non possono essere giustificate semplicemente con la variabilità grafica che ogni scrittura può avere. In particolare si ritiene significativa la presenza, in verifica, di alcuni tracciati sicuramente non di mano della de cuius per la fluidità e nettezza del loro tracciato (pp. 39-40) e di alcune modalità appositive e morfologiche relative alla lettera Z, al numero 0 e alla data (pp. 41-42) estranee alle personalizzazioni della ” (Pag 45) Per_1
Vale la pena di sottolineare che alle pagg. 39- 41 la CTU ha scrupolosamente descritto una serie di tracciati riguardanti parole e lettere ritenute non compatibili con la grafia autografa della de cuius sia per il tono grafico più netto e fluido di alcune lettere sia per le differenze morfologiche rispetto alle modabilità consolidate delle autografe, riportando le relative immagini fotografiche con l'illustrazione anche grafica delle differenze. Fra le tante puntualizzazioni si ritiene significativo richiamare specificamente quella di cui al secondo riquadro a pag 40, riguardante una parola ripassata, nel quale si afferma: “gran parte della parola appare ripassata con un tracciato più netto e con pressione sicuramente più marcata di quella della de cuius che era leggera e per nulla incidente. In particolare si osserva la l del tutto priva di tremore e la parola liquidi ricostruita su una base con lettere diverse”. A pag 41, poi, (primo riquadro) si legge che “è presente in verifica una particolare modalità formativa della z che non corrisponde a nessun'altra modalità presente nelle autografe nelle quali la stessa lettera è vergata sempre senza trattino”.
Deve inoltre darsi atto che la CTU ha risposto convincentemente alle osservazioni dei CTP, e in particolare a quelli del CTP dell'odierno appellante che oggi le reitera1. Parte_1 Tanto premesso appare pienamente coerente e convincente la conclusione cui la consulente d'ufficio è pervenuta, e condivisibile la sentenza impugnata che l'ha recepita, e cioè che “il testamento in verifica sia stato vergato dalla signora con interventi di correzione e verosimilmente di Per_1
accompagnamento / guida di altra mano”.
Alla luce di quanto sopra non vi sono ragioni per disporre la richiesta rinnovazione della CTU, dovendosi ribadire la superfluità delle prove articolate, perché quand'anche fosse dimostrato che la signora era legata al in quanto quest'ultimo si occupava di lei Persona_1 Parte_1
gratuitamente (cosa della quale la difesa della dubita, ricordando che Controparte_1
cuius non ripassava gli errori con tratti più marcati ma soltanto semplicemente riscrivendo sopra o elidendo l'errore con uno scarabocchio (dalla pressione leggera come lo scritto). Addirittura nella postilla del 2012 il primo 12 della data viene semplicemente cerchiato e poi riscritto dopo;
ma ancora più significativa è la mancanza di correzione del nome dell'avvocato ( invece che : la de cuius aveva scritto altre volte il nome corretto ma in questo caso non CP_7 Tes_1 lo ha fatto, se vogliamo richiamare la logica si deve ipotizzare che a causa dei problemi di decadimento cognitivo (che iniziano ad insorgere) non se ne sia neanche accorta… come non si è accorta (e quindi non ha corretto) neanche le firme del 2013 e del 2014. Appaiono, dunque, poco coerenti le correzioni della A14 con quanto visibile e rilevato nelle altre comparative. I punti 3) e 4), assimilati, contestano, infine che la non omogeneità del calibro e della pressione siano sempre effetti delle correzioni. Eppure, come appena illustrato, la de cuius NON correggeva alterando calibro e pressione, quindi questi segni sono incoerenti con le modalità tipiche e ripetute nelle altre comparative e DEVONO essere valutati come incongruenze. In sostanza, quindi, rimangono ingiustificate le differenze fra il documento A14 e le altre comparative certe. Come anticipato, il CTP dott. basa principalmente le sue dimostrazioni della genuinità e autografia del testamento sulle Persona_7 corrispondenze di modalità espressive di correzioni con il doc. A14 e quindi, secondo il giudizio di questo CTU e del CTP dott.ssa su un documento quantomeno controverso perché sì vergato dalla de cuius ma con presenza di altra Per_6 mano. Per quanto sembri illogico al CTP che la de cuius “dopo aver scritto le prime sette righe del testamento, abbia passato la penna a un'altra persona che l'assisteva per scrivere” ancora una volta si deve puntare all'evidenza dei fatti e non alle ipotesi 14 perché si potrebbe rispondere con numerose alternative possibili al fatto in sé ma non essendo più possibile assistere al momento della redazione è necessario solo valutare quanto visibile ad oggi. Il CTP contesta, quindi, le differenze da me illustrate con possibili ambiti di variabilità della scrittura della de cuius. Si risponderà brevemente ma nel dettaglio. Lettera B coerente con la scrittura del testamento. Questa lettera, dal tratto nettamente più fluido della scrittura del testamento nonostante la piccola deviazione, è seguita da una a rachitica e da una sorta di 3 che non trovano alcuna 'logica' nell'ortografia (a conforto delle difficoltà cognitive della scrivente). Si specifica inoltre che questa parte di testo viene annullata con righe orizzontali (come altre parti del testamento) che non sono presenti in nessun altra comparativa e differiscono dalle cancellature a disposizione nelle autografe. L'ipotesi, che qui si può fare, è che una seconda persona abbia iniziato una parola ma che poi la de cuius non abbia saputo o potuto concluderla visto che dopo si legge un'altra parola cancellata ( e solo dopo ancora quella 'giusta' ( . Lettera z con trattino. In questo caso si contesta che Tes_6 Parte_1 un'unico elemento di differenza non può essere significativo quando sono presenti altre z invece analoghe a quelle autografe. Eppure spiegava che per l'identità si richiede l'avveramento di tutti i segni grafologici, per la non identità Tes_7 invece basta che un solo segno ragionevolmente si imponga a non farla ammettere : se in nessun'altra comparativa 15 agli atti (ovviamente, perché il lavoro deve essere svolto su quanto a disposizione) è presente quella modalità di z bisogna concludere che quella modalità non appartiene allo stile grafico della scrivente ed è quindi di altra mano. Questo concetto è alla base anche delle altre contestazioni che si possono fare alla relazione del CTP, che considera elementi del testamento come analoghi alla scrittura della de cuius perché presenti solo e soltanto nella A14. Le modalità dello 0 con apertura in basso, del trattino come separazione fra le cifre di una data, dello 0 nel numero del mese quando inferiore a 10, del trattino preparatorio delle d sono tutti elementi che hanno un qualche riscontro fra il testamento e la A14 ma non fra la A14 e le altre 13 comparative. E queste differenze non sono comprese nella variabilità grafica della de cuius perché sono elementi stilistici che non vengono modificati con l'invecchiamento grafico e con il sopraggiungere delle difficoltà motorie, sono elementi stilistici che caratterizzano e distinguono una grafia nel tempo e consentono, a chi analizza e compara una scrittura, di definire la personalità grafica e di stabilire se uno scritto sia autografo o meno, se sia stato vergato da quella mano con quello stile o no.
pagina 19 di 21 aveva in effetti avanzato una richiesta di compenso di importo notevolissimo per le attività Parte_1
asseritamente svolte a beneficio dell'anziana, la quale era peraltro munita di badanti e di amministratore di sostegno), ciò non varrebbe a giustificare la volontà di mutare il precedente testamento e tanto meno l'autografia della scheda testamentaria, sicuramente caratterizzata dal diffuso intervento di altra mano (con correzione e accompagnamento) nella scheda testamentaria, e va quindi confermata la valutazione circa la nullità del testamento.
6- Non vi è contestazione alcuna in ordine all'autografia e alla validità del testamento a suo tempo redatto il 2 febbraio 2001, non essendo al riguardo la sentenza del Tribunale di Forlì oggetto di impugnazione.
L'appello va quindi respinto.
7 - Le spese di lite seguono dunque la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
8- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma
1 bis del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ. S.U. 4315 del 20.04.2020)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Forlì n. 838/2022, in data 14 settembre 2022 e pubblicata in data 20.9.2022;
2) condanna l'appellante a rifondere agli appellati costituiti le spese di lite liquidate per ciascuno di essi in complessivi euro 12.000,00 per compenso, oltre spese forfettarie, IVA se dovuta e
CPA come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR citato.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 15 aprile 2025.
Il Consigliere estensore dott. Antonella Allegra
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 20 di 21
pagina 21 di 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Al riguardo si ritiene opportuno riportare integralmente la esaustiva risposta della Consulente d'ufficio alle osservazioni del CTP di odierno appellante, che non lascia adito a dubbi (pagg 49-53 della relazione peritale) Parte_1 In particolare la CTU spiega anche le ragioni per le quali ha ritenuto di dover ritenere che l'unica scrittura di comparazione che presenta alcune delle modalità appositive e morfologiche estranee alle personalizzazioni della deve ritenersi Per_1 anch'essa caratterizzata dalla presenza di un'altra mano (e ciò è senz'altro condivisibile, se si considera che tale scrittura di comparazione è costituita da una lettera inviata ad un avvocato, la cui redazione ben può essere avvenuta alla presenza e con il supporto attivo di altri.
“Il dott. ritiene illogica la prospettiva di una seconda mano nella redazione della raccomandata (ma non è mio Persona_7 compito valutare la logicità di una guida nella stesura di una lettera ad un avvocato per richiedere dei documenti) e contesta i motivi per cui questo CTU la ritiene non interamente autografa. È importante replicare alle contestazioni su questo documento poiché è proprio sulla compatibilità fra la A14 e il testamento che le Osservazioni si basano per la conclusione di autografia del CTP, mentre nelle analisi di questo CTU è palese che in entrambi i casi (testamento e A14) siano presenti anomalie e incongruenze rispetto alle altre comparative che dunque confermano la presenza di un'altra mano. Al punto 1) il CTP inserisce i punti perfettamente allineati al margine sinistro nel contesto di altri punti (di appoggio) presenti lungo il testo. I punti da Lui segnalati sono punti leggeri, sfuggenti, imprecisi e dunque sì, di appoggio senz'altro, ma quelli a inizio rigo sono marcati, precisi, netti e il loro allineamento non può essere assimilato alla casualità degli altri perché vi si legge un preciso disegno di margine sinistro e perché sono tutti a righe alterne, proprio a determinare e indicare il luogo in cui scrivere.
Al punto 2) vengono rivalutati i ripassi delle lettere come correzioni naturali e, anzi, come caratteristica significativa della mano della de cuius. In realtà in tutti gli altri scritti a disposizione non sono presenti 'queste' correzioni, nel senso che la de pagina 18 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe de Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere Relatore dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1800/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lelio Parte_1 C.F._1
Luigi De AN del Foro di Milano (pec , Antonio AI del Foro Email_1
di VI AL (pec e Roberta Cicciò del Foro di Milano Email_2
, elettivamente domiciliato presso lo studio AI & De AN Email_3
Avvocati Associati, sito in via Giovanni Battista Pirelli n. 24 in Milano (MI)
APPELLANTE
Contro
(C.F. , in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1
del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore avv. con sede Controparte_2
legale in via Mulini n. 24 in Cesena (FC), rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Pracucci del Foro di
Forlì Cesena (pec: ), elettivamente domiciliata presso lo Email_4
studio del predetto difensore sito in via Felice Orsini n. 8 in Cesena (FC)
(C.F. ), in qualità di legale rappresentante pro Parte_2 C.F._2
tempore della (C.F. ), con sede legale in via Zara n. 3 in Controparte_3 P.IVA_2
Cesena (FC), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Casali del Foro di Forlì - Cesena (pec pagina 1 di 21 ), elettivamente domicilia presso lo studio del predetto Email_5
difensore sito in via Fra' Michelino n. 15 in Cesena (FC)
(C.F. ) - contumace CP_4 C.F._3
APPELLATI
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 838/2022, Rep. 1662/2022, nella causa civile iscritta al n. R.G. 1246/2019, emessa in data 14 settembre 2022 e pubblicata in data
20.9.2022
Assegnata a decisione all'udienza del 12.11.2024
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 7 novembre 2024:
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, in accoglimento dei motivi di appello svolti e in riforma della sentenza di primo grado n. 838/2022, rep. 1662/2022, emessa dal Tribunale di Forlì in composizione collegiale, in persona della dott.ssa Rossella Talia (Presidente), della dott.ssa Agnese
Cicchetti, della dott.ssa Valentina Vecchietti (Giudice relatore), nell'ambito del procedimento contraddistino al R.G. n. 1246/2019, depositata in cancelleria e pubblicata in data 20.09.2022, notificata in data 03.10.2022 a mezzo Ufficiale Giudiziario dalla Controparte_1
alla parte appellante presso il difensore costituito in primo grado, respinta ogni contraria
[...]
istanza, eccezione e deduzione, per tutte le motivazioni illustrate in fatto e diritto ovvero per quelle altre che vorrà adottare in forza del principio iura novit curia (Cass. 28986/2008), così statuire: in via principale, nel merito - accertare e dichiarare la piena validità/legittimità del testamento olografo redatto dalla sig.ra in data 05.01.2014 e per l'effetto respingere e non accogliere Persona_1
tutte le domande proposte sia dalla sia da Controparte_1 Parte_3
in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, anche
[...]
di primo grado;
- emettere ogni consequenziale provvedimento di legge e/o giustizia in via istruttoria
- disporre l'esame testimoniale sui capitoli di prova già indicati nelle memorie ex art. 183 c. 6 nn. 2 e 3
c.p.c., ritualmente depositate in sede di primo grado, riportati e trascritti nel presente atto di citazione in appello, con i testi indicati;
- disporre il rinnovo della CTU grafologica;
- disporre ex art. 210 c.p.c.
l'esibizione in giudizio delle cartelle cliniche relative allo stato di salute fisica della sig.ra
[...] all'epoca della redazione del testamento del 05.01.2014 con riserva da parte del sig. Per_1
di indicare in corso di giudizio le strutture e i sanitari che la ebbero in cura in quel periodo;
Parte_1
in ogni caso
pagina 2 di 21 con vittoria di spese e competenze come per legge, per entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
Come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 7 novembre 2024:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
A) In via istruttoria principale:
- RIGETTARE la richiesta di rinnovazione di qualsivoglia indagine peritale, avendo la Dott.ssa
, nella sua veste di Consulente Tecnico d'Ufficio, adempiuto correttamente ed Persona_2 integralmente all'incarico ricevuto rispondendo ai quesiti posti dal Tribunale di Forlì in termini puntuali, completi, logicamente motivati in coerenza con i principi della grafologia e grafopatologia giudiziarie;
- RIGETTARE la richiesta di esibizione di cartelle cliniche ex art. 210 C.p.c. in quanto irrimediabilmente tardiva, del tutto generica e perciò inammissibile;
- RIGETTARE la richiesta di ammissione delle prove testimoniali avversarie in quanto perfettamente inutili e irrilevanti alla luce della nullità del testamento olografo in esame derivante dalla mancanza del requisito dell'autografia.
B) In via istruttoria subordinata:
In caso di rinnovazione della C.T.U. grafologica e/o di ammissione, totale o parziale, delle prove testimoniali avversarie, previa rimessione della causa in istruttoria voglia: - AMMETTERE una consulenza tecnica medico-legale che accerti, sulla base della documentazione in atti e di quella ulteriormente reperibile presso strutture sanitarie pubbliche o private, nonché dell'èsito delle prove orali della appellata qualora ammesse ed espletate, se la IG.ra CP_1 Persona_1 all'epoca della redazione del testamento olografo impugnato, era capace o meno di intendere e/o di volere con riferimento, in particolare, alla manifestazione e redazione di valide disposizioni testamentarie. - AMMETTERE, inoltre, le prove per interrogatorio formale dell'appellante Parte_1
e dell'appellata e per testimoni sui fatti e le circostanze capitolate dalla
[...] CP_4
nelle memorie ex art. 186 comma 6° n. 2 e 3 c.p.c., oltre Controparte_1 che nella propria nota di precisazione delle conclusioni a far parte del verbale dell'udienza 7/04/2022 svoltasi davanti al Tribunale di Forlì, come da capitoli riportati e trascritti nella comparsa di costituzione in appello dalla pagina 15 alla pagina 32, e di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di prova di parte appellante che siano eventualmente ammessi, con i testimoni indicati.
C) Nel merito:
1) In via principale: RIGETTARE integralmente l'appello proposto dal IG. avverso Parte_1
la sentenza n. 838/2022 del Tribunale di Forlì, pubblicata il 20.09.2022, perché infondato in fatto e in
pagina 3 di 21 diritto, e CONFERMARE “in toto” la decisione impugnata per le motivazioni di fatto e di diritto ivi indicate.
2) In via alternativa: Accertare e dichiarare la totale nullità e/o annullare integralmente e, in ogni caso, dichiarare privo di qualunque effetto giuridico il testamento olografo datato “05/01/2014” a firma apparente di , pubblicato dal Notaio di Forlì in data 18/04/2018 Persona_1 Persona_3
(Rep. n° 29.413 – Racc. n° 15.337) o ai sensi dell'art. 624 del Codice Civile perché effetto di violenza morale o dolo esercitati dal convenuto da solo o in concorso con altre persone, nei Parte_1
confronti della IG.ra oppure, in via ulteriormente alternativa, perché scritto in uno Persona_1 stato d'incapacità naturale d'intendere e/o di volere della predetta IG.ra al Persona_1 momento della sua redazione ai sensi dell'art. 591 del Codice Civile. - CONFERMARE
INTEGRALMENTE, nel resto, la sentenza appellata
D) CONDANNARE ex art. 283 comma 2°, C.p.c., al pagamento di una pena Parte_1 pecuniaria che sarà ritenuta dovuta, anche in via equitativa, risultando l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata inammissibile o manifestamente infondata.
E) CONDANNARE ex art. 96 comma 1° C.p.c., al pagamento della somma che Parte_1 sarà ritenuta dovuta, anche in via equitativa, dall'intestata Corte d'Appello quale risarcimento dei danni subìti dall'appellata per avere l'appellante agito in Controparte_1
giudizio in mala fede o con colpa grave.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali di studio pari al 15% dell'importo dei compensi che saranno liquidati, ad IVA e CPA come per legge”.
Per Parte_2
Come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 9 novembre 2024:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa avanzata dall'appellante per tutti i motivi indicati nella propria comparsa di costituzione e risposta:
∙ Nel merito, in via principale
- Rigettare tutti i motivi di appello proposti da avverso la sentenza n. 838/2022 Parte_1 emessa dal Tribunale di Forlì il 14.09.2022 poiché infondati in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado per tutti i motivi indicati nella propria comparsa di costituzione.
In via subordinata, nel merito
pagina 4 di 21 - Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento del testamento olografo datato 05.01.2014 a firma apparente di , pubblicato dal Notaio Dott. di Forlì in data Persona_1 Persona_3
18.04.2018 e per l'effetto dichiarare aperta la successione della IG.ra che era nata Persona_1
a IR (FI) il 15.08.1921 e deceduta a Cesena (FC) l'11.03.2018, in forza del testamento olografo datato 02.02.2001 a firma e pubblicato dal Notaio Dott. di Cesena Persona_1 Persona_4
in data 04.06.2018.
∙ In via istruttoria:
- Rigettare la richiesta di parte appellante di disporre la prova per testi per tutti i Parte_1
motivi esposti nella propria comparsa di costituzione e risposta.
- Rigettare la richiesta di parte appellante di disporre il rinnovo della C.T.U. grafologica avanzata dall'appellante in quanto infondata, atteso che l'incarico conferito in primo grado alla dott.ssa
è stato svolto in maniera esaustiva, fornendo certi e precisi riscontri. Persona_2
- Rigettare la richiesta di esibizione delle cartelle cliniche ex art. 210 c.p.c. avanzata dal in Parte_1
quanto inammissibile oltre che irrilevante e generica.
In subordine, sempre in via istruttoria:
Nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie avanzate da si chiede Parte_1
di essere ammessi alla prova per interpello e per testimoni sui capitoli già indicati nelle memorie ex art. 186 n. 2 e n. 3 c.p.c. depositate in primo grado, nella propria nota di precisazione delle conclusioni avanti al Tribunale di Forlì del 07.04.2022, nonché nella comparsa di costituzione in appello che si riportano e si trascrivono di seguito:
∙ ammettersi prova per interrogatorio formale del convenuto sui seguenti capitoli Parte_1
nn. 4 – 5 - 6, nonché prova testimoniale sulle circostanze di cui ai capitoli nn. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13 e 14: 1) Vero che la sig.ra , sino alla fine dell'estate 2013, si recava Persona_1
giornalmente alla S. Messa mattutina delle 8,30 ed alla recita del S. Rosario ed alla S. Messa
Vespertina presso la 2) Vero che l'Avv. se aveva Controparte_3 Testimone_1
necessità di parlare con la IG.ra si recava nella Chiesa di Madonne delle Rose al termine Per_1
della Messa mattutina frequentata quotidianamente dalla predetta sino alla fine dell'estate Per_1
2013? 3) Vero che la sig.ra , sino alla fine dell'estate 2013, dopo aver frequentato la Persona_1
S. Messa mattutina celebrata presso la si recava abitualmente con il Controparte_3
Parroco Don ed alcune parrocchiane nel bar vicino alla chiesa per fare colazione e a volte Pt_2 anche con l'Avv. 4) Vero che la sig.ra , con denaro proprio, Testimone_1 Persona_1 nell'anno 2011 o comunque in periodo prossimo ha acquistato al sig. Parte_1 un'autovettura nuova, necessaria a suo dire per accompagnarla ogni tanto al cimitero? 5) Vero che
pagina 5 di 21 nell'anno 2013 fu il sig. su propria autonoma iniziativa ad assumere quale badante Parte_1
e collaboratrice domestica dapprima la sig.ra e successivamente anche la sig.ra Testimone_2
? 6) Vero che lei, a seguito della redazione del testamento olografo a firma Persona_5
apparente di del 05.01.2014, depositò personalmente detto testamento presso lo Persona_1 studio dell'avv. Giovanni Principato di Forlì? 7) Vero che lei, durante una notte della primavera- estate del 2013, udì la sig.ra urlare e che a seguito dell'accaduto andò a riferire tale Per_1
circostanza al Parroco Don 8) Vero che lei, nella primavera – estate del 2013, chiese Parte_2
alla sig.ra il motivo per il quale durante una notte di detto periodo aveva urlato e la Persona_1
predetta le rispose di essere stata molestata dal sig. 9) Vero che lei per Per_1 Parte_1
parecchi anni e sino ad ottobre 2013 ha svolto servizio di collaboratrice domestica della sig.ra
? 10) Vero che lei, nell'ottobre 2013, smise di esercitare le sue mansioni di Persona_1
collaboratrice domestica a favore della sig.ra e se sì, per quale motivo? 11) Vero Persona_1
che nel mese di gennaio 2012 la IG.ra le chiese di darle il testamento che aveva redatto Per_1
anni prima perché lo voleva 12) Vero che lei disse alla sig.ra Parte_1 Persona_1
che non era opportuno dare il testamento ad un estraneo e le ricordò che a favore del aveva Parte_1
provveduto con una somma di denaro e il restante suo patrimonio lo aveva destinato in beneficenza?
13) Vero che la IG.ra si rasserenò quando l'Avv. le ricordò che la villetta Per_1 Testimone_1 in cui abitava era destinata alla Casa di Riposo “ e disse alla stessa Avv. CP_1 [...]
di continuare a tenere il testamento in custodia presso il suo studio e ne confermò per Tes_1 iscritto il contenuto? 14) Vero che nell'estate 2013 le chiese di intervenire a favore della Parte_3
sig.ra perché il sig. stava isolando la sig.ra Persona_1 Parte_1 Per_1
allontanando da questa tutte le persone che la conoscevano e frequentavano? Si indicano quali testimoni: - IG.ra residente a [...] sui capitoli nn. 1- 2 -3; - Testimone_3
Avv. domiciliata in Cesena (FC) Via Pietro Turchi n. 34 sui capitoli nn. 1- 2 - 4 -11- Testimone_1
12 -13 - 14; - IG. residente in [...] sul capitolo Testimone_4
n.7; - IG.ra residente a [...] sui Testimone_5
capitoli nn. 8 – 9 – 10”.
∙ Si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie orali dedotte da e si chiede, nella Parte_1
denegata ipotesi di loro successiva ammissione, di essere ammessi alla prova contraria con i testimoni sovra indicati a prova diretta.
∙ Nella denegata ipotesi di ammissione di una nuova C.T.U. grafologica sul testamento impugnato come richiesta dal ci si riserva la nomina di un CTP e si sostiene la richiesta di ammissione Parte_1
pagina 6 di 21 di C.T.U. medico legale sulle condizioni della de cuius avanzata, in via subordinata, dalla
[...]
. Controparte_1
∙ In ogni caso, condannare al pagamento delle spese e competenze professionali Parte_1
difensive per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. ed I.V.A se dovuta, con attribuzione delle spese e competenze professionali del presente grado di giudizio al sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con atto di citazione notificato in data 3-4/4/2019, Controparte_1
evocava in giudizio e
[...] Parte_1 CP_4 Parte_2
(parroco e legale rappresentante della ), chiedendo l'accertamento della Controparte_3
nullità del testamento olografo datato 5.1.2014 perché redatto da una mano non unica e comunque di annullarlo per incapacità di intendere e di volere della testatrice e, per l'effetto, domandando l'accertamento della validità ed efficacia del testamento olografo datato 2 febbraio 2001 pubblicato dal
Notaio in data 4 giugno 2018 (nel caso in cui fosse contestato) con il quale la defunta Per_4
veva disposto del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare a favore, tra gli Persona_1
altri, di parte attrice.
Al riguardo deduceva l'attrice
- che con tale primo testamento aveva assegnato in legato alla Persona_1 [...]
la proprietà esclusiva di tre immobili siti in Via Montanari in Cesena e delle Controparte_1
relative pertinenze, oltre ad una somma di 50 milioni di Lire (euro 25.822,84) per la loro manutenzione. In particolare il testamento olografo “2/02/2001” recitava espressamente: “Io sottoscritta nel pieno delle mie facoltà così dispongo dei miei bene dopo la Persona_1
mia morte. Lascio la villetta in Via Montanari (sita in Cesena – n.d.r.) con tutto il suo contenuto all'Istituto Don Baronio di Cesena che dovrà utilizzarla per i suoi ospiti, lascio all'Istituto anche L. 50.000.000 per la manutenzione”. inoltre nominava l'Avv. Persona_1 [...]
di Cesena quale esecutrice testamentaria del proprio testamento, e affidava alla Tes_1 medesima l'incarico di vendere “gli immobili di Via Lombardia” ed assegnare poi il ricavato della vendita a diversi legatari: a) (già conduttore in locazione di uno Parte_1
degli appartamenti di proprietà della signora sito nella villetta di Via L. Montanari, al Per_1
quale la testatrice concedeva tale appartamento in comodato gratuito per i due anni successivi alla sua morte). Con la somma assegnata il IG. avrebbe dovuto provvedere “alla cura Parte_1 della tomba della mia famiglia”; b) L. 100.000.000= (pari ad attuali €. 51.645,69= S.E. ed O.)
pagina 7 di 21 alla Parrocchia di C) Il denaro (eventualmente) restante dopo le predette Controparte_3
assegnazioni avrebbe dovuto essere suddiviso - fra alcuni Istituti Religiosi;
- di aver appreso nel giugno 2018 che in un successivo testamento olografo datato 5 gennaio
2014, pubblicato dal Notaio in data 18.4.2018, la de cuius aveva annullato ogni Per_3
precedente testamento, non menzionava più la Controparte_1
come neppure i soggetti religiosi sopra menzionati, lasciava il proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare a lasciava la somma di 100.000,00 euro “alla nipotastra Parte_1 CP_4
, e la somma di 20.000,00 euro al(la Parrocchia) per messe del
[...] Controparte_3 prete”.
Dopo aver descritto alcune singolari circostanze e in primo luogo mutamenti intervenuti nelle consuetudini di vita della e in particolare il fatto che si fosse insediata presso di lei una Per_1
donna in luogo della precedente domestica, che non consentiva ad altri di entrare in casa, in particolare neppure all'avv della quale la stessa abitualmente si avvaleva per diverse Testimone_1
incombenze, e con la quale era da sempre in rapporti di ottima frequentazione;
il fatto che si era reso necessario chiamare la polizia per poter entrare in casa della stessa;
che le condizioni di
[...]
risultavano scadute ed era stata aperta a beneficio della stessa una procedura di Per_1
amministrazione di sostegno;
il sospetto che fosse stato a organizzare l'isolamento Parte_1
dell'anziana; le perplessità circa l'autenticità della scrittura la attrice così concludeva: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, “contrariis reiectis”:
A) Per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte in premessa, accertare e dichiarare la totale nullità
e/o annullare integralmente e, in ogni caso, dichiarare privo di qualunque effetto giuridico il testamento olografo datato “05/01/2014” a firma apparente di “ ”, pubblicato dal Persona_1
Notaio di Forlì in data 18/04/2018 (Rep. n° 29.413 – Racc. n° 15.337). Per l'effetto: B) Persona_3
Dichiarare aperta, in forza del testamento olografo datato “2/02/2001” a firma di “ Per_1
”, pubblicato dal Notaio di Cesena in data 4 giugno 2018 (Rep. n° 3.823 –
[...] Persona_4
Racc. n° 2.552 – docc. 2 e 3) e trascritto a Forlì il 18/06/2018 all'art. 6.759, la successione testamentaria della predetta a favore, fra gli altri beneficiari, della Persona_1 [...]
con sede in Cesena. Controparte_1
C) In caso di contestazione della sua validità e/o efficacia, accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia giuridica del testamento olografo datato “2/02/2001” a firma di ”. Persona_1
D) In conseguenza di quanto sarà accertato e dichiarato in accoglimento delle domande di cui alle precedenti lettere A), B) e C), dichiarare che la in forza Controparte_1
del legato disposto in suo favore nel testamento olografo di datato 2/02/2001, è Persona_1
pagina 8 di 21 divenuta proprietaria esclusiva degli immobili - con i beni mobili che li arredano, gli accessori e tutto il loro contenuto originario - di sèguito esattamente descritti:
D-1) Immobile ad uso di civile abitazione sito in Comune di Cesena, Via Leonida Montanari n° 11, piano terra e sottoterra, e distinto al Catasto dei Fabbricati di detto Comune al Foglio 124 con la particella n° 1715 sub. 5, Cat. A/3, Classe 2, vani 7, Sup. Cat.le totale mq. 99, R.C. €. 506,13;
D-2) Immobile ad uso di civile abitazione sito in Comune di Cesena, Via Leonida Montanari n° 11, piano sottoterra, piano terra e piano primo, e distinto al Catasto dei Fabbricati di detto Comune al
Foglio 124 con la particella n° 1715 sub. 6, Cat. A/3, Classe 2, vani 6,5, Sup. Cat.le totale mq. 114
(escluse le aree scoperte mq. 105), R.C. €. 469,98;
D-3) Immobile ad uso di civile abitazione sito in Comune di Cesena, Via Leonida Montanari n° 11, piano secondo, e distinto al Catasto dei Fabbricati di detto Comune al Foglio 124 con la particella n°
1715 sub. 4, Cat. A/3, Classe 2, vani 6,00, Sup. Cat.le totale mq. 90 (escluse le aree scoperte mq. 88),
R.C. €. 433,82.
E) Sempre in conseguenza di quanto sarà accertato e dichiarato in accoglimento delle domande di cui alle precedenti lettere A), B) e C), dichiarare che la è Controparte_1
divenuta , in forza del medesimo legato disposto in suo favore nel testamento olografo datato CP_5
2/02/2001, proprietaria esclusiva della somma di originarie L. 50.000.000, pari ad attuali €. 25.822,84
S.E. ed O., oltre agli interessi di mora al tasso legale maturati e maturandi sulla somma suindicata dal giorno della notifica del presente atto di citazione fino al saldo totale e al risarcimento del maggior danno subìto e subendo dalla attrice, nel medesimo periodo di tempo, in conseguenza della CP_1 svalutazione “medio tempore” intervenuta. Per gli effetti di cui sopra:
F) Condannare il convenuto a rilasciare liberi da persone e/o da cose di sua Parte_1 proprietà o possesso e a consegnare immediatamente alla Controparte_1
tutti gli immobili - con i beni mobili che li arredano, gli accessori e tutto il loro contenuto originario – esattamente descritti alle precedenti lettere D-1), D-2) e D-3).
G) Condannare inoltre il medesimo convenuto a consegnare immediatamente alla Parte_1 la somma di €. 25.822,84 S.E. ed O., oltre agli interessi di Controparte_1 mora al tasso legale maturati e maturandi sull'importo suindicato dal giorno della notifica del presente atto di citazione fino al saldo totale e al risarcimento del maggior danno subìto e subendo dalla attrice, nel medesimo periodo di tempo, in conseguenza della svalutazione “medio CP_1 tempore” intervenuta.
G) Ordinare al Direttore dell'Ufficio del Territorio dell'Agenzia delle Entrate di Forlì-Cesena di annotare l'emananda sentenza a margine o in calce ad ogni atto trascritto a favore del IG. Pt_1
pagina 9 di 21 e relativo ai beni immobili assegnati in legato, nel testamento olografo datato 2/02/2001 a Parte_1 firma di , alla e di introdurre nei registri Persona_1 Controparte_1 catastali le necessarie volturazioni d'intestazione dei predetti immobili a nome della medesima
CP_1
H) Condannare, infine, il convenuto a rimborsare alla Parte_1 Controparte_1 tutte le anticipazioni, le spese (anche generali di Studio nell'importo vigente al
[...] momento della liquidazione giudiziale), il compenso giudiziale che sarà liquidato per l'intera attività professionale giudiziale, la C.P.A. e l'I.V.A. negli importi vigenti al momento del pagamento effettivo delle spese e del compenso suddetti, oltre alle spese documentate successive e dipendenti ivi comprese quelle relative alle annotazioni e alle volturazioni di cui alla lettera G).
1.2 – Si costituiva in data 2.7.2019 il quale, contestando tutto quanto Parte_1
dedotto da parte opponente, in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e, nel merito, domandava l'accertamento della piena validità del testamento olografo redatto dalla defunta il Persona_1
5.1.2014.
1.3 – In data 10.9.2019 si costituiva poi parroco e legale rappresentante Parte_2
della associandosi alla domanda attorea di nullità e di annullamento Controparte_3
del testamento olografo datato 5.1.2014, in ragione del comportamento tenuto nei confronti della defunta dal il quale l'aveva allontanata da tutte le persone che la conoscevano e le erano Parte_1
vicine e per le quali manifestava affetto.
, invece, benchè ritualmente citata, rimaneva contumace. Controparte_6
1.5 – Esperita la procedura di mediazione con esito negativo, le parti depositavano le memorie 183 comma sesto c.p.c. e la causa era istruita con l'espletamento di CTU grafologica.
Il Tribunale, con sentenza n. 838/2022 Rep. 1662/2022 emessa in data 14.9.2022 e pubblicata in data
20.9.2022 si è così determinato: “1) Accerta e dichiara la nullità del testamento olografo datato
5.1.2014 e apparentemente redatto da per difetto di autografia;
2) Accerta e Persona_1
dichiara che la successione di nata a [...] il [...] e deceduta in Persona_1
Cesena l'11 marzo 2018, si è aperta in forza di testamento olografo datato 2 febbraio 2001 e pubblicato in data 4 giugno 2018 dal Notaio di Cesena (rep. 3823, racc. 2552); 3) Persona_4
Accerta e dichiara che la in forza del legato disposto in Controparte_1 suo favore nel testamento olografo di datato “2/02/2001” di cui al punto 2) è Persona_1
divenuta proprietaria esclusiva degli immobili - con i beni mobili che li arredano, gli accessori e tutto il loro contenuto originario - di seguito esattamente descritti: D-1) Immobile ad uso di civile
pagina 10 di 21 abitazione sito in Comune di Cesena, Via Leonida Montanari n° 11, piano terra e sottoterra, e distinto al Catasto dei Fabbricati di detto Comune al Foglio 124 con la particella n° 1715 sub. 5, Cat. A/3,
Classe 2, vani 7, Sup. Cat.le totale mq. 99, R.C. €. 506,13; D-2) Immobile ad uso di civile abitazione sito in Comune di Cesena, Via Leonida Montanari n° 11, piano sottoterra, piano terra e piano primo, e distinto al Catasto dei Fabbricati di detto Comune al Foglio 124 con la particella n° 1715 sub. 6, Cat.
A/3, Classe 2, vani 6,5, Sup. Cat.le totale mq. 114 (escluse le aree scoperte mq. 105), R.C. €. 469,98;
D-3) Immobile ad uso di civile abitazione sito in Comune di Cesena, Via Leonida Montanari n° 11, piano secondo, e distinto al Catasto dei Fabbricati di detto Comune al Foglio 124 con la particella n°
1715 sub. 4, Cat. A/3, Classe 2, vani 6,00, Sup. Cat.le totale mq. 90 (escluse le aree scoperte mq. 88),
R.C. €. 433,82. 4) Accerta e dichiara che la è divenuta, in Controparte_1
forza del medesimo legato disposto in suo favore nel testamento olografo datato 2/02/2001, proprietaria esclusiva della somma di originarie L. 50.000.000, pari ad attuali €. 25.822,84; 5)
Condanna il convenuto a rilasciare liberi da persone e/o da cose di sua proprietà o Parte_1 possesso e a consegnare immediatamente alla tutti gli Controparte_1
immobili - con i beni mobili che li arredano, gli accessori e tutto il loro contenuto originario – esattamente descritti alle precedenti lettere D-1), D-2) e D-3), punto 3); 6) Condanna inoltre il medesimo convenuto a consegnare immediatamente alla Parte_1 Controparte_1 la somma di €. 25.822,84, oltre agli interessi di mora al tasso legale maturati e
[...] maturandi sull'importo suindicato dal giorno della domanda fino al saldo totale;
7) Condanna alla integrale refusione a delle spese di lite Parte_1 Controparte_1
del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 11.327,00 per compensi oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge ed euro 606,60 per anticipazioni ed euro 1872,00 per spese di c.t.p.; 8)
Condanna alla integrale refusione a delle spese di lite del Parte_1 Parte_2
presente giudizio, che liquida in complessivi euro 11.327,00 per compensi oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge;
9) Pone le spese di c.t.u. integralmente a carico di 10) Parte_1
Dispone che il competente Funzionario della Agenzia delle Entrate, servizio di pubblicità immobiliare, provveda alla trascrizione della presente sentenza, con esonero di responsabilità”.
A sostegno della decisione il Tribunale di Forlì ha ritenuto convincenti le conclusioni della CTU grafologica affidata alla dott. integralmente riportandole nei seguenti termini: Persona_2
“Esaminati gli atti di causa, valutati i documenti in verifica e quelli comparativi indicati nel contraddittorio delle parti in udienza, effettuate tutte le analisi e i confronti del caso si conclude quanto segue: il testamento in verifica datato 05-01-2014 è stato vergato della signora ma Persona_1
contiene interventi di correzione e verosimilmente di accompagnamento/ guida da parte di altra mano;
pagina 11 di 21 si ritiene verosimile altresì l'ipotesi di esecuzione sotto dettatura avanzata dalla CTP dott.ssa in base agli esami specifici condotti sulla grafia della signora e sui segni emersi Per_6 Per_1
in tal senso si ritiene che la stessa, almeno a partire dal 2012, mostrasse segni di decadimento cognitivo.”
In particolare nella sentenza impugnata, si è affermato che alla luce delle risultanze della c.t.u., laddove si conclude che il testamento in questione “contiene interventi di correzione e verosimilmente di accompagnamento/ guida da parte di altra mano”, si evidenzia la mancanza di autografia del testamento, che ne comporta la nullità.
Dall'affermata nullità del testamento datato 5.1.2014 per difetto di autografia, il giudice di prime cure ha fatto discendere l'inefficacia della revocazione del testamento datato 2 febbraio 2001, richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione n. 1112/1980 per cui non conserva efficacia la revocazione disposta in un testamento successivo nullo e, in ragione della mancata contestazione tempestiva dell'esistenza e della validità del testamento del 2001, ha accolto la domanda di parte attrice e condannato il convenuto alla riconsegna dell'immobile e di tutto quanto in esso contenuto, nonché alla restituzione di euro 25.882,84, oltre interessi dalla data della domanda, esclusa la rivalutazione, trattandosi di debito di valuta.
2. - Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato in data 1/11/2022 chiedendo innanzitutto la sospensione della sua efficacia esecutiva.
In secondo luogo ha lamentato la mancata ammissione delle prove orali articolate in primo grado e ha insistito per il loro espletamento, come pure per la rinnovazione della CTU oltre che per l'esibizione delle cartelle cliniche ex art. 210 c.p.c., lamentando che il Tribunale ha fondato la propria decisione esclusivamente sulla CTU grafologica, superficiale e contraddittoria. In particolare ha dedotto che lo stesso Tribunale, con ordinanza del 29.10.2020, aveva rappresentato la presumibile necessità di un'approfondita istruttoria orale, mentre all'esito della CTU ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalle parti senza un'adeguata motivazione.
Quanto alla CTU la difesa di ha reiterato le criticità evidenziate nel giudizio di primo grado. Parte_1
Segnatamente, gli aspetti critici della CTU sarebbero la riferita presenza di interventi di correzione e verosimilmente di accompagnamento - guida di altra mano e la riferita presenza di segni di decadimento cognitivo a far data dal 2012. Con riguardo al primo aspetto ha argomentato che il CTU non ha rilevato i tipici segnali che possono portare a sostenere la tesi della “mano guidata”, né ha spiegato in cosa consisterebbero l'accompagnamento o la guida, ricavando tale conclusione esclusivamente dalla circostanza per cui nella scrittura comparativa “A14” vi sarebbe la presenza di una mano guida e gli elementi di disomogeneità di tale scrittura sarebbero contenuti anche nel pagina 12 di 21 testamento. Con riguardo al secondo aspetto, parte appellante ha dedotto che il riferito decadimento cognitivo sarebbe in contrasto con una serie di risultanze processuali (decreto 8.4.2014 del Giudice tutelare;
decreto di archiviazione datato 11.9.2019 del procedimento penale 6183/2018 R.G.) e la CTU non avrebbe fornito validi elementi per ritenere superate tali circostanze, essendosi limitata a citare la documentazione medica depositata in atti la cui valutazione è demandata alla sola Autorità giudicante.
Ha, pertanto, dedotto che le “turbe” che hanno fatto propendere la CTU per un decadimento cognitivo/incapacità di intendere e di volere sono riferibili all'età della e non rappresentano Per_1
le conseguenze immediate e dirette di deficit mentali. Da ultimo, ha domandato l'esibizione delle cartelle cliniche relative allo stato di salute della all'epoca della redazione del testamento del Per_1
5.1.2014.
Con il terzo motivo di appello ha contestato l'orientamento giurisprudenziale richiamato e condiviso dal Tribunale, invocando l'applicazione dei principi espressi da un diverso orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il testamento olografo redatto con la collaborazione grafica meramente meccanica di un terzo sarebbe valido (Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 32/1992). Ha, pertanto, rappresentato che la in ragione del profondo rapporto di amicizia ed affetto Per_1
intrattenuto con il avrebbe mutato le ultime volontà dopo tredici anni dal primo Parte_1
testamento ed ha ipotizzato che a causa del tremore della mano destra e nell'impossibilità di redigerlo autonomamente, la i sia fatta aiutare da un soggetto terzo il cui intervento si è limitato ad Per_1
una collaborazione grafica meramente meccanica senza in alcun modo alterare il contenuto della scheda testamentaria, né eliminare il carattere di stretta personalità della grafia.
2.1 - Si è costituita in giudizio in data 26 maggio 2023 Controparte_1
la quale ha resistito all'impugnazione chiedendone il rigetto e opponendosi sia all'istanza di
[...]
sospensione che all'ammissione delle prove testimoniali, in proposito sostenendo che l'accertamento della nullità del testamento olografo del 5.1.2014 ha reso superflua ed inutile l'assunzione di ulteriori mezzi di prova che non avrebbero potuto scalfire i vizi di nullità del testamento e, nella denegata ipotesi di ammissione delle prove testimoniali di controparte, ha insistito per l'ammissione delle prove orali, dirette e a prova contraria, chieste nel giudizio di primo grado. Quanto alla richiesta di esibizione delle cartelle cliniche ex art. 210 c.p.c. ne ha eccepito l'inammissibilità, trattandosi di una domanda istruttoria nuova.
Quanto alla domanda di rinnovo della CTU grafologica, parte appellata ha eccepito che le ragioni esposte nell'appello riproducono pedissequamente le osservazioni avanzate dal CTP alle Persona_7
quali il CTU ha già esaustivamente risposto. Anche in ordine alla presenza di interventi di correzione e verosimilmente di accompagnamento/guida di altra mano ha dedotto che la CTU ha espressamente pagina 13 di 21 chiarito il ruolo della mano terza intervenuta nella redazione del testamento, ovvero una mano che accompagna, indica e segue il processo scrittorio intervenendo ove la scrivente non arriva. Inoltre, ha evidenziando che la CTU ha segnalato la presenza di elementi anomali, come tratti più fluidi e correzioni, di per sé contrastanti con una redazione genuina e naturale dello scritto e, confrontate tutte le autografie della ivi inclusi la “A14”, ha concluso per la presenza di incongruenze, non Per_1
giustificate con la variabilità grafica che ogni scrittura può avere.
Da ultimo ha evidenziato l'inconferenza del risalente precedente giurisprudenziale invocato da controparte, atteso che la presenza nel manoscritto di parti non riconducibili alla gestualità della de cuius comporta il difetto di olografia ed autenticità della scheda testamentaria per cui l'intervento del terzo non si sarebbe limitato ad una mera collaborazione meccanica.
2.2 – In pari data si è costituito in giudizio aderendo alle deduzioni Parte_2
dell'appellata e chiedendo il rigetto dell'impugnazione. In via Controparte_1
preliminare ha eccepito l'improcedibilità o comunque l'inammissibilità dell'appello in ragione del mancato tempestivo deposito dell'originale dell'atto di citazione notificato alle controparti, oltre all'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità. Nel merito ha evidenziato l'infondatezza dei motivi di appello, domandando in via istruttoria, nella denegata ipotesi di ammissione della prova per testi, di ammettere la prova per testimoni indicati nella memoria 183 comma sesto c.p.c. nn. 2 e 3 e l'ammissione alla prova contraria sui capitoli formulati da parte appellante.
2.3 - All'esito dell'udienza di prima comparizione del 4.7.2023 è stata dichiarata la contumacia di ed è stata respinta l'istanza di sospensiva della sentenza impugnata. CP_4
All'udienza del 12.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3- Preliminarmente osserva la Corte che il testamento in questione è stato dichiarato nullo per difetto di autografia, e pertanto sono irrilevanti le argomentazioni di parte appellante in ordine al decadimento cognitivo, non essendosi la decisione fondata su tale circostanza e sull'eventuale incapacità naturale della testatrice.
Vero è soltanto che la fragilità dell'anziana desumibile soprattutto dal fatto che il 5 Persona_1
gennaio 2014 (data indicata nella scheda testamentaria di cui trattasi) era stato già proposto ricorso per la nomina di un amministrazione di sostegno, al quale era seguita l'udienza il 25 febbraio 2014 e la nomina dell'amministratore con decreto dell'8 aprile 2014 (doc 12 di parte attrice in primo grado) e pagina 14 di 21 dalla stessa involuzione della grafia, conforta l'ipotesi della sua arrendevolezza all'intervento e a correzioni esterne.
Il fatto che nel quesito posto dal giudice istruttore nel corso del giudizio di primo grado alla CTU dott.
sia stato chiesto di indicare “se possibile se le caratteristiche di tale scrittura possano Persona_2
fornire evidenza di un decadimento cognitivo della testatrice stessa” e che effettivamente la dott. abbia concluso che effettivamente “in base agli esami specifici condotti sulla grafia della Per_2
signora e sui segni emersi in tal senso si ritiene che la stessa, almeno a partire dal 2012 Per_1
mostrasse segni di decadimento cognitivo” non influisce sulla decisione.
La motivazione della sentenza, infatti- come chiaramente si evince a pag 28 della stessa – si fonda esclusivamente sul fatto che “alla luce delle risultanze della c.t.u., laddove si conclude che il testamento in questione 'contiene interventi di correzione e verosimilmente di accompagnamento/guida da parte di altra mano', si evidenzia la mancanza di autografia del testamento, che ne comporta la nullità”
4- Da ciò discende l'assoluta superfluità delle prove dell'appellante, non riguardando i capitoli articolati la redazione del testamento a cura della de cuius, ma circostanze attinenti ai rapporti di frequentazione fra lei e e le attività asseritamente svolte gratuitamente da quest'ultimo a Parte_1
beneficio dell'anziana. Parimenti non sarebbe ammissibile (quand'anche tempestiva) la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. relativa alla documentazione clinica attinente alle condizioni di salute della de cuius all'epoca della redazione del testamento, perché non varrebbe a documentare l'autenticità della scrittura, non essendo in discussione in questa sede di appello, come testè evidenziato, la capacità della de cuius, e tanto meno la sottoposizione di a violenza o dolo. Persona_1
E' allora parimenti infondata la censura dell'appellante secondo la quale la decisione impugnata sarebbe viziata perché emessa senza aver consentito alla parte di provare i propri assunti, specie dopo che, in sede di ammissione delle prove era stata disposta la CTU con riserva di espletare altri incombenti istruttori. E' evidente infatti che, una volta avuta la prova (appunto all'esito della CTU) della mancata (piena) autografia del testamento, tale ragione è stata ritenuta causa assorbente di nullità dell'atto di ultima volontà, essendo superfluo ogni incombente non attinente alla stessa.
5 – Né può essere condiviso il motivo di impugnazione che contesta l'applicazione da parte del giudice di prime cure dell'orientamento – peraltro assolutamente prevalente e condivisibile anche secondo questa Corte - secondo il quale “la guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell'autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la "mano guidante" sia intervenuta (come nella specie) su tutta la scheda testamentaria o se la parte non interessata dal suo intervento rappresenti una compiuta pagina 15 di 21 manifestazione di volontà, trattandosi di condotta in ogni caso idonea ad alterare la personalità ed abitualità del gesto scrittorio e tale da condizionare l'accertamento della validità del testamento alla verifica di ulteriori circostanze - quali l'effettiva finalità dell'aiuto del terzo o la corrispondenza del testo scritto alla volontà dell'adiuvato - che minerebbero le finalità di chiarezza e semplificazione alla base della disciplina del testamento olografo” (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 5505/2017)”.
Ritiene l'appellante che il Tribunale avrebbe dovuto invece aderire ad un diverso indirizzo (risalente addirittura a Civ., Sez. II, sent. n. 32/1992) secondo cui “è valido il testamento olografo che sia stato redatto per scritto dal testatore con la collaborazione grafica meramente meccanica di un terzo del quale il testatore si sia servito senza divenirne un inerte strumento di scritturazione” (la Suprema Corte in tale fattispecie aveva confermato la decisione dei giudici del merito che avevano escluso la nullità con riguardo ad un testamento scritto interamente dal testatore che si era fatto guidare la mano solo per vergare la data con maggiore chiarezza).
Si osserva peraltro, da un lato, che trattasi di arresto isolato e appunto assai remoto, e senz'altro superato dalle successive pronunce, secondo le quali “La guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell'autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la "mano guidante" sia intervenuta (come nella specie) su tutta la scheda testamentaria o se la parte non interessata dal suo intervento rappresenti una compiuta manifestazione di volontà” (Cass. Sez . 6 - 2, Ordinanza n. 24882 del
06/11/2013)
Si è detto ancora che “La guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sè, il requisito dell'autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando
l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la "mano guidante" sia intervenuta su tutta la scheda testamentaria, trattandosi di condotta in ogni caso idonea ad alterare la personalità ed abitualità del gesto scrittorio (Cass. n.
5505/2017; Cass. n. 24882/2013). Deve, infatti, ritenersi decisamente più corrispondente alla ratio della norma la soluzione che perviene alla nullità per difetto di olografia per ogni ipotesi di intervento del terzo che guidi la mano del testatore, trattandosi di condotta che appare in ogni caso idonea ad alterare la personalità e l'abitualità del gesto scrittorio, requisiti indispensabili perchè possa parlarsi di autografia, laddove la diversa soluzione auspicata da parte della ricorrente, condizionerebbe
l'accertamento della validità o meno del testamento alla verifica di ulteriori circostanze, come la verifica della corrispondenza effettiva del testo scritto alla volontà dell'adiuvato, che minerebbero in maniera evidente le finalità di chiarezza e semplificazione che sono alla base della disciplina del pagina 16 di 21 testamento olografo”. (Cassazione civile sez. II, 27/12/2017, (ud. 26/10/2017, dep. 27/12/2017), n.
30953.
Parimenti, la pressochè coeva Cassazione civile sez. VI, 6/03/2017, n. 5505 ha ribadito che “come già affermato dalla Cassazione nella recente ordinanza della Sesta sezione n. 24882/2013, deve ritenersi che, in presenza di aiuto e di guida della mano del testatore da parte di una terza persona, per la redazione di un testamento olografo, tale intervento del terzo, di per sè, escluda il requisito dell'autografia di tale testamento, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda alla volontà del testatore (cfr. Cass.
17.3.1993 n. 3163; cfr. anche Cass. n. 681 del 1949; Cass. n. 7636 del 1991; Cass. n. 11733 del 2002;
Cass. 30.10.2008 n. 26258).
In contrasto all'interpretazione proposta dall'appellante va richiamato anche la giurisprudenza che seppure afferma che In materia di testamento olografo, il principio dell'autografia previsto dall'art.
602 cod. civ. non impedisce che nell'ambito di uno stesso documento siano enucleabili, da un lato, un testamento olografo pienamente rispondente ai requisiti di legge e, dall'altro, scritti di mano di un terzo apposti dopo la sottoscrizione del testatore - e perciò collocati in una parte del documento diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria - che, come tali, non possono invalidare la scheda testamentaria autonomamente redatta dal testatore;
tuttavia rileva che la nullità del testamento olografo, infatti, si ha soltanto quando l'intervento del terzo avvenga con l'inserzione anche di una sola parola di sua mano nel corpo della disposizione di ultima volontà (nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di nullità del testamento in un caso nel quale, dopo le disposizioni di ultima volontà redatte di pugno dal testatore e da lui
sottoscritte, compariva anche, redatta da una mano diversa, l'indicazione secondo cui la persona nominata erede universale avrebbe dovuto avere cura del testatore e preoccuparsi del suo funerale,
v. Cass. civ. Sez. 2, sentenza n. 26258 del 30/10/2008).
Nel caso di specie non ricorre tale ipotesi, non discutendosi di un'autonoma porzione del testamento redatto da mano diversa da quella della testatrice, bensì di un intero testamento caratterizzato da elementi anomali (come tratti più fluidi e correzioni) e turbe grafiche e paragrafiche da valutare in sede di confronto (pag 43 della relazione della CTU depositata il 19 giugno 2021).
In particolare nella relazione della CTU, che per approfondimento e serietà d'impostazione scientifica, oltre che per logicità di argomentazione, merita di essere condivisa e richiamata anche in questa sede (e alle cui puntuali descrizioni e spiegazioni per brevità si rinvia) si evidenzia che “Il confronto eseguito fra il testamento e le comparative ha sicuramente riconosciuto la mano della de pagina 17 di 21 cuius nella redazione della scheda, per le numerose e sostanziali analogie rilevate sia a livello grafodinamico che grafomorfico. Sono però emerse anche alcune incongruenze che non possono essere giustificate semplicemente con la variabilità grafica che ogni scrittura può avere. In particolare si ritiene significativa la presenza, in verifica, di alcuni tracciati sicuramente non di mano della de cuius per la fluidità e nettezza del loro tracciato (pp. 39-40) e di alcune modalità appositive e morfologiche relative alla lettera Z, al numero 0 e alla data (pp. 41-42) estranee alle personalizzazioni della ” (Pag 45) Per_1
Vale la pena di sottolineare che alle pagg. 39- 41 la CTU ha scrupolosamente descritto una serie di tracciati riguardanti parole e lettere ritenute non compatibili con la grafia autografa della de cuius sia per il tono grafico più netto e fluido di alcune lettere sia per le differenze morfologiche rispetto alle modabilità consolidate delle autografe, riportando le relative immagini fotografiche con l'illustrazione anche grafica delle differenze. Fra le tante puntualizzazioni si ritiene significativo richiamare specificamente quella di cui al secondo riquadro a pag 40, riguardante una parola ripassata, nel quale si afferma: “gran parte della parola appare ripassata con un tracciato più netto e con pressione sicuramente più marcata di quella della de cuius che era leggera e per nulla incidente. In particolare si osserva la l del tutto priva di tremore e la parola liquidi ricostruita su una base con lettere diverse”. A pag 41, poi, (primo riquadro) si legge che “è presente in verifica una particolare modalità formativa della z che non corrisponde a nessun'altra modalità presente nelle autografe nelle quali la stessa lettera è vergata sempre senza trattino”.
Deve inoltre darsi atto che la CTU ha risposto convincentemente alle osservazioni dei CTP, e in particolare a quelli del CTP dell'odierno appellante che oggi le reitera1. Parte_1 Tanto premesso appare pienamente coerente e convincente la conclusione cui la consulente d'ufficio è pervenuta, e condivisibile la sentenza impugnata che l'ha recepita, e cioè che “il testamento in verifica sia stato vergato dalla signora con interventi di correzione e verosimilmente di Per_1
accompagnamento / guida di altra mano”.
Alla luce di quanto sopra non vi sono ragioni per disporre la richiesta rinnovazione della CTU, dovendosi ribadire la superfluità delle prove articolate, perché quand'anche fosse dimostrato che la signora era legata al in quanto quest'ultimo si occupava di lei Persona_1 Parte_1
gratuitamente (cosa della quale la difesa della dubita, ricordando che Controparte_1
cuius non ripassava gli errori con tratti più marcati ma soltanto semplicemente riscrivendo sopra o elidendo l'errore con uno scarabocchio (dalla pressione leggera come lo scritto). Addirittura nella postilla del 2012 il primo 12 della data viene semplicemente cerchiato e poi riscritto dopo;
ma ancora più significativa è la mancanza di correzione del nome dell'avvocato ( invece che : la de cuius aveva scritto altre volte il nome corretto ma in questo caso non CP_7 Tes_1 lo ha fatto, se vogliamo richiamare la logica si deve ipotizzare che a causa dei problemi di decadimento cognitivo (che iniziano ad insorgere) non se ne sia neanche accorta… come non si è accorta (e quindi non ha corretto) neanche le firme del 2013 e del 2014. Appaiono, dunque, poco coerenti le correzioni della A14 con quanto visibile e rilevato nelle altre comparative. I punti 3) e 4), assimilati, contestano, infine che la non omogeneità del calibro e della pressione siano sempre effetti delle correzioni. Eppure, come appena illustrato, la de cuius NON correggeva alterando calibro e pressione, quindi questi segni sono incoerenti con le modalità tipiche e ripetute nelle altre comparative e DEVONO essere valutati come incongruenze. In sostanza, quindi, rimangono ingiustificate le differenze fra il documento A14 e le altre comparative certe. Come anticipato, il CTP dott. basa principalmente le sue dimostrazioni della genuinità e autografia del testamento sulle Persona_7 corrispondenze di modalità espressive di correzioni con il doc. A14 e quindi, secondo il giudizio di questo CTU e del CTP dott.ssa su un documento quantomeno controverso perché sì vergato dalla de cuius ma con presenza di altra Per_6 mano. Per quanto sembri illogico al CTP che la de cuius “dopo aver scritto le prime sette righe del testamento, abbia passato la penna a un'altra persona che l'assisteva per scrivere” ancora una volta si deve puntare all'evidenza dei fatti e non alle ipotesi 14 perché si potrebbe rispondere con numerose alternative possibili al fatto in sé ma non essendo più possibile assistere al momento della redazione è necessario solo valutare quanto visibile ad oggi. Il CTP contesta, quindi, le differenze da me illustrate con possibili ambiti di variabilità della scrittura della de cuius. Si risponderà brevemente ma nel dettaglio. Lettera B coerente con la scrittura del testamento. Questa lettera, dal tratto nettamente più fluido della scrittura del testamento nonostante la piccola deviazione, è seguita da una a rachitica e da una sorta di 3 che non trovano alcuna 'logica' nell'ortografia (a conforto delle difficoltà cognitive della scrivente). Si specifica inoltre che questa parte di testo viene annullata con righe orizzontali (come altre parti del testamento) che non sono presenti in nessun altra comparativa e differiscono dalle cancellature a disposizione nelle autografe. L'ipotesi, che qui si può fare, è che una seconda persona abbia iniziato una parola ma che poi la de cuius non abbia saputo o potuto concluderla visto che dopo si legge un'altra parola cancellata ( e solo dopo ancora quella 'giusta' ( . Lettera z con trattino. In questo caso si contesta che Tes_6 Parte_1 un'unico elemento di differenza non può essere significativo quando sono presenti altre z invece analoghe a quelle autografe. Eppure spiegava che per l'identità si richiede l'avveramento di tutti i segni grafologici, per la non identità Tes_7 invece basta che un solo segno ragionevolmente si imponga a non farla ammettere : se in nessun'altra comparativa 15 agli atti (ovviamente, perché il lavoro deve essere svolto su quanto a disposizione) è presente quella modalità di z bisogna concludere che quella modalità non appartiene allo stile grafico della scrivente ed è quindi di altra mano. Questo concetto è alla base anche delle altre contestazioni che si possono fare alla relazione del CTP, che considera elementi del testamento come analoghi alla scrittura della de cuius perché presenti solo e soltanto nella A14. Le modalità dello 0 con apertura in basso, del trattino come separazione fra le cifre di una data, dello 0 nel numero del mese quando inferiore a 10, del trattino preparatorio delle d sono tutti elementi che hanno un qualche riscontro fra il testamento e la A14 ma non fra la A14 e le altre 13 comparative. E queste differenze non sono comprese nella variabilità grafica della de cuius perché sono elementi stilistici che non vengono modificati con l'invecchiamento grafico e con il sopraggiungere delle difficoltà motorie, sono elementi stilistici che caratterizzano e distinguono una grafia nel tempo e consentono, a chi analizza e compara una scrittura, di definire la personalità grafica e di stabilire se uno scritto sia autografo o meno, se sia stato vergato da quella mano con quello stile o no.
pagina 19 di 21 aveva in effetti avanzato una richiesta di compenso di importo notevolissimo per le attività Parte_1
asseritamente svolte a beneficio dell'anziana, la quale era peraltro munita di badanti e di amministratore di sostegno), ciò non varrebbe a giustificare la volontà di mutare il precedente testamento e tanto meno l'autografia della scheda testamentaria, sicuramente caratterizzata dal diffuso intervento di altra mano (con correzione e accompagnamento) nella scheda testamentaria, e va quindi confermata la valutazione circa la nullità del testamento.
6- Non vi è contestazione alcuna in ordine all'autografia e alla validità del testamento a suo tempo redatto il 2 febbraio 2001, non essendo al riguardo la sentenza del Tribunale di Forlì oggetto di impugnazione.
L'appello va quindi respinto.
7 - Le spese di lite seguono dunque la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
8- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma
1 bis del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ. S.U. 4315 del 20.04.2020)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Forlì n. 838/2022, in data 14 settembre 2022 e pubblicata in data 20.9.2022;
2) condanna l'appellante a rifondere agli appellati costituiti le spese di lite liquidate per ciascuno di essi in complessivi euro 12.000,00 per compenso, oltre spese forfettarie, IVA se dovuta e
CPA come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR citato.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 15 aprile 2025.
Il Consigliere estensore dott. Antonella Allegra
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
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pagina 21 di 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Al riguardo si ritiene opportuno riportare integralmente la esaustiva risposta della Consulente d'ufficio alle osservazioni del CTP di odierno appellante, che non lascia adito a dubbi (pagg 49-53 della relazione peritale) Parte_1 In particolare la CTU spiega anche le ragioni per le quali ha ritenuto di dover ritenere che l'unica scrittura di comparazione che presenta alcune delle modalità appositive e morfologiche estranee alle personalizzazioni della deve ritenersi Per_1 anch'essa caratterizzata dalla presenza di un'altra mano (e ciò è senz'altro condivisibile, se si considera che tale scrittura di comparazione è costituita da una lettera inviata ad un avvocato, la cui redazione ben può essere avvenuta alla presenza e con il supporto attivo di altri.
“Il dott. ritiene illogica la prospettiva di una seconda mano nella redazione della raccomandata (ma non è mio Persona_7 compito valutare la logicità di una guida nella stesura di una lettera ad un avvocato per richiedere dei documenti) e contesta i motivi per cui questo CTU la ritiene non interamente autografa. È importante replicare alle contestazioni su questo documento poiché è proprio sulla compatibilità fra la A14 e il testamento che le Osservazioni si basano per la conclusione di autografia del CTP, mentre nelle analisi di questo CTU è palese che in entrambi i casi (testamento e A14) siano presenti anomalie e incongruenze rispetto alle altre comparative che dunque confermano la presenza di un'altra mano. Al punto 1) il CTP inserisce i punti perfettamente allineati al margine sinistro nel contesto di altri punti (di appoggio) presenti lungo il testo. I punti da Lui segnalati sono punti leggeri, sfuggenti, imprecisi e dunque sì, di appoggio senz'altro, ma quelli a inizio rigo sono marcati, precisi, netti e il loro allineamento non può essere assimilato alla casualità degli altri perché vi si legge un preciso disegno di margine sinistro e perché sono tutti a righe alterne, proprio a determinare e indicare il luogo in cui scrivere.
Al punto 2) vengono rivalutati i ripassi delle lettere come correzioni naturali e, anzi, come caratteristica significativa della mano della de cuius. In realtà in tutti gli altri scritti a disposizione non sono presenti 'queste' correzioni, nel senso che la de pagina 18 di 21