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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/06/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1632/2011 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Pietro Cusumano;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, oggi
[...] [...]
(C.F. ), in persona del Ministro in Controparte_2 P.IVA_1 carica, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
APPELLATO
1 *****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata decisa all'esito dell'udienza del giorno 18 giugno 2025, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 437
e 429 c.p.c., tramite deposito contestuale delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24/11/2005 proponeva opposizione Parte_1 dinanzi al Tribunale di Caltagirone avverso l'ordinanza ingiunzione n. 20050423 emessa il
24/10/2005 dall' Controparte_3 [...]
, a mezzo della quale le era stato ingiunto il Controparte_4 pagamento dell'importo di €. 18.965,85 a titolo di sanzione amministrativa per l'indebita percezione dell'aiuto per le campagne 1996/98 per la misura A02, richiesto in data
25/9/1999.
Assumeva l'opponente la violazione del termine di cui all'art. 14 L. 689/1981 e l'incompetenza del ad emettere il provvedimento impugnato. CP_1
Contestava, inoltre, il contenuto del verbale redatto dall'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura di Catania che, a seguito del sopralluogo effettuato in data 25/9/2000, aveva affermato, contrariamente al vero, che l'impianto di ficodindieto specializzato, oggetto dell'aiuto, non era in produzione, e che la superficie ad esso dedicata era pari ad
Ha. 9.56.00, notevolmente inferiore rispetto a quanto indicato (Ha 20.56.00) nella domanda di aiuto.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione predetta.
Costituitosi in giudizio, l'opposto contestava l'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 408/2010 del 21/10/2010 il Tribunale adito rigettava l'opposizione rilevando, quanto al motivo avente ad oggetto il contenuto del verbale ispettivo, che la parte non aveva promosso querela di falso, necessaria per contrastare il valore fidefaciente dell'atto.
Avverso la sentenza interponeva appello sulla base di tre ragioni di Parte_1 censura, proponendo in via incidentale querela di falso avverso il verbale di contestazione prot. n. 13 del 18/12/2000, redatto dall'Ispettorato delle Politiche Agricole di Catania e il verbale ispettivo-rapporto particolareggiato relativo al sopralluogo effettuato dai dipendenti dell'Istituto e il 25/9/2000, Parte_2 Parte_3 dallo stesso verbale di contestazione richiamato per relationem.
2 Costituitosi in giudizio, l'appellato resisteva al gravame, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 12/11/2012 la Corte sospendeva il procedimento, fissando il termine per la proposizione, dinanzi al Tribunale competente, del giudizio di falso.
Effettuato tale incombente il Tribunale di Caltagirone, con sentenza n. 828/2024 del
27/12/2024, dichiarava la falsità dei documenti oggetto di querela di falso e precisamente del verbale di contestazione prot. n. 13 del 18/12/2000, redatto dall'Ispettorato delle
Politiche Agricole di Catania e del verbale ispettivo-rapporto particolareggiato relativo al sopralluogo effettuato dai dipendenti dell' e Parte_4
il 25/9/2000, dallo stesso verbale di contestazione richiamato per Parte_3 relationem.
Con ricorso depositato in data 5/2/2025 ha riassunto la causa sospesa Parte_1 dinanzi a questa Corte, insistendo nella domanda di annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata decisa all'esito dell'udienza del giorno 18 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Ed invero, in applicazione del principio della ragione più liquida, osserva la Corte che l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 828/2024 del Tribunale di Caltagirone comporta il venir meno dei documenti (verbale ispettivo all'esito del sopralluogo del
25/9/2000 e conseguente verbale di contestazione) che costituivano il presupposto dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Documenti, questi, la cui falsità è stata accertata in relazione al contenuto dell'illecito contestato, ovverosia alla superficie adibita all'impianto (asseritamente inferiore rispetto a quella indicata nella domanda di aiuto) e alla mancata produzione dell'impianto (smentita dagli accertamenti svolti).
Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione oggetto del giudizio, per il difetto degli elementi sui quali essa si fonda.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1
3 avverso la sentenza n. 408/2010 in data 21/10/2010 del Tribunale di Caltagirone, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 20050423 emessa il 24/10/2005 dall' Controparte_5
.
[...] Controparte_1
Condanna l'appellato a rifondere, in favore dell'appellante, le spese del doppio grado che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in €. 5.077,00 per compensi e, quanto al presente grado, in €. 4.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il giorno 18 giugno 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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