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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/05/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Giudice Onorario di Tribunale dott.ssa Silvia Sotgia in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato e pubblicato mediante lettura nella pubblica udienza del 05 maggio 2025 la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 2240 del R.A.C.L. dell'anno
2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Parte_1
Dalmazia al n° 115/42 (COD. FISC. ), ed elettivamente domiciliata in Iglesias CodiceFiscale_1
(SU) presso l'Avv. Federico Melis che la rappresenta e difende in virtù di delega a margine del ricorso per ATP iscritto al Racl 640/2023, già ammessa al patrocinio a spese dello stato con provvedimento del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Cagliari prot. N.488/2023
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Furcas, unitamente e/o disgiuntamente, all'avvocato Marina Olla, per procura generale alle liti in atti, domiciliato in
Cagliari, con sede della locale avvocatura
OPPOSTO
Motivi in fatto e in diritto
A seguito di espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo previsto dall'articolo 445 bis c.p.c. finalizzato al riconoscimento del requisito sanitario necessario per conseguire l'indennità di accompagnamento, parte opponente ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art. 445 bis c.p.c., il ricorso in opposizione nel quale ha censurato la valutazione sfavorevole effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, Dottor secondo cui l'opponente Persona_1 risulta affetta da: “Disturbo bipolare dell'umore, tipo l” e che ha concluso che “a causa delle infermità o difetti fisici o mentali dai quali è affetta la perizianda non presenta necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita. La ricorrente non presenta impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”.
Sulla scorta di nuova documentazione medica, che documenta, nonostante l'ultima terapia al carbonato di litio per la stabilizzazione dell'umore, una grave forma della patologia, la difesa opponente ha censurato la valutazione in atti ritenendo che il consulente abbia sottovalutato l'incidenza del quadro patologico che affligge l'opponente, la quale presenta spunti deliranti tali da rendere necessaria una tutela costante, nonché ulteriori gravi problematiche psicologiche nella vita sociale quali, ad esempio, estraniarsi dal gruppo, isolamento, timori che scaturiscono tutti all'interno di una sindrome depressiva, sindrome ossessiva, che già in passato ha mostrato segni marcati quali apatia, inerzia, isolamento sociale, irascibilità, aggressività, etc.
La difesa opponente ha, quindi, concluso chiedendo di accertare che si Parte_1 trova nelle condizioni medico –legali previste per conseguire la prestazione invocata, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con conseguente condanna dell' al CP_2 pagamento e spese processuali. CP_ L si è costituito in giudizio per contestare l'avversa pretesa, deducendo la correttezza delle risposte rese dal consulente tecnico d'ufficio e opponendosi al rinnovo delle operazioni peritali, da ritenersi già abbondantemente esaustive.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti e richiamato a chiarimenti il consulente tecnico d'ufficio, la causa è stata tenuta a decisione sulle odierne conclusioni delle parti.
§§§§
L'opposizione è parzialmente fondata e merita, pertanto, di essere accolta nei limiti appresso indicati.
Va premesso che, stante i motivi di opposizione, si è ritenuto necessario richiamare a chiarimenti il CTU, il quale ha parzialmente modificato il giudizio medico legale assunto in sede di accertamento tecnico preventivo, con motivazione da intendersi integralmente riportata e che si condivide in quanto scevra da vizi logici ed incongruenze.
In particolare, il Dr. a confermato che l'opponente è affetta da un “disturbo bipolare Per_1 dell'umore tipo 1”, vale a dire da una patologia tipicamente caratterizzata dal ripetersi nel corso del tempo di episodi di malattia con depressione e/o stato maniacale e che può assumere decorso cronico senza intervalli liberi da sintomatologia.
Il Dr. ha spiegato che dalla documentazione psichiatrica in atti e dai dati Per_1 anamnestici riferiti dall'opponente, risulta che la medesima ha manifestato in passato verosimile grave scompenso psicopatologico, in particolare nel 2019, quando si è reso necessario ricovero in psichiatria, che avrebbe fatto seguito al decesso della sorella (certificazione psichiatrica del 18-2-21).
D'altra parte, come attestato dalla certificazione psichiatrica in atti, da quanto affermato dalla opponente e da ciò che è stato rilevato in occasione della precedente visita peritale (30-8-23), il disturbo psichico, pur manifestando un decorso cronico, era migliorato significativamente dopo l'introduzione, nel 2019, della terapia con litio.
Tuttavia, il Dr. ha spiegato che, allo stato attuale, rispetto alla precedente visita Per_1 peritale del 30-8- 23, il quadro clinico, che risultava allora in parziale compenso, è apparso evidentemente peggiorato, in quanto sono risultate evidenti una intensa disforia, logorrea ed irritabilità.
Inoltre, i sintomi psicotici positivi consistenti in spunti deliranti sono apparsi più marcati e pervasivi e tali, pertanto, da incidere più profondamente ed estesamente sulle capacità funzionali della opponente;
più evidenti, inoltre, sono risultate l'instabilità in vari ambiti e l'ipersensibilità nei rapporti interpersonali e sono apparsi associati, infine, segni di depressione con apatia ed abulia.
Conseguentemente, il Dr. a concluso che anche il deficit funzionale è da ritenersi Per_1 evidentemente peggiorato rispetto all'epoca della visita peritale eseguita il 30-8-23 e, sulla base della documentazione medica disponibile, al periodo precedente rispetto alla suddetta valutazione del
30-8-23.
In particolare, secondo il consulente, il deficit funzionale psichico è tale, attualmente, da determinare rilevanti conseguenze negative anche sulla capacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Infatti, al di là della capacità di compiere singoli atti quotidiani della vita, appare compromessa la capacità di programmare, organizzare e mettere in atto con sufficiente autonomia, continuità e adeguatezza l'insieme degli atti quotidiani della vita che bisogna realizzare per assicurarsi una decorosa sopravvivenza.
Quanto alla decorrenza dell'aggravamento, il consulente ha ritenuto ragionevole affermare che necessita di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti Parte_1 quotidiani della vita, da un'epoca compresa tra la precedente (30-8-23) e la attuale (10-12-24) visita peritale.
Inoltre, in base ai dati anamnestici raccolti in occasione della attuale visita peritale, un peggioramento del quadro psicopatologico risulta essersi evidentemente verificato nei mesi precedenti la visita peritale del 10-12-24, fatto che ha comportato la modifica del trattamento farmacologico ed il potenziamento della terapia antipsicotica.
Conseguentemente, Dr a ritenuto ragionevolmente probabile che l'opponente sia Per_1 persona con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita dal giugno 2024 circa.
Relativamente al futuro, considerato che il quadro clinico presente non risulta sufficientemente controllato dalla terapia in atto e che la prognosi resta al momento incerta, si ritiene che lo stato di limitazione funzionale attuale sia da considerare al momento permanente.
Va, tuttavia, considerato che, stante la tipologia del disturbo psichico in atto, nonché l'et relativamente giovane della opponente, non può essere escluso per il futuro un miglioramento del quadro psicopatologico e delle capacità funzionali. Sono, pertanto, raccomandate visite di verifica.
Tanto premesso, la consulente ha concluso che, tenuto conto del quadro clinico descritto e delle generali limitazioni funzionali correlate, l'opponente deve essere considerata INVALIDA ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età
(L.509/88.124/98) grave 100% ed incapace di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, con necessità di assistenza continua, nonché incapace di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (legge 18/80 e 508/88)”, con decorrenza dal mese di giugno 2024.
La relazione peritale, supportata da documentazione medica adeguata, ispirata a corretti criteri di giudizio medico legale e correttamente motivata è condivisa per il resto dal Tribunale che, in conformità alle risultanze sopra riportate, accerta che l'opponente è CP_3 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età
(L.509/88.124/98) grave 100% ed incapace di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, con necessità di assistenza continua, nonché incapace di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (legge 18/80 e 508/88)”, con decorrenza dal mese di giugno 2024 e, conseguentemente, accoglie per quanto di ragione la presente opposizione.
Poiché il requisito sanitario necessario per beneficiare della prestazione invocata si è consolidato in capo all'opponente con decorrenza successiva al deposito della domanda amministrativa, della fase dell'accertamento tecnico preventivo, nelle more del presente giudizio, sussistano i presupposti per procedere alla compensazione integrale tra le parti delle spese processuali relative alla fase dell'accertamento tecnico preventivo e della presente fase del giudizio. CP_ Pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate in separati decreti, anche in considerazione del fatto che l'opponente ha comprovato ai sensi dell'art. 42, comma 11°, del D.L. 269/03 – attraverso apposita autocertificazione – di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito inferiore a quello previsto dall'art. 76 e 77 del D. Lgs. n. 113 del 2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
accerta che deve essere considerata “INVALIDA ultrasessantacinquenne con Parte_1 difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88.124/98) grave 100% ed incapace di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, con necessità di assistenza continua, nonché incapace di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (legge 18/80 e 508/88)”, con decorrenza dal mese di giugno 2024 e, conseguentemente, accoglie per quanto di ragione la presente opposizione.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali delle due fasi del giudizio. CP_ Pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate in separati decreti. Così deciso in Cagliari 5 maggio 2025 IL G.O.P.
(dott.ssa Silvia Sotgia)