Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/04/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 25.3.2025 con il deposito di note entro il termine perentorio assegnato ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4559/2022 R.G.,
PROMOSSA DA
, c.f. , nato il [...] a Catania, in [...] e quale legale Parte_1 C.F._1
rappresentante p.t. di c.f. , con sede in Belpasso (CT) c.da Controparte_1 P.IVA_1
Segreta, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Carmelo Guidotto, presso CP_2
il cui studio in Catania in via Pietro Novelli n.159/B è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. con sede in Roma, in persona Controparte_3 P.IVA_2
del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in Catania piazza della Repubblica n. 26 -
Avvocatura sede provinciale – presso l'avv. Livia Gaezza, che lo rappresenta e difende per CP_3
mandato generale alle liti n. 80974 del 21.07.2015 del Notaio di Roma;
Resistente Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.6.2022, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso le ordinanze ingiunzione: n. OI-000321225, n. OI-000061206, n. OI-000351161, n. OI-0000370680, n. OI-
000371599, n. OI-000369811, n. OI-000371186, notificate il 3.5.2022, con le quali è stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 117.500,00 a titolo di sanzioni amministrative per omesso versamento di ritenute previdenziali ex art. 2 c. 1 bis d.l. n. 468/1983, conv. in l. n. 638/1983.
Parte ricorrente, rilevando la mancata notifica degli atti prodromici, il difetto di motivazione, il difetto di legittimazione passiva in capo a , l'insussistenza del presupposto Parte_1
sanzionatorio, l'intervenuta prescrizione e la violazione delle disposizioni sul cumulo giuridico, ha formulato le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, con decreto inaudita altera parte,
- in via principale e nel merito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, accogliere il presente ricorso e quindi accertare e dichiarare l'illegittimità delle ordinanze – ingiunzioni opposte e degli atti ad essa presupposti, con conseguente estinzione della pretesa sanzionatoria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”. CP_ Costituitosi nel giudizio riassunto, l' ha così concluso: “In via preliminare: -rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà delle ordinanze ingiunzione opposte, perchè è documentalmente infondata l'eccezione di prescrizione e in quanto l'istanza risulta priva di alcuna allegazione e prova in ordine al “periculum in mora”; -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove non venga fornita prova della sua tempestività ex artt. 22 e segg. L. 689/1981 e 6, comma 6, del d.lgs. n.
150/2011. In via principale, respingere il ricorso avverso siccome infondato in fatto e in diritto e, per
l'effetto, confermare le ordinanze ingiunzione opposte, dichiarandone l'esecutorietà, integralmente
o comunque, salvo gravame, nella diversa misura che risulterà di giustizia. In via subordinata, nella denegata ipotesi di annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte, rideterminare la somma ingiunta con le ordinanze ingiunzione opposte nella misura risultante dovuta in corso di causa, ovvero dichiarare tenuta e conseguentemente condannare il ricorrente al pagamento in favore CP_ dell' delle somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
All'udienza del 20.12.2022 è stata disposta la sospensione dei provvedimenti opposti ed è stata rigettata la richiesta di prova testimoniale avanzata dal ricorrente.
Sostituita l'udienza del 25.3.2025 dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, la causa viene decisa come segue.
Preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso è fondata in relazione all'ordinanza ingiunzione n.00321225, in quanto questa risulta notificata il 4.3.2022 ed il ricorso è stato depositato il 3.6.2022, oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 6 d.lgs n. 150/2011, mentre è infondata in relazione alle restanti ordinanze ingiunzione, in quanto esse sono state notificate il
3.5.2022 (o il 19.5.2022 per la n. OI-000371186) ed il ricorso è stato tempestivamente depositato il giorno successivo a quello festivo di scadenza (art. 155 comma 4 c.p.c.).
Inoltre, è infondato il motivo di opposizione relativo al difetto di legittimazione di , Parte_1
il quale assume che di fatto non si è occupato dell'amministrazione della società e della rappresentanza della stessa. Tutte le ordinanze ingiunzione opposte rivolgono l'ordine di pagamento nei confronti di in proprio e nella qualità di rappresentante legale della Parte_1
e tale qualità, cui si connette la responsabilità per le omissioni contributive ex Controparte_1
CP_ art. 6 l.n. 689/1981, si evince dalla visura camerale prodotta in atti dall' CP_ A seguito della rideterminazione delle sanzioni, operata dall' ex art. 23 d.l. n. 48/2023, parte ricorrente ha documentato l'avvenuto pagamento delle sanzioni rideterminate relative alle CP_ ordinanze ingiunzione n.000061206 e n.00321225, come riconosciuto anche dall' per cui, rispetto a queste ultime, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, la cessazione della materia del contendere, secondo l'orientamento consolidato della
Cassazione, “si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (Cass. n. 10553/2009; Cass. n. 22650/2008).
Rispetto alle ulteriori ordinanze ingiunzione, parte ricorrente ha rilevato la mancata notifica degli atti prodromici.
L'art. 6 comma 8 d.lgs. 150/2011 prevede “Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione”.
Inoltre, l'art. art. 18 l. n. 689/1981 stabilisce che “Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;
altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto”.
Con riferimento alla necessaria previa notificazione degli atti prodromici, va osservato che il mancato deposito di tali documenti impedisce al giudice alla prima udienza di convalidare l'ordinanza ingiunzione anche nel caso in cui l'opponente sia ingiustificatamente assente. D'altra parte, l'ordinanza ingiunzione può essere emessa ex art. 18 l. n. 689/1981 soltanto nei confronti di coloro cui sia stata notificata la violazione in modo che costoro entro trenta giorni possano presentare le proprie difese in ordine alle violazioni contestate e chiedere eventualmente di essere sentiti. In assenza della notificazione della violazione e del rispetto di tali garanzie partecipative, è illegittima l'emissione dell'ordinanza ingiunzione che va pertanto annullata (v. Trib. Catania Sez. L.
n. 2239/2024, n. 1066/2023 e n. 2692/2023). CP_ In relazione alla documentazione prodotta dall' l'opponente ha evidenziato che non sono stati prodotti gli avvisi di ricevimento delle comunicazioni di avvenuto deposito (CAD).
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della l. n. 890 del 1982, qualora
l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima” (Cass. S.U.
15/4/2021 n.10012).
Pertanto, secondo le Sezioni Unite, in tema di notificazione ai sensi della l. n. 890/1982, è necessario distinguere tra l'ipotesi regolata dagli artt. 8 l. n. 890/1982 e 140 c.p.c., che è caratterizzata dalla mancata consegna al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo e dal deposito dell'atto presso l'ufficio postale,
e l'ipotesi disciplinata dagli artt. 139, comma 4, c.p.c., e 7, comma 6, l. n. 890/1982, in cui la consegna dell'atto notificando avviene a mani di persona diversa dal destinatario, ma allo stesso ricollegabile.
Da tale distinzione consegue che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere fornita dal notificante attraverso la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale
(C.A.D.) soltanto nel primo caso (notificazione eseguita ai sensi dell'art. 8 l. n. 890/1982 o 140 c.p.c.), stante l'insufficienza dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima, e non anche nel secondo (v. Cass. n. 34824/2923).
Ciò premesso, dalla documentazione in atti risulta quanto segue:
a) all'ordinanza ingiunzione n. OI-000351161, riferita all'anno 2013, sono sottostanti gli atti di CP_ accertamento 2100.11/04/2017.0155532, il cui plico non è stato consegnato al destinatario per temporanea assenza, ed è stato depositato presso l'ufficio con spedizione Controparte_1 di comunicazione di avvenuto deposito, della quale, tuttavia, non risulta prodotto in atti l'avviso di CP_ ricevimento (CAD), nonché l'atto di accertamento prot. 2100.11/04/2017.0155531, che invece risulta essere stato ricevuto da in data 24.5.2017; Parte_1
b) all'ordinanza ingiunzione n. OI-0000370680, riferita all'anno 2014, sono sottostanti gli atti di CP_ CP_ accertamento prot. n. 2100.13/04/2017.0162336 e prot. n. 2100.13/04/2017.0162337, i cui plichi non sono stati consegnati ai destinatari e per Parte_1 Controparte_1
temporanea assenza, e sono stati depositati presso l'ufficio, con spedizione di comunicazione di avvenuto deposito, della quale, tuttavia, non risulta prodotto in atti l'avviso di ricevimento (CAD);
c) all'ordinanza ingiunzione n. OI-000371599, riferita all'anno 2014, sono sottostanti gli atti di CP_ CP_ accertamento prot. n. 2100.13/04/2017.0162336 e prot. n. 2100.13/04/2017.0162337, i cui plichi non sono stati consegnati ai destinatari e per Parte_1 Controparte_1
temporanea assenza, e sono stati depositati presso l'ufficio, con spedizione di comunicazione di avvenuto deposito, della quale, tuttavia, non risulta prodotto in atti l'avviso di ricevimento (CAD);
d) all'ordinanza ingiunzione n. OI-000369811, riferita all'anno 2015, sono sottostanti gli atti di CP_ CP_ accertamento prot. n. 2100.17/04/2017.0166404 e prot. n. 2100.17/04/2017.0166405, i cui plichi non sono stati consegnati ai destinatari e per Parte_1 Controparte_1
temporanea assenza, e sono stati depositati presso l'ufficio, con spedizione di comunicazione di avvenuto deposito, della quale, tuttavia, non risulta prodotto in atti l'avviso di ricevimento (CAD);
e) all'ordinanza ingiunzione n. OI-000371186, riferita all'anno 2015, sono sottostanti gli atti di CP_ CP_ accertamento prot. n. 2100.17/04/2017.0166404 e prot. n. 2100.17/04/2017.0166405, i cui plichi non sono stati consegnati ai destinatari e per Parte_1 Controparte_1
temporanea assenza, e sono stati depositati presso l'ufficio, con spedizione di comunicazione di avvenuto deposito, della quale, tuttavia, non risulta prodotto in atti l'avviso di ricevimento (CAD).
Ciò considerato, in mancanza di produzione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate relative alle comunicazioni di avvenuto deposito, non sono perfezionate le notifiche degli atti di accertamento eseguite ai sensi dell'art. 8 l. n. 890/1982, per cui, con assorbimento di ogni altra questione, le ordinanze ingiunzione n. OI-000351161 (limitatamente a , n. OI- Controparte_1
0000370680, n. OI-000371599, n. OI-000369811, n. OI-000371186 sono illegittime e vanno annullate.
Con riferimento all'ordinanza ingiunzione n. OI-000351161, l'atto di accertamento prot. CP_ 2100.11/04/2017.0155531 risulta essere stato ritualmente notificato a in Parte_1
data 24.5.2017, per cui è infondato il motivo di opposizione relativo all'omessa o irregolare notifica dell'atto prodromico, come pure la doglianza secondo cui il ricorrente non è stato posto in condizione di produrre scritti difensivi.
Rispetto a tale ordinanza ingiunzione, inoltre, è infondato il motivo di opposizione relativo alla prescrizione.
La prescrizione delle sanzioni oggetto delle ordinanze ingiunzioni opposte è disciplinata dall'art. 28
l.n. 689/1981, ai sensi del quale “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Quindi, in assenza di ulteriori termini specifici, in materia di irrogazione di sanzioni amministrative attraverso l'ordinanza ingiunzione si applica il termine di 5 anni previsto dall'art. 28 l. 689/81, che costituisce l'unico limite temporale previsto dalla suddetta legge per l'emanazione dell'ordinanza.
Tale termine decorre dalla commissione dell'illecito, ma è interrotto dalla notificazione di illecito amministrativo ai sensi dell'art. 14 della medesima legge (Trib. Roma sez. lav., 11/7/2019, n.6953).
La Suprema Corte ha affermato che “In tema di sanzioni amministrative, ogni atto tipico del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria ed è quindi idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. e ad interrompere la prescrizione, ma ciò sempre se e dal momento in cui l'atto sia stato notificato o, comunque, portato a conoscenza del soggetto sanzionato a mezzo ruolo” (Cass. 24.8.2023 n. 25226;
Cass. 12.1.2022 n. 787).
Ciò considerato, rispetto all'ordinanza ingiunzione n. OI-000351161, riferita all'anno 2013, l'atto di CP_ accertamento n. 2100.11/04/2017.0155531 è stato notificato a il 24.5.2017 Parte_1
e, tenuto conto che l'ordinanza ingiunzione n. OI-000351161 è stata notificata il 3.5.2022, non risulta maturato il termine di prescrizione quinquennale né tra la data della violazione e la data di notifica dell'atto di accertamento, né tra quest'ultima data e la data di notifica dell'ordinanza ingiunzione, in quanto, allorché il termine è ad anno, si segue il criterio ex nominatione e non ex numeratione dierum, per cui esso scade nel giorno corrispondente a quello dell'anno iniziale (Cass. sez. lav., 27/1/1987, n.757).
Parimenti infondata è la doglianza relativa all'omessa motivazione.
Sul punto, va richiamato il condivisibile orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in relazione all'ordinanza ingiunzione, “non trova applicazione l'obbligo di motivazione previsto per i provvedimenti amministrativi dall'art. 3 L. n. 241 del 1990 in quanto la L. n. 689 del 1981, che disciplina il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, è un sistema compiuto, con la conseguenza che a detto procedimento non si applica la L. n. 241 del 190 sul procedimento amministrativo (cfr. Cass. 17088/19, Cass. 31239/21). Secondo il consolidato orientamento della
S.C., inoltre, l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata, ma è sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché essa dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione (Cass. 8649/2006, Cass. 16316/2020)” (Corte d'App. Palermo sez. I, 26/1/2024, n.1911).
Nella specie, l'ordinanza ingiunzione n. OI-000351161 risulta sufficientemente motivata in merito all'importo dovuto ed alla violazione per cui è stata irrogata la sanzione, anche mediante il richiamo al prodromico atto di accertamento che è stato precedentemente notificato all'opponente.
Infine, in relazione alla dedotta violazione delle disposizioni relative al cumulo giuridico, l'art. 8 l. n.
689/1981 prevede che, “Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie”.
La disposizione, tuttavia, non appare applicabile nella fattispecie, considerato che le plurime omissioni contributive, pur violando la medesima disposizione di legge, appaiono autonomamente poste in essere in tempi diversi, mentre la disciplina di cui al richiamato art. 8 richiede che le condotte omissive siano tra loro legate in funzione dell'attuazione di “un medesimo disegno”, in relazione al quale nulla risulta essere stato dedotto in ricorso.
Infatti, l'art. 8 l. n. 689 del 1981 ammette il cumulo giuridico delle sanzioni amministrative quando più violazioni siano state commesse con un'unica condotta o nell'ambito di un medesimo disegno illecito;
la norma non si applica, invece, nel caso di violazioni commesse con una pluralità di condotte distinte. In tal caso vige il c.d. cumulo materiale e perciò si applicano tante sanzioni quante sono state le violazioni (T.A.R., Lazio, sez. I, 07/09/2001, n.7235).
Per quanto sopra esposto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alle ordinanze ingiunzione n. 000061206 e n.00321225; l'opposizione va accolta rispetto alle ordinanze ingiunzione n. OI-000351161 (limitatamente a , n. OI-0000370680, n. Controparte_1 OI-000371599, n. OI-000369811, n. OI-000371186, mentre va rigettata rispetto all'ordinanza ingiunzione n. OI-000351161 (limitatamente a ). Parte_1
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della causa ed in considerazione del disposto dell'art. 23 d.l. n. 48/2023 sulla rideterminabilità della sanzione, sono CP_ poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere rispetto alle ordinanze ingiunzione n. 000061206
e n.00321225; in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara l'illegittimità e, per l'effetto, annulla le ordinanze ingiunzione n. OI-0000370680, n. OI-000371599, n. OI-000369811, n. OI-000371186 e n. OI-
000351161, quest'ultima limitatamente a Controparte_1
rigetta l'opposizione con riferimento all'ordinanza ingiunzione n. OI-000351161 limitatamente all'ingiunzione di pagamento rivolta a;
Parte_1
CP_ condanna l' a rifondere le spese processuali a parte opponente, con distrazione ex art. 93 c.p.c., spese che si liquidano in € 4.200,00, per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%.
Catania, 5/4/2025.
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi