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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/03/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10719/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10719/2022
avente ad oggetto: Ricorso per la separazione giudiziale
promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CHIARA BAGLIONI ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Via Casalis n. 68, TORINO presso il difensore avv. CHIARA BAGLIONI
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCIA Controparte_1 C.F._2
FRANCESCHINI ed elettivamente domiciliato in via Goffredo Casalis n. 59, TORINO, presso il difensore avv. LUCIA FRANCESCHINI
CONVENUTO
nonché in contraddittorio con la minore (C.F. ), con il patrocinio del curatore speciale Persona_1 C.F._3 avv. MAURO VERRUA, elettivamente domiciliata in via Alpignano n. 5, TORINO, presso il curatore speciale avv. MAURO VERRUA
TERZA INTERVENUTA
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 C.F._4
pagina 1 di 8 dell'avv. SIMONTE BERTINO, elettivamente domiciliato in Corso Inghilterra, n. 41, presso il difensore avv. SIMONE BERTINO
TERZO INTERVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 28/2/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da foglio di PC del 31.10.2024 con espressa rinuncia formulata all'udienza del 5 novembre 2024 alla domanda di addebito di separazione
Per parte convenuta
Come da foglio di PC del 5.11.2024
Per la minore
Come da foglio di PC del 4.11.2024
Per il terzo intervenuto
Come da verbale di udienza del 5 novembre 2024
Per il Pubblico Ministero
Nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 civile in ROBASSOMERO in data 20/10/2018.
Dalla loro unione è nata la figlia , a Torino (TO), il 10 gennaio 2020. Per_1
Con ricorso depositato in data 7/6/2022 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito della separazione a carico del marito.
Chiedeva inoltre l'affidamento esclusivo della figlia minore, la fissazione di incontri con il padre secondo modalità prestabilite ed in luogo neutro, l'assegnazione di una somma mensile pari ad € 350,00, da rivalutarsi secondo i parametri ISTAT, a titolo di mantenimento della figlia, l'assegnazione di una somma mensile pari ad € 200,00, da rivalutarsi secondo i parametri ISTAT, a titolo di mantenimento della stessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23/9/2025 si costituiva il convenuto chiedendo la pronuncia di separazione dei coniugi con addebito della separazione a carico della moglie.
Chiedeva inoltre l'affido condiviso della figlia con collocazione principale presso di sé o in Per_1 subordine presso la madre e, in questo caso, la predisposizione di un calendario di incontri con la figlia, la predisposizione di un percorso psicologico e di sostegno in favore di entrambi i genitori, nonché la presa in carico della moglie da parte del CSM. In punto di mantenimento chiedeva di prevedere a suo carico l'obbligo di corresponsione a titolo di mantenimento della figlia di una somma mensile Per_1 pari ad € 200,00, da rivalutarsi secondo i parametri ISTAT oltre le spese straordinaria nella misura della metà.
pagina 2 di 8 Alle udienze del 5.10.22 e del 14.12.2022, il Presidente, fallito il tentativo di conciliazione, sentiva i coniugi e con ordinanza del 27.12.2022 ex artt. 708 e 709 c.p.c.
- affidava la minore ai Servizi Sociali per successiva collocazione presso una famiglia Per_1 affidataria o, in subordine presso una casa-famiglia;
- mandava ai Servizi Sociali la predisposizione di un calendario per gli incontri genitori/figlia secondo le previsioni meglio specificate in ordinanza;
- richiedeva ai Servizi Sociali e di N.P.I. la presa in carico della minore e dei genitori con predisposizione di interventi di monitoraggio e di sostegno a favore della minore;
- nominava quale Curatore speciale della minore l'Avv. Mauro Verrua.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15/3/2023 si costituiva in giudizio il
Curatore speciale nominato nell'interesse dalla minore chiedendo l'integrale conferma delle Per_1 statuizioni assunte con ordinanza presidenziale del 27.12.2022, la presa in carico di entrambi i genitori a carico del territorialmente competente. In via istruttoria, in considerazione della concreta Pt_3 situazione familiare riscontrata, chiedeva la predisposizione di una CTU finalizzata ad una
“approfondita indagine in ambito sia psicologico che psichiatrico al fine di comprendere al meglio quali siano, in concreto, le capacità genitoriali dei signori e e quale sia la forma di Pt_1 CP_1 affido e di collocazione di maggiormente tutelante per la minore”. Per_1
Con ordinanza del 4.04.2023, a scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza del
27.03.2023 il Giudice, a seguito del deposito della relazione dei Servizi Sociali, disponeva che gli incontri madre/figlia e padre/figlia proseguissero in ambiente protetto ed alla presenza del personale educativo secondo le modalità meglio specificate in ordinanza, confermava la presa in carico della minore e dei genitori da parte del Servizio di NPI/psicologia, disponeva la richiesta CTU, nominava i consulenti e formulava i relativi quesiti.
Con successiva ordinanza del 4.05.2023 il Giudice, assegnati ai nominati CTU i termini per la trasmissione della relazione peritale alle parti, e a queste ultime i termini per la formulazione delle eventuali osservazioni, fissava udienza al 26.10.2023 per la disamina della relazione peritale.
Nelle more, con atto di intervento autonomo e di costituzione in giudizio, si costituiva il SI.
fratello adottivo della minore . Controparte_2 Per_1
Successivamente, veniva depositata in giudizio la relazione, datata 23.01.2024, dei Consulenti tecnici con le osservazioni formulate dai periti nominati dalle parti e le relative controdeduzioni dei
Consulenti.
Con ordinanza del 9.02.2024, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
5.02.2024, in considerazione degli esiti dell'espletata CTU, confermava la prosecuzione della già disposta presa in carico della minore e del nucleo da parte dei Servizi Sociali e di NPI con predisposizione di tutti gli interventi necessari in ordine al supporto relativo alle capacità genitoriali paterne e materne.
Su richiesta delle parti assegnava alle stesse i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Con successiva ordinanza del 19.07.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
25.06.2024, codesto Giudice (nelle more divenuto assegnatario del presente fascicolo), presto atto dell'elaborato peritale e delle relazioni dei Servizi Sociali, disponeva la ripresa immediata della relazione costante tra madre e figlia prevedendo un aumento degli incontri settimanali secondo le modalità ritenute adeguate dai Servizi sociali. Inoltre, disponeva che, in caso di proficua prosecuzione del percorso psicoterapeutico nel frattempo intrapreso dalla madre, a partire dall'estate del 2024 la pagina 3 di 8 minore venisse gradualmente reinserita nel nucleo abitativo della madre, fino ad addivenire alla collocazione regolare entro l'inizio della frequentazione della scuola materna. Contemporaneamente, per quanto attiene agli incontri padre/figlia si disponeva nell'immediato la conferma delle modalità di incontro in allora vigenti, destinate ad essere sostituite successivamente al rientro della minore nell'abitazione della madre con incontri settimanali da effettuarsi presso l'abitazione paterna, secondo tempi e modalità ritenuti adeguati dai Servizi sociali. Infine, si disponeva l'immediata attivazione di interventi educativi sia presso il domicilio materno che presso il domicilio paterno e si confermava la presa in carico del nucleo e della minore da parte dei Servizi sociali e di CP_3
A questo punto, in considerazione dell'assenza di istanze istruttorie, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 5 novembre 2024.
Le parti, infine, precisavano come da atti depositati ed il Giudice rimetteva la causa al Collegio concedendo alle stesse i termini ridotti per il deposito delle comparse ex art. 190 c.p.c.
*** §§§§§ ***
Preliminarmente, il Tribunale rigetta tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti perché irrilevanti e superflue alla luce della documentazione in atti. Passando al merito delle domande si osserva quanto segue.
La domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile. La domanda, formulata da entrambe le parti, quindi, viene accolta.
Occorre rilevare in questa sede che alcuna statuizione in punto di addebito della separazione residui in capo al Tribunale.
Difatti sebbene entrambe le parti abbiano formulato, nei rispettivi atti introduttivi, la domanda di separazione con rispettivo addebito, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni entrambe hanno rinunciato alla relativa pronuncia.
Per parte ricorrente si rileva che nonostante nel foglio di precisazione delle conclusioni sia stata effettivamente riproposta la domanda di addebito originariamente formulata nel ricorso introduttivo, all'udienza del 5.11.2024, vi è stata espressa rinuncia in ordine alla relativa domanda. Sul punto può ricordarsi come “è sempre consentito alla parte, che inizialmente abbia chiesto la pronuncia della separazione con addebito all'altra, di mutare sia in primo grado, sia in appello i termini
(quantitativi) della domanda, limitandosi a chiedere successivamente che la separazione sia pronunciata senza addebito, poiché in tal modo non si introduce una domanda diversa che non fosse già contenuta nella domanda originaria, ma si opera soltanto una riduzione di quest'ultima. Da tanto consegue che incorre nel vizio di ultrapetizione, per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., il giudice
d'appello che non tenendo conto della rinuncia reciproca delle parti ad ogni richiesta di addebito della responsabilità della separazione formulata in grado d'appello abbia confermato la sentenza di primo grado di separazione con dichiarazione di addebito ad uno dei coniugi” (cfr. sul punto Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 2614 del 20/04/1985, Rv. 440416 -01).
pagina 4 di 8 Per parte convenuta si rileva che anch'essa ha formulato nella propria comparsa di costituzione e risposta specifica domanda di addebito della separazione a carico della moglie (vedasi sul punto lettera K) delle conclusioni formulare nella comparsa di costituzione) ove, testualmente, si chiedeva di
“Dichiarare che la causa della separazione è da addebitarsi alla moglie, signora in Parte_1 quanto ha violato i doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c.”.
Sennonché nel foglio di precisazione conclusioni in atti, cui la parte si è richiamata all'udienza del 5 novembre 2024, parte convenuta ha espressamente formulato nei seguenti diversi termini la relativa domanda (vedasi sempre la medesima lettera K) delle formulate conclusioni ove, testualmente, si chiedeva “Respingere la domanda di addebito della causa della separazione al SInor ”), CP_1 espungendo dalla domanda formulata l'espressa richiesta di addebito della separazione a carico della moglie. Né, peraltro, la richiesta di addebito originariamente formulata è stata trasfusa in altra parte delle conclusioni formulate in sede di precisazione conclusioni con la conseguenza che detta domanda deve ritenersi rinunciata.
Sul punto si richiama, ad esempio, una recente pronuncia di merito del Tribunale di Lodi, Sez. I,
n. 427 del 21/07/2021 secondo cui “In tema di separazione dei coniugi e domanda di addebito, la parte ricorrente che non abbia riproposto la domanda in sede di precisazione delle conclusioni deve pertanto ritenersi rinunciata”.
Peraltro, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tal fine che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare la domanda”
(Cass., Sez. III, Ordinanza n. 12756 del 09/05/2024, Rv. 670916 – 01). Ebbene in ordine al contegno processuale assunto dalla parte, così come desumibile proprio da quanto riportato nel foglio di precisazione conclusioni nonché nelle conclusionali di replica, appare evidente la rinuncia rispetto alla predetta domanda di addebito. Negli atti di parte depositati in giudizio, infatti le ragioni a sostegno della formulata domanda non vengono più ripercorse nemmeno in minima parte, focalizzandosi l'attenzione esclusivamente in ordine agli aspetti relativi all'affido della minore nonché a quelli Per_1 relativi alla regolamentazione economica tra i coniugi.
Tale contegno unitamente alla già indicata modifica testuale delle conclusioni sul punto inducono a ritenere rinunciata la domanda di addebito anche per parte convenuta.
L'affidamento della figlia
Con riferimento al regime di affidamento della figlia minore il Tribunale, in Per_1 considerazione degli esiti contenuti nell'elaborato peritale, nonché nelle relazioni dei Servizi Sociali acquisite nel corso del giudizio e delle argomentazioni spese dal Curatore speciale della minore, ritiene opportuno, allo stato degli atti, confermare l'attuale regime di affidamento della figlia minore al competente Servizio Sociale con collocamento principale della stessa presso il domicilio materno essendo questo il regime che meglio risponde alle attuali esigenze della minore , avendo Per_1 dimostrato, entrambi i genitori, non trascurabili carenze (sebbene in via di superamento) sotto il profilo delle capacità genitoriali.
In ordine alle conclusioni contenute nell'elaborato peritale si evidenzia come i Consulenti tecnici nominati, anche all'esito delle osservazioni formulate dai consulenti di parte, abbiano pagina 5 di 8 profusamente, dettagliatamente e specificatamente indicato come entrambi i genitori presentino delle oggettive carenze in ordine alle capacità genitoriali che rendono necessario il proseguimento dei rispettivi percorsi attualmente in essere, finalizzati al superamento delle mancanze riscontrate. Carenze che, sebbene in fase di superamento, non consentono allo stato né l'affidamento congiunto (se non altro in considerazione del persistente grave e profondo conflitto genitoriale ancora in essere) né, a maggior ragione l'affidamento esclusivo ad uno dei due genitori.
Quanto alla madre, come emerge dall'ultima relazione dei Servizi sociali, nonostante i recenti positivi sviluppi del rapporto madre/figlia, certamente facilitati dall'attuale collocamento della minore presso il domicilio della stessa, nonché dalla proficua attuazione del percorso terapeutico attivato, la
SI.ra non ha ancora raggiunto quella maturità genitoriale funzionale a “mettere in atto Pt_1 comportamenti consapevoli e facilitanti il rapporto di con la figura paterna”; circostanza, Per_1 questa, che richiede la costante presenza ed intervento di un soggetto terzo ed imparziale funzionale ad evitare e disinnescare eventuali tensioni e conflitti con la figura paterna. Ciò a maggior ragione se si considera che l'attuale collocazione stabile della minore presso la madre, elemento questo che seppur volto a introdurre un elemento di rilevante stabilità e serenità nella vita quotidiana di , Per_1 costituisce, nondimeno un elemento di recente conflittualità tra i genitori.
Quanto al padre invece, pur essendo certamente apprezzabili e positivamente valutabili i miglioramenti posti in essere dal medesimo in ordine al rapporto padre/figlia, continuano a permanere gravi difficoltà relazionali con la minore;
difficoltà che, peraltro, sono in parte riconducibili alle Per_1 attuali condizioni personali del SI. (come dallo stesso evidenziato proprio agli operatori dei CP_1
Servizi). Quanto poi alle recenti criticità emerse negli ultimi incontri padre/figlia si evidenzia che non convincono le argomentazioni spese da parte convenuta circa l'asserito tentativo della madre di isolare la figura paterna. Sul punto si evidenzia che, come evidenziato anche dai Servizi Sociali, tali difficoltà sono in parte riconducibili alla “irregolarità negli incontri del sig. , che durante i colloqui di CP_1 rielaborazione con la scrivente ha ammesso di star attraversando un periodo molto critico sia sul piano personale, emotivo e psicologico, sia sul piano lavorativo… Occorre ricordare che il sig. CP_1
è portatore di una storia personale molto difficile…. La regolarità che in questo senso il SI. CP_1 appare in grado di garantire autonomamente e senza specifiche prescrizioni presenta aspetti fortemente critici”. In ogni caso va evidenziato che proprio grazie all'intervento propositivo posto in essere dai Servizi Sociali le difficoltà riscontrate sono in fase di superamento.
Proprio tali considerazioni inducono a ritenere necessario il mantenimento dell'attuale assetto di affidamento della minore;
specie se si considera che solo la presenza costante dei Servizi Sociali può assicurare, in questa fase, una migliore e proficua gestione del rapporto tra i genitori, come già rilevato, ancora caratterizzato da profondi conflitti irrisolti, a tutto vantaggio della minore . Per_1
Analogamente si conferma la collocazione della minore presso la madre, soluzione che non solo era stata caldamente suggerita già nell'elaborato peritale, ma che, come già evidenziato anche dai
Servizi Sociali, ha positivamente contribuito alla serenità e benessere di . Per_1
Si conferma anche il regime di frequentazione della minore con la figura paterna secondo le modalità attualmente poste in essere dai Servizi Sociali finalizzate ad una graduale e stabile ripresa degli incontri padre/figlia in modo da instaurare un più saldo legame tra i due e finalizzato a superare il momentaneo atteggiamento oppositivo riscontrato in . Per_1
Non luogo a provvedere in ordine alle richieste formulate dal terzo intervenuto SI.
[...] in ordine agli incontri con la sorella minore stante l'attuale Controparte_2 Per_1
pagina 6 di 8 collocazione stabile della piccola presso il domicilio della madre ove il terzo intervenuto risiede Per_1 attualmente.
Il contributo al mantenimento della figlia
Innanzitutto, il Tribunale prende atto che la parte ricorrente ha dichiarato che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti;
mentre sul punto parte convenuta nulla ha evidenziato.
Conseguentemente risulta che nessuno dei due coniugi necessita di un contributo al mantenimento e pertanto sul punto nulla si dispone.
Quanto invece al contributo al mantenimento della minore , parte ricorrente ha richiesto Per_1 un contributo pari ad una somma mensile non inferiore a 350,00 euro, rivalutabili secondo i parametri
ISTAT oltre il 50% elle spese straordinarie.
Parte convenuta ha richiesto che il contributo al mantenimento della minore sia posto a carico del “genitore non collocatario” per una somma mensile non inferiore ad euro 200,00, rivalutabili secondo i parametri ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie previamente concordate tra le parti.
Conseguentemente il contributo al mantenimento della minore deve essere posto a carico del padre, SI. quale genitore non collocatario. CP_1
Con riferimento alla situazione reddituale patrimoniale delle parti si evidenzia che, sulla base della documentazione depositata in giudizio, la parte ricorrente svolge la propria attività lavorativa presso la Cooperativa Frascati con assunzione a tempo indeterminato. Dalle ultime buste paga depositate in giudizio parte ricorrente risulta percepire uno stipendio netto mensile di circa 1500,00 euro. La stessa abita nella casa di famiglia con il padre ed il fratello.
Il SI. , secondo quanto dallo stesso riferito, a partire dal novembre del 2024, svolge CP_1 attività lavorativa subordinata con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Sulla base della documentazione da ultimo prodotta (vedasi nota di deposito del 5.12.2024) non è stato fornito alcun dato specifico in ordine alla retribuzione attualmente in essere. Sono stati invece depositati i modelli
730 2022, 2023, 2024 dai quali risulta la retribuzione annua lorda da lavoro dipendente, rispettivamente, di euro 23.332,00, 18.255,00 e 21.828,00.
Pertanto, considerata la situazione economica delle parti, l'età del minore e nonché il tempo effettivamente trascorso dalla piccola con i genitori si ritiene congruo quantificare in 300,00 Per_1 euro il contributo mensile che il SI. deve pagare alla SI. a titolo di contributo CP_1 Pt_1 ordinario per il mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo del
Tribunale di Torino
Le spese di CTU già liquidate con separato decreto collegiale del 28/2/2025 sono definitivamente poste a carico solidale delle parti, trattandosi di accertamento svolto nel superiore interesse della prole.
Le spese processuali sono compensate, essendo le parti entrambe soccombenti con riferimento alle domande di affidamento della minore e con riferimento al quantun del contributo a favore della figlia.
Le spese del curatore devono porsi a carico solidale delle parti, trattandosi di decisione assunta nell'interesse della prole minorenne e tenuto conto dell'esito della stessa (con la precisazione che al curatore speciale non viene liquidata la fase istruttoria -neppure richiesta - non avendo depositato memorie né istanze istruttorie.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. Dispone l'affidamento della figlia minore al competente Servizio Sociale per la durata di mesi Per_1
24, assegnando ai Servizi sociali il potere di assumere le decisioni di maggiore interesse che riguardano la minore (le decisioni relative alla salute, alle scelte scolastiche, educative-ricreative) che dovranno essere assunte coinvolgendo anche i genitori) e confermando la residenza presso la madre;
Dispone che ogni 4 mesi il Servizio sociale riferisca - con relazioni periodiche di aggiornamento - al
Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta;
Conferma il vigente regime di frequentazione del padre con la minore , demandando ai Servizi Per_1
Sociali, sulla base dell'evoluzione del quadro complessivo, ogni modifica che eventualmente si renderà necessaria, prevedendo altresì una progressiva liberalizzazione degli incontri padre-figlia;
Dispone che il SI. versi alla SI.ra un contributo al mantenimento per la figlia minore CP_1 Pt_1
pari ad euro 300,00 entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, Per_1 oltre al pagamento del 50% di tutte le altre spese straordinarie, mediche e scolastiche necessarie per il minore così come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15 marzo 2016.
Conferma la presa in carico del nucleo da parte di tutti i Servizi incaricati finché necessario nell'interesse della figlia minore.
Conferma la prosecuzione dei percorsi terapeutici e di sostegno alla genitorialità da parte dei Servizi competenti per entrambi i genitori.
Dispone che le spese di CTU, già liquidate con separato decreto collegiale di liquidazione del
18/2/2025, siano poste definitivamente a carico solidale delle parti.
Dichiara tenuti e condanna e a rifondere, in solido fra Parte_1 Controparte_1 loro, in favore del curatore speciale, le spese di lite che si liquidano in € 2.970,00, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA ed IVA se dovuta, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dell'Erario.
Spese processuali compensate.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi incaricati per quanto di competenza.
Minuta redatta dal MOT dott. Paolo Roffinella.
Così deciso in Torino in data 18/2/2025
Il Giudice Estensore - Relatore
Dott.ssa Serafina Aceto
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10719/2022
avente ad oggetto: Ricorso per la separazione giudiziale
promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CHIARA BAGLIONI ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Via Casalis n. 68, TORINO presso il difensore avv. CHIARA BAGLIONI
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCIA Controparte_1 C.F._2
FRANCESCHINI ed elettivamente domiciliato in via Goffredo Casalis n. 59, TORINO, presso il difensore avv. LUCIA FRANCESCHINI
CONVENUTO
nonché in contraddittorio con la minore (C.F. ), con il patrocinio del curatore speciale Persona_1 C.F._3 avv. MAURO VERRUA, elettivamente domiciliata in via Alpignano n. 5, TORINO, presso il curatore speciale avv. MAURO VERRUA
TERZA INTERVENUTA
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 C.F._4
pagina 1 di 8 dell'avv. SIMONTE BERTINO, elettivamente domiciliato in Corso Inghilterra, n. 41, presso il difensore avv. SIMONE BERTINO
TERZO INTERVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 28/2/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da foglio di PC del 31.10.2024 con espressa rinuncia formulata all'udienza del 5 novembre 2024 alla domanda di addebito di separazione
Per parte convenuta
Come da foglio di PC del 5.11.2024
Per la minore
Come da foglio di PC del 4.11.2024
Per il terzo intervenuto
Come da verbale di udienza del 5 novembre 2024
Per il Pubblico Ministero
Nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 civile in ROBASSOMERO in data 20/10/2018.
Dalla loro unione è nata la figlia , a Torino (TO), il 10 gennaio 2020. Per_1
Con ricorso depositato in data 7/6/2022 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito della separazione a carico del marito.
Chiedeva inoltre l'affidamento esclusivo della figlia minore, la fissazione di incontri con il padre secondo modalità prestabilite ed in luogo neutro, l'assegnazione di una somma mensile pari ad € 350,00, da rivalutarsi secondo i parametri ISTAT, a titolo di mantenimento della figlia, l'assegnazione di una somma mensile pari ad € 200,00, da rivalutarsi secondo i parametri ISTAT, a titolo di mantenimento della stessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23/9/2025 si costituiva il convenuto chiedendo la pronuncia di separazione dei coniugi con addebito della separazione a carico della moglie.
Chiedeva inoltre l'affido condiviso della figlia con collocazione principale presso di sé o in Per_1 subordine presso la madre e, in questo caso, la predisposizione di un calendario di incontri con la figlia, la predisposizione di un percorso psicologico e di sostegno in favore di entrambi i genitori, nonché la presa in carico della moglie da parte del CSM. In punto di mantenimento chiedeva di prevedere a suo carico l'obbligo di corresponsione a titolo di mantenimento della figlia di una somma mensile Per_1 pari ad € 200,00, da rivalutarsi secondo i parametri ISTAT oltre le spese straordinaria nella misura della metà.
pagina 2 di 8 Alle udienze del 5.10.22 e del 14.12.2022, il Presidente, fallito il tentativo di conciliazione, sentiva i coniugi e con ordinanza del 27.12.2022 ex artt. 708 e 709 c.p.c.
- affidava la minore ai Servizi Sociali per successiva collocazione presso una famiglia Per_1 affidataria o, in subordine presso una casa-famiglia;
- mandava ai Servizi Sociali la predisposizione di un calendario per gli incontri genitori/figlia secondo le previsioni meglio specificate in ordinanza;
- richiedeva ai Servizi Sociali e di N.P.I. la presa in carico della minore e dei genitori con predisposizione di interventi di monitoraggio e di sostegno a favore della minore;
- nominava quale Curatore speciale della minore l'Avv. Mauro Verrua.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15/3/2023 si costituiva in giudizio il
Curatore speciale nominato nell'interesse dalla minore chiedendo l'integrale conferma delle Per_1 statuizioni assunte con ordinanza presidenziale del 27.12.2022, la presa in carico di entrambi i genitori a carico del territorialmente competente. In via istruttoria, in considerazione della concreta Pt_3 situazione familiare riscontrata, chiedeva la predisposizione di una CTU finalizzata ad una
“approfondita indagine in ambito sia psicologico che psichiatrico al fine di comprendere al meglio quali siano, in concreto, le capacità genitoriali dei signori e e quale sia la forma di Pt_1 CP_1 affido e di collocazione di maggiormente tutelante per la minore”. Per_1
Con ordinanza del 4.04.2023, a scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza del
27.03.2023 il Giudice, a seguito del deposito della relazione dei Servizi Sociali, disponeva che gli incontri madre/figlia e padre/figlia proseguissero in ambiente protetto ed alla presenza del personale educativo secondo le modalità meglio specificate in ordinanza, confermava la presa in carico della minore e dei genitori da parte del Servizio di NPI/psicologia, disponeva la richiesta CTU, nominava i consulenti e formulava i relativi quesiti.
Con successiva ordinanza del 4.05.2023 il Giudice, assegnati ai nominati CTU i termini per la trasmissione della relazione peritale alle parti, e a queste ultime i termini per la formulazione delle eventuali osservazioni, fissava udienza al 26.10.2023 per la disamina della relazione peritale.
Nelle more, con atto di intervento autonomo e di costituzione in giudizio, si costituiva il SI.
fratello adottivo della minore . Controparte_2 Per_1
Successivamente, veniva depositata in giudizio la relazione, datata 23.01.2024, dei Consulenti tecnici con le osservazioni formulate dai periti nominati dalle parti e le relative controdeduzioni dei
Consulenti.
Con ordinanza del 9.02.2024, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
5.02.2024, in considerazione degli esiti dell'espletata CTU, confermava la prosecuzione della già disposta presa in carico della minore e del nucleo da parte dei Servizi Sociali e di NPI con predisposizione di tutti gli interventi necessari in ordine al supporto relativo alle capacità genitoriali paterne e materne.
Su richiesta delle parti assegnava alle stesse i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Con successiva ordinanza del 19.07.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
25.06.2024, codesto Giudice (nelle more divenuto assegnatario del presente fascicolo), presto atto dell'elaborato peritale e delle relazioni dei Servizi Sociali, disponeva la ripresa immediata della relazione costante tra madre e figlia prevedendo un aumento degli incontri settimanali secondo le modalità ritenute adeguate dai Servizi sociali. Inoltre, disponeva che, in caso di proficua prosecuzione del percorso psicoterapeutico nel frattempo intrapreso dalla madre, a partire dall'estate del 2024 la pagina 3 di 8 minore venisse gradualmente reinserita nel nucleo abitativo della madre, fino ad addivenire alla collocazione regolare entro l'inizio della frequentazione della scuola materna. Contemporaneamente, per quanto attiene agli incontri padre/figlia si disponeva nell'immediato la conferma delle modalità di incontro in allora vigenti, destinate ad essere sostituite successivamente al rientro della minore nell'abitazione della madre con incontri settimanali da effettuarsi presso l'abitazione paterna, secondo tempi e modalità ritenuti adeguati dai Servizi sociali. Infine, si disponeva l'immediata attivazione di interventi educativi sia presso il domicilio materno che presso il domicilio paterno e si confermava la presa in carico del nucleo e della minore da parte dei Servizi sociali e di CP_3
A questo punto, in considerazione dell'assenza di istanze istruttorie, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 5 novembre 2024.
Le parti, infine, precisavano come da atti depositati ed il Giudice rimetteva la causa al Collegio concedendo alle stesse i termini ridotti per il deposito delle comparse ex art. 190 c.p.c.
*** §§§§§ ***
Preliminarmente, il Tribunale rigetta tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti perché irrilevanti e superflue alla luce della documentazione in atti. Passando al merito delle domande si osserva quanto segue.
La domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile. La domanda, formulata da entrambe le parti, quindi, viene accolta.
Occorre rilevare in questa sede che alcuna statuizione in punto di addebito della separazione residui in capo al Tribunale.
Difatti sebbene entrambe le parti abbiano formulato, nei rispettivi atti introduttivi, la domanda di separazione con rispettivo addebito, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni entrambe hanno rinunciato alla relativa pronuncia.
Per parte ricorrente si rileva che nonostante nel foglio di precisazione delle conclusioni sia stata effettivamente riproposta la domanda di addebito originariamente formulata nel ricorso introduttivo, all'udienza del 5.11.2024, vi è stata espressa rinuncia in ordine alla relativa domanda. Sul punto può ricordarsi come “è sempre consentito alla parte, che inizialmente abbia chiesto la pronuncia della separazione con addebito all'altra, di mutare sia in primo grado, sia in appello i termini
(quantitativi) della domanda, limitandosi a chiedere successivamente che la separazione sia pronunciata senza addebito, poiché in tal modo non si introduce una domanda diversa che non fosse già contenuta nella domanda originaria, ma si opera soltanto una riduzione di quest'ultima. Da tanto consegue che incorre nel vizio di ultrapetizione, per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., il giudice
d'appello che non tenendo conto della rinuncia reciproca delle parti ad ogni richiesta di addebito della responsabilità della separazione formulata in grado d'appello abbia confermato la sentenza di primo grado di separazione con dichiarazione di addebito ad uno dei coniugi” (cfr. sul punto Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 2614 del 20/04/1985, Rv. 440416 -01).
pagina 4 di 8 Per parte convenuta si rileva che anch'essa ha formulato nella propria comparsa di costituzione e risposta specifica domanda di addebito della separazione a carico della moglie (vedasi sul punto lettera K) delle conclusioni formulare nella comparsa di costituzione) ove, testualmente, si chiedeva di
“Dichiarare che la causa della separazione è da addebitarsi alla moglie, signora in Parte_1 quanto ha violato i doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c.”.
Sennonché nel foglio di precisazione conclusioni in atti, cui la parte si è richiamata all'udienza del 5 novembre 2024, parte convenuta ha espressamente formulato nei seguenti diversi termini la relativa domanda (vedasi sempre la medesima lettera K) delle formulate conclusioni ove, testualmente, si chiedeva “Respingere la domanda di addebito della causa della separazione al SInor ”), CP_1 espungendo dalla domanda formulata l'espressa richiesta di addebito della separazione a carico della moglie. Né, peraltro, la richiesta di addebito originariamente formulata è stata trasfusa in altra parte delle conclusioni formulate in sede di precisazione conclusioni con la conseguenza che detta domanda deve ritenersi rinunciata.
Sul punto si richiama, ad esempio, una recente pronuncia di merito del Tribunale di Lodi, Sez. I,
n. 427 del 21/07/2021 secondo cui “In tema di separazione dei coniugi e domanda di addebito, la parte ricorrente che non abbia riproposto la domanda in sede di precisazione delle conclusioni deve pertanto ritenersi rinunciata”.
Peraltro, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tal fine che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare la domanda”
(Cass., Sez. III, Ordinanza n. 12756 del 09/05/2024, Rv. 670916 – 01). Ebbene in ordine al contegno processuale assunto dalla parte, così come desumibile proprio da quanto riportato nel foglio di precisazione conclusioni nonché nelle conclusionali di replica, appare evidente la rinuncia rispetto alla predetta domanda di addebito. Negli atti di parte depositati in giudizio, infatti le ragioni a sostegno della formulata domanda non vengono più ripercorse nemmeno in minima parte, focalizzandosi l'attenzione esclusivamente in ordine agli aspetti relativi all'affido della minore nonché a quelli Per_1 relativi alla regolamentazione economica tra i coniugi.
Tale contegno unitamente alla già indicata modifica testuale delle conclusioni sul punto inducono a ritenere rinunciata la domanda di addebito anche per parte convenuta.
L'affidamento della figlia
Con riferimento al regime di affidamento della figlia minore il Tribunale, in Per_1 considerazione degli esiti contenuti nell'elaborato peritale, nonché nelle relazioni dei Servizi Sociali acquisite nel corso del giudizio e delle argomentazioni spese dal Curatore speciale della minore, ritiene opportuno, allo stato degli atti, confermare l'attuale regime di affidamento della figlia minore al competente Servizio Sociale con collocamento principale della stessa presso il domicilio materno essendo questo il regime che meglio risponde alle attuali esigenze della minore , avendo Per_1 dimostrato, entrambi i genitori, non trascurabili carenze (sebbene in via di superamento) sotto il profilo delle capacità genitoriali.
In ordine alle conclusioni contenute nell'elaborato peritale si evidenzia come i Consulenti tecnici nominati, anche all'esito delle osservazioni formulate dai consulenti di parte, abbiano pagina 5 di 8 profusamente, dettagliatamente e specificatamente indicato come entrambi i genitori presentino delle oggettive carenze in ordine alle capacità genitoriali che rendono necessario il proseguimento dei rispettivi percorsi attualmente in essere, finalizzati al superamento delle mancanze riscontrate. Carenze che, sebbene in fase di superamento, non consentono allo stato né l'affidamento congiunto (se non altro in considerazione del persistente grave e profondo conflitto genitoriale ancora in essere) né, a maggior ragione l'affidamento esclusivo ad uno dei due genitori.
Quanto alla madre, come emerge dall'ultima relazione dei Servizi sociali, nonostante i recenti positivi sviluppi del rapporto madre/figlia, certamente facilitati dall'attuale collocamento della minore presso il domicilio della stessa, nonché dalla proficua attuazione del percorso terapeutico attivato, la
SI.ra non ha ancora raggiunto quella maturità genitoriale funzionale a “mettere in atto Pt_1 comportamenti consapevoli e facilitanti il rapporto di con la figura paterna”; circostanza, Per_1 questa, che richiede la costante presenza ed intervento di un soggetto terzo ed imparziale funzionale ad evitare e disinnescare eventuali tensioni e conflitti con la figura paterna. Ciò a maggior ragione se si considera che l'attuale collocazione stabile della minore presso la madre, elemento questo che seppur volto a introdurre un elemento di rilevante stabilità e serenità nella vita quotidiana di , Per_1 costituisce, nondimeno un elemento di recente conflittualità tra i genitori.
Quanto al padre invece, pur essendo certamente apprezzabili e positivamente valutabili i miglioramenti posti in essere dal medesimo in ordine al rapporto padre/figlia, continuano a permanere gravi difficoltà relazionali con la minore;
difficoltà che, peraltro, sono in parte riconducibili alle Per_1 attuali condizioni personali del SI. (come dallo stesso evidenziato proprio agli operatori dei CP_1
Servizi). Quanto poi alle recenti criticità emerse negli ultimi incontri padre/figlia si evidenzia che non convincono le argomentazioni spese da parte convenuta circa l'asserito tentativo della madre di isolare la figura paterna. Sul punto si evidenzia che, come evidenziato anche dai Servizi Sociali, tali difficoltà sono in parte riconducibili alla “irregolarità negli incontri del sig. , che durante i colloqui di CP_1 rielaborazione con la scrivente ha ammesso di star attraversando un periodo molto critico sia sul piano personale, emotivo e psicologico, sia sul piano lavorativo… Occorre ricordare che il sig. CP_1
è portatore di una storia personale molto difficile…. La regolarità che in questo senso il SI. CP_1 appare in grado di garantire autonomamente e senza specifiche prescrizioni presenta aspetti fortemente critici”. In ogni caso va evidenziato che proprio grazie all'intervento propositivo posto in essere dai Servizi Sociali le difficoltà riscontrate sono in fase di superamento.
Proprio tali considerazioni inducono a ritenere necessario il mantenimento dell'attuale assetto di affidamento della minore;
specie se si considera che solo la presenza costante dei Servizi Sociali può assicurare, in questa fase, una migliore e proficua gestione del rapporto tra i genitori, come già rilevato, ancora caratterizzato da profondi conflitti irrisolti, a tutto vantaggio della minore . Per_1
Analogamente si conferma la collocazione della minore presso la madre, soluzione che non solo era stata caldamente suggerita già nell'elaborato peritale, ma che, come già evidenziato anche dai
Servizi Sociali, ha positivamente contribuito alla serenità e benessere di . Per_1
Si conferma anche il regime di frequentazione della minore con la figura paterna secondo le modalità attualmente poste in essere dai Servizi Sociali finalizzate ad una graduale e stabile ripresa degli incontri padre/figlia in modo da instaurare un più saldo legame tra i due e finalizzato a superare il momentaneo atteggiamento oppositivo riscontrato in . Per_1
Non luogo a provvedere in ordine alle richieste formulate dal terzo intervenuto SI.
[...] in ordine agli incontri con la sorella minore stante l'attuale Controparte_2 Per_1
pagina 6 di 8 collocazione stabile della piccola presso il domicilio della madre ove il terzo intervenuto risiede Per_1 attualmente.
Il contributo al mantenimento della figlia
Innanzitutto, il Tribunale prende atto che la parte ricorrente ha dichiarato che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti;
mentre sul punto parte convenuta nulla ha evidenziato.
Conseguentemente risulta che nessuno dei due coniugi necessita di un contributo al mantenimento e pertanto sul punto nulla si dispone.
Quanto invece al contributo al mantenimento della minore , parte ricorrente ha richiesto Per_1 un contributo pari ad una somma mensile non inferiore a 350,00 euro, rivalutabili secondo i parametri
ISTAT oltre il 50% elle spese straordinarie.
Parte convenuta ha richiesto che il contributo al mantenimento della minore sia posto a carico del “genitore non collocatario” per una somma mensile non inferiore ad euro 200,00, rivalutabili secondo i parametri ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie previamente concordate tra le parti.
Conseguentemente il contributo al mantenimento della minore deve essere posto a carico del padre, SI. quale genitore non collocatario. CP_1
Con riferimento alla situazione reddituale patrimoniale delle parti si evidenzia che, sulla base della documentazione depositata in giudizio, la parte ricorrente svolge la propria attività lavorativa presso la Cooperativa Frascati con assunzione a tempo indeterminato. Dalle ultime buste paga depositate in giudizio parte ricorrente risulta percepire uno stipendio netto mensile di circa 1500,00 euro. La stessa abita nella casa di famiglia con il padre ed il fratello.
Il SI. , secondo quanto dallo stesso riferito, a partire dal novembre del 2024, svolge CP_1 attività lavorativa subordinata con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Sulla base della documentazione da ultimo prodotta (vedasi nota di deposito del 5.12.2024) non è stato fornito alcun dato specifico in ordine alla retribuzione attualmente in essere. Sono stati invece depositati i modelli
730 2022, 2023, 2024 dai quali risulta la retribuzione annua lorda da lavoro dipendente, rispettivamente, di euro 23.332,00, 18.255,00 e 21.828,00.
Pertanto, considerata la situazione economica delle parti, l'età del minore e nonché il tempo effettivamente trascorso dalla piccola con i genitori si ritiene congruo quantificare in 300,00 Per_1 euro il contributo mensile che il SI. deve pagare alla SI. a titolo di contributo CP_1 Pt_1 ordinario per il mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo del
Tribunale di Torino
Le spese di CTU già liquidate con separato decreto collegiale del 28/2/2025 sono definitivamente poste a carico solidale delle parti, trattandosi di accertamento svolto nel superiore interesse della prole.
Le spese processuali sono compensate, essendo le parti entrambe soccombenti con riferimento alle domande di affidamento della minore e con riferimento al quantun del contributo a favore della figlia.
Le spese del curatore devono porsi a carico solidale delle parti, trattandosi di decisione assunta nell'interesse della prole minorenne e tenuto conto dell'esito della stessa (con la precisazione che al curatore speciale non viene liquidata la fase istruttoria -neppure richiesta - non avendo depositato memorie né istanze istruttorie.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. Dispone l'affidamento della figlia minore al competente Servizio Sociale per la durata di mesi Per_1
24, assegnando ai Servizi sociali il potere di assumere le decisioni di maggiore interesse che riguardano la minore (le decisioni relative alla salute, alle scelte scolastiche, educative-ricreative) che dovranno essere assunte coinvolgendo anche i genitori) e confermando la residenza presso la madre;
Dispone che ogni 4 mesi il Servizio sociale riferisca - con relazioni periodiche di aggiornamento - al
Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta;
Conferma il vigente regime di frequentazione del padre con la minore , demandando ai Servizi Per_1
Sociali, sulla base dell'evoluzione del quadro complessivo, ogni modifica che eventualmente si renderà necessaria, prevedendo altresì una progressiva liberalizzazione degli incontri padre-figlia;
Dispone che il SI. versi alla SI.ra un contributo al mantenimento per la figlia minore CP_1 Pt_1
pari ad euro 300,00 entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, Per_1 oltre al pagamento del 50% di tutte le altre spese straordinarie, mediche e scolastiche necessarie per il minore così come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15 marzo 2016.
Conferma la presa in carico del nucleo da parte di tutti i Servizi incaricati finché necessario nell'interesse della figlia minore.
Conferma la prosecuzione dei percorsi terapeutici e di sostegno alla genitorialità da parte dei Servizi competenti per entrambi i genitori.
Dispone che le spese di CTU, già liquidate con separato decreto collegiale di liquidazione del
18/2/2025, siano poste definitivamente a carico solidale delle parti.
Dichiara tenuti e condanna e a rifondere, in solido fra Parte_1 Controparte_1 loro, in favore del curatore speciale, le spese di lite che si liquidano in € 2.970,00, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA ed IVA se dovuta, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dell'Erario.
Spese processuali compensate.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi incaricati per quanto di competenza.
Minuta redatta dal MOT dott. Paolo Roffinella.
Così deciso in Torino in data 18/2/2025
Il Giudice Estensore - Relatore
Dott.ssa Serafina Aceto
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
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