Versione
18 febbraio 1992
18 febbraio 1992
Art. 27. Trasporti individuali 1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B o C speciali, con incapacita' motorie permanenti, le unita' sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato. 2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97 , sono soppresse le parole: ", titolari di patente F" e dopo le parole: "capacita' motorie," sono aggiunte le seguenti: "anche prodotti in serie,". 3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 97 del 1986 , e' inserito il seguente:
"2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato". 4. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 81, comma 9, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , come sostituito dall' articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111 , e' integrato da due rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate nominati dal Ministro dei trasporti su proposta del Comitato di cui all'articolo 41 della presente legge. 5. Le unita' sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1, ad un apposito fondo, istituito presso il Ministero della sanita', che provvede ad erogare i contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42.
Note all'art. 27:
- Il testo vigente dell' art. 1 della legge n. 97/1986 (Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta per i veicoli adattati agli invalidi), come modificato dall'art. 27 della legge qui pubbiicata, e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore Diesel, adattati ad invalidi per ridotte o impedite capacita' motorie, anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento.
2. L'aliquota di cui al comma precedente si applica anche agli acquisti e alle importazioni successivi di un veicolo del medesimo tipo di quello acquistato o importato in precedenza con l'aliquota ridotta, a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data dell'acquisto o della importazione precedente. La condizione non opera nel caso in cui dal Pubblico registro automobilsitico risulti che il veicolo acquistato o importato con l'aliquota ridotta entro il periodo suindicato e' stato cancellato da detto registro a norma dell' articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 .
2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato".
- Il testo dell' art. 81, comma 9, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959 , come sostituito dall' art. 4, comma 1, del D.P.R.
n. 111/1988 , e' il seguente: "9. Il decreto di cui al comma 8 e' emanato previo parere, per gli aspetti relativi ai portatori di handicap, di un apposito comitato tecnico istituito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanita'. Il Comitato ha anche il compito di fornire alle commissioni mediche- locali, informazioni sul continuo progresso tecnico- scientifico che ha riflessi sulla guida di veicoli a motore da parte dei portatori di handicap".
"2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato". 4. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 81, comma 9, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , come sostituito dall' articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111 , e' integrato da due rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate nominati dal Ministro dei trasporti su proposta del Comitato di cui all'articolo 41 della presente legge. 5. Le unita' sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1, ad un apposito fondo, istituito presso il Ministero della sanita', che provvede ad erogare i contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42.
Note all'art. 27:
- Il testo vigente dell' art. 1 della legge n. 97/1986 (Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta per i veicoli adattati agli invalidi), come modificato dall'art. 27 della legge qui pubbiicata, e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore Diesel, adattati ad invalidi per ridotte o impedite capacita' motorie, anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento.
2. L'aliquota di cui al comma precedente si applica anche agli acquisti e alle importazioni successivi di un veicolo del medesimo tipo di quello acquistato o importato in precedenza con l'aliquota ridotta, a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data dell'acquisto o della importazione precedente. La condizione non opera nel caso in cui dal Pubblico registro automobilsitico risulti che il veicolo acquistato o importato con l'aliquota ridotta entro il periodo suindicato e' stato cancellato da detto registro a norma dell' articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 .
2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato".
- Il testo dell' art. 81, comma 9, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959 , come sostituito dall' art. 4, comma 1, del D.P.R.
n. 111/1988 , e' il seguente: "9. Il decreto di cui al comma 8 e' emanato previo parere, per gli aspetti relativi ai portatori di handicap, di un apposito comitato tecnico istituito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanita'. Il Comitato ha anche il compito di fornire alle commissioni mediche- locali, informazioni sul continuo progresso tecnico- scientifico che ha riflessi sulla guida di veicoli a motore da parte dei portatori di handicap".
Commentari • 2
- 1. Risoluzione del 07/07/2023 n. 40 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non CommercialiAgenzia delle Entrate · 7 luglio 2023 · 7.8439837
[…] L\'istante ritiene che l\'interpretazione di cui sopra \è da ritenersi estesa, in forza del combinato disposto dell\'articolo 27 della legge n. 104 del 1992, dell\'articolo 1, comma 2 bis, della legge n. 97 del 1986 e dell\'articolo 1 bis della legge n. 156 del 2021, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 13
- 1. TAR Bari, sez. III, sentenza breve 05/05/2020, n. 625Provvedimento: […] inoltrata con posta prioritaria semplice al ricorrente e ricevuta in data 11 gennaio 2020, avente ad oggetto il diniego avverso la richiesta di contributo alla spesa per la modifica agli strumenti di guida ex art.27 Legge n.104 del 1992 non essendo stata soddisfatta la condizione di “veicolo intestato al richiedente il contributo”, ed ove occorra delle note della Regione Puglia prot. -OMISSIS-e prot.-OMISSIS-ivi citate, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto. […] Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: 1)Violazione di Legge: art.27 Legge n.104/1992 e art. 8 della L. n.449 del 1997; Violazione degli art. 2- 3 della Costituzione. […]Leggi di più...
- annullamento di atti amministrativi·
- difetto di giurisdizione·
- discriminazione·
- diritto soggettivo·
- contributo alla spesa per la modifica agli strumenti di guida·
- giurisdizione·
- sospensione della nota amministrativa·
- giudice amministrativo·
- art. 27 Legge n. 104 del 1992·
- compensazione delle spese di giudizio·
- giudice ordinario·
- eccesso di potere·
- interesse legittimo·
- parità di trattamento