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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 25/06/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R. G. 573 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 573 / 2023 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Sara Parte_4 C.F._4
Pievaioli, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Perugia, Via
Giuseppe Mercalli, 2
APPELLANTI Contro
(P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Paolo
Fantusati, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in
Perugia, Viale Centova, 6
APPELLATA
E contro
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Mario Mattei, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in Perugia,
Piazza Italia, 9
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità professionale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1
, e
[...] Parte_4 Parte_3 Parte_5 pagina 1 di 12 quest'ultimi in qualità di eredi di attrice deceduta nel Persona_1 corso del giudizio di primo grado, hanno proposto impugnazione avverso la sentenza n. 381/2023, emessa dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 22.02.2023, pubblicata il 07.03.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 5160/2017, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno biologico iure hereditatis e del danno da perdita del rapporto parentale dai medesimi avanzata avverso le convenute
[...]
Controparte_3 in ragione del decesso del Sig. occorso in data
[...] Persona_2
29.02.2012.
2. Gli appellanti hanno proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, preliminarmente prestando acquiescenza espressa al capo della sentenza che ha escluso la responsabilità dei sanitari dell
[...] in relazione alle polmoniti di origine nosocomiale Controparte_2 sofferte dal Sig. in epoca antecedente al decesso e, per Persona_2 converso, dolendosi: dell'erronea adesione alle conclusioni rassegnate dai
Consulenti tecnici nominati nel primo grado di giudizio, i quali avrebbero erroneamente escluso la responsabilità dell'infermiera preposta alla sostituzione domiciliare del sondino nasogastrico relativamente all'episodio del 14.01.2012; dell'omessa pronuncia circa la domanda di condanna della convenuta ai sensi dell'art. 8, comma 5, d.lgs. n. 28/2010 al pagamento in favore dell'Erario di una somma corrispondente al contributo unificato;
della erronea qualificazione del danno come danno da mera perdita di chance; dell'omesso accoglimento della domanda di rinnovo della C.T.U. medico-legale, ivi reiterata.
In data 26.02.2024 si è costituita l'appellata, Controparte_1
mediante comparsa di costituzione e risposta in appello
[...] alla quale si fa integrale rinvio, eccependo l'inammissibilità ex art. 345
c.p.c. della produzione documentale di parte appellante nonché
l'improcedibilità dell'appello, e contestando integralmente le doglianze dell'appellante.
In data 11.03.2024 si è costituita l'appellata, Controparte_2
, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale
[...] si fa integrale rinvio, rilevando l'acquiescenza degli appellanti ed il conseguente passaggio in giudicato del capo della sentenza che ha escluso la responsabilità dell in relazione alle Controparte_2 polmoniti nosocomiali sofferte dal Sig. . Per_2 pagina 2 di 12 3. Con ordinanza del 03.04.2024 la Corte ha ritenuto l'ammissibilità della produzione documentale di parte appellante, a firma del dott. , e Per_3 rigettato l'istanza di rinnovo della C.T.U. medico-legale.
Con ordinanza del 21.05.2025 il Consigliere istruttore ha riservato la decisione al Collegio.
4. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente, occorre rigettarsi l'eccezione di improcedibilità dell'appello avanzata da L'appellata ha, infatti, reiterato CP_3 eccezione di difetto di legittimazione passiva in relazione al malposizionamento del sondino nasogastrico (SNG) a cura dei sanitari del
Servizio di 118 in data 08.02.2012 - asseritamente dipendenti dell
[...]
e, non già, dell' -, già avanzata in Controparte_2 CP_3 primo grado, rappresentando che, poiché l'appellante avrebbe notificato l'appello all esclusivamente in quanto Controparte_2 litisconsorte necessario, rinunciando ad ogni domanda espressa nei riguardi di quest'ultima, l'appello dovrebbe ritenersi improcedibile. Il Giudice di prime cure ha, nondimeno, già statuito che il personale del 118 fosse formalmente “dipendente dall Parte_6
ma operante nell'ambito di struttura complessa (c.d. centrale
[...] unica regionale) che ha natura c.d. interaziendale già alla luce della delibera della nr. 1586/2011 (vigente all'epoca dei fatti) e con Parte_7 attività imputabile ad entrambe le strutture sanitarie evocate in giudizio”. Il capo della sentenza con il quale il Giudice di prime cure ha ritenuto che l'attività del personale del Servizio di 118 sia imputabile ad entrambe le strutture sanitarie chiamate in giudizio non è stato oggetto di impugnazione incidentale ed è passato, dunque, in giudicato. Ne consegue il rigetto dell'eccezione di improcedibilità dell'appello.
4.1 Occorre, altresì, preliminarmente dichiararsi il difetto di legittimazione attiva degli appellanti con riguardo alla domanda di condanna della convenuta al pagamento di una somma CP_3 corrispondente al contributo unificato in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 8, comma 5, d.lgs. n. 28/2010, come riproposta nel secondo motivo d'impugnazione. La legittimazione attiva alla proposizione di siffatta domanda in ragione della mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria spetta, infatti, esclusivamente allo Stato, in quanto beneficiario della sanzione.
pagina 3 di 12 5. Il primo, terzo e quarto motivo d'impugnazione – a mente dei quali l'appellante si duole dell'erronea adesione alle risultanze della C.T.U. medico-legale espletata nel primo grado di giudizio, che avrebbe omesso di accertare la negligente condotta dell'infermiera preposta alla sostituzione domiciliare del SNG in ragione del malposizionamento dello stesso in data
14.01.2012, dell'erronea qualificazione del danno quale danno da perdita di chance e dell'omessa rinnovazione della C.T.U. medico-legale - devono essere trattati congiuntamente in ragione della continuità logica delle doglianze espresse, sono infondati e devono essere rigettati.
Fermo il principio iudex peritus peritorum vigente nel nostro ordinamento
(ex multis, Cassazione civile, sez. II, 20/03/2017, n. 7086), con motivazione pienamente condivisa da questa Corte, da intendersi ivi integralmente richiamata, il Giudice di prime cure ha correttamente aderito alle risultanze della C.T.U. medico-legale espletata dal Consulente tecnico nominato, dott.ssa medico specialista in Persona_4
Medicina Legale e delle Assicurazioni, - sottoponendole ad autonomo giudizio e condividendone la valutazione conclusiva, in ragione della puntualità della dissertazione, della logicità, concludenza ed aderenza al complessivo tenore delle risultanze istruttorie delle conclusioni rassegnate, della minuziosa analisi della documentazione clinica in atti nonché della puntuale disamina e confutazione delle osservazioni svolte dal
Consulente tecnico di parte attrice, dott. - come sostanzialmente Per_5 reiterate nell'atto di appello, anche mediante il parere tecnico a firma del dott. allegato all'atto di appello. Ne consegue il rigetto Per_3 dell'istanza di rinnovo della C.T.U. Correttamente, dunque, il Giudice di prime cure ha ritenuto che, all'esito di giudizio controfattuale, secondo il criterio del “più probabile che non”, non può ritenersi provato che, in assenza dei due episodi di malposizionamento del sondino naso-gastrico imputabili ai sanitari dell' (per quanto concerne la condotta CP_3 dell'infermiera domiciliare per l'episodio occorso in data 14.01.2012 e del medico del 118 per l'episodio occorso in data 08.02.2012) nonché dell (per quanto concerne la condotta del Controparte_2 medico del 118 per l'episodio occorso in data 08.02.2012), il decesso del paziente non si sarebbe comunque verificato in epoca prossima a quella in cui l'evento è avvenuto, in ragione delle molteplici e gravi comorbilità del paziente, e che possa ritenersi meramente provata la compromissione di una sola possibilità di vita residua del Sig. in ogni caso per Per_2 pagina 4 di 12 una durata di tempo assai limitata ed in condizioni gravemente compromesse in ragione delle pregresse comorbilità del paziente, da qualificarsi come perdita di chance, non oggetto di precipua istanza risarcitoria.
5.1 L'appellante asserisce che i Consulenti tecnici nominati nel primo grado di giudizio avrebbero erroneamente escluso la negligente condotta dell'infermiera incaricata del servizio di sostituzione domiciliare del SNG preposta presso l' relativamente all'episodio di CP_3 malposizionamento del sondino nasogastrico del 14.01.2012, inopinatamente valutando la concorrente condotta dei familiari che somministrarono la soluzione nutrizionale nella causazione della polmonite ab ingestis derivata da tale malposizionamento, le maggiori difficoltà di inserimento domiciliare, la scarsa compliance del paziente, ed avrebbero, dunque, erroneamente riconosciuto la sola condotta negligente del personale del 118 relativamente all'episodio di malposizionamento del SNG del 08.02.2012. Le doglianze risultano, tuttavia, superflue nonché assorbite dalla corretta qualificazione del danno come danno da perdita di chance, non oggetto di specifica domanda di parte attrice. Per un verso, infatti, il Consulente tecnico nominato ha già ritenuto che l'insufficienza respiratoria acuta osservata in data 14.01.2012, per la rapidità di insorgenza e gravità, sia stata causata da malposizionamento del sondino nasogastrico e dall'ingresso nelle vie respiratorie della soluzione nutrizionale. Benché, dunque, il
Consulente nominato abbia valorizzato la circostanza per cui le concrete condizioni anatomiche del paziente, che aveva già subito una resezione gastrica, e la scarsa compliance del paziente rendevano maggiormente difficoltoso il corretto posizionamento del SNG in sede domiciliare e che alla polmonite ab ingestis che è seguita al malposizionamento abbia concorso anche la condotta dei familiari del paziente - i quali, pur avvertiti del possibile malposizionamento dall'infermiera e pur osservando difficoltà respiratorie nel paziente, hanno dapprima tentato di contattare il servizio di assistenza e poi, nel difetto di alcun successivo controllo da parte di personale specializzato, hanno comunque somministrato la soluzione nutrizionale-, il Consulente tecnico nominato ha già riconosciuto che il malposizionamento del SNG a cura dell'infermiera preposta al servizio di sostituzione domiciliare ha concorso ad aggravare le già precarie condizioni di salute del paziente cagionando una polmonite ab ingestis. Del pari, anche il Giudice di prime cure ha già accertato il malposizionamento del SNG non solo a cura del personale del 118 intervenuto pagina 5 di 12 in data 08.02.2012 (imputabile ad entrambe le strutture sanitarie convenute, come ritenuto dal Giudice di prime cure con capo della sentenza passato in giudicato), ma anche dell'infermiera preposta al servizio di assistenza domiciliare (imputabile alla sola , statuendo che: CP_3
“In relazione alla “seconda fase” della complessa vicenda clinica che ha interessato il sig. risulta riscontrato che tra il 14 gennaio e l'8 Pt_8 febbraio 2012 che si sono verificati due episodi di polmonite “ ab ingestis” determinate da malposizionamento del sondino naso – gastrico su riscontro meramente clinico il primo (posizionamento da parte dell'infermiera nella mattinata del 14.1.2012, ritenuto errato con valutazione di “verosimiglianza” espressa in sede di visita gastroenterologa) e strumentalmente accertato come tale il secondo( posizionamento eseguito da medico del 118) a mezzo di RX. Il malposizionamento del SNG è da attribuirsi a erronea manovra dei sanitari che hanno così determinato un oggettivo aggravamento delle già precarie condizioni di salute del paziente causando processi infettivi polmonari con
“peggioramento prognostico” delle residue (e assai limitate) aspettative di vita dell'anziano ed accellerazione (verosimilmente di pochi mesi) di exitus che, comunque, era da ritenersi atteso e non evitabile”. Le doglianze risultano, dunque, assolutamente ultronee nonché assorbite dalla corretta qualificazione dell'evento di danno come danno da perdita di mera possibilità di sopravvivenza, in ogni caso per un arco di tempo assai limitato ed in condizioni gravemente compromesse, non oggetto di precipua domanda di parte attrice.
5.2 Il Giudice di prime cure ha, infatti, correttamente ritenuto la sussistenza del solo danno da perdita di chance di sopravvivenza, rigettando la domanda di risarcimento del danno biologico iure hereditatis
e del danno da perdita del rapporto parentale iure proprio, unicamente proposte, nel difetto di domanda di risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza e del danno da perdita della chance di godere per maggior tempo del rapporto parentale con il familiare deceduto. A tal proposito, come chiarito dalla Suprema Corte, se “A) La condotta
(commissiva o più spesso omissiva) colpevolmente tenuta dal sanitario ha cagionato la morte del paziente, mentre una diversa condotta (diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe consentito la guarigione, alla luce dell'accertamento della disposta CTU. In tal caso l'evento (conseguenza del concorso di due cause, la malattia e la condotta colpevole) sarà pagina 6 di 12 attribuibile interamente al sanitario, chiamato a rispondere del danno biologico cagionato al paziente e del danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari”; per converso, se “E) La condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della CTU risultano, cioè, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita
e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo. Tale possibilità - i.e. tale incertezza eventistica (la sola che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta) - sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta - se provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli
(ripercussioni sulla sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza” (Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n. 28993). Il risarcimento del danno da perdita di chance non coincide, dunque, con il risarcimento del danno biologico, né costituisce una semplice parte di esso, perché non ha ad oggetto la limitazione funzionale dovuta all'errato intervento medico - a cui consegue un danno permanente alla salute - ma consiste, per converso, nella perdita della possibilità di realizzare quel risultato (Cassazione civile, sez. III, 31/01/2024, n. 2892). Analogamente, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance (nella specie, di guarigione di un prossimo congiunto, in conseguenza d'una negligente condotta del medico che l'ebbe in cura) deve essere, dunque, formulata esplicitamente e non può ritenersi implicita nella richiesta generica di condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni causati dalla morte della vittima (Cassazione civile, sez. III, 23/12/2022, n. 37740).
Nel caso di specie, il Consulente tecnico nominato ha accertato che, benché le polmoniti ab ingestis derivate dal malposizionamento del SNG imputabili alla negligente condotta dei sanitari dell' (all'infermiera CP_3 domiciliare per l'episodio occorso in data 14.01.2012 ed al medico del 118 per l'episodio occorso in data 08.02.2012) e dell' Controparte_2
(relativamente al malposizionamento a cura del medico del 118 per
[...]
l'episodio occorso in data 08.02.2012), abbiano determinato l'aggravamento delle già precarie condizioni di salute del paziente, “il pz risultava già pagina 7 di 12 in un avanzato stato di compromissione organica e neurologica, con difficoltà croniche nell'alimentazione e nella gestione del sondino naso gastrico e soprattutto con grave malattia aterosclerotica che aveva già compromesso la circolazione cerebrale e coronarica in maniera severa e sintomatica”, di talché le polmoniti ab ingestis hanno meramente
“comportato un aggravio clinico del pz e conseguentemente un peggioramento prognostico quoad vitam e quoad valetudinem”, mentre il decesso del paziente era comunque atteso ed inevitabile, concludendo in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita del paziente e ravvisando, dunque, la mera perdita di una possibilità di maggior sopravvivenza, peraltro per un arco di tempo assai limitato ed in condizioni di vita gravemente compromesse. Il Sig. (di anni 83 al Per_2 momento del decesso) era, infatti, paziente affetto da grave coronaropatia ostruttiva trivasale calcifica che non aveva consentito, nell'intervento del mese di giugno del 2011, l'esecuzione di rivascolarizzazione completa, le cui condizioni di salute erano ulteriormente gravate dai postumi relativi ad ictus ischemico emisferico sinistro risalente agli anni 2000, in encefalopatia ischemica cronica a cui negli anni aveva fatto seguito il riscontro (nel 2006) di disturbi comportamentali e di rallentamento ideomotorio: gravi comorbilità che determinavano, per l'appunto, uno stato avanzato di compromissione organica e neurologica con grave compromissione della circolazione cerebrale e coronarica che avrebbero, in ogni caso, determinato il decesso del paziente entro pochi mesi. All'esito di giudizio controfattuale, secondo il criterio di accertamento del “più probabile che non”, non risulta, dunque, provato che, nel difetto delle polmoniti ab ingestis derivate dal malposizionamento del SNG, il decesso del paziente non si sarebbe comunque verificato in epoca prossima a quella in cui si è verificato e che una differente condotta ne avrebbe, al contrario, determinato la guarigione, risultando meramente provato che tali negligenti condotte lo abbiano privato della sola possibilità, caratterizzata da insanabile incertezza, di maggior sopravvivenza, peraltro per un arco di tempo estremamente limitato, di appena pochi mesi, ed in condizioni di salute gravemente compromesse. Il Giudice di prime cure ha, dunque, correttamente qualificato l'evento di danno come danno da perdita di chance, poiché non risulta provato che il malposizionamento del SNG e le polmoniti ab ingestis da esso derivanti abbiano determinato il decesso del paziente, ma unicamente che lo abbiano privato della possibilità (incerta) pagina 8 di 12 di sopravvivere, in ogni caso per un arco di tempo estremamente limitato ed in condizioni cliniche gravemente compromesse, evento di danno di carattere incerto, da qualificarsi come perdita di chance.
5.3 A tal proposito, gli appellanti asseriscono che il paziente si trovasse, al contrario, in buone condizioni di salute, sostanzialmente reiterando le osservazioni critiche già svolte dal Consulente tecnico di parte attrice, dott. a mente del quale, benché il paziente Per_6 potesse essere considerato a rischio quad vitam in epoca antecedente all'intervento cardiochirurgico di bypass coronarico, successivamente a tale intervento, da ritenersi risolutivo della patologia cardiovascolare, e nel difetto delle sopravvenute infezioni polmonari di origine nosocomiale ed ab ingestis, il paziente avrebbe potuto attendersi “una sopravvivenza quantomeno prolungata”. A sostegno della propria tesi, gli appellanti hanno allegato all'atto di appello un parere tecnico professionale del dott.
- produzione documentale da ritenersi pienamente Persona_7 ammissibile in quanto costituente semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, perciò sottratta al divieto di cui all'art. 345
c.p.c. - il quale, analogamente a quanto già dedotto nel primo grado di giudizio dal Consulente tecnico di parte attrice, dott. , ha affermato Per_5 che, benché il paziente potesse considerarsi “a rischio quoad vitam al momento del primo accesso alla struttura sanitaria, l'intervento cardiochirurgico avrebbe potuto essere considerato risolutivo della patologia cardiovascolare e garantirgli “una sopravvivenza quantomeno prolungata” soggiungendo che “diversamente, non avrebbe avuto senso eseguire un intervento gravato di notevoli rischi intraoperatori laddove non vi fosse stata la certezza di un significativo prolungamento della vita residua”.
Nondimeno, il Consulente tecnico nominato nel primo grado di giudizio ha già chiarito che la mera indicazione all'esecuzione dell'intervento di bypass coronarico non esclude che il paziente fosse, in ogni caso, a rischio quoad vitam in ragione delle plurime e gravi patologie pregresse e che, dunque, anche all'esito di intervento di bypass coronarico, come correttamente eseguito, ed in difetto delle polmoniti infettive ed ab ingestis sopravvenute, il paziente avesse, in ogni caso, una prognosi di vita notevolmente ridotta ed in condizioni gravemente compromesse;
che
“l'obiettivo principale perseguito [con l'intervento di bypass coronarico] era quello di garantire al pz una qualità di vita migliore e ridurre il pagina 9 di 12 rischio di complicanze precoci (anche fatali) relate all'angina instabile insorta su patologia ischemica cronica come tale non emendabile (il pz era affetto da una grave coronaropatia ostruttiva trivasale calcifica per cui non era stato possibile eseguire una rivascolarizzazione completa ma soltanto un BPAC su discendente anteriore)”; che “seppur sottoposto a procedura di bypass coronarico” il paziente continuava, dunque, “a presentare un elevato profilo di rischio cardio-vascolare in accordo con
l'estensione aterosclerotica di malattia, la complicanza ictale cerebrale e la cardiopatia ischemica cronica da cui risultava affetto”. Come detto, infatti, il Sig. 83enne, era, affetto da grave coronaropatia Per_2 ostruttiva trivasale calcifica che non aveva consentito, nell'intervento del mese di giugno del 2011, l'esecuzione di rivascolarizzazione completa, ulteriormente gravato di postumi relativi ad ictus ischemico emisferico sinistro risalente agli anni 2000, in encefalopatia ischemica cronica a cui negli anni aveva fatto seguito il riscontro (nel 2006) di disturbi comportamentali e di rallentamento ideomotorio. Peraltro, i Consulenti tecnici di parte hanno genericamente asserito che, nel difetto delle polmoniti ab ingestis imputabili ai sanitari dell il CP_3 paziente avrebbe avuto una “sopravvivenza prolungata”, omettendo di esaustivamente spiegare in quale modo l'intervento di bypass coronarico, ancorché non fosse stato possibile eseguire una rivascolarizzazione completa, abbia potuto emendare il rischio quoad vitam comunque correlato alla patologia ischemica cronica, all'estensione aterosclerotica della malattia ed alle complicanze ictali cerebrali. Infine, lo stesso dott. ha meramente asserito che, “laddove il paziente non fosse stato Per_3 colpito dalle plurime infezioni polmonari legate alla ospedalizzazione ed alla assistenza, lo stesso avrebbe potuto, in tempi adeguati, recuperare quel grado di autonomia necessario ad evitare il protrarsi dell'uso della nutrizione enterale mediante sondino naso-gastricoma”. Premesso che in relazione alle infezioni polmonari nosocomiali è stata esclusa ogni responsabilità delle convenute con capo della sentenza passato in giudicato in quanto oggetto di acquiescenza degli appellanti, il Consulente tecnico di parte, dunque, ha meramente affermato che, nel difetto di polmonite ab ingestis, il paziente avrebbe verosimilmente evitato il protrarsi dell'uso della nutrizione enterale mediante sondino nasogastrico, ma neppure ha specificatamente affermato che il Sig. non sarebbe comunque Per_2 deceduto entro pochi mesi, come accertato dal Consulente nominato, in pagina 10 di 12 ragione delle summenzionate, molteplici, gravi patologie pregresse.
Conclusivamente, dunque, il Giudice di prime cure ha correttamente accertato il carattere incerto dell'evento di danno, consistente nella sola perdita della possibilità di maggior sopravvivenza, per arco di tempo estremamente risibile ed in condizioni di salute gravemente compromesse, e rigettato la domanda di risarcimento del danno biologico iure hereditatis e del danno da perdita del rapporto parentale iure proprio proposta da parte attrice, in ragione dell'omessa proposizione di specifica domanda di risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza e del danno da perdita della chance di godere per maggior tempo del rapporto parentale con il familiare deceduto, da parametrarsi, in ogni caso, al ridotto lasso di tempo ed alla scadente qualità di vita di cui il Sig. avrebbe Per_2 goduto.
6. Conclusivamente, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
7. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato. L'esigua complessità della lite e la sostanziale riproposizione di questioni di fatto e di diritto già vagliate nel primo grado di giudizio giustifica una liquidazione nei minimi tariffari.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata, n. 381/2023, emessa dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 22.02.2023, pubblicata il
07.03.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 5160/2017;
2. Condanna e Parte_1 Parte_2 Parte_4
, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite Parte_3 Cont del presente grado di giudizio in favore di CP_1 [...]
e di che si Controparte_1 Controparte_2 liquidano nella somma di euro 9.256,00 per ciascuna parte, oltre accessori di legge;
3. Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per l'obbligo al pagamento di un ulteriore pagina 11 di 12 importo pari al contributo unificato a carico di Parte_1 [...]
, e Parte_2 Parte_4 Parte_3
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 4.06.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 573 / 2023 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Sara Parte_4 C.F._4
Pievaioli, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Perugia, Via
Giuseppe Mercalli, 2
APPELLANTI Contro
(P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Paolo
Fantusati, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in
Perugia, Viale Centova, 6
APPELLATA
E contro
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Mario Mattei, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in Perugia,
Piazza Italia, 9
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità professionale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1
, e
[...] Parte_4 Parte_3 Parte_5 pagina 1 di 12 quest'ultimi in qualità di eredi di attrice deceduta nel Persona_1 corso del giudizio di primo grado, hanno proposto impugnazione avverso la sentenza n. 381/2023, emessa dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 22.02.2023, pubblicata il 07.03.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 5160/2017, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno biologico iure hereditatis e del danno da perdita del rapporto parentale dai medesimi avanzata avverso le convenute
[...]
Controparte_3 in ragione del decesso del Sig. occorso in data
[...] Persona_2
29.02.2012.
2. Gli appellanti hanno proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, preliminarmente prestando acquiescenza espressa al capo della sentenza che ha escluso la responsabilità dei sanitari dell
[...] in relazione alle polmoniti di origine nosocomiale Controparte_2 sofferte dal Sig. in epoca antecedente al decesso e, per Persona_2 converso, dolendosi: dell'erronea adesione alle conclusioni rassegnate dai
Consulenti tecnici nominati nel primo grado di giudizio, i quali avrebbero erroneamente escluso la responsabilità dell'infermiera preposta alla sostituzione domiciliare del sondino nasogastrico relativamente all'episodio del 14.01.2012; dell'omessa pronuncia circa la domanda di condanna della convenuta ai sensi dell'art. 8, comma 5, d.lgs. n. 28/2010 al pagamento in favore dell'Erario di una somma corrispondente al contributo unificato;
della erronea qualificazione del danno come danno da mera perdita di chance; dell'omesso accoglimento della domanda di rinnovo della C.T.U. medico-legale, ivi reiterata.
In data 26.02.2024 si è costituita l'appellata, Controparte_1
mediante comparsa di costituzione e risposta in appello
[...] alla quale si fa integrale rinvio, eccependo l'inammissibilità ex art. 345
c.p.c. della produzione documentale di parte appellante nonché
l'improcedibilità dell'appello, e contestando integralmente le doglianze dell'appellante.
In data 11.03.2024 si è costituita l'appellata, Controparte_2
, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale
[...] si fa integrale rinvio, rilevando l'acquiescenza degli appellanti ed il conseguente passaggio in giudicato del capo della sentenza che ha escluso la responsabilità dell in relazione alle Controparte_2 polmoniti nosocomiali sofferte dal Sig. . Per_2 pagina 2 di 12 3. Con ordinanza del 03.04.2024 la Corte ha ritenuto l'ammissibilità della produzione documentale di parte appellante, a firma del dott. , e Per_3 rigettato l'istanza di rinnovo della C.T.U. medico-legale.
Con ordinanza del 21.05.2025 il Consigliere istruttore ha riservato la decisione al Collegio.
4. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente, occorre rigettarsi l'eccezione di improcedibilità dell'appello avanzata da L'appellata ha, infatti, reiterato CP_3 eccezione di difetto di legittimazione passiva in relazione al malposizionamento del sondino nasogastrico (SNG) a cura dei sanitari del
Servizio di 118 in data 08.02.2012 - asseritamente dipendenti dell
[...]
e, non già, dell' -, già avanzata in Controparte_2 CP_3 primo grado, rappresentando che, poiché l'appellante avrebbe notificato l'appello all esclusivamente in quanto Controparte_2 litisconsorte necessario, rinunciando ad ogni domanda espressa nei riguardi di quest'ultima, l'appello dovrebbe ritenersi improcedibile. Il Giudice di prime cure ha, nondimeno, già statuito che il personale del 118 fosse formalmente “dipendente dall Parte_6
ma operante nell'ambito di struttura complessa (c.d. centrale
[...] unica regionale) che ha natura c.d. interaziendale già alla luce della delibera della nr. 1586/2011 (vigente all'epoca dei fatti) e con Parte_7 attività imputabile ad entrambe le strutture sanitarie evocate in giudizio”. Il capo della sentenza con il quale il Giudice di prime cure ha ritenuto che l'attività del personale del Servizio di 118 sia imputabile ad entrambe le strutture sanitarie chiamate in giudizio non è stato oggetto di impugnazione incidentale ed è passato, dunque, in giudicato. Ne consegue il rigetto dell'eccezione di improcedibilità dell'appello.
4.1 Occorre, altresì, preliminarmente dichiararsi il difetto di legittimazione attiva degli appellanti con riguardo alla domanda di condanna della convenuta al pagamento di una somma CP_3 corrispondente al contributo unificato in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 8, comma 5, d.lgs. n. 28/2010, come riproposta nel secondo motivo d'impugnazione. La legittimazione attiva alla proposizione di siffatta domanda in ragione della mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria spetta, infatti, esclusivamente allo Stato, in quanto beneficiario della sanzione.
pagina 3 di 12 5. Il primo, terzo e quarto motivo d'impugnazione – a mente dei quali l'appellante si duole dell'erronea adesione alle risultanze della C.T.U. medico-legale espletata nel primo grado di giudizio, che avrebbe omesso di accertare la negligente condotta dell'infermiera preposta alla sostituzione domiciliare del SNG in ragione del malposizionamento dello stesso in data
14.01.2012, dell'erronea qualificazione del danno quale danno da perdita di chance e dell'omessa rinnovazione della C.T.U. medico-legale - devono essere trattati congiuntamente in ragione della continuità logica delle doglianze espresse, sono infondati e devono essere rigettati.
Fermo il principio iudex peritus peritorum vigente nel nostro ordinamento
(ex multis, Cassazione civile, sez. II, 20/03/2017, n. 7086), con motivazione pienamente condivisa da questa Corte, da intendersi ivi integralmente richiamata, il Giudice di prime cure ha correttamente aderito alle risultanze della C.T.U. medico-legale espletata dal Consulente tecnico nominato, dott.ssa medico specialista in Persona_4
Medicina Legale e delle Assicurazioni, - sottoponendole ad autonomo giudizio e condividendone la valutazione conclusiva, in ragione della puntualità della dissertazione, della logicità, concludenza ed aderenza al complessivo tenore delle risultanze istruttorie delle conclusioni rassegnate, della minuziosa analisi della documentazione clinica in atti nonché della puntuale disamina e confutazione delle osservazioni svolte dal
Consulente tecnico di parte attrice, dott. - come sostanzialmente Per_5 reiterate nell'atto di appello, anche mediante il parere tecnico a firma del dott. allegato all'atto di appello. Ne consegue il rigetto Per_3 dell'istanza di rinnovo della C.T.U. Correttamente, dunque, il Giudice di prime cure ha ritenuto che, all'esito di giudizio controfattuale, secondo il criterio del “più probabile che non”, non può ritenersi provato che, in assenza dei due episodi di malposizionamento del sondino naso-gastrico imputabili ai sanitari dell' (per quanto concerne la condotta CP_3 dell'infermiera domiciliare per l'episodio occorso in data 14.01.2012 e del medico del 118 per l'episodio occorso in data 08.02.2012) nonché dell (per quanto concerne la condotta del Controparte_2 medico del 118 per l'episodio occorso in data 08.02.2012), il decesso del paziente non si sarebbe comunque verificato in epoca prossima a quella in cui l'evento è avvenuto, in ragione delle molteplici e gravi comorbilità del paziente, e che possa ritenersi meramente provata la compromissione di una sola possibilità di vita residua del Sig. in ogni caso per Per_2 pagina 4 di 12 una durata di tempo assai limitata ed in condizioni gravemente compromesse in ragione delle pregresse comorbilità del paziente, da qualificarsi come perdita di chance, non oggetto di precipua istanza risarcitoria.
5.1 L'appellante asserisce che i Consulenti tecnici nominati nel primo grado di giudizio avrebbero erroneamente escluso la negligente condotta dell'infermiera incaricata del servizio di sostituzione domiciliare del SNG preposta presso l' relativamente all'episodio di CP_3 malposizionamento del sondino nasogastrico del 14.01.2012, inopinatamente valutando la concorrente condotta dei familiari che somministrarono la soluzione nutrizionale nella causazione della polmonite ab ingestis derivata da tale malposizionamento, le maggiori difficoltà di inserimento domiciliare, la scarsa compliance del paziente, ed avrebbero, dunque, erroneamente riconosciuto la sola condotta negligente del personale del 118 relativamente all'episodio di malposizionamento del SNG del 08.02.2012. Le doglianze risultano, tuttavia, superflue nonché assorbite dalla corretta qualificazione del danno come danno da perdita di chance, non oggetto di specifica domanda di parte attrice. Per un verso, infatti, il Consulente tecnico nominato ha già ritenuto che l'insufficienza respiratoria acuta osservata in data 14.01.2012, per la rapidità di insorgenza e gravità, sia stata causata da malposizionamento del sondino nasogastrico e dall'ingresso nelle vie respiratorie della soluzione nutrizionale. Benché, dunque, il
Consulente nominato abbia valorizzato la circostanza per cui le concrete condizioni anatomiche del paziente, che aveva già subito una resezione gastrica, e la scarsa compliance del paziente rendevano maggiormente difficoltoso il corretto posizionamento del SNG in sede domiciliare e che alla polmonite ab ingestis che è seguita al malposizionamento abbia concorso anche la condotta dei familiari del paziente - i quali, pur avvertiti del possibile malposizionamento dall'infermiera e pur osservando difficoltà respiratorie nel paziente, hanno dapprima tentato di contattare il servizio di assistenza e poi, nel difetto di alcun successivo controllo da parte di personale specializzato, hanno comunque somministrato la soluzione nutrizionale-, il Consulente tecnico nominato ha già riconosciuto che il malposizionamento del SNG a cura dell'infermiera preposta al servizio di sostituzione domiciliare ha concorso ad aggravare le già precarie condizioni di salute del paziente cagionando una polmonite ab ingestis. Del pari, anche il Giudice di prime cure ha già accertato il malposizionamento del SNG non solo a cura del personale del 118 intervenuto pagina 5 di 12 in data 08.02.2012 (imputabile ad entrambe le strutture sanitarie convenute, come ritenuto dal Giudice di prime cure con capo della sentenza passato in giudicato), ma anche dell'infermiera preposta al servizio di assistenza domiciliare (imputabile alla sola , statuendo che: CP_3
“In relazione alla “seconda fase” della complessa vicenda clinica che ha interessato il sig. risulta riscontrato che tra il 14 gennaio e l'8 Pt_8 febbraio 2012 che si sono verificati due episodi di polmonite “ ab ingestis” determinate da malposizionamento del sondino naso – gastrico su riscontro meramente clinico il primo (posizionamento da parte dell'infermiera nella mattinata del 14.1.2012, ritenuto errato con valutazione di “verosimiglianza” espressa in sede di visita gastroenterologa) e strumentalmente accertato come tale il secondo( posizionamento eseguito da medico del 118) a mezzo di RX. Il malposizionamento del SNG è da attribuirsi a erronea manovra dei sanitari che hanno così determinato un oggettivo aggravamento delle già precarie condizioni di salute del paziente causando processi infettivi polmonari con
“peggioramento prognostico” delle residue (e assai limitate) aspettative di vita dell'anziano ed accellerazione (verosimilmente di pochi mesi) di exitus che, comunque, era da ritenersi atteso e non evitabile”. Le doglianze risultano, dunque, assolutamente ultronee nonché assorbite dalla corretta qualificazione dell'evento di danno come danno da perdita di mera possibilità di sopravvivenza, in ogni caso per un arco di tempo assai limitato ed in condizioni gravemente compromesse, non oggetto di precipua domanda di parte attrice.
5.2 Il Giudice di prime cure ha, infatti, correttamente ritenuto la sussistenza del solo danno da perdita di chance di sopravvivenza, rigettando la domanda di risarcimento del danno biologico iure hereditatis
e del danno da perdita del rapporto parentale iure proprio, unicamente proposte, nel difetto di domanda di risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza e del danno da perdita della chance di godere per maggior tempo del rapporto parentale con il familiare deceduto. A tal proposito, come chiarito dalla Suprema Corte, se “A) La condotta
(commissiva o più spesso omissiva) colpevolmente tenuta dal sanitario ha cagionato la morte del paziente, mentre una diversa condotta (diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe consentito la guarigione, alla luce dell'accertamento della disposta CTU. In tal caso l'evento (conseguenza del concorso di due cause, la malattia e la condotta colpevole) sarà pagina 6 di 12 attribuibile interamente al sanitario, chiamato a rispondere del danno biologico cagionato al paziente e del danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari”; per converso, se “E) La condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della CTU risultano, cioè, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita
e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo. Tale possibilità - i.e. tale incertezza eventistica (la sola che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta) - sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta - se provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli
(ripercussioni sulla sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza” (Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n. 28993). Il risarcimento del danno da perdita di chance non coincide, dunque, con il risarcimento del danno biologico, né costituisce una semplice parte di esso, perché non ha ad oggetto la limitazione funzionale dovuta all'errato intervento medico - a cui consegue un danno permanente alla salute - ma consiste, per converso, nella perdita della possibilità di realizzare quel risultato (Cassazione civile, sez. III, 31/01/2024, n. 2892). Analogamente, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance (nella specie, di guarigione di un prossimo congiunto, in conseguenza d'una negligente condotta del medico che l'ebbe in cura) deve essere, dunque, formulata esplicitamente e non può ritenersi implicita nella richiesta generica di condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni causati dalla morte della vittima (Cassazione civile, sez. III, 23/12/2022, n. 37740).
Nel caso di specie, il Consulente tecnico nominato ha accertato che, benché le polmoniti ab ingestis derivate dal malposizionamento del SNG imputabili alla negligente condotta dei sanitari dell' (all'infermiera CP_3 domiciliare per l'episodio occorso in data 14.01.2012 ed al medico del 118 per l'episodio occorso in data 08.02.2012) e dell' Controparte_2
(relativamente al malposizionamento a cura del medico del 118 per
[...]
l'episodio occorso in data 08.02.2012), abbiano determinato l'aggravamento delle già precarie condizioni di salute del paziente, “il pz risultava già pagina 7 di 12 in un avanzato stato di compromissione organica e neurologica, con difficoltà croniche nell'alimentazione e nella gestione del sondino naso gastrico e soprattutto con grave malattia aterosclerotica che aveva già compromesso la circolazione cerebrale e coronarica in maniera severa e sintomatica”, di talché le polmoniti ab ingestis hanno meramente
“comportato un aggravio clinico del pz e conseguentemente un peggioramento prognostico quoad vitam e quoad valetudinem”, mentre il decesso del paziente era comunque atteso ed inevitabile, concludendo in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita del paziente e ravvisando, dunque, la mera perdita di una possibilità di maggior sopravvivenza, peraltro per un arco di tempo assai limitato ed in condizioni di vita gravemente compromesse. Il Sig. (di anni 83 al Per_2 momento del decesso) era, infatti, paziente affetto da grave coronaropatia ostruttiva trivasale calcifica che non aveva consentito, nell'intervento del mese di giugno del 2011, l'esecuzione di rivascolarizzazione completa, le cui condizioni di salute erano ulteriormente gravate dai postumi relativi ad ictus ischemico emisferico sinistro risalente agli anni 2000, in encefalopatia ischemica cronica a cui negli anni aveva fatto seguito il riscontro (nel 2006) di disturbi comportamentali e di rallentamento ideomotorio: gravi comorbilità che determinavano, per l'appunto, uno stato avanzato di compromissione organica e neurologica con grave compromissione della circolazione cerebrale e coronarica che avrebbero, in ogni caso, determinato il decesso del paziente entro pochi mesi. All'esito di giudizio controfattuale, secondo il criterio di accertamento del “più probabile che non”, non risulta, dunque, provato che, nel difetto delle polmoniti ab ingestis derivate dal malposizionamento del SNG, il decesso del paziente non si sarebbe comunque verificato in epoca prossima a quella in cui si è verificato e che una differente condotta ne avrebbe, al contrario, determinato la guarigione, risultando meramente provato che tali negligenti condotte lo abbiano privato della sola possibilità, caratterizzata da insanabile incertezza, di maggior sopravvivenza, peraltro per un arco di tempo estremamente limitato, di appena pochi mesi, ed in condizioni di salute gravemente compromesse. Il Giudice di prime cure ha, dunque, correttamente qualificato l'evento di danno come danno da perdita di chance, poiché non risulta provato che il malposizionamento del SNG e le polmoniti ab ingestis da esso derivanti abbiano determinato il decesso del paziente, ma unicamente che lo abbiano privato della possibilità (incerta) pagina 8 di 12 di sopravvivere, in ogni caso per un arco di tempo estremamente limitato ed in condizioni cliniche gravemente compromesse, evento di danno di carattere incerto, da qualificarsi come perdita di chance.
5.3 A tal proposito, gli appellanti asseriscono che il paziente si trovasse, al contrario, in buone condizioni di salute, sostanzialmente reiterando le osservazioni critiche già svolte dal Consulente tecnico di parte attrice, dott. a mente del quale, benché il paziente Per_6 potesse essere considerato a rischio quad vitam in epoca antecedente all'intervento cardiochirurgico di bypass coronarico, successivamente a tale intervento, da ritenersi risolutivo della patologia cardiovascolare, e nel difetto delle sopravvenute infezioni polmonari di origine nosocomiale ed ab ingestis, il paziente avrebbe potuto attendersi “una sopravvivenza quantomeno prolungata”. A sostegno della propria tesi, gli appellanti hanno allegato all'atto di appello un parere tecnico professionale del dott.
- produzione documentale da ritenersi pienamente Persona_7 ammissibile in quanto costituente semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, perciò sottratta al divieto di cui all'art. 345
c.p.c. - il quale, analogamente a quanto già dedotto nel primo grado di giudizio dal Consulente tecnico di parte attrice, dott. , ha affermato Per_5 che, benché il paziente potesse considerarsi “a rischio quoad vitam al momento del primo accesso alla struttura sanitaria, l'intervento cardiochirurgico avrebbe potuto essere considerato risolutivo della patologia cardiovascolare e garantirgli “una sopravvivenza quantomeno prolungata” soggiungendo che “diversamente, non avrebbe avuto senso eseguire un intervento gravato di notevoli rischi intraoperatori laddove non vi fosse stata la certezza di un significativo prolungamento della vita residua”.
Nondimeno, il Consulente tecnico nominato nel primo grado di giudizio ha già chiarito che la mera indicazione all'esecuzione dell'intervento di bypass coronarico non esclude che il paziente fosse, in ogni caso, a rischio quoad vitam in ragione delle plurime e gravi patologie pregresse e che, dunque, anche all'esito di intervento di bypass coronarico, come correttamente eseguito, ed in difetto delle polmoniti infettive ed ab ingestis sopravvenute, il paziente avesse, in ogni caso, una prognosi di vita notevolmente ridotta ed in condizioni gravemente compromesse;
che
“l'obiettivo principale perseguito [con l'intervento di bypass coronarico] era quello di garantire al pz una qualità di vita migliore e ridurre il pagina 9 di 12 rischio di complicanze precoci (anche fatali) relate all'angina instabile insorta su patologia ischemica cronica come tale non emendabile (il pz era affetto da una grave coronaropatia ostruttiva trivasale calcifica per cui non era stato possibile eseguire una rivascolarizzazione completa ma soltanto un BPAC su discendente anteriore)”; che “seppur sottoposto a procedura di bypass coronarico” il paziente continuava, dunque, “a presentare un elevato profilo di rischio cardio-vascolare in accordo con
l'estensione aterosclerotica di malattia, la complicanza ictale cerebrale e la cardiopatia ischemica cronica da cui risultava affetto”. Come detto, infatti, il Sig. 83enne, era, affetto da grave coronaropatia Per_2 ostruttiva trivasale calcifica che non aveva consentito, nell'intervento del mese di giugno del 2011, l'esecuzione di rivascolarizzazione completa, ulteriormente gravato di postumi relativi ad ictus ischemico emisferico sinistro risalente agli anni 2000, in encefalopatia ischemica cronica a cui negli anni aveva fatto seguito il riscontro (nel 2006) di disturbi comportamentali e di rallentamento ideomotorio. Peraltro, i Consulenti tecnici di parte hanno genericamente asserito che, nel difetto delle polmoniti ab ingestis imputabili ai sanitari dell il CP_3 paziente avrebbe avuto una “sopravvivenza prolungata”, omettendo di esaustivamente spiegare in quale modo l'intervento di bypass coronarico, ancorché non fosse stato possibile eseguire una rivascolarizzazione completa, abbia potuto emendare il rischio quoad vitam comunque correlato alla patologia ischemica cronica, all'estensione aterosclerotica della malattia ed alle complicanze ictali cerebrali. Infine, lo stesso dott. ha meramente asserito che, “laddove il paziente non fosse stato Per_3 colpito dalle plurime infezioni polmonari legate alla ospedalizzazione ed alla assistenza, lo stesso avrebbe potuto, in tempi adeguati, recuperare quel grado di autonomia necessario ad evitare il protrarsi dell'uso della nutrizione enterale mediante sondino naso-gastricoma”. Premesso che in relazione alle infezioni polmonari nosocomiali è stata esclusa ogni responsabilità delle convenute con capo della sentenza passato in giudicato in quanto oggetto di acquiescenza degli appellanti, il Consulente tecnico di parte, dunque, ha meramente affermato che, nel difetto di polmonite ab ingestis, il paziente avrebbe verosimilmente evitato il protrarsi dell'uso della nutrizione enterale mediante sondino nasogastrico, ma neppure ha specificatamente affermato che il Sig. non sarebbe comunque Per_2 deceduto entro pochi mesi, come accertato dal Consulente nominato, in pagina 10 di 12 ragione delle summenzionate, molteplici, gravi patologie pregresse.
Conclusivamente, dunque, il Giudice di prime cure ha correttamente accertato il carattere incerto dell'evento di danno, consistente nella sola perdita della possibilità di maggior sopravvivenza, per arco di tempo estremamente risibile ed in condizioni di salute gravemente compromesse, e rigettato la domanda di risarcimento del danno biologico iure hereditatis e del danno da perdita del rapporto parentale iure proprio proposta da parte attrice, in ragione dell'omessa proposizione di specifica domanda di risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza e del danno da perdita della chance di godere per maggior tempo del rapporto parentale con il familiare deceduto, da parametrarsi, in ogni caso, al ridotto lasso di tempo ed alla scadente qualità di vita di cui il Sig. avrebbe Per_2 goduto.
6. Conclusivamente, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
7. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato. L'esigua complessità della lite e la sostanziale riproposizione di questioni di fatto e di diritto già vagliate nel primo grado di giudizio giustifica una liquidazione nei minimi tariffari.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata, n. 381/2023, emessa dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 22.02.2023, pubblicata il
07.03.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 5160/2017;
2. Condanna e Parte_1 Parte_2 Parte_4
, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite Parte_3 Cont del presente grado di giudizio in favore di CP_1 [...]
e di che si Controparte_1 Controparte_2 liquidano nella somma di euro 9.256,00 per ciascuna parte, oltre accessori di legge;
3. Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per l'obbligo al pagamento di un ulteriore pagina 11 di 12 importo pari al contributo unificato a carico di Parte_1 [...]
, e Parte_2 Parte_4 Parte_3
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 4.06.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
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