Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/02/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna
Prima Sezione Civile
nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2049 del Ruolo Generale dell'anno 2022,
tra
, con sede in Gubbio (PG) Corso Garibaldi 81 PA
(CF ), in persona dell'amministratore delegato, presidente del Consiglio di P.IVA_1
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore dott.ssa Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. Stefano Mechelli, dell'avv. Mario Monacelli e dell'avv.
Silvia Santi.
Contro
(già , già CF Controparte_2 CP_3 Controparte_4
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore dott.ssa P.IVA_2
con sede in Gazoldo degli Ippoliti (MN) via Bresciani 16, con il Controparte_5
patrocinio dell'avv. Roberto Ridolfi e dell'avv. Paolo Creta.
(già , già ) con sede legale a San Parte_2 Parte_3 Parte_4
NA IL (MI) Piazza Boldrini 1 (CF e Partita IVA ), in persona P.IVA_3
con sede in Ravenna via Baiona 190 (CF , in Controparte_6 P.IVA_4
persona del legale rappresentante pro tempore Ing. con il patrocinio Controparte_7
dell'avv. Carlo Zambelli e dell'avv. Cesara Firpo.
F.S.F. FONDAZIONI FLOW (CF CP_8 Controparte_9 P.IVA_5
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 271/2012 del 14 febbraio-3 aprile 2012
del Tribunale di Ravenna, a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione.
CONCLUSIONI
Per come da foglio depositato il 3 giugno PA
2024.
Per (già già Parte_5 CP_3 CP_4
) come da foglio depositato il 3 giugno 2024;
[...]
Per (già , già ) come da foglio Parte_2 Parte_3 Parte_4
depositato il 3 giugno 2024;
Per come da foglio depositato il 3 giugno 2024 Controparte_6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1- ha ottenuto dal Tribunale di Ravenna l'emissione del decreto Parte_4
ingiuntivo n. 82/2003, nei confronti di , per il PA
pagamento della somma di € 353.282,10, portata da fatture emesse dalla società
ricorrente, a fronte dei servizi prestati a far data dal 31 gennaio 2000 e fino al 30
settembre 2002, per il trattamento delle acque reflue e lo smaltimento rifiuti provenienti dall'impianto per la produzione di cemento di proprietà dell'ingiunta.
pag. 2/31 ha proposto opposizione, deducendo che la PA
pretesa era giustificata per il solo importo di € 129.364,20 (già corrisposto), ma non per la restante somma, in quanto riferita al trattamento delle acque organiche (inquinate)
presenti nello stabilimento in conseguenza di sinistro, verificatosi la sera Pt_1
del 5 giugno 1999, che ad essa opponente aveva cagionato ingenti danni, per responsabilità di terzi e, precisamente, delle società , Controparte_6
e ; ha, quindi, chiesto ed ottenuto di potere chiamare Controparte_4 CP_10
in causa dette società per esserne, nel caso, manlevata rispetto alla opposta pretesa creditoria. Era, infatti, accaduto che, nel mese di maggio del 1999, all'interno dello stabilimento nel corso di lavori di scavo eseguiti su incarico della Pt_1
(interessata alla posa e all'interramento di nuove tubazioni di Controparte_4
collegamento con il suo confinante stabilimento per il convogliamento di gas tecnici forniti da impianto, ubicato al confine opposto dello stabilimento della Pt_1
RIVOIRA SPA), l'impresa incaricata, , aveva accidentalmente perforato un CP_10
preesistente oleodotto di proprietà della , attraverso il quale Controparte_6
quest'ultima riforniva regolarmente il proprio stabilimento chimico, adibito alla lavorazione di «olio aromatico», della materia prima scaricata dalle navi cisterna ancorate nel vicino porto;
la sera del 5 giugno 1999, avendo avviato, senza CP_6
preliminari verifiche di tenuta della condotta, le operazioni di pompaggio da una nave cisterna, l'«olio aromatico» aveva cominciato a fuoriuscire copiosamente dalla falla aperta da che, nel giro di quattro ore — fino a quando cioè, emerso Parte_6
l'evento dannoso, erano state interrotte le operazioni di pompaggio — l'intera area del cementificio fosse invasa da oltre duemila tonnellate di detto prodotto Pt_1
pag. 3/31 altamente inquinante. Le società chiamate in cause avevano contestato la fondatezza della pretesa nei loro confronti azionata dalla opponente in via di rivalsa e, in subordine,
ognuna aveva svolto contro le altre analoga domanda.
Con sentenza n. 271/2012, il Tribunale di Ravenna ha rigettato l'opposizione,
compensando interamente le spese.
La Corte di Appello di Bologna, pronunciandosi sul gravame interposto da
, con sentenza n. 2751/2018 del 11 settembre- PA
31 ottobre 2018, ha riformato la decisione di primo grado solo perché non aveva tenuto conto del già avvenuto parziale pagamento dell'importo ingiunto, ma ha respinto le altre tesi difensive dell'appellante, condannandola al pagamento, in favore di Pt_3
(costituitasi in appello quale società incorporante ), della restante
[...] Parte_4
somma di € 222.364,20, oltre interessi dalla domanda al soddisfo ed alle spese del doppio grado in favore sia della appellata sopra menzionata che delle chiamate in causa,
e (già ). Controparte_6 CP_3 Controparte_4
La Corte di Appello, a sostegno della decisione adottata, ha evidenziato:
-che il rapporto intercorso tra e PA Parte_4
era di natura contrattuale privatistica;
[...]
-che il credito non aveva natura sostanzialmente pubblicistica per un servizio dovuto alla collettività a tutela dell'ambiente;
-che, infatti, all'epoca del sinistro, le parti avevano già in essere un contratto in forza del quale provvedeva a trattare lo smaltimento delle acque reflue;
Parte_4
-che, a ridosso della verificazione del sinistro, avvenuto il 5 giugno 1999, ovvero il 16
giugno 1999, aveva offerto a Parte_4 PA
pag. 4/31 Part
la propria disponibilità al trattamento delle acque “reflue oleose” e quest'ultima aveva accettato;
-che, nella lettera del 16 Giugno 1999, indirizzata a PA
, aveva confermato “la trattabilità delle acque in oggetto presso
[...] Parte_4
il nostro impianto di depurazione previo pre trattamento delle stesse nelle vasche
Enichem ubicate in zona nord stabilimento…..comunichiamo pertanto il nostro
benestare al convogliamento delle vostre acque in oggetto nella rete fognaria acque di
processo Enichem per il successivo convogliamento presso il nostro impianto di
trattamento”;
-che, dunque, aveva l'obbligo di pagare le PA
prestazioni ricevute da , sia perché la stessa appellante all'indomani Parte_4
del sinistro le aveva espressamente richieste alla appellata, come emergeva dalla lettera del 16 Giugno 1999, sia perché dette prestazioni, che erano state ricevute, non erano mai state contestate se non al momento della richiesta di pagamento (come da lettera del
5 febbraio 2003) e sia, infine, per la inconsistente motivazione posta da
[...]
a fondamento del rifiuto di pagare, rappresentata dai costi più PA
elevati rispetto a quelli originari relativi al trattamento delle acque bianche;
-che, infatti,
non poteva non essere chiaro alla società appellante che la prestazione derivante dal trattamento di acque inquinanti non poteva avere il medesimo costo della prestazione iniziale oggetto del contratto con l'appellata e relativa al trattamento delle acque bianche;
-che risultava del tutto irrilevante e superfluo un accertamento della responsabilità in relazione al sinistro del 5 giugno 1999 (per il quale era pendente già un giudizio), visto pag. 5/31 che l'obbligazione di pagamento in capo a PA
discendeva dal rapporto contrattuale che si era instaurato tra le parti e che era proseguito senza interruzione sino al completamento delle operazioni di bonifica;
-che doveva essere respinta la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e reiterata in PA
appello di pagamento e compensazione della somma di € 44.611,31, pretesa a titolo di interessi per ritardati pagamenti, non provati e comunque contestati da Parte_4
, nonché di rimborso spese relative ad altro decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale
[...]
di Milano, queste ultime assolutamente estranee al titolo di pagamento oggetto del giudizio.
2-CEMENTERIE ha proposto ricorso per cassazione avverso PA
la sentenza predetta, affidandolo ai seguenti motivi:
I- Con riferimento all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nell'obbligo di di procedere al trattamento delle acque organiche e nel Controparte_6
pacifico pagamento da parte della stessa dei servizi resi da , CP_6 Parte_4
per tale fine, per tutto l'anno 1999. La Corte di Appello, con la sentenza impugnata,
aveva erroneamente ritenuto sussistente un rapporto di natura contrattuale diretto, con conseguente obbligazione di di pagare i PA
servizi resi da (trattamento acque organiche), non avendo considerato che Pt_4
era stata (e non ad impegnarsi a svolgere le operazioni di CP_6 Pt_1
bonifica, ivi compreso il trattamento delle acque organiche presenti nello stabilimento e nell'area di e proprio a tale fine aveva chiesto ad i Pt_1 Parte_4
pag. 6/31 servizi che quest'ultima aveva reso per tutto l'anno 1999 in favore di er il Pt_1
trattamento di acque organiche e aveva regolarmente corrisposto alla stessa i relativi corrispettivi. Il rapporto contrattuale, avente ad oggetto il trattamento di acque organiche, aveva come parti e mentre era solo il Pt_4 CP_6 Pt_1
terzo a favore del quale erano state svolte le prestazioni in questione. Tale struttura contrattuale era stata, poi, perpetrata e prorogata per gli anni successivi con l'accordo del 8 febbraio 2000. La lettera del 16 giugno 1999, valorizzata dalla Corte d'Appello di
Bologna, era stata scritta a seguito di una precedente missiva di (e non di CP_6
del 9 giugno 1999 e si riferiva e a un periodo non controverso dei rapporti Pt_1
tra le parti (le fatture erano tutte state pagate da e non al periodo 2000-2002 CP_6
oggetto di controversia. La Corte di Appello, pur avendo correttamente ritenuto dimostrata da tale lettera l'esistenza di una struttura contrattuale, avrebbe dovuto anche ritenerla attestante un rapporto contrattuale trilatero tra i due contraenti diretti, CP_6
e e il terzo beneficiario, legittimamente tale (senza obblighi Pt_4 Pt_1
di versare alcun corrispettivo), in quanto soggetto danneggiato dalla prima che, quindi,
nel suo interesse, intendeva tenere indenne da un danno che avrebbe Pt_1
altrimenti dovuto integralmente risarcire. La lettera del 16 giugno 1999 non poteva,
dunque, che intendersi come conferma data da a (ossia al Pt_4 Pt_1
terzo beneficiario delle prestazioni) delle modalità d'esecuzione (circa l'utilizzo delle vasche c.d. TAC) di alcune delle prestazioni che erano state richieste da nella CP_6
propria lettera del 9 giugno 1999. In altri termini, con la lettera del 16 giugno,
aveva confermato a che poteva eseguire le prestazioni Pt_4 Pt_1
richiestele da a cura e spese di quest'ultima; CP_6
pag. 7/31 II-Con riferimento all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 1321 e 1411 c.c., in relazione alla pretesa sussistenza di un rapporto contrattuale tra relativo al trattamento delle acque organiche. Ove dovesse Pt_1 Pt_4
ritenersi che le circostanze fattuali descritte nel primo motivo non fossero state trascurate, si dovrebbe concludere che le stesse non erano state correttamente sussunte nelle corrispondenti norme di legge, non essendosi preso atto dell'esistenza di un contratto a favore di terzo, nella specie configurabile nel rapporto tra Pt_4
(promittente), (stipulante) e terzo); CP_6 Pt_1
III-Con riferimento all' art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., in via subordinata, nullità della sentenza per omessa pronuncia e/o inesistenza della motivazione in relazione alla domanda di manleva e garanzia formulata da in violazione rispettivamente Pt_1
degli artt. 112 c.p.c., anche in relazione degli artt. 342 e 346 c.p.c., e degli artt. 111
comma 6 Cost. e 132 c.p.c. ha rilevato che, PA
pur avendo specificatamente impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale non si era pronunciato sulla domanda di manleva e garanzia, anche la Corte di
Appello aveva completamente omesso di prendere in considerazione tale domanda.
Invero, la Corte di Appello aveva solo accennato nella propria motivazione all'accertamento della responsabilità relativa al sinistro del 5 giugno 1999, ritenendolo del tutto superfluo e irrilevante, in quanto l'obbligazione di pagamento a carico di discendeva dal rapporto contrattuale tra le parti, proseguito senza Pt_1
interruzioni fino al completamento delle operazioni di bonifica. Tale passaggio motivazionale era inconferente rispetto alla domanda di manleva e non poteva intendersi quale rigetto implicito della stessa. Proprio la ricostruzione e qualificazione pag. 8/31 del fatto operata nella sentenza impugnata rappresentava l'eventualità per la quale aveva chiesto in via subordinata, in ipotesi della denegata qualificazione a cui era pervenuta la
Corte d'Appello, di essere tenuta indenne dai responsabili del danno.
Al ricorso di hanno resistito con controricorso PA
(già , che aveva incorporato ), Parte_2 Parte_3 Parte_4
e (già ). Controparte_6 CP_3 Controparte_4
Non ha svolto difese Controparte_11
.
[...]
3-La Corte di Cassazione, con ordinanza n.11674/2022 del 31 marzo-11 aprile 2022, ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo di ricorso, a seguito di esame congiunto degli stessi, e dichiarato assorbito il terzo. Ha, quindi, cassato la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinviato dinanzi a questa Corte, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
La Suprema Corte, a sostegno della decisione adottata, ha evidenziato:
-che parte ricorrente aveva denunciato l'omesso esame di un fatto storico, indicando dove e come allegato e da dove risultante, ossia il fatto che era stata con CP_6
propria missiva del 9 giugno 1999, nell'immediatezza, quindi, dell'incidente verificatosi il 5 giugno 1999, a confermare ad il proprio interesse allo svolgimento, per Pt_4
suo conto e nel proprio interesse e dei soggetti interessati e/o coinvolti nell'evento dell'inquinamento ambientale dovuto all'incidente, delle attività di bonifica dei siti inquinati e di rimozione e/o sostituzione e/o ripulita della rete fognaria interessata dal fenomeno dell'inquinamento; era stata, inoltre, per i primi sei mesi, a CP_6
sostenere i costi del trattamento delle acque reflue inquinate;
pag. 9/31 -che la decisività di tale fatto si coglieva in relazione alle ricadute di esso in termini di diritto, aventi portata idonea a determinare direttamente l'esito del giudizio;
- che tali ricadute erano esattamente quelle dedotte con il secondo motivo;
-che dette circostanze non potevano altrimenti spiegarsi se non in quanto integranti la fattispecie del contratto a favore di terzo tra stipulante, e CP_6 Pt_4
promittente, in favore del terzo posto che configuravano un contratto, che, Pt_1
avendo ad oggetto il trattamento delle acque inquinate da sostanze organiche oleose,
andava ad innestarsi sul precedente rapporto contrattuale già esistente tra e Pt_4
distinguendosene però nettamente, perché avente oggetto certamente Pt_1
diverso (il trattamento, cioè, di un diverso tipo di acque);
-che aveva interesse alla stipulazione del contratto, in quanto danneggiante CP_6
diretto, salvo eventuale rivalsa verso i responsabili della perforazione delle condotte di adduzione della sostanza;
-che la prestazione erogata in favore di on poteva ritenersi discendere già Pt_1
dal precedente rapporto contrattuale tra essa ed in quanto riferito ad altro Pt_4
tipo di acque, richiedenti una ben diversa lavorazione e, presumibilmente, anche l'impiego di ben diverse tecnologie e/o procedimenti chimici;
-che ciò risultava dimostrato sia dal ben maggiore costo delle prestazioni, sia dallo scambio di corrispondenza tra ed (lettera del 9 giugno 1999) e tra CP_6 Pt_4
e lettera del 16 giugno 1999); Pt_4 Pt_1
-che, invero, se l'impegno di fosse disceso direttamente dal diverso Pt_4
rapporto contrattuale già in essere, non ci sarebbe stata alcuna necessità, per di CP_6
richiedere ad la disponibilità ad attivarsi per le opere di bonifica, e dunque Pt_4
pag. 10/31 anche per il trattamento delle acque reflue inquinate provenienti dallo stabilimento e per di comunicare a ale disponibilità; Pt_1 Pt_4 Pt_1
-che, inoltre, la missiva del 16 giugno 1999 interveniva nell'immediatezza dell'incidente, ad appena una settimana dalla missiva di ad di cui CP_6 Pt_4
evidentemente costituiva indiretto riscontro, ed era comunque collocata in un periodo,
quello compreso nei primi sette mesi successivi all'incidente, in cui era stata pacificamente a far fronte ai maggiori costi dell'attività di CP_6 Pt_4
-che le argomentazioni svolte da nel proprio controricorso non erano idonee a CP_6
contrastare tali valutazioni ed anzi le avvaloravano;
-che, in particolare, aveva sostenuto che la circostanza che, nella fase di CP_6
emergenza, avesse dato corso ad interventi per scongiurare un peggioramento della situazione non poteva essere intesa come assunzione in proprio di impegni contrattuali che andassero al di là della gestione dell'emergenza; che tali interventi consistevano nel conseguire da ENICHEM il consenso per il periodo di sei mesi al convogliamento delle acque contaminate nelle vasche ex T.A.C., per ricevere un pretrattamento di disoleazione, e nella successiva possibilità di addure le acque parzialmente decontaminate all'impianto acque organiche di per il trattamento Pt_4
definitivo; che che svolgeva già attività di trattamento delle acque Pt_4
provenienti dal ciclo produttivo della si era resa Controparte_12
disponibile a continuare a trattare tali acque, anche dopo che esse, a causa dello sversamento, si erano trasformate da acque bianche in acque «organiche»; che, in altri termini, aveva accettato di continuare l'esecuzione del contratto che già Pt_4
intercorreva con per il trattamento delle acque industriali di quest'ultima, Pt_1
pag. 11/31 nonostante esse non fossero più «bianche», ma contaminate dall'olio aromatico, e veva continuato a ricevere ed accettare le prestazioni di che Pt_1 Pt_4
la questione relativa alla responsabilità del sinistro e del risarcimento del danno era una problematica diversa e non poteva giustificare l'assunzione da parte di di CP_6
un'autonoma obbligazione nei confronti di Pt_4
-che la tesi della controricorrente non dava conto della missiva del 9 giugno e CP_6
presentava profili di incoerenza, risultando contraddetta dall'affermazione, contenuta nel controricorso, secondo cui si era fatta carico di remunerare CP_6 Pt_4
per il trattamento delle acque nell'ambito della gestione dell'emergenza e fino al
31.12.1999, mediante stipula, nell'immediatezza dell'incidente, di un contratto, avente ad oggetto la predisposizione del progetto preliminare di bonifica, del piano di messa in sicurezza e degli interventi di emergenza connessi allo sversamento, che era cessato il
31.12.1999, una volta esaurita la messa in sicurezza e la fase di emergenza;
-che implicitamente aveva ammesso di avere stipulato con un CP_6 Pt_4
contratto nell'immediatezza dell'incidente e che, comunque, tale circostanza poteva ricavarsi dalla lettera del 9 giugno;
-che non era stato affermato che la data finale del 31.12.1999 fosse testualmente prevista e indicata nel contratto;
-che non era spiegato perché il trattamento delle acque oleose rimaste dopo il
31.12.1999 non potesse considerarsi come facente parte della fase di emergenza, ma piuttosto rientrante nell'ordinario e preesistente rapporto tra e Pt_4
Pt_1
pag. 12/31 -che il rapporto tra e iguardava solo le acque bianche e non Pt_4 Pt_1
considerava eventi patologici eccezionali come l'incidente inquinante del 5 giugno,
tanto che era stato necessario da parte di (e non di chiedere ad CP_6 Pt_1
se fosse disponibile ad eseguire quelle prestazioni anche riguardo ad acque Pt_4
divenute inquinate da olio aromatico;
-che non era stato dedotto che, dopo il 31.12.1999, tra fosse Pt_1 Pt_4
intercorso un ulteriore scambio epistolare dal quale dedurre che successivamente a quella data l'attività di bonifica fosse perseguita in dipendenza di un nuovo e diverso incarico proveniente da Pt_1
4-CEMENTERIE ha riassunto il giudizio, chiedendo che, in Pt_1 PA
riforma della sentenza di primo grado, venisse dichiarato che essa appellante nulla doveva a (già , già ) e che, Parte_2 Parte_3 Parte_4
pertanto, venisse rigettata ogni domanda avanzata da quest'ultima nei suoi confronti.
Ha, per l'effetto, invocato la condanna di alla restituzione, in favore Parte_2
di essa appellante, di quanto pagato ad per il trattamento delle acque Parte_4
organiche in relazione all'iniziale ingiunzione e al prosieguo del giudizio, pari a €
332.412,74, oltre interessi dalla data di ciascuno dei pagamenti al saldo. In via subordinata, ha chiesto di accertare e dichiarare l'obbligo di , Controparte_6
di e di , in solido tra loro, di garantire e Controparte_2 CP_10
tenere indenne essa attrice in riassunzione da ogni onere, interessi e spese, che dovesse essere posto a suo carico, per il trattamento delle acque organiche, in ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle pretese formulate da . Con Parte_4
vittoria di spese e competenze di tutti i gradi nei quali si è articolato il giudizio.
pag. 13/31 Si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'appello Controparte_6
di e il rigetto di ogni domanda avanzata da PA PA
quest'ultima nei suoi confronti. Ha chiesto, per l'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte nei suoi confronti dalla attrice in riassunzione, la condanna di e di a tenerla indenne da Controparte_2 CP_13
ogni pretesa. Ha invocato, infine, il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti di e da . Con vittoria di spese, Controparte_2 CP_10
competenze ed onorari di tutti i gradi nei quali si era articolato il giudizio.
Si è costituita in giudizio anche (già , Controparte_2 CP_3
già ) e ha chiesto alla Corte di rigettare ogni domanda svolta nei Controparte_4
suoi confronti sia da che da PA [...]
, in quanto infondata e indimostrata nell' an e nel quantum; di rigettare CP_14
ogni domanda svolta nei suoi confronti da parte di , in via di Controparte_6
rivalsa, e di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di quest'ultima per il sinistro accaduto il 5 giugno 1999. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.
E' rimasta contumace Controparte_11
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c.
5- Ciò premesso, è' principio consolidato che la riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro,
ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse,
salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria,
pag. 14/31 siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione. Conseguentemente,
nel giudizio di rinvio, non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio d'appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato,
l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno
(Cass. n. 4096 del 2007; Cass. n. 13719 del 2006; in senso analogo, Cass. n. 13006 del
2003).
Pertanto, la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già
come atto di impugnazione, ma come attività d'impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata (cfr. per tutte, Cass. n.
4018 del 2006). Invero, le parti in sede di rinvio, conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento che ha dato origine alla sentenza cassata
(vedi art.394 cpc). E di conseguenza la Corte di merito è tenuta pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni introdotte nell'originario giudizio di appello, senza ritenere sussistente alcuna preclusione.
Preme, tuttavia, sottolineare che, nel giudizio di rinvio, che è, come si è detto, un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il pag. 15/31 principio della sua intangibilità (Cass., Sez. 4, 11/03/2004, n. 5018; Cass., Sez. 4,
10/07/2002, n. 10046; Cass., Sez. 3, 9/02/2000, n. 1437; Cassazione civile, sez. I,
14/01/2019, n. 636).
6-Orbene, alla luce dei principi di diritto esposti, deve essere esaminato l'appello di avverso la sentenza n. 271/2012 del 14 PA
febbraio- 3 aprile 2012, nella parte in cui ha contestato di essere obbligata al pagamento,
in favore di (già , già ), del Parte_2 Parte_3 Parte_4
corrispettivo per i servizi prestati da , dal 31 gennaio 2000 al 30 Parte_4
settembre 2002, di trattamento delle acque inquinate da sostanze organiche oleose,
presenti nell'area del cementificio di essa appellante, posto che tale attività trovava fondamento in un contratto concluso tra e , Parte_4 Controparte_6
in relazione al quale essa attrice in riassunzione aveva assunto la qualità di terzo beneficiario delle prestazioni in questione, fermo restando l'obbligo di pagamento del corrispettivo a carico della società stipulante, nella specie . Controparte_6
Sul tema della individuazione del soggetto obbligato al pagamento delle prestazioni di trattamento delle acque inquinate da sostanze organiche oleose, presenti nell'area appartenente a , per le quali è procedimento, PA PA
l'appello di quest'ultima è senz'altro fondato, posto che la documentazione in atti ha fatto emergere l'esistenza di un contratto intercorso tra e Controparte_6
(ora ), del quale era beneficiaria l'odierna attrice Parte_4 Parte_2
in riassunzione.
Con nota del 9 giugno 1999, invero, ha fatto presente ad Controparte_6
il proprio interesse allo svolgimento, da parte di quest'ultima, della Parte_4
pag. 16/31 attività di rimozione/sostituzione e/o ripulitura della rete fognaria interessata al fenomeno dell'inquinamento ambientale, conseguente all'incidente verificatosi nella notte tra il 5 e il 6 giugno 1999, in relazione all'oleodotto di proprietà di
[...]
. In calce a tale nota, è stata indicata, senza possibilità di equivoci, CP_6
quale destinataria del servizio del quale si tratta Con PA
successiva nota del 16 giugno 1999, che appare ricollegabile a quella di
[...]
, ha comunicato a la CP_6 Parte_4 PA
propria disponibilità allo svolgimento dell'attività di smaltimento delle acque reflue oleose in questione, essendo tali acque trattabili presso il suo impianto di depurazione del Centro Ecologico di Ravenna, previo pretrattamento delle stesse nelle vasche
ENICHEM. Ha comunicato, quindi, il proprio benestare al convogliamento delle acque delle quali si è detto nella rete fognaria acque di processo ENICHEM per il successivo convogliamento presso il suo impianto di trattamento. , il Controparte_6
successivo 17 giugno 1999, ha comunicato a vari Enti proposta di integrazione degli interventi di messa in sicurezza, già comunicati in precedenza, del sito interessato dal versamento di olio aromatico.
Il carteggio intercorso tra il 16 e il 18 giugno 1999 tra , da un Controparte_6
lato, ENICHEM, e dall'altro, conferma le PA Pt_4
circostanze alle quali si è fatto in precedenza riferimento. D'altra parte, la circostanza che abbia sempre ammesso, nei propri scritti difensivi, di Controparte_6
avere remunerato, per il servizio predetto, , fino al 31 dicembre 1999, Parte_4
conferma quanto emerge dalla documentazione richiamata, non comprendendosi,
peraltro, per quale ragione non abbia continuato a versare il corrispettivo dovuto ad pag. 17/31 , per il periodo 31 gennaio 2000-30 settembre 2002, per il quale è Parte_4
processo, tenuto conto che l'impegno assunto non presentava un limite temporale.
Alla stregua delle superiori considerazioni, non pare potersi dubitare che la fattispecie negoziale in esame debba essere inquadrata nell'ambito del contratto a favore del terzo,
stipulato da (stipulante) e (ora Controparte_6 Parte_4 [...]
), promittente, avente ad oggetto il trattamento delle acque inquinate da Parte_2
sostanze organiche oleose presenti nell'area del cementificio di PA
, in conseguenza di sinistro che ha interessato, in data 5 giugno 1999,
[...]
oleodotto di proprietà della società stipulante, che aveva, quindi, interesse all'espletamento del servizio, fatta salva l'eventuale rivalsa nei confronti dei responsabili dell'evento dannoso.
, in quanto terzo beneficiario, non è, dunque, PA
parte né in senso sostanziale, né in senso formale, del contratto al quale si è fatto riferimento, essendosi limitata a ricevere le prestazioni di (ora Parte_4 [...]
) e a beneficiare degli effetti di un contratto intercorso tra quest'ultima e Parte_2
. L'adesione dell'attrice in riassunzione, avvenuta, nella Controparte_6
specie, per facta concludentia, si configura come mera condicio iuris sospensiva dell'acquisizione del diritto, dato che il primo inciso dell'art. 1411, comma 2, c.c.
prevede che il diritto a favore del terzo nasce per effetto della stipulazione, così che la dichiarazione del terzo di voler profittare del contratto risulta necessaria soltanto per renderlo irrevocabile ed immodificabile ex art. 1411, comma 2, seconda parte c.c.
Giova, in proposito, ricordare che “Nel contratto a favore di terzo quest'ultimo non è
parte né in senso sostanziale né in senso formale e deve limitarsi a ricevere gli effetti di
pag. 18/31 un rapporto già validamente costituito ed operante, talché l'adesione del terzo è mera
condicio iuris sospensiva dell'acquisizione del diritto - rilevabile per facta concludentia
- restando la dichiarazione del terzo di voler profittare del contratto necessaria soltanto
per renderlo irrevocabile ed immodificabile (art. 1411, terzo comma, cod. civ. Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 1136 del 04.02.1988; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13661 del
24.12.1992)”; “Nel contratto in favore di terzi (art. 1411 cod. civ.) le parti stipulanti
assumono reciprocamente degli obblighi in favore di un terzo il quale assume la veste
di creditore della prestazione promessa senza essere parte del contratto, né in senso
formale né in senso sostanziale;
ne consegue che il terzo, la cui dichiarazione di voler
approfittare del contratto è necessaria solo per renderlo irrevocabile ed
immodificabile, non ha alcun obbligo verso le parti stipulanti, le quali, pertanto,
restano le sole vincolate per le prestazioni convenute (Cass., Sez. L. Sentenza n. 7398
del 09.08.1996)”; “La norma di cui all'art. 1411 cod. civ. non attribuisce al terzo la
qualità di parte né in senso formale né in senso sostanziale rispetto alla convenzione
negoziale stipulata in suo favore, dovendo egli limitarsi a beneficiare degli effetti di un
rapporto da altri già validamente ed efficacemente costituito, così che la sua successiva
adesione (rilevabile anche per
iuris>, di carattere sospensivo, dell'acquisizione del diritto a lui attribuito, ed ha il solo
effetto di rendere irrevocabile ed immodificabile il contratto stipulato in suo favore
(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12447 del 09.12.1997)”.
Nel contratto a favore del terzo, disciplinato dagli artt. 1411 e ss. c.c., vanno, dunque,
distinte la titolarità del diritto, che appartiene al terzo, dalla titolarità del rapporto contrattuale, che invece spetta ai contraenti. La stipulante Controparte_6
pag. 19/31 resta, pertanto, obbligata nei confronti della promittente (ora Parte_4 [...]
), mentre il terzo ( ) non assume Parte_2 PA
la veste di parte, con la conseguenza che sullo stesso non possano gravare obbligazioni verso il promittente ( “Il contratto a favore di terzi, di cui all'art. 1411 cod. civ., può
attribuire al beneficiario diritti, ma mai imporgli obblighi” Cass., Sez. 3, Sentenza n.
759 del 14.01.2011).Eventuali azioni contrattuali (di invalidità, di inadempimento, ecc.)
devono essere intentate nei confronti dello stipulante o del promittente, ma non contro il terzo. Il terzo non può, del resto, proporre le azioni contrattuali contro lo stipulante e il promittente, ad eccezione dell'azione di adempimento;
infatti, il diritto che il terzo acquista nei confronti del promittente e dello stipulante è quello alla prestazione oggetto nel contratto, senza che ciò comporti la sostituzione del beneficiario nella posizione dello stipulante, non verificandosi successione nel rapporto, e conservando ciascuno dei soggetti la propria posizione (di parte contraente o di terzo beneficiario) anche nella fase di attuazione del contratto ( “Nel contratto a favore del terzo, la titolarità del rapporto
fa capo ai contraenti, mentre la titolarità del diritto appartiene al terzo beneficiario,
che non diventa mai parte del contratto e la cui adesione, rilevabile anche per
concludentia>, si configura quale mera
del diritto;
ne consegue che, conservando ciascuno dei soggetti la propria posizione
<div> anche nella fase di attuazione del contratto,
non verificandosi successione nel rapporto, le eventuali azioni contrattuali devono
essere intentate nei confronti dello stipulante o del promittente ma non contro il terzo il
quale, a propria volta, non può proporre le predette azioni nei confronti di questi
pag. 20/31 ultimi, ad eccezione dell'azione di adempimento Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 8766 del
30.03.2021)”.
In definitiva, il soggetto sul quale incombe l'obbligazione di pagamento nei confronti del promittente va individuato non nel terzo beneficiario della prestazione, ma in colui che si è contrattualmente obbligato alla stessa, cioè lo stipulante.
7-Tornando al caso che ci occupa, (ora ) ha Parte_4 Parte_2
esercitato azione di adempimento per il pagamento del compenso relativo alle prestazioni dallo stesso eseguite, nei confronti del terzo beneficiario
[...]
, pur essendo la stipulante ad essere PA Controparte_6
obbligata, nei suoi confronti, alla corresponsione della somma dovuta come corrispettivo del servizio di trattamento delle acque organiche inquinate.
Ne discende che, in accoglimento dell'appello di PA
e, in riforma della sentenza n. 271/2012 del 14 febbraio-3 aprile 2012 del
[...]
Tribunale di Ravenna, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 82/2003, emesso dal medesimo Ufficio Giudiziario il 4 febbraio 2003, posto che l'appellante non è obbligata al pagamento del correspettivo preteso da (ora ), Parte_4 Parte_2
gravando tale obbligo su . Controparte_6
Non può, tuttavia, essere emessa pronuncia di condanna al pagamento del corrispettivo in questione, nei confronti di quest'ultima, in assenza di apposita domanda di
[...]
. Parte_2
Dalla circostanza che , ricevute le fatture PA
emesse da (ora , abbia versato l'importo di € Parte_4 CP_15
pag. 21/31 129.364,20 non possono, quindi, derivare le conseguenze pretese dalla difesa di
[...]
. Parte_2
In ragione del rigetto della domanda di (già , già Parte_2 Parte_3
), nei confronti di , Parte_4 PA
rimangono evidentemente assorbite la domanda di rivalsa proposta, in subordine, da nei confronti di , di PA Controparte_6
(già , già ) e Controparte_2 CP_3 Controparte_4
di , nonché le domande Controparte_16
di rivalsa che e si sono Controparte_6 Controparte_2
reciprocamente rivolte, sempre in via meramente subordinata.
8-Non resta che da esaminare la domanda di restituzione formulata da
[...]
. PA
Giova ricordare, in diritto, che “L'art. 336 cod. proc. civ., disponendo che la riforma o
la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza
riformata o cassata, comporta che, con la pubblicazione della sentenza di riforma,
venga meno immediatamente l'efficacia degli atti di esecuzione spontanea o coattiva
della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di
restituzione della somma pagata e di ripristino della situazione precedente. Il
pagamento effettuato in ottemperanza ad un provvedimento di condanna
provvisoriamente esecutivo, successivamente caducato, fa sorgere un diritto del solvens
nei confronti dell'accipiens ad essere integralmente reintegrato nella situazione
precedente. L'azione di restituzione e riduzione in pristino, che venga proposta, a
norma dell'art. 389 cod. proc. civ., dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, in
pag. 22/31 relazione alle prestazioni effettuate nell'osservanza della sentenza poi annullata, non è
riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza
di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza e prescinde
dall'esistenza del rapporto sostanziale (Cass. sez. 3, n. 3207 del 05.02.2024)”.
Nel giudizio di rinvio è, invero, precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni, salva la deroga di cui all'art. 389 c.p.c.
La domanda restitutoria di quanto pagato su un titolo poi annullato, avanzata ex art. 389
c.p.c., nel giudizio di rinvio non costituisce “domanda nuova” e, dunque, può essere sempre proposta dal soggetto che ha versato le somme divenute indebite a seguito del venire meno della decisione che originariamente imponeva il pagamento. “La richiesta
di restituzione delle somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione concessa
ad un decreto ingiuntivo opposto ovvero in esecuzione della sentenza di primo grado
fatta oggetto di appello (e provvisoriamente esecutiva
alla richiesta di modifica della decisione impugnata, oltre che conforme al principio di
economia dei giudizi, non altera i termini della controversia e, perciò, è ammissibile in
appello, non costituendo domanda nuova( Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12622 del
24.05.2010; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23972 del 29.10.2020; Cass., Sez. 3, Ordinanza
n. 24896 del 21.08.2023)”.
La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza riformata o cassata va proposta allegando e provando il pagamento. Nel contesto di tale azione restitutoria, l'avvenuto pagamento può, peraltro, essere desunto anche dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione
(Cass., Sez. L., Sentenza n. 11115 del 27.04.2021)”.
pag. 23/31 Orbene, dalla documentazione prodotta risulta che PA
ha versato ad (poi , poi ), in
[...] Parte_4 Parte_3 Parte_2
esecuzione della pronuncia n. 271/2012 del Tribunale di Ravenna, che ha confermato il decreto ingiuntivo n. 82/2003, nonché della sentenza n. 2751/2018 della Corte
d'Appello, poi cassata con l'Ordinanza di rinvio n. 11674/2022 della Corte di
Cassazione, le seguenti somme:
€ 150.837,23 pagati il 27 marzo 2014 per parte delle fatture per il trattamento delle acque organiche oggetto di ingiunzione e relativi interessi a tale data (doc. 3 fascicolo di
II grado;
Pt_1
€ 150.884,85 pagati il 30 aprile 2014 per il saldo delle fatture per il trattamento delle acque organiche oggetto di ingiunzione e relativi interessi a tale data (doc. 3 del fascicolo di II grado;
Pt_1
€ 18.132,66 pagati il 5 marzo 2019 per le spese legali di di cui alla Parte_4
sentenza n. 2751/2018 della Corte d'Appello di Bologna (doc. 5 fascicolo giudizio di rinvio;
Pt_1
€ 12.558,00 pagati il 10 maggio 2019 per le spese legali di di Controparte_6
cui alla sentenza n. 2751/2018 della Corte d'Appello di Bologna (doc. 6 fascicolo giudizio di rinvio . Pt_1
Fornita la prova documentale dei pagamenti effettuati in esecuzione della sentenza n.
271/2012 del Tribunale di Ravenna e della sentenza n. 2751/2018 della Corte
d'Appello, ha chiesto, ai sensi dell'art. 389 PA
c.p.c., ad (ora ) la restituzione delle somme Parte_4 Parte_2
versate.
pag. 24/31 (già .) non ha contestato la documentazione Parte_2 Parte_4
allegata a sostegno della domanda di restituzione ex art. 389 c.p.c., ma ha confutato il computo delle somme da restituire, contenuto nell'atto di citazione in riassunzione e sopra riportato, dal quale risulta un importo complessivo di € 332.412,74 da restituire.
In particolare, ha sostenuto di non dovere restituire l'importo di € Parte_2
12.558,00 relativo alle spese legali corrisposte da PA
in favore di in esecuzione della sentenza n. 2751/2018
[...] Controparte_6
della Corte d'Appello di Bologna.
L'assunto di è fondato, dovendo l'attrice in riassunzione Parte_2
eventualmente richiedere la somma di 12.588,00 Euro a , Controparte_6
effettivo percettore della stessa.
Ne discende che deve essere condannata a restituire a Parte_2
la somma complessiva di 319.854,74 Euro, PA
oltre interessi di legge dalla data dei singoli versamenti al saldo.
9-Secondo costante giurisprudenza di legittimità, una volta che sia stata riformata la sentenza provvisoriamente esecutiva, colui che abbia adempiuto una prestazione,
successivamente risultata non dovuta, ha diritto di essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita ed ha, quindi, diritto alla restituzione della somma versata comprensiva degli interessi legali a partire dal giorno del pagamento. Va, in proposito, sottolineato che “L'azione di ripetizione di somme pagate per spese di lite in
esecuzione di una sentenza successivamente annullata non é riconducibile allo schema
della
situazione patrimoniale precedente alla sentenza e prescinde dall'esistenza o meno del
pag. 25/31 rapporto sostanziale, sia perché il comportamento dell'
valutazioni sulla buona o mala fede, non potendo venire in considerazione stati
soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della
rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti. Pertanto, in applicazione
delle regole generali sui crediti pecuniari, gli interessi legali sulle somme predette
devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda
(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6942 del 23.03.2010; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21992 del
19.10.2007)”; “L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di
condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito,
perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e,
dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'
ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo
restitutorio, il quale comprende
tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto
del
giorno dell'avvenuto pagamento (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 34011 del 12.11.2021)”.
Nella specie, non può trovare applicazione l'art. 1284 comma 4 c. c., invocata da
. PA
Anche a volersi prescindere da ogni altra considerazione, deve sottolinearsi, infatti, che tale disposizione è stata introdotta dal D. L., 12 settembre 2014 n.132, convertito, con modificazioni, nella Legge 10 novembre 2014 n. 162, e che la stessa non si applica ai procedimenti introdotti, in primo grado, in epoca precedente a quella della sua entrata in vigore, come è quello che oggi ci occupa.
pag. 26/31 Non possono essere prese in esame le richieste risarcitorie avanzate da PA
, per la prima volta, nella comparsa conclusionale del presente PA
giudizio di rinvio, avuto riguardo alla funzione di tale scritto difensivo, che è quella di illustrare domande, eccezioni e difese svolte entro i termini processuali deputati a tali attività.
10-Non resta che da regolamentare le spese di lite.
Nulla quaestio che (già e già ) Parte_2 Parte_3 Parte_4
debba essere condannata, in ragione della sua totale soccombenza, al rimborso delle spese di lite, in favore di , in relazione a tutti i PA
gradi nei quali si è articolato il presente giudizio.
Tenuto conto del principio di diritto espresso in proposito dalla Suprema Corte (vedi
Cass. Civ. Sez. III ordinanza n.19989 del 13 luglio 2021; Cass. Civ. Sez. VI L
Ordinanza n.31884 del 10 dicembre 2018), il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione compreso tra 260.000,01 e 520.000,00 Euro), può
essere liquidato, ex DM 147/2022, come segue:
-primo grado 22.457,00 Euro (3.544,00 Euro per la fase di studio, 2.338,00 Euro per la fase introduttiva, 10.411,00 Euro per la fase di trattazione e istruttoria, 6.164,00 Euro
per la fase decisionale;
-appello 14.239,00 Euro (4.389,00 Euro per la fase di studio, 2.552,00 Euro per la fase introduttiva e 7.298,00 Euro per la fase decisionale);
-giudizio di legittimità 10.773,00 Euro (4.4961,00 Euro per la fase di studio, 3.260,00
Euro per la fase introduttiva e 2.552,00 Euro per la fase decisionale);
pag. 27/31 -giudizio di rinvio 14.239, 00 Euro (4.389,00 Euro per la fase di studio, 2.552,00 Euro
per la fase introduttiva e 7.298,00 Euro per la fase decisionale).
Il compenso è stato liquidato nella misura media posto che la causa non ha avuto ad oggetto questioni giuridiche di particolare complessità, essendo stata decisa sulla scorta di una attenta analisi della documentazione in atti.
A spetta, inoltre, il rimborso delle spese PA
forfettarie nella misura del 15% dei compensi sopra liquidati.
All'attrice in riassunzione va riconosciuto, ancora, il rimborso di spese vive per 344,88
Euro, quanto al giudizio di primo grado, per 1.651,63 Euro, quanto al giudizio di appello, e per 2.628,00 Euro, quanto al giudizio di cassazione.
11- (già , già ) deve essere Parte_2 Parte_3 Parte_4
condannata a rimborsare le spese di tutti i gradi alle terze chiamate in causa
[...]
e (già già CP_6 Controparte_2 CP_3
). Controparte_4
La domanda di nei confronti di Parte_2 PA
è stata rigettata e, d'altra parte, la chiamata in causa della quale si
[...]
tratta è stata provocata dalla prima, che con l'infondata domanda di pagamento del servizio di trattamento delle acque reflue, formulata nei confronti della seconda, ha indotto l'odierna attrice in riassunzione a chiamare in causa i soggetti che avrebbero potuto essere considerati responsabili dello sversamento di olio aromatico nel suo sito.
Preme, in proposito, sottolineare che “In caso di rigetto della domanda principale, le
spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore
soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei
pag. 28/31 casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua
iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia
stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato
(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 6144 del 07.03.2024);“In caso di rigetto della domanda
principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono
essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la
chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua
iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il
convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso
di esito diverso della causa principale (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10364 del
18.04.2023).
Il compenso di avvocato può essere liquidato, ex DM 147/2022, per entrambe le chiamate, tenuto conto che la pretesa di rivalsa di PA
, non è stata, in sostanza, mai esaminata nel merito, nella seguente misura minima:
[...]
-primo grado 11.229,00 Euro (1.772,00 Euro per la fase di studio, 11.169,00 Euro per la fase introduttiva, 5.206,00 Euro per la fase di trattazione e istruttoria, 3.082,00 Euro per la fase decisionale);
-appello 7.120,00 Euro (2.195,00 Euro per la fase di studio, 1.276,00 Euro per la fase introduttiva e 3.649,00 Euro per la fase decisionale);
-giudizio di legittimità 5.387,00 Euro (2.841,00 Euro per la fase di studio, 1.630,00
Euro per la fase introduttiva e 1.276,00 Euro per la fase decisionale);
-giudizio di rinvio 7.120,00 Euro (2.195,00 Euro per la fase di studio, 1.276,00 Euro per la fase introduttiva e 3.649,00 Euro per la fase decisionale).
pag. 29/31 A e a spetta, inoltre, il Controparte_2 Controparte_6
rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
12- Va, infine, quanto al rapporto processuale riguardante Parte_7
e , da un lato, e
[...] Parte_2 Controparte_16
, dall'altro, pronunciata la compensazione delle spese del primo
[...]
grado e dichiarato non luogo a provvedere sulle spese degli altri gradi. , CP_17
essendosi costituita solo in primo grado, si è, infatti, sostanzialmente disinteressata dell'esito del procedimento.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, a seguito di rinvio dalla Cassazione:
I-In riforma della sentenza n.271/2012 del 14 febbraio-3 aprile 2012 del Tribunale di
Ravenna, revoca il decreto ingiuntivo n. 82/2003 del 4 febbraio 2003 emesso dal medesimo Tribunale, dichiarando che non è dovuta da PA
a (già , già ) la
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
somma portata da detto provvedimento;
II- Condanna a restituire a Parte_2 PA
la somma di 319.854,74 Euro, oltre interessi di legge dalla data dei singoli
[...]
versamenti al saldo;
III- Condanna a rimborsare a Parte_2 PA
le spese di tutti i gradi, liquidate, quanto al primo grado, in 344,88 Euro per spese
[...]
vive e in 22.457,00 Euro per compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge, quanto al giudizio di appello, in
1.651,63 Euro per spese vive e in 14.239,00 Euro per compenso, oltre spese forfettarie pag. 30/31 nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge, quanto al giudizio di legittimità, in 2.628,00 Euro per spese vive e in 10.773,00 Euro per compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e
Cpa come per legge, quanto al giudizio di rinvio, in 14.239, 00 Euro per compenso,
oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
IV- Condanna a rimborsare a e a Parte_2 Controparte_6
(già , già ) le Controparte_2 CP_3 Controparte_4
spese di tutti i gradi, liquidate, per ciascuna di esse, quanto al primo grado, in 11.229,00
Euro per compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, Iva e
Cpa come per legge, quanto all'appello, in 7.120,00 Euro per compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge, quanto al giudizio di legittimità, in 5.387,00 Euro per compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge, quanto al giudizio di rinvio, in
7.120,00 Euro per compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso,
Iva e Cpa come per legge;
V-Dichiara, quanto al rapporto processuale riguardante PA
e , da un lato, e
[...] Parte_2 Controparte_16
, dall'altro, compensate le spese del primo grado e non luogo a
[...]
provvedere sulle spese degli altri gradi.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 21
gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Giuseppe De Rosa
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