Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5058 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 16379/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difen- sori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 16379/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. DE ANGELIS ANTONIO (c.f.: dal quale è rappresentato e C.F._2
difeso in virtù di procura in atti.
- Attore
E
, in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. LUONGO MA- Controparte_1
RIA FILOMENA (c.f.: . C.F._3
- Convenuto
OGGETTO: Opposizione ad ingiunzione fiscale.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il dott. ha inteso proporre opposizione avverso l'ingiunzione di pa- Parte_1
gamento prot. N. 12820/81/Reg Ing del 7.10.2021 emessa dalla e Controparte_1
notificata il 19 ottobre 2021, (intimata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del R.D. del 14 aprile 1910 n. 639) con cui veniva richiesto il pagamento della somma di € 10.797,95, quale debito restitutorio avente ad oggetto le somme percepite dal ricorrente a titolo di trattamento accessorio, erogate, per il periodo 2009 – 2019, ai sensi dell'art. 2 della
L.R.C. n. 20/2002.
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• dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 146/2019, con cui è stata dichiarata
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. n. 20/2002, nella parte CP_1
in cui sostituisce il comma 2 dell'art. 58 della legge reg. n. 10 del 2001; e CP_1
dell'art. 1, comma 1, della lege reg. Campania n. 25 del 2003, nella parte in cui aggiunge il comma 4 al citato art. 58”;
• dalla decisione resa dalla Corte dei Conti della – Sez. Controllo Controparte_1
n. 172 del 30.07.2019, con la quale il Giudice contabile, preso atto della succitata decisone del Giudice delle Leggi, non ha parificato, limitatamente al rendiconto 2016, le poste passive inerenti i trasferimenti al Consiglio regionale in relazione alle somme previste dalle previsioni normative dichiarate incostituzionali.
L'opponente, dopo aver ricostruito le vicende afferenti al comando presso gli organi del Consiglio Regionale della Campania con decorrenza 01 novembre 2011, ha dedotto di aver prestato le nuove mansioni di cui al nuovo incarico, senza limitazioni di orario, ponendo in essere attività lavorativa di gran lunga maggiori (sia dal punto di vista
“qualitativo” che “quantitativo”) rispetto a quelle svolte presso il ove CP_2
prestava servizio.
L'opponente ha preliminarmente contestato l'errata quantificazione dell'importo richiesto.
Si legge in citazione che “la somma corrispostagli a titolo di compenso per l'attività svolta dall' opposto (per i motivi tutti evidenziati in atti), è notevolmente inferiore a quella riportata nel presente procedimento monitorio. Sul punto è sufficiente evidenziare che dalle buste paga relative al periodo di causa oggetto di giudizio, si desume agevol- mente che gli importi ricevuti quali “compensi accessori” (non è dato neanche avere contezza se con tale voce si intenda comprendere quelli oggetti del procedimento di ingiunzione) è pari ad €. 13.865,35 al lordo delle ritenute di legge, motivo per il quale è dimostrato “per tabulas” la errata quantificazione della pretesa” .
Ha, poi, formulato i seguenti motivi di doglianza:
a) violazione degli artt. 2 e 3 del R.D. 639/1910 non sussistendo i presupposti norma- tivi per l'utilizzo dell'ingiunzione fiscale;
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b) inammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento, stante il difetto di resi- dualità, ben potendo l'amministrazione avvalersi dell'azione di ripetizione dell'indebito;
c) difetto di prova del credito ingiunto, atteso che a corredo dell'ingiunzione fiscale non era stata allegata documentazione comprovante il credito;
d) insussistenza di un “indebito” arricchimento alla luce dell'attività lavorativa presta- ta, secondo le caratteristiche descritte in ricorso;
e) prescrizione quinquennale ed, in subordine, decennale del credito azionato, do- vendo individuarsi nell'opposta ingiunzione il primo atto interruttivo (notifica avvenuta il 19.10.2021
Si è costituita la contestando la fondatezza dell'opposizione, anche alla luce CP_1
dell'ulteriore documentazione prodotta.
All'esito dei chiarimenti richiesti con decreto del 4 marzo 2025, la causa è stata rinvia- ta alla data del 15 maggio 2025 per la decisione a norma dell'art.281 sexies c.p.c., disponendosi la sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c..
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1§ Eccezione di prescrizione.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente.
L'assunto relativo all'operatività del termine di prescrizione quinquennale non è con- divisibile, atteso che l'art. 2948 c.c., che costituisce norma a fattispecie esclusiva, non può trovare applicazione a casi non espressamente ivi indicati, vale a dire il mancato pagamento della retribuzione al dipendente;
in particolare non può trovare applicazione per l'ipotesi di ripetizione di somme che a questo siano state illegittimamente corrispo- ste.
In materia di ripetizione dell'indebito oggettivo, invero, vale la prescrizione decenna- le, in virtù del combinato disposto degli artt. 2033 e 2946 c.c..
Sul punto possono richiamarsi i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa
(Tar Roma, sez. II, 02 settembre 2015, n. 10998 e Tar Catania, sez. II, 3 marzo 2014, n.
685) e dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “l'azione di ripetizione di indebito, per la restituzione di somme corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione, è
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soggetta comunque alla ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., perché nell'indebito la periodicità è frutto delle eroga- zioni, poi risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicchè il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l'indebita erogazione, diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita "ex ante" e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali” (in tal senso Cass. Sez. L
- , Sentenza n. 28436 del 05/11/2019).
Sul punto va, anche, condiviso l'orientamento secondo cui “il termine per la ripetizio- ne decorre dalla data del pagamento, e non dalla sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale (o della contrarietà all'ordinamento comunitario), in quanto il vizio di illegittimità costituzionale non ancora dichiarato costituisce una mera difficoltà di fatto all'esercizio del diritto assicurato dalla norma depurata dall'incostituzionalità e quindi non impedisce il decorso della prescrizione (art. 2935 c.c.), dovendo escludersi la decor- renza del termine prescrizionale solo dalla pubblicazione della pronuncia di incostituzio- nalità” (cfr. tra le altre Cass. 08/10/2010, n. 20863).
A questo punto va esaminato, in base alla ricostruzione contabile prodotta dalla
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, quale sia in concreto il periodo durante il quale sia stato erogato il CP_3
trattamento accessorio oggetto della contestata ripetizione.
Ciò tenendo in considerazione, in mancanza di altri atti interruttivi, la data della notifica dell'ordinanza ingiunzione (19.10.2021), primo e unico atto – opposto in questa sede-, con il quale per la prima volta la ha chiesto la restituzione Controparte_1
delle somme indebitamente versate.
Nessun valore interruttivo della prescrizione può attribuirsi agli allegati 5 e 6 prodotti dalla trattandosi di pec espressamente indirizzata alla società Controparte_1
presso cui prestava servizio l'opponente, senza nessuna garanzia che lo stesso CP_2
ne abbia avuto conoscenza, ciò ancor più alla luce della specifica contestazione presente nell'atto di opposizione.
Ebbene, con la riduzione del 48,64%, dalla è stata richiesta in Controparte_1
restituzione al ricorrente la somma di € 10.796,94 maturata a partire da settembre 2009
e calcolata sino a dicembre 2012.
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Trovando applicazione la prescrizione decennale per la fattispecie disciplinata dall'art. 2033 cc., sono prescritti eventuali importi pretesi in restituzione erogati fino ad ottobre
2011 compreso;
e l'indebito va pertanto rideterminato sottraendo dalla cifra sopra indicata, quella di euro 12.214.22, ovvero quella relativa alla somma degli importi da settembre 2009 a ottobre 2011 (vedi prospetto all. 4 Regione), addivenendosi al minor importo di euro 6.842,37.
2§ Sull'inutilizzabilità del procedimento per ingiunzione fiscale e sul difetto di resi- dualità dell'azione di ingiustificato arricchimento.
Parte opponente ha eccepito l'inammissibilità/improcedibilità della pretesa azionata nelle forme dell'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, oltre alla nullità della stessa, ritenendo che manchi, nella fattispecie in esame, un credito “certo, liquido ed esigibile”, oltre ai presupposti per dar corso ad azioni in danno della parte opponente, ai sensi della normativa invocata ex art. 2 del R.D. n. 639/1910, in difetto di una statuizione giudiziale che abbia accertato il diritto dell'Ente a percepire dette somme e l'obbligo dei lavoratori a corrisponderle.
Tale doglianza è da ritenersi infondata, alla luce dei principi giurisprudenziali pun- tualmente richiamati dalla convenuta in sede di costituzione in Controparte_1
giudizio.
In particolare la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “l'azione di ripetizione
d'indebito oggettivo, ove esperita dalla P.A. (nella specie, per il recupero di somme pagate a dipendente pubblico nell'ambito del rapporto di lavoro), può essere esercitata con il procedimento d'ingiunzione di cui all'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910, applicabile non solo alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche a quelle di diritto privato, senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restitutorio” (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ordinanza 27 dicembre 2019,
n.34552).
Peraltro, l'eventuale irritualità del ricorso al predetto procedimento ovvero profili di incompletezza dell'ingiunzione fiscale adottata non possono costituire motivi ostativi ad una pronuncia nel merito che investa l'accertamento della pretesa creditoria avanzata dall'Amministrazione.
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Tali considerazioni giustificano il rigetto di tutti i motivi di impugnativa fondati su profili di incompletezza e/o irritualità dell'atto (omessa e/o incompleta indicazione del titolo, dei conteggi, dell'atto presupposto etc.).
La concreta erogazione dei compensi accessori (seppur per il tramite del proprio datore di lavoro, trattandosi di comandato) è comprovata dalla documentazione depositata dalla Regione in sede di costituzione in giudizio.
Improprio appare, peraltro, il richiamo all'azione di ingiustificato arricchimento, atteso che, pur in presenza di richiami fuorvianti presenti nell'atto impugnato, il credito concretamente azionato trova fondamento nella ripetizione dell'indebito oggettivo, derivante dalla caducazione del titolo normativo giustificante l'attribuzione patrimonia- le.
3§ Sul difetto di prova della concreta erogazione delle somme chieste in restituzio- ne e della loro imputazione al salario accessorio oggetto dell'intervento caducatorio della Corte Costituzionale.
Parte opponente ha espressamente contestato la ricezione delle somme indicate nell'allegato conteggio nonché la loro riconducibilità ai titoli normativi caducati in ragione della statuizione della Corte Costituzionale richiamata nell'impugnata ingiunzio- ne fiscale.
La contestazione relativa all'effettivo incasso delle somme deve considerarsi obietti- vamente generica alla luce dell'attività deduttiva svolta dalla in sede Controparte_1
di costituzione in giudizio e della produzione degli allegati n.9 (Note relative agli anni dal
2009 al 2012) contenente un puntuale prospetto delle somme concretamente erogate e della relativa imputazione.
Ove parte opponente avesse voluto contestare tale ricostruzione e documentazione, avrebbe dovuto, con tutta evidenza, portare elementi concreti (sicuramente nella sua disponibilità) volti a contrastare la predetta prospettazione contabile.
Venendo alla contestazione della concreta imputazione delle somme richieste in restituzione ai titoli normativi caducati dalla Corte Costituzionale, occorre adottare una soluzione difforme.
Invero la , per ciascuna mensilità (cfr. allegato 9), ha prodotto un Controparte_1
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prospetto con le somme erogate ed il relativo titolo.
Esaminando quelle relative agli anni 2011 e 2012, ivi si rinviene il ripetuto richiamo a n.3 voci:
a) rischio e disagio;
b) salario accessorio;
c) Legge n.20/2002.
Dall'esame congiunto del conteggio e dei prospetti mensili depositati dalla regione rispettivamente come allegati 4 (Prospetto Emolumenti) e 9 (Note 2011 e 2012) si evince che, nel calcolare l'importo lordo da ripetere ex art. 2033 cod. civ., la ha CP_1
conteggiato anche somme attribuite a titolo di “rischio e disagio” e “salario accessorio”, titoli che non sono direttamente riconducibili alla legge regionale n. 20 del 2002 (o, almeno, non vi è prova al riguardo), atteso che quest'ultima costituisce il titolo di un ulteriore specifico importo mensile di volta in volta attribuito al (cfr. ancora doc. CP_4
9 ). CP_1
Dalle comunicazioni al datore di lavoro (doc.9) emerge che l'importo lordo versato al a titolo di “importo ex art. 2 L.R. 20/2022” ammonta a complessivi € 2.100 Pt_1
(anni 2011 e 2012 non coperti da prescrizione), per cui, a seguito della riduzione del
48,64%, la somma da restituire è pari a € 1.078,56.
Assolutamente tardiva è l'attività deduttiva e probatoria svolta per la prima volta dalla con la memoria del 19 marzo 2025, da ciò derivando l'inutilizzabilità della CP_1
documentazione prodotta nonché l'impossibilità di valorizzare le circostanze di fatto anteriormente non esplicitate.
In merito all'infondatezza delle residue doglianze mosse dal ricorrente, avuto riguar- do a tale residuo credito, è sufficiente fare rinvio alla consolidata giurisprudenza di questa Sezione e di questo Giudice, maturata in relazione a fattispecie analoghe (cfr. per tutte sentenza Tribunale di Napoli, X sezione Civile Giudice dottor. Amura n.5866/2024 rep. 6812/24) nonché alla consolidata giurisprudenza puntualmente richiamata dalla con le note del 01 maggio 2025. Controparte_1
La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamen- te pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
• accoglie nei limiti di cui in parte motiva l'opposizione proposta da Parte_2
e, per l'effetto, annulla l'ingiunzione di pagamento prot. N.
[...]
12820/81/Reg Ing del 7.10.2021 emessa dalla e notificata il Controparte_1
19 ottobre 2021; conseguentemente ridetermina il credito restitutorio spet- tante alla in misura pari ad euro 1.078,56; condanna, per- Controparte_1
tanto, il ricorrente al pagamento del predetto importo in favore della CP_1
oltre interessi al tasso legale dalla data di notifica dell'ingiunzione
[...]
fiscale e sino al soddisfo;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 21/05/2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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