Articolo 37 della Legge 16 maggio 1956, n. 493
Articolo 36Articolo 38
Versione
27 giugno 1956
Art. 37. Proclamazione degli eletti in base ai seggi
attribuiti dall'Ufficio centrale nazionale

Per ogni lista, della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale nazionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale. In caso di parita' e' proclamato eletto il candidato piu' anziano di eta'.
Entrata in vigore il 27 giugno 1956