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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 03/11/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott. ssa Monica SGARRO - Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE - Consigliere ausiliario- ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 223 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 1645/2921(RG n.3764/18) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di iscrizione elenchi anagrafici agricoli, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. V. ROMEO
- Appellante - contro
, in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappr.e difeso dall'avv. A. ANDRIULLI, F. CERTOMA', A. BRANCACCIO
-Appellata-
OGGETTO: “Diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici lavoratori agricoli dipendenti”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 2/7/2021 l'istante in epigrafe indicata ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro, ha rigettato la sua domanda di accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2008 per 155 giornate e alla percezione delle conseguenti prestazioni previdenziali, a seguito di CP_ cancellazione e disconoscimento delle giornate lavorative in agricoltura da parte dell' riconoscendolo decaduto dal far valere il relativo diritto. Ha assunto l'istante l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto decaduto l'istante sulla base di una pubblicazione CP_ sull'elenco in variazione dell'ultimo trimestre 2012, senza pretendere dall' la prova di tale CP_ pubblicazione, non avendo l' depositato copia dello stesso elenco. Ha contestato poi la validità della notifica della variazione effettuata dall'Istituto con modalità telematiche nonostante la variazione si riferisse ad un periodo antecedente all'entrata in vigore della legge 111/2011 di conversione del DL 98/2011 art 38, che aveva introdotto l'obbligo di pubblicazione telematica degli elenchi anagrafici e delle relative variazioni per le giornate effettuate dopo il 31/12/2010. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e il riconoscimento del suo diritto alla iscrizione nei suddetti elenchi. CP_ L' si è riportato alle motivazioni della sentenza impugnata chiedendo il rigetto dell'appello, rilevando la pubblicità degli elenchi di variazione e la presunzione legale di conoscenza.
L'appello è infondato. L'art 38, 6° comma, DL 98/2011 ha inserito l'art 12 bis al RD 1949/1940, prevedendo, per le giornate svolte in agricoltura dopo il 31/12/2010, che gli elenchi nominativi CP_ formati dall' sulla base delle denunce dei datori di lavoro siano notificati ai lavoratori mediante CP_ pubblicazione telematica sul sito internet dell' entro il mese di marzo dell'anno successivo.
Essa ha eliminato dunque la pubblicazione trimestrale degli elenchi, prevedendone una sola annuale, che deve avvenire non più nell'albo del ma in via telematica, con funzione di CP_3 notifica e presunzione legale di conoscenza da parte di tutti gli interessati. Lo stesso art 38 al comma settimo ha previsto che dalla data di entrata in vigore della legge(6/7/2011) sono soppressi gli elenchi di cui all'art 9 quinquies dl 510/96 conv. in legge 608/95, per cui l'unica modalità di pubblicazione delle giornate ed anche di eventuali variazioni(disconoscimenti e cancellazioni) avvenute dopo la pubblicazione dell'elenco annuale è quella telematica sul sito internet dell'Istituto.
Ebbene, la dizione della norma in ultimo citata(comma 7)volutamente generica e onnicomprensiva non consente un altro tipo di interpretazione rispetto a quella fornita dal giudice di primo grado, nel senso che la norma prevede che qualsiasi riconoscimento o disconoscimento di giornate successivo alla pubblicazione dell'elenco annuale vada fatta, dopo la soppressione degli elenchi cartacei(ossia dal 6/7/2011), in via telematica. Peraltro la norma non ha previsto alcuna deroga per le giornate effettuate prima del 31/12/2010 e dunque è corretto, anche per una questione di certezza nei rapporti giuridici e nell'applicazione della legge, che qualsiasi variazione intervenuta successivamente al
6/7/2011, sia che riguardi giornate pubblicate sin dall'inizio in via telematica, perché espletate dopo il 31/12/2010, sia pubblicate sugli albi cartacei soppressi perché espletate in epoca precedente al
31/12/2010, venga notificata con modalità telematiche.
Tale interpretazione ha trovato conferma nella sua legittimità nella sentenza della Corte
Costituzionale n. 45/2021 pubblicata in gazzetta Ufficiale 24/03/2021 n. 12, nella quale la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
(Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le CP_2 modalità telematiche”. Ciò sottolineando che il legislatore ha rimesso legittimamente ad un atto CP_ amministrativo dell' la composizione degli interessi coinvolti, in funzione del nuovo strumento tecnologico individuato, contemperando in modo equilibrato le diverse esigenze: da un lato, la necessità di assicurare efficienza e speditezza dell'attività della pubblica amministrazione, che è la ragione ispiratrice della disposizione sospettata di illegittimità costituzionale, dall'altro, la garanzia di un'adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile da parte del lavoratore interessato, assicurando tempi ragionevoli per poter acquisirne la conoscenza tramite la visione del sito istituzionale. E ciò tenendo anche conto che tali provvedimenti incidono su diritti relativi a prestazioni previdenziali e, dunque, su situazioni giuridiche soggettive di rilievo costituzionale (art. 38 Cost.), connotate da alta sensibilità sociale”.
E dunque la ricorrente avrebbe dovuto impugnare la variazione, pubblicata sul terzo elenco nominativo trimestrale 2012 dal 15.12.2012 al 11.1.2013, entro 120 giorni dalla scadenza del termine per proporre ricorso amministrativo o, dall'esaurimento del procedimento amministrativo ipotizzando la proposizione di un ricorso tempestivo(30 giorni più novanta ai sensi dell'art 11, primo comma dlvo 375/93 per presentare il ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola, 30 giorni più novanta ai sensi dell'art 11, secondo comma, d.lvo 375/93 per presentare CP_ ricorso alla commissione centrale , ossia entro l'11/1/2014. Risulta tardivo dunque il ricorso giudizio proposto nel 2018. CP_ La appellante prova a giustificarsi addebitando all' di non avere depositato in giudizio la copia dell'elenco telematico di variazione del 2012, ma a prescindere dall'allegazione della copia in giudizio, non può negare l'esistenza del fatto storico, che risulta telematicamente e fonda una presunzione legale di conoscenza per tutti gli interessati, rivestendo la pubblicazione valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati. Non si tratta infatti di documentare un atto privato CP_ dell' ma trattasi di un fatto che risulta pubblicato su un albo consultabile in ogni momento sul sito internet dell'Istituto. Non poteva limitarsi dunque l'appellante a contestare la mancata produzione in giudizio della copia dell'albo, perché la cancellazione è un dato pubblico che si da per conosciuto, a prescindere dal fatto che ella ne abbia preso visione. L'appello va rigettato. La condizione reddituale dell'appellante giustifica l'esonero dalla condanna al pagamento delle spese del giudizio, ai sensi dell'art 152 disp.att.c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Taranto, 22/10/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott. ssa M. Sgarro