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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/04/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 142/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 18:42, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 142/2018 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MUTS Parte_1 C.F._1
YULIYA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MUTS YULIYA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUTS YULIYA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MUTS YULIYA
PARTI RICORRENTI
Contro
, contumace Controparte_1 alias , contumace CP_2 Controparte_3
PARTI CONVENUTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con sentenza non definitiva del 15 gennaio 2025 è stato accertato e dichiarato il diritto di per il periodo compreso tra l'11.4.2016 ed il 10.7.2017, al pagamento Parte_1 dell'ultima mensilità nella sua integralità, al pagamento della tredicesima e del TFR, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, mentre per il resto il ricorso è stato rigettato.
La causa è quindi proseguita per la determinazione della misura dovuta al a tale titolo Parte_1 previo espletamento di CTU contabile che quantificava detto credito del ricorrente nella misura pari ad € 5.132,58 a titolo di differenze retributive, oltre ad € 1.039,18 per rivalutazione ed € 610,17 per interessi sulle maggiori somme rideterminate, dalla data di decorrenza di ciascuna differenza retributiva e fino alla data di riferimento del ricalcolo, ovvero il 28 febbraio 2025 (v. elaborato peritale depositato).
Le risultanze della CTU appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, non evidenziati da alcuna delle parti nei termini assegnati.
Non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni del CTU (v. anche verbale di udienza odierna), deve dunque concludersi per la condanna delle parti resistenti in solido al pagamento in favore di della somma pari ad € 5.132,58. Parte_1
Sull'importo in questione, poi, spettano altresì al ricorrente ex art. 429 c.p.c. la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione del credito al saldo.
Le spese di lite possono essere compensate a norma dell'art. 92 c.p.c. in misura della metà attesa la parziale soccombenza;
per l'ulteriore metà le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore di parte ricorrente secondo gli importi medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore accertato (tra € 5.201,00 ed € 26.000,00) tenuto conto dell'attività processuale svolta;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di della somma pari ad Parte_1
€ 5.132,58 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito al saldo, rigettando per il resto il ricorso;
pagina 2 di 3 - compensa le spese di lite in misura della metà e condanna i resistenti, in solido, al pagamento della ulteriore metà delle stesse in favore di parte ricorrente, spese liquidate per tale frazione in misura pari ad euro 2.694,00 oltre IVA e CPA e 15% per spese generali;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dei convenuti in solido.
LIVORNO, 16 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 18:42, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 142/2018 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MUTS Parte_1 C.F._1
YULIYA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MUTS YULIYA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUTS YULIYA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MUTS YULIYA
PARTI RICORRENTI
Contro
, contumace Controparte_1 alias , contumace CP_2 Controparte_3
PARTI CONVENUTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con sentenza non definitiva del 15 gennaio 2025 è stato accertato e dichiarato il diritto di per il periodo compreso tra l'11.4.2016 ed il 10.7.2017, al pagamento Parte_1 dell'ultima mensilità nella sua integralità, al pagamento della tredicesima e del TFR, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, mentre per il resto il ricorso è stato rigettato.
La causa è quindi proseguita per la determinazione della misura dovuta al a tale titolo Parte_1 previo espletamento di CTU contabile che quantificava detto credito del ricorrente nella misura pari ad € 5.132,58 a titolo di differenze retributive, oltre ad € 1.039,18 per rivalutazione ed € 610,17 per interessi sulle maggiori somme rideterminate, dalla data di decorrenza di ciascuna differenza retributiva e fino alla data di riferimento del ricalcolo, ovvero il 28 febbraio 2025 (v. elaborato peritale depositato).
Le risultanze della CTU appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, non evidenziati da alcuna delle parti nei termini assegnati.
Non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni del CTU (v. anche verbale di udienza odierna), deve dunque concludersi per la condanna delle parti resistenti in solido al pagamento in favore di della somma pari ad € 5.132,58. Parte_1
Sull'importo in questione, poi, spettano altresì al ricorrente ex art. 429 c.p.c. la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione del credito al saldo.
Le spese di lite possono essere compensate a norma dell'art. 92 c.p.c. in misura della metà attesa la parziale soccombenza;
per l'ulteriore metà le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore di parte ricorrente secondo gli importi medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore accertato (tra € 5.201,00 ed € 26.000,00) tenuto conto dell'attività processuale svolta;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di della somma pari ad Parte_1
€ 5.132,58 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito al saldo, rigettando per il resto il ricorso;
pagina 2 di 3 - compensa le spese di lite in misura della metà e condanna i resistenti, in solido, al pagamento della ulteriore metà delle stesse in favore di parte ricorrente, spese liquidate per tale frazione in misura pari ad euro 2.694,00 oltre IVA e CPA e 15% per spese generali;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dei convenuti in solido.
LIVORNO, 16 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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