Decreto cautelare 29 aprile 2025
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 10/02/2026, n. 2538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2538 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02538/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05172/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5172 del 2025, proposto da LA RE Catanzaro, rappresentata e difesa dagli avvocati Biancamaria Celletti, AN Vannicelli, Sara Berengan, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. AN Vannicelli in Roma, via Varrone n. 9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VI, Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna, Sede di Enna e Direzione Generale, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
nei confronti
AN ZZ, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 5762 del 31 marzo 2025 emessa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio V – Ambito Territoriale di Caltanissetta Enna, con la quale l’Ufficio Scolastico di Palermo ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla I fascia delle Graduatorie Provinciali di supplenza della Provincia di Palermo per la classe di concorso ADAA/ADEE, preavvisando la successiva revoca dell’affidamento dell’incarico di insegnamento;
- per quanto di ragione del provvedimento a prot. n. 43961 del 4 novembre 2024 emesso dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, con cui è stata rigettata l’istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna;
- per quanto di ragione del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel;
- di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compresi i pareri endoprocedimentali anche non conosciuti, ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. CA De AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 26 aprile 2025 e depositato in pari data parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio V - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna ha disposto l’esclusione della ricorrente dalle GPS per le classi di concorso ADAA/ADEE della Provincia di Caltanissetta ed il prodromico decreto di rigetto dell’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna oltre che il parere negativo del Ministero dell’Università e della Ricerca su detto titolo di specializzazione, proponendo avverso tali atti un’unica articolata censura di violazione di legge, eccesso di potere sotto i profili dell’illogicità, ingiustizia manifesta, violazione dei principi recati dalle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato del 2022 e concludendo con istanza cautelare anche monocratica oltre che collegiale e per l’accoglimento del ricorso.
2. Con decreto monocratico del 29 aprile 2024 l’istanza cautelare è stata respinta ed alla camera di consiglio del 19 novembre 2025 l’istanza cautelare è stata rinviata all’udienza pubblica del 21 gennaio 2026, atteso che parte ricorrente stava partecipando al percorso INDIRE.
3. L’Amministrazione ha dichiarato di costituirsi in udienza ed in data 12 dicembre 2025 ha depositato la costituzione in giudizio, unitamente agli altri soggetti sopra indicati. In vista dell’udienza pubblica ha depositato, memoria contestando le censure sul provvedimento di rigetto del titolo su sostegno conseguito in Spagna dalla ricorrente e sulla conseguente esclusione dalle GPS sopra indicata.
4. Pervenuto il ricorso alla pubblica udienza del 21 gennaio 2026 l’avvocato di parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione avendo la stessa ricorrente concluso positivamente la partecipazione ai percorsi INDIRE.
Allo stato va dunque dichiarata l’improcedibilità del giudizio.
Come chiarito, infatti, dalla giurisprudenza univoca, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità del ricorso, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671; Cons. Stato Sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, Sez. V , 21 settembre 2020, n. 5486; Cons. Stato, Sez. V, 2 gennaio 2020, n. 38; Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1278; Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848).
Ritenuto di disporre la compensazione delle spese, considerato il contrasto giurisprudenziale in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER OF, Presidente
CA De AR, Consigliere, Estensore
Marco Arcuri, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA De AR | ER OF |
IL SEGRETARIO