Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
______________________________
N. Reg. Sent. Lav.
_______________________
Cron.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 20.3.2025, ai sensi dell'art. 127ter cod. proc. civ., sulle conclusioni delle parti ha emesso
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7868 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
con l'avv. AUGELLO ACCURSIO Parte_1
- opponente-
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, con l'avv. MONTALBANO PATRIZIA
- opposta- oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni delle parti: come da note sostitutive dell'udienza
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando,
1
in parziale accoglimento del ricorso,
- revoca il decreto ingiuntivo n. n. 419/2024 del 10/04/2024;
- dichiara la prescrizione delle annualità contributive ingiunte col decreto opposto dal 2002 al 2019, dichiarando la debenza dell'opponente delle annualità contributive dal 2019 al 2021, pari ad € 14.950,00 oltre interessi legali al soddisfo, condannando l'opponente al pagamento di tale somma;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24/05/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la proponendo opposizione avverso il decreto CP_2
ingiuntivo n. 419/2024 del 10/04/2024, emesso per il recupero della contribuzione impagata dal 2002 al 2021, deducendone l'illegittimità per prescrizione dei crediti ex L. 335/1995, per insussistenza della pretesa contributiva avendo cessato l'attività sin dall'anno 2000, nonché per essere stato sospeso dall'albo sin dal 2011; per violazione e falsa applicazione dell'art. 22 della l. 773/1982 e violazione e falsa applicazione degli artt. 1206 e 1175 cc., chiedendone pertanto la revoca.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio la convenuta, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti mediante note sostitutive dell'udienza, la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è parzialmente fondato.
Deve osservarsi in primo luogo che, con l'opposizione a decreto ingiuntivo s'instaura un procedimento a cognizione piena che si sovrappone e si sostituisce a quello monitorio e nel quale le parte opposta è chiamata a dare prova piena e
2 certa del proprio credito e la parte opponente è onerata di dimostrare la sussistenza di cause estintive, impeditive o modificative della propria obbligazione.
Riguardo alla distribuzione degli oneri probatori in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il contesto della disciplina generale presuppone che il creditore, il quale agisca per il pagamento di un suo credito, sia onerato soltanto della prova del rapporto o del titolo all'origine del proprio diritto, mentre, integrando il pagamento un fatto estintivo dell'obbligazione, l'onere della prova di tale fatto non può che incombere al debitore che lo eccepisca.
***
Ciò premesso, va preliminarmente scrutinata l'eccezione di prescrizione del credito ingiunto, che va obbligatoriamente (cfr. Cass. n.9600/2018) ex officio preliminarmente presa in considerazione, operando la stessa ex lege, indipendentemente dalla volontà delle parti ed essendo rilevabile d'ufficio (cfr.
Cass. n. 21830/2014).
I crediti azionati con il decreto ingiuntivo opposto, decorrono dall'anno 2002, fino all'anno 2021.
L'opposta deduce l'interruzione della prescrizione a mezzo diffide al CP_1
pagamento e invio di prospetti contributivi secondo il seguente schema:
- Cartella n.29620000064510671000 notificata il 29/01/2001 (che copre il quinquennio 29 gennaio 2001 sino al 29 gennaio 1996) (doc.14);
- Cartella n.29620040002922359000 notificata il 23/03/2004 (che copre il quinquennio 23 marzo 2004 sino al 23 marzo 1999) (doc.15);
- Cartella n.29620040070255874000 notificata il 23/09/2004 (che copre il quinquennio 23 settembre 2004 sino al 23 settembre 1999) (doc.16);
- Cartella n.29620050031542987000 notificata il 24/11/2005 (che copre il quinquennio 24 novembre 2005 sino al 24 novembre 2000) (doc.17);
- Cartella n.29620060112361990000 notificata il 26/09/2007 (che copre il quinquennio 26 settembre 2007 sino al 26 settembre 2002) (doc.18);
3 - Cartella n.29620070168803774000 notificata il 30/09/2008 (che copre il quinquennio 30 settembre 2008 sino al 30 settembre 2003) (doc.19);
- Cartella n.29620080176122453000 notificata il 31/08/2009 (che copre il quinquennio 31 agosto 2009 sino al 31 agosto 2004) (doc.20);
- Cartella n.29620100032202487000 notificata il 21/09/2010 (che copre il quinquennio 21 settembre 2010 sino al 21 settembre 2005) (doc.21);
- Ricevuta di ritorno raccomandata A/R del 10/01/2011 - ruolo 2004 - sollecito di pagamento - 03 (che copre il quinquennio 10 gennaio 2011 sino al 10 gennaio 2006) (doc.22);
- Cartella n.29620110008244357000 notificata il 27/07/2011 (che copre il quinquennio 27 luglio 2011 sino al 27 luglio 2006) (doc.23);
- Ricevuta di ritorno raccomandata A/R del 29/12/2011 - ruolo 2005 e 2006
- sollecito di pagamento OL 03 (che copre il quinquennio 29 dicembre 2011 sino al 29 dicembre 2006) (doc.24);
- Ricevuta di ritorno raccomandata A/R dell'08/12/2012 - ruolo 2007 - sollecito di pagamento AT 03 (che copre il quinquennio 08 dicembre 2012 sino all'08 dicembre 2007) (doc.25);
- Ricevuta di ritorno raccomandata A/R del 30/10/2013 - ruolo 2008 - sollecito di pagamento AT 03 (che copre il quinquennio 30 ottobre 2013 sino al 30 ottobre 2008) (doc.26);
- Ricevuta di ritorno raccomandata A/R del 03/07/2014 – Protocollo
n.250/SP - OL 03 (che copre il quinquennio 03 luglio 2014 sino al
03 luglio 2009) (doc.27);
- Ricevuta di ritorno raccomandata A/R del 29/10/2014 - Preavviso di ruolo
2014 per irregolarità contributive - OL 03 (che copre il quinquennio 29 ottobre 2014 sino al 29 ottobre 2009) (doc.28);
- Cartella n.29620140015341923000 notificata il 26/10/2014 (che copre il quinquennio 26 ottobre 2014 sino al 29 ottobre 2009) (doc.29);
- Ricevuta di ritorno raccomandata A/R del 29/10/2014 - sollecito
4 pagamento ruolo 2010 AT 03 (che copre il quinquennio 29 ottobre 2014 sino al 29 ottobre 2009) (doc.30);
- Ricevuta di ritorno raccomandata A/R del 24/11/2014 - 2° Sollecito pagamento ruolo 2005 - OL 03 (che copre il quinquennio 24 novembre 2014 sino al 24 novembre 2009) (doc.31);
- Cartella n.29620150022652615000 notificata il 24/05/2015 (che copre il quinquennio 24 maggio 2015 sino al 24 maggio 2010) (doc.32);
- Ricevuta di ritorno raccomandata A/R del 17/06/2015 - Adempimenti dichiarativi e contributivi per il 2015 (che copre il quinquennio 17 giugno
2015 sino al 17 giugno 2010) (doc.33);
- Ricevuta di ritorno raccomandata A/R del 21/12/2015 - Sollecito pagamento ruolo 2011 - OL 03 (che copre il quinquennio 21 dicembre 2015 sino al 21 dicembre 2010) (doc.34);
- Ricevuta di avvenuta consegna documento informatico del 04/04/2016 -
Protocollo : 3170 del 27.11.2006 Oggetto : NS BO OL :
03 (che copre il quinquennio 04 aprile 2016 sino al 04 aprile 2011)
(doc.35);
- Ricevuta di ritorno raccomandata A/R del 02/11/2016 - Preavviso di emissione ruolo per irregolarità contributive anno 2014 e precedenti AT
03 (che copre il quinquennio 02 novembre 2016 sino al 02 novembre
2011) (doc.36);
- Cartella n.29620160018439286000 notificata il 22/11/2016 (che copre il quinquennio 22 novembre 2016 sino al 22 novembre 2011) (doc.37);
- Ricevuta di ritorno raccomandata A/R del 21/11/2016 - Richiesta apertura procedimento disciplinare - TR (che copre il CP_3
quinquennio 22 novembre 2016 sino al 22 novembre 2011) (doc.38);
- Cartella n.29620170019005256000 notificata l'01/08/2017 (che copre il quinquennio 01 agosto 2017 sino all'01 agosto 2012) (doc.39);
- Ricevuta di ritorno raccomandata A/R del 06/10/2017 - Preavviso di
5 emissione ruolo per irregolarità contributive anno 2015 e precedenti AT
03 (che copre il quinquennio 06 ottobre 2017 sino al 06 ottobre 2012)
(doc.40);
- Ricevuta di ritorno raccomandata A/R del 21/06/2018 - Secondo sollecito pagamento ruolo 2007 - OL 03 (che copre il quinquennio 21 giugno 2018 sino al 21 giugno 2013) (doc.41);
- Ricevuta di ritorno raccomandata A/R del 05/11/2018 - Richiesta apertura procedimento disciplinare - TR (che copre il CP_3
quinquennio 05 novembre 2018 sino al 05 novembre 2013) (doc.42);
- Cartella n.29620180030690281000 notificata il 06/11/2018 (che copre il quinquennio 06 novembre 2018 sino al 06 novembre 2013) (doc.43);
- Ricevuta di ritorno raccomandata A/R del 13/02/2019 - Sollecito pagamento ruolo 2014 - OL 03 (che copre il quinquennio 13 febbraio 2019 sino al 13 febbraio 2014) (doc.44);
- Cartella n.29620190032893556000 notificata il 02/09/2019 (che copre il quinquennio 02 settembre 2019 sino al 02 settembre 2014) (doc.45);
- Ricevuta di ritorno raccomandata A/R del 19/12/2019 - Sollecito pagamento contribuzione ruoli 2004 e 2015 - OL 03 (che copre il quinquennio 19 dicembre 2019 sino al 19 dicembre 2014) (doc.46);
- Ricevuta di avvenuta consegna documento informatico 09/11/2021 -
Preavviso di recupero coattivo delle irregolarità contributive AT
03 (che copre il quinquennio 09 novembre 2021 sino al 09 novembre
2016) (doc.47);
- Ricevuta di ritorno raccomandata A/R del 30/03/2022 - Interruzione dei termini di prescrizione della contribuzione di cui ai ruoli 2007, 2008, 2018,
2019 come indicato nel prospetto allegato - OL 03 (che copre il quinquennio 30 marzo 2022 sino al 30 marzo 2017) (doc.48);
- Cartella n.29620200065334363000 notificata il 31/05/2022 (che copre il quinquennio 31 maggio 2022 sino al 31 maggio 2017) (doc.49);
6 - Ricevuta di ritorno raccomandata A/R del 09/11/2022 - Diffida di pagamento e costituzione in mora per irregolarità contributive OL:
03 (che copre il quinquennio 09 novembre 2022 sino al 09 novembre
2017) (doc.50);
- Ricevuta di ritorno raccomandata A/R del 13/07/2023 - Interruzione dei termini di prescrizione della contribuzione di cui ai ruoli 2004, 2014, 2015,
2020 come indicato nel prospetto allegato - OL 03 (che copre il quinquennio 13 luglio 2023 sino al 13 luglio 2018) (doc.51).
Sul punto va necessariamente rilevato che, quanto alle cartelle di pagamento non vi è alcuna prova della notifica delle stesse;
quanto alle diffide al pagamento e ai prospetti inviati, nessuno di questi è stato recapitato all'opponente, essendo tutte tornate al mittente con la dicitura “trasferito” o “sconosciuto”.
In ordine alle cartelle, va rilevato che la non è in possesso degli CP_1
eventuali avvisi di ricevimento, essendo la notifica delle stesse compito precipuo dell'agente della riscossione pro tempore.
L'agente della riscossione non è però parte del giudizio, non può essere individuato quale litisconsorte necessario in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo tra ente previdenziale e assicurato, né della sua eventuale chiamata in giudizio o dell'acquisizione da essa della documentazione attinente alle notifiche si si è onerata l'opposta , risultando pertanto impossibile per il CP_1
decidente valutare sia l'esistenza delle cartelle medesime che la rituale notifica al debitore.
Quanto a prospetti e diffide ad adempiere, pur nel quadro generale dell'obbligo contributivo universale, della presunzione di consapevolezza di ogni iscritto ad ogni cassa previdenziale del proprio obbligo contributivo a scadenza fissa e della non necessità di adozione di formule sacramentali per la diffida al pagamento, occorre però, al fine dell'interruzione della prescrizione, che la diffida giunga al destinatario.
Nessuno- tranne uno – di tali documenti è mai stato recapitato.
7 L'unico documento per il quale vi è una parvenza di consegna a qualcuno è il documento n. 51 che appare consegnato a tale per tale Persona_1
documento però dalla distinta di postalizzazione non si evince né la data di spedizione (essenziale, data la data presunta di ritiro scritta a penna e mancando alcun timbro dell'ufficio) né se la lettera sia stata consegnata all'indirizzo del destinatario o ritirata da detta persona diversa dal destinatario presso gli uffici dell'azienda di posta. Suggerendo tra l'altro la locuzione ritira, la seconda ipotesi.
Orbene posto che trattandosi di un'ordinaria comunicazione postale deve ritenersi applicabile la normativa inerente le dichiarazioni unilaterali recettizie, ex art. 1334 e ss. C.c, per la quale, ai fini della validità della consegna a persona diversa del destinatario, occorre la prova certa che il plico sia stata consegnato presso l'indirizzo dello stesso.
Non essendo in questo caso certa neanche la consegna presso l'indirizzo del destinatario, non si può individuare un collegamento utile tra la persona che ritira il plico e il destinatario stesso, non potendo infatti né statuirsi su mere probabilità di vicinanza sulla base del cognome, né ritenere valida la consegna ad un eventuale parente fuori dal domicilio del destinatario, non essendo presumibile in tal caso la convivenza.
Dovendo ritenere a buon diritto anche il documento n. 51 non utile ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Da tutte le superiori notazioni, deriva necessariamente la mancata interruzione della prescrizione dei contributi antecedenti i cinque anni precedenti alla notifica del decreto ingiuntivo, ossia dal 2002 al 2019.
***
Avuto quindi riguardo all'eccezione di insussistenza della pretesa contributiva a causa del mancato esercizio della professione, così come di violazione e falsa applicazione della L. n 773/1982, si osserva che l'obbligo contributivo deriva dall'iscrizione alla cassa previdenziale, verso la quale il
8 ricorrente poteva ben disiscriversi cancellandosi dall'albo.
Non essendo sul punto stato allegato alcun motivo per il quale l'opponente abbia voluto mantenere l'iscrizione all'albo dichiarando al contempo di non esercitare alcuna attività dall'anno 2000.
Dovendo presumere necessariamente che, non essendo stata allegata alcuna
“dimenticanza” o circostanza altra impeditiva dalla cancellazione, l'opponente mantenesse interesse alla propria presenza nell'albo professionale.
L'iscrizione all'albo professionale e, conseguentemente, alla corrispondente
Cassa di previdenza è circostanza legittimante in sé della debenza contributiva.
Si ritiene in questo senso condivisibile, oltre che dirimente, quanto affermato sul punto dalla Suprema Corte con sentenza n. 4568/2021: “in tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla
[...]
e del pagamento della contribuzione minima, Parte_2
è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , CP_1
l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con
i principi di cui alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti”.
Principio confermato successivamente da Cass. n. 28188/2022 e da Cass. ord.
n. 30191/2024 e, quindi da ritenersi consolidato, oltre che conforme a pronunce più risalenti e dettate in tema di altre contribuzioni verso altre casse professionali.
Deve quindi ritenersi il diritto dell'opposta al conseguimento della CP_1
contribuzione ingiunta per le annualità contributive 2019, 2020 e 2021, dovendo calcolare quale dies a quo a ritroso la data di notifica del decreto ingiuntivo
(10.4.2024) e individuare le annualità contributive nel loro insieme, non essendo crediti frazionabili in sottounità.
Il decreto ingiuntivo va quindi revocato, in virtù del principio di unitarietà del
9 titolo esecutivo (Cass. 21840/2013) dovendo dichiararsi il diritto dell'opposta al pagamento della somma così individuata, condannando l'opponente al pagamento, come previsto dall'art. 653 co. 2° C.p.c. (cfr. sul punto Cass.
14486/2019).
Appare equa la compensazione integrale delle spese di lite, attesa la grande differenza tra il quantum chiesto e quello ottenuto e tenuto conto che: “Ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicché non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività (cfr. Cass. ord. n. 17854/2020)
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 01/04/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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